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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/10/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3641/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
21/03/1965, residente in [...]7
e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]27 Sc. B,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Massimiliano Carlo
Ricordini (C.F. ), che li rappresenta e li difende, come da procura in C.F._3 atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 23/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Genova il 05/09/1992 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da sentenza di omologa emessa in data 24/05/2024 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Rilevato che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il 05/09/1992 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) i coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà nella disponibilità di Pt_2
e delle figlie e , essendosi il ricorrente, , già
[...] Per_1 Per_2 Parte_1 allontanato asportando i propri effetti personali;
3) si impegna a corrispondere la somma di € 600,00 alla Sig.ra Parte_1
, priva di reddito, a titolo assegno mensile di mantenimento in quanto Pt_2
economicamente non autosufficiente, oltre ad € 200,00, a titolo di mantenimento mensile della figlia , oltre alle spese straordinarie di natura medico-sanitaria necessarie alla Per_2 figlia, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
1992, Numero 687, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 03/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Claudia Merlino Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nato a [...], il Parte_1 C.F._1
21/03/1965, residente in [...]7
e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]27 Sc. B,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Massimiliano Carlo
Ricordini (C.F. ), che li rappresenta e li difende, come da procura in C.F._3 atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 23/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Genova il 05/09/1992 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da sentenza di omologa emessa in data 24/05/2024 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Rilevato che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire sulle spese di lite della presente procedura;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il 05/09/1992 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) i coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
2) la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà nella disponibilità di Pt_2
e delle figlie e , essendosi il ricorrente, , già
[...] Per_1 Per_2 Parte_1 allontanato asportando i propri effetti personali;
3) si impegna a corrispondere la somma di € 600,00 alla Sig.ra Parte_1
, priva di reddito, a titolo assegno mensile di mantenimento in quanto Pt_2
economicamente non autosufficiente, oltre ad € 200,00, a titolo di mantenimento mensile della figlia , oltre alle spese straordinarie di natura medico-sanitaria necessarie alla Per_2 figlia, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
1992, Numero 687, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 03/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Claudia Merlino