CA
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1642/2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 11 dicembre 2024, vertente
TRA
e , elettivamente domiciliate in Cosenza, alla Parte_1 Parte_2
Piazza Gullo n. 6, presso lo studio dell'Avv. Daniela Ciranni, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura allegata telematicamente all'atto di appello;
APPELLANTI
E in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore;
APPELLATA – CONTUMACE
E
e per essa la mandataria elettivamente domiciliata presso Controparte_2 CP_3
lo Studio Legale Commerciale Villecco e Associati sito in Cosenza alla Via Beato Umile, n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Villecco, in virtù di procura generale rilasciata dal
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Dr. , con Persona_1
atto per Notaio Dr. del 23 novembre 2017, Rep. n. 70976 e Racc. n. 24418, Persona_2
in sostituzione del difensore originariamente designato, Avv. Antonio Testa;
INTERVENTORE VOLONTARIO
1 E
E CP_4 CP_5
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti: ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'appello spiegato, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:
1. DICHIARARE la nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado, e della sentenza
n.541/2021 emessa a conclusione dello stesso;
2. Nel merito, RIFORMARE la sentenza del Tribunale Ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile
n. 541/2021, pubblicata il 06.03.2021, all'esito del giudizio iscritto con RG n. 4853/2016, per
l'effetto dichiarare la prescrizione dell'azione revocatoria, esercitata da parte attrice nei confronti delle sigg.re e , relativamente all'atto di donazione del Parte_2 Parte_1
10/11/2011 a rogito del Notaio , n. 316538 Rep. e n. 54120 Racc., registrato in data Persona_3
11.11.2011, ed all'atto di donazione del 26.03.2013, registrato in pari data, a rogito del Notaio
, n. 318426 Rep. e n. 54910 Racc.; Persona_3
3. CONDANNARE parte appellata, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi ex art. 93 c.p.c., con distrazione in favore del sottoscritto avvocato.”
Per l'interventore volontario: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita rigettare la domanda proposta poiché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio
[...] CP_4
e innanzi al Tribunale di Cosenza, al fine di CP_5 Parte_2 Parte_1 sentire dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c. e ss., nei suoi confronti, dei seguenti atti:
1) Atto di donazione dell'11 novembre 2011 a rogito del Notaio 316538 Rep. 54120 Persona_3
Racc., con cui donava a e i seguenti beni: CP_4 Parte_2 Parte_1
- Nuda Proprietà su , via Coretta: opificio industriale costituito da un Controparte_6
piano terra con attigui, corti di pertinenza esclusiva, piazzale sterrato per area di manovra, su cui insistono: impianto per produzione di calcestruzzo, impianto per lavaggio e produzione inerti, tettoie a servizio dell'impianto, vasche per depurazione delle acque reflue e locale adibito ad ufficio, confinante il tutto con strada, beni Garrafa e particelle 131 e 123 beni censiti al NCEU come segue:
2 Foglio 21, mappale 134, subalterno 1, Z.c. 2, cat. C/7, classe U, metri quadri 210, R. C. euro 140,99;
Foglio 21, mappale 134, subalterno 2, Z.c. 2, cat. C/7, classe U, metri quadri 210, R. C. euro 140,99 quanto al capannone e parte della corte;
Foglio 21, mappale 122, subalterno 1, Z.c. 2, cat. D/7, classe
U, R. C. euro 764,20, quanto al piazzale con entrostanti impianti ed uffici;
Foglio 21, mappale 147, subalterno 1, corte comune;
Foglio 21, mappale 134, subalterno 3, corte comune e subb. 134 sub. 2
e 134 sub. 1; - Terreno confinante con particelle 127, 123, 131 e 49. al NCT come segue: Foglio 21, CP mappale 129, semin. classe 2, di ettari 00, are 27, centiare 80, R.D. euro 12,92 R.A. euro 4,31.
- Quota di 18/108 di nuda proprietà su: - Striscia di terreno adibita a strada estesa are 6 e centiare 67 confinante con strada comunale e particelle49, 129 e 123. Detti beni risultano censiti al NCT come segue: Foglio 21, mappale 127, semin. Irr., classe 2, di ettari 00, are 3, centiare 27, R.D. euro 1,52,
R.A. 0,51; Foglio 21, mappale 131, semin. Irrig., classe 2, di ettari 00, are 3, centiare 50, R.D. euro
1,63, R.A. euro 0,54.
2) Atto di donazione registrato il 26 marzo 2013 a rogito del Notaio 318426 Rep. Persona_3
54910 Racc. con cui e donavano a i seguenti beni: CP_5 CP_4 Parte_2
- Appartamento posto al piano secondo, costituito da ingresso – soggiorno, cucina, tre vani, bagno, disimpegno e terrazzini, confinante con vano scala, beni e cortile censito al NCEU come CP_8
segue: Foglio 19, mappale 1318, sub. 7, Z.c. 2, categoria A/3, classe 3, vani 6, R.C. euro 371,85;
- Locale garage posto al piano seminterrato, di pertinenza dell'appartamento sopra descritto, confinante con corsia di manovra e beni già della società Detto bene risulta Controparte_9
censito al NCEU come segue: Foglio 19, mappale 1318, sub. 15, Z.c. 2, categoria C/6, classe U, metri quadri 26, R.C. euro 89,97.
3) Fondo patrimoniale costituito in data 26 novembre 2014 a rogito del Notaio Persona_4
81617 Rep. 34879 Racc. in cui e conferivano i seguenti beni: CP_4 CP_5
- piena proprietà del fabbricato sito nel Comune di Rose, Contrada Petraro censito nel Catasto
Fabbricati di detto Comune al: Foglio 13, particella 757, sub. 2, Contrada Petraro n. 77; Foglio 13, particella 757, sub. 1, di proprietà di entrambi i coniugi;
- piena proprietà dell'abitazione sita nel Comune di Guardia Piemontese, località Marina, via Firenze, riportato nel Catasto Fabbricati di detto Comune al: Foglio 34, particella 485, sub. 9, via Firenze, piano 2, cat. A/3, CL. 2, cons. 4 vani, R.C. € 289,22 (con utilità comuni censita al foglio 34, part. 485 sub. 18 a 08 collegamento a b.c.n.c.) di sola proprietà di . CP_4
In particolare, l'attrice ha premesso in fatto di essere creditrice dei convenuti ed CP_4 CP_5
in ragione dei seguenti titoli: 1) mutuo chirografario n. 402/370371 stipulato in data 20 marzo
[...]
2009 dal sig. , garantito dalla sig.ra di cui risulta impagata la somma di € CP_4 CP_5
3 22.157,00 (somma ingiunta e per la quale veniva rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo); 2) conto anticipazione 348/02 scoperto alla data dell'11 maggio 2010 per la somma di € 136.188,92; 3) conto corrente 202/03 scoperto alla data dell'11 maggio 2010 per la somma di € 148.495,79.
In diritto, l'attrice ha dedotto la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge ai fini dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c.
Con comparsa del 31 marzo 2017, e si sono costituiti in giudizio, CP_5 CP_4
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 25 maggio 2017, rilevato il difetto di regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di e il Giudice ha disposto la rinnovazione della Parte_1 Parte_2 notifica dell'atto introduttivo nei loro confronti.
Successivamente, all'udienza del 25 gennaio 2018, e si sono Parte_1 Parte_2
costituite in giudizio eccependo l'insussistenza dei presupposti fondanti la domanda di revocatoria, attesa sia la buona fede con cui i coniugi avrebbero agito, sia il rilevante valore dei beni di loro proprietà, tale da non poter arrecare alcun pregiudizio mediante gli atti di disposizione effettuati.
Istruita la causa documentalmente e mediante CTU finalizzata a verificare la consistenza del patrimonio residuo dei convenuti e , all'udienza del 14 maggio 2020 la CP_5 CP_4
causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con la sentenza n.541/2021, pubblicata il 6 marzo 2021, il Tribunale di Cosenza ha accolto la domanda attorea sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi previsti dall'art. 2901 c.c.
In estrema sintesi, il Giudice di prime cure ha ritenuto configurato sia l'elemento oggettivo dell'eventus damni, posto che sebbene il CTU abbia accertato l'esistenza di un patrimonio residuo del valore di € 643.735,00, la natura dei beni e la comproprietà degli stessi hanno determinato certamente il pericolo di una maggiore difficoltà ad eseguire un'eventuale esecuzione, sia l'elemento soggettivo, considerato che la natura gratuita degli atti dispositivi, l'avvenuta privazione della gran parte dei beni immobili facenti parte del patrimonio dei coniugi – la circostanza che i CP_4 CP_5
cespiti residui nel patrimonio dei debitori non risultano sufficienti a garantire ampiamente la soddisfazione del credito, la qualità delle parti (coniugi) e la consapevolezza dell'esposizione debitoria nei confronti dell'attrice, sono tutti elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti dai quali desumere che i convenuti fossero consapevoli che l'atto di disposizione attuato comportasse una diminuzione qualitativa della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.
Infine, il Tribunale ha condannato e , parte soccombente, al pagamento CP_4 CP_5
delle spese di lite e di CTU.
§ 2. L'appello
4 Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 6 ottobre 2021, e Parte_1 [...]
hanno proposto appello avverso la sentenza in parola per i motivi che si Parte_2
esamineranno.
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata, Controparte_2
telematicamente, il 27 giugno 2022, nella sua qualità di cessionaria del credito di
[...]
eccependo, in via preliminare, la propria carenza di Parte_3
legittimazione passiva in ordine ad eventuali domande restitutorie e/o risarcitorie riferite a fatti e condotte anteriori alla data di cessione dei crediti, e, nel merito, l'infondatezza del gravame, chiedendone l'integrale rigetto.
Seppur ritualmente citati, Parte_3 CP_5
e non hanno inteso costituirsi in giudizio. CP_4
Disposta una serie di rinvii, è stata infine fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11 dicembre 2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.. Indi, la Corte
– viste le note scritte – ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 13 dicembre 2024, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 16 dicembre 2024.
Entrambe le parti hanno depositato comparsa conclusionale.
Gli appellanti hanno depositato la memoria di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte
3.1 Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Parte_3
di e di , i quali, sebbene ritualmente evocati con citazione
[...] CP_5 CP_4
in appello loro notificata il 6 ottobre 2021 presso il difensore domiciliatario in primo grado
(rispettivamente, Avv. Antonio Testa per la Banca e Avv. Vincenzo Maradei per i coniugi
[...]
, non hanno inteso costituirsi in giudizio. Pt_4
3.2 Con un unico motivo di appello articolato in più punti gli appellanti lamentano “Errore di valutazione del giudice sulla regolare instaurazione del contraddittorio – Nullità sentenza –
Eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria proposta in primo grado”.
In particolare, in primis gli appellanti si dolgono del fatto che il giudice di primo grado, pur avendo disposto, con ordinanza del 25 maggio 2017, la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti delle convenute non comparse, non ha, successivamente, controllato e valutato la correttezza dell'iter notificatorio nei confronti delle stesse ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio. In ragione di ciò, e non hanno potuto prender Parte_1 Parte_2
5 parte al celebrato giudizio, con inevitabile compressione del loro diritto di difesa che non è stato possibile esercitare in primo grado.
Richiamato, dunque, l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui in questi casi il giudice di appello, verificata la nullità dell'atto di citazione, con conseguente nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, è tenuto a trattare la causa nel merito, le appellanti hanno eccepito in questa sede, a loro dire tempestivamente, stante l'impossibilità di sollevarla in precedenza, la prescrizione dell'azione revocatoria ex art 2901 c.c. promossa nei loro confronti dalla
[...]
Controparte_1
Nella specie, i due atti di donazione nel quale risultano coinvolte le odierne appellanti sono stati stipulati uno in data 10 novembre 2011 e registrato in data 11 novembre 2011, l'altro in data 26 marzo 2013 e registrato in pari data, con la conseguenza che, in assenza di valido atto interruttivo, considerata la nullità della notifica dell'atto di citazione, la prescrizione può dirsi maturata rispettivamente in data 11 novembre 2016 e 26 marzo 2018.
Infine, gli appellanti lamentano altresì l'erroneità della sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge previsti dall'art. 2901 c.c.
3.2 L'appello è infondato.
Nonostante il Tribunale abbia dichiarato, in sentenza, la contumacia di e Parte_2 [...]
si ritiene che ciò sia il frutto di un mero errore materiale compiuto dal Giudice di prime Pt_1
cure.
Dagli atti di causa risulta chiaramente l'avvenuta costituzione delle convenute nel corso del giudizio.
In particolare, nel verbale redatto all'udienza del 25 gennaio 2018 si legge testualmente: “…è presente l'avv. Eleonora Socievole, in sostituzione dell'avv. Vittorio Lombardi, per i Sig.ri
[...]
e , la quale in data odierna si costituisce anche per la sig.ra e CP_4 CP_5 Parte_1 la sig.ra , depositando comparsa di costituzione e risposta”. Parte_2
La copia originale della suddetta comparsa si trova all'interno del fascicolo d'ufficio di primo grado ed è correttamente correlata da idonea procura alle liti. A ciò si aggiunge che le predette convenute hanno regolarmente depositato altresì le memorie 183 VI comma, secondo termine, c.p.c..
Pertanto, alla luce di ciò, non è dato comprendere le ragioni della censura mossa, la quale non può chiaramente trovare accoglimento.
Da ciò, consegue, inoltre, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria sollevata dalle odierne appellanti per la prima volta solo in fase di appello, in violazione dell'art. 345
c.p.c., nonostante ben avrebbero dovuto e potuto farlo con i primi scritti difensivi utili, ovvero con la comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado.
6 Trattandosi, pertanto, di una eccezione nuova, essa si trova a soggiacere al divieto di nova in appello.
Al riguardo, secondo la Suprema Corte “La norma dell'art. 345, secondo comma, c.p.c. (nel testo vigente, successivo alla riforma recata dalla legge n. 353 del 1990) si riferisce ad ogni eccezione non rilevabile d'ufficio, senza che possa distinguersi tra "eccezioni in senso stretto", per le quali opererebbe il divieto di "jus novorum" in appello, ed altre eccezioni non rilevabili d'ufficio, per le quali detto divieto non opererebbe (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente, in quanto presentata tardivamente in sede di gravame).” (Cass. civ., 14 ottobre 2021, n. 28062).
Infine, gli appellanti lamentano altresì l'assenza, nel caso de quo, dei presupposti di cui all'art. 2901
c.c.
Invero, anche tale doglianza, esposta in maniera estremamente generica, non può che ritenersi infondata, apparendo pienamente condivisibile quanto statuito dal Giudice di prime cure.
Quanto al requisito dell'eventus damni, si osserva, in particolare, che esso è il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore e non si concretizza necessariamente in un effettivo ed attuale depauperamento del patrimonio del debitore, ma può consistere altresì in una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità, per il creditore, nel realizzare quanto dovutogli. A tale riguardo, è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare le ragioni del creditore.
“Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.” (tra le tante Cass. civ., 18 giugno 2019, n. 16221).
Nel caso di specie, sebbene tramite il CTU sia stata accertata l'esistenza di un patrimonio residuo sufficiente a soddisfare il credito, va evidenziato però, come sostenuto dal Giudice di primo grado, come tale soddisfacimento sia stato reso, in ogni caso, più difficoltoso in ragione delle caratteristiche dei beni rimasti e della natura dei diritti su di essi vantati.
In tal senso, il Tribunale ha opportunamente considerato che il maggior valore dei beni residui è dato da una villa (valore 458.000,00 euro) che risulta essere un bene non accatastato e costruito su un terreno di nuda proprietà della sig.ra di cui il risulta usufruttuario. Parte_2 CP_4
7 Ne consegue che l'eventuale esecuzione su tale bene si appalesa non solo difficoltosa – stante la sua incommerciabilità allo stato (si tratta, infatti, di un immobile in corso di costruzione del quale il CTU ha accertato la non conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente, sia pure sanabile, con il deposito di un progetto aggiornato e il pagamento sia degli oneri di urbanizzazione che del restante costo di costruzione) – ma potenzialmente non produttiva del valore stimato dal CTU.
Gli ulteriori beni della sig.ra e del sig. sono costituiti da terreni per un valore di circa CP_5 CP_4
30.000,00, due fabbricati in Rose per un valore di circa 36.000,00 euro ed un locale in , il CP_6
cui valore indicato nella CTU è di circa 106.000,00. Molti di questi beni risultano di proprietà della sig.ra solo per un terzo. Anche in questo un'eventuale esecuzione, stante la comproprietà dei CP_5
beni e la loro allocazione in zone periferiche rende alquanto dubbio il realizzo di tali valori.
Ha quindi concluso nel senso che “occorre, quindi, ritenere che gli atti di disposizione posti in essere, pur residuando alcuni beni nel patrimonio dei convenuti, abbiano notevolmente diminuito la quantità e la qualità dei beni posti a garanzia del credito complessivo della ammontante ad Pt_3 oltre 300.000,00 euro” (cfr. sentenza, pag. 4).
Si tratta di conclusioni indubbiamente corrette che, peraltro, non sono state specificamente censurate dagli appellanti i quali non hanno contrapposto alle argomentazioni svolte nella sentenza proprie argomentazioni, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
Con riferimento, invece, al requisito della “scientia damni”, il Collegio non può non rilevare come, anche sotto questo profilo, l'atto di impugnazione non valga a incrinare il procedimento logico- ermeneutico seguito dal Tribunale alla luce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto. (Cass.
Civ. Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021).
La prova di siffatta consapevolezza può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. civ., 18 dicembre 1999, n. 14274; Cass. civ., 17 gennaio 2002, n. 438), senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass. civ., 30 giugno 2015,
n. 13343; Cass. civ., 17 gennaio 2007, n. 966; Cass. civ., 7 luglio 2007, n. 15310).
Ebbene, nel caso in ispecie, gli elementi indiziari da cui desumere il requisito della scientia damni in capo a e sono molteplici: l'anteriorità del credito rispetto all'atto CP_4 CP_5
8 dispositivo de quo, la dismissione contestuale di una pluralità di beni di notevole valore, la gratuità degli atti dispositivi, nonché, infine, il rapporto familiare intercorrente con i soggetti beneficiari.
In conclusione, pertanto, ribadita altresì la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. ai fini della legittimità e fondatezza dell'azione revocatoria, l'appello si dichiara infondato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
§ 4. Le spese processuali
4.1 Ai fini della liquidazione, si osserva che nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili al creditore (ex multis, Cass. civ., 19 novembre 2018, n. 29810; Cass. civ., 9 maggio 2014, n. 10089).
Pertanto, le spese di lite si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 260.001,00 e € 520.000,00 (consistendo il credito in € 306.841,71) e alla tariffa media prevista dal D.M. n. 147/2022 per tutte le fasi della controversia.
4.2 Sussistono, inoltre, i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
nonché di e Controparte_1 CP_4 CP_5
, con atto di citazione notificato il 6 ottobre 2021, con l'intervento volontario di
[...] [...]
e per essa la mandataria avverso la sentenza n. 541/2021, del CP_2 CP_3
Tribunale di Cosenza, pubblicata il 6 marzo 2021 e non notificata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_1 CP_5
e ;
[...] CP_4
2) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma interamente la sentenza appellata;
3) Condanna e al pagamento nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese di lite, quantificate in € 20.119,00 per compensi, oltre rimborso CP_2
forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
9 4) dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Carmela Ruberto
10