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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3174/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 04/06/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DIBITONTO Parte_1 C.F._1
IMMACOLATA ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTURSI CHIARA CP_1 P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 12/04/2023, a seguito di dichiarazione di dissenso, ricorreva a questa A.G.; richiamati gli esiti della fase Parte_1 sommaria del ccertamento tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato aveva negato la ricorrenza del requisito sanitario della prestazione ivi indicata, chiedeva- previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario dell' assegno ordinario di invalidità (art. 1 della L. n.222/1984) a decorrere dalla domanda amministrativa;
Si costituiva l' chiedendo dichiararsi inammissibile/improcedibile/infondata la domanda. CP_1
Il CTU nominato in fase sommaria rendeva i chiarimenti richiesti. Questa A. G. disponeva una integrazione della CTU. Previa prosecuzione del verbale in forma telematica (al fine di rendere possibile l'immediato deposito del presente provvedimento) la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e motivi contestuali.
Osserva
Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
1 Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portato delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere CP_ all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l' medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V n avrà provveduto alla sua liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla legge.
Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
2 Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, anche del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazion a prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
Il CTU nominato nella fase sommaria ha dato atto che Dalla visita effettuata e dalla certificazione allegata agli atti emerge che il sig. è affetto da: diabete mellito Parte_1 tipo 2 in buon compenso sndr ansiosa depr post-traumatico da stress esiti di craniotomia parietale sin, Spondiloartrosi cervicale. Considerata la scolarità e l'attività lavorativa(carrozziere), trattasi di un soggetto di anni 53 con intervento neurochirurgico occorso 20 anni fa. Allo stato attuale il paziente non presenta turbe mnesiche e i disturbi emotivi apprezzabili a seguito di stress psichico non determinano una riduzione permanente della capacità al lavoro proficuo. Il suddetto quadro morboso non rende la capacità lavorativa dell'istante ridotta a meno di 1/3 al fine del conseguimento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità previsto dalla L. 222/84….
Con riferimento (crfr. Ricorso introduttivo della fase, pg. 2, 3) all'equivoco in cui sarebbe caduto il CTU nel considerare (valorizzando le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente) che l'attività del sia quella di tassista e non pure quella di carrozziere, l'Ausiliario, Pt_1 richiesto di chiarimenti, ha così replicato: Il sig in data 16/11/2022 veniva sottoposto Pt_1
a visita peritale e all'anamnesi ha riferito che h in passato attività di tassista e che ha smesso di svolgere dopo l'aggressione, e che attualmente svolge attività di carrozziere. Orbene, se l'attività svolta in passato e attualmente è di , (non di come riferito) è CP_3 CP_4 indubbio che l'impegno fisico è diverso pertanto non è possibile esprimere un giudizio ed emerge
3 la necessità di sottoporre il ricorrente a nuova visita peritale.
Si rileva, infine, che la documentazione prodotta in data 21-6-2024 non dimostra- nemmeno a livello di mere allegazioni e, comunque, letto il certificato OORR di Foggia in data 12-6-2024- un aggravamento della condizione patologia del ricorrente (e nemmeno la insorgenza di patologie nuove verificatesi nel corso del procedimento), tale da consentire una ulteriore verifica peritale.
Di seguito il CTU, richiesto di integrare le proprie valutazioni anche considerando la documentazione sopravvenuta, ha concluso nei termini che seguotno: Nel caso in specie, l'istante ha svolto e svolge a tutt'oggi l'attività di e valutato l'impegno fisico e i sistemi CP_3 organo-funzionali interessati dal nostro esame clinico, in considerazione della patologia cardiovascolare (SCA ) che ha sicuramente determinato un peggioramento del quadro clinico. Dalla nostra valutazione è emersa l'esistenza del requisito medico-legale effettuato in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità del Sig . Da quanto su specificato le Pt_1 patologie che affliggono l'istante determinano una riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa da settembre 2023 (SCA angina instabile, sottoposto a POBA su MO (occlusione cronica) e PCI su IVA) Dalla visita effettuata e dalla valutazione della documentazione allegata agli atti, emerge che il sig è affetto da: Parte_1 cardiopatia ischemica cronica rivascolarizzata (settembre 2023) diabete mellito tipo 2 complicato da ateromasia carotidea non emodinamica;
Obesità
Steatosi epatica sindrome ansiosa depressiva in disturbo post-traumatico da stress esiti di craniotomia parietale sin
Spondiloartrosi cervicale
Le patologie che affliggono l'istante determinano una riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa da Settembre 2023 (SCA angina instabile, sottoposto a POBA su MO (occlusione cronica) e PCI su IVA)…..
Le risultanze della ctu medico legale, non oggetto di contestazione, appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Pertanto le conclusioni dell'Ausiliario, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo Giudicante.
Spese compensate in ragione della decorrenza del requisito sanitario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara che il ricorrente è nel possesso del requisito sanitario della prestazione indicata in motivazione con decorrenza settembre 2023;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente e per intero a carico del_ le spese di CTU, liquidate con CP_1 separato provvedimento in quanto non ripetibili;
4 Foggia, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 04/06/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DIBITONTO Parte_1 C.F._1
IMMACOLATA ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTURSI CHIARA CP_1 P.IVA_1
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso ex art. 445 bis, co. VI, c.p.c. depositato il 12/04/2023, a seguito di dichiarazione di dissenso, ricorreva a questa A.G.; richiamati gli esiti della fase Parte_1 sommaria del ccertamento tecnico preventivo, nel quale il CTU ivi nominato aveva negato la ricorrenza del requisito sanitario della prestazione ivi indicata, chiedeva- previa rinnovazione dell'accertamento peritale,
- riconoscere la sussistenza del requisito sanitario dell' assegno ordinario di invalidità (art. 1 della L. n.222/1984) a decorrere dalla domanda amministrativa;
Si costituiva l' chiedendo dichiararsi inammissibile/improcedibile/infondata la domanda. CP_1
Il CTU nominato in fase sommaria rendeva i chiarimenti richiesti. Questa A. G. disponeva una integrazione della CTU. Previa prosecuzione del verbale in forma telematica (al fine di rendere possibile l'immediato deposito del presente provvedimento) la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e motivi contestuali.
Osserva
Il sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
1 Per una tesi il giudizio di merito attivato ai sensi del comma 6 è una sorta di gravame improprio dell'accertamento sanitario, che costituisce pacificamente l'oggetto dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, finalizzato al riesame della consulenza tecnica d'ufficio e avente ad oggetto l'accertamento del requisito medico legale o della condizione invalidante.
Oppure si tratterebbe di un giudizio a cognizione piena volto ad ottenere la condanna dell'ente all'erogazione della prestazione rivendicata o al rigetto della domanda.
Per una tesi intermedia la cognizione sarebbe portato delle domande delle parti, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
La tesi del giudizio di merito a cognizione piena muove dal presupposto che la parte privata, nel presentare la domanda amministrativa, abbia già esercitato la propria pretesa volta ad ottenere una prestazione, previdenziale o assistenziale, e, traendo spunto dal rilievo che l'accertamento del requisito sanitario non è un diritto ma soltanto una delle condizioni legittimanti la pretesa, deduce che il legislatore, con l'emanazione dell'art. 445 bis c.p.c., avrebbe assunto una precisa posizione in ordine al divieto dell'azione di mero accertamento dello status di inabilità/invalidità e vincolato il giudizio di merito all'accertamento del diritto e all'eventuale condanna dell'ente all'erogazione della prestazione. Di conseguenza, le parti, nei loro atti introduttivi ed indipendentemente dalla posizione formale assunta nel processo, dovrebbero specificare tutti i fatti costitutivi delle loro pretese, nel senso che la parte privata dovrebbe indicare la prestazione richiesta e allegare e provare i fatti costitutivi della sua domanda e, dunque, anche l'esistenza degli eventuali requisiti diversi da quello medico legale;
l' a sua volta, allegare e provare fatti impeditivi, estintivi e modificativi. CP_1
Non si può trascurare che la fase giudiziaria si pone come seguito di un procedimento in cui è in discussione soltanto il requisito sanitario.
Colui che agisce è tenuto, a pena di inammissibilità, a specificare i motivi della contestazione. Dal che si dovrebbe desumere che l'oggetto del giudizio non può essere diverso da quello previsto dalla legge a pena di inammissibilità e, cioè, l'accertamento del requisito sanitario.
Del resto, milita a favore di questa tesi anche la non appellabilità della sentenza che definisce il giudizio – ripristinata dall'art. 27, comma 1, lettera f) della legge n. 183/11 -, che sembra presupporre una diversità sostanziale tra lo schema procedimentale delineato dall'art. 445 bis c.p.c. nel suo complesso, introdotto con la finalità essenziale di definire le questioni medico- legali, e quello del giudizio ordinario volto ad ottenere la condanna dell'ente a erogare una prestazione previdenziale o assistenziale, che può, comunque, essere successivamente promosso qualora insorga contrasto in ordine agli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Né è d'ostacolo il rilievo che, aderendo a questa tesi, si dovrebbe pervenire alla conclusione che il legislatore del 2011 avrebbe inciso anche sulla disciplina sostanziale, derubricando gli ulteriori requisiti previsti dalla legge per l'attribuzione della prestazione da elementi costitutivi a mere condizioni di erogabilità, per l'assorbente ragione che la sentenza, emessa al termine del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., non può costituire titolo valido per richiedere CP_ all'ente la corresponsione della prestazione, finchè l' medesimo, al termine del procedimento amministrativo – di cui al comma V n avrà provveduto alla sua liquidazione, previa dunque verifica della sussistenza di tutti gli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla legge.
Un orientamento giurisprudenziale, tuttavia, nega l'ammissibilità dell'azione di mero accertamento del requisito sanitario, trattandosi di accertare una situazione di mero fatto e non di diritto.
2 Ma anche questa obiezione potrebbe essere superata, considerando che il legislatore, nel tentativo di deflazionare, semplificare e rendere meno oneroso per la finanza pubblica il contenzioso previdenziale, avrebbe inteso introdurre un meccanismo procedimentale – almeno nelle intenzioni – agile, volto essenzialmente definire le questioni medico legali che, per le prestazioni indicate nel comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. in tema di invalidità pensionabile, rappresentano, senza dubbio, la parte più significativa del contenzioso tra i privati e l'ente previdenziale.
Resta, infine, la tesi del giudizio a cognizione variabile, che potrebbe rappresentare una sorta di compromesso fra le due diverse opinioni in precedenza rappresentate. Secondo questa impostazione, il giudice, in ossequio del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito dall'art. 112 c.p.c., sarebbe tenuto a pronunciarsi sulle domande effettivamente proposte dalle parti.
Di conseguenza, se il giudizio è attivato dal privato, la domanda potrà essere limitata, a scelta della parte, al solo accertamento del requisito sanitario o estesa anche all'accertamento del diritto alla prestazione e alla condanna dell'ente al pagamento della medesima, con facoltà dell'ente previdenziale di proporre domanda riconvenzionale, condizionata all'accertamento del requisito sanitario, di diniego del diritto all'accesso alla tutela previdenziale o assistenziale per carenza degli altri requisiti previsti dalla legge. Se, invece, ad agire è l' CP_1 la domanda potrà essere di accertamento negativo del requisito sanitario e, se del caso, anche del diritto alla prestazione, salva sempre la possibilità per la parte privata di chiedere, con apposita domanda riconvenzionale, la liquidazione della prestazione.
L'obiezione più rilevante discende dal rilievo che, in questo procedimento giudiziario, è parte necessaria sempre e solo l' ci si chiede, quindi, come potrebbe essere affermato il diritto CP_1 ad ottenere la liquidazion a prestazione assistenziale (ad esempio l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio o l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario o l'accertamento di una situazione di handicap grave per un pubblico dipendente), in tutti quei casi nei quali l'ente erogatore della prestazione sia diverso dall' e, come tale, sia il CP_1 soggetto passivamente legittimato in tutte le controversie nelle sia in discussione il diritto alla prestazione assistenziale di sua competenza.
Tanto premesso la cognizione va limitata alla sola verifica del requisito sanitario.
Il CTU nominato nella fase sommaria ha dato atto che Dalla visita effettuata e dalla certificazione allegata agli atti emerge che il sig. è affetto da: diabete mellito Parte_1 tipo 2 in buon compenso sndr ansiosa depr post-traumatico da stress esiti di craniotomia parietale sin, Spondiloartrosi cervicale. Considerata la scolarità e l'attività lavorativa(carrozziere), trattasi di un soggetto di anni 53 con intervento neurochirurgico occorso 20 anni fa. Allo stato attuale il paziente non presenta turbe mnesiche e i disturbi emotivi apprezzabili a seguito di stress psichico non determinano una riduzione permanente della capacità al lavoro proficuo. Il suddetto quadro morboso non rende la capacità lavorativa dell'istante ridotta a meno di 1/3 al fine del conseguimento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità previsto dalla L. 222/84….
Con riferimento (crfr. Ricorso introduttivo della fase, pg. 2, 3) all'equivoco in cui sarebbe caduto il CTU nel considerare (valorizzando le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente) che l'attività del sia quella di tassista e non pure quella di carrozziere, l'Ausiliario, Pt_1 richiesto di chiarimenti, ha così replicato: Il sig in data 16/11/2022 veniva sottoposto Pt_1
a visita peritale e all'anamnesi ha riferito che h in passato attività di tassista e che ha smesso di svolgere dopo l'aggressione, e che attualmente svolge attività di carrozziere. Orbene, se l'attività svolta in passato e attualmente è di , (non di come riferito) è CP_3 CP_4 indubbio che l'impegno fisico è diverso pertanto non è possibile esprimere un giudizio ed emerge
3 la necessità di sottoporre il ricorrente a nuova visita peritale.
Si rileva, infine, che la documentazione prodotta in data 21-6-2024 non dimostra- nemmeno a livello di mere allegazioni e, comunque, letto il certificato OORR di Foggia in data 12-6-2024- un aggravamento della condizione patologia del ricorrente (e nemmeno la insorgenza di patologie nuove verificatesi nel corso del procedimento), tale da consentire una ulteriore verifica peritale.
Di seguito il CTU, richiesto di integrare le proprie valutazioni anche considerando la documentazione sopravvenuta, ha concluso nei termini che seguotno: Nel caso in specie, l'istante ha svolto e svolge a tutt'oggi l'attività di e valutato l'impegno fisico e i sistemi CP_3 organo-funzionali interessati dal nostro esame clinico, in considerazione della patologia cardiovascolare (SCA ) che ha sicuramente determinato un peggioramento del quadro clinico. Dalla nostra valutazione è emersa l'esistenza del requisito medico-legale effettuato in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità del Sig . Da quanto su specificato le Pt_1 patologie che affliggono l'istante determinano una riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa da settembre 2023 (SCA angina instabile, sottoposto a POBA su MO (occlusione cronica) e PCI su IVA) Dalla visita effettuata e dalla valutazione della documentazione allegata agli atti, emerge che il sig è affetto da: Parte_1 cardiopatia ischemica cronica rivascolarizzata (settembre 2023) diabete mellito tipo 2 complicato da ateromasia carotidea non emodinamica;
Obesità
Steatosi epatica sindrome ansiosa depressiva in disturbo post-traumatico da stress esiti di craniotomia parietale sin
Spondiloartrosi cervicale
Le patologie che affliggono l'istante determinano una riduzione permanente di due terzi della capacità lavorativa da Settembre 2023 (SCA angina instabile, sottoposto a POBA su MO (occlusione cronica) e PCI su IVA)…..
Le risultanze della ctu medico legale, non oggetto di contestazione, appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità. Pertanto le conclusioni dell'Ausiliario, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo Giudicante.
Spese compensate in ragione della decorrenza del requisito sanitario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara che il ricorrente è nel possesso del requisito sanitario della prestazione indicata in motivazione con decorrenza settembre 2023;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente e per intero a carico del_ le spese di CTU, liquidate con CP_1 separato provvedimento in quanto non ripetibili;
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