Articolo 14 della Legge 28 dicembre 1952, n. 4435
Articolo 13Articolo 15
Versione
19 febbraio 1953
Art. 14.
Per gli iscritti volontari pensionati e pensionandi con decorrenze comprese fra il 1 febbraio 1952 ed il 1 gennaio 1953, la retribuzione base per il computo della pensione da liquidare ai sensi del precedente art. 2 si determina ragguagliando ad anno la retribuzione imponibile sulla quale e' stato determinato il contributo volontario dal 1 gennaio 1952 fino alla data di decorrenza della pensione.
Entrata in vigore il 19 febbraio 1953