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Sentenza 6 settembre 2024
Sentenza 6 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/09/2024, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dott. Roberto Cordio Presidente – rel. ed est. dott. Sergio Centaro Giudice dott.ssa Laura Messina Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul ricorso per l'apertura della liquidazione del patrimonio, ex art. 268 del
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, iscritto al n.394-1/2024, depositato nell'interesse di:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cacciola, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Catania, nella persona della dott.ssa Concetta Controparte_1
*** viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d.
Codice della Crisi e dell'Insolvenza); vista la relazione particolareggiata redatta dalla dott.ssa Persona_1 professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi
[...] ed i documenti allegati al ricorso;
ritenuto che
dalla relazione emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, alla cui stregua la stessa risulta in stato di sovraindebitamento;
ritenuto che
sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione e che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei di Catania, nella persona del CP_2 gestore della crisi già designato, dott.ssa Persona_1 ritenuto che la procedura di liquidazione controllata – quale regolata dagli artt.
268 e ss. del Codice della Crisi di impresa - si estende all'intero patrimonio della debitrice, venendo espressamente sancito che gli stipendi e ciò che essa guadagna con le proprie attività non sono compresi nella liquidazione solo nei limiti della porzione individuata dal giudice in quanto occorrente per il mantenimento dei debitori e della famiglia sicchè anche i beni mobili registrati che compongono il patrimonio sono destinati alla vendita, salva l'eventuale soddisfazione, con i restanti beni, dei crediti ammessi al passivo o le diverse valutazioni del liquidatore (in ordine alla potenziale infruttuosità della relativa vendita) da sottoporre ad autorizzazione di questo decidente;
ritenuto che
– tra i compiti del liquidatore – va annoverato quello di valutare criticamente la quantificazione ed individuazione dei crediti prededucibili (anche con riferimento a quelli del difensore della ricorrente) alla luce dei parametri in vigore e dei principi generali di cui all'art.6 CCI, tenuto conto – in particolare – che al punto a) di tal norma nulla si dispone con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, mentre secondo quanto previsto alle lettere b) e c) del medesimo art. 6 comma 1^ CCI, sono qualificabili come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate;
PQM
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE ORDINA alla ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegati al ricorso), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile di cui appresso;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni della ricorrente ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;
ORDINA la consegna o il rilascio di tutti i beni, mobili ed immobili, facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando la ricorrente a detenere e ad utilizzare sino alla vendita l'immobile ove la stessa risiede sito in Aci Catena (CT), via
Finocchiari n. 69/B, censita al N.C.E.U. del Comune di Aci Catena (CT), foglio
3, part. 1250, sub. 18, categoria A/2 classe 6, consistenza 5 vani, curandone l'ordinaria manutenzione sotto la supervisione del liquidatore;
DISPONE
Pag. 2 di 3 la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il Pubblico
Registro Automobilistico competenti nonché presso il registro delle imprese e l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del
Ministero della Giustizia;
che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione e, a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare n. 695/19, menzionata in atti, restando salvo l'eventuale subentro nella detta esecuzione individuale;
che, stante il reddito della ricorrente, non ci sono somme, ulteriori rispetto a quelle necessarie per il mantenimento della famiglia, da destinare alla liquidazione;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione ogni sei mesi dalla data della presente sentenza, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^ lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto.
La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura della ricorrente, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.
Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni al debitore e al liquidatore.
Così deciso in Catania, 5.9.2024, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione
Il Presidente – rel.
dott. Roberto Cordio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai Magistrati dott. Roberto Cordio Presidente – rel. ed est. dott. Sergio Centaro Giudice dott.ssa Laura Messina Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul ricorso per l'apertura della liquidazione del patrimonio, ex art. 268 del
Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, iscritto al n.394-1/2024, depositato nell'interesse di:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cacciola, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi Commercialisti Catania, nella persona della dott.ssa Concetta Controparte_1
*** viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d.
Codice della Crisi e dell'Insolvenza); vista la relazione particolareggiata redatta dalla dott.ssa Persona_1 professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi
[...] ed i documenti allegati al ricorso;
ritenuto che
dalla relazione emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, alla cui stregua la stessa risulta in stato di sovraindebitamento;
ritenuto che
sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione e che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi presso l'Ordine dei di Catania, nella persona del CP_2 gestore della crisi già designato, dott.ssa Persona_1 ritenuto che la procedura di liquidazione controllata – quale regolata dagli artt.
268 e ss. del Codice della Crisi di impresa - si estende all'intero patrimonio della debitrice, venendo espressamente sancito che gli stipendi e ciò che essa guadagna con le proprie attività non sono compresi nella liquidazione solo nei limiti della porzione individuata dal giudice in quanto occorrente per il mantenimento dei debitori e della famiglia sicchè anche i beni mobili registrati che compongono il patrimonio sono destinati alla vendita, salva l'eventuale soddisfazione, con i restanti beni, dei crediti ammessi al passivo o le diverse valutazioni del liquidatore (in ordine alla potenziale infruttuosità della relativa vendita) da sottoporre ad autorizzazione di questo decidente;
ritenuto che
– tra i compiti del liquidatore – va annoverato quello di valutare criticamente la quantificazione ed individuazione dei crediti prededucibili (anche con riferimento a quelli del difensore della ricorrente) alla luce dei parametri in vigore e dei principi generali di cui all'art.6 CCI, tenuto conto – in particolare – che al punto a) di tal norma nulla si dispone con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, mentre secondo quanto previsto alle lettere b) e c) del medesimo art. 6 comma 1^ CCI, sono qualificabili come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate;
PQM
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE ORDINA alla ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegati al ricorso), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile di cui appresso;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni della ricorrente ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;
ORDINA la consegna o il rilascio di tutti i beni, mobili ed immobili, facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando la ricorrente a detenere e ad utilizzare sino alla vendita l'immobile ove la stessa risiede sito in Aci Catena (CT), via
Finocchiari n. 69/B, censita al N.C.E.U. del Comune di Aci Catena (CT), foglio
3, part. 1250, sub. 18, categoria A/2 classe 6, consistenza 5 vani, curandone l'ordinaria manutenzione sotto la supervisione del liquidatore;
DISPONE
Pag. 2 di 3 la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed il Pubblico
Registro Automobilistico competenti nonché presso il registro delle imprese e l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del
Ministero della Giustizia;
che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione e, a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva immobiliare n. 695/19, menzionata in atti, restando salvo l'eventuale subentro nella detta esecuzione individuale;
che, stante il reddito della ricorrente, non ci sono somme, ulteriori rispetto a quelle necessarie per il mantenimento della famiglia, da destinare alla liquidazione;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione ogni sei mesi dalla data della presente sentenza, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^ lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura ed, inoltre, terminata l'esecuzione del programma, predisponga il rendiconto.
La presente sentenza dovrà essere notificata, a cura della ricorrente, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.
Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni al debitore e al liquidatore.
Così deciso in Catania, 5.9.2024, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione
Il Presidente – rel.
dott. Roberto Cordio
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