Articolo 37 della Legge 29 ottobre 1971, n. 889
Articolo 36Articolo 38
Versione
1 dicembre 1971
Art. 37. (Rendite per infortunio sul lavoro liquidate in favore di agenti iscritti al Fondo)

L' articolo 7 della legge 28 marzo 1968, n. 376 , e' sostituito dal seguente:
"Con effetto dal 1 luglio 1969, all'agente inabile permanentemente per infortunio sul lavoro occorso successivamente al 30 giugno 1969, che rimanga in servizio, anche se adibito ad altre mansioni, spetta lo stipendio o paga relativo alla qualifica che rivestiva prima dell'infortunio.
Dal 1 luglio 1969, la rendita di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , e successive modificazioni e integrazioni, liquidata all'agente inabile, gli e' direttamente corrisposta, anche se l'infortunio e' avvenuto anteriormente a tale data.
All'agente iscritto obbligatoriamente o volontariamente al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge e' restituito - a domanda o, al piu' tardi, in occasione della liquidazione della pensione a' carico del Fondo ovvero, qualora alla data dell'esonero non spetti la pensione, in occasione della liquidazione della posizione assicurativa - il capitale accumulato mediante le somme depositate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, aumentato degli interessi maturati durante il periodo in cui il deposito ha avuto luogo, calcolati al tasso annuo del 4,50 per cento".
Entrata in vigore il 1 dicembre 1971
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