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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2024, n. 41502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41502 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IT LV nato a [...] il [...] ZZ SC RO LV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore avv.to Silvia Astarita per UZ RP che insiste per l'accoglimento dei motivi e l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 15 novembre 2023, confermava la pronuncia del 17 gennaio 2023 del Tribunale di Torino che aveva condannato TA RE e UZ RP RO RE alle pene di legge in quanto ritenuti colpevoli del delitto di concorso in rapina aggravata. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori;
l'avv.to Molinengo, per TA, deduceva violazione di legge ed assenza di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del reato in termini di rapina aggravata 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 41502 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 10/09/2024 piuttosto che nella meno grave ipotesi di furto posto che, nel caso di specie, mancava l'esplicazione di forme di violenza o minaccia nella condotta posta in essere dal ricorrente. 2.1 L'avv.to Silvia Astarita, nell'interesse del UZ RP, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - erronea applicazione della legge penale, illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'omessa applicazione della disciplina dettata dall'art. 48 cod.pen. in capo al solo ricorrente nonché con riferimento all'omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 393 cod.pen.; difatti, la sottrazione dei beni in danno dell'AM, era avvenuta su sollecitazione del TA che aveva indicato ai correi ed anche al ricorrente gli oggetti di sua proprietà di cui tornare in possesso così che la sfera soggettiva del UZ al momento della sottrazione dei beni, era quella tipica di chi agisce per rientrare in possesso di oggetti su indicazione del legittimo proprietario;
l'affermazione della corte di appello contrastava con il contenuto della dichiarazione dello stesso TA, che veniva riportata, circa le indicazioni che aveva riferito ai due correi, senza che alcun elemento decisivo potesse desumersi dalla conversazione intercettata tra UZ ed AM successivamente l'appropriazione; il ricorrente, quindi, aveva agito perché tratto in errore da TA circa la legittimità dell'operazione di apprensione dei beni;
inoltre, ricorrevano i presupposti per ritenere i fatti qualificabili ai sensi dell'art. 393 cod.pen., posto che, TA, aveva in ogni caso agito al fine esclusivo di recuperare le somme di cui riteneva essere creditore, circostanza peraltro confermata dal successivo incasso della provvigione a seguito della vendita degli oggetti;
- illegittimità costituzionale dell'art. 628 cod.pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Costituzione nella parte in cui non è prevista un'attenuante speciale per i fatti di lieve entità come riconosciuto attualmente nell'ipotesi di estorsione in forza della pronuncia n.120 del 2023 del giudice delle leggi, dovendosi tenere conto della natura della minaccia profferita, del comportamento tenuto dai tre imputati e della tipologia dei beni sottratti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi del ricorso UZ RP, con i quali si deducono vizi della pronuncia impugnata in relazione all'omessa valutazione dell'errore in cui sarebbe incorso lo stesso ricorrente circa la titolarità dei beni sottratti nel negozio dell'AM, nonché della omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 393 cod.pen., sono puramente reiterativi di doglianze già compiutamente vagliate e disattese dalla corte di merito, e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero, il giudice di appello, con le compiute osservazioni svolte alle pagine 5-6 dell'impugnata sentenza, ha ampiamente motivato sulla insussistenza dei presupposti per riconoscere entrambe le fattispecie invocate;
in relazione alla richiesta di qualificazione dei fatti nell'ipotesi più lieve prevista e punita dall'art. 393 cod.pen., va ricordato come la pronuncia delle 2 Sezioni Unite secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02) ha esplicitato in motivazione che "le fattispecie si distinguono in base al solo finalismo della condotta, che in un caso è mirata al conseguimento di un profitto ingiusto, e nell'altro allo scopo, soggettivamente concepito in modo ragionevole, di realizzare, pur con modi arbitrari, una pretesa giuridicamente azionabile"; così che:" la sussistenza del requisito della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo è diretta va verificata preliminarmente" (Sez. Un. 29541/20,cit). Orbene, proprio facendo applicazione del sopra esposto principio della necessaria individuabilità del preteso diritto che l'azione violenta o minacciosa è diretta a tutelare, la sentenza di appello ha escluso la configurabilità dell'invocata fattispecie, posto che, il presunto credito del TA, risultava sfornito di qualsiasi adeguato elemento di riscontro, senza peraltro potersi omettere di osservare che, in ogni caso, in alcun modo a tutela di un diritto di credito avente ad oggetto di somme di denaro può legittimarsi l'acquisizione con violenza o minaccia di altri e diversi beni nel possesso del presunto debitore. Sul punto, pertanto, il ricorso erra nel prospettare la possibilità di un'azione diretta al recupero di un credito, mai accertato nel suo ammontare, anche mediante l'apprensione di beni diversi, poiché il diritto tutelabile non aveva ad oggetto quelle quattro scope elettriche che i correi sottraevano dall'esercizio commerciale dell'AM. 1.2 Anche il motivo con il quale si deduce che in ogni caso il TA avrebbe tratto in inganno UZ RP circa la sussistenza del diritto alla restituzione dei quei beni, risulta puramente reiterativo;
a pagina 6 della pronuncia impugnata, la corte di appello ha sottolineato come il contenuto della conversazione intercettata tra UZ ed AM, pur intervenuta dopo i fatti, denotasse un chiaro contenuto intimidatorio del tutto incompatibile con il presunto errore in cui incolpevolmente il ricorrente sarebbe caduto sulla base della falsa percezione indotta dal TA. Correttamente la corte di merito ha ritenuto che, ove UZ fosse stato certo dell'appartenenza dei beni a TA, certamente non avrebbe avuto ragione di intimidire la persona offesa nella successiva conversazione in cui si faceva riferimento alla precedente apprensione ed alla necessità di impedire ulteriori reazioni di TA. Le conclusioni assunte dalla corte di merito si fondano su una valutazione complessiva della condotta del ricorrente con un giudizio che risulta immune da censure. 2. Il secondo motivo appare infondato posto che l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 628, primo comma, cod.pen. per non essere prevista una diminuente speciale per i fatti di speciale tenuità, non può essere prospettata in relazione ai fatti aggravati di cui al successivo terzo comma della stessa norma e ciò perché la sussistenza di una delle predette aggravanti, indicative della particolare pericolosità dell'azione predatoria posta in essere, esclude in radice la lieve entità dei fatti e rende così la sollevata eccezione di legittimità manifestamente infondata. 3 Eccezione, peraltro, nel caso di specie ancor più in conflitto con il valore dei beni sottratti indicati in 2.500,00 euro e cioè in un importo del tutto incompatibile con le valutazioni contenute nella sentenza n. 86 del 2024. Ed invero, con detta recente pronuncia, il giudice delle leggi dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. In motivazione la Corte costituzionale ha richiamato il precedente intervento operato con la pronuncia n. 120 del 2023 con la quale si era dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 cod.pen. nella parte in cui non prevede una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità individuabili soltanto nei casi di: "marcata "occasionalità" dell'iniziativa delittuosa», oltre che di ridotta entità dell'offesa alla vittima e non elevata utilità pretesa". Da tale affermazione consegue che l'illegittimità costituzionale appare manifestamente infondata in relazione ai fatti di rapina aggravata di beni di non modesto valore commessi peraltro da più soggetti riuniti e, quindi, aggravati ex terzo comma dell'art. 628 cod.pen. non rientrandosi nei rigidi parametri fissati dalla Corte costituzionale. Al rigetto del ricorso proposto nell'interesse del UZ RP segue la condanna del predette al pagamento delle spese processuali. 3. Inammissibile perché manifestamente reiterativo appare il ricorso avanzato nell'interesse del TA e con il quale si è lamentata l'assenza di condotte di violenza o minaccia;
ed invero, la corte di appello, con le corrette osservazioni svolte a pagina 5 della motivazione, ha disatteso la doglianza puntualmente riproposta osservando come fu proprio detto ricorrente a reprimere con inequivoche minacce orali e gestuali qualsiasi abbozzo di reazione del commesso. Al proposito, pertanto, va fatta applicazione del principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso TA consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3.000,00. 4 Roma, 10 settembre 2124 CONSIGLIE z .o Pa
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di TA RE che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di UZ RP RO RE che condanna al pagamento delle spese processuali. IL PRESIDENTE Andre! EG
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore avv.to Silvia Astarita per UZ RP che insiste per l'accoglimento dei motivi e l'annullamento della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 15 novembre 2023, confermava la pronuncia del 17 gennaio 2023 del Tribunale di Torino che aveva condannato TA RE e UZ RP RO RE alle pene di legge in quanto ritenuti colpevoli del delitto di concorso in rapina aggravata. 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori;
l'avv.to Molinengo, per TA, deduceva violazione di legge ed assenza di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del reato in termini di rapina aggravata 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 41502 Anno 2024 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 10/09/2024 piuttosto che nella meno grave ipotesi di furto posto che, nel caso di specie, mancava l'esplicazione di forme di violenza o minaccia nella condotta posta in essere dal ricorrente. 2.1 L'avv.to Silvia Astarita, nell'interesse del UZ RP, deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - erronea applicazione della legge penale, illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto all'omessa applicazione della disciplina dettata dall'art. 48 cod.pen. in capo al solo ricorrente nonché con riferimento all'omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 393 cod.pen.; difatti, la sottrazione dei beni in danno dell'AM, era avvenuta su sollecitazione del TA che aveva indicato ai correi ed anche al ricorrente gli oggetti di sua proprietà di cui tornare in possesso così che la sfera soggettiva del UZ al momento della sottrazione dei beni, era quella tipica di chi agisce per rientrare in possesso di oggetti su indicazione del legittimo proprietario;
l'affermazione della corte di appello contrastava con il contenuto della dichiarazione dello stesso TA, che veniva riportata, circa le indicazioni che aveva riferito ai due correi, senza che alcun elemento decisivo potesse desumersi dalla conversazione intercettata tra UZ ed AM successivamente l'appropriazione; il ricorrente, quindi, aveva agito perché tratto in errore da TA circa la legittimità dell'operazione di apprensione dei beni;
inoltre, ricorrevano i presupposti per ritenere i fatti qualificabili ai sensi dell'art. 393 cod.pen., posto che, TA, aveva in ogni caso agito al fine esclusivo di recuperare le somme di cui riteneva essere creditore, circostanza peraltro confermata dal successivo incasso della provvigione a seguito della vendita degli oggetti;
- illegittimità costituzionale dell'art. 628 cod.pen. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Costituzione nella parte in cui non è prevista un'attenuante speciale per i fatti di lieve entità come riconosciuto attualmente nell'ipotesi di estorsione in forza della pronuncia n.120 del 2023 del giudice delle leggi, dovendosi tenere conto della natura della minaccia profferita, del comportamento tenuto dai tre imputati e della tipologia dei beni sottratti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi del ricorso UZ RP, con i quali si deducono vizi della pronuncia impugnata in relazione all'omessa valutazione dell'errore in cui sarebbe incorso lo stesso ricorrente circa la titolarità dei beni sottratti nel negozio dell'AM, nonché della omessa qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 393 cod.pen., sono puramente reiterativi di doglianze già compiutamente vagliate e disattese dalla corte di merito, e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero, il giudice di appello, con le compiute osservazioni svolte alle pagine 5-6 dell'impugnata sentenza, ha ampiamente motivato sulla insussistenza dei presupposti per riconoscere entrambe le fattispecie invocate;
in relazione alla richiesta di qualificazione dei fatti nell'ipotesi più lieve prevista e punita dall'art. 393 cod.pen., va ricordato come la pronuncia delle 2 Sezioni Unite secondo cui il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02) ha esplicitato in motivazione che "le fattispecie si distinguono in base al solo finalismo della condotta, che in un caso è mirata al conseguimento di un profitto ingiusto, e nell'altro allo scopo, soggettivamente concepito in modo ragionevole, di realizzare, pur con modi arbitrari, una pretesa giuridicamente azionabile"; così che:" la sussistenza del requisito della tutelabilità dinanzi all'autorità giudiziaria del preteso diritto cui l'azione del reo è diretta va verificata preliminarmente" (Sez. Un. 29541/20,cit). Orbene, proprio facendo applicazione del sopra esposto principio della necessaria individuabilità del preteso diritto che l'azione violenta o minacciosa è diretta a tutelare, la sentenza di appello ha escluso la configurabilità dell'invocata fattispecie, posto che, il presunto credito del TA, risultava sfornito di qualsiasi adeguato elemento di riscontro, senza peraltro potersi omettere di osservare che, in ogni caso, in alcun modo a tutela di un diritto di credito avente ad oggetto di somme di denaro può legittimarsi l'acquisizione con violenza o minaccia di altri e diversi beni nel possesso del presunto debitore. Sul punto, pertanto, il ricorso erra nel prospettare la possibilità di un'azione diretta al recupero di un credito, mai accertato nel suo ammontare, anche mediante l'apprensione di beni diversi, poiché il diritto tutelabile non aveva ad oggetto quelle quattro scope elettriche che i correi sottraevano dall'esercizio commerciale dell'AM. 1.2 Anche il motivo con il quale si deduce che in ogni caso il TA avrebbe tratto in inganno UZ RP circa la sussistenza del diritto alla restituzione dei quei beni, risulta puramente reiterativo;
a pagina 6 della pronuncia impugnata, la corte di appello ha sottolineato come il contenuto della conversazione intercettata tra UZ ed AM, pur intervenuta dopo i fatti, denotasse un chiaro contenuto intimidatorio del tutto incompatibile con il presunto errore in cui incolpevolmente il ricorrente sarebbe caduto sulla base della falsa percezione indotta dal TA. Correttamente la corte di merito ha ritenuto che, ove UZ fosse stato certo dell'appartenenza dei beni a TA, certamente non avrebbe avuto ragione di intimidire la persona offesa nella successiva conversazione in cui si faceva riferimento alla precedente apprensione ed alla necessità di impedire ulteriori reazioni di TA. Le conclusioni assunte dalla corte di merito si fondano su una valutazione complessiva della condotta del ricorrente con un giudizio che risulta immune da censure. 2. Il secondo motivo appare infondato posto che l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 628, primo comma, cod.pen. per non essere prevista una diminuente speciale per i fatti di speciale tenuità, non può essere prospettata in relazione ai fatti aggravati di cui al successivo terzo comma della stessa norma e ciò perché la sussistenza di una delle predette aggravanti, indicative della particolare pericolosità dell'azione predatoria posta in essere, esclude in radice la lieve entità dei fatti e rende così la sollevata eccezione di legittimità manifestamente infondata. 3 Eccezione, peraltro, nel caso di specie ancor più in conflitto con il valore dei beni sottratti indicati in 2.500,00 euro e cioè in un importo del tutto incompatibile con le valutazioni contenute nella sentenza n. 86 del 2024. Ed invero, con detta recente pronuncia, il giudice delle leggi dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. In motivazione la Corte costituzionale ha richiamato il precedente intervento operato con la pronuncia n. 120 del 2023 con la quale si era dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 cod.pen. nella parte in cui non prevede una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità individuabili soltanto nei casi di: "marcata "occasionalità" dell'iniziativa delittuosa», oltre che di ridotta entità dell'offesa alla vittima e non elevata utilità pretesa". Da tale affermazione consegue che l'illegittimità costituzionale appare manifestamente infondata in relazione ai fatti di rapina aggravata di beni di non modesto valore commessi peraltro da più soggetti riuniti e, quindi, aggravati ex terzo comma dell'art. 628 cod.pen. non rientrandosi nei rigidi parametri fissati dalla Corte costituzionale. Al rigetto del ricorso proposto nell'interesse del UZ RP segue la condanna del predette al pagamento delle spese processuali. 3. Inammissibile perché manifestamente reiterativo appare il ricorso avanzato nell'interesse del TA e con il quale si è lamentata l'assenza di condotte di violenza o minaccia;
ed invero, la corte di appello, con le corrette osservazioni svolte a pagina 5 della motivazione, ha disatteso la doglianza puntualmente riproposta osservando come fu proprio detto ricorrente a reprimere con inequivoche minacce orali e gestuali qualsiasi abbozzo di reazione del commesso. Al proposito, pertanto, va fatta applicazione del principio secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso TA consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3.000,00. 4 Roma, 10 settembre 2124 CONSIGLIE z .o Pa
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di TA RE che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di UZ RP RO RE che condanna al pagamento delle spese processuali. IL PRESIDENTE Andre! EG