Sentenza 19 settembre 2023
Massime • 1
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ma tale vizio non può essere dedotto dalla difesa per carenza di interesse all'osservanza della disposizione violata.
Commentario • 1
- 1. Pena detentiva illegale per reati di competenza del giudice di pace: la Cassazione annulla anche se il ricorso è infondato (Cass. Pen. n. 886/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima È illegale la pena detentiva irrogata per i reati di minaccia non aggravata e lesioni personali lievi perseguibili a querela, rientranti nella competenza del giudice di pace ex art. 4 d.lgs. 274/2000. L'illegalità della pena deve essere rilevata d'ufficio dalla Corte di cassazione, anche in presenza di ricorso infondato o inammissibile, con annullamento limitato al trattamento sanzionatorio. Il fatto Con sentenza del 20 marzo 2025, la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale di Napoli che aveva condannato l'imputato per i reati di cui agli artt. 582 e 612 c.p., infliggendo la pena complessiva di mesi quattro e giorni dieci di reclusione, determinata …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/09/2023, n. 44017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44017 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giulio Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 2.2.2022 il GIP del Tribunale di Genova aveva riconosciuto AR RA El IN responsabile del delitto di tentata estorsione continuata in danno della madre (limitatamente ai fatti del 31.3.2021) e, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento delle Penale Sent. Sez. 2 Num. 44017 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI Data Udienza: 19/09/2023 spese processuali e di custodia cautelare in carcere;
lo aveva invece dichiarato non punibile quanto ai fatti del 30.3.2021; 2. la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche riducendo perciò la pena ad anni 1 e giorni 20 di reclusione ed euro 266,55 di multa confermando nel resto;
3. ricorre per cassazione AR SH El IN tramite il difensore deducendo: 3.1 inosservanza di norme processuali con riferimento all'art. 23-bis, comma 2, DL 137/2020 in relazione agli artt. 180 e 178 cod. proc. pen.: rileva che, nel giudizio di appello, non sono state notificate al difensore le conclusioni della Procura Generale con conseguente lesione del diritto di difesa ed il prodursi di una nullità di ordine generale;
3.2 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle (in realtà non rassegnate) conclusioni della Procura Generale e della difesa: segnala il travisamento in cui è incorsa la Corte di appello nell'affermare che entrambe le parti avevano trasmesso conclusioni scritte laddove nessuna di esse risulta averle trasmesse;
3.3 inosservanza dell'art. 649 comma 1, n. 2 e comma 3 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'uso della violenza contro la persona: richiama l'orientamento della giurisprudenza che, valorizzando l'autonomia del delitto tentato rispetto al delitto consumato, ritiene applicabile l'esimente di cui all'art. 649, comma 1, n. 2, cod. pen. alla tentata estorsione in danno di ascendenti;
segnala che lo stesso capo di imputazione non ha contemplato atti di violenza contro la persona e denunzia il travisamento in cui è incorsa la Corte nel ritenere che la madre del ricorrente non sia stata colpita soltanto perché aveva schivato i pezzi di vetro scagliati contro di lei laddove in alcun modo la donna aveva fatto riferimento al fatto di essersi attivata per non essere colpita;
4. la Procura Generale ha trasmesso le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: quanto al primo motivo, richiama, infatti, l'orientamento della S.C. in ordine alle conseguenze della mancata formulazione per iscritto delle conclusioni da parte del PM in appello;
quanto al secondo motivo, segnala che il ricorso non specifica quale sarebbe stato il concreto pregiudizio conseguente alla mancata comunicazione delle conclusioni del PG;
quanto all'ultimo motivo, osserva che la difesa invoca il travisamento della prova quanto al lancio dei pezzi di vetro, ponendosi in realtà in termini di alternatività/dissenso rispetto al significato coerentemente attribuito dai giudici di merito alla invocata "fortuna"; 5. la difesa ha trasmesso una memoria di replica rispetto alle considerazioni della Procura Generale: sul primo motivo del ricorso, rileva che la Procura Generale fa riferimento alla ipotesi di mancata formulazione delle conclusioni del PG laddove il ricorso lamenta la loro omessa comunicazione sottolineando che, anche il mancato deposito delle conclusioni è evenienza che comunque deve essere comunicata alla difesa;
sul secondo motivo ribadisce che la Corte di appello ha reso la propria decisione sulla premessa, pacificamente errata, del deposito delle conclusioni delle parti, con conseguente contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti;
sul terzo motivo, contesta che la difesa abbia invocato una rilettura del fatto limitandosi a porre una questione di diritto alla luce della stessa formulazione del capo di imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché articolato con censure manifestamente infondate. 1.1 Con il primo motivo, infatti, la difesa eccepisce la nullità della sentenza impugnata in conseguenza dell'omessa comunicazione delle conclusioni della Procura Generale. Nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del procuratore generale, in violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, incidendo sull'assistenza dell'imputato, determina una nullità generale a regime intermedio che, secondo alcuni, è deducibile dal patrocinatore nel primo (e unico) atto successivo di partecipazione "cartolare" al procedimento costituito dalla formulazione delle proprie conclusioni, dovendosi applicare la regola posta dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. adeguandola alla peculiarità del rito camerale emergenziale (cfr., Sez. 6 - , n. 1107 del 06/12/2022, S., Rv. 284164 - 01; Sez. 6 - , n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048 - 02; altri hanno, invero, sostenuto che, pur trattandosi di nullità a regime intermedio, essa possa essere dedotta tempestivamente con il ricorso per cassazione (cfr., Sez. 2 - , n. 15657 del 19/01/2023, Castaldi, Rv. 284486 - 01; Sez. 5 - , n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalzi, Rv. 283901 - 01, secondo cui si 3 tratterebbe di una nullità al cui verificarsi la parte non ha assistito, non soggetta ai limiti temporali di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; conf., ancora, Sez. 5 - , n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532 - 01). Se non ché, dalla verifica degli atti, consentita ed anzi imposta dalla natura della censura difensiva, è emerso che, nel caso in esame, la Procura Generale presso la Corte di appello non aveva in realtà affatto formulato e presentato le proprie conclusioni scritte, circostanza su cui, infine, ha convenuto la stessa difesa nella memoria trasmessa tempestivamente trasmessa a questa Corte in data 11.9.2023. Anche su questo aspetto, peraltro, si registra, nella giurisprudenza di questa Corte, un contrasto tra chi ritiene che la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall'art. 23-bis, comma 2, DL 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale (cfr., in tal senso, Sez. 1 - , n. 14766 del 16/03/2022, Ayari, Rv. 283307 - 01; conf., tra le non massimate, Sez. 1, n. 34565 del 18.5.2023, Ali Mohamed;
Sez. 7, n. 33182 del 10.7.2023, Gammardella;
Sez. 6, n. 31798 del 13.4.2023, D'Ippolito; Sez. 2, n. 26185 del 25.5.2023, Megaro); e chi, invece, sostiene che la mancata formulazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni previste da detta norma integra una ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. ma non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie conclusioni (Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175; Sez. 3, n. 38177 del 07/09/2021, Fantasia, non mass. sul punto;
Sez. 2, n. 28728 del 17/06/2022, Camara, non mass.). Se, dunque, secondo la prima tesi, nel caso di specie non si sarebbe verificata alcuna nullità, seguendo il secondo orientamento si dovrebbe tuttavia prendere atto che, trattandosi di una nullità conseguente alla violazione di disposizioni che attengono solo alla partecipazione della parte pubblica, e trattandosi di nullità a regime intermedio, trova certamente applicazione l'art. 182, comma 1, cod. proc. pen. che non consente di eccepirle a chi "non ha interesse all'osservanza della disposizione violata" (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175). In definitiva, indipendentemente dall'adesione all'uno o all'altro degli indirizzi espressi da questa Corte, si deve concludere nel senso che la mancata formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore Generale non consente alla difesa di eccepire la nullità della sentenza (cfr., da ultimo, v. Sez. 5, n. 19368 del 24/03/2023, Mazzola, non mass.). 4 2. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato avendo la difesa evocato un "travisamento" del dato processuale per avere la sentenza impugnata fatto riferimento alle (pacificamente non rassegnate) conclusioni delle parti e, dunque, fatto riferimento ad un vizio certamente non riferibile ad evenienze processuali sulla cui rilevanza, peraltro, il ricorso è assolutamente e totalmente silente. 3. Il terzo motivo propone una censura non consentita in questa sede. Non è inutile, in primo luogo, richiamare il consolidato ed univoco il principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui, laddove la condotta sia stata caratterizzata (come nel caso di specie) dall'uso di violenza, la causa di non punibilità di cui al terzo comma dell'art. 649 cod. pen. non è in ogni caso applicabile indipendentemente dalla fatto che si tratti di delitto consumato o di delitto tentato (cfr., Sez. 2, n. 53631 del 17/11/2016, Giglio, Rv. 268712 - 01; Sez. 2, n. 24643 del 21/03/2012, Errini, Rv. 252833 01; Sez. 2, n. 28686 del 09/07/2010, Carollo, Rv. 248031 01; Sez. 2, n. 13694 del 15/03/2005, Scibile, Rv. 231051 - 01). Tanto premesso, la censura difensiva attinge evidentemente un profilo "fattuale" e di ricostruzione della vicenda che è stata operata in termini conformi dai giudici di merito alla luce delle emergenze istruttorie di cui non è denunziato il travisamento ed in forza dei quali si è potuto concludere nel senso che, nel momento in cui la madre dell'imputato aveva fatto presente che "per fortuna non mi hanno colpito", legittimamente ed insindacabilmente le sentenze di primo e di secondo grado hanno potuto desumere che l'imputato aveva lanciato dei pezzi di vetro indirizzo della donna irrilevante essendo, ai fini della configurabilità del tentativo, che costei non fosse stata colpita essendo stata lesta nello schivare quanto le veniva scagliato addosso ovvero, in alternativa, per la scarsa abilità balistica dell'imputato. In definitiva, in termini del tutto congrui ed in linea con le emergenze processuali, la sentenze di merito hanno potuto ricondurre il gesto del giovane nella fattispecie delittuosa ascrittagli stimando irrilevante la circostanza che la vittima, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'imputato, non sia stata attinta dal corpo contundente scagliatole addosso (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702 01; Sez. 1 - , n. 29101 del 18/06/2019, Musicò, Rv. 276401 - 02). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende in difetto di elementi che possano giustificarne l'esenzione. 5
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19.9.2023