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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/12/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile - in persona del giudice CE DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2493 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Pio Papa;
Parte_1
attore
e in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_1 convenuta- contumace
Conclusioni come da verbale del 27.06.2025.
Motivi della Decisione
ha convenuto in giudizio la lamentando che la Parte_1 Controparte_1 convenuta non abbia adempiuto al preliminare di vendita stipulato in data 09.09.2010, avente ad oggetto la vendita , al prezzo di euro 125.000 di un appartamento di civile abitazione sito in
Ceccano in Via Circonvallazione Aldo Moro n. 5, ubicato al piano primo e un posto auto scoperto indicato con il n° P3 (col. verde) nella planimetria allegata al Regolamento di condominio.
L'attore lamenta, altresì, l'inadempimento della convenuta degli obblighi assunti con il successivo preliminare del 28.05.2011, sottoscritto ad integrazione del precedente contratto
1 preliminare del 09.09.2010, avente ad oggetto l'acquisto di un garage sito in Ceccano alla Via
Circonvallazione Aldo Moro n.5, ubicato al piano S1 al pezzo in euro 10.000.
Il prezzo della compravendita dell'appartamento, del posto auto e del garage veniva fissato dunque in complessivi € 135.000 e la stipula del contratto definitivo doveva essere effettuata 31.03.2012 ; l'attore veniva immesso nel possesso del bene .
L'attore deduce di aver versato per l'acquisto dei beni sopra indicati la somma di € 30.000 per caparra confirmatoria , euro 55.000 attraverso prestazioni professionali come previsto nel primo preliminare , ulteriori 48.850 in vari tempi .
L'attore lamenta che, nonostante il quasi integrale pagamento del prezzo pattuito, a causa del grave inadempimento della società convenuta, non si è mai addivenuti alla stipulazione del contratto definitivo.
La convenuta, infatti, si era impegnata ad acquistare la proprietà dei beni promessi in vendita al per sé o per persona da nominare, dalla società Comete S.r.l., e non ha mai Pt_1 adempiuto a tale impegno contrattuale.
rappresenta, altresì, che i beni promessi in vendita sono stati sottoposti ad Pt_1 un'espropriazione immobiliare dal Tribunale di Frosinone ai danni della società Comete S.r.l. e che all'esito della procedura gli stessi sono stati aggiudicati ad altra società.
Pertanto, la è incorsa nel grave inadempimento delle Controparte_1 obbligazioni assunte nella scrittura datata 09.09.2010 e in quella integrativa del 28.05.2011 , non avendo mai perfezionato il contratto definitivo con l'attore, onde chiede dichiararsi la risoluzione di ambedue i contratti .
L'attore lamenta di aver subito danni pari all'entità del prezzo versato , oltre ai danni derivanti dalla perdita del possesso dell'immobile , a motivo della riconsegna dello stesso al custode della procedura esecutiva , di cui domanda il risarcimento quantificandolo in euro
9.600 ; chiede ancora la restituzione del doppio della caparra , il tutto per la complessiva somma di euro 173.450 , oltre interessi legali .
-La convenuta è rimasta contumace.
-La domanda di risoluzione della scrittura privata di vendita del 09.09.2010 e della successiva scrittura integrativa del 28.05.11 merita accoglimento.
Secondo pacifica giurisprudenza, l'attore che agisca per la risoluzione di un contratto deve limitarsi a produrre il titolo che costituisce il fatto costitutivo, mentre non è tenuto a provare l'altrui inadempimento, essendone sufficiente la mera allegazione (Cass. 13685/19). 2 Orbene, l'attore ha prodotto le scritture private meglio descritte in narrativa, così dando dimostrazione del fatto costitutivo ed ha allegato l'inadempimento ex art.1453 c.c. di controparte, lamentando, la mancata stipulazione del rogito notarile nel termine pattuito –
31.03.2012 .
La convenuta, non costituendosi, non ha dimostrato che il rogito non si sia potuto tenere, nel termine previsto, per fatto a lei non imputabile ed è, pertanto, risultata gravemente inadempiente, con conseguente risoluzione dei contratti e condanna al pagamento di quanto ricevuto dall'attore .
Nello specifico, risulta dallo stesso primo contratto preliminare che l'attore ebbe a versare la somma di euro 30.000 euro a titolo “ di caparra confirmatoria e acconto prezzo “ ; nello stesso contratto risulta che parte del prezzo , precisamente euro 55.000 , venne corrisposto mediante l'espletamento da parte del promissario acquirente di attività professionali , valutate appunto dalla parti in euro 55.000 ; dal secondo contratto preliminare risulta inoltre il versamento di euro 10.000 ; per il resto i residui pagamenti invocati dall'attore per complessivi euro 38.850 , risultano documentalmente provati tramite bonifici ovvero assegni , con quietanza del convenuto .
L'attore ha diritto pertanto al pagamento delle dette somme per complessivi euro 133.850 , oltre interessi dalla messa in mora del 24.9.21 .
Non può essere riconosciuto il doppio della caparra , tale diritto essendo riconnesso all'esercizio del recesso dal contratto ex art. 1385 cc , ed al contrario espressamente escluso quando l'attore , come nella specie , abbia agito per la risoluzione del contratto ( art. 1385 terzo comma cc ).
Non può, ancora , essere accolta la richiesta di ulteriore danno per il mancato godimento degli immobili oggetto di causa, non trattandosi di diritto ulteriore e distinto rispetto al ( mancato
) acquisto della proprietà dei beni , suscettibile di distinto ed ulteriore risarcimento .
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall'attore, così provvede:
- dichiara risolti per inadempimento della convenuta i due contratti stipulati tra Pt_1
e rispettivamente in data 9.9.10 e 28.5.11 , meglio descritti
[...] Controparte_1 in motivazione;
3 -condanna la convenuta alla restituzione a favore dell'attore della complessiva somma di € 133.850 oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
- condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite che liquida in € 545 per esborsi e € 8.500 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Frosinone il 05.12.25
Il Giudice
CE DI
4
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile - in persona del giudice CE DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2493 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Pio Papa;
Parte_1
attore
e in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_1 convenuta- contumace
Conclusioni come da verbale del 27.06.2025.
Motivi della Decisione
ha convenuto in giudizio la lamentando che la Parte_1 Controparte_1 convenuta non abbia adempiuto al preliminare di vendita stipulato in data 09.09.2010, avente ad oggetto la vendita , al prezzo di euro 125.000 di un appartamento di civile abitazione sito in
Ceccano in Via Circonvallazione Aldo Moro n. 5, ubicato al piano primo e un posto auto scoperto indicato con il n° P3 (col. verde) nella planimetria allegata al Regolamento di condominio.
L'attore lamenta, altresì, l'inadempimento della convenuta degli obblighi assunti con il successivo preliminare del 28.05.2011, sottoscritto ad integrazione del precedente contratto
1 preliminare del 09.09.2010, avente ad oggetto l'acquisto di un garage sito in Ceccano alla Via
Circonvallazione Aldo Moro n.5, ubicato al piano S1 al pezzo in euro 10.000.
Il prezzo della compravendita dell'appartamento, del posto auto e del garage veniva fissato dunque in complessivi € 135.000 e la stipula del contratto definitivo doveva essere effettuata 31.03.2012 ; l'attore veniva immesso nel possesso del bene .
L'attore deduce di aver versato per l'acquisto dei beni sopra indicati la somma di € 30.000 per caparra confirmatoria , euro 55.000 attraverso prestazioni professionali come previsto nel primo preliminare , ulteriori 48.850 in vari tempi .
L'attore lamenta che, nonostante il quasi integrale pagamento del prezzo pattuito, a causa del grave inadempimento della società convenuta, non si è mai addivenuti alla stipulazione del contratto definitivo.
La convenuta, infatti, si era impegnata ad acquistare la proprietà dei beni promessi in vendita al per sé o per persona da nominare, dalla società Comete S.r.l., e non ha mai Pt_1 adempiuto a tale impegno contrattuale.
rappresenta, altresì, che i beni promessi in vendita sono stati sottoposti ad Pt_1 un'espropriazione immobiliare dal Tribunale di Frosinone ai danni della società Comete S.r.l. e che all'esito della procedura gli stessi sono stati aggiudicati ad altra società.
Pertanto, la è incorsa nel grave inadempimento delle Controparte_1 obbligazioni assunte nella scrittura datata 09.09.2010 e in quella integrativa del 28.05.2011 , non avendo mai perfezionato il contratto definitivo con l'attore, onde chiede dichiararsi la risoluzione di ambedue i contratti .
L'attore lamenta di aver subito danni pari all'entità del prezzo versato , oltre ai danni derivanti dalla perdita del possesso dell'immobile , a motivo della riconsegna dello stesso al custode della procedura esecutiva , di cui domanda il risarcimento quantificandolo in euro
9.600 ; chiede ancora la restituzione del doppio della caparra , il tutto per la complessiva somma di euro 173.450 , oltre interessi legali .
-La convenuta è rimasta contumace.
-La domanda di risoluzione della scrittura privata di vendita del 09.09.2010 e della successiva scrittura integrativa del 28.05.11 merita accoglimento.
Secondo pacifica giurisprudenza, l'attore che agisca per la risoluzione di un contratto deve limitarsi a produrre il titolo che costituisce il fatto costitutivo, mentre non è tenuto a provare l'altrui inadempimento, essendone sufficiente la mera allegazione (Cass. 13685/19). 2 Orbene, l'attore ha prodotto le scritture private meglio descritte in narrativa, così dando dimostrazione del fatto costitutivo ed ha allegato l'inadempimento ex art.1453 c.c. di controparte, lamentando, la mancata stipulazione del rogito notarile nel termine pattuito –
31.03.2012 .
La convenuta, non costituendosi, non ha dimostrato che il rogito non si sia potuto tenere, nel termine previsto, per fatto a lei non imputabile ed è, pertanto, risultata gravemente inadempiente, con conseguente risoluzione dei contratti e condanna al pagamento di quanto ricevuto dall'attore .
Nello specifico, risulta dallo stesso primo contratto preliminare che l'attore ebbe a versare la somma di euro 30.000 euro a titolo “ di caparra confirmatoria e acconto prezzo “ ; nello stesso contratto risulta che parte del prezzo , precisamente euro 55.000 , venne corrisposto mediante l'espletamento da parte del promissario acquirente di attività professionali , valutate appunto dalla parti in euro 55.000 ; dal secondo contratto preliminare risulta inoltre il versamento di euro 10.000 ; per il resto i residui pagamenti invocati dall'attore per complessivi euro 38.850 , risultano documentalmente provati tramite bonifici ovvero assegni , con quietanza del convenuto .
L'attore ha diritto pertanto al pagamento delle dette somme per complessivi euro 133.850 , oltre interessi dalla messa in mora del 24.9.21 .
Non può essere riconosciuto il doppio della caparra , tale diritto essendo riconnesso all'esercizio del recesso dal contratto ex art. 1385 cc , ed al contrario espressamente escluso quando l'attore , come nella specie , abbia agito per la risoluzione del contratto ( art. 1385 terzo comma cc ).
Non può, ancora , essere accolta la richiesta di ulteriore danno per il mancato godimento degli immobili oggetto di causa, non trattandosi di diritto ulteriore e distinto rispetto al ( mancato
) acquisto della proprietà dei beni , suscettibile di distinto ed ulteriore risarcimento .
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall'attore, così provvede:
- dichiara risolti per inadempimento della convenuta i due contratti stipulati tra Pt_1
e rispettivamente in data 9.9.10 e 28.5.11 , meglio descritti
[...] Controparte_1 in motivazione;
3 -condanna la convenuta alla restituzione a favore dell'attore della complessiva somma di € 133.850 oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
- condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite che liquida in € 545 per esborsi e € 8.500 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Frosinone il 05.12.25
Il Giudice
CE DI
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