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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6753 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 1944/1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. LV DA Presidente
dr. IO GO Consigliere Estensore
dr. SC Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. n. 1944/1996 R.G., avente ad oggetto “Opposizione alla stima”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 26.11.2025, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
in MARRUZZO, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
ved. nata ad CodiceFiscale_2 Parte_3 Pt_1
AVE il 17/4/1945, c.f. , CodiceFiscale_3 CP_1
, nata a [...] il [...], c.f. ,
[...] CodiceFiscale_4
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._5
, gli ultimi quattro quali eredi del sig. , nato a [...]
[...] Persona_1
il 22/11/1920 e deceduto il 6/5/95, rappresentati e difesi, in virtù del mandato 2
in atti, dall'avv. Emilio Paolo Sandulli, c.f. , e con CodiceFiscale_6
lo stesso elettivamente domiciliate in via Crispi n. 94 c/o la sig. NI IS
e digitalmente al suo indirizzo pec. avv. Email_1
ATTORI
E
, in persona del suo legale rapp.te pro – tempore, Controparte_2
con sede in , alla Piazza del Popolo n.
1 - c.f. - PEC: CP_2 P.IVA_1
E VE , rapp.to e difeso dall'Avv. Email_2 CP_2
Consiglio Zigarelli – c.f. - PEC: CodiceFiscale_7
e presso di lui elettivamente Email_4
dom.to in , alla Via F.sco Tedesco n° 454, giusta delibera di G.M. n. CP_2
1633 del 30/08/1996 e di mandato segnato a margine della comparsa di costituzione e risposta datata 20/09/1996.
CONVENUTO
P.IVA. , in persona del Presidente del C.d.A. CP_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliato per la carica presso la sede sociale Persona_2
in Parma alla Via Nobel, n. 2/A, rappresentato e difeso dall'avvocato
VI ET, c.f. , presso il quale CodiceFiscale_8
elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Giovanni Bausan, n. 36 (ai fini delle comunicazioni in corso di causa si indica l'indirizzo di posta elettronica certificata - mandato a margine della Email_5
comparsa di costituzione depositata il 4.02.1997.
CONVENUTA
CONCLUSIONI 3
Per gli attori (nato a [...] il [...]) Parte_1 Pt_2
in , ved.
[...] Per_3 Parte_3 Pt_1 Controparte_1
e (nato a [...] il [...]), gli ultimi quattro quali Parte_1
eredi del Sig. nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
6/5/1995, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 26.11.2025 e, quindi, previo rigetto di ogni avversa conclusione, come di seguito indicato, in conformità all'atto introduttivo:
“1-) Previa declaratoria del relativo obbligo, determinare sulla scorta
di tutte le risultanze istruttorie le indennità di occupazione e di espropriazione
dovute agli attori a norme di legge, nonché gli indicati danni accessori e
condannare il al pagamento o, in subordine, al deposito Controparte_2
presso la Cassa DD.PP., delle somme che risultano dovute per le indicati
causali, attribuendo sulle somme a liquidarsi gli interessi legali e di mora, a
titolo di maggior danno ex art. 1224, II comma, c.c., a decorrere
rispettivamente dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione legittima
e dalla data di adozione del decreto di espropriazione;
2-) Condannare l'ente convenuto al pagamento degli interessi
anatocistici sulle somme maturate a titolo di interessi a far data dalla
domanda;
3-) Con vittoria di spese, diritti e onorari, con le maggiorazioni di
legge per IVA, CPA e rimborso di spese generali ex art. 15 TF e con
attribuzione in favore del sottoscritto procuratore che ne fa anticipo”.
Per il convenuto , in persona del legale rapp.te Controparte_2
pro – tempore, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 26.11.2025 e, quindi, come di seguito indicato: 4
“- Rigettarsi integralmente tutte le domande proposte dagli attori nei
confronti del , siccome inammissibili ed infondate per tutti Controparte_2
i motivi espressi nella comparsa di risposta e negli atti successivi e
conseguenti.
- Dichiarare l'obbligo dell'impresa ad assumere in CP_3
proprio la lite in oggetto con estromissione del convenuto;
nel caso, poi, di
accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dagli attori, dichiarare
l'Impresa chiamata in causa, obbligata a tenere indenne il CP_3
da ogni effetto pregiudizievole del giudizio in oggetto a Controparte_2
mente e nei limiti della convenzione tra le parti stipulata, con condanna
diretta della stessa verso le parti attrici.
Con ogni provvedimento conseguenziale e con il favore delle spese a
carico del soccombente”.
Per la chiamata in causa in persona del legale rapp.te CP_3
pro – tempore, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 26.11.2025 e, quindi, riportandosi alle svolte difese ed ai documenti in atti e concludendo come comparsa depositata il 4.2.1997, con rigetto di ogni e qualsiasi domanda proposta dalle altre parti in causa in danno della chiedendo ad ogni fine ed effetto l'estromissione delal CP_3
stessa dal presente giudizio, il tutto con vittoria delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 2.7.1996 i Sig.ri (nato a [...] il Parte_1
25.12.1911) in , ved. Parte_2 Per_3 Parte_3 Pt_1
e (nato a [...] il [...]), gli Controparte_1 Parte_1
ultimi quattro quali eredi del Sig. nato a [...] il Persona_1 5
22/11/1920 e deceduto il 6/5/1995, premesso di essere proprietari, in virtù di testamento olografo del Sigh. , deceduto a Napoli il 21.5.1977, Persona_4
pubblicato con verbale per Notaio del 23.6.1977 e, quanto agli eredi di Per_5
in virtù di testamento olografo del 21.4.1989, pubblicato con Persona_1
verbale per Notaio del 10.7.1995, di un appezzamento di terreno sito Per_6
in , loc. Tuoro Cappuccini, C.da Amoretta, di ca. ha.
4.39.30 e CP_2
individuata in C.T. al fol. 13, particelle nn. 145 e 147, deducevano che il
Sindaco del , con decreto prot. 816 del 5.1.1990, aveva CP_2 CP_2
disposto l'occupazione temporanea in via di urgenza per la durata di anni 5 - a decorrere dalla data di effettiva occupazione - della superficie complessiva di mq.
3.620 di loro proprietà, di cui mq.
2.500 da distaccarsi dalla maggiore estensione delle particelle 783 e 784 del foglio 13 di Mappa, occorrenti ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'Asse di Collegamento - Via
Amoretta - Via F. Tedesco - Area di Sviluppo Industriale di AVE.
Gli istanti deducevano quindi che precisavano che la presa di possesso era avvenuta il 28.2.1990 e l'opera pubblica prevista era stata realizzata;
inoltre, con decreto sindacale prot. 60645/12484 del 14.11.1995 erano state comunicate le indennità di espropriazione e di occupazione, determinate in via provvisoria dall'UTC; con successivo decreto sindacale prot. n. 8849 del
16.2.1996 era stata pronunciata in favore del Controparte_2
l'espropriazione definitiva delle aree occupate.
Gli stessi rappresentavano quindi che, pur essendo stati essi espropriati delle indicate superfici di loro proprietà, non erano ancora state effettuate la determinazione e l'offerta dell'indennità di occupazione e di quella definitiva di espropriazione ad esse spettanti, avendo quindi essi diritto alla relativa 6
determinazione giudiziale ed al pagamento, secondo i criteri meglio indicati nell'atto introduttivo;
i predetti convenivano quindi innanzi all'intestata corte di Appello il , in persona del legale rapp.te pro – tempore, Controparte_2
al fine di veder accogliere le conclusioni sopra indicate.
Con comparsa del 10.10.1996 si costituiva il , in Controparte_2
persona del Sindaco e legale rapp.te pro – tempore, il quale eccepiva l'incompetenza della Corte adita e la propria carenza di legittimazione passiva.
Precisava infatti di aver affidato l'incarico alla impresa appaltatrice di svolgere in sua rappresentanza tutte le attività tecniche CP_3
amministrative e giudiziarie connesse con le necessarie espropriazioni nonché
le eventuali vertenze litigiose che ne derivassero, essendo pertanto quest'ultima esclusivamente legittima resistere nel giudizio di opposizione a determinazione dell'indennità; Il chiedeva quindi di Controparte_2
essere autorizzata alla chiamata in causa di quest'ultima allo scopo di sentire accogliere le conclusioni sopra riportati con vittoria di spese diritti ed onorari di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa del 4.2.1997 si costituiva la in persona del legale rapp.te pro – tempore, la CP_3
quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo titolare di alcun obbligo di garanzia;
deduceva in ogni caso, ai fini del computo dell'indennità, che il suolo in questione non aveva carattere edificatorio,
avendo il correttamente operato, applicando la Controparte_2
disposizione di cui all'art. 5 bis, comma IV l. 359/92, come da perizia in atti.
Detta comparente escludeva inoltre il diritto degli istanti ad ottenere la rivalutazione monetaria, vertendosi nella specie in materia di debito di valuta 7
e concludeva come sopra indicato.
Con ordinanza del 30.10.1997 veniva quindi disposta c.t.u., con affidamento dell'incarico all'Ing. il quale, in data Persona_7
24.9.1997, provvedeva al deposito della propria relazione.
Precisate le conclusioni e rimessa quindi la causa in decisione, con
ordinanza del 15.6.2000, la Corte rilevava che dagli atti di causa risultava, in maniera pacifica, la pendenza innanzi al Tribunale di AVE del giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per l'occupazione illegittima delle medesime aree oggetto del presente giudizio, assumendo detto procedimento carattere pregiudiziale rispetto a quest'ultimo; disponeva pertanto la sospensione del presente giudizio.
Successivamente, con istanza depositata in data 10.6.2025, i sopra indicati istanti rappresentavano che il giudizio avente ad oggetto la domanda risarcitoria - nel corso del quale erano intervenute le sentenze del Tribunale di
AVE n. 2221/2012 dell'11-19/12/2012 di rigetto della domanda risarcitoria e quella della Corte d'Appello di Napoli n. 4140/2020 del 17/11-
1/12/2020 (con la quale è stata accolta la domanda di determinazione delle indennità di occupazione legittima maturate nel periodo dall'8/2/1990 al
16/2/1996 da loro proposta in via di cognizione diretta con l'atto di appello con conseguenziale emissione dell'ordine a carico del di Controparte_2
depositare presso la Controparte_4
la somma di € 124.462,68 a tale titolo
[...]
determinata, oltre interessi legali con decorrenza dalle scadenze di ogni annualità, con compensazione delle spese e delle competenze del grado tra tutte le parti e con addebito dalle spese di CTU a carico solidale dei ricorrenti 8
e del ) era stato definito con la sentenza n. 31990/2024 Controparte_2
dell'11/12/2024, pubblicata il 12/12/2024, con la quale la Corte Suprema di
Cassazione, I Sezione Civile, aveva definitivamente rigettato la domanda risarcitoria proposta dagli istanti e, in accoglimento del quarto motivo del ricorso per cassazione, aveva cassato il capo della sentenza impugnata relativo alla determinazione delle indennità di occupazione legittima.
Gli stessi, quindi, essendo cessata la ragione della disposta sospensione del giudizio, chiedevano, ai sensi dell'art. 297 c.p.c., la fissazione dell'udienza di prosecuzione;
con successiva istanza del 10.6.2025 – in assenza di provvedimenti sul punto - reiteravano la richiesta, ed il Presidente designava
Relatore il dott. IO GO e fissava per il prosieguo l'udienza dell'1.10.2025.
Con comparsa del 2.9.2025 si costituiva il, in Controparte_2
persona del legale rapp.te pro – tempore, che impugnava ancora una volta tutte le difese e le richieste degli attori e della chiamata in causa della CP_3
nonché la consulenza tecnica di ufficio, per quanto di pregiudizievole;
[...]
si riportava integralmente alle difese spiegate in questo giudizio, oggi proseguito, e altresì nel giudizio tenuto tra le stesse parti innanzi al Tribunale
di AVE, alla Corte di Appello di Napoli e definito con la sentenza n°
3199/2024 dell'11 - 12/12/2024 della Suprema Corte di Cassazione,
concludendo come sopra riportato.
Con comparsa del 24.9.2025 si costituiva anche la in CP_3
persona del legale rapp.te pro – tempore, la quale eccepiva ancora una volta la propria carenza di legittimazione passiva e si riportava alle proprie precedenti difese, concludendo come sopra indicato. 9
La Corte invitava quindi le parti a precisare le loro conclusioni all'udienza del 26.11.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta -
ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva quindi riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda originaria proposta dagli attori nei confronti del
[...]
è fondata e va accolta per quanto di ragione. CP_2
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata da quest'ultimo, essendo la presente controversia devoluta a questa Corte in unico grado, stante quanto previsto dall'art.19 della legge n. 865 del 1971 -
nella specie applicabile ratione temporis - con riguardo alla chiesta determinazione dell'indennità di occupazione legittima ed esproprio, essendo stato il giudizio risarcitorio, fondato sulla dedotta illegittimità dei provvedimenti ablatori, definito dalla Suprema Corte nei termini già indicati;
costituisce infatti principio consolidato della Suprema Corte (v. Cassazione
civile, Sez. Un., 6.12.2010, n. 24687; cf. anche Cass. Civ., Sez. 1, Sent. n.
17786 dell'8.9.2015) quello secondo il quale “In tema di espropriazione per
pubblica utilità, a seguito dei ripetuti interventi additivi della Corte cost., la
competenza funzionale della Corte d'appello in unico grado, prevista
originariamente dall'art. 19 della legge n. 865 del 1971 con riferimento alle
sole ipotesi di opposizione alla stima, deve applicarsi in tutti i casi di
determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio nell'ambito del
procedimento espropriativo promosso secondo il modello delineato nella
citata legge…”.
Allo stesso modo, essendo stati i provvedimenti ablatori pronunciati in favore del , non vi è dubbio che quest'ultimo sia Controparte_2 10
passivamente legittimato quanto alla domanda di determinazione delle predette indennità; d'altra parte, lo stesso , nella propria Controparte_2
originaria comparsa, ha precisato che alla società era stato CP_3
conferito incarico di svolgere tutte le attività tecniche, amministrative e giudiziarie “in rappresentanza” del predetto Ente, non sussistendo alcuna diretta legittimazione passiva della stessa quanto al pagamento delle indennità
di occupazione legittima e di esproprio.
Sulla base di tali considerazioni, oltre a doversi escludere, come sopra precisato, la legittimazione passiva di detta impresa in ordine alle domande proposte dagli istanti, va anche rigettata la domanda proposta avverso la stessa, quale chiamata in causa, dal . Controparte_2
Nel merito, venendo alla concreta quantificazione di tali voci indennitarie, dalla relazione del nominato c.t.u., Ing. Persona_7
risulta che secondo il Piano Regolatore Generale del Comune di , CP_2
approvato con D.M. 3141 del 9.12.1971, per la contrada Amoretta - della quale risulta parte in fondo in questione - erano previste le seguenti destinazioni: a)
nuova viabilità ottenuta dall'allargamento di strade preesistenti;
b) verde pubblico nel quale localizzare impianti sportivi pubblici, ricreativi e culturali.
Ne consegue che, come già affermato con precedente pronuncia di questa Corte - adita in sede di appello avverso la sentenza n. 2221/2012,
emessa dal Tribunale di AVE, in data 11.12.2012, avente ad oggetto la richiesta risarcitoria - resa con sentenza n. 4140/2020 dell'1.12.2020, la zona non può essere parificata ad una zona edificabile tout court, ovvero per edilizia privata residenziale, ma in esito alla pronuncia della Corte Costituzionale n.
181/2011, deve essere superata la rigida dicotomia tra zone agricole e zone 11
edificabili, per dare rilevanza, nella quantificazione del valore venale, alle forme di utilizzo “intermedio” del fondo stesso, e dunque valutando le caratteristiche oggettive e le possibilità di utilizzo dei fondi.
Per quanto le zone in questione non possono essere considerate oggetto di possibilità edificatorie residenziali, queste vanno in ogni caso stimate come sopra indicato e, quindi, senz'altro non si può fare ricorso al valore agricolo utilizzato dall'ente comunale.
Il nominato c.t.u. ha quindi effettuato una valutazione comparativa basata su di una serie di atti (v. relazione di c.t.u. pagg. 13-15), con particolare riguardo ad alcune compravendite e ad una sentenza del Tribunale di AVE,
giungendo ad un valore di mercato, alla data del 1996, di Lit. 294.000/Mq.
Osserva tuttavia la Corte che, avendo il c.t.u. proceduto alla semplice rivalutazione monetaria degli importi, pari a circa Lit. 200.000, ricavati dagli atti sopra menzionati, riferiti a circa 8 anni prima, si tratta di operazione non corretta, in quanto non legata al reale andamento del mercato immobiliare;
appare quindi più verosimile prendere le mosse dal più limitato importo di Lit.
225.000, individuato da questa Corte in sede di definizione di identica e contemporanea controversia (R.G. 1226/1996), pari ad € 116.20/mq.
Tuttavia, non può non tenersi conto che, nella specie, le possibilità di utilizzazione concrete in un'area verde, ove risultavano previsti soli impianti sportivi pubblici, ricreativi e culturali per giovani ed adulti, con una effettiva più limitata possibilità edificatoria, non consentono l'attribuzione alle aree in questione del medesimo valore riguardante terreni pienamente edificabili;
pare quindi opportuno, come già in occasione della precedente analoga pronuncia di questa Corte con la sentenza n. 4140/2020 dell'1.12.2020, 12
operare una riduzione di tale valore, che si stima nella misura del 40%,
giungendosi quindi ad un importo di € 69,72/Mq e, quindi, ad un valore finale dell'area espropriata (mq. 3.620) pari ad € 252.386,40; si tratta peraltro di valore del tutto analogo a quello al quale, sia pure attraverso un diverso percorso motivazionale, è giunta questa stessa Corte con la precedente sentenza n. 4140/2020 dell'1.12.2020.
Va a tale proposito chiarito sul punto che tale pronuncia, sotto l'aspetto della motivazione adottata sul punto dalla Corte è stata oggetto di cassazione con rinvio con sentenza della Suprema Corte n. 31990/2024 dell'11.12.2024;
tuttavia, non avendo nessuna delle parti dato conto della eventuale riassunzione, non può ritenersi formato sul punto alcun giudicato, né possono essere adottati eventuali provvedimenti per l'eventuale trattazione congiunta
(anche se, il presente giudizio, ha anche ad oggetto la determinazione della indennità di esproprio).
Posto poi che, come da tempo chiarito dalla Suprema Corte (v., ex
plurimis, Cassazione civile, Sez. I, 6.4.2023, n. 9482) l'obbligazione di pagare l'indennità di espropriazione - come pure quella relativa all'indennità di occupazione legittima - costituisce un debito di valuta (non di valore), il dovrà deve corrispondere sull'importo a tale titolo Controparte_2
(indennità di esproprio) riconosciuto, i soli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'emissione del decreto di esproprio (16.2.1996)
e fino alla data del deposito della somma medesima.
Ciò posto, il nominato c.t.u., sulla base del criterio indicato ad questa stessa Corte all'atto del conferimento dell'incarico - e non oggetto di contestazione di parte - e quindi applicando il valore di rendimento annuo in 13
base al valore venale del suolo (v. pag. 16 della relativa relazione) - ha correttamente calcolato l'indennità dovuta per l'occupazione, a partire dal
5.1.1990 e fino al gennaio 1996.
Tenuto conto quindi, come base di calcolo, del valore del suolo come sopra individuato (€ 252.386,40), l'indennità di occupazione legittima, per il periodo in precedenza precisato e secondo il criterio del rendimento indicato da questa stessa Corte al momento del conferimento dell'incarico al c.t.u., va determinata nella misura complessiva di € 139.607,71.
Su ciascuna annualità maturata a titolo di occupazione legittima
saranno inoltre dovuti gli interessi al tasso legale dalla relativa maturazione sino al momento del deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti
(v. Cassazione civile, Sez. I, 6/11/2024, n. 28507; cfr. anche Cass. 19.7.02 n.
10535; id. 10.7.98 n. 6722).
In conclusione, determinate le indennità di esproprio e di occupazione legittima richieste nei termini sopra precisati, il , in Controparte_2
persona del legale rapp.te pro tempore, va condannato al relativo deposito presso il Ministero delle Economia e Finanze, Ragioneria Territoriale dello
Stato, Servizio Gestione Depositi, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizione legislative e regolamentari, oltre accessori come rispettivamente indicato.
Quanto alle spese e competenze del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza del , in persona del legale Controparte_2
rapp.te pro – tempore, e si liquidano di ufficio in favore delle attrici in epigrafe indicate, come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi 14
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia (da € 52.001,000 ad € 260.000,00, individuato in base al differenziale delle indennità in contestazione), considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate.
Va disposta infine la chiesta distrazione di spese e competenze di lite come sopra regolamentate, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Paolo Emilio
Sandulli, dichiaratosi anticipatario.
Sempre in base al criterio della soccombenza, il , Controparte_2
in persona del legale rapp.te pro – tempore, va condannato allo stesso modo al pagamento di spese e competenze di lite, che si liquidano come in dispositivo, in favore della chiamata in causa in persona del CP_3
legale rapp.te pro – tempore.
Le spese di c.t.u., come già liquidate in favore dell'Ing. Per_7
vanno definitivamente poste a carico del soccombente
[...] CP_2
, in persona del legale rapp.te pro – tempore.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (nato a [...] il [...]) in Parte_1 Parte_2
, ved. Caccese, e Per_3 Parte_3 Controparte_1 Pt_1
(nato a [...] il [...]), gli ultimi quattro quali eredi del Sig.
[...]
nato a [...] il [...] e deceduto il 6/5/1995, con Persona_1
citazione del 2.7.1996, nei confronti del , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro - tempore, nonché su quella da quest'ultimo proposta nei confronti della chiamata in causa in persona del CP_3 15
legale rappresentante pro – tempore, così provvede:
1) determina in complessivi € 252.386,40 la complessiva indennità di
espropriazione dovuta per la causale di cui alla parte motiva e condanna quindi il , in persona del legale rapp.te pro – tempore al Controparte_2
relativo deposito presso il Ministero delle Economia e Finanze, Ragioneria
Territoriale dello Stato, Servizio Gestione Depositi, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizione legislative e regolamentari, oltre interessi al tasso legale sullo stesso decorrenti dal 16.2.1996 e sino al predetto deposito, in favore delle parti attrici in epigrafe indicate;
2) determina in complessivi € 139.607,71 la complessiva indennità di
occupazione legittima dovuta per la causale di cui alla parte motiva, e condanna quindi il , in persona del legale rapp.te pro – Controparte_2
tempore, al relativo deposito presso il Ministero delle Economia e Finanze,
Ragioneria Territoriale dello Stato, Servizio Gestione Depositi, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizione legislative e regolamentari, oltre interessi al tasso legale su ciascuna annualità dall'indennità di occupazione dalla relativa scadenza sino alla data del predetto deposito, in favore delle parti attrici in epigrafe indicate;
3) rigetta la domanda proposta dal , in persona del Controparte_2
legale rapp.te pro – tempore, nei confronti della chiamata in causa CP_3
in persona del legale rappresentante pro – tempore;
[...]
4) Condanna il in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro – tempore, al pagamento in favore delle parti attrici in epigrafe indicate delle spese e competenze di lite relative al presente di giudizio, che liquida in complessivi € 12.250,00, di cui € 250,00 per spese ed 16
€ 12.000,00 per compensi, nonché rimb. forf. spese generali nella misura del
15% dei compensi, il tutto oltre Iva e Cpa, se dovute, con distrazione ex art. 93 in favore dell'Avv. Paolo Emilio Sandulli, dichiaratosi anticipatario;
5) Condanna il in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro – tempore, al pagamento in favore della CP_3
in persona del legale rappresentante pro – tempore delle spese e competenze di lite relative al presente di giudizio, che liquida in complessivi € 9.000,00
per compensi, nonché rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, il tutto oltre Iva e Cpa, se dovute, con distrazione ex art. 93 in favore dell'Avv. Paolo Emilio Sandulli, dichiaratosi anticipatario
6) Pone le spese di c.t.u., come già liquidate in favore dell'Ing.
SC NO, definitivamente a carico del soccombente CP_2
, in persona del legale rapp.te pro – tempore.
[...]
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
IO GO
IL PRESIDENTE
LV DA
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 1944/1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. LV DA Presidente
dr. IO GO Consigliere Estensore
dr. SC Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. n. 1944/1996 R.G., avente ad oggetto “Opposizione alla stima”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 26.11.2025, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
in MARRUZZO, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
ved. nata ad CodiceFiscale_2 Parte_3 Pt_1
AVE il 17/4/1945, c.f. , CodiceFiscale_3 CP_1
, nata a [...] il [...], c.f. ,
[...] CodiceFiscale_4
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._5
, gli ultimi quattro quali eredi del sig. , nato a [...]
[...] Persona_1
il 22/11/1920 e deceduto il 6/5/95, rappresentati e difesi, in virtù del mandato 2
in atti, dall'avv. Emilio Paolo Sandulli, c.f. , e con CodiceFiscale_6
lo stesso elettivamente domiciliate in via Crispi n. 94 c/o la sig. NI IS
e digitalmente al suo indirizzo pec. avv. Email_1
ATTORI
E
, in persona del suo legale rapp.te pro – tempore, Controparte_2
con sede in , alla Piazza del Popolo n.
1 - c.f. - PEC: CP_2 P.IVA_1
E VE , rapp.to e difeso dall'Avv. Email_2 CP_2
Consiglio Zigarelli – c.f. - PEC: CodiceFiscale_7
e presso di lui elettivamente Email_4
dom.to in , alla Via F.sco Tedesco n° 454, giusta delibera di G.M. n. CP_2
1633 del 30/08/1996 e di mandato segnato a margine della comparsa di costituzione e risposta datata 20/09/1996.
CONVENUTO
P.IVA. , in persona del Presidente del C.d.A. CP_3 P.IVA_2
elettivamente domiciliato per la carica presso la sede sociale Persona_2
in Parma alla Via Nobel, n. 2/A, rappresentato e difeso dall'avvocato
VI ET, c.f. , presso il quale CodiceFiscale_8
elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Giovanni Bausan, n. 36 (ai fini delle comunicazioni in corso di causa si indica l'indirizzo di posta elettronica certificata - mandato a margine della Email_5
comparsa di costituzione depositata il 4.02.1997.
CONVENUTA
CONCLUSIONI 3
Per gli attori (nato a [...] il [...]) Parte_1 Pt_2
in , ved.
[...] Per_3 Parte_3 Pt_1 Controparte_1
e (nato a [...] il [...]), gli ultimi quattro quali Parte_1
eredi del Sig. nato a [...] il [...] e deceduto il Persona_1
6/5/1995, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 26.11.2025 e, quindi, previo rigetto di ogni avversa conclusione, come di seguito indicato, in conformità all'atto introduttivo:
“1-) Previa declaratoria del relativo obbligo, determinare sulla scorta
di tutte le risultanze istruttorie le indennità di occupazione e di espropriazione
dovute agli attori a norme di legge, nonché gli indicati danni accessori e
condannare il al pagamento o, in subordine, al deposito Controparte_2
presso la Cassa DD.PP., delle somme che risultano dovute per le indicati
causali, attribuendo sulle somme a liquidarsi gli interessi legali e di mora, a
titolo di maggior danno ex art. 1224, II comma, c.c., a decorrere
rispettivamente dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione legittima
e dalla data di adozione del decreto di espropriazione;
2-) Condannare l'ente convenuto al pagamento degli interessi
anatocistici sulle somme maturate a titolo di interessi a far data dalla
domanda;
3-) Con vittoria di spese, diritti e onorari, con le maggiorazioni di
legge per IVA, CPA e rimborso di spese generali ex art. 15 TF e con
attribuzione in favore del sottoscritto procuratore che ne fa anticipo”.
Per il convenuto , in persona del legale rapp.te Controparte_2
pro – tempore, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 26.11.2025 e, quindi, come di seguito indicato: 4
“- Rigettarsi integralmente tutte le domande proposte dagli attori nei
confronti del , siccome inammissibili ed infondate per tutti Controparte_2
i motivi espressi nella comparsa di risposta e negli atti successivi e
conseguenti.
- Dichiarare l'obbligo dell'impresa ad assumere in CP_3
proprio la lite in oggetto con estromissione del convenuto;
nel caso, poi, di
accoglimento, anche parziale, delle domande proposte dagli attori, dichiarare
l'Impresa chiamata in causa, obbligata a tenere indenne il CP_3
da ogni effetto pregiudizievole del giudizio in oggetto a Controparte_2
mente e nei limiti della convenzione tra le parti stipulata, con condanna
diretta della stessa verso le parti attrici.
Con ogni provvedimento conseguenziale e con il favore delle spese a
carico del soccombente”.
Per la chiamata in causa in persona del legale rapp.te CP_3
pro – tempore, come da note depositate ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 26.11.2025 e, quindi, riportandosi alle svolte difese ed ai documenti in atti e concludendo come comparsa depositata il 4.2.1997, con rigetto di ogni e qualsiasi domanda proposta dalle altre parti in causa in danno della chiedendo ad ogni fine ed effetto l'estromissione delal CP_3
stessa dal presente giudizio, il tutto con vittoria delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 2.7.1996 i Sig.ri (nato a [...] il Parte_1
25.12.1911) in , ved. Parte_2 Per_3 Parte_3 Pt_1
e (nato a [...] il [...]), gli Controparte_1 Parte_1
ultimi quattro quali eredi del Sig. nato a [...] il Persona_1 5
22/11/1920 e deceduto il 6/5/1995, premesso di essere proprietari, in virtù di testamento olografo del Sigh. , deceduto a Napoli il 21.5.1977, Persona_4
pubblicato con verbale per Notaio del 23.6.1977 e, quanto agli eredi di Per_5
in virtù di testamento olografo del 21.4.1989, pubblicato con Persona_1
verbale per Notaio del 10.7.1995, di un appezzamento di terreno sito Per_6
in , loc. Tuoro Cappuccini, C.da Amoretta, di ca. ha.
4.39.30 e CP_2
individuata in C.T. al fol. 13, particelle nn. 145 e 147, deducevano che il
Sindaco del , con decreto prot. 816 del 5.1.1990, aveva CP_2 CP_2
disposto l'occupazione temporanea in via di urgenza per la durata di anni 5 - a decorrere dalla data di effettiva occupazione - della superficie complessiva di mq.
3.620 di loro proprietà, di cui mq.
2.500 da distaccarsi dalla maggiore estensione delle particelle 783 e 784 del foglio 13 di Mappa, occorrenti ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'Asse di Collegamento - Via
Amoretta - Via F. Tedesco - Area di Sviluppo Industriale di AVE.
Gli istanti deducevano quindi che precisavano che la presa di possesso era avvenuta il 28.2.1990 e l'opera pubblica prevista era stata realizzata;
inoltre, con decreto sindacale prot. 60645/12484 del 14.11.1995 erano state comunicate le indennità di espropriazione e di occupazione, determinate in via provvisoria dall'UTC; con successivo decreto sindacale prot. n. 8849 del
16.2.1996 era stata pronunciata in favore del Controparte_2
l'espropriazione definitiva delle aree occupate.
Gli stessi rappresentavano quindi che, pur essendo stati essi espropriati delle indicate superfici di loro proprietà, non erano ancora state effettuate la determinazione e l'offerta dell'indennità di occupazione e di quella definitiva di espropriazione ad esse spettanti, avendo quindi essi diritto alla relativa 6
determinazione giudiziale ed al pagamento, secondo i criteri meglio indicati nell'atto introduttivo;
i predetti convenivano quindi innanzi all'intestata corte di Appello il , in persona del legale rapp.te pro – tempore, Controparte_2
al fine di veder accogliere le conclusioni sopra indicate.
Con comparsa del 10.10.1996 si costituiva il , in Controparte_2
persona del Sindaco e legale rapp.te pro – tempore, il quale eccepiva l'incompetenza della Corte adita e la propria carenza di legittimazione passiva.
Precisava infatti di aver affidato l'incarico alla impresa appaltatrice di svolgere in sua rappresentanza tutte le attività tecniche CP_3
amministrative e giudiziarie connesse con le necessarie espropriazioni nonché
le eventuali vertenze litigiose che ne derivassero, essendo pertanto quest'ultima esclusivamente legittima resistere nel giudizio di opposizione a determinazione dell'indennità; Il chiedeva quindi di Controparte_2
essere autorizzata alla chiamata in causa di quest'ultima allo scopo di sentire accogliere le conclusioni sopra riportati con vittoria di spese diritti ed onorari di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa del 4.2.1997 si costituiva la in persona del legale rapp.te pro – tempore, la CP_3
quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo titolare di alcun obbligo di garanzia;
deduceva in ogni caso, ai fini del computo dell'indennità, che il suolo in questione non aveva carattere edificatorio,
avendo il correttamente operato, applicando la Controparte_2
disposizione di cui all'art. 5 bis, comma IV l. 359/92, come da perizia in atti.
Detta comparente escludeva inoltre il diritto degli istanti ad ottenere la rivalutazione monetaria, vertendosi nella specie in materia di debito di valuta 7
e concludeva come sopra indicato.
Con ordinanza del 30.10.1997 veniva quindi disposta c.t.u., con affidamento dell'incarico all'Ing. il quale, in data Persona_7
24.9.1997, provvedeva al deposito della propria relazione.
Precisate le conclusioni e rimessa quindi la causa in decisione, con
ordinanza del 15.6.2000, la Corte rilevava che dagli atti di causa risultava, in maniera pacifica, la pendenza innanzi al Tribunale di AVE del giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per l'occupazione illegittima delle medesime aree oggetto del presente giudizio, assumendo detto procedimento carattere pregiudiziale rispetto a quest'ultimo; disponeva pertanto la sospensione del presente giudizio.
Successivamente, con istanza depositata in data 10.6.2025, i sopra indicati istanti rappresentavano che il giudizio avente ad oggetto la domanda risarcitoria - nel corso del quale erano intervenute le sentenze del Tribunale di
AVE n. 2221/2012 dell'11-19/12/2012 di rigetto della domanda risarcitoria e quella della Corte d'Appello di Napoli n. 4140/2020 del 17/11-
1/12/2020 (con la quale è stata accolta la domanda di determinazione delle indennità di occupazione legittima maturate nel periodo dall'8/2/1990 al
16/2/1996 da loro proposta in via di cognizione diretta con l'atto di appello con conseguenziale emissione dell'ordine a carico del di Controparte_2
depositare presso la Controparte_4
la somma di € 124.462,68 a tale titolo
[...]
determinata, oltre interessi legali con decorrenza dalle scadenze di ogni annualità, con compensazione delle spese e delle competenze del grado tra tutte le parti e con addebito dalle spese di CTU a carico solidale dei ricorrenti 8
e del ) era stato definito con la sentenza n. 31990/2024 Controparte_2
dell'11/12/2024, pubblicata il 12/12/2024, con la quale la Corte Suprema di
Cassazione, I Sezione Civile, aveva definitivamente rigettato la domanda risarcitoria proposta dagli istanti e, in accoglimento del quarto motivo del ricorso per cassazione, aveva cassato il capo della sentenza impugnata relativo alla determinazione delle indennità di occupazione legittima.
Gli stessi, quindi, essendo cessata la ragione della disposta sospensione del giudizio, chiedevano, ai sensi dell'art. 297 c.p.c., la fissazione dell'udienza di prosecuzione;
con successiva istanza del 10.6.2025 – in assenza di provvedimenti sul punto - reiteravano la richiesta, ed il Presidente designava
Relatore il dott. IO GO e fissava per il prosieguo l'udienza dell'1.10.2025.
Con comparsa del 2.9.2025 si costituiva il, in Controparte_2
persona del legale rapp.te pro – tempore, che impugnava ancora una volta tutte le difese e le richieste degli attori e della chiamata in causa della CP_3
nonché la consulenza tecnica di ufficio, per quanto di pregiudizievole;
[...]
si riportava integralmente alle difese spiegate in questo giudizio, oggi proseguito, e altresì nel giudizio tenuto tra le stesse parti innanzi al Tribunale
di AVE, alla Corte di Appello di Napoli e definito con la sentenza n°
3199/2024 dell'11 - 12/12/2024 della Suprema Corte di Cassazione,
concludendo come sopra riportato.
Con comparsa del 24.9.2025 si costituiva anche la in CP_3
persona del legale rapp.te pro – tempore, la quale eccepiva ancora una volta la propria carenza di legittimazione passiva e si riportava alle proprie precedenti difese, concludendo come sopra indicato. 9
La Corte invitava quindi le parti a precisare le loro conclusioni all'udienza del 26.11.2025, per la quale veniva disposta la trattazione scritta -
ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva quindi riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda originaria proposta dagli attori nei confronti del
[...]
è fondata e va accolta per quanto di ragione. CP_2
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata da quest'ultimo, essendo la presente controversia devoluta a questa Corte in unico grado, stante quanto previsto dall'art.19 della legge n. 865 del 1971 -
nella specie applicabile ratione temporis - con riguardo alla chiesta determinazione dell'indennità di occupazione legittima ed esproprio, essendo stato il giudizio risarcitorio, fondato sulla dedotta illegittimità dei provvedimenti ablatori, definito dalla Suprema Corte nei termini già indicati;
costituisce infatti principio consolidato della Suprema Corte (v. Cassazione
civile, Sez. Un., 6.12.2010, n. 24687; cf. anche Cass. Civ., Sez. 1, Sent. n.
17786 dell'8.9.2015) quello secondo il quale “In tema di espropriazione per
pubblica utilità, a seguito dei ripetuti interventi additivi della Corte cost., la
competenza funzionale della Corte d'appello in unico grado, prevista
originariamente dall'art. 19 della legge n. 865 del 1971 con riferimento alle
sole ipotesi di opposizione alla stima, deve applicarsi in tutti i casi di
determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio nell'ambito del
procedimento espropriativo promosso secondo il modello delineato nella
citata legge…”.
Allo stesso modo, essendo stati i provvedimenti ablatori pronunciati in favore del , non vi è dubbio che quest'ultimo sia Controparte_2 10
passivamente legittimato quanto alla domanda di determinazione delle predette indennità; d'altra parte, lo stesso , nella propria Controparte_2
originaria comparsa, ha precisato che alla società era stato CP_3
conferito incarico di svolgere tutte le attività tecniche, amministrative e giudiziarie “in rappresentanza” del predetto Ente, non sussistendo alcuna diretta legittimazione passiva della stessa quanto al pagamento delle indennità
di occupazione legittima e di esproprio.
Sulla base di tali considerazioni, oltre a doversi escludere, come sopra precisato, la legittimazione passiva di detta impresa in ordine alle domande proposte dagli istanti, va anche rigettata la domanda proposta avverso la stessa, quale chiamata in causa, dal . Controparte_2
Nel merito, venendo alla concreta quantificazione di tali voci indennitarie, dalla relazione del nominato c.t.u., Ing. Persona_7
risulta che secondo il Piano Regolatore Generale del Comune di , CP_2
approvato con D.M. 3141 del 9.12.1971, per la contrada Amoretta - della quale risulta parte in fondo in questione - erano previste le seguenti destinazioni: a)
nuova viabilità ottenuta dall'allargamento di strade preesistenti;
b) verde pubblico nel quale localizzare impianti sportivi pubblici, ricreativi e culturali.
Ne consegue che, come già affermato con precedente pronuncia di questa Corte - adita in sede di appello avverso la sentenza n. 2221/2012,
emessa dal Tribunale di AVE, in data 11.12.2012, avente ad oggetto la richiesta risarcitoria - resa con sentenza n. 4140/2020 dell'1.12.2020, la zona non può essere parificata ad una zona edificabile tout court, ovvero per edilizia privata residenziale, ma in esito alla pronuncia della Corte Costituzionale n.
181/2011, deve essere superata la rigida dicotomia tra zone agricole e zone 11
edificabili, per dare rilevanza, nella quantificazione del valore venale, alle forme di utilizzo “intermedio” del fondo stesso, e dunque valutando le caratteristiche oggettive e le possibilità di utilizzo dei fondi.
Per quanto le zone in questione non possono essere considerate oggetto di possibilità edificatorie residenziali, queste vanno in ogni caso stimate come sopra indicato e, quindi, senz'altro non si può fare ricorso al valore agricolo utilizzato dall'ente comunale.
Il nominato c.t.u. ha quindi effettuato una valutazione comparativa basata su di una serie di atti (v. relazione di c.t.u. pagg. 13-15), con particolare riguardo ad alcune compravendite e ad una sentenza del Tribunale di AVE,
giungendo ad un valore di mercato, alla data del 1996, di Lit. 294.000/Mq.
Osserva tuttavia la Corte che, avendo il c.t.u. proceduto alla semplice rivalutazione monetaria degli importi, pari a circa Lit. 200.000, ricavati dagli atti sopra menzionati, riferiti a circa 8 anni prima, si tratta di operazione non corretta, in quanto non legata al reale andamento del mercato immobiliare;
appare quindi più verosimile prendere le mosse dal più limitato importo di Lit.
225.000, individuato da questa Corte in sede di definizione di identica e contemporanea controversia (R.G. 1226/1996), pari ad € 116.20/mq.
Tuttavia, non può non tenersi conto che, nella specie, le possibilità di utilizzazione concrete in un'area verde, ove risultavano previsti soli impianti sportivi pubblici, ricreativi e culturali per giovani ed adulti, con una effettiva più limitata possibilità edificatoria, non consentono l'attribuzione alle aree in questione del medesimo valore riguardante terreni pienamente edificabili;
pare quindi opportuno, come già in occasione della precedente analoga pronuncia di questa Corte con la sentenza n. 4140/2020 dell'1.12.2020, 12
operare una riduzione di tale valore, che si stima nella misura del 40%,
giungendosi quindi ad un importo di € 69,72/Mq e, quindi, ad un valore finale dell'area espropriata (mq. 3.620) pari ad € 252.386,40; si tratta peraltro di valore del tutto analogo a quello al quale, sia pure attraverso un diverso percorso motivazionale, è giunta questa stessa Corte con la precedente sentenza n. 4140/2020 dell'1.12.2020.
Va a tale proposito chiarito sul punto che tale pronuncia, sotto l'aspetto della motivazione adottata sul punto dalla Corte è stata oggetto di cassazione con rinvio con sentenza della Suprema Corte n. 31990/2024 dell'11.12.2024;
tuttavia, non avendo nessuna delle parti dato conto della eventuale riassunzione, non può ritenersi formato sul punto alcun giudicato, né possono essere adottati eventuali provvedimenti per l'eventuale trattazione congiunta
(anche se, il presente giudizio, ha anche ad oggetto la determinazione della indennità di esproprio).
Posto poi che, come da tempo chiarito dalla Suprema Corte (v., ex
plurimis, Cassazione civile, Sez. I, 6.4.2023, n. 9482) l'obbligazione di pagare l'indennità di espropriazione - come pure quella relativa all'indennità di occupazione legittima - costituisce un debito di valuta (non di valore), il dovrà deve corrispondere sull'importo a tale titolo Controparte_2
(indennità di esproprio) riconosciuto, i soli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'emissione del decreto di esproprio (16.2.1996)
e fino alla data del deposito della somma medesima.
Ciò posto, il nominato c.t.u., sulla base del criterio indicato ad questa stessa Corte all'atto del conferimento dell'incarico - e non oggetto di contestazione di parte - e quindi applicando il valore di rendimento annuo in 13
base al valore venale del suolo (v. pag. 16 della relativa relazione) - ha correttamente calcolato l'indennità dovuta per l'occupazione, a partire dal
5.1.1990 e fino al gennaio 1996.
Tenuto conto quindi, come base di calcolo, del valore del suolo come sopra individuato (€ 252.386,40), l'indennità di occupazione legittima, per il periodo in precedenza precisato e secondo il criterio del rendimento indicato da questa stessa Corte al momento del conferimento dell'incarico al c.t.u., va determinata nella misura complessiva di € 139.607,71.
Su ciascuna annualità maturata a titolo di occupazione legittima
saranno inoltre dovuti gli interessi al tasso legale dalla relativa maturazione sino al momento del deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti
(v. Cassazione civile, Sez. I, 6/11/2024, n. 28507; cfr. anche Cass. 19.7.02 n.
10535; id. 10.7.98 n. 6722).
In conclusione, determinate le indennità di esproprio e di occupazione legittima richieste nei termini sopra precisati, il , in Controparte_2
persona del legale rapp.te pro tempore, va condannato al relativo deposito presso il Ministero delle Economia e Finanze, Ragioneria Territoriale dello
Stato, Servizio Gestione Depositi, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizione legislative e regolamentari, oltre accessori come rispettivamente indicato.
Quanto alle spese e competenze del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza del , in persona del legale Controparte_2
rapp.te pro – tempore, e si liquidano di ufficio in favore delle attrici in epigrafe indicate, come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi 14
dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M.
n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione temporis, in base al valore della controversia (da € 52.001,000 ad € 260.000,00, individuato in base al differenziale delle indennità in contestazione), considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate.
Va disposta infine la chiesta distrazione di spese e competenze di lite come sopra regolamentate, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Paolo Emilio
Sandulli, dichiaratosi anticipatario.
Sempre in base al criterio della soccombenza, il , Controparte_2
in persona del legale rapp.te pro – tempore, va condannato allo stesso modo al pagamento di spese e competenze di lite, che si liquidano come in dispositivo, in favore della chiamata in causa in persona del CP_3
legale rapp.te pro – tempore.
Le spese di c.t.u., come già liquidate in favore dell'Ing. Per_7
vanno definitivamente poste a carico del soccombente
[...] CP_2
, in persona del legale rapp.te pro – tempore.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (nato a [...] il [...]) in Parte_1 Parte_2
, ved. Caccese, e Per_3 Parte_3 Controparte_1 Pt_1
(nato a [...] il [...]), gli ultimi quattro quali eredi del Sig.
[...]
nato a [...] il [...] e deceduto il 6/5/1995, con Persona_1
citazione del 2.7.1996, nei confronti del , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro - tempore, nonché su quella da quest'ultimo proposta nei confronti della chiamata in causa in persona del CP_3 15
legale rappresentante pro – tempore, così provvede:
1) determina in complessivi € 252.386,40 la complessiva indennità di
espropriazione dovuta per la causale di cui alla parte motiva e condanna quindi il , in persona del legale rapp.te pro – tempore al Controparte_2
relativo deposito presso il Ministero delle Economia e Finanze, Ragioneria
Territoriale dello Stato, Servizio Gestione Depositi, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizione legislative e regolamentari, oltre interessi al tasso legale sullo stesso decorrenti dal 16.2.1996 e sino al predetto deposito, in favore delle parti attrici in epigrafe indicate;
2) determina in complessivi € 139.607,71 la complessiva indennità di
occupazione legittima dovuta per la causale di cui alla parte motiva, e condanna quindi il , in persona del legale rapp.te pro – Controparte_2
tempore, al relativo deposito presso il Ministero delle Economia e Finanze,
Ragioneria Territoriale dello Stato, Servizio Gestione Depositi, nei modi stabiliti dalle vigenti disposizione legislative e regolamentari, oltre interessi al tasso legale su ciascuna annualità dall'indennità di occupazione dalla relativa scadenza sino alla data del predetto deposito, in favore delle parti attrici in epigrafe indicate;
3) rigetta la domanda proposta dal , in persona del Controparte_2
legale rapp.te pro – tempore, nei confronti della chiamata in causa CP_3
in persona del legale rappresentante pro – tempore;
[...]
4) Condanna il in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro – tempore, al pagamento in favore delle parti attrici in epigrafe indicate delle spese e competenze di lite relative al presente di giudizio, che liquida in complessivi € 12.250,00, di cui € 250,00 per spese ed 16
€ 12.000,00 per compensi, nonché rimb. forf. spese generali nella misura del
15% dei compensi, il tutto oltre Iva e Cpa, se dovute, con distrazione ex art. 93 in favore dell'Avv. Paolo Emilio Sandulli, dichiaratosi anticipatario;
5) Condanna il in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro – tempore, al pagamento in favore della CP_3
in persona del legale rappresentante pro – tempore delle spese e competenze di lite relative al presente di giudizio, che liquida in complessivi € 9.000,00
per compensi, nonché rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, il tutto oltre Iva e Cpa, se dovute, con distrazione ex art. 93 in favore dell'Avv. Paolo Emilio Sandulli, dichiaratosi anticipatario
6) Pone le spese di c.t.u., come già liquidate in favore dell'Ing.
SC NO, definitivamente a carico del soccombente CP_2
, in persona del legale rapp.te pro – tempore.
[...]
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE.
IO GO
IL PRESIDENTE
LV DA