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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere
dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 4/2/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2399/2024 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Tucci)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
PARTE APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2257 del 24/2/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
, volta a dichiarare l'illegittimità della mancata proroga del contratto di collaborazione Controparte_1 della ricorrente, con condanna del resistente alla relativa stipula o, in subordine, al risarcimento dei danni, sul fondante assunto per cui il si fosse legittimamente avvalso della facoltà di non proseguire tale CP_1 rapporto dopo la relativa scadenza ed avesse esercitato il suo potere discrezionale in modo non arbitrario.
La interponeva gravame, mentre il optava per la contumacia. Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente gravame è articolato in quattro motivi che, per la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente, atteso che l'appellante, per un verso, denuncia la violazione dell'art. 7, comma 6, del d.lgs.
n. 165/2001 e, per altro verso, prospetta il “difetto di motivazione e di istruttoria”.
Trattasi di plurime censure che, però, non si confrontano con le rationes decidendi adottate dal primo giudice - qui pienamente condivise - nel disattendere la pretesa attorea volta alla suddetta proroga del contratto (assorbita ogni ulteriore considerazione riguardo ai profili risarcitori, alla luce dell'insussistenza di alcun inadempimento addebitabile al ). CP_1
Invero, la pretesa della si fonda sulla violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, il quale Pt_1 recita: comma 5-bis. “E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'art. 21 e
ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni”; e comma 6:
“Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b)
l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
non è ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico” (sottolineature dello scrivente).
Come giustamente sottolineato dal Tribunale capitolino, dal tenore letterale delle suddette norme - le quali utilizzano, non a caso, gli aggettivi “eventuale” ed “eccezionale” e il verbo “consentire” - si evince che non sussiste alcuna sorta di automatismo nella proroga del contratto, nemmeno in caso di necessità di completamento del progetto, lasciandosi al una mera facoltà, da esercitare rispettando, pur CP_1 sempre, i principi di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione in relazione alle esigenze del servizio e all'interesse pubblico. Orbene, nel caso in esame, come risulta dalla nota prot. n. 2289 del 2/8/2022 della Direzione regionale musei Liguria: “La professionista, residente in Calabria, ha rappresentato difficoltà oggettive a svolgere attività in presenza in Liguria, tanto più in sedi non facilmente raggiungibili se non con mezzo proprio come i siti di Varignano (SP) e Luni (SP), ove la dottoressa , visto il suo curriculum, è stata Pt_1 destinata. La dottoressa è stata presente sui siti, e a Genova presso gli uffici della Pt_1 Controparte_2 per ricognizione del materiale cartaceo, nel corso dei nove mesi del suo incarico, tre volte, e
[...] precisamente il 6 dicembre, 17 e 18 marzo, 28 e 29 aprile, cui si aggiunge il giorno di un primo incontro Part conoscitivo presso la ad inizio incarico. Per venire incontro alle ovvie difficoltà della collaboratrice, si è costruito appositamente, grazie alla disponibilità dei funzionari archeologi in servizio presso questo istituto, un percorso di attività rivolto principalmente alla trascrizione di dati d'archivio, e loro inserimento nel sistema
Sigecweb, che potesse essere svolto a distanza. Tuttavia, allo stato attuale, essendo terminato questo tipo di attività, la necessita di collaboratori in presenza in grado di seguire la campagna fotografica Parte_3 in programma sul sito della Villa romana del Varignano e la campagna di schedatura in corso nei depositi dell'area archeologica di Luni, nonché alcuni lavori in situ relativi alla Domus degli affreschi di Luni, per un minimo di presenza di due giorni a settimana, mentre non si ha modo di individuare altri lavori da far eseguire da remoto;
pertanto è automaticamente venuta meno la possibilità di proseguire la collaborazione”.
Inoltre, come risulta dalla nota n. 18428 del 25/10/2022 della Direzione generale musei: “La Direzione regionale musei Liguria, ed in particolare modo il sito del Castello di San Terenzo a Lerici (SP) con decreto del 16 maggio 2022 n 16, ha nominato un nuovo direttore, il funzionario archeologo, dott. Persona_1 distaccato da SABAP Venezia al Museo di Luni, ed operativo nel sito al 30% a partire dal mese di luglio ed al 50%, a partire dal mese di ottobre. Pertanto, la necessità dell'apporto di un professionista esterno, si è proporzionalmente ridotta”.
Pertanto, la P.A., considerata, per un verso, la necessità attuale di collaboratori “in presenza” (in particolare, al fine di seguire la campagna fotografica in loco) e preso atto, per altro verso, del venir meno della necessità di un professionista esterno (a seguito della nomina di un nuovo funzionario), ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di proroga del contratto, e la motivazione fornita dalla stessa P.A. in proposito risulta coerente con la normativa vigente, in quanto la scelta è stata fatta a seguito di una valutazione della permanenza delle esigenze poste a fondamento dell'incarico, tenendo conto anche - ma non solo - del fatto che la collaboratrice risiedeva in altra Regione (segnatamente, in Calabria).
Né può condividersi l'affermazione della , secondo cui la P.A. non avrebbe il potere di Pt_1 valutare, nel contesto del suo sistema strutturale ed organizzativo e delle finalità pubbliche da perseguire, la permanenza delle esigenze poste a fondamento dell'incarico, né il potere di affievolire, nell'esercizio d'un potere discrezionale, i diritti soggettivi dell'altro contraente.
In primo luogo, si sottolinea che, in mancanza di un obbligo - che la legge, appunto, non prevede - non sussiste alcun diritto alla proroga del rapporto in capo alla D , la quale, peraltro, era ben Pt_1 consapevole che il suo contratto sarebbe scaduto a dicembre 2022 e che non era prevista una proroga tacita, essendo necessaria un'esplicita manifestazione di volontà in tal senso da parte di entrambi i contraenti, stante che la proroga di un contratto altro non è che la sua modifica, laddove prevede un termine finale e, come tale, costituisce un accordo che presuppone il consenso di entrambe le parti, secondo i principi generali di cui agli artt. 1321 e 1325, n. 1), c.c. (consenso che, nel caso di specie, evidentemente manca). In secondo luogo, va ribadito che la disposizione invocata attribuisce alla P.A. un potere discrezionale di proroga, che va esercitato in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento ex
art. 97 Cost., per cui sostenere che la stessa P.A. non debba valutare la permanenza delle esigenze poste a fondamento dell'incarico significherebbe consentire l'adozione, da parte del soggetto pubblico, di decisioni non coerenti con l'interesse collettivo in spregio dei principi costituzionali sopra citati.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi per il fatto che altri contratti di collaborazione sono stati prorogati - circostanza parimenti evidenziata nel presente libello impugnatorio - atteso che la norma prevede che la proroga debba essere giustificata sulla base delle specifiche esigenze che riguardano la singola collaborazione (è previsto, infatti, che la P.A. conferisca “incarichi individuali”, ossia distinti e autonomi l'uno dall'altro).
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Nulla va disposto circa le spese del grado, atteso che il appellato non si è costituito in CP_1 giudizio.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
a - rigetta l'appello;
b - nulla provvede in ordine alle spese del grado;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 4/2/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)