CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1197/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente e Relatore
GIONGRANDI CARMELO, Giudice
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8506/2024 depositato il 01/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320030123105254 000 IVA-ALTRO 1999
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 202/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 1/11/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate SS, avverso la cartella di pagamento n. 29320030123105254000 di euro 36.488,72.
Il ricorrente esponeva i fatti e l'iter processuale che si è svolto in occasione dell'impugnazione della cartella di pagamento in esame, per cui chiedeva la revoca dell'ordinanza del giorno 30.08.2021, anche relativamente al solo capo che così dispone “rilevato in ordine alla contestazione dell'intervento senza titolo di Italfondiario, che di questo si deve comunque tenere conto ai fini dell'eventuale accantonamento”. Precisava che in questa procedura non è mai stata celebrata udienza per il riconoscimento dei crediti insinuati senza titolo, pertanto non può essere disposto alcun accantonamento. Per domandare l'accantonamento è necessario che vengano poste in essere tutte le attività di cui all'art. 499 c.p.c., che in questo procedimento non sono state eseguite. E' comunque una dichiarazione del debitore di riconoscimento della pretesa o comunque di non disconoscimento della stessa. Ribadiva che il non ha mai reso la dichiarazione di riconoscimento della pretesa, chiede la fissazione di udienza ex art. 499 c.p.
c. ultimo comma. La richiesta non è dilatoria ed andrà accolta sicché nelle more il delegato potrà compiere gli atti del suo ufficio. Con riferimento agli atti di SS Sicilia S.p.A. rilevava che con interventi del 12/12/2007 e del 10/02/2009 l'Agente della riscossione ha insinuato due volte i medesimi crediti. La duplicazione dell'importo di Euro 18.410,43 (cfr. relazione custode del 26/10/2020). Ulteriori somme insinuate da SS Sicilia S.p.A.– per oltre 10.000,00 Euro – oggetto dello stralcio dei debiti, ex D.L. 119/2018 art.
4. SS Sicilia S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate-SS) non ha provveduto a rendere i chiarimenti domandati dal G.E. con ordinanza del 30.08.2021. Con il presente atto dunque contestiamo gli interventi di SS Sicilia S.p.A. relativamentea:
1) Con riferimento agli atti di intervento del 12.12.2007 e del 10.02.2009 L'opposizione è formulata relativamente ai crediti duplicati, in ragione del fatto che SS Sicilia S.p.A. ha spiegato intervento per i medesimi crediti con due distinti atti. Come da relazione del Custode del 26/10/2020, nel fascicolo d'ufficio non è presente l'intervento del 12/12/2007 (data riportata nelle precisazioni di credito) e gli estratti di ruolo cartacei sono privi del timbro di deposito in cancelleria. Stante l'assenza fisica dell'atto di intervento (e la mancanza della data del deposito) i crediti asseritamente insinuati non potranno trovare ristoro in questa sede. Peraltro i medesimi crediti di cui si è ora detto sono stati insinuati con intervento del 10.02.2009 che risulta però mancante dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'Agente della riscossione. Il credito non è provato. Il deposito del solo estratto di ruolo, privo di attestazione di conformità all'originale, non consente all'Agente della SS di coltivare l'azione esecutiva, di dare atti di impulso e partecipare alla distribuzione delle somme. Per previsione normativa (comma 5 dell'art. 5 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669) “Sono validi agli ef etti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza”. L'estratto di ruolo depositato, privo dell'asseverazione, non è validamente formato per consentire la partecipazione alla procedura. Citava giurisprudenza di merito e di legittimità. Rilevava che é solo l'attestazione di conformità regolarmente formata e sottoscritta che comporta che l'estratto di ruolo sia documento idoneo a provare il credito. Sugli estratti di ruolo (insinuati per 76.263,19 €) la dichiarazione di conformità manca. I documenti di cui all'intervento ora detto non consentono all'Agente della SS di dare impulso alla procedura e non gli permettono di partecipare agli atti esecutivi ed alla distribuzione delle somme, relativamente agli importi oggi qui contestati. Con riferimento ai superiori profili domandava dichiarare che in data
12.12.2007 non risulta il deposito di alcun atto di intervento di SS Sicilia S.p.A. e per l'effetto dire inesistente la pretesa asseritamente insinuata in quella data;
dire inoltre nullo e/o inesistente e/o inef icace l'atto di intervento del 10.02.2009 siccome i documenti a questo allegati (c.d. estratti di ruolo) sono dei documenti privi di attestazione di conformità all'originale e dunque inidonei a provare la pretesa azionata. Domandava comunque di sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva degli estratti di ruolo duplicati e/o privi delle formalità prescritte per legge.
Con riferimento all'intervento dell'Agente della SS del 28/05/2019 eccepiva e rilevava che: La pretesa portata dalla cartella di pagamento n. 29320030123105254000 è stata (asseritamente) notificata in data 03.12.2003, come si legge nell'estratto di ruolo depositato. Importo insinuato € 36.488,72 -
L'asserito credito nascente da Irap anno d'imposta 1999. Il credito è stato insinuato in questa procedura a distanza di sedici anni dall'(asserita) notifica della cartella di pagamento. In realtà il ricorrente non ha ricordo di avere ricevuto tale notificazione, né notificazioni successive relative alla medesima cartella per l'interruzione dei termini di prescrizione. Domandava di accertare e dichiarare la prescrizione di tale credito in ragione del fatto che non solo non risulta notificata la cartella (e la prova è a carico dell'Agente della riscossione) ma anche ove fosse stata notificata, sono ampiamente decorsi i termini della prescrizione estintiva quinquennale del diritto. La pretesa portata dalla cartella di pagamento
59320130000021074 000 – data di (asserita) notifica 26.03.2013 – Contributi Inps - importo insinuato
€ 6.640,24. Il termine di prescrizione dei crediti previdenziali è di anni cinque. Così come è il medesimo il termine di prescrizione di tutte le pretese non coperte dal giudicato. Tali principi affermati da Corte
Cassazione - VI sez. civ. - sentenza n. 7409 17-03-2020 e da SS.UU. 23397/2016. Anche con riferimento alla cartella ora detta domandava di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva del credito. - Con riferimento alle suddette pretese domandava, comunque, pronunciare la sospensione anche inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dei titoli contestati, in ragione del grave pregiudizio che può derivare al debitore dall'esistenza in procedura di crediti prescritti e/o non dovuti e ciò anche con riferimento alla sproporzione tra il valore dei beni pignorati ed il valore dei crediti che sarà oggetto dunque di nuovo vaglio alla luce delle osservazioni formulate nel presente scritto.
Faceva riserva di eccepire e/o rilevare ulteriori illegittimità avverso il diritto di SS Sicilia S.p.A. di procedere esecutivamente. Peraltro va detto che la totalità delle obbligazioni azionate in questa sede dall'Agente della SS, ad es. quelle nascenti dalla titolarità dei cespiti qui pignorati, sono tutte obbligazioni solidali in capo ai sig.ri Ricorrente_1 ed Nominativo_1 e tutti i crediti insinuati contro quest'ultima sono i medesimi crediti insinuati contro il marito. E' inesatto ritenere che siano crediti diversi, e ci riserviamo di documentarlo per ciascuna cartella. Le superiori contestazioni si sono rese necessarie per affermare che i creditori hanno precisato crediti per somme di gran lunga superiori a quelle invece dovute. Infatti se consideriamo: il credito di cui all'intervento senza titolo di Banca_1; le somme relative alle cartelle oggetto delle rottamazioni;
le somme relative agli atti intervento di SS Sicilia oggetto di duplicazione ed ancora quelle relative all'intervento sugli estratti di ruolo non conformi;
gli importi di cui alle cartelle prescritte, ebbene oltre 200.000,00 Euro di crediti dichiarati dai (presunti) creditori ma non dovuti. Procedeva nella esposizione del procedimento esecutivo, precisando che il Giudice dell'esecuzione fissava udienza di comparizione delle parti, ed il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza veniva notificato all'Agente della SS “Agenzia delle Entrate-SS” (già
SS Sicilia S.p.A. che come disposto dal Decreto Sostegni-bis (DL n. 73/2021) sciolta e cancellata dal registro delle imprese, con conseguente passaggio delle funzioni all'Ente nazionale) che non si costituiva in giudizio, ed all'udienza chiamata per l'opposizione la difesa del sig. Ricorrente_1 così concludeva: “Con riferimento all'intervento dell'Agente della SS del 28/05/2019, abbiamo evidenziato che la cartella di pagamento n. 29320030123105254 000 è stata (asseritamente) notificata in data 03.12.2003 mentre il relativo credito è stato insinuato in procedura a distanza di anni sedici (16) senza che alcun atto interruttivo fosse mai notificato al sig. Ricorrente_1. Lo stesso dicasi relativamente alla cartella di pagamento n. 59320130000021074 000 – data di (asserita) notifica 26.03.2013, relativa a contributi previdenziali Inps, insinuata in procedura pochi mesi dopo la prescrizione estintiva della stessa pretesa, che come chiarito da Cass. Sez. Unite n. 23397 del 17.11.2016: “il termine di prescrizione dei crediti previdenziali (crediti INPS) rimane sempre quinquennale, la mancata opposizione alla relativa cartella di pagamento rende solo definitivo (irretrattabile) il credito, non determina anche l'ef etto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.” Relativamente a tali crediti dovrà essere dichiarata l'estinzione per decorso del periodo prescrizionale. Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto, il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 domanda l'accoglimento dell'opposizione e comunque la concessione dei termini per incardinare il giudizio di merito.” Il Giudice dell'esecuzione tratteneva in riserva il fascicolo e con provvedimento del giorno30/08/2024 depositato e comunicato in data 2/9/2024 così statuiva: “Per quanto riguarda invece, la cartella di pagamento n. 29320030123105254 000 notificata in data 03.12.2003, dell'importo di € 36.488,72, di cui all'atto di intervento del 2019 appare essere maturata la prescrizione stante che l'opposta non ha fornito alcuna prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione, parimenti, la cartella di pagamento 59320130000021074 000 – Contributi Inps - importo insinuato € 6.640,24, che non risulta neppure nell'estratto di ruolo. Per quanto riguarda le due cartelle sopra indicate, pertanto, sussistono i presupposti per la sospensione delle stesse. rilevato che nel corso dello scioglimento della riserva assunta sull'istanza di opposizione esecutiva avanzata dai debitori esecutati nei confronti del credito vantato da SS Sicilia, entrambi gli esecutati hanno aderito alla Definizione agevolata
(“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-SS, ad eccezione delle due cartelle sopra indicate e stante l'accoglimento solo parziale, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase.
PQM
QUALIFICA l'opposizione in parte come opposizione agli atti esecutivi e in parte come opposizione all'esecuzione. ACCOGLIE l'istanza di sospensione limitatamente all'opposizione all'esecuzione avverso le due cartelle sopra indicate in parte motiva. COMPENSA le spese della presente fase tra le parti. ASSEGNA il termine di giorni quarantacinque per l'avvio dell'azione di merito ai sensi della normativa vigente. Provvederà sulle altre questioni con separata ordinanza nella procedura principale.”
Eccepiva:
che con la proposizione del presente giudizio, il sig. Ricorrente_1 intende ottenere sentenza di accertamento della inesistenza della notifica della cartella di pagamento n. 29320030123105254 000
(asseritamente) notificata in data 03.12.2003, dell'importodi € 36.488,72 o comunque sentenza che accerti e dichiari l'intervenuta prescrizione del presunto credito portato dalla medesima cartella e dunque dichiari inesistente il diritto di procedere esecutivamente in forza della cartella medesima. Precisava che per ragioni di integrità del contraddittorio il presente atto viene notificato, al solo fine di litis denuntiatio a tutte le parti della procedura esecutiva immobiliare sopra detta. Le domande qui formulate riguardano dunque solo alcune questioni oggetto di opposizione all'esecuzione avanti al G.E. Come si è avuto modo di evidenziare avanti al Giudice dell'esecuzione, l'Agente della SS con ricorso d'intervento depositato in data 28/05/2019 ha insinuato nella procedura esecutiva immobiliare 55/2007 R.G.Es. del
Tribunale di Caltagirone asseriti crediti portati dalla cartella di pagamento n. 29320030123105254 000 asseritamente notificata in data 03.12.2003, come si legge nel frontespizio dell'estratto di ruolo depositato. Importo insinuato € 36.488,72 - L'asserito credito nascente da Irap annod'imposta 1999 e da
Iva relativa al medesimo anno di imposta. Il credito è stato insinuato in procedura a distanza di sedici anni dall'(asserita) notifica della cartella di pagamento ed a distanza di ben vent'anni dalla debenza dell'asserita pretesa. In realtà il Sig. Ricorrente_1 non ha ricordo di aver mai ricevuto la notificazione della suddetta cartella esattoriale e la cui prova di notifica non è stata documentata, né è stato allegata e provata l'esistenza di notificazioni successive di atti interruttivi dei termini di prescrizione del preteso diritto portato dalla medesima cartella. La conseguenza è che la pretesa azionata esecutivamente non è esistente ed è invece estinta in ragione della mancata notifica e comunque del decorso del periodo prescrizionale senza che alcun atto sia mai stato notificato. Il Giudice dell'esecuzione, in ragione dell'assenza di prova di alcuna notifica della cartella in parola e dell'assenza di atti interruttivi ha accolto l'opposizione - nella fase sommaria - e dunque l'istanza di sospensione relativamente alle cartelle sopradette, e per quanto qui rileva con riguardo alla cartella relativa ai tributi Irap e Iva. Il potere del
Giudice dell'esecuzione è evidentemente quello di poter sospendere la procedura esecutiva con riferimento ad una cartella, ma non invece di rendere dichiarazione di merito relativamente alla pretesa tributaria. Ribadiva che il ricorrente, con la proposizione del ricorso intende ottenere sentenza di accertamento della inesistenza della notifica della cartella di pagamento n. 29320030123105254 000, dell'importo di € 36.488,72 come dichiarato nell'atto di intervento o comunque sentenza che accerti e dichiari l'intervenuta prescrizione del presunto credito portato dalla medesima cartella in ragione del mancato compimento di atti interruttivi dei termini di prescrizione.
Concludeva chiedendo che il Giudice adito, accerti e dichiari che la cartella di pagamento n.
29320030123105254 000 non è mai stata notificata e nulla pertanto è dovuto dal ricorrente per i crediti portati dalla stessa e per l'effetto dichiarare dunque che l'Agente della SS non ha diritto di procedere esecutivamente inforza di tale cartella. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse prova della notifica della cartella, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla suddetta cartella per l'assenza del compimento di atti interruttivi e per l'effetto dichiarare non 10 esistente il diritto dell'Agente della SS nei confronti del ricorrente e dunque il diritto di procedere esecutivamente in danno di questi in forza della cartella di pagamento n. 29320030123105254 000. Con vittoria di spese e compensi.
Precisava il ricorrente di avere diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Allega: Procura alla lite;
Ricorso in opposizione nella procedura esecutiva immobiliare;
Verbale di udienza e prova della notifica del ricorso;
Atto di intervento dell'Agente della SS e copia degli estratti di ruolo;
Provvedimento di accoglimento dell'opposizione reso dal G.E. con termine per introdurre il giudizio di merito;
Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In data 07/05/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate SS, la quale controdeduceva:
che la cartella di pagamento in contestazione è stata notificata il 3/12/2003 al figlio del ricorrente e non è mai stata impugnata;
che il ricorso è inammissibile siccome tardivo, in quanto proposto oltre i termini perentori di cui all'art. 21 del D. Lgs. 546/92;
che nessuna prescrizione si è verificata stante che il concessionario ha provveduto a notificare in data
16/1072008 preavviso di fermo di beni mobili registrati;
che in data 12/12/2007 il concessionario depositava istanza di intervento nel procedimento di espropriazione immobiliare n. 55/2007 innanzi al Tribunale di Caltagirone;
, per cui ogni termine inibitorio alla riscossione è stato interrotto, citava giurisprudenza di legittimità.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del difensore antistatario.
In data 09/01/2026 il ricorrente depositava memorie difensive con le quali eccepiva:
che la deduzione avversaria è infondata. Infatti, con riferimento alla notifica di atti tributari, l'art. 60, lettera b-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che «se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata». Per espressa previsione di legge, dunque, perché la notifica della cartella di pagamento si perfezioni, ove la stessa cartella sia consegnata a persona convivente con il destinatario, è necessario che la consegna della cartella sia seguita dall'invio di raccomandata informativa di avvenuta notificazione. In difetto la notifica è nulla, e l'atto si intenderà come non notificato. Sul punto è intervenuta la Suprema Corte che ha affermato che “A differenza della disciplina prevista dal codice di procedura civile, in caso di notifica di atti impositivi l'art. 60 del d.P.R. n. 600del 1973, richiede, anche, nell'ipotesi in cui l'atto sia consegnato nelle mani di « persona di famiglia», l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica.
Quest'ultimo è, dunque, un adempimento essenziale del procedimento di notifica, per cui è necessario, ai fini del suo perfezionamento, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione.” (Corte di Cassazione - Ordinanza n. 14089 del 27 maggio
2025). Ove la cartella risultasse consegnata al figlio e non fosse stato curato, così come non lo è stato,
l'invio della raccomandata informativa la notifica è da considerarsi nonnulla, ma inesistente. Inoltre si contesta quanto dedotto dalla resistente e cioè che la cartella sarebbe stata notificata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Poiché la (asserita) notifica non è stata tentata secondo tale modalità non possono dirsi applicabili le disposizioni in materia di notifica a mezzo del servizio postale. Le deduzioni ed eccezioni avversarie non sono, dunque, fondate. Ma v'è di più. L'Agente della SS, infatti, deduce anche che la prescrizione non sarebbe maturata perché il “Concessionario provvedeva anche ad interrompere la prescrizione notificando nel 2008 preavviso di fermo di beni mobili registrati n.
29320080002959370000 (spedito il 16.010.2008)” e che il“12.12.2007, l'allora SS Sicilia S.p.a. depositava atto di intervento nel procedimento di espropriazione immobiliare n. 55/2007 innanzi al
Tribunale di Caltagirone” Fermo il disconoscimento della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento del provvedimento di fermo amministrativo, sottoscrizione che non appartiene al sig. Ricorrente_1, evidenziamo che ove per ipotesi tale atto fosse un valido atto interruttivo dei termini di prescrizione (di parte) della pretesa relativa alla cartella qui contestata, va detto che invece alcuna rilevanza ha il ricorso d'intervento depositato il 12/12/2007 nella procedura esecutiva in parola e ciò perché le cartelle azionate con il ricorso d'intervento ora detto sono diverse da quella qui impugnata. L'AdeR non ha depositato gli estratti di ruolo o l'elenco degli estratti di ruolo a corredo del ricorso d'intervento del 2007 e dunque non ha fornito la prova che la cartella inparola sia stata azionata con il ridetto ricorso d'intervento. Dalla lettura dell'atto di intervento del 2007 proposto per l'importo di € 18.410,43emerge che gli estratti di ruolo azionati sono in numero di 21(ventuno estratti di ruolo con attestazione di conformità indica il ricorso).
L'estratto di ruolo della cartella qui impugnata (29320030123105254000) indica che l'importo portato dalla stessa è pari ad € 32.417,05 e dunque è evidente che tale cartella non può essere stata azionata con l'intervento dell'anno 2007. Non solo, ma in sede di procedura esecutiva, stante i diversi interventi depositati dall'Agente della riscossione, il custode nominato Avv. Nominativo_2, su incarico del G.E. ha predisposto una relazione con l'indicazione delle cartelle depositate con ciascun atto d'intervento. La relazione a firma dell'Avv. Nominativo_2 è stata depositata da questo difensore nel presente fascicolo in data 30.12.2025, ed essa alla pagina 6/7 testualmente riporta che “in relazione ai crediti vantati nei confronti del debitore Ricorrente_1, sussiste una parziale “duplicazione” di cartelle: segnatamente, n. 19 estratti di ruolo relativi all'intervento del 12.12.2007 coincidono con altrettanti estratti di ruolo relativi all'intervento depositato in data 10.02.2009; in ordine al primo intervento, i ruoli non coincidenti sono relativi alle cartelle 29320020053784990 di importo di € 62,51e 29320050028813328 di importo di € 199,58 (si allega uno schema sintetico di raffronto delle cartelle); scorporati tali importi, l'importo corrispondente alle cartelle “duplicate” 4 ammonta dunque ad € 18.148,34 (€ 18.410,43 - € 262,09);” (cfr. All. A), dep. indata30/12/2025). Il custode Avv. Nominativo_2 dunque conferma che le cartelle azionate con il ricorso d'intervento del 2007 erano ventuno (delle quali 19 duplicate) e che l'importo dei crediti azionati con il ricorso del 2007 era di € 18.148,34. Dati questi incompatibili con quanto affermato da controparte per cui l'intervento del 2007 avrebbe anche riguardato la cartella qui contestata. Nella medesima relazione, il custode Avv. Nominativo_2 - le cui affermazioni fanno piena prova fino a querela di falso, in ragione del ruolo pubblico a questi attribuito - ha anche depositato “schema di raffronto delle cartelle” (cfr. All. B, dep. in data 30/12/2025) nel quale sono elencate le cartelle azionate con ciascun intervento. Da tale schema di raffronto emerge che la cartella n. 29320030123105254000, relativamente alla quale si eccepisce la prescrizione, non è stata azionata con il ricorso d'intervento dell'anno 2007, ma con il ricorso d'intervento del 28/05/2019 come oltretutto si evidenzia dall'esame del documento (all.
4.1 del ricorso introduttivo) nel quale sono indicate le cartelle azionate proprio con il ricorso del 2019. Del resto se la cartella fosse già stata azionata con il primo ricorso non avrebbe dovuto poi essere azionata nuovamente con altro ricorso d'intervento nell'anno 2019. Oltretutto, la prova dell'esistenza della pretesa avrebbe dovuto essere fornita dall'Agente della SS. La prova è mancata. Anche a voler considerare valida la notifica del preavviso di fermo del 16/10/2008il successivo atto compiuto relativamente a tale cartella reca la data del
28/05/2019, ed è proprio l'atto d'intervento depositato in data 28/5/2019, ben oltre il termine decennale di prescrizione delle asserite pretese. Con la conseguenza che - anche nell'ipotesi in cui si ritenesse valida la notifica della cartella - la prescrizione estintiva decennale della pretesa è comunque maturata per inutile decorso del periodo prescrizionale estintivo decennale dei tributi (Iva ed Irap) portati dalla cartella.
Per tutto quanto premesso e ritenuto si insiste per l'accoglimento del ricorso e per la declaratoria di inesistenza della notifica della cartella e comunque per inesistenza delle pretese portate dalla cartella di pagamento n. 29320030123105254000 per decorso del periodo prescrizionale estintivo decennale. Con la vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dello scrivente procuratore chedichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
In data 09/01/2026 l'Agenzia delle Entrate SS depositava memorie difensive con le quali eccepiva:
che così come emerge dalle controdeduzioni ritualmente depositate e dai documenti versati in atti non corrisponde al vero la pretestuosa contestazione mossa dal ricorrente di omessa notifica della cartella di pagamento n. 29320030123105254000 atteso che la stessa veniva regolarmente notificata, a suo tempo, in data 03.12.2003 al figlio, sig. Nominativo_3 e mai impugnata. Circostanza, peraltro, non contestata dal Sig. Ricorrente_1. La pretesa creditoria avanzata dalla Agenzia delle Entrate - SS sia divenuta definitiva. Per il resto, in relazione all'eccezione di prescrizione ci si riporta alle controdeduzioni e alla documentazione depositata ivi compresi gli atti interruttivi, richiamandosi le conclusioni già rassegnate.
in data 16/01/2026 l'Agenzia delle Entrate SS presentava ulteriori memorie difensive con le quali eccepiva:
INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO per tardività dello stesso atteso che la cartella n.
29320030123105254000 risulta regolarmente notificata in data 03.12.2003 e non è stata impugnata nel termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Citava giurisprudenza di merito e di legittimità.
REGOLARITÀ E PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO N.
29320030123105254000.
ASSENZA DI PRESCRIZIONE. Rilevava che le articolate deduzioni di parte ricorrente in ordine alla pretesa maturazione della prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento e alla asserita inefficacia degli atti interruttivi dedotti dall'Agenzia delle Entrate - SS sono, in ogni caso, inammissibili, prima ancora che infondate. Invero, il ricorso introduttivo del presente giudizio è tardivo, in quanto proposto a distanza di oltre vent'anni dalla notificazione della cartella di pagamento, ovvero, secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente, è comunque improponibile, trattandosi di azione di mero accertamento negativo non consentita nel processo tributario. Ne consegue che nessuna questione di merito, ivi compresa quella relativa alla prescrizione del credito o alla efficacia interruttiva degli atti successivi alla cartella, può essere esaminata dalla Corte, mancando un valido e tempestivo esercizio dell'azione impugnatoria. Invero, la prescrizione del credito tributario costituisce eccezione di merito che presuppone l'ammissibilità del ricorso avverso l'atto impositivo, non potendo essere fatta valere in via autonoma mediante un giudizio instaurato al solo fine di ottenere una declaratoria di inesistenza della pretesa tributaria. Pertanto, tutte le deduzioni relative al preavviso di fermo amministrativo del 2008, agli atti di intervento depositati nelle procedure esecutive del 2007 e del 2019, nonché alla documentazione prodotta a sostegno di tali tesi, risultano giuridicamente irrilevanti e non scrutinabili nel presente giudizio.
Rilevava, inoltre, l'irrilevanza giuridica del disconoscimento, da parte del ricorrente, della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento del preavviso di fermo amministrativo del 2008. Tale deduzione è giuridicamente irrilevante, atteso che l'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce atto pubblico, le cui attestazioni fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c. Ne consegue che il mero disconoscimento della firma, in assenza della proposizione di rituale querela di falso, non è idoneo ad inficiare la validità della notificazione né a privare l'atto della sua efficacia probatoria. Nel caso di specie, il sig. Ricorrente_1 non ha proposto alcuna querela di falso, con conseguente piena validità dell'avviso di ricevimento e irrilevanza delle deduzioni difensive svolte sul punto.
Concludeva chiedendo: in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente per tardività, con ogni conseguenza di legge;
in ogni caso, rigettare il ricorso per le motivazioni tutte di cui in narrativa e per quelle dedotte con le controdeduzioni;
accertare e dichiarare l'intervenuta definitività della pretesa creditoria stante la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 29320030123105254000; per l'effetto, accertare e dichiarare la debenza della pretesa impositiva;
accertare e dichiarare che nessuna prescrizione sia maturata in relazione alla pretesa impositiva;
condannare il ricorrente alle spese ed ai compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averle anticipate e non riscosse.
All'udienza del 22/01/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva ed osserva:
che il ricorso è infondato in fatto ed in diritto, posto che, il ricorrente, strumentalmente chiede l'emissione di una sentenza di accertamento, trascurando che il processo tributario ha solo ed esclusivamente natura impugnatoria, per cui il ricorrente, avrebbe dovuto, nei termini di legge, impugnare la cartella di pagamento, di cui ha avuto piena scienza e coscienza anche in virtù della notifica di una pluralità di atti, pertanto, nessuna questione di merito, ivi compresa quella relativa alla prescrizione del credito o alla efficacia interruttiva degli atti successivi alla cartella, può essere esaminata in questa sede dalla Corte, mancando, allo stato, la notifica di un atto di riscossione suscettibile di motivare e giustificare una azione impugnatoria;
che la cartella di pagamento in contestazione è stata notificata in data 3/12/2003;
che il ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa e della cartella di pagamento già in data
12/12/2007, ovvero nel momento in cui il concessionario ha depositato istanza di intervento nella procedura esecutiva incardinata davanti al tribunale di Caltagirone;
che il ricorrente ha avuto piena conoscenza della pretesa e della cartella in data 16/10/2008 anche in occasione della notifica del preavviso di fermo di beni mobili registrati;
che a nulla rileva il disconoscimento di firma, sia per l'evidente a tardività ed irritualità della contestazione, sia perché che l'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce atto pubblico, le cui attestazioni fanno piena prova fino a querela di falso, pertanto, in assenza della proposizione di querela di falso, il mero disconoscimento non è idoneo ad inficiare la validità della notificazione;
che ogni eccezione avverso la pretesa impositiva e di riscossione andava fatta ai sensi dell'art. 21 del D.
Lgs. 546/92, entro il termine perentorio di 60 giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza dell'atto, termine, pacificamente violato nel caso in esame;
Per l'effetto, la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell'Agenzia delle Entrate SS che liquida in euro 3.000,00 oltre spese generi, IVA e CPA con distrazione a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell'Agenzia delle Entrate SS che liquida in euro 3.000,00 oltre spese generi, IVA e CPA.
Così deciso in Catania il 22/01/2026 IL PRESIDENTE RELATORE SANTO LOPES
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente e Relatore
GIONGRANDI CARMELO, Giudice
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8506/2024 depositato il 01/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320030123105254 000 IVA-ALTRO 1999
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 202/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 1/11/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate SS, avverso la cartella di pagamento n. 29320030123105254000 di euro 36.488,72.
Il ricorrente esponeva i fatti e l'iter processuale che si è svolto in occasione dell'impugnazione della cartella di pagamento in esame, per cui chiedeva la revoca dell'ordinanza del giorno 30.08.2021, anche relativamente al solo capo che così dispone “rilevato in ordine alla contestazione dell'intervento senza titolo di Italfondiario, che di questo si deve comunque tenere conto ai fini dell'eventuale accantonamento”. Precisava che in questa procedura non è mai stata celebrata udienza per il riconoscimento dei crediti insinuati senza titolo, pertanto non può essere disposto alcun accantonamento. Per domandare l'accantonamento è necessario che vengano poste in essere tutte le attività di cui all'art. 499 c.p.c., che in questo procedimento non sono state eseguite. E' comunque una dichiarazione del debitore di riconoscimento della pretesa o comunque di non disconoscimento della stessa. Ribadiva che il non ha mai reso la dichiarazione di riconoscimento della pretesa, chiede la fissazione di udienza ex art. 499 c.p.
c. ultimo comma. La richiesta non è dilatoria ed andrà accolta sicché nelle more il delegato potrà compiere gli atti del suo ufficio. Con riferimento agli atti di SS Sicilia S.p.A. rilevava che con interventi del 12/12/2007 e del 10/02/2009 l'Agente della riscossione ha insinuato due volte i medesimi crediti. La duplicazione dell'importo di Euro 18.410,43 (cfr. relazione custode del 26/10/2020). Ulteriori somme insinuate da SS Sicilia S.p.A.– per oltre 10.000,00 Euro – oggetto dello stralcio dei debiti, ex D.L. 119/2018 art.
4. SS Sicilia S.p.A. (oggi Agenzia delle Entrate-SS) non ha provveduto a rendere i chiarimenti domandati dal G.E. con ordinanza del 30.08.2021. Con il presente atto dunque contestiamo gli interventi di SS Sicilia S.p.A. relativamentea:
1) Con riferimento agli atti di intervento del 12.12.2007 e del 10.02.2009 L'opposizione è formulata relativamente ai crediti duplicati, in ragione del fatto che SS Sicilia S.p.A. ha spiegato intervento per i medesimi crediti con due distinti atti. Come da relazione del Custode del 26/10/2020, nel fascicolo d'ufficio non è presente l'intervento del 12/12/2007 (data riportata nelle precisazioni di credito) e gli estratti di ruolo cartacei sono privi del timbro di deposito in cancelleria. Stante l'assenza fisica dell'atto di intervento (e la mancanza della data del deposito) i crediti asseritamente insinuati non potranno trovare ristoro in questa sede. Peraltro i medesimi crediti di cui si è ora detto sono stati insinuati con intervento del 10.02.2009 che risulta però mancante dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'Agente della riscossione. Il credito non è provato. Il deposito del solo estratto di ruolo, privo di attestazione di conformità all'originale, non consente all'Agente della SS di coltivare l'azione esecutiva, di dare atti di impulso e partecipare alla distribuzione delle somme. Per previsione normativa (comma 5 dell'art. 5 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669) “Sono validi agli ef etti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza”. L'estratto di ruolo depositato, privo dell'asseverazione, non è validamente formato per consentire la partecipazione alla procedura. Citava giurisprudenza di merito e di legittimità. Rilevava che é solo l'attestazione di conformità regolarmente formata e sottoscritta che comporta che l'estratto di ruolo sia documento idoneo a provare il credito. Sugli estratti di ruolo (insinuati per 76.263,19 €) la dichiarazione di conformità manca. I documenti di cui all'intervento ora detto non consentono all'Agente della SS di dare impulso alla procedura e non gli permettono di partecipare agli atti esecutivi ed alla distribuzione delle somme, relativamente agli importi oggi qui contestati. Con riferimento ai superiori profili domandava dichiarare che in data
12.12.2007 non risulta il deposito di alcun atto di intervento di SS Sicilia S.p.A. e per l'effetto dire inesistente la pretesa asseritamente insinuata in quella data;
dire inoltre nullo e/o inesistente e/o inef icace l'atto di intervento del 10.02.2009 siccome i documenti a questo allegati (c.d. estratti di ruolo) sono dei documenti privi di attestazione di conformità all'originale e dunque inidonei a provare la pretesa azionata. Domandava comunque di sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva degli estratti di ruolo duplicati e/o privi delle formalità prescritte per legge.
Con riferimento all'intervento dell'Agente della SS del 28/05/2019 eccepiva e rilevava che: La pretesa portata dalla cartella di pagamento n. 29320030123105254000 è stata (asseritamente) notificata in data 03.12.2003, come si legge nell'estratto di ruolo depositato. Importo insinuato € 36.488,72 -
L'asserito credito nascente da Irap anno d'imposta 1999. Il credito è stato insinuato in questa procedura a distanza di sedici anni dall'(asserita) notifica della cartella di pagamento. In realtà il ricorrente non ha ricordo di avere ricevuto tale notificazione, né notificazioni successive relative alla medesima cartella per l'interruzione dei termini di prescrizione. Domandava di accertare e dichiarare la prescrizione di tale credito in ragione del fatto che non solo non risulta notificata la cartella (e la prova è a carico dell'Agente della riscossione) ma anche ove fosse stata notificata, sono ampiamente decorsi i termini della prescrizione estintiva quinquennale del diritto. La pretesa portata dalla cartella di pagamento
59320130000021074 000 – data di (asserita) notifica 26.03.2013 – Contributi Inps - importo insinuato
€ 6.640,24. Il termine di prescrizione dei crediti previdenziali è di anni cinque. Così come è il medesimo il termine di prescrizione di tutte le pretese non coperte dal giudicato. Tali principi affermati da Corte
Cassazione - VI sez. civ. - sentenza n. 7409 17-03-2020 e da SS.UU. 23397/2016. Anche con riferimento alla cartella ora detta domandava di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione estintiva del credito. - Con riferimento alle suddette pretese domandava, comunque, pronunciare la sospensione anche inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dei titoli contestati, in ragione del grave pregiudizio che può derivare al debitore dall'esistenza in procedura di crediti prescritti e/o non dovuti e ciò anche con riferimento alla sproporzione tra il valore dei beni pignorati ed il valore dei crediti che sarà oggetto dunque di nuovo vaglio alla luce delle osservazioni formulate nel presente scritto.
Faceva riserva di eccepire e/o rilevare ulteriori illegittimità avverso il diritto di SS Sicilia S.p.A. di procedere esecutivamente. Peraltro va detto che la totalità delle obbligazioni azionate in questa sede dall'Agente della SS, ad es. quelle nascenti dalla titolarità dei cespiti qui pignorati, sono tutte obbligazioni solidali in capo ai sig.ri Ricorrente_1 ed Nominativo_1 e tutti i crediti insinuati contro quest'ultima sono i medesimi crediti insinuati contro il marito. E' inesatto ritenere che siano crediti diversi, e ci riserviamo di documentarlo per ciascuna cartella. Le superiori contestazioni si sono rese necessarie per affermare che i creditori hanno precisato crediti per somme di gran lunga superiori a quelle invece dovute. Infatti se consideriamo: il credito di cui all'intervento senza titolo di Banca_1; le somme relative alle cartelle oggetto delle rottamazioni;
le somme relative agli atti intervento di SS Sicilia oggetto di duplicazione ed ancora quelle relative all'intervento sugli estratti di ruolo non conformi;
gli importi di cui alle cartelle prescritte, ebbene oltre 200.000,00 Euro di crediti dichiarati dai (presunti) creditori ma non dovuti. Procedeva nella esposizione del procedimento esecutivo, precisando che il Giudice dell'esecuzione fissava udienza di comparizione delle parti, ed il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza veniva notificato all'Agente della SS “Agenzia delle Entrate-SS” (già
SS Sicilia S.p.A. che come disposto dal Decreto Sostegni-bis (DL n. 73/2021) sciolta e cancellata dal registro delle imprese, con conseguente passaggio delle funzioni all'Ente nazionale) che non si costituiva in giudizio, ed all'udienza chiamata per l'opposizione la difesa del sig. Ricorrente_1 così concludeva: “Con riferimento all'intervento dell'Agente della SS del 28/05/2019, abbiamo evidenziato che la cartella di pagamento n. 29320030123105254 000 è stata (asseritamente) notificata in data 03.12.2003 mentre il relativo credito è stato insinuato in procedura a distanza di anni sedici (16) senza che alcun atto interruttivo fosse mai notificato al sig. Ricorrente_1. Lo stesso dicasi relativamente alla cartella di pagamento n. 59320130000021074 000 – data di (asserita) notifica 26.03.2013, relativa a contributi previdenziali Inps, insinuata in procedura pochi mesi dopo la prescrizione estintiva della stessa pretesa, che come chiarito da Cass. Sez. Unite n. 23397 del 17.11.2016: “il termine di prescrizione dei crediti previdenziali (crediti INPS) rimane sempre quinquennale, la mancata opposizione alla relativa cartella di pagamento rende solo definitivo (irretrattabile) il credito, non determina anche l'ef etto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.” Relativamente a tali crediti dovrà essere dichiarata l'estinzione per decorso del periodo prescrizionale. Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto, il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 domanda l'accoglimento dell'opposizione e comunque la concessione dei termini per incardinare il giudizio di merito.” Il Giudice dell'esecuzione tratteneva in riserva il fascicolo e con provvedimento del giorno30/08/2024 depositato e comunicato in data 2/9/2024 così statuiva: “Per quanto riguarda invece, la cartella di pagamento n. 29320030123105254 000 notificata in data 03.12.2003, dell'importo di € 36.488,72, di cui all'atto di intervento del 2019 appare essere maturata la prescrizione stante che l'opposta non ha fornito alcuna prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione, parimenti, la cartella di pagamento 59320130000021074 000 – Contributi Inps - importo insinuato € 6.640,24, che non risulta neppure nell'estratto di ruolo. Per quanto riguarda le due cartelle sopra indicate, pertanto, sussistono i presupposti per la sospensione delle stesse. rilevato che nel corso dello scioglimento della riserva assunta sull'istanza di opposizione esecutiva avanzata dai debitori esecutati nei confronti del credito vantato da SS Sicilia, entrambi gli esecutati hanno aderito alla Definizione agevolata
(“rottamazione-quater”) dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-SS, ad eccezione delle due cartelle sopra indicate e stante l'accoglimento solo parziale, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase.
PQM
QUALIFICA l'opposizione in parte come opposizione agli atti esecutivi e in parte come opposizione all'esecuzione. ACCOGLIE l'istanza di sospensione limitatamente all'opposizione all'esecuzione avverso le due cartelle sopra indicate in parte motiva. COMPENSA le spese della presente fase tra le parti. ASSEGNA il termine di giorni quarantacinque per l'avvio dell'azione di merito ai sensi della normativa vigente. Provvederà sulle altre questioni con separata ordinanza nella procedura principale.”
Eccepiva:
che con la proposizione del presente giudizio, il sig. Ricorrente_1 intende ottenere sentenza di accertamento della inesistenza della notifica della cartella di pagamento n. 29320030123105254 000
(asseritamente) notificata in data 03.12.2003, dell'importodi € 36.488,72 o comunque sentenza che accerti e dichiari l'intervenuta prescrizione del presunto credito portato dalla medesima cartella e dunque dichiari inesistente il diritto di procedere esecutivamente in forza della cartella medesima. Precisava che per ragioni di integrità del contraddittorio il presente atto viene notificato, al solo fine di litis denuntiatio a tutte le parti della procedura esecutiva immobiliare sopra detta. Le domande qui formulate riguardano dunque solo alcune questioni oggetto di opposizione all'esecuzione avanti al G.E. Come si è avuto modo di evidenziare avanti al Giudice dell'esecuzione, l'Agente della SS con ricorso d'intervento depositato in data 28/05/2019 ha insinuato nella procedura esecutiva immobiliare 55/2007 R.G.Es. del
Tribunale di Caltagirone asseriti crediti portati dalla cartella di pagamento n. 29320030123105254 000 asseritamente notificata in data 03.12.2003, come si legge nel frontespizio dell'estratto di ruolo depositato. Importo insinuato € 36.488,72 - L'asserito credito nascente da Irap annod'imposta 1999 e da
Iva relativa al medesimo anno di imposta. Il credito è stato insinuato in procedura a distanza di sedici anni dall'(asserita) notifica della cartella di pagamento ed a distanza di ben vent'anni dalla debenza dell'asserita pretesa. In realtà il Sig. Ricorrente_1 non ha ricordo di aver mai ricevuto la notificazione della suddetta cartella esattoriale e la cui prova di notifica non è stata documentata, né è stato allegata e provata l'esistenza di notificazioni successive di atti interruttivi dei termini di prescrizione del preteso diritto portato dalla medesima cartella. La conseguenza è che la pretesa azionata esecutivamente non è esistente ed è invece estinta in ragione della mancata notifica e comunque del decorso del periodo prescrizionale senza che alcun atto sia mai stato notificato. Il Giudice dell'esecuzione, in ragione dell'assenza di prova di alcuna notifica della cartella in parola e dell'assenza di atti interruttivi ha accolto l'opposizione - nella fase sommaria - e dunque l'istanza di sospensione relativamente alle cartelle sopradette, e per quanto qui rileva con riguardo alla cartella relativa ai tributi Irap e Iva. Il potere del
Giudice dell'esecuzione è evidentemente quello di poter sospendere la procedura esecutiva con riferimento ad una cartella, ma non invece di rendere dichiarazione di merito relativamente alla pretesa tributaria. Ribadiva che il ricorrente, con la proposizione del ricorso intende ottenere sentenza di accertamento della inesistenza della notifica della cartella di pagamento n. 29320030123105254 000, dell'importo di € 36.488,72 come dichiarato nell'atto di intervento o comunque sentenza che accerti e dichiari l'intervenuta prescrizione del presunto credito portato dalla medesima cartella in ragione del mancato compimento di atti interruttivi dei termini di prescrizione.
Concludeva chiedendo che il Giudice adito, accerti e dichiari che la cartella di pagamento n.
29320030123105254 000 non è mai stata notificata e nulla pertanto è dovuto dal ricorrente per i crediti portati dalla stessa e per l'effetto dichiarare dunque che l'Agente della SS non ha diritto di procedere esecutivamente inforza di tale cartella. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse prova della notifica della cartella, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla suddetta cartella per l'assenza del compimento di atti interruttivi e per l'effetto dichiarare non 10 esistente il diritto dell'Agente della SS nei confronti del ricorrente e dunque il diritto di procedere esecutivamente in danno di questi in forza della cartella di pagamento n. 29320030123105254 000. Con vittoria di spese e compensi.
Precisava il ricorrente di avere diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Allega: Procura alla lite;
Ricorso in opposizione nella procedura esecutiva immobiliare;
Verbale di udienza e prova della notifica del ricorso;
Atto di intervento dell'Agente della SS e copia degli estratti di ruolo;
Provvedimento di accoglimento dell'opposizione reso dal G.E. con termine per introdurre il giudizio di merito;
Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In data 07/05/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate SS, la quale controdeduceva:
che la cartella di pagamento in contestazione è stata notificata il 3/12/2003 al figlio del ricorrente e non è mai stata impugnata;
che il ricorso è inammissibile siccome tardivo, in quanto proposto oltre i termini perentori di cui all'art. 21 del D. Lgs. 546/92;
che nessuna prescrizione si è verificata stante che il concessionario ha provveduto a notificare in data
16/1072008 preavviso di fermo di beni mobili registrati;
che in data 12/12/2007 il concessionario depositava istanza di intervento nel procedimento di espropriazione immobiliare n. 55/2007 innanzi al Tribunale di Caltagirone;
, per cui ogni termine inibitorio alla riscossione è stato interrotto, citava giurisprudenza di legittimità.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del difensore antistatario.
In data 09/01/2026 il ricorrente depositava memorie difensive con le quali eccepiva:
che la deduzione avversaria è infondata. Infatti, con riferimento alla notifica di atti tributari, l'art. 60, lettera b-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che «se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata». Per espressa previsione di legge, dunque, perché la notifica della cartella di pagamento si perfezioni, ove la stessa cartella sia consegnata a persona convivente con il destinatario, è necessario che la consegna della cartella sia seguita dall'invio di raccomandata informativa di avvenuta notificazione. In difetto la notifica è nulla, e l'atto si intenderà come non notificato. Sul punto è intervenuta la Suprema Corte che ha affermato che “A differenza della disciplina prevista dal codice di procedura civile, in caso di notifica di atti impositivi l'art. 60 del d.P.R. n. 600del 1973, richiede, anche, nell'ipotesi in cui l'atto sia consegnato nelle mani di « persona di famiglia», l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica.
Quest'ultimo è, dunque, un adempimento essenziale del procedimento di notifica, per cui è necessario, ai fini del suo perfezionamento, l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la sola spedizione.” (Corte di Cassazione - Ordinanza n. 14089 del 27 maggio
2025). Ove la cartella risultasse consegnata al figlio e non fosse stato curato, così come non lo è stato,
l'invio della raccomandata informativa la notifica è da considerarsi nonnulla, ma inesistente. Inoltre si contesta quanto dedotto dalla resistente e cioè che la cartella sarebbe stata notificata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Poiché la (asserita) notifica non è stata tentata secondo tale modalità non possono dirsi applicabili le disposizioni in materia di notifica a mezzo del servizio postale. Le deduzioni ed eccezioni avversarie non sono, dunque, fondate. Ma v'è di più. L'Agente della SS, infatti, deduce anche che la prescrizione non sarebbe maturata perché il “Concessionario provvedeva anche ad interrompere la prescrizione notificando nel 2008 preavviso di fermo di beni mobili registrati n.
29320080002959370000 (spedito il 16.010.2008)” e che il“12.12.2007, l'allora SS Sicilia S.p.a. depositava atto di intervento nel procedimento di espropriazione immobiliare n. 55/2007 innanzi al
Tribunale di Caltagirone” Fermo il disconoscimento della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento del provvedimento di fermo amministrativo, sottoscrizione che non appartiene al sig. Ricorrente_1, evidenziamo che ove per ipotesi tale atto fosse un valido atto interruttivo dei termini di prescrizione (di parte) della pretesa relativa alla cartella qui contestata, va detto che invece alcuna rilevanza ha il ricorso d'intervento depositato il 12/12/2007 nella procedura esecutiva in parola e ciò perché le cartelle azionate con il ricorso d'intervento ora detto sono diverse da quella qui impugnata. L'AdeR non ha depositato gli estratti di ruolo o l'elenco degli estratti di ruolo a corredo del ricorso d'intervento del 2007 e dunque non ha fornito la prova che la cartella inparola sia stata azionata con il ridetto ricorso d'intervento. Dalla lettura dell'atto di intervento del 2007 proposto per l'importo di € 18.410,43emerge che gli estratti di ruolo azionati sono in numero di 21(ventuno estratti di ruolo con attestazione di conformità indica il ricorso).
L'estratto di ruolo della cartella qui impugnata (29320030123105254000) indica che l'importo portato dalla stessa è pari ad € 32.417,05 e dunque è evidente che tale cartella non può essere stata azionata con l'intervento dell'anno 2007. Non solo, ma in sede di procedura esecutiva, stante i diversi interventi depositati dall'Agente della riscossione, il custode nominato Avv. Nominativo_2, su incarico del G.E. ha predisposto una relazione con l'indicazione delle cartelle depositate con ciascun atto d'intervento. La relazione a firma dell'Avv. Nominativo_2 è stata depositata da questo difensore nel presente fascicolo in data 30.12.2025, ed essa alla pagina 6/7 testualmente riporta che “in relazione ai crediti vantati nei confronti del debitore Ricorrente_1, sussiste una parziale “duplicazione” di cartelle: segnatamente, n. 19 estratti di ruolo relativi all'intervento del 12.12.2007 coincidono con altrettanti estratti di ruolo relativi all'intervento depositato in data 10.02.2009; in ordine al primo intervento, i ruoli non coincidenti sono relativi alle cartelle 29320020053784990 di importo di € 62,51e 29320050028813328 di importo di € 199,58 (si allega uno schema sintetico di raffronto delle cartelle); scorporati tali importi, l'importo corrispondente alle cartelle “duplicate” 4 ammonta dunque ad € 18.148,34 (€ 18.410,43 - € 262,09);” (cfr. All. A), dep. indata30/12/2025). Il custode Avv. Nominativo_2 dunque conferma che le cartelle azionate con il ricorso d'intervento del 2007 erano ventuno (delle quali 19 duplicate) e che l'importo dei crediti azionati con il ricorso del 2007 era di € 18.148,34. Dati questi incompatibili con quanto affermato da controparte per cui l'intervento del 2007 avrebbe anche riguardato la cartella qui contestata. Nella medesima relazione, il custode Avv. Nominativo_2 - le cui affermazioni fanno piena prova fino a querela di falso, in ragione del ruolo pubblico a questi attribuito - ha anche depositato “schema di raffronto delle cartelle” (cfr. All. B, dep. in data 30/12/2025) nel quale sono elencate le cartelle azionate con ciascun intervento. Da tale schema di raffronto emerge che la cartella n. 29320030123105254000, relativamente alla quale si eccepisce la prescrizione, non è stata azionata con il ricorso d'intervento dell'anno 2007, ma con il ricorso d'intervento del 28/05/2019 come oltretutto si evidenzia dall'esame del documento (all.
4.1 del ricorso introduttivo) nel quale sono indicate le cartelle azionate proprio con il ricorso del 2019. Del resto se la cartella fosse già stata azionata con il primo ricorso non avrebbe dovuto poi essere azionata nuovamente con altro ricorso d'intervento nell'anno 2019. Oltretutto, la prova dell'esistenza della pretesa avrebbe dovuto essere fornita dall'Agente della SS. La prova è mancata. Anche a voler considerare valida la notifica del preavviso di fermo del 16/10/2008il successivo atto compiuto relativamente a tale cartella reca la data del
28/05/2019, ed è proprio l'atto d'intervento depositato in data 28/5/2019, ben oltre il termine decennale di prescrizione delle asserite pretese. Con la conseguenza che - anche nell'ipotesi in cui si ritenesse valida la notifica della cartella - la prescrizione estintiva decennale della pretesa è comunque maturata per inutile decorso del periodo prescrizionale estintivo decennale dei tributi (Iva ed Irap) portati dalla cartella.
Per tutto quanto premesso e ritenuto si insiste per l'accoglimento del ricorso e per la declaratoria di inesistenza della notifica della cartella e comunque per inesistenza delle pretese portate dalla cartella di pagamento n. 29320030123105254000 per decorso del periodo prescrizionale estintivo decennale. Con la vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dello scrivente procuratore chedichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
In data 09/01/2026 l'Agenzia delle Entrate SS depositava memorie difensive con le quali eccepiva:
che così come emerge dalle controdeduzioni ritualmente depositate e dai documenti versati in atti non corrisponde al vero la pretestuosa contestazione mossa dal ricorrente di omessa notifica della cartella di pagamento n. 29320030123105254000 atteso che la stessa veniva regolarmente notificata, a suo tempo, in data 03.12.2003 al figlio, sig. Nominativo_3 e mai impugnata. Circostanza, peraltro, non contestata dal Sig. Ricorrente_1. La pretesa creditoria avanzata dalla Agenzia delle Entrate - SS sia divenuta definitiva. Per il resto, in relazione all'eccezione di prescrizione ci si riporta alle controdeduzioni e alla documentazione depositata ivi compresi gli atti interruttivi, richiamandosi le conclusioni già rassegnate.
in data 16/01/2026 l'Agenzia delle Entrate SS presentava ulteriori memorie difensive con le quali eccepiva:
INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO per tardività dello stesso atteso che la cartella n.
29320030123105254000 risulta regolarmente notificata in data 03.12.2003 e non è stata impugnata nel termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Citava giurisprudenza di merito e di legittimità.
REGOLARITÀ E PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO N.
29320030123105254000.
ASSENZA DI PRESCRIZIONE. Rilevava che le articolate deduzioni di parte ricorrente in ordine alla pretesa maturazione della prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento e alla asserita inefficacia degli atti interruttivi dedotti dall'Agenzia delle Entrate - SS sono, in ogni caso, inammissibili, prima ancora che infondate. Invero, il ricorso introduttivo del presente giudizio è tardivo, in quanto proposto a distanza di oltre vent'anni dalla notificazione della cartella di pagamento, ovvero, secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente, è comunque improponibile, trattandosi di azione di mero accertamento negativo non consentita nel processo tributario. Ne consegue che nessuna questione di merito, ivi compresa quella relativa alla prescrizione del credito o alla efficacia interruttiva degli atti successivi alla cartella, può essere esaminata dalla Corte, mancando un valido e tempestivo esercizio dell'azione impugnatoria. Invero, la prescrizione del credito tributario costituisce eccezione di merito che presuppone l'ammissibilità del ricorso avverso l'atto impositivo, non potendo essere fatta valere in via autonoma mediante un giudizio instaurato al solo fine di ottenere una declaratoria di inesistenza della pretesa tributaria. Pertanto, tutte le deduzioni relative al preavviso di fermo amministrativo del 2008, agli atti di intervento depositati nelle procedure esecutive del 2007 e del 2019, nonché alla documentazione prodotta a sostegno di tali tesi, risultano giuridicamente irrilevanti e non scrutinabili nel presente giudizio.
Rilevava, inoltre, l'irrilevanza giuridica del disconoscimento, da parte del ricorrente, della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento del preavviso di fermo amministrativo del 2008. Tale deduzione è giuridicamente irrilevante, atteso che l'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce atto pubblico, le cui attestazioni fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c. Ne consegue che il mero disconoscimento della firma, in assenza della proposizione di rituale querela di falso, non è idoneo ad inficiare la validità della notificazione né a privare l'atto della sua efficacia probatoria. Nel caso di specie, il sig. Ricorrente_1 non ha proposto alcuna querela di falso, con conseguente piena validità dell'avviso di ricevimento e irrilevanza delle deduzioni difensive svolte sul punto.
Concludeva chiedendo: in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente per tardività, con ogni conseguenza di legge;
in ogni caso, rigettare il ricorso per le motivazioni tutte di cui in narrativa e per quelle dedotte con le controdeduzioni;
accertare e dichiarare l'intervenuta definitività della pretesa creditoria stante la regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 29320030123105254000; per l'effetto, accertare e dichiarare la debenza della pretesa impositiva;
accertare e dichiarare che nessuna prescrizione sia maturata in relazione alla pretesa impositiva;
condannare il ricorrente alle spese ed ai compensi di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di averle anticipate e non riscosse.
All'udienza del 22/01/2026 la controversia è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva ed osserva:
che il ricorso è infondato in fatto ed in diritto, posto che, il ricorrente, strumentalmente chiede l'emissione di una sentenza di accertamento, trascurando che il processo tributario ha solo ed esclusivamente natura impugnatoria, per cui il ricorrente, avrebbe dovuto, nei termini di legge, impugnare la cartella di pagamento, di cui ha avuto piena scienza e coscienza anche in virtù della notifica di una pluralità di atti, pertanto, nessuna questione di merito, ivi compresa quella relativa alla prescrizione del credito o alla efficacia interruttiva degli atti successivi alla cartella, può essere esaminata in questa sede dalla Corte, mancando, allo stato, la notifica di un atto di riscossione suscettibile di motivare e giustificare una azione impugnatoria;
che la cartella di pagamento in contestazione è stata notificata in data 3/12/2003;
che il ricorrente è venuto a conoscenza della pretesa e della cartella di pagamento già in data
12/12/2007, ovvero nel momento in cui il concessionario ha depositato istanza di intervento nella procedura esecutiva incardinata davanti al tribunale di Caltagirone;
che il ricorrente ha avuto piena conoscenza della pretesa e della cartella in data 16/10/2008 anche in occasione della notifica del preavviso di fermo di beni mobili registrati;
che a nulla rileva il disconoscimento di firma, sia per l'evidente a tardività ed irritualità della contestazione, sia perché che l'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce atto pubblico, le cui attestazioni fanno piena prova fino a querela di falso, pertanto, in assenza della proposizione di querela di falso, il mero disconoscimento non è idoneo ad inficiare la validità della notificazione;
che ogni eccezione avverso la pretesa impositiva e di riscossione andava fatta ai sensi dell'art. 21 del D.
Lgs. 546/92, entro il termine perentorio di 60 giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza dell'atto, termine, pacificamente violato nel caso in esame;
Per l'effetto, la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell'Agenzia delle Entrate SS che liquida in euro 3.000,00 oltre spese generi, IVA e CPA con distrazione a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore dell'Agenzia delle Entrate SS che liquida in euro 3.000,00 oltre spese generi, IVA e CPA.
Così deciso in Catania il 22/01/2026 IL PRESIDENTE RELATORE SANTO LOPES