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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 03/11/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
Sezione Prima civile
R.G. 29/2025 riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni DE AL Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 05.02.2025 al n.
29/2025 promossa con citazione in riassunzione d.d. 27.01.2025
DA
, (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Mantovani (C.F.:
– FAX: 0461/041585 – indirizzo PEC: C.F._3
del Foro di Trento ed elettivamente Email_1 domiciliati presso lo studio di quest'ultimo dito in Trento (TN), via Grazioli 65, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. Massimiliano Debiasi (C.F.: – FAX: C.F._5
0463/423122 - indirizzo PEC: del Foro Email_2 di Trento ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Cles
(TN), Via C.A. Martini n. 21, come da mandato telematico in atti PARTE APPELLATA
OGGETTO: PI
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
In parziale riforma della sentenza n.440/21 del Tribunale di Trento, porre a carico di le spese relative alla consulenza tecnica di ufficio assunta in Controparte_1
I^ grado quantomeno nella misura indicata dalla sentenza n.55/23 Corte d'Appello di Trento per la ripartizione tra le parti delle spese di lite, condannandolo a rimborsare a e la quota che sarà riconosciuta a Parte_1 Parte_2 suo carico delle spese di C.T.U.;
1. con vittoria di spese (anche generali) e compenso d'avvocato, Iva e Cnpa, incluse quelle del giudizio di cassazione e di rinvio.
DI PARTE APPELLATA
- In merito alla richiesta di imputare i 2/3 delle spese di ctu a carico di
, ci si rimette al giudizio della Corte d'Appello, Controparte_1 opponendoci ad una ripartizione maggiormente a carico dell'appellato;
- In merito alla richiesta di imputazione delle spese legali a carico di parte appellata, se ne chiede il rigetto, proponendo la compensazione totale delle medesime;
- In via subordinata, si chiede la rifusione delle spese di lite (procedimento di legittimità e del presente procedimento di rinvio).
FATTO E SVOLGIMENTO
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. del 05.02.2025 e Parte_1 hanno impugnato la sentenza n. 440/2021 emessa dal Tribunale di Parte_2
Trento, limitatamente al capo relativo all'attribuzione delle spese relative alla CTU assunta in primo grado. A tal fine, hanno raccontato di avere citato in giudizio, nel pag. 2/5 2018, quale proprietario (in seguito a successione testamentaria di Controparte_1 deceduto il 28.05.2016) della p.m. 1 della p.ed. 176 C.C. Smarano, Persona_1 per i danni derivanti da alcuni lavori svolti nel 2013 dal suo dante causa nell'adito comune e che avrebbero causato danni da infiltrazioni d'acqua all'esterno dell'abitazione di e Il giudizio di primo grado si era Parte_1 Parte_2 concluso con sentenza che ha rigettato le domande attoree e ha accolto quelle del convenuto, condannando e al rimborso, a favore di Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, nonché ponendo definitivamente a carico di parte attrice le CP_1 spese della C.T.U.. Avverso tale pronuncia e hanno proposto appello Pt_1 Parte_2 avanti alla Corte d'Appello di Trento, che, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato le domande riconvenzionali di condannandolo a restituire agli CP_1 appellanti quanto dagli stessi ricevuto a titolo di rimborso spese in esecuzione della sentenza di primo grado, compensando nella misura di 1/3 le spese per ambo i gradi di giudizio e condannando alla rifusione agli appellanti delle spese di causa, CP_1 nonché confermando la decisione sulle spese di C.T.U., in quanto carente di specifica impugnazione sul punto. e hanno proposto ricorso per Cassazione, Pt_1 Parte_2 censurando la mancata riforma della decisione anche sulle spese della C.T.U..
La Suprema Corte, in accoglimento del gravame proposto, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, avanti alla
Corte d'Appello di Trento in diversa composizione e pronunciando il principio in base al quale, anche in assenza di uno specifico motivo di impugnazione, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata e in ragione della ripartizione degli oneri di lite in base all'esito complessivo della lite, è potere e dovere del giudice di appello procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali e quindi anche delle spese di C.T.U.
Con l'attuale citazione in riassunzione, dunque, gli odierni appellanti hanno domandato la condanna avversaria alla rifusione delle spese di C.T.U., quantomeno secondo la proporzione di cui alle spese di lite della sentenza impugnata.
Con decreto del 06.02.2025 la Corte ha disposto la sostituzione dell'udienza a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e ha indicato la data del 15.05.2025 quale data di udienza virtuale e termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. pag. 3/5 Con atto del 14.04.2025 si è costituito in giudizio per chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate.
Viste le note regolarmente depositate dalle parti, la Corte, con decreto del 15.05.2025, ha assegnato loro i termini di cui all'art. 352 c.p.c., rinviando per il trattenimento in decisione all'udienza del 02.10.2025, da svolgersi sempre nella forma della trattazione scritta.
Con ordinanza del 24.10.2025 la Corte, preso atto delle note depositate dalle parti, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente fase processuale, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, è la ripartizione delle spese della ctu disposta in primo grado, a seguito della riforma della sentenza da parte del giudice di appello.
Considerato che, all'esito del giudizio di secondo grado, le spese di lite sono state compensate per un terzo e che i restanti due terzi sono stati posti a carico dell'odierno convenuto e viste le conclusioni di entrambe le parti, la Corte ritiene Controparte_1 di addebitare le spese di ctu nella stessa misura, ponendo i 2/3 delle stesse a carico del convenuto in riassunzione.
Quanto alle spese del giudizio di Cassazione, non vi è ragione per la compensazione delle stesse, posto che il non è stato mero spettatore, come affermato alla CP_1 pagina 4 della comparsa di costituzione, essendosi costituito con controricorso e avendo resistito in giudizio. Né si può dire che sulla questione oggetto del giudizio di legittimità vi sia un orientamento ondivago e contrastante della Suprema Corte, non essendo nemmeno chiara la portata della pronuncia citata dall'appellato. Le spese di Cassazione, pertanto, devono essere poste totalmente a carico del convenuto soccombente e si liquidano, tenuto conto del limitato valore della lite e della semplicità delle questioni trattate, in complessivi € 1.079,85, di cui 939,00 per compensi tabellari ed € 140,85 per spese generali, oltre Iva e CPA.
Quanto al presente giudizio di rinvio, occorre rilevare che il convenuto in riassunzione non si è opposto alla restituzione dei 2/3 delle spese di ctu ed ha, invece, resistito sulla condanna alle spese per questa fase di giudizio. In considerazione di quanto sopra e pag. 4/5 tenuto conto della complessiva regolamentazione delle spese nell'intero giudizio, ritiene questa Corte che si possa procedere anche in questa sede ad una compensazione parziale, per 1/3, ed alla conseguente condanna del convenuto al Controparte_1 pagamento, a favore della controparte, dei residui 2/3, che si liquidano, sempre tenuto conto del basso valore e della scarsa complessità di questa fase, in misura già ridotta, in
€ 1.232,10, di cui € 1000,00 per compensi tabellari, € 82,10 per esposti ed € 150,00 per spese generali, Iva e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Trento, definitivamente pronunciando
Pone a carico di le spese di ctu del giudizio di primo grado nella Controparte_1 misura di 2/3 dell'importo liquidato dal giudice.
Pone a carico di le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Controparte_1 favore della controparte in complessivi € 1.079,85, di cui 939,00 per compensi tabellari ed € 140,85 per spese generali, oltre Iva e CPA.
Compensa le spese di lite della presente fase nella misura di 1/3 e pone a carico di i restanti 2/3, che liquida in favore della controparte, in misura già Controparte_1 ridotta, in € 1.232,10, di cui € 1000,00 per compensi tabellari, € 82,10 per esposti ed €
150,00 per spese generali, Iva e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Presidente estensore
DE AL
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
Sezione Prima civile
R.G. 29/2025 riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Paolo Giovanni DE AL Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo in data 05.02.2025 al n.
29/2025 promossa con citazione in riassunzione d.d. 27.01.2025
DA
, (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
(C.F.: ) Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Mantovani (C.F.:
– FAX: 0461/041585 – indirizzo PEC: C.F._3
del Foro di Trento ed elettivamente Email_1 domiciliati presso lo studio di quest'ultimo dito in Trento (TN), via Grazioli 65, come da mandato telematico in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. Massimiliano Debiasi (C.F.: – FAX: C.F._5
0463/423122 - indirizzo PEC: del Foro Email_2 di Trento ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Cles
(TN), Via C.A. Martini n. 21, come da mandato telematico in atti PARTE APPELLATA
OGGETTO: PI
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
In parziale riforma della sentenza n.440/21 del Tribunale di Trento, porre a carico di le spese relative alla consulenza tecnica di ufficio assunta in Controparte_1
I^ grado quantomeno nella misura indicata dalla sentenza n.55/23 Corte d'Appello di Trento per la ripartizione tra le parti delle spese di lite, condannandolo a rimborsare a e la quota che sarà riconosciuta a Parte_1 Parte_2 suo carico delle spese di C.T.U.;
1. con vittoria di spese (anche generali) e compenso d'avvocato, Iva e Cnpa, incluse quelle del giudizio di cassazione e di rinvio.
DI PARTE APPELLATA
- In merito alla richiesta di imputare i 2/3 delle spese di ctu a carico di
, ci si rimette al giudizio della Corte d'Appello, Controparte_1 opponendoci ad una ripartizione maggiormente a carico dell'appellato;
- In merito alla richiesta di imputazione delle spese legali a carico di parte appellata, se ne chiede il rigetto, proponendo la compensazione totale delle medesime;
- In via subordinata, si chiede la rifusione delle spese di lite (procedimento di legittimità e del presente procedimento di rinvio).
FATTO E SVOLGIMENTO
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. del 05.02.2025 e Parte_1 hanno impugnato la sentenza n. 440/2021 emessa dal Tribunale di Parte_2
Trento, limitatamente al capo relativo all'attribuzione delle spese relative alla CTU assunta in primo grado. A tal fine, hanno raccontato di avere citato in giudizio, nel pag. 2/5 2018, quale proprietario (in seguito a successione testamentaria di Controparte_1 deceduto il 28.05.2016) della p.m. 1 della p.ed. 176 C.C. Smarano, Persona_1 per i danni derivanti da alcuni lavori svolti nel 2013 dal suo dante causa nell'adito comune e che avrebbero causato danni da infiltrazioni d'acqua all'esterno dell'abitazione di e Il giudizio di primo grado si era Parte_1 Parte_2 concluso con sentenza che ha rigettato le domande attoree e ha accolto quelle del convenuto, condannando e al rimborso, a favore di Parte_1 Parte_2
delle spese di lite, nonché ponendo definitivamente a carico di parte attrice le CP_1 spese della C.T.U.. Avverso tale pronuncia e hanno proposto appello Pt_1 Parte_2 avanti alla Corte d'Appello di Trento, che, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato le domande riconvenzionali di condannandolo a restituire agli CP_1 appellanti quanto dagli stessi ricevuto a titolo di rimborso spese in esecuzione della sentenza di primo grado, compensando nella misura di 1/3 le spese per ambo i gradi di giudizio e condannando alla rifusione agli appellanti delle spese di causa, CP_1 nonché confermando la decisione sulle spese di C.T.U., in quanto carente di specifica impugnazione sul punto. e hanno proposto ricorso per Cassazione, Pt_1 Parte_2 censurando la mancata riforma della decisione anche sulle spese della C.T.U..
La Suprema Corte, in accoglimento del gravame proposto, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, avanti alla
Corte d'Appello di Trento in diversa composizione e pronunciando il principio in base al quale, anche in assenza di uno specifico motivo di impugnazione, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata e in ragione della ripartizione degli oneri di lite in base all'esito complessivo della lite, è potere e dovere del giudice di appello procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali e quindi anche delle spese di C.T.U.
Con l'attuale citazione in riassunzione, dunque, gli odierni appellanti hanno domandato la condanna avversaria alla rifusione delle spese di C.T.U., quantomeno secondo la proporzione di cui alle spese di lite della sentenza impugnata.
Con decreto del 06.02.2025 la Corte ha disposto la sostituzione dell'udienza a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e ha indicato la data del 15.05.2025 quale data di udienza virtuale e termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. pag. 3/5 Con atto del 14.04.2025 si è costituito in giudizio per chiedere Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate.
Viste le note regolarmente depositate dalle parti, la Corte, con decreto del 15.05.2025, ha assegnato loro i termini di cui all'art. 352 c.p.c., rinviando per il trattenimento in decisione all'udienza del 02.10.2025, da svolgersi sempre nella forma della trattazione scritta.
Con ordinanza del 24.10.2025 la Corte, preso atto delle note depositate dalle parti, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente fase processuale, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, è la ripartizione delle spese della ctu disposta in primo grado, a seguito della riforma della sentenza da parte del giudice di appello.
Considerato che, all'esito del giudizio di secondo grado, le spese di lite sono state compensate per un terzo e che i restanti due terzi sono stati posti a carico dell'odierno convenuto e viste le conclusioni di entrambe le parti, la Corte ritiene Controparte_1 di addebitare le spese di ctu nella stessa misura, ponendo i 2/3 delle stesse a carico del convenuto in riassunzione.
Quanto alle spese del giudizio di Cassazione, non vi è ragione per la compensazione delle stesse, posto che il non è stato mero spettatore, come affermato alla CP_1 pagina 4 della comparsa di costituzione, essendosi costituito con controricorso e avendo resistito in giudizio. Né si può dire che sulla questione oggetto del giudizio di legittimità vi sia un orientamento ondivago e contrastante della Suprema Corte, non essendo nemmeno chiara la portata della pronuncia citata dall'appellato. Le spese di Cassazione, pertanto, devono essere poste totalmente a carico del convenuto soccombente e si liquidano, tenuto conto del limitato valore della lite e della semplicità delle questioni trattate, in complessivi € 1.079,85, di cui 939,00 per compensi tabellari ed € 140,85 per spese generali, oltre Iva e CPA.
Quanto al presente giudizio di rinvio, occorre rilevare che il convenuto in riassunzione non si è opposto alla restituzione dei 2/3 delle spese di ctu ed ha, invece, resistito sulla condanna alle spese per questa fase di giudizio. In considerazione di quanto sopra e pag. 4/5 tenuto conto della complessiva regolamentazione delle spese nell'intero giudizio, ritiene questa Corte che si possa procedere anche in questa sede ad una compensazione parziale, per 1/3, ed alla conseguente condanna del convenuto al Controparte_1 pagamento, a favore della controparte, dei residui 2/3, che si liquidano, sempre tenuto conto del basso valore e della scarsa complessità di questa fase, in misura già ridotta, in
€ 1.232,10, di cui € 1000,00 per compensi tabellari, € 82,10 per esposti ed € 150,00 per spese generali, Iva e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Trento, definitivamente pronunciando
Pone a carico di le spese di ctu del giudizio di primo grado nella Controparte_1 misura di 2/3 dell'importo liquidato dal giudice.
Pone a carico di le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Controparte_1 favore della controparte in complessivi € 1.079,85, di cui 939,00 per compensi tabellari ed € 140,85 per spese generali, oltre Iva e CPA.
Compensa le spese di lite della presente fase nella misura di 1/3 e pone a carico di i restanti 2/3, che liquida in favore della controparte, in misura già Controparte_1 ridotta, in € 1.232,10, di cui € 1000,00 per compensi tabellari, € 82,10 per esposti ed €
150,00 per spese generali, Iva e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025
Il Presidente estensore
DE AL
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