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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 22/10/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 404/2025 avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio a
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente Parte_1 in via E. PESTALOZZI 48 95042 GRAMMICHELE ITALIA , , CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TIRRO' MARIA CARMELA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in [...]15 Controparte_1
95049 VIZZINI ITALIA CF elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2 dell'avv.VINCENZINO MADDALENA che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 9.10.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento di richiesta di trasformazione del rito in scioglimento congiunto. Il P.M. nulla opponeva.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.9.2025 nel procedimento inizialmente contenzioso
[...]
adivano codesto Tribunale al fine Parte_2 di sentire accogliere la richiesta di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 14.9.2013 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di Grammichele al n.46 anno 2013 parte II serie A.
l ricorrenti esponevano che con decreto del 27/03/2023 reso nel procedimento 609/2021 R.G. il
Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione consensuale dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 9.10.2025 , svoltasi ex art. 12 ter c.p.c., le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel predetto accordo di trasformazione, pertanto, il Presidente del Tribunale disponeva la trasformazione del rito in scioglimento congiunto.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 così come riformato dalla legge n. 55/15;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con decreto del 27.3.2023
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14.9.2013 AT tra annotato nel registro degli atti Parte_2 di matrimonio del comune di Grammichele alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 17/10/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. ssa Cinzia Cicero Giudice
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. R.G. 404/2025 avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio a
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente Parte_1 in via E. PESTALOZZI 48 95042 GRAMMICHELE ITALIA , , CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TIRRO' MARIA CARMELA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in [...]15 Controparte_1
95049 VIZZINI ITALIA CF elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2 dell'avv.VINCENZINO MADDALENA che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 9.10.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento di richiesta di trasformazione del rito in scioglimento congiunto. Il P.M. nulla opponeva.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.9.2025 nel procedimento inizialmente contenzioso
[...]
adivano codesto Tribunale al fine Parte_2 di sentire accogliere la richiesta di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 14.9.2013 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di Grammichele al n.46 anno 2013 parte II serie A.
l ricorrenti esponevano che con decreto del 27/03/2023 reso nel procedimento 609/2021 R.G. il
Tribunale di Caltagirone aveva omologato la separazione consensuale dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 9.10.2025 , svoltasi ex art. 12 ter c.p.c., le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel predetto accordo di trasformazione, pertanto, il Presidente del Tribunale disponeva la trasformazione del rito in scioglimento congiunto.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 così come riformato dalla legge n. 55/15;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con decreto del 27.3.2023
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14.9.2013 AT tra annotato nel registro degli atti Parte_2 di matrimonio del comune di Grammichele alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 17/10/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo