TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/12/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 2520 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra:
- rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
NI US, come in atti,
attore contro
- in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. US Ramellini, come in atti convenuta
- rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
CE CI, come in atti convenuta
- convenuta contumace CP_3
cui è riunita per connessione la domanda che dinanzi il Giudice di Pace di Taranto, iscritta al n. 4397/2021 R.G., proposta da:
1 rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
CE CI, come in atti attrice contro
(p. iva ) subentrata nella Controparte_4 P.IVA_1 posizione assunta dalla società Controparte_5
, ai sensi e per gli effetti degli artt. 111 e 105 c.p.c.,
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fortunato come in atti convenuta
e rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
NI US come in atti,
convenuto
******
OGGETTO DEL GIUDIZIO: risarcimento danni derivanti da sinistro stradale
All'udienza del 28 ottobre 2025 le parti, precisavano le rispettive conclusioni, da aversi qui come integralmente riportate e trascritte.
Alla udienza odierna, cui la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., all'esito della discussione orale, cui partecipava i procuratori di entrambe le parti, la causa, alle ore 10,45, veniva riservata alla Camera di Consiglio per la decisione, indi poi ne veniva data lettura in pubblica udienza.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
2 L'assetto processuale che occupa, in relazione al quale s'era già pronunciata sentenza parziale n. 237/2023 (cron. 3373/23) si connota per la riunione di domande reciprocamente avanzatesi dal nei confronti di e Parte_1 CP_2 Controparte_6
e dalla la nei confronti di e
[...] CP_2 Parte_1 [...]
aventi causa nel medesimo fatto, sinistro stradale CP_5 del 17.06.2019, introdotte entrambe a termini dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni (c.d. indennizzo diretto).
I procedimenti de quo sono stati correttamente riuniti dinanzi questo Magistrato, preventivamente adito e competente a conoscere anche della domanda proposta dinanzi il Giudice di Pace, sussistendo il c.d. “nesso di pregiudizialità reciproca per incompatibilità” (cfr. Cass. 29580/2008).
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, con l'assunzione delle prove orali e l'espletamento di divisare Consulenze Tecniche d'Ufficio apparse opportune allo scopo di ricostruire la dinamica dei sinistro, le condotte di guida, danni ai mezzi coinvolti e la durata della malattia sofferta dai conducenti i veicoli antagonisti con il danno biologico a ciascuna residuato.
La necessità in particolare di disporre una precipua consulenza tecnica in ordine alla dinamica, s'è avvertita in ragione dei giudicati penali e civili cui hanno fatto rinvio le parti per riferirsi reciprocamente la esclusiva responsabilità del sinistro che, per molteplici ragioni, tra le quali soprattutto la non contemporanea e contestuale partecipazione di tutte le parti del presente giudizio, finisce col rendere inopponibili quei giudicati (ed est sentenza 138/2020 R.S. G. di Pace di Taranto o il proc. pen. 10/898/19 R.G.N.R. Procura Repubblica presso il Tribunale di Taranto) ora all'una, ora ad altra parte.
Di nessuno ausilio sono risultati gli interrogatori formali assunti nel procedimento atteso che nessuna parte ha fatto, in quella circostanza dichiarazioni a se sfavorevoli e favorevoli all'altra parte, e parimenti il rapporto redatto dalla Polizia Municipale
3 intervenuta, nella parte ricostruttiva del sinistro, che è stato avversato dalla parte che aveva interesse a negargli efficacia fidefacente.
Orbene, dunque, attraverso la Consulenza tecnica disposta in corso di causa è stato possibile determinare che la mattina del giorno 17.06.2019, alle ore 8:00 circa, sulla la SP 102 (ex SS 581) Massafra-Martina Franca, in direzione di Martina Franca, ebbe a verificarsi un sinistro stradale tra l'autovettura modello Fiat Panda, tg.CV360ZZ, cointestata alle sig.re Controparte_2
e ma condotta nell'occasione dalla prima, e la CP_3 autovettura modello Alfa Romeo Giulietta, tg. FN433KN, di proprietà e condotta dal , perché “La Parte_1 conducente dell'autovettura Fiat PANDA 8,26 metri, prima di sopraggiungere all'urto, cambiava corsia verso sinistra e interferiva con la traiettoria di marcia del conducente dell'autovettura ALFA il quale trovandosi ad una distanza Pt_2 di 10,52 metri dal punto d'urto, cercava di trovare una via di fuga verso destra, uscendo parzialmente dalla sede stradale. In tale frangente, spazi e tempi, non erano sufficienti ad una qualsivoglia manovra di evitabilità dell'urto tra i veicoli.” Il Consulente, con percorso d'indagine e tecnica deduttiva che a pare di questo Magistrato è esente da qualsivoglia censura, tanto che è fatta propria dal Giudicante, riconosce una repentina invasione della corsia opposta da parte della Fiat Panda condotta dalla che avviene in un frangente temporale (0,5 secondi CP_2 prima dell'impatto) insufficiente a consentire al ad Parte_1 apprestare una manovra efficace ad evitare l'impatto; è appena il caso di rammentare che il c.d. “tempo psicotecnico di reazione” inteso quale intervallo tra la percezione di un pericolo e l'inizio di una risposta (frenata, sterzata), è mediamente fissato introno ad 1 secondo in condizioni ottimali (ma varia da 0,75 a 1,5 secondi).
Tuttavia, a parere di questo Magistrato, pur potendosi affermare prevalente, ai fini della causazione del sinistro de quo, la condotta di guida della che ebbe ad invadere la CP_2
4 corsia di marcia percorrenda dal tanto non vale a poter Parte_1 affermare la esclusiva responsabilità di questa nella determinazione delle conseguenze del sinistro, apprendo obbligatorio verificare se effettivamente possa escludersi l'applicazione del II comma dell'art. 2054 c.c., tenuto conto delle peculiari conseguenze alle persone ed alle cose, dovendo tener conto che, sulla scorta dei calcoli effettuati dal Consulente di questo Magistrato, è risultato, comunque, che anche il Parte_1 procedesse ad una velocità (76 Kmh circa) significativamente superiore il limite indicato dalla segnaletica verticale in ciascun senso (50 Kmh), dunque con comportamento di guida colposamente inadeguato, anche in ragione delle dimensioni effettive della intera carreggiata (pre-annunziata da altrettanta segnaletica verticale di pericolo di restrizione), così in definitiva rendendo condivisibili le violazioni che all'epoca furono contestate al Parte_1
Sulla scorta di quanto innanzi a giudizio di questo Magistrato può affermarsi che alla causazione del sinistro e in particolar modo a determinare le conseguenze di quello, abbiano concorso entrambe i conducenti i veicoli antagonisti, sebbene con un differente grado di responsabilità che può indicarsi nella misura dell'85% a carico della e del restante 15% a carico CP_2 del Nella stessa misura dovranno riconoscersi i Parte_1 reciproci diritti risarcitori.
Quanto ai danni materiali.
Il danno patrimoniale all'autoveicolo del appare più Parte_1 corretto indicarlo nella misura di € 19.000,00 considerato di poter mitigare le conseguenze delle “dinamiche del mercato dell'usato”, seppur notoriamente effettivamente volatili, che il CTU ha fin troppo rigidamente considerato nella valutazione del valore ante sinistro del veicolo del In ogni caso la Parte_1 riparazione del veicolo è oggettivamente “anti-economica” per cui solo in quest'ultima misura potrà riconoscersi il danno al veicolo, che dovrà ridursi sia corrispettivo ricavato dalla vendita
5 dell'autovettura nello stato in cui trovavasi al (€ Parte_3
800,00 in data 5.7.2019), che dell'acconto che il ebbe a Parte_1 percepire dalla convenuta per quel titolo e che CP_1 ritenne in acconto (€ 6.375,00 in data 21.8.2019).
Dovranno riconoscersi in aumento, invece, gli ulteriori importi di € 650,00 a titolo di “F.R.A.M. ed accessori” (ritenuta la decurtazione degli importi per la demolizione non verificati ed un indennizzo equitativo quanto al tempo necessario al reperimento di altro veicolo), nonché la somma di € 244,00 per spese di recupero comprovate dalla fattura in atti.
Discorso a parte merita la richieste di risarcimento di quell'altro danno patrimoniale pel fitto della abitazione in Martina Franca che il ha sostenuto di non aver utilizzato durante la Parte_1 malattia, che, quand'anche confermate dalla teste , Tes_1 sorella del non appaiono congrue rispetto la effettiva Parte_1 durata della malattia, in termini assoluti, e pel fatto che al momento del sinistro il di fatto, già si spostava da Parte_1
Massafra a Martina Franca dove avrebbe aver dovuto, invece, esser dimorante per ragioni di lavoro.
Nel novero dei danni patrimoniali che possono riconoscersi al devono comprendersi anche i costi delle terapie da Parte_1 questi affrontate e riconosciute dal Consulente Medico nell'importo di € 443,15.
Il complessivo danno non patrimoniale riconoscibile al Parte_1 ammonta dunque ad € 13.162,15
Il danno patrimoniale all'autoveicolo delle e CP_2
è stato condivisibilmente stimato dal CTU nell'importo CP_3 di € 2.200,00, valendo anche in questo caso altrettanto giudizio di anti-economicità della riparazione. A fronte di quel danno dovrà considerarsi che le e ebbero a CP_2 CP_3 percepire una offerta risarcitoria di € 600,00 dalla
[...]
CP_5
6 Dovrà riconoscersi l'ulteriore importo di € 450,00 a titolo di
“F.R.A.M. ed accessori” (ritenuto di riconoscere anche un indennizzo equitativo quanto al tempo necessario al reperimento di altro veicolo) ed ulteriori € 183,00 per soccorso stradale. Il tutto nei limiti di valore che la nel CP_2 procedimento promosso dinanzi il Giudice di Pace aveva inteso contenuti, per quel titolo, nella misura di € 2.000,00
Nel novero dei danni patrimoniali che possono riconoscersi alla sola anche i costi delle terapie da questa Controparte_2 affrontate e riconosciute dal Consulente Medico nell'importo di
€ 1.192,50
Quanto al danno non patrimoniale, si premette la piena condivisione da parte di questo Magistrato delle conclusioni rassegnate dal proprio Consulente dott.ssa per la Per_1 ineccepibilità delle indagini e valutazioni medico-legali effettuate con riferimento alla malattia sofferta da ciascuna delle parti, rimasta peraltro incontestata ed incontrastata.
Or dunque quanto al danno non patrimoniale patito dal la durata complessiva della malattia essa è stata Parte_1 determinata in complessivi 45 giorni di cui 15 giorni di ITP al 75%, 15 giorni di ITP al 50% e ulteriori 15 giorni di ITP al 25%; gli “gli esiti algo-disfunzionali della distorsione del rachide lombare con lieve limitazione funzionale e della infrazione della VIII costa a destra con sfumata dolenzia” sono stati stimati nella misura del 2% del danno biologico. Ne deriva che il danno patrimoniale, fatta applicazione delle tabelle di liquidazione del danno biologico di lieve entità, può quantificarsi in complessivi
€ 2.938,45 di cui € 1.674,39 per danno biologico ed € 1.264,09 per invalidità temporanea. Il danno non patrimoniale riconoscibile al TE deve ridursi dell'importo di € 1.600,00 offerto dalla in data 17.10.2019 e trattenuto a titolo CP_1 di acconto sul maggior importo.
Quanto al danno non patrimoniale patito dalla il CP_2
CTU ha tenuto conto del periodo di ospedalizzazione e del divieto
7 assoluto di carico all'arto infortunato e la connessa necessità di assistenza completa, ed ha dunque determinato in giorni 150 il periodo complessivo di Inabilità temporanea, di cui giorni 40 di ITT (al 100%), giorni 30 di ITP al 75%, giorni 60 di ITP al 50% ed infine giorni 20 di ITP al 25%. In relazione agli “gli esiti algo- disfunzionali della lesione traumatica a carico dell'arto inferiore sinistro, trattata chirurgicamente” il CTU ha ritenuto che essi corrispondano ad un danno biologico nella misura del 11% senza incidenza sulla capacità lavorativa specifica. In base a quelle determinazioni del CTU, considerata la percentuale di danno biologico accertato, il danno non patrimoniale determinato con applicazione della Tabella Unica Nazionale attese le lesioni macro permanenti (DPR n. 12 del 13.1.2025) risulta pari a complessivi € 31.578,49 di cui € 26.192,59 a titolo di danno biologico e € 5.385,90 a titolo di invalidità temporanea. Nella determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale riconoscibile alla , incide il principio CP_2 della “compensatio lucri cum damno”, atteso il concorrente riconoscimento dell'evento quale “infortunio in itinere”, così che tenuto conto dell'importo per danno biologico, pari ad € 32.327,29 già corrisposto a questa dall' in data 2.11.2013 CP_7
(che aveva determinato un danno biologico nella misura del 14%), non appare sussistere alcun “danno differenziale”; non deve, invece, sottrarsi all'importo determinato per l'Invalidità Temporanea l'ulteriore importo pure liquidato dall' a titolo CP_7 di inabilità temporanea in quanto ontologicamente non equivalente al danno liquidato per quella invalidità in sede civile. Parimenti dovrà considerarsi che la compagnia
[...] aveva già inteso liquidare alla Controparte_5 CP_2
l'importo di € 3.800,00 a titolo di danno non patrimoniale.to alla
A nessuna parte si ritiene di dover riconoscere ulteriori maggiorazioni di quei danni non patrimoniali per danno morale o personalizzazione non essendo stato comprovato, da ciascuno, un singolare pati.
8 Perimenti non riconoscibili sono gli ulteriori importi richiesti per rimborso delle spese legali stragiudiziali che oltre che non adeguatamente comprovate, pur corrispondendo ad un danno emergente, possono riconoscersi solo in quanto se ne fosse dimostrato il necessario nesso di causalità giuridica che nella realtà difetta.
Il danno che risulterà riconoscibile alla rientrando CP_2 tra le macro-permanenti -ricorrendo le quali non può farsi ricorso al procedimento per “indennizzo diretto” , che consente di riferire la richiesta risarcitoria alla propria compagnia di assicurazioni, nel caso che occupa la Controparte_6 dovranno traslarsi in capo alla Controparte_4
Le spese del presente procedimento e di quello riassunto seguono la soccombenza e si liquidano, per ciascuna parte in complessivi € 4.264,00 di cui € 264,00 per spese ed € 4.000,00 per compensi del giudizio oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori come per legge, tenuto conto del grato di responsabilità di ciascuna parte nella causazione del sinistro per cui è giudizio.
Devono intendersi integralmente compensate le spese del procedimento tra la e la Controparte_2 [...]
Controparte_1
Le spese delle espletate CTU rimangono a carico delle parti tutte nella stessa misura del riconosciuto concorso nella causazione del sinistro.
Ogni altra domanda deve intendersi rigettata e respinta.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico G.O.T. dott. Leonardo Macchitella definitivamente pronunciando così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione la domanda spiegata da nei confronti di Parte_1 Parte_4
[.. e di e
[...] Controparte_2 CP_3
e per l'effetto condanna la
[...] Parte_4 in persona del suo legale rappresentante pro
[...] tempore, e , in solido tra Controparte_2 CP_3 di loro, a risarcire i danni complessivamente patiti dal
[...]
in conseguenza del sinistro per cui è causa, nel Parte_1 complessivo importo di € 12.325,52 di cui € 11.187,83 per danno patrimoniale, tenuto conto degli acconti percetti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, ed € 1.137,69 per danno non patrimoniale all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e la rivalutazione monetaria dalla presente decisione al soddisfo, il tutto per le causali di cui alla parte motiva;
- Per l'effetto condanna la Parte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
e in solido tra di loro, a Controparte_2 CP_3 risarcire al le spese del presente Parte_1 procedimento nella misura complessiva di € 3.624,40 per le causali di cui alla parte motiva che si liquidano in favore del procuratore antistatario avv. US NI;
- Accoglie per quanto di ragione la domanda spiegata da nei confronti di e di Controparte_2 Controparte_4
, e per l'effetto condanna la Parte_1 CP_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e
[...]
, in solido tra di loro, a risarcire i danni Parte_1 complessivamente patiti dalla in Controparte_2 conseguenza del sinistro per cui è causa nel complessivo importo di € 1.256,90, di cui € 478,88 per danno patrimoniale, tenuto conto degli acconti percetti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, ed € 778,02 per danno non patrimoniale, per la sola invalidità temporanea, all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e la rivalutazione monetaria dalla presente decisione al soddisfo, il tutto per le causali di cui alla parte motiva della presente sentenza;
- Per l'effetto condanna la in persona del suo Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, e , Parte_1 in solido tra di loro, a rimborsare a le Controparte_2
10 spese del presente giudizio nella misura di € 639,60 per le causali di cui alla parte motiva, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori di legge, che si liquidano in favore del procuratore antistatario avv. CE CI;
- Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra la e la Controparte_2 Parte_4
[...]
- Le spese delle espletate CCTTUU si pongono definitivamente a carico delle parti tutte in ragione dell'accertato concorso dei e nella causazione del sinistro di cu alla Parte_1 CP_2 parte motiva della presente sentenza.
Così deciso in Taranto oggi 22 dicembre 2025.
Il Giudice Unico
(G.O.T. dott. Leonardo Macchitella)
11