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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/09/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3522/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE in composizione monocratica, dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3522/24 R.G., promossa da e ., con Avv. Manfredi opponenti Parte_1 Parte_2 contro
, con Avv. Porcu opposta Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da verbale dell'udienza del 10.09.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia depositato in data 2.10.2024 Parte_1
e , dopo aver riferito di essere proprietari dell'immobile sito in Saronno -via
[...] Parte_2
Guadenzio Ferrari, 31- concesso in locazione ad uso abitativo con contratto del 1^.
5.2014 a
[...]
, che al momento della stipula aveva deposito cauzione per €1.440,00 da restituirsi all'esito CP_1 della verifica dello stato dei luoghi e del conguaglio delle spese condominiali, nonché di aver riscontrato, cessato il contratto il 31.10.2023, e tempestivamente contestato alla conduttrice una serie di danni (divano-letto inutilizzabile, sedia rotta, corpi estranei nello scarico della lavatrice, rubinetto divelto, sanitari guasti e serratura porta blindata danneggiata), trattenendo così temporaneamente la somma depositata a titolo di cauzione al fine di quantificare i danni, come da espressa clausola contrattuale, le cui riparazioni avevano comportato un esborso di €1.434,54, oltre il conguaglio di spese per consumo gas ed elettricità (il che aveva richiesto di attendere la delibera condominiale giunta in data 15.07.2024) per €272,00, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.1132/24 emesso da questo Tribunale il 24.07.2025 e notificato in data 29.07.2024, chiedendone la declaratoria di inefficacia, l'annullamento e/o la revoca in quanto la domanda monitoria era infondata, e avanzando al contempo domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti per la somma complessiva di €1.706,54, o, in subordine, accertato il danno subito, portarlo a compensazione con le somme pretese dall'opposta. Il decreto monitorio era stato chiesto dalla a fronte della mancata restituzione della cauzione CP_1 prestata in sede di conclusione del contratto di locazione e della mancata comunicazione di eventuali somme da conguagliare, nonostante i ripetuti solleciti e il regolare versamento dei canoni locativi, delle spese condominiali e delle utenze. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva parte opposta, rilevando in primis la mancanza di valida procura conferita da parte opponente al proprio Avvocato e di aver già intrapreso la procedura di mediazione.
pagina 1 di 4 Nel merito chiedeva il rigetto delle avverse domande in quanto infondate, con conferma del decreto opposto, avendo invano sollecitato ripetutamente la redazione di un verbale di riconsegna del bene, sostenendo l'assenza di danni nell'immobile trattandosi di normale usura dei beni, e avendo peraltro proposto ai locatori di trattenere provvisoriamente €300,00 per le spese condominiali ancora da quantificarsi. Depositate in data 10.12.2024 le procure alle liti conferite dagli opponenti al proprio difensore datate
9.12.2024; trattata la causa all'udienza dell'11.12.2024; perfezionata nelle more la mediazione con esito negativo;
tentata invano la conciliazione della lite;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'udienza del
10.09.2025 la causa veniva discussa e decisa con dispositivo letto e pubblicato in udienza. Bisogna in via preliminare delibare sull'eccezione sollevata da parte opposta di carenza di valida procura in capo all'Avvocato degli opponenti, il quale solo dopo il deposito del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo (e, dunque, dopo la scadenza dei termini per proporre l'opposizione) sarebbe stato all'uopo officiato, con conseguente nullità dell'atto di opposizione e, di qui, la piena valenza dell'ingiunzione opposta. In punto di diritto, è noto che
- la rappresentanza processuale è obbligatoria, escluse le ipotesi delle cause davanti al giudice di pace, come prescritto dall'art.82 c.p.c.;
- la procura alle liti è l'atto formale con cui la parte attribuisce al difensore lo ius postulandi, ossia il "ministero" di rappresentare la parte nel processo (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 4814/2005). La procura ad litem ex art. 83 c.p.c. è un negozio unilaterale processuale, formale ed autonomo (v. Cass. n. 6113/1979), che investe il difensore della rappresentanza in giudizio e si distingue dal presupposto rapporto c.d. interno, che trova la propria fonte nel contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra il professionista e la parte - o chi per essa - (v. ex plurimis Cass. n. 2910/1997). La legge non determina il contenuto necessario della procura, limitandosi a distinguere tra procura generale e speciale (art. 83, co.2, c.p.c.) e a stabilire che il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, mentre non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere (art. 84 c.p.c.). Alla procura alle liti, in assenza di specifica regolamentazione, si applica la disciplina codicistica sulla rappresentanza e sul mandato, avente carattere generale rispetto a quella processualistica (cfr. ex multis Cass. n. 18450/2014; Cass. n. 8863/2021; Cass. n. 13963/2006; e, in ordine all'applicabilità al mandato alle liti dei criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 ss. c.c.: cfr. Cass. n. 921/1999; Cass. n. 47/2004, …), ivi ricompreso in particolare il principio generale posto all'art. 1708 c.c. secondo cui il mandato comprende tutti gli atti necessari al compimento dell'incarico conferito (v. Cass. n. 6264/2003; Cass. n. 2910/1997);
- la procura può essere generale o speciale e, quanto alla forma, deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata: l'art. 83, co. 3, c.p.c. specifica che la procura alle liti deve essere collegata a uno specifico atto processuale - a margine o in calce – e, ove invece rilasciata, su atto separato, mediante congiunzione. Da ciò ne consegue che la parte opera nel processo a mezzo del suo difensore, il quale compie e riceve gli atti nell'interesse del proprio rappresentato.
pagina 2 di 4 Ciò posto e tornando alla fattispecie concreta esaminata, in relazione alla posizione dell'opponente premesso che, a fronte del deposito del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo in data Pt_1
2.10.2024, il successivo 10.12.2024 la difesa di parte opponente ha depositato la procura rilasciata solo in data 9.12.2024 da al proprio Avvocato nel presente processo;
atteso che Parte_1
l'opposizione per cui è causa è stata correttamente proposta con ricorso (e non con citazione) sicché la costituzione della parte coincide istituzionalmente con il deposito del ricorso, ne consegue che l'evidente mancanza della procura, al momento del deposito del ricorso, comporta l'inesistenza dell'atto introduttivo, il quale risulta privo di un presupposto indispensabile per la valida instaurazione del rapporto processuale e, quindi, la definitività del decreto ingiuntivo qui opposto nei confronti della non potendo affatto Pt_1 soccorrere, in tal caso, il disposto normativo di cui all'art. 125 c.p.c. (v. Cass. n. 972/1999, v. anche Cass. n. 1701/1975, Cass. n. 1750/1986, Cass. n. 5119/1995, Cass. n. 1899/2007). Peraltro, per completezza va evidenziato che l'originario difetto di procura non è poi emendabile a norma dell'art. 182 c.p.c., atteso che la regolarizzazione può avere efficacia ex tunc solo fatti salvi i diritti anteriormente quesiti, compresi quelli che si ricollegano alla scadenza del termine di costituzione (sul punto giurisprudenza costante), Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche per quanto riguarda la posizione dell'altro opponente
, in quanto la procura da costui conferita in data 24.04.2025 deve ritenersi generica e non Pt_2 connessa al presente giudizio, mentre quella datata 9.12.2025 subisce la stessa sorte sopra indicata per la procura conferita dall'altra opponente Pt_1
Ed invero, nel caso in esame, la prima procura speciale concessa dal al proprio Avvocato, recante Pt_2 la data del 24.04.2024 (dunque, l'incarico sarebbe stato affidato ben tre mesi prima del deposito del decreto monitorio qui opposto), deve ritenersi conferita in modo generico, in quanto apposta su un foglio senza alcun riferimento ad uno specifico processo (peraltro, si precisa che la causa in esame non era ancora affatto iniziata: l'istanza del decreto monitorio è stata depositata il 23.07.2024, il decreto monitorio è stato depositato il 24.07.2024 e il conseguente processo di opposizione è stato intrapreso solo in data 2.10.2024), ovvero alle parti coinvolte (o semplicemente alla controparte), all'oggetto della controversia oppure al contratto di locazione de quo, all'autorità giudiziaria competente, né emerge contestualità o alcuna sincronicità tra la presente vertenza e l'affidamento del patrocinio legale così da far presumere che detta procura fosse stata conferita ai fini di questo giudizio: come tale, deve ritenersi non soddisfare il requisito di specialità richiesto dall'art. 83 c.p.c.. Tale conclusione deve, peraltro, ritenersi avallata anche dal comportamento della stessa parte opponente con il deposito nel proprio fascicolo processuale di altra successiva procura concessa dal in data 9.12.2024. Pt_2
Ne consegue, da quanto sopra esposto, che va necessariamente dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione spiegata dagli odierni opponenti nei confronti del decreto opposto, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore domanda avanzata anche in via riconvenzionale. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, deduzioni ed eccezioni devono ritenersi disattese o assorbite ovvero comunque inammissibili o tardive. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri minimi del D.M. 55/2014 come successivamente modificato, in considerazione dell'attività giudiziaria effettivamente espletata e della complessità della vertenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, istanza o deduzione disattesa, così decide: pagina 3 di 4 1. dichiara inammissibile l'opposizione per cui è causa spiegata da e , e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto,
1. conferma il decreto ingiuntivo n. n.1132/24 emesso da questo Tribunale in data 24.07.2024;
2. rigetta ogni altra domanda avanzata;
3. condanna parte opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi
€852,00, oltre oneri di legge e anticipazioni.
Così deciso in Busto Arsizio il 10.09.2025
Il Giudice
A.D'Elia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE in composizione monocratica, dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3522/24 R.G., promossa da e ., con Avv. Manfredi opponenti Parte_1 Parte_2 contro
, con Avv. Porcu opposta Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da verbale dell'udienza del 10.09.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia depositato in data 2.10.2024 Parte_1
e , dopo aver riferito di essere proprietari dell'immobile sito in Saronno -via
[...] Parte_2
Guadenzio Ferrari, 31- concesso in locazione ad uso abitativo con contratto del 1^.
5.2014 a
[...]
, che al momento della stipula aveva deposito cauzione per €1.440,00 da restituirsi all'esito CP_1 della verifica dello stato dei luoghi e del conguaglio delle spese condominiali, nonché di aver riscontrato, cessato il contratto il 31.10.2023, e tempestivamente contestato alla conduttrice una serie di danni (divano-letto inutilizzabile, sedia rotta, corpi estranei nello scarico della lavatrice, rubinetto divelto, sanitari guasti e serratura porta blindata danneggiata), trattenendo così temporaneamente la somma depositata a titolo di cauzione al fine di quantificare i danni, come da espressa clausola contrattuale, le cui riparazioni avevano comportato un esborso di €1.434,54, oltre il conguaglio di spese per consumo gas ed elettricità (il che aveva richiesto di attendere la delibera condominiale giunta in data 15.07.2024) per €272,00, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.1132/24 emesso da questo Tribunale il 24.07.2025 e notificato in data 29.07.2024, chiedendone la declaratoria di inefficacia, l'annullamento e/o la revoca in quanto la domanda monitoria era infondata, e avanzando al contempo domanda riconvenzionale al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti per la somma complessiva di €1.706,54, o, in subordine, accertato il danno subito, portarlo a compensazione con le somme pretese dall'opposta. Il decreto monitorio era stato chiesto dalla a fronte della mancata restituzione della cauzione CP_1 prestata in sede di conclusione del contratto di locazione e della mancata comunicazione di eventuali somme da conguagliare, nonostante i ripetuti solleciti e il regolare versamento dei canoni locativi, delle spese condominiali e delle utenze. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva parte opposta, rilevando in primis la mancanza di valida procura conferita da parte opponente al proprio Avvocato e di aver già intrapreso la procedura di mediazione.
pagina 1 di 4 Nel merito chiedeva il rigetto delle avverse domande in quanto infondate, con conferma del decreto opposto, avendo invano sollecitato ripetutamente la redazione di un verbale di riconsegna del bene, sostenendo l'assenza di danni nell'immobile trattandosi di normale usura dei beni, e avendo peraltro proposto ai locatori di trattenere provvisoriamente €300,00 per le spese condominiali ancora da quantificarsi. Depositate in data 10.12.2024 le procure alle liti conferite dagli opponenti al proprio difensore datate
9.12.2024; trattata la causa all'udienza dell'11.12.2024; perfezionata nelle more la mediazione con esito negativo;
tentata invano la conciliazione della lite;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'udienza del
10.09.2025 la causa veniva discussa e decisa con dispositivo letto e pubblicato in udienza. Bisogna in via preliminare delibare sull'eccezione sollevata da parte opposta di carenza di valida procura in capo all'Avvocato degli opponenti, il quale solo dopo il deposito del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo (e, dunque, dopo la scadenza dei termini per proporre l'opposizione) sarebbe stato all'uopo officiato, con conseguente nullità dell'atto di opposizione e, di qui, la piena valenza dell'ingiunzione opposta. In punto di diritto, è noto che
- la rappresentanza processuale è obbligatoria, escluse le ipotesi delle cause davanti al giudice di pace, come prescritto dall'art.82 c.p.c.;
- la procura alle liti è l'atto formale con cui la parte attribuisce al difensore lo ius postulandi, ossia il "ministero" di rappresentare la parte nel processo (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 4814/2005). La procura ad litem ex art. 83 c.p.c. è un negozio unilaterale processuale, formale ed autonomo (v. Cass. n. 6113/1979), che investe il difensore della rappresentanza in giudizio e si distingue dal presupposto rapporto c.d. interno, che trova la propria fonte nel contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra il professionista e la parte - o chi per essa - (v. ex plurimis Cass. n. 2910/1997). La legge non determina il contenuto necessario della procura, limitandosi a distinguere tra procura generale e speciale (art. 83, co.2, c.p.c.) e a stabilire che il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, mentre non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere (art. 84 c.p.c.). Alla procura alle liti, in assenza di specifica regolamentazione, si applica la disciplina codicistica sulla rappresentanza e sul mandato, avente carattere generale rispetto a quella processualistica (cfr. ex multis Cass. n. 18450/2014; Cass. n. 8863/2021; Cass. n. 13963/2006; e, in ordine all'applicabilità al mandato alle liti dei criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 ss. c.c.: cfr. Cass. n. 921/1999; Cass. n. 47/2004, …), ivi ricompreso in particolare il principio generale posto all'art. 1708 c.c. secondo cui il mandato comprende tutti gli atti necessari al compimento dell'incarico conferito (v. Cass. n. 6264/2003; Cass. n. 2910/1997);
- la procura può essere generale o speciale e, quanto alla forma, deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata: l'art. 83, co. 3, c.p.c. specifica che la procura alle liti deve essere collegata a uno specifico atto processuale - a margine o in calce – e, ove invece rilasciata, su atto separato, mediante congiunzione. Da ciò ne consegue che la parte opera nel processo a mezzo del suo difensore, il quale compie e riceve gli atti nell'interesse del proprio rappresentato.
pagina 2 di 4 Ciò posto e tornando alla fattispecie concreta esaminata, in relazione alla posizione dell'opponente premesso che, a fronte del deposito del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo in data Pt_1
2.10.2024, il successivo 10.12.2024 la difesa di parte opponente ha depositato la procura rilasciata solo in data 9.12.2024 da al proprio Avvocato nel presente processo;
atteso che Parte_1
l'opposizione per cui è causa è stata correttamente proposta con ricorso (e non con citazione) sicché la costituzione della parte coincide istituzionalmente con il deposito del ricorso, ne consegue che l'evidente mancanza della procura, al momento del deposito del ricorso, comporta l'inesistenza dell'atto introduttivo, il quale risulta privo di un presupposto indispensabile per la valida instaurazione del rapporto processuale e, quindi, la definitività del decreto ingiuntivo qui opposto nei confronti della non potendo affatto Pt_1 soccorrere, in tal caso, il disposto normativo di cui all'art. 125 c.p.c. (v. Cass. n. 972/1999, v. anche Cass. n. 1701/1975, Cass. n. 1750/1986, Cass. n. 5119/1995, Cass. n. 1899/2007). Peraltro, per completezza va evidenziato che l'originario difetto di procura non è poi emendabile a norma dell'art. 182 c.p.c., atteso che la regolarizzazione può avere efficacia ex tunc solo fatti salvi i diritti anteriormente quesiti, compresi quelli che si ricollegano alla scadenza del termine di costituzione (sul punto giurisprudenza costante), Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche per quanto riguarda la posizione dell'altro opponente
, in quanto la procura da costui conferita in data 24.04.2025 deve ritenersi generica e non Pt_2 connessa al presente giudizio, mentre quella datata 9.12.2025 subisce la stessa sorte sopra indicata per la procura conferita dall'altra opponente Pt_1
Ed invero, nel caso in esame, la prima procura speciale concessa dal al proprio Avvocato, recante Pt_2 la data del 24.04.2024 (dunque, l'incarico sarebbe stato affidato ben tre mesi prima del deposito del decreto monitorio qui opposto), deve ritenersi conferita in modo generico, in quanto apposta su un foglio senza alcun riferimento ad uno specifico processo (peraltro, si precisa che la causa in esame non era ancora affatto iniziata: l'istanza del decreto monitorio è stata depositata il 23.07.2024, il decreto monitorio è stato depositato il 24.07.2024 e il conseguente processo di opposizione è stato intrapreso solo in data 2.10.2024), ovvero alle parti coinvolte (o semplicemente alla controparte), all'oggetto della controversia oppure al contratto di locazione de quo, all'autorità giudiziaria competente, né emerge contestualità o alcuna sincronicità tra la presente vertenza e l'affidamento del patrocinio legale così da far presumere che detta procura fosse stata conferita ai fini di questo giudizio: come tale, deve ritenersi non soddisfare il requisito di specialità richiesto dall'art. 83 c.p.c.. Tale conclusione deve, peraltro, ritenersi avallata anche dal comportamento della stessa parte opponente con il deposito nel proprio fascicolo processuale di altra successiva procura concessa dal in data 9.12.2024. Pt_2
Ne consegue, da quanto sopra esposto, che va necessariamente dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione spiegata dagli odierni opponenti nei confronti del decreto opposto, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore domanda avanzata anche in via riconvenzionale. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, deduzioni ed eccezioni devono ritenersi disattese o assorbite ovvero comunque inammissibili o tardive. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo sulla base dei parametri minimi del D.M. 55/2014 come successivamente modificato, in considerazione dell'attività giudiziaria effettivamente espletata e della complessità della vertenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, istanza o deduzione disattesa, così decide: pagina 3 di 4 1. dichiara inammissibile l'opposizione per cui è causa spiegata da e , e, Parte_1 Parte_2 per l'effetto,
1. conferma il decreto ingiuntivo n. n.1132/24 emesso da questo Tribunale in data 24.07.2024;
2. rigetta ogni altra domanda avanzata;
3. condanna parte opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi
€852,00, oltre oneri di legge e anticipazioni.
Così deciso in Busto Arsizio il 10.09.2025
Il Giudice
A.D'Elia
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