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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 933/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6517/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1. Risc. Tributi Ct Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202583122618762242985646 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 22/10/2025 al Comune di Catania e a Municipia s.p.a., qui inviato con PEC del 21/11/2025 e iscritto al n. 6517/2025 R.G.R., Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso avverso la intimazione di pagammento n. 2025 83 1226187622429856 46, avente ad oggetto IMU 2018, per un ammontare complessivo di € 2.530,85=, notificata in data 23/07/2025. Deduceva omessa notifica dell'avviso di accertamento sottostante, omessa motivazione, prescrizione e decadenza del credito. Chiedeva
l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari di lite.
§2. Il Comune di Catania si costituiva in giudizio in data 02/01/2026, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;
deduceva che l'avviso sottostate all'intimazione impugnata era stato correttamente notificato e non opposto tempestivamente. Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
§3. Municipia s.p.a. non si costituiva in giudizio.
§4. Con successiva memoria illustrativa, depositata in data 21/01/2026, la ricorrente insisteva nelle proprie eccezioni e difese, con particolare riferimento all'eccezione di mancata notifica dell'avviso di accertamento sottostante.
§5. All'odierna udienza in camera di consiglio, esaminati gli atti, il Giudice poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§6. Il ricorso è infondato.
§7. La ricorrente ha impugnato l'intimazione ad adempiere sopra indicata, emessa dal Concessionario per la riscossione delle entrate comunali, avente ad oggetto il pagamento di somme dovute a titolo di parziale versamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2018, in conseguenza del mancato pagamento accertato dall'Ufficio mediante avviso di accertamento n. 37809 del 30.05.2023, notificato in data
23.03.2024.
L'avviso di accertamento in parola, che costituisce atto presupposto e prodromico rispetto alla successiva attività di riscossione, è stato emesso per il recupero della somma complessiva di euro 2.347,00, di cui euro 1.611,00 a titolo di imposta, oltre sanzioni ed interessi, calcolata sulla base della rendita catastale attribuita all'unità immobiliare di proprietà della società contribuente, con riferimento all'IMU dovuta per l'anno d'imposta 2018.
§8. Il Giudice ritiene che il primo motivo di ricorso sia inammissibile.
Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, l'intimazione di pagamento può essere impugnata esclusivamente per vizi propri, qualora non costituisca il primo atto con cui la pretesa tributaria sia stata portata a conoscenza del contribuente. Nel caso di specie, la pretesa impositiva era già stata regolarmente comunicata alla società ricorrente mediante l'avviso di accertamento n. 37809 del 30.05.2023, debitamente notificato entro i termini di legge.
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che l'avviso di accertamento è stato spedito a mezzo raccomandata A/R (cartolina n. 230552705834) e che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, con deposito presso l'ufficio postale in data 12.04.2023, corredato dalla prescritta raccomandata informativa. Tali circostanze risultano documentalmente provate e non sono state validamente contestate, essendosi limitata la ricorrente a sostenere non riconducibilità della notifica in atti al tributo in contestazione, circostanza esclusa dalla data della notifica e dalle indicazioni chiaramente apposte sulla busta in copia agli atti, che consentono di ricostruire il segmento temporale della notifica, perfettamente coincidente con il tributo IMU 2018 e con l'invio della prescritta raccomandata informativa.
Ne consegue che l'intimazione impugnata non rappresenta il primo atto conosciuto dalla ricorrente e, pertanto, non può essere contestata per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, ma esclusivamente per vizi propri, che nel caso di specie non risultano dedotti. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Sul punto, giova richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte di cassazione, secondo cui la cartella di pagamento o l'intimazione che faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo, ma si esaurisce in una mera intimazione di pagamento delle somme già accertate, restando sindacabile in giudizio solo per vizi propri (Cass., sez. V,
11 maggio 2014, n. 11149).
§9. Le censure svolte dalla ricorrente in via subordinata sono infondate.
L'avviso di accertamento n. 37809 del 30.05.2023 è stato notificato nei termini decadenziali previsti dall'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006. Per l'annualità d'imposta 2018, il termine ordinario di notifica, fissato al 31.12.2023, risulta prorogato di 85 giorni in virtù della sospensione dei termini disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”), applicabile anche ai tributi locali. Ne consegue che la notifica degli avvisi di accertamento relativi all'IMU 2018 poteva validamente avvenire sino al 26 marzo 2024.
Nel caso di specie, l'avviso risulta spedito entro tale termine, con conseguente tempestività dell'azione accertativa. Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nel processo tributario opera il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, per cui, ai fini del rispetto del termine decadenziale, rileva per il notificante la data di consegna dell'atto all'ufficio postale, a nulla rilevando la data di effettiva conoscenza da parte del destinatario (Corte cost., sent. n. 3/2010; Cass., SS.UU., sent.
n. 40543/2021).
Quanto alla dedotta irregolarità della notifica, deve rilevarsi che, anche qualora fossero riscontrabili vizi della procedura notificatoria, la proposizione del ricorso determina la sanatoria degli stessi per raggiungimento dello scopo, avendo la contribuente dimostrato di aver avuto piena conoscenza dell'atto e di aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa. Tale principio è pacificamente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione (Cass., SS.UU., sent. n. 19854/2004; Cass. nn.
33/2006, 12708/2006, 12051/2008).
§10. Deve altresì escludersi la fondatezza delle doglianze in ordine al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. Dall'esame dell'atto risulta che lo stesso contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa impositiva, dei criteri di determinazione della base imponibile, della rendita catastale utilizzata, dell'aliquota applicata, delle sanzioni e degli interessi, nonché delle modalità e dei termini di impugnazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 241/1990 e dall'art. 7 della
L. n. 212/2000.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria e di esercitare consapevolmente il proprio diritto di difesa, configurandosi come mera provocatio ad opponendum (Cass.
n. 3852/2005).
Non sussiste, inoltre, alcun obbligo di allegazione delle delibere comunali o dei regolamenti richiamati nell'atto, trattandosi di atti soggetti a pubblicità legale mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, come più volte affermato dalla giurisprudenza (Cass. ord. n. 11133/2011; Cass. sent. n. 24267/2011).
§11. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
§12. Le spese vanno con la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.200,00= oltre accessori, in favore del Comune costituito.
Catania, 02.02.2026.
Il Giudice Estensore
CO PU
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6517/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1. Risc. Tributi Ct Municipia S.p.a. - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202583122618762242985646 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 22/10/2025 al Comune di Catania e a Municipia s.p.a., qui inviato con PEC del 21/11/2025 e iscritto al n. 6517/2025 R.G.R., Ricorrente_1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso avverso la intimazione di pagammento n. 2025 83 1226187622429856 46, avente ad oggetto IMU 2018, per un ammontare complessivo di € 2.530,85=, notificata in data 23/07/2025. Deduceva omessa notifica dell'avviso di accertamento sottostante, omessa motivazione, prescrizione e decadenza del credito. Chiedeva
l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari di lite.
§2. Il Comune di Catania si costituiva in giudizio in data 02/01/2026, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;
deduceva che l'avviso sottostate all'intimazione impugnata era stato correttamente notificato e non opposto tempestivamente. Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
§3. Municipia s.p.a. non si costituiva in giudizio.
§4. Con successiva memoria illustrativa, depositata in data 21/01/2026, la ricorrente insisteva nelle proprie eccezioni e difese, con particolare riferimento all'eccezione di mancata notifica dell'avviso di accertamento sottostante.
§5. All'odierna udienza in camera di consiglio, esaminati gli atti, il Giudice poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§6. Il ricorso è infondato.
§7. La ricorrente ha impugnato l'intimazione ad adempiere sopra indicata, emessa dal Concessionario per la riscossione delle entrate comunali, avente ad oggetto il pagamento di somme dovute a titolo di parziale versamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2018, in conseguenza del mancato pagamento accertato dall'Ufficio mediante avviso di accertamento n. 37809 del 30.05.2023, notificato in data
23.03.2024.
L'avviso di accertamento in parola, che costituisce atto presupposto e prodromico rispetto alla successiva attività di riscossione, è stato emesso per il recupero della somma complessiva di euro 2.347,00, di cui euro 1.611,00 a titolo di imposta, oltre sanzioni ed interessi, calcolata sulla base della rendita catastale attribuita all'unità immobiliare di proprietà della società contribuente, con riferimento all'IMU dovuta per l'anno d'imposta 2018.
§8. Il Giudice ritiene che il primo motivo di ricorso sia inammissibile.
Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, l'intimazione di pagamento può essere impugnata esclusivamente per vizi propri, qualora non costituisca il primo atto con cui la pretesa tributaria sia stata portata a conoscenza del contribuente. Nel caso di specie, la pretesa impositiva era già stata regolarmente comunicata alla società ricorrente mediante l'avviso di accertamento n. 37809 del 30.05.2023, debitamente notificato entro i termini di legge.
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che l'avviso di accertamento è stato spedito a mezzo raccomandata A/R (cartolina n. 230552705834) e che la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, con deposito presso l'ufficio postale in data 12.04.2023, corredato dalla prescritta raccomandata informativa. Tali circostanze risultano documentalmente provate e non sono state validamente contestate, essendosi limitata la ricorrente a sostenere non riconducibilità della notifica in atti al tributo in contestazione, circostanza esclusa dalla data della notifica e dalle indicazioni chiaramente apposte sulla busta in copia agli atti, che consentono di ricostruire il segmento temporale della notifica, perfettamente coincidente con il tributo IMU 2018 e con l'invio della prescritta raccomandata informativa.
Ne consegue che l'intimazione impugnata non rappresenta il primo atto conosciuto dalla ricorrente e, pertanto, non può essere contestata per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, ma esclusivamente per vizi propri, che nel caso di specie non risultano dedotti. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Sul punto, giova richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte di cassazione, secondo cui la cartella di pagamento o l'intimazione che faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo, ma si esaurisce in una mera intimazione di pagamento delle somme già accertate, restando sindacabile in giudizio solo per vizi propri (Cass., sez. V,
11 maggio 2014, n. 11149).
§9. Le censure svolte dalla ricorrente in via subordinata sono infondate.
L'avviso di accertamento n. 37809 del 30.05.2023 è stato notificato nei termini decadenziali previsti dall'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006. Per l'annualità d'imposta 2018, il termine ordinario di notifica, fissato al 31.12.2023, risulta prorogato di 85 giorni in virtù della sospensione dei termini disposta dall'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”), applicabile anche ai tributi locali. Ne consegue che la notifica degli avvisi di accertamento relativi all'IMU 2018 poteva validamente avvenire sino al 26 marzo 2024.
Nel caso di specie, l'avviso risulta spedito entro tale termine, con conseguente tempestività dell'azione accertativa. Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nel processo tributario opera il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, per cui, ai fini del rispetto del termine decadenziale, rileva per il notificante la data di consegna dell'atto all'ufficio postale, a nulla rilevando la data di effettiva conoscenza da parte del destinatario (Corte cost., sent. n. 3/2010; Cass., SS.UU., sent.
n. 40543/2021).
Quanto alla dedotta irregolarità della notifica, deve rilevarsi che, anche qualora fossero riscontrabili vizi della procedura notificatoria, la proposizione del ricorso determina la sanatoria degli stessi per raggiungimento dello scopo, avendo la contribuente dimostrato di aver avuto piena conoscenza dell'atto e di aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa. Tale principio è pacificamente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione (Cass., SS.UU., sent. n. 19854/2004; Cass. nn.
33/2006, 12708/2006, 12051/2008).
§10. Deve altresì escludersi la fondatezza delle doglianze in ordine al difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. Dall'esame dell'atto risulta che lo stesso contiene l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa impositiva, dei criteri di determinazione della base imponibile, della rendita catastale utilizzata, dell'aliquota applicata, delle sanzioni e degli interessi, nonché delle modalità e dei termini di impugnazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 241/1990 e dall'art. 7 della
L. n. 212/2000.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria e di esercitare consapevolmente il proprio diritto di difesa, configurandosi come mera provocatio ad opponendum (Cass.
n. 3852/2005).
Non sussiste, inoltre, alcun obbligo di allegazione delle delibere comunali o dei regolamenti richiamati nell'atto, trattandosi di atti soggetti a pubblicità legale mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, come più volte affermato dalla giurisprudenza (Cass. ord. n. 11133/2011; Cass. sent. n. 24267/2011).
§11. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
§12. Le spese vanno con la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.200,00= oltre accessori, in favore del Comune costituito.
Catania, 02.02.2026.
Il Giudice Estensore
CO PU