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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/05/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 228 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domicilia- Parte_1 C.F._1
to in Casteldaccia, via Umbria n. 5, presso lo studio dell'avv. MANZELLA
ROSALIA, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per
ATP,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente do-
[...]
miciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CERNIGLIARO DELIA, che lo rappresenta e difende CP_1
per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
27/03/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rin- via.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 19/01/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data ac- certata dal CTU.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da rigettare, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Persona_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle me-
[...]
desime conclusioni del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documen- tazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “Sulla base dell'attenta analisi della documentazione sanitaria esibita e concordemente alla visita medica e dal collo- quio effettuati, si evince come il sig. è affetto da un corteo patologico caratte- Parte_1
rizzato da:
— Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico
— Diabete mellito in trattamento dietetico
— Ipoacusia bilaterale più accentuata.
— Esiti di emicolectomia destra allargata alla porzione prossimale del colon trasverso per
k- colon, seguito da chemioterapia ed attualmente in follow-up negativo per ripresa di malat- tia neoplastica.
— Iniziale demenza senile in vasculopatia cerebrale diffusa.
— Incontinenza urinaria
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Pertanto, avuto riguardo alle malattie croniche di cui è affetto lo stesso, risulta portatore di lecontainer una percentuale di invalidità pari al 100%, ma tali patologie non sono di entità tale da rendere lo stesso invalido civile incapace di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua da parte di terzi. A seguito di tali conside- razioni non si riconosce al ricorrente, la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per essere ritenuto meritevole di usufruire dell'indennità di accompagnamento
– Non si ritengono sussistenti, allo stato attuale, i requisiti sanitari previsti dalla Legge per il riconoscimento della indennità di accompagnamento” (cfr. CTU in atti).
Di qui il rigetto dell'opposizione.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 20/05/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 228 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domicilia- Parte_1 C.F._1
to in Casteldaccia, via Umbria n. 5, presso lo studio dell'avv. MANZELLA
ROSALIA, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per
ATP,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente do-
[...]
miciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CERNIGLIARO DELIA, che lo rappresenta e difende CP_1
per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
27/03/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rin- via.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 19/01/2024, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva giudizio di merito con- seguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data ac- certata dal CTU.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da rigettare, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Persona_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo alle me-
[...]
desime conclusioni del consulente in sede di ATP, sulla scorta della documen- tazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “Sulla base dell'attenta analisi della documentazione sanitaria esibita e concordemente alla visita medica e dal collo- quio effettuati, si evince come il sig. è affetto da un corteo patologico caratte- Parte_1
rizzato da:
— Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico
— Diabete mellito in trattamento dietetico
— Ipoacusia bilaterale più accentuata.
— Esiti di emicolectomia destra allargata alla porzione prossimale del colon trasverso per
k- colon, seguito da chemioterapia ed attualmente in follow-up negativo per ripresa di malat- tia neoplastica.
— Iniziale demenza senile in vasculopatia cerebrale diffusa.
— Incontinenza urinaria
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Pertanto, avuto riguardo alle malattie croniche di cui è affetto lo stesso, risulta portatore di lecontainer una percentuale di invalidità pari al 100%, ma tali patologie non sono di entità tale da rendere lo stesso invalido civile incapace di deambulare autonomamente o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua da parte di terzi. A seguito di tali conside- razioni non si riconosce al ricorrente, la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per essere ritenuto meritevole di usufruire dell'indennità di accompagnamento
– Non si ritengono sussistenti, allo stato attuale, i requisiti sanitari previsti dalla Legge per il riconoscimento della indennità di accompagnamento” (cfr. CTU in atti).
Di qui il rigetto dell'opposizione.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 20/05/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile