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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 10/07/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N° 3320/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 3320 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2021 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e promossa da nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 residente in [...]. 175 INT. 3 47522 CESENA (FC) con il patrocinio dell'avv. BRUNELLI CHIARA, elettivamente domiciliato in VIALE E. DE
AMICIS N. 15/C 47042 CESENATICO presso il difensore
- ricorrente
nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. ) _1 C.F._2 residente in [...]. 44 INT. 3 47122 FORLI', con il patrocinio dell'avv. VIOLA ORESTE e dell'avv. DI DONATO STEFANO, elettivamente domiciliato in VIALE RANDI N. 68/A RAVENNA presso il difensore avv. VIOLA ORESTE
- resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
In puto a: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Con note scritte contenenti precisazioni delle conclusioni depositate in data 27 novembre
2024 il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo al Parte_1
Tribunale di: “- addebitare la separazione tra i coniugi a;
- accertare e _1
dichiarare che nulla è dovuto alla Sig.ra a titolo di assegno di mantenimento _1
da parte del Sig. , stante l'indipendenza economica di entrambi i coniugi;
- Parte_1 dichiarare che i figli, e avranno collocazione abitativa Persona_1 Persona_2
prevalente presso la madre e potranno vedere il padre nei fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola, allorché la madre preleverà i figli e li accompagnerà presso la casa paterna, fino al lunedì mattina, nonché il Lunedì e Giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino al mattino successivo, quando il padre li riaccompagnerà a scuola, - disporre che i figli trascorrano con i genitori i seguenti periodi di vacanza, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale: a. durante il periodo natalizio, con un genitore dalla fine della scuola fino al 30 Dicembre, quindi con l'altro dal 31 Dicembre alla ripresa della scuola;
b. durante il periodo pasquale con un genitore dalla fine della scuola al giorno di Pasqua, quindi con l'altro da lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
c. durante le vacanze estive, il padre terrà con sé i figli tre settimane, eventualmente non continuative, previa intesa con la madre. - stabilire un equo e ragionevole assegno di mantenimento in favore dei figli minori della coppia, e determinato in euro Persona_1 Persona_2
300,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo”.
Con foglio di precisazione delle conclusioni depositate in data 27 novembre 2024 la resistente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo _1
Tribunale di “- 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e _1
, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello Parte_1
Stato Civile del Comune di Forlì; 2) anche in via provvisoria, alla prima udienza, dopo aver disposto l'audizione dei coniugi e/o all'esito della istruttoria, e comunque in via riconvenzionale, disporre: a) l'affidamento in via esclusiva dei figli minori e R_
, nati dal matrimonio, alla madre disponendo il collocamento presso la Per_1 _1 medesima parte resistente;
b) circa il diritto di visita: che il genitore non collocatario e cioè il padre possa vedere e tenere con sé i figli e , salvo diversi Parte_1 R_ Per_1 accordi presi di volta in volta tra i genitori medesimi, previo appuntamento da concordarsi, nel fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando lo stesso li riaccompagnerà a scuola;
nonché nei giorni di lunedì e mercoledì, Parte_1
in tali giorni, dall'uscita da scuola, sino al giorno successivo, in cui la stessa madre li riaccompagnerà a scuola;
i due figli trascorreranno con i genitori le vacanze estive e cioè tre settimane anche non consecutive, secondo un calendario che verrà concordato da entrambi i genitori entro la fine di aprile;
allo stesso modo le vacanze natalizie e pasquali alternando tra i due genitori il periodo di Natale dal 24 al 30 dicembre ed il Capodanno e cioè dal 31 dicembre al 6 gennaio;
così pure per le vacanze di Pasqua e cioè alternando il giorno di Pasqua e pasquetta;
c) assegno di mantenimento a titolo di contributo a favore dei figli minori e da corrispondere da parte del sig. , R_ Per_1 Parte_1 genitore non collocatario, al coniuge entro il 5 di ogni mese, da stabilire in _1 una somma non inferiore ad euro 400,00 mensili per ognuno dei detti figli, da rivalutarsi annualmente al 100% secondo gli indici ISTAT al consumo e da corrispondersi fino alla maggiore età e/o fino a quando gli stessi figli non si rendano economicamente autosufficienti;
d) assegno di mantenimento a favore della moglie sig.ra nella _1 misura di € 1.400,00 se l'attuale occupazione non verrà garantita dal marito con nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero di € 500,00 al fine di consentirle di gestire i cambiamenti economici della vita di famiglia ad integrazione del suo attuale stipendio. 3) respingere la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente poiché assolutamente infondata in fatto e diritto e comunque poiché non provata;
4) stabilire che entrambi i genitori concorrano per il 50% alle spese straordinarie relative ai figli minori e ciò con decorrenza dalla sentenza di separazione;
5) disporsi accertamento patrimoniale del sig. ai fini della determinazione Parte_1
dell'assegno di mantenimento a favore dei minori e della moglie.”.
Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “ricorso per separazione giudiziale dei coniugi” depositato in data 26/11/2021
chiedeva la pronunzia della separazione personale con addebito da Parte_1
premettendo che dal matrimonio civile, celebrato il giorno 01/12/2013 in _1 Forlì (FC) e trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n°
137, parte I^, anno 2013, con opzione per il regime della separazione dei beni, era nata la figlia in data 10/07/2010 ed il figlio in data 05/06/2010, attualmente Per_1 R_
minorenni ed economicamente non autosufficienti.
Rappresentava che la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata dal mese di agosto del 2020, era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti della moglie che con frequenza lo sviliva e denigrava sia privatamente attraverso la messaggistica sia pubblicamente, vieppiù che la aveva preso a raccontare fatti non veritieri a lui _1
inerenti al solo fine di allontanare i figli da lui;
ciò aveva incrinato in maniera importante il rapporto con la figlia che per un paio di mesi nel 2021 si rifiutava di dormire da lui. Per_1
Ciononostante, chiariva che attualmente il rapporto con i figli era migliorato e che i minori trascorrevano volentieri tempo in sua compagnia. Quanto alle questioni economiche, rappresentava di essere titolare e socio unico di una società, di percepire euro 1.200,00 mensili e di sostenere spese per euro 460,00 mensili per far fronte ad un prestito, mentre allo stato non sosteneva spese di locazione;
per contro, la lavorava nella medesima _1
società e disponeva di ingenti beni mobili ed immobili, vieppiù che nel 2019 aveva ricevuto una cospicua somma in eredità, pari ed euro 200.000,00, come investimenti finanziari, a seguito del decesso del padre.
Chiedeva pertanto – previa declaratoria di separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla – l'affidamento condiviso dei figli minori, la collocazione prevalente _1 presso la madre con previsione di precise modalità di incontro/frequentazione paterne,
l'imposizione a suo carico dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno di € 400,00 mensili (euro 200,00 a figlio) e compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, nonché riconoscimento dell'autonomia economica di entrambi i coniugi. Chiedeva infine la condanna della al risarcimento _1 dei danni ex art.1226 c.c. nei suoi confronti per i frequenti messaggi dai toni vessatori e denigratori che questa le aveva inviato, nonché per avere compromesso il suo rapporto con i figli.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente gli assunti di _1
controparte, chiedendo l'addebito della separazione al per avere il medesimo in più Pt_1 occasioni, prima nel 2017 e successivamente nel 2020, abbandonato la casa coniugale, nonché per essere venuto meno al dovere di fedeltà, avendo intrattenuto una relazione extraconiugale come si evinceva dalle indagini svolte dalla Agenzia Investigativa Master di
Forlì alla quale si rivolgeva nel 2021. Quanto al rapporto con i figli minori, rappresentava che per lunghi periodi si era totalmente disinteressato di loro, vieppiù che la figlia Pt_1
le aveva confidato che nel corso della permanenza presso il padre era talvolta capitato Per_1 che quest'ultimo abbandonasse lei e il fratellino;
a ciò si aggiungeva che l'abitazione del a detta di , era totalmente inidonea ad accogliere due minori, mancando le Pt_1 Per_1 condizioni igieniche minime.
Per quanto concerne, invece, le questioni economiche, rappresentava di lavorare come collaboratrice familiare nella Caporali Recinzioni srl, ditta di cui il è il legale Pt_1 rappresentante, e di percepire uno stipendio di circa euro 700,00 mensili. Chiariva inoltre di essere proprietaria dell'immobile adito a casa familiare, nonché di essere intestataria di tre conti correnti, uno con saldo pari ad euro 58.653,68, uno con saldo pari ad euro 3.557,56 e l'ultimo con saldo pari ad euro 3.881,47. Chiedeva pertanto la separazione con addebito per i motivi anzidetti, l'affidamento esclusivo dei figli minori con collocamento prevalente presso di lei, predisponendo un programma di visite con il padre, comprensivo altresì delle festività, il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento di € 500,00 al fine di mantenere un tenore di vita adeguato a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché l'imposizione a carico del quale contributo al mantenimento dei figli Pt_1 minori, dell'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 800,00 (euro 400,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale depositata in data
09/09/2022 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e veniva contestualmente disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, non essendo emersi elementi sufficienti per dubitare della capacità genitoriale del con diritto di visita del padre a week end alternati nonché Pt_1 nei giorni di lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola e l'obbligo in capo al di Pt_1
versare alla euro 600,00 mensili (300,00 euro a figlio) a titolo di contributo al _1 mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
per contro, veniva rigettata la richiesta di assegno ex art.156 c.c. avanzata dalla _1
All'udienza del 13/12/2022 quest'ultima rappresentava che il suo rapporto lavorativo presso la Caporali Recinzioni srl era cessato e che aveva rinvenuto un nuovo impiego presso una azienda di Forlì, che l'aveva assunta a tempo pieno. Inoltre, le parti concordemente chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sul vincolo nonché la concessione dei termini di cui all'art.183 co.6 c.p.c.
In data 14/12/2022 veniva pronunciata sentenza parziale sul vincolo. Con successiva ordinanza del 05/06/2023 il Giudice Istruttore ammetteva solo in parte le istanze di prova orale avanzate dalle parti e incaricava altresì il Servizio Sociale territorialmente competente di espletare una indagine in merito alle capacità genitoriali delle parti, quindi sul rapporto dei minori con il padre, nonché sulla idoneità dei locali ove questi vive al fine di ospitare i figli. Infine, venivano disposte indagini patrimoniali alla Guardia di Finanza in merito alle condizioni economiche sia del che della Pt_1 _1
Intervenuto il Pubblico Ministero, all'udienza del 27/11/2024 le parti precisavano le proprie conclusioni come in epigrafe trascritte, quindi la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
Osserva preliminarmente il Collegio che la separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza parziale in data 14/12/2022 e che nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 27.11.2024 il ricorrente non ha riproposto la domanda di risarcimento danni con la conseguenza che la stessa deve considerarsi implicitamente rinunciata.
1-Quanto alla richiesta di addebito avanzata da ciascuna delle parti nei confronti dell'altra, ritiene il Collegio che questa non meriti accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre. Invero, con riguardo alla richiesta di addebito avanzata dalla resistente _1
si osserva come non siano emersi elementi che consentano di affermare con certezza che la frequentazione del con un'altra donna, circostanza pacificamente emersa dalla Pt_1 documentazione in atti realizzata da un'agenzia investigativa, abbia determinato la fine della relazione coniugale, vieppiù che dalle deduzioni delle parti è emerso che la convivenza coniugale cessava dal mese di agosto del 2020 mentre la relazione della agenzia investigativa, ove per l'appunto si afferma di avere visto il in compagnia di Pt_1 un'altra donna, è datata 9 agosto 2021 e quindi un anno dopo la separazione di fatto.
Neppure è possibile addebitare la separazione al per abbandono della casa Pt_1
coniugale: invero, dalle deduzioni delle parti nonché dalla istruttoria espletata è pacificamente emerso che il ricorrente abbandonava il tetto matrimoniale una prima volta nel 2017 e successivamente nel 2020, salvo poi farvi rientro, entrambe le volte, con il consenso della Sul punto, è costante l'orientamento della Suprema Corte in forza _1 del quale: “il volontario abbandono della casa familiare da parte di uno dei coniugi costituisce violazione del dovere di convivenza ed è sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che l'allontanamento non si sia verificato in un momento nel quale la prosecuzione della convivenza era da tempo divenuta intollerabile”
(Cass. Civ. Ordinanza n.20228/2022). Ora, nel caso in esame, l'abbandono della casa coniugale da parte del è avvenuto nell'ambito di una situazione di forte tensione Pt_1
tra le parti, frutto di una crisi familiare preesistente come si evince chiaramente dai messaggi in atti prodotti dal resistente: anzitutto un messaggio datato 29/07/2018 (allegato n.9 atto del 28/02/2022 di parte ricorrente) ove la scrive al “io non sono _1 Pt_1 più tua moglie e non mi ritengo tale da molto tempo”, nonché un ulteriore messaggio datato 03/08/2018 (allegato n.13 atto del 28/02/2022 di parte ricorrente) ove la _1 scrive al “io con te non ci voglio più stare”. Tale corrispondenza comprova Pt_1 inequivocabilmente la sussistenza di una precedente crisi coniugale, idonea ad escludere che l'abbandono della casa familiare da parte del ricorrente abbia compromesso in maniera irreparabile il rapporto maritale.
Ciò posto, occorre per il resto richiamare il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “ai fini dell'addebito della separazione occorre accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. La dichiarazione di addebito della separazione, infatti, implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (in questo senso ex plurimis si veda Cass. Civ. sez. I, ordinanza del 21 luglio
2021 n° 20866, secondo cui “in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo”; si vedano altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. VI,
28 novembre 2022 n° 34944, Cass. Civ. sez. I, 8 novembre 2022 n° 32837, Tribunale di
Teramo, 3 dicembre 2021 n° 1084, Tribunale di Monza sez. IV, 15 novembre 2021 n° 2068,
Tribunale di Lucca sez. I, 4 novembre 2021 n° 964, Tribunale di Napoli Nord sez. I, 21 febbraio 2023 n° 718, e Tribunale di Busto Arsizio sez. I, 6 marzo 2023 n° 296, secondo cui
“ai fini dell'addebitabilità della separazione bisogna accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza”).
Orbene, nel caso di specie, come già esposto, non vi è prova alcuna in atti che l'abbandono del tetto coniugale da parte di salvo poi, giova ribadirlo, farvi rientro Pt_1 con il benestare della nonché la frequentazione del con un'altra donna, _1 Pt_1
frequentazione che non è possibile collocare con certezza nel tempo, abbiano posto fine ad un'affectio coniugalis sino ad allora integra piuttosto che inserirsi nell'ambito di un rapporto già logoro ed in crisi da tempo.
Alla luce delle superiori considerazioni ritiene allora il Collegio che la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla non possa trovare accoglimento _1
in questa sede.
2-Neppure risulta meritevole di accoglimento la richiesta di addebito della separazione avanzata da nei confronti della moglie. Invero, dalla documentazione in atti, e più Pt_1 precisamente dalle relazioni dei Servizi Sociali nonché dalla relazione della psicologa
Dott.ssa (v. allegato n.5 del ricorso) non emerge che la abbia Per_3 _1
volontariamente incrinato i rapporti tra il e i figli, specie con , raccontando Pt_1 Per_1 loro fatti non veritieri inerenti al ricorrente. Difatti, è vero che nella relazione della dott.ssa si legge che per qualche mese non ha voluto frequentare l'abitazione paterna Per_3 Per_1 ma in alcun modo risulta che ciò sia addebitabile alla Ancora, nella relazione è _1
riportato che presenta: “una forte identificazione con la figura materna” e che: “le Per_1 emozioni che emergono dai colloqui con sono di tristezza e rabbia ma anche di Per_1 confusione percependo di nuovo la sofferenza della madre e del padre e l'aumentare delle situazioni di conflitto, in cui la minore trova come unica modalità per affrontare emozioni disturbanti quella di schierarsi escludendo la figura paterna”. Emerge dunque che soprattutto la figlia , nell'ambito di una tale situazione familiare, costellata da forte Per_1
tensione e frequenti litigi tra i genitori, si sia fortemente legata alla madre, tuttavia, come già esposto, non vi è traccia che la abbia posto in essere atteggiamenti volti ad _1
allontanare i figli dal padre, ragione per cui la domanda di addebito deve essere rigettata, vieppiù che allo stato i rapporti del con i figli hanno ripreso con costanza e Pt_1
risultano sereni, come si evince dalla relazione del Servizio Sociale depositata in data
20/11/2024.
Neppure la separazione può essere addebitata alla per avere questa, a detta della _1
controparte, assunto atteggiamenti vessatori a danno di quest'ultimo, idonei a ledere la sua dignità ed integrità morale e sociale. A sostegno delle asserite denigrazioni subite, sia pubbliche che private, non è stato fornito dal ricorrente alcun riscontro probatorio se non la messaggistica intervenuta con la dalla quale non emerge una situazione di “mobbing _1
familiare”, bensì, come già detto, un rapporto costellato da una forte conflittualità tra le parti.
Alla luce di siffatte considerazioni ritiene allora il Collegio che la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal non possa trovare accoglimento in Pt_1 questa sede.
3-Per quanto concerne poi il regime di affidamento e collocamento dei due figli minori della coppia ritiene il Collegio che, anche alla luce dell'espletata istruttoria nonché della relazione aggiornata da ultimo trasmessa in data 20 novembre 2024 dai Servizi Sociali territorialmente competenti, vada confermato quanto già statuito dal Presidente del
Tribunale con ordinanza ex artt. 708 e 709 c.p.c. del 9 settembre 2022, disponendo pertanto l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
Non sono, invero, emersi elementi allarmanti, idonei a giustificare una deroga all'adozione del regime di carattere generale dell'affidamento congiunto ad entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337-ter c.c., malgrado la richiesta di affidamento esclusivo avanzata dalla resistente. Ed infatti, nella relazione sociale del 12 gennaio 2024 viene espressamente dato atto della idoneità della abitazione di ad ospitare i figli minori, circostanza peraltro Pt_1 che trova piena conferma nella istruttoria espletata. Nessun dubbio, peraltro, sussiste in merito alla capacità genitoriale delle parti, come si evince dalla relazione del Servizio
Sociale del 20 novembre 2024 nella quale viene dato atto che le stesse hanno saputo superare i loro conflitti e che il rapporto con i figli risulta allo stato più equilibrato nonché basato su collaborazione reciproca.
4-Analogamente va avvalorato in questa sede il diritto di visita del padre ai figli secondo la disciplina attualmente in vigore, che, in mancanza di elementi di disfunzionalità, si appalesa congrua ed adeguata alla situazione concreta dei minori, i quali vi risultano sottoposti ormai da oltre un biennio. Pertanto, deve confermarsi quanto già stabilito dal G.I. con ordinanza del 9 settembre 2022, con la sola modifica che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori ed il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino al Per_1 R_
mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola in luogo del mercoledì pomeriggio, fermo restando, per il resto, la disciplina prevista dalla suindicata ordinanza presidenziale, così come già stabilito con ordinanza del 23 luglio 2024.
Alla luce di quanto espressamente richiesto da parte ricorrente appare semplicemente necessario disciplinare nel dettaglio in questa sede il collocamento della prole presso ciascun genitore in occasione dei periodi di vacanze estive, natalizie e pasquali, prevedendo in particolare che i figli trascorrano con ciascun genitore i seguenti periodi, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale:
a) durante il periodo natalizio, dalla fine della scuola fino al 30 dicembre, quindi dal
31 dicembre alla ripresa della scuola;
b) durante il periodo pasquale, dalla fine della scuola al giorno di Pasqua, quindi dal
Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
c) durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli per tre settimane, eventualmente non continuative, previa intesa con la madre.
5-Vanno altresì confermate in questa sede – alla luce degli esiti delle indagini di Polizia
Tributaria disposte nel corso del giudizio e in difetto di significativi mutamenti delle condizioni reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi medio tempore intervenuti (sul punto, come si evince dalla documentazione in atti, si osserva che precedentemente la lavorava nella azienda del percependo uno stipendio di circa euro 1.200,00 _1 Pt_1 netti mensili mentre allo stato lavora come impiegata presso un'altra azienda percependo circa euro 1.000,00 netti mensili) – le condizioni economiche già stabilite in sede di ordinanza presidenziale le quali tengono conto di una limitata disparità reddituale dei due coniugi [ragione per la quale, al fine di riequilibrare la posizione delle parti nel mantenimento ordinario dei figli, è stato posto a carico del l'obbligo di Pt_1
corrispondere alla moglie un congruo assegno mensile di complessivi € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) oltre alla compartecipazione nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, viepiù tenuto conto della pressoché parità dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore oltre che della pacifica possibilità per entrambe le parti di avvalersi dell'aiuto dei rispettivi genitori nella gestione dei figli minori].
6-Per quanto concerne nello specifico il rigetto della domanda ex art. 156 c.c. reiterata in atti dalla osserva il Collegio che la medesima, alla luce altresì delle indagini _1
espletate dalla Guardia di Finanza, dispone di adeguati redditi propri mentre non sussiste, come già esposto, una significativa disparità economica tra le parti. Infatti, dai cedolini allegati al ricorso, risulta che percepisce circa euro 1.300,00 netti mensili, ha la Pt_1 proprietà di immobili nonché di autovetture (tra cui una Porsche targata GH) e risulta altresì titolare di conti correnti con saldo pari ad euro 29.059,27, euro 2.879,89, ed euro 1.788,00; per contro la percepisce circa euro 1.000,00 netti mensili, è proprietaria _1
dell'immobile che servì come casa familiare nonché di ulteriori immobili (v. allegato n.7 del ricorso), è intestataria di tre conti correnti con saldo pari ad euro 58.653,68, euro
3.557,57 ed euro 3.881,47. La gode altresì di una indiscussa capacità lavorativa, _1
svolgendo allo stato un lavoro a tempo pieno ed avendo sempre svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio. L'indipendenza economica della resistente risulta anche dai movimenti dell'estratto conto a lei intestato dell'istituto bancario Credito Romagnolo, dai quali si evince che in costanza di matrimonio la medesima si occupava di spese quali il pagamento della rata del mutuo, dell'utenza di fornitura elettrica NE (si veda atto depositato dalla Guardia di Finanza in data 09/10/2023 dal quale risulta che la _1 sosteneva periodicamente le spese suindicate). Giova altresì evidenziare che in una mail datata 13/04/2023 la afferma di essere una “donna economicamente indipendente”, _1 mentre in un messaggio datato 07/04/2021 la medesima ammette che “mio padre mi ha lasciato una casa, i soldi”. A ciò deve aggiungersi che non è stata fornita nel corso del giudizio un'idonea prova circa il florido tenore di vita del nucleo familiare.
Giova a tale proposito evidenziare in termini generali che presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge sono non solo la non titolarità di redditi propri
– ossia redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio – ma anche “la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Oltre a tali criteri, vanno considerate altre voci, quali la durata del matrimonio, il contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, l'attitudine del coniuge richiedente al lavoro”, quest'ultima intesa come “effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche” (in questi termini Tribunale di Forlì sez. I, 4 gennaio
2023 n° 19), condizione, come detto, pienamente riconoscibile in capo alla che ha _1
sempre svolta attività lavorativa.
7-Per quanto concerne infine la disciplina delle spese processuali si osserva in questa sede che, attesa la soccombenza di entrambe le parti, sussistono valide ragioni per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato in data 26/11/2021, disattesa ogni _1 diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così dispone: affida i figli minori , nata il [...] e , nato il [...], ad Per_1 R_ entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, disponendo che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tra i genitori, individualmente responsabili delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza della minore presso di sé; dispone che il padre veda e tenga con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando lo stesso li riaccompagnerà Parte_1
a scuola;
nonché nei giorni di lunedì e di giovedì dall'uscita da scuola, sino al giorno successivo, quando li riaccompagnerà a scuola;
dispone che i figli trascorrano con i genitori i seguenti periodi di vacanza, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale: a. durante il periodo natalizio, dalla fine della scuola fino al 30 dicembre, quindi dal 31 dicembre alla ripresa della scuola;
b. durante il periodo pasquale dalla fine della scuola al giorno di Pasqua, quindi da Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
c. durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli per tre settimane, eventualmente non continuative, previa intesa con la madre; dispone che corrisponda a a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento dei figli, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di febbraio 2022, detratto quanto eventualmente corrisposto nel periodo a tale titolo, l'assegno mensile di € 600,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie di natura sanitaria e scolastica come disciplinate dal Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Forlì; rigetta la richiesta avanzata dalla di attribuzione di un assegno ex art.156 _1
c.c. in proprio favore;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 3320 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2021 avente ad oggetto “separazione giudiziale” e promossa da nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 residente in [...]. 175 INT. 3 47522 CESENA (FC) con il patrocinio dell'avv. BRUNELLI CHIARA, elettivamente domiciliato in VIALE E. DE
AMICIS N. 15/C 47042 CESENATICO presso il difensore
- ricorrente
nei confronti di
nata a [...] il [...] (C.F. ) _1 C.F._2 residente in [...]. 44 INT. 3 47122 FORLI', con il patrocinio dell'avv. VIOLA ORESTE e dell'avv. DI DONATO STEFANO, elettivamente domiciliato in VIALE RANDI N. 68/A RAVENNA presso il difensore avv. VIOLA ORESTE
- resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede.
In puto a: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Con note scritte contenenti precisazioni delle conclusioni depositate in data 27 novembre
2024 il ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo al Parte_1
Tribunale di: “- addebitare la separazione tra i coniugi a;
- accertare e _1
dichiarare che nulla è dovuto alla Sig.ra a titolo di assegno di mantenimento _1
da parte del Sig. , stante l'indipendenza economica di entrambi i coniugi;
- Parte_1 dichiarare che i figli, e avranno collocazione abitativa Persona_1 Persona_2
prevalente presso la madre e potranno vedere il padre nei fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola, allorché la madre preleverà i figli e li accompagnerà presso la casa paterna, fino al lunedì mattina, nonché il Lunedì e Giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino al mattino successivo, quando il padre li riaccompagnerà a scuola, - disporre che i figli trascorrano con i genitori i seguenti periodi di vacanza, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale: a. durante il periodo natalizio, con un genitore dalla fine della scuola fino al 30 Dicembre, quindi con l'altro dal 31 Dicembre alla ripresa della scuola;
b. durante il periodo pasquale con un genitore dalla fine della scuola al giorno di Pasqua, quindi con l'altro da lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
c. durante le vacanze estive, il padre terrà con sé i figli tre settimane, eventualmente non continuative, previa intesa con la madre. - stabilire un equo e ragionevole assegno di mantenimento in favore dei figli minori della coppia, e determinato in euro Persona_1 Persona_2
300,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo”.
Con foglio di precisazione delle conclusioni depositate in data 27 novembre 2024 la resistente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo a questo _1
Tribunale di “- 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e _1
, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito presso gli Uffici dello Parte_1
Stato Civile del Comune di Forlì; 2) anche in via provvisoria, alla prima udienza, dopo aver disposto l'audizione dei coniugi e/o all'esito della istruttoria, e comunque in via riconvenzionale, disporre: a) l'affidamento in via esclusiva dei figli minori e R_
, nati dal matrimonio, alla madre disponendo il collocamento presso la Per_1 _1 medesima parte resistente;
b) circa il diritto di visita: che il genitore non collocatario e cioè il padre possa vedere e tenere con sé i figli e , salvo diversi Parte_1 R_ Per_1 accordi presi di volta in volta tra i genitori medesimi, previo appuntamento da concordarsi, nel fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando lo stesso li riaccompagnerà a scuola;
nonché nei giorni di lunedì e mercoledì, Parte_1
in tali giorni, dall'uscita da scuola, sino al giorno successivo, in cui la stessa madre li riaccompagnerà a scuola;
i due figli trascorreranno con i genitori le vacanze estive e cioè tre settimane anche non consecutive, secondo un calendario che verrà concordato da entrambi i genitori entro la fine di aprile;
allo stesso modo le vacanze natalizie e pasquali alternando tra i due genitori il periodo di Natale dal 24 al 30 dicembre ed il Capodanno e cioè dal 31 dicembre al 6 gennaio;
così pure per le vacanze di Pasqua e cioè alternando il giorno di Pasqua e pasquetta;
c) assegno di mantenimento a titolo di contributo a favore dei figli minori e da corrispondere da parte del sig. , R_ Per_1 Parte_1 genitore non collocatario, al coniuge entro il 5 di ogni mese, da stabilire in _1 una somma non inferiore ad euro 400,00 mensili per ognuno dei detti figli, da rivalutarsi annualmente al 100% secondo gli indici ISTAT al consumo e da corrispondersi fino alla maggiore età e/o fino a quando gli stessi figli non si rendano economicamente autosufficienti;
d) assegno di mantenimento a favore della moglie sig.ra nella _1 misura di € 1.400,00 se l'attuale occupazione non verrà garantita dal marito con nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero di € 500,00 al fine di consentirle di gestire i cambiamenti economici della vita di famiglia ad integrazione del suo attuale stipendio. 3) respingere la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente poiché assolutamente infondata in fatto e diritto e comunque poiché non provata;
4) stabilire che entrambi i genitori concorrano per il 50% alle spese straordinarie relative ai figli minori e ciò con decorrenza dalla sentenza di separazione;
5) disporsi accertamento patrimoniale del sig. ai fini della determinazione Parte_1
dell'assegno di mantenimento a favore dei minori e della moglie.”.
Ha invece omesso di precisare le proprie conclusioni il Pubblico Ministero in sede.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “ricorso per separazione giudiziale dei coniugi” depositato in data 26/11/2021
chiedeva la pronunzia della separazione personale con addebito da Parte_1
premettendo che dal matrimonio civile, celebrato il giorno 01/12/2013 in _1 Forlì (FC) e trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n°
137, parte I^, anno 2013, con opzione per il regime della separazione dei beni, era nata la figlia in data 10/07/2010 ed il figlio in data 05/06/2010, attualmente Per_1 R_
minorenni ed economicamente non autosufficienti.
Rappresentava che la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata dal mese di agosto del 2020, era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti della moglie che con frequenza lo sviliva e denigrava sia privatamente attraverso la messaggistica sia pubblicamente, vieppiù che la aveva preso a raccontare fatti non veritieri a lui _1
inerenti al solo fine di allontanare i figli da lui;
ciò aveva incrinato in maniera importante il rapporto con la figlia che per un paio di mesi nel 2021 si rifiutava di dormire da lui. Per_1
Ciononostante, chiariva che attualmente il rapporto con i figli era migliorato e che i minori trascorrevano volentieri tempo in sua compagnia. Quanto alle questioni economiche, rappresentava di essere titolare e socio unico di una società, di percepire euro 1.200,00 mensili e di sostenere spese per euro 460,00 mensili per far fronte ad un prestito, mentre allo stato non sosteneva spese di locazione;
per contro, la lavorava nella medesima _1
società e disponeva di ingenti beni mobili ed immobili, vieppiù che nel 2019 aveva ricevuto una cospicua somma in eredità, pari ed euro 200.000,00, come investimenti finanziari, a seguito del decesso del padre.
Chiedeva pertanto – previa declaratoria di separazione giudiziale dei coniugi con addebito alla – l'affidamento condiviso dei figli minori, la collocazione prevalente _1 presso la madre con previsione di precise modalità di incontro/frequentazione paterne,
l'imposizione a suo carico dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno di € 400,00 mensili (euro 200,00 a figlio) e compartecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie, nonché riconoscimento dell'autonomia economica di entrambi i coniugi. Chiedeva infine la condanna della al risarcimento _1 dei danni ex art.1226 c.c. nei suoi confronti per i frequenti messaggi dai toni vessatori e denigratori che questa le aveva inviato, nonché per avere compromesso il suo rapporto con i figli.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente gli assunti di _1
controparte, chiedendo l'addebito della separazione al per avere il medesimo in più Pt_1 occasioni, prima nel 2017 e successivamente nel 2020, abbandonato la casa coniugale, nonché per essere venuto meno al dovere di fedeltà, avendo intrattenuto una relazione extraconiugale come si evinceva dalle indagini svolte dalla Agenzia Investigativa Master di
Forlì alla quale si rivolgeva nel 2021. Quanto al rapporto con i figli minori, rappresentava che per lunghi periodi si era totalmente disinteressato di loro, vieppiù che la figlia Pt_1
le aveva confidato che nel corso della permanenza presso il padre era talvolta capitato Per_1 che quest'ultimo abbandonasse lei e il fratellino;
a ciò si aggiungeva che l'abitazione del a detta di , era totalmente inidonea ad accogliere due minori, mancando le Pt_1 Per_1 condizioni igieniche minime.
Per quanto concerne, invece, le questioni economiche, rappresentava di lavorare come collaboratrice familiare nella Caporali Recinzioni srl, ditta di cui il è il legale Pt_1 rappresentante, e di percepire uno stipendio di circa euro 700,00 mensili. Chiariva inoltre di essere proprietaria dell'immobile adito a casa familiare, nonché di essere intestataria di tre conti correnti, uno con saldo pari ad euro 58.653,68, uno con saldo pari ad euro 3.557,56 e l'ultimo con saldo pari ad euro 3.881,47. Chiedeva pertanto la separazione con addebito per i motivi anzidetti, l'affidamento esclusivo dei figli minori con collocamento prevalente presso di lei, predisponendo un programma di visite con il padre, comprensivo altresì delle festività, il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento di € 500,00 al fine di mantenere un tenore di vita adeguato a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché l'imposizione a carico del quale contributo al mantenimento dei figli Pt_1 minori, dell'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 800,00 (euro 400,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale depositata in data
09/09/2022 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e veniva contestualmente disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, non essendo emersi elementi sufficienti per dubitare della capacità genitoriale del con diritto di visita del padre a week end alternati nonché Pt_1 nei giorni di lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola e l'obbligo in capo al di Pt_1
versare alla euro 600,00 mensili (300,00 euro a figlio) a titolo di contributo al _1 mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
per contro, veniva rigettata la richiesta di assegno ex art.156 c.c. avanzata dalla _1
All'udienza del 13/12/2022 quest'ultima rappresentava che il suo rapporto lavorativo presso la Caporali Recinzioni srl era cessato e che aveva rinvenuto un nuovo impiego presso una azienda di Forlì, che l'aveva assunta a tempo pieno. Inoltre, le parti concordemente chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sul vincolo nonché la concessione dei termini di cui all'art.183 co.6 c.p.c.
In data 14/12/2022 veniva pronunciata sentenza parziale sul vincolo. Con successiva ordinanza del 05/06/2023 il Giudice Istruttore ammetteva solo in parte le istanze di prova orale avanzate dalle parti e incaricava altresì il Servizio Sociale territorialmente competente di espletare una indagine in merito alle capacità genitoriali delle parti, quindi sul rapporto dei minori con il padre, nonché sulla idoneità dei locali ove questi vive al fine di ospitare i figli. Infine, venivano disposte indagini patrimoniali alla Guardia di Finanza in merito alle condizioni economiche sia del che della Pt_1 _1
Intervenuto il Pubblico Ministero, all'udienza del 27/11/2024 le parti precisavano le proprie conclusioni come in epigrafe trascritte, quindi la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c.
* * * * *
Osserva preliminarmente il Collegio che la separazione personale dei coniugi è già stata pronunciata con sentenza parziale in data 14/12/2022 e che nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 27.11.2024 il ricorrente non ha riproposto la domanda di risarcimento danni con la conseguenza che la stessa deve considerarsi implicitamente rinunciata.
1-Quanto alla richiesta di addebito avanzata da ciascuna delle parti nei confronti dell'altra, ritiene il Collegio che questa non meriti accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre. Invero, con riguardo alla richiesta di addebito avanzata dalla resistente _1
si osserva come non siano emersi elementi che consentano di affermare con certezza che la frequentazione del con un'altra donna, circostanza pacificamente emersa dalla Pt_1 documentazione in atti realizzata da un'agenzia investigativa, abbia determinato la fine della relazione coniugale, vieppiù che dalle deduzioni delle parti è emerso che la convivenza coniugale cessava dal mese di agosto del 2020 mentre la relazione della agenzia investigativa, ove per l'appunto si afferma di avere visto il in compagnia di Pt_1 un'altra donna, è datata 9 agosto 2021 e quindi un anno dopo la separazione di fatto.
Neppure è possibile addebitare la separazione al per abbandono della casa Pt_1
coniugale: invero, dalle deduzioni delle parti nonché dalla istruttoria espletata è pacificamente emerso che il ricorrente abbandonava il tetto matrimoniale una prima volta nel 2017 e successivamente nel 2020, salvo poi farvi rientro, entrambe le volte, con il consenso della Sul punto, è costante l'orientamento della Suprema Corte in forza _1 del quale: “il volontario abbandono della casa familiare da parte di uno dei coniugi costituisce violazione del dovere di convivenza ed è sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che l'allontanamento non si sia verificato in un momento nel quale la prosecuzione della convivenza era da tempo divenuta intollerabile”
(Cass. Civ. Ordinanza n.20228/2022). Ora, nel caso in esame, l'abbandono della casa coniugale da parte del è avvenuto nell'ambito di una situazione di forte tensione Pt_1
tra le parti, frutto di una crisi familiare preesistente come si evince chiaramente dai messaggi in atti prodotti dal resistente: anzitutto un messaggio datato 29/07/2018 (allegato n.9 atto del 28/02/2022 di parte ricorrente) ove la scrive al “io non sono _1 Pt_1 più tua moglie e non mi ritengo tale da molto tempo”, nonché un ulteriore messaggio datato 03/08/2018 (allegato n.13 atto del 28/02/2022 di parte ricorrente) ove la _1 scrive al “io con te non ci voglio più stare”. Tale corrispondenza comprova Pt_1 inequivocabilmente la sussistenza di una precedente crisi coniugale, idonea ad escludere che l'abbandono della casa familiare da parte del ricorrente abbia compromesso in maniera irreparabile il rapporto maritale.
Ciò posto, occorre per il resto richiamare il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “ai fini dell'addebito della separazione occorre accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza. La dichiarazione di addebito della separazione, infatti, implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (in questo senso ex plurimis si veda Cass. Civ. sez. I, ordinanza del 21 luglio
2021 n° 20866, secondo cui “in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo”; si vedano altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. VI,
28 novembre 2022 n° 34944, Cass. Civ. sez. I, 8 novembre 2022 n° 32837, Tribunale di
Teramo, 3 dicembre 2021 n° 1084, Tribunale di Monza sez. IV, 15 novembre 2021 n° 2068,
Tribunale di Lucca sez. I, 4 novembre 2021 n° 964, Tribunale di Napoli Nord sez. I, 21 febbraio 2023 n° 718, e Tribunale di Busto Arsizio sez. I, 6 marzo 2023 n° 296, secondo cui
“ai fini dell'addebitabilità della separazione bisogna accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza”).
Orbene, nel caso di specie, come già esposto, non vi è prova alcuna in atti che l'abbandono del tetto coniugale da parte di salvo poi, giova ribadirlo, farvi rientro Pt_1 con il benestare della nonché la frequentazione del con un'altra donna, _1 Pt_1
frequentazione che non è possibile collocare con certezza nel tempo, abbiano posto fine ad un'affectio coniugalis sino ad allora integra piuttosto che inserirsi nell'ambito di un rapporto già logoro ed in crisi da tempo.
Alla luce delle superiori considerazioni ritiene allora il Collegio che la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla non possa trovare accoglimento _1
in questa sede.
2-Neppure risulta meritevole di accoglimento la richiesta di addebito della separazione avanzata da nei confronti della moglie. Invero, dalla documentazione in atti, e più Pt_1 precisamente dalle relazioni dei Servizi Sociali nonché dalla relazione della psicologa
Dott.ssa (v. allegato n.5 del ricorso) non emerge che la abbia Per_3 _1
volontariamente incrinato i rapporti tra il e i figli, specie con , raccontando Pt_1 Per_1 loro fatti non veritieri inerenti al ricorrente. Difatti, è vero che nella relazione della dott.ssa si legge che per qualche mese non ha voluto frequentare l'abitazione paterna Per_3 Per_1 ma in alcun modo risulta che ciò sia addebitabile alla Ancora, nella relazione è _1
riportato che presenta: “una forte identificazione con la figura materna” e che: “le Per_1 emozioni che emergono dai colloqui con sono di tristezza e rabbia ma anche di Per_1 confusione percependo di nuovo la sofferenza della madre e del padre e l'aumentare delle situazioni di conflitto, in cui la minore trova come unica modalità per affrontare emozioni disturbanti quella di schierarsi escludendo la figura paterna”. Emerge dunque che soprattutto la figlia , nell'ambito di una tale situazione familiare, costellata da forte Per_1
tensione e frequenti litigi tra i genitori, si sia fortemente legata alla madre, tuttavia, come già esposto, non vi è traccia che la abbia posto in essere atteggiamenti volti ad _1
allontanare i figli dal padre, ragione per cui la domanda di addebito deve essere rigettata, vieppiù che allo stato i rapporti del con i figli hanno ripreso con costanza e Pt_1
risultano sereni, come si evince dalla relazione del Servizio Sociale depositata in data
20/11/2024.
Neppure la separazione può essere addebitata alla per avere questa, a detta della _1
controparte, assunto atteggiamenti vessatori a danno di quest'ultimo, idonei a ledere la sua dignità ed integrità morale e sociale. A sostegno delle asserite denigrazioni subite, sia pubbliche che private, non è stato fornito dal ricorrente alcun riscontro probatorio se non la messaggistica intervenuta con la dalla quale non emerge una situazione di “mobbing _1
familiare”, bensì, come già detto, un rapporto costellato da una forte conflittualità tra le parti.
Alla luce di siffatte considerazioni ritiene allora il Collegio che la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata dal non possa trovare accoglimento in Pt_1 questa sede.
3-Per quanto concerne poi il regime di affidamento e collocamento dei due figli minori della coppia ritiene il Collegio che, anche alla luce dell'espletata istruttoria nonché della relazione aggiornata da ultimo trasmessa in data 20 novembre 2024 dai Servizi Sociali territorialmente competenti, vada confermato quanto già statuito dal Presidente del
Tribunale con ordinanza ex artt. 708 e 709 c.p.c. del 9 settembre 2022, disponendo pertanto l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre.
Non sono, invero, emersi elementi allarmanti, idonei a giustificare una deroga all'adozione del regime di carattere generale dell'affidamento congiunto ad entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337-ter c.c., malgrado la richiesta di affidamento esclusivo avanzata dalla resistente. Ed infatti, nella relazione sociale del 12 gennaio 2024 viene espressamente dato atto della idoneità della abitazione di ad ospitare i figli minori, circostanza peraltro Pt_1 che trova piena conferma nella istruttoria espletata. Nessun dubbio, peraltro, sussiste in merito alla capacità genitoriale delle parti, come si evince dalla relazione del Servizio
Sociale del 20 novembre 2024 nella quale viene dato atto che le stesse hanno saputo superare i loro conflitti e che il rapporto con i figli risulta allo stato più equilibrato nonché basato su collaborazione reciproca.
4-Analogamente va avvalorato in questa sede il diritto di visita del padre ai figli secondo la disciplina attualmente in vigore, che, in mancanza di elementi di disfunzionalità, si appalesa congrua ed adeguata alla situazione concreta dei minori, i quali vi risultano sottoposti ormai da oltre un biennio. Pertanto, deve confermarsi quanto già stabilito dal G.I. con ordinanza del 9 settembre 2022, con la sola modifica che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori ed il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino al Per_1 R_
mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola in luogo del mercoledì pomeriggio, fermo restando, per il resto, la disciplina prevista dalla suindicata ordinanza presidenziale, così come già stabilito con ordinanza del 23 luglio 2024.
Alla luce di quanto espressamente richiesto da parte ricorrente appare semplicemente necessario disciplinare nel dettaglio in questa sede il collocamento della prole presso ciascun genitore in occasione dei periodi di vacanze estive, natalizie e pasquali, prevedendo in particolare che i figli trascorrano con ciascun genitore i seguenti periodi, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale:
a) durante il periodo natalizio, dalla fine della scuola fino al 30 dicembre, quindi dal
31 dicembre alla ripresa della scuola;
b) durante il periodo pasquale, dalla fine della scuola al giorno di Pasqua, quindi dal
Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
c) durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli per tre settimane, eventualmente non continuative, previa intesa con la madre.
5-Vanno altresì confermate in questa sede – alla luce degli esiti delle indagini di Polizia
Tributaria disposte nel corso del giudizio e in difetto di significativi mutamenti delle condizioni reddituali e patrimoniali di entrambi i coniugi medio tempore intervenuti (sul punto, come si evince dalla documentazione in atti, si osserva che precedentemente la lavorava nella azienda del percependo uno stipendio di circa euro 1.200,00 _1 Pt_1 netti mensili mentre allo stato lavora come impiegata presso un'altra azienda percependo circa euro 1.000,00 netti mensili) – le condizioni economiche già stabilite in sede di ordinanza presidenziale le quali tengono conto di una limitata disparità reddituale dei due coniugi [ragione per la quale, al fine di riequilibrare la posizione delle parti nel mantenimento ordinario dei figli, è stato posto a carico del l'obbligo di Pt_1
corrispondere alla moglie un congruo assegno mensile di complessivi € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) oltre alla compartecipazione nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, viepiù tenuto conto della pressoché parità dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore oltre che della pacifica possibilità per entrambe le parti di avvalersi dell'aiuto dei rispettivi genitori nella gestione dei figli minori].
6-Per quanto concerne nello specifico il rigetto della domanda ex art. 156 c.c. reiterata in atti dalla osserva il Collegio che la medesima, alla luce altresì delle indagini _1
espletate dalla Guardia di Finanza, dispone di adeguati redditi propri mentre non sussiste, come già esposto, una significativa disparità economica tra le parti. Infatti, dai cedolini allegati al ricorso, risulta che percepisce circa euro 1.300,00 netti mensili, ha la Pt_1 proprietà di immobili nonché di autovetture (tra cui una Porsche targata GH) e risulta altresì titolare di conti correnti con saldo pari ad euro 29.059,27, euro 2.879,89, ed euro 1.788,00; per contro la percepisce circa euro 1.000,00 netti mensili, è proprietaria _1
dell'immobile che servì come casa familiare nonché di ulteriori immobili (v. allegato n.7 del ricorso), è intestataria di tre conti correnti con saldo pari ad euro 58.653,68, euro
3.557,57 ed euro 3.881,47. La gode altresì di una indiscussa capacità lavorativa, _1
svolgendo allo stato un lavoro a tempo pieno ed avendo sempre svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio. L'indipendenza economica della resistente risulta anche dai movimenti dell'estratto conto a lei intestato dell'istituto bancario Credito Romagnolo, dai quali si evince che in costanza di matrimonio la medesima si occupava di spese quali il pagamento della rata del mutuo, dell'utenza di fornitura elettrica NE (si veda atto depositato dalla Guardia di Finanza in data 09/10/2023 dal quale risulta che la _1 sosteneva periodicamente le spese suindicate). Giova altresì evidenziare che in una mail datata 13/04/2023 la afferma di essere una “donna economicamente indipendente”, _1 mentre in un messaggio datato 07/04/2021 la medesima ammette che “mio padre mi ha lasciato una casa, i soldi”. A ciò deve aggiungersi che non è stata fornita nel corso del giudizio un'idonea prova circa il florido tenore di vita del nucleo familiare.
Giova a tale proposito evidenziare in termini generali che presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge sono non solo la non titolarità di redditi propri
– ossia redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio – ma anche “la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Oltre a tali criteri, vanno considerate altre voci, quali la durata del matrimonio, il contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, l'attitudine del coniuge richiedente al lavoro”, quest'ultima intesa come “effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche” (in questi termini Tribunale di Forlì sez. I, 4 gennaio
2023 n° 19), condizione, come detto, pienamente riconoscibile in capo alla che ha _1
sempre svolta attività lavorativa.
7-Per quanto concerne infine la disciplina delle spese processuali si osserva in questa sede che, attesa la soccombenza di entrambe le parti, sussistono valide ragioni per l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato in data 26/11/2021, disattesa ogni _1 diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così dispone: affida i figli minori , nata il [...] e , nato il [...], ad Per_1 R_ entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, disponendo che le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tra i genitori, individualmente responsabili delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione per il tempo di permanenza della minore presso di sé; dispone che il padre veda e tenga con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita da scuola fino al lunedì mattina quando lo stesso li riaccompagnerà Parte_1
a scuola;
nonché nei giorni di lunedì e di giovedì dall'uscita da scuola, sino al giorno successivo, quando li riaccompagnerà a scuola;
dispone che i figli trascorrano con i genitori i seguenti periodi di vacanza, nel rispetto della regola dell'alternanza annuale: a. durante il periodo natalizio, dalla fine della scuola fino al 30 dicembre, quindi dal 31 dicembre alla ripresa della scuola;
b. durante il periodo pasquale dalla fine della scuola al giorno di Pasqua, quindi da Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola;
c. durante le vacanze estive il padre terrà con sé i figli per tre settimane, eventualmente non continuative, previa intesa con la madre; dispone che corrisponda a a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al mantenimento dei figli, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di febbraio 2022, detratto quanto eventualmente corrisposto nel periodo a tale titolo, l'assegno mensile di € 600,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie di natura sanitaria e scolastica come disciplinate dal Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Forlì; rigetta la richiesta avanzata dalla di attribuzione di un assegno ex art.156 _1
c.c. in proprio favore;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 9.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Alessandra Medi dott. Massimo Di Patria