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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DO NC Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa AR TO AL Consigliera rel. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1009/2024
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24/06/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato e difeso ex lege Parte_1 dall'Avvocatura di Stato
- Appellante -
e
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca TI Controparte_1
e PI TI
- Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sez. lavoro n.
9242/2023 pubblicata in data 19/10/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.4.2024 il ha Parte_1 impugnato la sentenza in oggetto, chiedendone la riforma.
Si è costituito chiedendo il rigetto del gravame Controparte_1
Con note di trattazione scritta depositate il 19.6.2025 il Parte_1
ha dichiarato di rinunciare all'appello, con compensazione delle
[...] spese di lite.
Il difensore dell'appellato ha invece insistito nelle note di trattazione scritta nella condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite.
----
Va senz'altro dichiarata l'estinzione del giudizio, avendo parte appellante rinunciato all'appello ed alle domande tutte;
nel giudizio d'appello la rinuncia all'impugnazione equivale a rinuncia all'azione, la quale è rinunzia di merito, immediatamente efficace anche in mancanza di accettazione della parte appellata (la quale, nel caso di specie, nulla ha dedotto in merito), provocando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dall'accettazione della controparte
(v., ex plurimis, Cass. n. 5250/2028; n. 5556/1995; n. 4499/1996).
Le spese di lite, in considerazione della costituzione in giudizio della parte appellata - che ha svolto attività difensiva - seguono le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione.
P.Q.M.
-Dichiara l'estinzione del giudizio;
2 -Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Roma 24/06/2025
La Consigliera est.
AR TO AL
La Presidente
DO NC
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DO NC Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa AR TO AL Consigliera rel. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1009/2024
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 24/06/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato e difeso ex lege Parte_1 dall'Avvocatura di Stato
- Appellante -
e
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luca TI Controparte_1
e PI TI
- Appellato –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sez. lavoro n.
9242/2023 pubblicata in data 19/10/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.4.2024 il ha Parte_1 impugnato la sentenza in oggetto, chiedendone la riforma.
Si è costituito chiedendo il rigetto del gravame Controparte_1
Con note di trattazione scritta depositate il 19.6.2025 il Parte_1
ha dichiarato di rinunciare all'appello, con compensazione delle
[...] spese di lite.
Il difensore dell'appellato ha invece insistito nelle note di trattazione scritta nella condanna della parte appellante al pagamento delle spese di lite.
----
Va senz'altro dichiarata l'estinzione del giudizio, avendo parte appellante rinunciato all'appello ed alle domande tutte;
nel giudizio d'appello la rinuncia all'impugnazione equivale a rinuncia all'azione, la quale è rinunzia di merito, immediatamente efficace anche in mancanza di accettazione della parte appellata (la quale, nel caso di specie, nulla ha dedotto in merito), provocando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dall'accettazione della controparte
(v., ex plurimis, Cass. n. 5250/2028; n. 5556/1995; n. 4499/1996).
Le spese di lite, in considerazione della costituzione in giudizio della parte appellata - che ha svolto attività difensiva - seguono le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione.
P.Q.M.
-Dichiara l'estinzione del giudizio;
2 -Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Roma 24/06/2025
La Consigliera est.
AR TO AL
La Presidente
DO NC
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