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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/03/2024, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
N. 6629/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 6629/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 20/12/2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
, rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Giuseppina Norma Bortone e Maria Teresa Antonucci, elettivamente domiciliata presso la Parte_2
, in alla via Michele Protano n.13
[...] Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F. e (C.F. CP_2 C.F._2 Controparte_3
, in proprio e nella qualità di eredi di C.F._3 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Saverio Maria PERCHINUNNO elettivamente domiciliati in Cerignola alla Via Mazzini n.4 presso lo studio del difensore
PERCHINUNNO
APPELLATI
Oggetto: appello avverso sentenza n. sentenza n. 483/2020, resa nell'ambito del giudizio RG 323/2018, emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, depositata in data 09.10.2020.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 –applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella –si omette la redazione dello svolgimento del processo.
In fatto, giova premettere che con atto di citazione regolarmente notificato in data 16/01/2018 conveniva in giudizio la per Parte_3 Parte_1
sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in data 17 giugno 2016 alle 10:15 circa, allorquando Parte_3
apprestandosi a raggiungere a piedi l'ingresso dell'ospedale di Cerignola
” cadeva rovinosamente a terra a causa di dissesto della Org_1 pavimentazione antistante, riportando danni da lesioni quantificati in € 5.000.
A sostegno della propria domanda la asseriva che l'infortunio era stato Per_1
causato da un dissesto della pavimentazione non prevedibile, né visibile, perché ricoperto da catrame rialzato, disconnesso e non allineato rispetto alla restante pavimentazione e che, pertanto, la responsabilità dell'occorso sinistro e le conseguenze dannose derivanti dallo stesso, erano da ascriversi esclusivamente all' , ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. Parte_1
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda attorea nell'an Parte_1
e nel quantum e chiedendone il rigetto.
In particolare, la deduceva la genericità della dinamica del Parte_1 sinistro descritta dall'attrice in citazione, la circostanza che il luogo teatro del sinistro fosse un percorso riservato agli autoveicoli, essendo invece destinato ai pedoni il limitrofo percorso centrale coperto, ed infine, la totale assenza
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delle caratteristiche di “insidia” del dislivello a causa del quale era asseritamente caduta la . Per_1
Il giudizio era rubricato al 323/2018 RG. Nel corso del giudizio l'attrice decedeva e, pertanto, si costituivano gli eredi della stessa. Per_1
La causa veniva istruita mediante escussione dei testi e Testimone_1
, entrambi escussi all'udienza del 1.02.2019, ed Testimone_2
espletamento di CTU medico-legale.
All'esito, con sentenza n. 483/20 il Giudice di Pace di Cerignola dichiarava l' esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro de quo e, per Pt_1
l'effetto, condannava “la a pagare in favore dell'attore ed oggi degli Pt_1 eredi la complessiva somma di € 5.000,00, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, dall'evento al soddisfo;
condanna la medesima al Pt_1
pagamento delle spese di causa, da liquidarsi in favore del procuratore dell'attore ed oggi degli eredi, dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 1.264,00, di cui € 264,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, CPA e IVA come per legge;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di c.t.u. in favore di Parte_1 parte attrice.”
Avverso tale sentenza proponeva appello la chiedendo in via Parte_1 preliminare la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata e
“Accogliere l'appello così come proposto da parte dell'
[...]
, avverso la sentenza n. 483/2020 del Giudice Parte_1
di Pace di Cerignola, ed in riforma totale della stessa: “Rigettare la domanda proposta dagli attori, nella qualità sopra spiegata, con comparsa di intervento volontario, quali eredi della sig.ra con l'atto di citazione Persona_1
notificato in data in data 16/01/2018 nei confronti dell' , ed ogni altra Pt_1
eccezione e richiesta formulata nei confronti dell' in via gradata, Parte_1
salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di un'eventuale responsabilità dell' Controparte_4
, nella causazione del sinistro de quo, ridurre
[...]
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proporzionalmente l'entità delle somme a titolo di risarcimento danno in relazione alle singole responsabilità di ciascuna parte processuale nella causazione del sinistro;
” l'appellante, inoltre, chiedeva disporsi il rinnovo della Ctu, sul rilevo che la difesa, nel giudizio di primo grado, fosse ignara della circostanza che il nominato c.t.u. Dr fosse dipendente, a Persona_2
tempo indeterminato della stessa convenuta con la qualifica di Pt_1
Dirigente Medico presso il Distretto S.S. di Ortanova.
Il giudizio di appello veniva rubricato al n. 6629/2020 R.G. del Tribunale di
Foggia. Si costituivano in giudizio gli eredi della , chiedendo in via Per_1 preliminare il rigetto dell'istanza di inibitoria, non sussistendone i presupposti di legge e, inoltre, “in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame per mancato rispetto dell'art. 342 c.p.c., alla luce di quanto innanzi esposto;
in via principale: rigettare l'appello, così come formulato e proposto, perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 483/2020 resa dal Giudice di Pace di Cerignola in data 09.10.2020 con vittoria di spese processuali del presente grado giudizio”.
All' udienza del 24/03/2021 il giudice disponeva l'acquisizione agli atti di causa del fascicolo del primo grado di giudizio.
All'udienza 19.01.2022, compiute le attività di cui all'art. 350 cpc, nonché le ulteriori verifiche d'ufficio imposte dal codice di rito nel giudizio di appello, il GI, ritenuto di dover rigettare la richiesta sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza avanzata dall'appellante per mancanza dei presupposti di legge e di dover disattendere la richiesta rinnovazione di CTU, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20.12.2023.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 20.12.2023 lo scrivente giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
********
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1.In rito, deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi dell'art. 342 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Deve, in particolare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dagli eredi . Per_1
A tal riguardo, si rileva che, in osservanza dell'art. 342 comma 1, l'odierno appellante ha specificamente indicato le parti della sentenza che intendeva impugnare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure, le circostanze da cui è derivata l'erroneità della pronuncia e la loro rilevanza ai fini della decisione di primo grado.
Occorre precisare, in particolare, che, anche successivamente alla riforma introdotta con la legge n. 134/2012, la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 342, co. 1, c.p.c. non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, enucleando, rispetto alle argomentazioni formulate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso.
Tali ragioni di dissenso, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, consistono nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate. Laddove si tratti di doglianze afferenti a questioni di diritto i motivi di dissenso e censura consistono nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile. Infine, in relazione ai denunciati errores in procedendo, le ragioni di dissenso consistono nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. 05.02.2015 n.2143; Cass., 05.05.2017 n.10916; Cass.
14.09.2017 n.21336).
In sostanza, ciò che viene richiesto in ossequio al criterio della razionalizzazione del processo civile, funzionale al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, è che la parte appellante ponga il giudice di seconde cure nella condizione di comprendere con chiarezza qual è
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il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver inteso le ragioni del primo giudice e indicando i motivi per i quali queste siano contestabili, senza la necessità di osservare particolari vincoli e forme.
Applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, occorre osservare che l'appello proposto dalla consta di Parte_1
una parte censoria, diretta ad individuare i punti impugnati della sentenza e di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dagli eredi è da ritenersi priva di fondamento. Per_1
1.a Deve, inoltre, confermarsi in questa sede la decisione assunta circa il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di I grado avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 283 e 351, c.p.c., già esaminata nel verbale di trattazione scritta della causa relativo all'udienza del
19.01.2022, per mancanza dei presupposti di legge tenuto conto della genericità delle allegazioni in ordine all'impossibilità di ripetere le somme nelle more pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, atteso che il rischio non è stato circostanziato dalla parte istante.
Al riguardo, giova ricordare che, per giurisprudenza costante (cfr. ex multis:
Corte App. Milano, 14/10/2008; Trib Foggia, 21/9/2016), l'inibitoria di cui agli artt. 283 e 351, c.p.c. è rimessa ad una valutazione globale di opportunità, poiché i gravi e fondati motivi atti a condurre alla sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata o dell'intrapresa sua esecuzione consistono, per un verso, nella delibazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione (fumus boni iuris) e, per altro verso, nella valutazione de pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire (periculum in mora), anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato in base alla sentenza impugnata;
tali pregiudizi nel caso de quo non sono stati sufficientemente allegati e tale mancata allegazione ha condotto al rigetto dell'istanza proposta.
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2. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
L , odierna appellante, ha introdotto giudizio di gravame avverso la Pt_1
sentenza pronunciata dal giudice di prime cure sulla scorta dei seguenti motivi di appello:
- Erronea applicazione e interpretazione da parte del Giudice di Pace di
Cerignola dell'art. 2051 c.c.;
- Errore nella valutazione degli elementi probatori e nella quantificazione del risarcimento riconosciuto alla sig.ra Contestazioni alla ctu;
Persona_1
richiesta rinnovo ctu;
- Violazione di legge. Condanna alle spese del giudizio.
Con i motivi di appello proposto l' ha, dunque, contestato la Pt_1 valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo Giudice e l'iter motivazionale che lo ha indotto a ritenere la domanda provata con addebito di responsabilità a suo carico ai sensi dell'art.2051 cc.
L'appellante ha ribadito l'assenza di responsabilità dell'ente per l'evento lesivo occorso alla , asseritamente derivato dalla totale disattenzione da Per_1
parte della danneggiata nel camminare su un tratto di strada non destinato al transito dei pedoni e, peraltro, anche interdetto al traffico dei veicoli.
L'appellante ha contestato che l'attrice non ha dedotto alcuna circostanza specifica dalla quale poter evincere la reale dinamica del sinistro, e come vi fossero evidenti incongruenze tra le prove testimoniali assunte e le dichiarazioni rese dalla stessa al PS. Per_1
L'appellante ha altresì contestato la c.t.u. espletata sulla base del rilievo che il consulente nominato nel corso del primo giudizio, dr. versasse in Per_2
una palese situazione di conflitto di interesse essendo, lo stesso, dipendente a tempo indeterminato presso la convenuta in giudizio e, pertanto, non Pt_1
in posizione di terzietà rispetto alle parti, tale da consentirgli di svolgere la funzione di ausiliare del giudice nel giudizio de quo. Da tanto l'appellante derivava l'invalidità dell'espletata c.t.u. e la necessità di nuovi accertamenti d'ufficio.
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Dal canto loro gli eredi hanno chiesto nel presente giudizio di Per_1
disattendere le censure mosse alla sentenza del GdP operate dall'appellante.
Precisavano, inoltre, che le dichiarazioni rese dai testi escussi risultavano essere state precise, puntuali e coerenti tanto che da esse era possibile rinvenire tutti gli elementi necessari per poter affermare che la domanda di risarcimento avanzata dalla de cuius fosse pienamente fondata e Per_1
meritevole di accoglimento e che, avuto riguardo alla situazione di conflitto di interesse del dott. lamentato dalla con specifico motivo di Per_2 Pt_1
appello, la stessa avrebbe potuto agevolmente essere sollevato dalla convenuta in primo grado, la quale avrebbe potuto ricusare il consulente nominato.
2.a Dato atto delle rispettive argomentazioni delle parti appare opportuno tracciare il quadro di riferimento normativo entro il quale si inserisce la vicenda oggetto di causa. La fattispecie prospettata dalla defunta Per_1
nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è senz'altro da ricondursi nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.
Costituisce ormai principio consolidato che l'ente proprietario della strada pubblica si presume responsabile dei sinistri connessi a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura della strada stessa (Cass. n.
8995/2013; Cass. n. 15761/2016), tuttavia, principio altrettanto pacifico è che l'ente proprietario della strada sia esonerato della responsabilità ex art. 2051
c.c. nel caso in cui il danno da cosa in custodia scaturisca da caso fortuito, il quale può essere integrato anche da una condotta colposa del danneggiato sia qualora quest'ultimo non presti l'ordinaria attenzione a fronte di una insidia stradale ben visibile e facilmente evitabile (Cass. n. 12032/2018) sia nell'eventualità che il medesimo danneggiato ponga in essere una condotta contraria ai più elementari doveri di cautela e prudenza (Cass. n. 2692/2014).
Va premesso come l'oggettiva interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre
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stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali o congiunturali della “res” o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità.
Si è quindi affermato che la “res” deve presentare i caratteri dell'insidia e/o del trabocchetto [“La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno.” (Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2010, n. 11592; cfr., altresì, Cass. civ., sez. III, 26 aprile 2013, n. 10096)]. In altri casi, è stato, invece, affermato che, una volta acclarata la sussistenza del nesso eziologico fra “res” ed evento dannoso, il caso fortuito può essere determinato, oltre che da un evento straordinario ed eccezionale o dal fatto del terzo, anche dal fatto della stessa persona danneggiata, gravata di uno specifico dovere di attenzione
(cfr., all'uopo, Corte Cost., 10 maggio 1999, n. 156 secondo cui nell'accertamento in concreto di questa responsabilità “non si può ignorare il particolare rapporto che - come sopra si è già accennato - hanno con la strada pubblica, da una parte, l'ente proprietario e, dall'altra, gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità”.
Tutti i diversi orientamenti incidono, in realtà, sul rapporto di causalità materiale tra la “res” e l'evento dannoso, mitigando o escludendo la responsabilità del custode nel caso in cui l'evento non sia frutto di un determinismo inevitabilmente connaturato alla res ma derivi, in parte o in tutto, da situazioni esterne, compreso il comportamento del danneggiato (cfr. art. 1227 cod. civ.); è infatti indubbia la tendenza della giurisprudenza a recuperare la centralità del rapporto causale (così Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2014, n. 999; Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2660; Cass. civ.,
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sez. III, 13 marzo 2013, n. 6306; Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013, n. 7125;
Cass. civ. (ord.), 16 aprile 2012, n. 5977; Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012,
n. 4231; Cass. civ. (ord.), sez. III, 24 maggio 2011, n. 11430; Cass. civ. (ord.), sez. VI, 11 marzo 2011, n. 5910; Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2010, n.
25105).
La già risalente distinzione tra “causa” e “occasione” aiuta a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o per circostanze esterne, la dannosità della “res” non sia oggettivamente percepibile né soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell'interazione con un elemento esterno (il comportamento dell'utente) la
“res” individua comunque la “causa” efficiente dell'evento lesivo;
laddove, invece, la pericolosità della “res” non presenti le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, l'evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell'intervento esterno, sicché è l'agire umano a individuare la causa dell'evento dannoso, mentre la “res” degrada a mera occasione.
Ciò significa anche che il rapporto causale non ha come termine di riferimento l'inadempimento, da parte dell'ente proprietario, dei suoi doveri di manutenzione e custodia ma concerne unicamente la diretta ed esclusiva derivazione del danno dalla “res” oggetto della custodia (cfr., all'uopo, Cass., sez. III, 27 marzo 2007, n. 7403).
Orbene, poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la
“causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere;
benché talvolta la giurisprudenza si esprima ancora in termini di “fortuito”
(accidentale o meno) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia (cfr. Cass. civ.,
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sez. III, 12 aprile 2013, n. 8935; Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2013, n. 6101;
Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2013, n. 783).
Giova all'uopo osservare che la S.C. ha chiarito che "la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa tuttavia il danneggiato dall'onere di provare l'accadimento fattuale e il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa". Inoltre, come affermato sempre dai giudici di legittimità "in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso"
(Cass. 11946/13; conforme Cass. 23919/13, secondo cui "l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la con-creta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”).
Nel compiere tali ultime valutazione, si dovrà tener conto che quanto più il dissesto è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso
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eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle;
conf. Cass. 999/14).
Merita, infine, un richiamo l'affermazione del seguente principio di diritto da parte della Corte di Cassazione: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. 11526.2017)
Va unitamente sottolineato quanto affermato da una più recente pronuncia della Cassazione, Cassazione civile , sez. VI , 01/02/2021 , n. 2184: “In tema di art. 2051 c.c. , è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene” .
Esiste, quindi, un dovere di cautela in capo a chiunque entri in contatto con la cosa, sussistendo in capo a ciascuno un dovere di “autoresponsabilità” nel momento in cui si relaziona alla realtà circostante e dunque il dovere di adottare le opportune cautele ed osservare le regole di comune prudenza al fine di evitare il verificarsi dell'evento dannoso (vedi Cass. n. 5807/2017).
Infatti, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta
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del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione
- anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 9009/2015; Cass. n.
10300/07).
2.b Alla stregua dei principi giurisprudenziali qui richiamati, nel caso in esame risulta insussistente il rapporto causale tra il danno e la “res” che, al più, avrebbe potuto costituire occasione e non causa del sinistro.
Induce a tale conclusione il riesame complessivo delle risultanze istruttorie sottoposte al giudice dell'impugnazione dall'appellante in ragione del principale motivo di gravame proposto.
Invero, le risultanze di causa impongono infatti di attribuire rilievo a non pochi dati che il giudice di prime cure avrebbe dovuto meglio soppesare nella decisione della causa.
In primis, deve darsi rilievo al fatto che il tratto di strada teatro del sinistro, come si evince dalla documentazione allegata dalle parti, dalle riproduzioni fotografiche prodotte e infine dalla relazione trasmessa dal referente servizio
Orga manutenzioni del P.O. e di Cerignola, anch'essa allegata agli atti di causa, non fosse specificatamente adibito al transito di pedoni. Risulta infatti
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che l'ingresso del PO di Cerignola fosse costituito da un percorso Org_1
pedonale centrale coperto costeggiato da altro percorso riservato agli autoveicoli, che all'epoca del sinistro risultava interdetto anche a questi ultimi.
In particolare, dalle riproduzioni fotografiche allegate agli atti si evince che in funzione del transito dei pedoni era predisposto uno specifico passaggio pedonale coperto che dall'ingresso esterno al presidio sanitario conduceva sino all'ingresso interno del nosocomio. La scelta della di transitare non Per_1
sul passaggio pedonale bensì sul tratto di strada asfaltata chiuso anche al transito degli autoveicoli, rappresenta di fatto una libera determinazione della stessa, che, consapevolmente, ha ritenuto di transitarvi, anziché utilizzare il passaggio indicato per i pedoni. Tale scelta ha comportato che la Per_1
assumesse su di sé il rischio di transitare sul tratto di strada chiuso
(evidentemente pericoloso) e, tra l'altro, non specificatamente destinato al transito di pedoni.
Deve altresì rilevarsi che lo specifico tratto di strada percorso non godeva di una ottimale manutenzione essendo presenti diversi nonché visibili avvallamenti nel manto stradale che si intuiscono con evidenza anche dalle fotografie allegate agli atti da entrambe le parti.
La disconnessione asseritamente determinante il sinistro occorso alla , Per_1 non era certamente l'unica presente nel tratto e tale circostanza avrebbe dovuto indurre l'attrice ad un atteggiamento di maggior cautela nel camminare.
V'è da rilevare che il sinistro, come dedotto in atto di citazione, sarebbe avvenuto in data 17.6.2017, alle ore 10.15, dunque in condizioni di piena luce e visibilità che certamente avrebbero consentito all'attrice di vedere l'evidente disconnessione e, dunque, di adeguare il proprio cammino verso un punto della sede stradale non danneggiato.
Al riguardo, deve essere evidenziata la scarna allegazione, da parte attrice, delle ragioni per cui l'asserita buca non fosse visibile o fosse stata in quel frangente occultata dal momento che il lamentato dissesto della sede stradale
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percorsa, luogo dell'infortunio fosse, senza dubbio alcuno, assolutamente ben visibile;
in ragione della rilevante dimensione del dissesto che anzi era evidente (cfr. doc fotografica in atti) sarebbe quindi bastato camminare con la dovuta attenzione al fine di evitare la caduta tanto più che, l'attrice scelse consapevolmente di percorrere quel tratto in luogo del comodo passaggio pedonale.
Infine, non confortano, ai fini dell'invocato addebito di responsabilità ai sensi Part dell'art. 2051 alla convenuta, le generiche e valutative dichiarazioni rese dai testi escussi nell'ambito dell'istruttoria del giudizio di primo grado.
La teste , nuora della defunta , riferiva che Testimone_3 Per_1 quest'ultima “dopo aver posto il piede sinistro su una pavimentazione ricoperta di catrame che era sconnessa rispetto al resto della manifestazione cadeva per terra (…) preciso che il pavimento sembrava intatto ed il rialzo della pavimentazione composta da catrame non si vedeva e non era neppure evitabile sembrava tutto allineato”
Anche il teste riferiva “la pavimentazione di catrame dove è caduta la Tes_1
signora era disallineata rispetto all'altra pavimentazione ma sembrava tutto intatto, in realtà era sconnesso rispetto alla restante pavimentazione”.
Da tali testimonianze non è dato capire che genere di disconnessione fosse presente, perché in concreto non fosse visibile ed evitabile ed, inoltre, si evidenzia come la dedotta visibilità del catrame avrebbe dovuto consigliare di non camminarci sopra. A ciò si aggiunga come dalle foto si evinca il cattivo stato di manutenzione del passaggio percorso, addirittura chiuso al traffico veicolare cui era di solito adibito.
Infatti, in assenza di ulteriori allegazioni sul punto, non essendo stati allertati né il personale del nosocomio né altra forza dell'ordine che potesse constatare l'effettivo stato della pavimentazione nell'immediatezza dei fatti, dovrà farsi necessariamente riferimento alle fotografie allegate agli atti di causa, dal cui esame emerge con chiarezza la disconnessione in più punti del tratto di strada percorso, facilmente intuibile e, pertanto, facilmente evitabile.
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Non pare sussistere quindi, tra “res” e danno, il diretto rapporto causale richiesto dall'art. 2051 cod. civ. (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 14 giugno
2016, n. 12174, secondo cui “La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica.”), né, del resto e come sopra già ampiamente chiarito, in ragione della visibilità del dissesto, può ritenersi dimostrata la sussistenza dei requisiti propri delle ipotesi di cd. “insidia e trabocchetto” (e, cioè, non visibilità oggettiva e la non prevedibilità soggettiva: cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 26 aprile 2013, n.
10096, secondo cui “Non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza.”), il sinistro andrà quindi ricondotto causalmente alla condotta avventata ed imprudente tenuta dall'attrice, in ragione del dovere di autoresponsabilità.
Val la pena, infine, richiamare quella giurisprudenza di legittimità secondo cui: “La responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ. è esclusa in presenza di una scelta consapevole del danneggiato (c.d. rischio elettivo), il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente” (Cass. 13681/2012).
2.c A tanto deve aggiungersi un ulteriore circostanza non adeguatamente valorizzata nella ricostruzione del fatto nella sentenza del GdP.
La de cuius , si recò effettivamente presso il P.S. del dove le Per_1 Org_1 venne diagnosticata la “frattura scomposta del gomito” a causa di “ trauma- incidente in altri luoghi”; pare circostanza assai peculiare che, nel referto redatto nell'immediatezza dei fatti, nel PS situato a pochi metri dal luogo dell'asserito sinistro, non venga fatta menzione del fatto che il trauma riferito fosse avvenuto nell'ambito (sia pure esterno) della stessa struttura ospedaliera
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refertante (cfr. pag. 57 fascicolo primo grado parte attrice); ma v'è di più.
Invero, alla venne consigliato il ricovero (cfr. pag. 59 fascicolo primo Per_1
grado parte attrice) ed un intervento chirurgico per la riduzione della frattura che la stessa rifiutò, recandosi, successivamente presso la struttura ospedaliera di Bisceglie ove fu successivamente ricoverata ed operata e dove venne segnalato nella documentazione di ricovero/dimissioni come causa del trauma occorsole “incidente in ambito domestico – luogo dell'accadimento abitazione” (cfr. pag. 84 fascicolo primo grado parte attrice).
Orbene, rappresenta consolidato orientamento giurisprudenziale che il certificato medico di pronto soccorso sia atto pubblico facente fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato sia delle dichiarazioni al medesimo rese. Nel caso in cui il paziente- danneggiato non abbia proposto querela di falso in danno del medico certificatore, deve ritenersi che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rilasciate proprio dal danneggiato e che il loro contenuto sia quello verbalizzato (sul punto Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 28 luglio 2020, n.
16030).
Ebbene, se, effettivamente, la causa del sinistro occorsole e delle lesioni lamentate fosse stato il presunto dislivello sulla sede stradale nelle pertinenze dell'ospedale l'attrice non avrebbe certamente avuto ragione di Org_1
omettere tale dichiarazione prima e successivamente, a Bisceglie, dichiarare che il sinistro fosse avvenuto in ambito domestico.
Dunque, il fatto storico così come dedotto nonché la pretesa degli asseriti danni conseguenza risarcibili, per come dedotti, appaiono non provati e quindi la relativa domanda risulta infondata e va, pertanto, rigettata.
3. Deve confermarsi, in questa sede, la decisione di non aver disposto una rinnovazione delle operazioni di c.t.u., ritenuta del tutto superflua ai fini della decisione, a fronte dell'assenza di puntuali allegazioni e prove in ordine alla riconducibilità causale dell'evento alla res.
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Ad ogni modo, risulta peculiare che nel caso di specie il c.t.u. nominato fosse un professionista impiegato presso l' , parte nel procedimento e che tale Pt_1
circostanza non sia stata oggetto di puntuale e tempestiva contestazione da parte della Sul punto deve ricordarsi che, secondo costante Pt_1 giurisprudenza, “l'art. 192 c.p.c., comma 2, fissa un termine perentorio di tre giorni alle parti per dedurre eventuali circostanze delle quali devono fornire anche prova, intese ad evidenziare le ragioni di ricusazione dell'ausiliario nominato dal Giudice, in modo così da prevenire una indagine svolta con criteri e metodi non imparziali. Il termine è fissato per risolvere, definitivamente ed in via preventiva, ogni questione sulle qualità che deve rivestire il CTU, onde evitare successivi comportamenti dilatori delle parti, fondati su strategie processuali determinate "secundum eventum litis" […] la
Corte, con giurisprudenza consolidata, ha escluso possibilità di deroga del termine in questione che, se inosservato, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità - con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo, ed alcun vizio di nullità della sentenza può essere fatto valere in sede di impugnazione sul presupposto di situazioni riferibili al CTU che non siano state tempestivamente denunciate con la istanza di ricusazione” (Cass. civ.
Sez. III, Sent., (ud. 30-09-2019) 08-01-2020, n. 122).
Nondimeno, nel caso di specie, il rinnovo della consulenza per una nuova indagine sul quantum della pretesa risarcitoria, anch'esso oggetto di gravame, si è rilevata non utile poiché dalla valutazione complessiva delle risultanze istruttorie si è ritenuto che l'attrice abbia allegato unicamente circostanze da cui risulta essere emersa una mera autoresponsabilità in ordine ai fatti di causa di talché tale motivo di gravame risulta assorbito dall'accoglimento del primo vertente sull'infondatezza della domanda in punto di an circa l'addebito di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 in capo all'appellante.
In conclusione, dalle considerazioni finora sviluppate, si ritiene debba essere integralmente riformata la sentenza n. 483/2020 resa dal Giudice di
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Pace di Cerignola, ritenendo per le ragioni esposte infondata la domanda formulata ex artt. 2043-2051 c.c. e, conseguentemente, escludendo ogni addebito di responsabilità in capo all' per il sinistro occorso alla Parte_1
. Per_1
3. In ragione della riforma della sentenza impugnata si ritiene debbano essere modificate le statuizioni in tema di spese relative al primo grado di giudizio, disponendo il loro addebito in capo agli attori in primo grado CP_1
, e;
le stesse si
[...] Controparte_3 Controparte_2 liquidano, sulla base dei valori medi del d.m. 55/2014, nell'ammontare di €
1.205 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali
(15%) sul compenso come per legge.
Analogamente, le spese relative alla c.t.u. espletata in primo grado, già liquidate con separato decreto, devono essere poste, in solido, a carico degli attori, con facoltà dell'appellante di ripetere da quest'ultimi quanto già corrisposto all'ausiliario in virtù del decreto di liquidazione come da sentenza impugnata.
In applicazione della soccombenza le spese processuali relative al presente grado di giudizio, si liquidano, sulla base dei valori minimi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in ragione della bassa complessità delle questioni giuridiche oggetto del presente giudizio, nell'ammontare di € 1.065 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali (15%) sul compenso come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, nella persona del Giudice
Dott.ssa Simona Iavazzo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma della Pt_1
sentenza n. 483/2020 del Giudice di Pace di Cerignola, rigetta la domanda proposta da , e Controparte_1 Controparte_3 [...]
, n.q. di eredi di nonché condanna questi ultimi, in CP_2 Persona_1
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solido, al pagamento nei confronti dell' delle spese di lite del I grado Pt_1 di giudizio, che liquida in € 1.205 per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3) condanna altresì, , e Controparte_1 Controparte_3 [...]
, in solido, al pagamento nei confronti dell' delle spese di CP_2 Pt_1
lite del II grado di giudizio, che liquida in € 1.065 per onorario, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) pone in via definitiva le spese della CTU espletata in I grado, già liquidate con separato decreto, a carico della parte appellata, con diritto dell' , Pt_1
appellante, di ripetere quest'ultima quanto eventualmente già versato all'ausiliario.
Così deciso in Foggia, il 28/03/2024.
Il Giudice
(dott.ssa Simona Iavazzo)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 6629/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 20/12/2023 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.
TRA
, rappresentata e Parte_1
difesa dagli avv.ti Giuseppina Norma Bortone e Maria Teresa Antonucci, elettivamente domiciliata presso la Parte_2
, in alla via Michele Protano n.13
[...] Pt_1
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F. e (C.F. CP_2 C.F._2 Controparte_3
, in proprio e nella qualità di eredi di C.F._3 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Saverio Maria PERCHINUNNO elettivamente domiciliati in Cerignola alla Via Mazzini n.4 presso lo studio del difensore
PERCHINUNNO
APPELLATI
Oggetto: appello avverso sentenza n. sentenza n. 483/2020, resa nell'ambito del giudizio RG 323/2018, emessa dal Giudice di Pace di Cerignola, depositata in data 09.10.2020.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 –applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella –si omette la redazione dello svolgimento del processo.
In fatto, giova premettere che con atto di citazione regolarmente notificato in data 16/01/2018 conveniva in giudizio la per Parte_3 Parte_1
sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in data 17 giugno 2016 alle 10:15 circa, allorquando Parte_3
apprestandosi a raggiungere a piedi l'ingresso dell'ospedale di Cerignola
” cadeva rovinosamente a terra a causa di dissesto della Org_1 pavimentazione antistante, riportando danni da lesioni quantificati in € 5.000.
A sostegno della propria domanda la asseriva che l'infortunio era stato Per_1
causato da un dissesto della pavimentazione non prevedibile, né visibile, perché ricoperto da catrame rialzato, disconnesso e non allineato rispetto alla restante pavimentazione e che, pertanto, la responsabilità dell'occorso sinistro e le conseguenze dannose derivanti dallo stesso, erano da ascriversi esclusivamente all' , ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. Parte_1
Si costituiva in giudizio l' contestando la domanda attorea nell'an Parte_1
e nel quantum e chiedendone il rigetto.
In particolare, la deduceva la genericità della dinamica del Parte_1 sinistro descritta dall'attrice in citazione, la circostanza che il luogo teatro del sinistro fosse un percorso riservato agli autoveicoli, essendo invece destinato ai pedoni il limitrofo percorso centrale coperto, ed infine, la totale assenza
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delle caratteristiche di “insidia” del dislivello a causa del quale era asseritamente caduta la . Per_1
Il giudizio era rubricato al 323/2018 RG. Nel corso del giudizio l'attrice decedeva e, pertanto, si costituivano gli eredi della stessa. Per_1
La causa veniva istruita mediante escussione dei testi e Testimone_1
, entrambi escussi all'udienza del 1.02.2019, ed Testimone_2
espletamento di CTU medico-legale.
All'esito, con sentenza n. 483/20 il Giudice di Pace di Cerignola dichiarava l' esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro de quo e, per Pt_1
l'effetto, condannava “la a pagare in favore dell'attore ed oggi degli Pt_1 eredi la complessiva somma di € 5.000,00, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, dall'evento al soddisfo;
condanna la medesima al Pt_1
pagamento delle spese di causa, da liquidarsi in favore del procuratore dell'attore ed oggi degli eredi, dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 1.264,00, di cui € 264,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, CPA e IVA come per legge;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di c.t.u. in favore di Parte_1 parte attrice.”
Avverso tale sentenza proponeva appello la chiedendo in via Parte_1 preliminare la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata e
“Accogliere l'appello così come proposto da parte dell'
[...]
, avverso la sentenza n. 483/2020 del Giudice Parte_1
di Pace di Cerignola, ed in riforma totale della stessa: “Rigettare la domanda proposta dagli attori, nella qualità sopra spiegata, con comparsa di intervento volontario, quali eredi della sig.ra con l'atto di citazione Persona_1
notificato in data in data 16/01/2018 nei confronti dell' , ed ogni altra Pt_1
eccezione e richiesta formulata nei confronti dell' in via gradata, Parte_1
salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di un'eventuale responsabilità dell' Controparte_4
, nella causazione del sinistro de quo, ridurre
[...]
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proporzionalmente l'entità delle somme a titolo di risarcimento danno in relazione alle singole responsabilità di ciascuna parte processuale nella causazione del sinistro;
” l'appellante, inoltre, chiedeva disporsi il rinnovo della Ctu, sul rilevo che la difesa, nel giudizio di primo grado, fosse ignara della circostanza che il nominato c.t.u. Dr fosse dipendente, a Persona_2
tempo indeterminato della stessa convenuta con la qualifica di Pt_1
Dirigente Medico presso il Distretto S.S. di Ortanova.
Il giudizio di appello veniva rubricato al n. 6629/2020 R.G. del Tribunale di
Foggia. Si costituivano in giudizio gli eredi della , chiedendo in via Per_1 preliminare il rigetto dell'istanza di inibitoria, non sussistendone i presupposti di legge e, inoltre, “in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame per mancato rispetto dell'art. 342 c.p.c., alla luce di quanto innanzi esposto;
in via principale: rigettare l'appello, così come formulato e proposto, perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 483/2020 resa dal Giudice di Pace di Cerignola in data 09.10.2020 con vittoria di spese processuali del presente grado giudizio”.
All' udienza del 24/03/2021 il giudice disponeva l'acquisizione agli atti di causa del fascicolo del primo grado di giudizio.
All'udienza 19.01.2022, compiute le attività di cui all'art. 350 cpc, nonché le ulteriori verifiche d'ufficio imposte dal codice di rito nel giudizio di appello, il GI, ritenuto di dover rigettare la richiesta sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza avanzata dall'appellante per mancanza dei presupposti di legge e di dover disattendere la richiesta rinnovazione di CTU, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 20.12.2023.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 20.12.2023 lo scrivente giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
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1.In rito, deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi dell'art. 342 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalla norma.
Deve, in particolare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dagli eredi . Per_1
A tal riguardo, si rileva che, in osservanza dell'art. 342 comma 1, l'odierno appellante ha specificamente indicato le parti della sentenza che intendeva impugnare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure, le circostanze da cui è derivata l'erroneità della pronuncia e la loro rilevanza ai fini della decisione di primo grado.
Occorre precisare, in particolare, che, anche successivamente alla riforma introdotta con la legge n. 134/2012, la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 342, co. 1, c.p.c. non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, enucleando, rispetto alle argomentazioni formulate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso.
Tali ragioni di dissenso, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, consistono nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate. Laddove si tratti di doglianze afferenti a questioni di diritto i motivi di dissenso e censura consistono nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile. Infine, in relazione ai denunciati errores in procedendo, le ragioni di dissenso consistono nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. 05.02.2015 n.2143; Cass., 05.05.2017 n.10916; Cass.
14.09.2017 n.21336).
In sostanza, ciò che viene richiesto in ossequio al criterio della razionalizzazione del processo civile, funzionale al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, è che la parte appellante ponga il giudice di seconde cure nella condizione di comprendere con chiarezza qual è
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il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver inteso le ragioni del primo giudice e indicando i motivi per i quali queste siano contestabili, senza la necessità di osservare particolari vincoli e forme.
Applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, occorre osservare che l'appello proposto dalla consta di Parte_1
una parte censoria, diretta ad individuare i punti impugnati della sentenza e di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dagli eredi è da ritenersi priva di fondamento. Per_1
1.a Deve, inoltre, confermarsi in questa sede la decisione assunta circa il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di I grado avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 283 e 351, c.p.c., già esaminata nel verbale di trattazione scritta della causa relativo all'udienza del
19.01.2022, per mancanza dei presupposti di legge tenuto conto della genericità delle allegazioni in ordine all'impossibilità di ripetere le somme nelle more pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, atteso che il rischio non è stato circostanziato dalla parte istante.
Al riguardo, giova ricordare che, per giurisprudenza costante (cfr. ex multis:
Corte App. Milano, 14/10/2008; Trib Foggia, 21/9/2016), l'inibitoria di cui agli artt. 283 e 351, c.p.c. è rimessa ad una valutazione globale di opportunità, poiché i gravi e fondati motivi atti a condurre alla sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata o dell'intrapresa sua esecuzione consistono, per un verso, nella delibazione sommaria della fondatezza dell'impugnazione (fumus boni iuris) e, per altro verso, nella valutazione de pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire (periculum in mora), anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato in base alla sentenza impugnata;
tali pregiudizi nel caso de quo non sono stati sufficientemente allegati e tale mancata allegazione ha condotto al rigetto dell'istanza proposta.
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2. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.
L , odierna appellante, ha introdotto giudizio di gravame avverso la Pt_1
sentenza pronunciata dal giudice di prime cure sulla scorta dei seguenti motivi di appello:
- Erronea applicazione e interpretazione da parte del Giudice di Pace di
Cerignola dell'art. 2051 c.c.;
- Errore nella valutazione degli elementi probatori e nella quantificazione del risarcimento riconosciuto alla sig.ra Contestazioni alla ctu;
Persona_1
richiesta rinnovo ctu;
- Violazione di legge. Condanna alle spese del giudizio.
Con i motivi di appello proposto l' ha, dunque, contestato la Pt_1 valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo Giudice e l'iter motivazionale che lo ha indotto a ritenere la domanda provata con addebito di responsabilità a suo carico ai sensi dell'art.2051 cc.
L'appellante ha ribadito l'assenza di responsabilità dell'ente per l'evento lesivo occorso alla , asseritamente derivato dalla totale disattenzione da Per_1
parte della danneggiata nel camminare su un tratto di strada non destinato al transito dei pedoni e, peraltro, anche interdetto al traffico dei veicoli.
L'appellante ha contestato che l'attrice non ha dedotto alcuna circostanza specifica dalla quale poter evincere la reale dinamica del sinistro, e come vi fossero evidenti incongruenze tra le prove testimoniali assunte e le dichiarazioni rese dalla stessa al PS. Per_1
L'appellante ha altresì contestato la c.t.u. espletata sulla base del rilievo che il consulente nominato nel corso del primo giudizio, dr. versasse in Per_2
una palese situazione di conflitto di interesse essendo, lo stesso, dipendente a tempo indeterminato presso la convenuta in giudizio e, pertanto, non Pt_1
in posizione di terzietà rispetto alle parti, tale da consentirgli di svolgere la funzione di ausiliare del giudice nel giudizio de quo. Da tanto l'appellante derivava l'invalidità dell'espletata c.t.u. e la necessità di nuovi accertamenti d'ufficio.
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Dal canto loro gli eredi hanno chiesto nel presente giudizio di Per_1
disattendere le censure mosse alla sentenza del GdP operate dall'appellante.
Precisavano, inoltre, che le dichiarazioni rese dai testi escussi risultavano essere state precise, puntuali e coerenti tanto che da esse era possibile rinvenire tutti gli elementi necessari per poter affermare che la domanda di risarcimento avanzata dalla de cuius fosse pienamente fondata e Per_1
meritevole di accoglimento e che, avuto riguardo alla situazione di conflitto di interesse del dott. lamentato dalla con specifico motivo di Per_2 Pt_1
appello, la stessa avrebbe potuto agevolmente essere sollevato dalla convenuta in primo grado, la quale avrebbe potuto ricusare il consulente nominato.
2.a Dato atto delle rispettive argomentazioni delle parti appare opportuno tracciare il quadro di riferimento normativo entro il quale si inserisce la vicenda oggetto di causa. La fattispecie prospettata dalla defunta Per_1
nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è senz'altro da ricondursi nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia.
Costituisce ormai principio consolidato che l'ente proprietario della strada pubblica si presume responsabile dei sinistri connessi a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura della strada stessa (Cass. n.
8995/2013; Cass. n. 15761/2016), tuttavia, principio altrettanto pacifico è che l'ente proprietario della strada sia esonerato della responsabilità ex art. 2051
c.c. nel caso in cui il danno da cosa in custodia scaturisca da caso fortuito, il quale può essere integrato anche da una condotta colposa del danneggiato sia qualora quest'ultimo non presti l'ordinaria attenzione a fronte di una insidia stradale ben visibile e facilmente evitabile (Cass. n. 12032/2018) sia nell'eventualità che il medesimo danneggiato ponga in essere una condotta contraria ai più elementari doveri di cautela e prudenza (Cass. n. 2692/2014).
Va premesso come l'oggettiva interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre
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stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali o congiunturali della “res” o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità.
Si è quindi affermato che la “res” deve presentare i caratteri dell'insidia e/o del trabocchetto [“La responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno.” (Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2010, n. 11592; cfr., altresì, Cass. civ., sez. III, 26 aprile 2013, n. 10096)]. In altri casi, è stato, invece, affermato che, una volta acclarata la sussistenza del nesso eziologico fra “res” ed evento dannoso, il caso fortuito può essere determinato, oltre che da un evento straordinario ed eccezionale o dal fatto del terzo, anche dal fatto della stessa persona danneggiata, gravata di uno specifico dovere di attenzione
(cfr., all'uopo, Corte Cost., 10 maggio 1999, n. 156 secondo cui nell'accertamento in concreto di questa responsabilità “non si può ignorare il particolare rapporto che - come sopra si è già accennato - hanno con la strada pubblica, da una parte, l'ente proprietario e, dall'altra, gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità”.
Tutti i diversi orientamenti incidono, in realtà, sul rapporto di causalità materiale tra la “res” e l'evento dannoso, mitigando o escludendo la responsabilità del custode nel caso in cui l'evento non sia frutto di un determinismo inevitabilmente connaturato alla res ma derivi, in parte o in tutto, da situazioni esterne, compreso il comportamento del danneggiato (cfr. art. 1227 cod. civ.); è infatti indubbia la tendenza della giurisprudenza a recuperare la centralità del rapporto causale (così Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2014, n. 999; Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2013, n. 2660; Cass. civ.,
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sez. III, 13 marzo 2013, n. 6306; Cass. civ., sez. III, 21 marzo 2013, n. 7125;
Cass. civ. (ord.), 16 aprile 2012, n. 5977; Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012,
n. 4231; Cass. civ. (ord.), sez. III, 24 maggio 2011, n. 11430; Cass. civ. (ord.), sez. VI, 11 marzo 2011, n. 5910; Cass. civ., sez. III, 13 dicembre 2010, n.
25105).
La già risalente distinzione tra “causa” e “occasione” aiuta a chiarire che la responsabilità del custode insorge laddove, per caratteristiche strutturali e/o per circostanze esterne, la dannosità della “res” non sia oggettivamente percepibile né soggettivamente prevedibile: in tali casi, infatti, pur nell'interazione con un elemento esterno (il comportamento dell'utente) la
“res” individua comunque la “causa” efficiente dell'evento lesivo;
laddove, invece, la pericolosità della “res” non presenti le caratteristiche dell'invisibilità e dell'imprevedibilità, l'evento dannoso risulta conseguenza fattuale dell'intervento esterno, sicché è l'agire umano a individuare la causa dell'evento dannoso, mentre la “res” degrada a mera occasione.
Ciò significa anche che il rapporto causale non ha come termine di riferimento l'inadempimento, da parte dell'ente proprietario, dei suoi doveri di manutenzione e custodia ma concerne unicamente la diretta ed esclusiva derivazione del danno dalla “res” oggetto della custodia (cfr., all'uopo, Cass., sez. III, 27 marzo 2007, n. 7403).
Orbene, poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la
“causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere;
benché talvolta la giurisprudenza si esprima ancora in termini di “fortuito”
(accidentale o meno) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia (cfr. Cass. civ.,
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sez. III, 12 aprile 2013, n. 8935; Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2013, n. 6101;
Cass. civ., sez. III, 15 gennaio 2013, n. 783).
Giova all'uopo osservare che la S.C. ha chiarito che "la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa tuttavia il danneggiato dall'onere di provare l'accadimento fattuale e il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa". Inoltre, come affermato sempre dai giudici di legittimità "in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso"
(Cass. 11946/13; conforme Cass. 23919/13, secondo cui "l'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la con-creta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo”).
Nel compiere tali ultime valutazione, si dovrà tener conto che quanto più il dissesto è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso
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eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (la S.C. ha ritenuto che non operasse la presunzione di responsabilità a carico dell'ente ex art. 2051 cod. civ., in un caso di sinistro stradale causato da una buca presente sul manto stradale, atteso che il conducente danneggiato era a conoscenza dell'esistenza delle buche, per cui avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitarle;
conf. Cass. 999/14).
Merita, infine, un richiamo l'affermazione del seguente principio di diritto da parte della Corte di Cassazione: “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. 11526.2017)
Va unitamente sottolineato quanto affermato da una più recente pronuncia della Cassazione, Cassazione civile , sez. VI , 01/02/2021 , n. 2184: “In tema di art. 2051 c.c. , è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene” .
Esiste, quindi, un dovere di cautela in capo a chiunque entri in contatto con la cosa, sussistendo in capo a ciascuno un dovere di “autoresponsabilità” nel momento in cui si relaziona alla realtà circostante e dunque il dovere di adottare le opportune cautele ed osservare le regole di comune prudenza al fine di evitare il verificarsi dell'evento dannoso (vedi Cass. n. 5807/2017).
Infatti, come di recente chiarito dalla Suprema Corte, «in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta
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del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione
- anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro» (Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 9009/2015; Cass. n.
10300/07).
2.b Alla stregua dei principi giurisprudenziali qui richiamati, nel caso in esame risulta insussistente il rapporto causale tra il danno e la “res” che, al più, avrebbe potuto costituire occasione e non causa del sinistro.
Induce a tale conclusione il riesame complessivo delle risultanze istruttorie sottoposte al giudice dell'impugnazione dall'appellante in ragione del principale motivo di gravame proposto.
Invero, le risultanze di causa impongono infatti di attribuire rilievo a non pochi dati che il giudice di prime cure avrebbe dovuto meglio soppesare nella decisione della causa.
In primis, deve darsi rilievo al fatto che il tratto di strada teatro del sinistro, come si evince dalla documentazione allegata dalle parti, dalle riproduzioni fotografiche prodotte e infine dalla relazione trasmessa dal referente servizio
Orga manutenzioni del P.O. e di Cerignola, anch'essa allegata agli atti di causa, non fosse specificatamente adibito al transito di pedoni. Risulta infatti
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che l'ingresso del PO di Cerignola fosse costituito da un percorso Org_1
pedonale centrale coperto costeggiato da altro percorso riservato agli autoveicoli, che all'epoca del sinistro risultava interdetto anche a questi ultimi.
In particolare, dalle riproduzioni fotografiche allegate agli atti si evince che in funzione del transito dei pedoni era predisposto uno specifico passaggio pedonale coperto che dall'ingresso esterno al presidio sanitario conduceva sino all'ingresso interno del nosocomio. La scelta della di transitare non Per_1
sul passaggio pedonale bensì sul tratto di strada asfaltata chiuso anche al transito degli autoveicoli, rappresenta di fatto una libera determinazione della stessa, che, consapevolmente, ha ritenuto di transitarvi, anziché utilizzare il passaggio indicato per i pedoni. Tale scelta ha comportato che la Per_1
assumesse su di sé il rischio di transitare sul tratto di strada chiuso
(evidentemente pericoloso) e, tra l'altro, non specificatamente destinato al transito di pedoni.
Deve altresì rilevarsi che lo specifico tratto di strada percorso non godeva di una ottimale manutenzione essendo presenti diversi nonché visibili avvallamenti nel manto stradale che si intuiscono con evidenza anche dalle fotografie allegate agli atti da entrambe le parti.
La disconnessione asseritamente determinante il sinistro occorso alla , Per_1 non era certamente l'unica presente nel tratto e tale circostanza avrebbe dovuto indurre l'attrice ad un atteggiamento di maggior cautela nel camminare.
V'è da rilevare che il sinistro, come dedotto in atto di citazione, sarebbe avvenuto in data 17.6.2017, alle ore 10.15, dunque in condizioni di piena luce e visibilità che certamente avrebbero consentito all'attrice di vedere l'evidente disconnessione e, dunque, di adeguare il proprio cammino verso un punto della sede stradale non danneggiato.
Al riguardo, deve essere evidenziata la scarna allegazione, da parte attrice, delle ragioni per cui l'asserita buca non fosse visibile o fosse stata in quel frangente occultata dal momento che il lamentato dissesto della sede stradale
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percorsa, luogo dell'infortunio fosse, senza dubbio alcuno, assolutamente ben visibile;
in ragione della rilevante dimensione del dissesto che anzi era evidente (cfr. doc fotografica in atti) sarebbe quindi bastato camminare con la dovuta attenzione al fine di evitare la caduta tanto più che, l'attrice scelse consapevolmente di percorrere quel tratto in luogo del comodo passaggio pedonale.
Infine, non confortano, ai fini dell'invocato addebito di responsabilità ai sensi Part dell'art. 2051 alla convenuta, le generiche e valutative dichiarazioni rese dai testi escussi nell'ambito dell'istruttoria del giudizio di primo grado.
La teste , nuora della defunta , riferiva che Testimone_3 Per_1 quest'ultima “dopo aver posto il piede sinistro su una pavimentazione ricoperta di catrame che era sconnessa rispetto al resto della manifestazione cadeva per terra (…) preciso che il pavimento sembrava intatto ed il rialzo della pavimentazione composta da catrame non si vedeva e non era neppure evitabile sembrava tutto allineato”
Anche il teste riferiva “la pavimentazione di catrame dove è caduta la Tes_1
signora era disallineata rispetto all'altra pavimentazione ma sembrava tutto intatto, in realtà era sconnesso rispetto alla restante pavimentazione”.
Da tali testimonianze non è dato capire che genere di disconnessione fosse presente, perché in concreto non fosse visibile ed evitabile ed, inoltre, si evidenzia come la dedotta visibilità del catrame avrebbe dovuto consigliare di non camminarci sopra. A ciò si aggiunga come dalle foto si evinca il cattivo stato di manutenzione del passaggio percorso, addirittura chiuso al traffico veicolare cui era di solito adibito.
Infatti, in assenza di ulteriori allegazioni sul punto, non essendo stati allertati né il personale del nosocomio né altra forza dell'ordine che potesse constatare l'effettivo stato della pavimentazione nell'immediatezza dei fatti, dovrà farsi necessariamente riferimento alle fotografie allegate agli atti di causa, dal cui esame emerge con chiarezza la disconnessione in più punti del tratto di strada percorso, facilmente intuibile e, pertanto, facilmente evitabile.
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Non pare sussistere quindi, tra “res” e danno, il diretto rapporto causale richiesto dall'art. 2051 cod. civ. (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 14 giugno
2016, n. 12174, secondo cui “La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza un'anomalia stradale, vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica.”), né, del resto e come sopra già ampiamente chiarito, in ragione della visibilità del dissesto, può ritenersi dimostrata la sussistenza dei requisiti propri delle ipotesi di cd. “insidia e trabocchetto” (e, cioè, non visibilità oggettiva e la non prevedibilità soggettiva: cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. VI, 26 aprile 2013, n.
10096, secondo cui “Non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un pericolo occulto, vale a dire non visibile e non prevedibile, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza.”), il sinistro andrà quindi ricondotto causalmente alla condotta avventata ed imprudente tenuta dall'attrice, in ragione del dovere di autoresponsabilità.
Val la pena, infine, richiamare quella giurisprudenza di legittimità secondo cui: “La responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 cod. civ. è esclusa in presenza di una scelta consapevole del danneggiato (c.d. rischio elettivo), il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente” (Cass. 13681/2012).
2.c A tanto deve aggiungersi un ulteriore circostanza non adeguatamente valorizzata nella ricostruzione del fatto nella sentenza del GdP.
La de cuius , si recò effettivamente presso il P.S. del dove le Per_1 Org_1 venne diagnosticata la “frattura scomposta del gomito” a causa di “ trauma- incidente in altri luoghi”; pare circostanza assai peculiare che, nel referto redatto nell'immediatezza dei fatti, nel PS situato a pochi metri dal luogo dell'asserito sinistro, non venga fatta menzione del fatto che il trauma riferito fosse avvenuto nell'ambito (sia pure esterno) della stessa struttura ospedaliera
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refertante (cfr. pag. 57 fascicolo primo grado parte attrice); ma v'è di più.
Invero, alla venne consigliato il ricovero (cfr. pag. 59 fascicolo primo Per_1
grado parte attrice) ed un intervento chirurgico per la riduzione della frattura che la stessa rifiutò, recandosi, successivamente presso la struttura ospedaliera di Bisceglie ove fu successivamente ricoverata ed operata e dove venne segnalato nella documentazione di ricovero/dimissioni come causa del trauma occorsole “incidente in ambito domestico – luogo dell'accadimento abitazione” (cfr. pag. 84 fascicolo primo grado parte attrice).
Orbene, rappresenta consolidato orientamento giurisprudenziale che il certificato medico di pronto soccorso sia atto pubblico facente fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato sia delle dichiarazioni al medesimo rese. Nel caso in cui il paziente- danneggiato non abbia proposto querela di falso in danno del medico certificatore, deve ritenersi che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rilasciate proprio dal danneggiato e che il loro contenuto sia quello verbalizzato (sul punto Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 28 luglio 2020, n.
16030).
Ebbene, se, effettivamente, la causa del sinistro occorsole e delle lesioni lamentate fosse stato il presunto dislivello sulla sede stradale nelle pertinenze dell'ospedale l'attrice non avrebbe certamente avuto ragione di Org_1
omettere tale dichiarazione prima e successivamente, a Bisceglie, dichiarare che il sinistro fosse avvenuto in ambito domestico.
Dunque, il fatto storico così come dedotto nonché la pretesa degli asseriti danni conseguenza risarcibili, per come dedotti, appaiono non provati e quindi la relativa domanda risulta infondata e va, pertanto, rigettata.
3. Deve confermarsi, in questa sede, la decisione di non aver disposto una rinnovazione delle operazioni di c.t.u., ritenuta del tutto superflua ai fini della decisione, a fronte dell'assenza di puntuali allegazioni e prove in ordine alla riconducibilità causale dell'evento alla res.
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Ad ogni modo, risulta peculiare che nel caso di specie il c.t.u. nominato fosse un professionista impiegato presso l' , parte nel procedimento e che tale Pt_1
circostanza non sia stata oggetto di puntuale e tempestiva contestazione da parte della Sul punto deve ricordarsi che, secondo costante Pt_1 giurisprudenza, “l'art. 192 c.p.c., comma 2, fissa un termine perentorio di tre giorni alle parti per dedurre eventuali circostanze delle quali devono fornire anche prova, intese ad evidenziare le ragioni di ricusazione dell'ausiliario nominato dal Giudice, in modo così da prevenire una indagine svolta con criteri e metodi non imparziali. Il termine è fissato per risolvere, definitivamente ed in via preventiva, ogni questione sulle qualità che deve rivestire il CTU, onde evitare successivi comportamenti dilatori delle parti, fondati su strategie processuali determinate "secundum eventum litis" […] la
Corte, con giurisprudenza consolidata, ha escluso possibilità di deroga del termine in questione che, se inosservato, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità - con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo, ed alcun vizio di nullità della sentenza può essere fatto valere in sede di impugnazione sul presupposto di situazioni riferibili al CTU che non siano state tempestivamente denunciate con la istanza di ricusazione” (Cass. civ.
Sez. III, Sent., (ud. 30-09-2019) 08-01-2020, n. 122).
Nondimeno, nel caso di specie, il rinnovo della consulenza per una nuova indagine sul quantum della pretesa risarcitoria, anch'esso oggetto di gravame, si è rilevata non utile poiché dalla valutazione complessiva delle risultanze istruttorie si è ritenuto che l'attrice abbia allegato unicamente circostanze da cui risulta essere emersa una mera autoresponsabilità in ordine ai fatti di causa di talché tale motivo di gravame risulta assorbito dall'accoglimento del primo vertente sull'infondatezza della domanda in punto di an circa l'addebito di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 in capo all'appellante.
In conclusione, dalle considerazioni finora sviluppate, si ritiene debba essere integralmente riformata la sentenza n. 483/2020 resa dal Giudice di
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Pace di Cerignola, ritenendo per le ragioni esposte infondata la domanda formulata ex artt. 2043-2051 c.c. e, conseguentemente, escludendo ogni addebito di responsabilità in capo all' per il sinistro occorso alla Parte_1
. Per_1
3. In ragione della riforma della sentenza impugnata si ritiene debbano essere modificate le statuizioni in tema di spese relative al primo grado di giudizio, disponendo il loro addebito in capo agli attori in primo grado CP_1
, e;
le stesse si
[...] Controparte_3 Controparte_2 liquidano, sulla base dei valori medi del d.m. 55/2014, nell'ammontare di €
1.205 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali
(15%) sul compenso come per legge.
Analogamente, le spese relative alla c.t.u. espletata in primo grado, già liquidate con separato decreto, devono essere poste, in solido, a carico degli attori, con facoltà dell'appellante di ripetere da quest'ultimi quanto già corrisposto all'ausiliario in virtù del decreto di liquidazione come da sentenza impugnata.
In applicazione della soccombenza le spese processuali relative al presente grado di giudizio, si liquidano, sulla base dei valori minimi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in ragione della bassa complessità delle questioni giuridiche oggetto del presente giudizio, nell'ammontare di € 1.065 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali (15%) sul compenso come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, nella persona del Giudice
Dott.ssa Simona Iavazzo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in riforma della Pt_1
sentenza n. 483/2020 del Giudice di Pace di Cerignola, rigetta la domanda proposta da , e Controparte_1 Controparte_3 [...]
, n.q. di eredi di nonché condanna questi ultimi, in CP_2 Persona_1
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solido, al pagamento nei confronti dell' delle spese di lite del I grado Pt_1 di giudizio, che liquida in € 1.205 per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3) condanna altresì, , e Controparte_1 Controparte_3 [...]
, in solido, al pagamento nei confronti dell' delle spese di CP_2 Pt_1
lite del II grado di giudizio, che liquida in € 1.065 per onorario, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) pone in via definitiva le spese della CTU espletata in I grado, già liquidate con separato decreto, a carico della parte appellata, con diritto dell' , Pt_1
appellante, di ripetere quest'ultima quanto eventualmente già versato all'ausiliario.
Così deciso in Foggia, il 28/03/2024.
Il Giudice
(dott.ssa Simona Iavazzo)
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