TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/09/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1597 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Maria LONGHI
e
IN SU, c.f. , nata ad [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Patricia DALLA VALLE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
i coniugi dichiarano di volersi separare alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) L'abitazione familiare sita in AR VI (VI), Via Saggiotti n.22, di proprietà della
sig.ra CO SU, viene assegnata con tutti gli arredi in essa esistenti alla medesima sig.ra
CO SU, mentre il sig. si è trasferito in un'abitazione presa allo scopo in Parte_1
locazione, sita ad Arzignano (VI), Via Vasco de Gama n.13, portando con sé i propri effetti
personali.
3) Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori - secondo le modalità e Persona_1
termini di cui alla Legge n.54/2006 sull'affidamento condiviso - che eserciteranno la
responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, al sistema educativo e alla
salute, tenendo conto per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle
inclinazioni, capacità ed aspirazioni del minore.
Il minore manterrà la propria residenza e collocazione prevalente presso la madre. Per_1
4) In relazione ai diritti di visita al figlio, il sig. potrà vedere e tenere con sé Parte_1
Per_1
- a fine settimana alternati, dal venerdì da fine della scuola alla domenica sera alle ore 21.00
- il mercoledì di ogni settimana, dalla fine della scuola sino al giovedì mattina, quando il
minore ritornerà a scuola
- nelle settimane in cui il padre non vede il figlio nel weekend, il ragazzo si trattiene a dormire
dal padre anche il giovedì sera, andando poi direttamente a scuola il venerdì mattina.
Per facilitare i suoi spostamenti, verranno consegnate al ragazzo le chiavi di casa di
entrambi i genitori.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio inoltre:
2 - 7 giorni anche non continuativi durante le vacanze natalizie (comprendenti
alternativamente il giorno di Natale e, l'anno successivo, il Capodanno); 3 giorni anche non
continuativi durante le vacanze pasquali (comprendenti alternativamente il giorno di Pasqua
e, l'anno successivo, il Lunedì dell'Angelo); 15 giorni, anche non continuativi, durante il
periodo estivo, da giugno a settembre, da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno;
alternativamente, di anno in anno, le festività infrasettimanali del 25/4, 01/05, 02/06, 08/09,
02/11, 08/12, se festivi.
Ricorrenze e feste particolari: starà con il padre il giorno del compleanno del padre e Per_1
la festa del papà; con la madre il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma.
Per quanto riguarda il giorno del compleanno di , qualora non si giunga all'auspicata Per_1
soluzione di trascorrerlo tutti insieme, ad anni alternati con la madre e con il padre, o, se
possibile, metà giornata con l'uno e metà con l'altro, prendendo preventivamente accordi
tra i due genitori, almeno un mese prima.
Il genitore che ha con sé il figlio per periodi di vacanza, anche brevi, dovrà comunicare
all'altro genitore l'indirizzo ove lo porterà.
Le telefonate ed ogni altro modo di comunicazione tra ed i genitori sono liberamente Per_1
gestite dal ragazzo.
5) Il Sig. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio minore Parte_1 Per_1
corrispondendo entro il giorno 15 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla sig.ra CO
SU – che ne fornirà le coordinate bancarie - la somma di € 400,00 (Euro quattrocento/00),
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT Famiglia;
6) Il sig. sarà inoltre tenuto, a favore del figlio minore , a concorrere al Parte_1 Per_1
pagamento di tutte le spese straordinarie nella misura del 50%, secondo il Protocollo in uso
presso il Tribunale di Vicenza, noto alle parti. Il rimborso delle spese straordinarie in favore
del coniuge che le ha sostenute, dovrà essere effettuato entro il giorno 15 del mese
successivo alla richiesta;
3 7) Le detrazioni per figli spetteranno ai sigg.ri CO SU e nella misura del Parte_1
50% ciascuno;
8) L'assegno unico e universale per i figli a carico viene richiesto e trattenuto dalla sig.ra
CO SU nella misura del 100%;
9) I coniugi si impegnano a prestare il consenso per il rilascio al figlio minore della carta di
identità, del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Ciascuno dei coniugi dà il proprio consenso a che l'altro abbia documenti validi per
l'espatrio”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 28/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in AR VI (VI) in data 15/12/2007, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza dell'8/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe,
sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre Per_2
ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
4 - neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed Per_2
adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
- le spese straordinarie relative al figlio minore , come regolamentate dal protocollo Per_2
del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in AR
VI (VI), Via Saggiotti n. 22, in favore di IN SU, quale genitore convivente con il figlio minore;
Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio al figlio minore della carta di identità, del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e IN SU, uniti in Parte_1
matrimonio in AR VI (VI) in data 15/12/2007 con atto trascritto al n. 8, parte II,
serie A, anno 2007, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente
5 richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR
VI (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2 settembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
6