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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/09/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 226/2025 R.G.V.G
Tribunale di Torre Annunziata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Maria Rosaria Barbato presidente relatore dott.ssa Giovanna Di Meo giudice dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 226/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. , nato a [...] il [...], rappresentati e difesi Pt_2 C.F._2 dall'Avv. Giovanna Memoli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Santa Maria la Carità
(Na) alla via Motta Bardascini n.59 giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.06.2025, sostituita da deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio riportandosi alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03.02.2025, e Parte_1 Parte_2 chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in data 12.10.1986 nel Comune di Boscoreale (NA), optando per il rito concordatario.
I ricorrenti deducevano che dalla loro unione erano nati due figli, ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti: , nato a [...] il [...] e , nato Per_1 Per_2
a OM (NA) il 31/07/1991; che, stante l'incompatibilità caratteriale, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata, tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale;
che si erano separati consensualmente e veniva emesso in data 03.06.2014 dal Tribunale di Torre Annunziata il decreto di omologa n. 3570/2014 (con cui era previsto che la casa coniugale sita in Boscoreale (NA) alla via Matteotti n.10 in comproprietà tra i coniugi restava assegnata alla moglie la quale rinunciava ad ottenere il mantenimento dal coniuge).
Lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora, tanto che le parti avevano raggiunto un accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Veniva fissata, con decreto del 16.02.2025, la data di udienza per il successivo 17.06.2025 sostituita con note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.
Quindi, preso atto della concorde volontà delle parti, la causa veniva riservata in decisione al
Collegio.
Gli atti venivano trasmessi al PM.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione consensuale (14.05.2014) e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione.
I coniugi hanno poi ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso e ribadite all'udienza del 17.06.2025, prevedendo che i patti stabiliti varranno ad ogni effetto dal deposito del ricorso.
Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
In relazione alle rispettive condizioni economiche, la sig.ra dichiarava nel ricorso di essere Pt_1 collaboratrice scolastica con reddito percepito e dichiarato nel 2022 di € 234,04, nel 2023 di €
21.368,00 nel 2024 di € 22.369,00 e di essere comproprietaria, per 1/3 dell'intero, dell'immobile sito in Boscoreale alla via Giacomo Matteotti n. 10 identificato al catasto Fabbricati del comune di
Boscoreale al foglio 12, n. 374, sub. 101; mentre il sig. dichiarava di essere disoccupato con Pt_2 reddito annuo percepito nel 2021 di € 8,81, di non aver percepito alcun reddito nel 2022, nel 2023 e nel 2024, di essere proprietario di un autoveicolo Ford Focus tg. GC318PD e di non possedere beni immobili.
Trattandosi di procedura camerale, su ricorso congiunto delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 03.02.2025, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12.10.1986 in
Boscoreale (NA) da nata a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...] (atto n. 69, Parte II, Serie A - registri atti Pt_2 matrimonio del Comune di Boscoreale anno 1986), ai seguenti patti e condizioni:
A.I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione, per cui ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento, e dichiarano altresì di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1-12-1970 n. 898, 134 R.D. 9-7-1939 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
3. Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 16.07.2025
il presidente estensore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato