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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5472 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4232/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti ai n. 4232/2024 R.G. e n. 15100/2024 R.G., assegnati in decisione all'udienza del 7.4.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Frosinone alla Via Cosenza n. 25/B ed elett.te dom.to in Napoli alla Via Epomeo n. 57 presso lo studio dell'avv. Alessia Mattei (c.f. ) e dell'avv. Carlo Alberto Sirico (c.f. C.F._2
, che lo rappresentano e difendono come da mandato allegato all'atto C.F._3 introduttivo
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._4
Vincenzo Pecorella (c.f. ), con studio in Napoli alla Via M. Cervantes C.F._5
n.55/16, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHE'
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._4
Vincenzo Pecorella (c.f. ), con studio in Napoli alla Via M. Cervantes C.F._5
n.55/16, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
ATTORE
E con sede in Bologna alla Via Stalingrado n. 45 (C.F. Controparte_2
-P.IVA ), in persona del suo procuratore ad negotia Dott. P.IVA_1 P.IVA_2 CP_3
che la rappresenta legalmente, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Raio (c.f.
[...]
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Ugo C.F._6
Niutta n. 4, come da mandato allegato all'atto di costituzione e risposta CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità professionale
Conclusioni: all'udienza del 7.4.2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale di causa.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.2.2024, citava in Parte_1 giudizio l'avv. deducendo: Controparte_1
- che, in data 23.6.2014, la gli notificava il decreto ingiuntivo n. Controparte_4
4369/2014, provvisoriamente esecutivo, che era stato emesso dal Tribunale di Bologna in data 30.5.2014;
- che con tale decreto gli veniva ingiunto, in qualità di sottoscrittore di una fideiussione
“omnibus”, di pagare – in uno alla Laundry Hotel Service s.r.l. in bonis, quale debitrice principale, e ad altri firmatari delle fideiussioni – la somma di € 303.677,21 oltre interessi e spese di procedura;
- che, trattandosi di decreto ingiuntivo munito della clausola di provvisoria esecuzione, unitamente allo stesso, gli veniva notificato anche l'atto di precetto;
- che, a seguito di tale notifica, il conferiva mandato all'avv. Pt_1 CP_1 difensore di fiducia della debitrice Laundry Hotel Service s.r.l., per farsi difendere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale veniva iscritto al ruolo del Tribunale di
Bologna al n. 13144/2014 R.G.;
- che, in data 10.10.2017, il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 20884/2017, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, condannava il e gli altri opponenti al pagamento Pt_1 dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo e delle spese di lite, che liquidava in € 7.334,25, nonché dell'ulteriore somma di € 1.466,85, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per lite temeraria;
- che, nelle more, in data 5.10.2016, la notificava al Controparte_5
il decreto ingiuntivo n. 6043/2016, emesso dal Tribunale di Napoli il 7.9.2016, Pt_1 con il quale gli veniva ingiunto di pagare – unitamente alla Laundry Hotel Service s.r.l. in liquidazione, quale debitore principale, e ad altri debitori secondari e fideiussori – la somma di € 237.727,85 oltre interessi e spese di procedura;
- che, anche in tal caso, il , non riconoscendosi debitore, né garante e, soprattutto, Pt_1 non avendo sottoscritto alcun contratto di garanzia e non avendo alcuna cognizione del presunto credito garantito, né dell'inadempimento dell'obbligato principale, conferiva mandato all'avv. al fine di tutelare la propria posizione;
CP_1
- che l'avv. nell'interesse dell'odierno attore, in data 17.10.2016, proponeva CP_1 opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, con il quale, previo disconoscimento della sottoscrizione del contratto di garanzia e delle fideiussioni dei garanti, chiedeva la revoca dello stesso;
- che l'atto di citazione in opposizione, tuttavia, mancava dell'indicazione del nome, del cognome, della residenza e del codice fiscale degli attori ed errava sull'elezione di domicilio della Controparte_5
- che l'avv. inoltre, non provvedeva entro il termine di 10 gg. previsti dalla legge CP_1 all'iscrizione a ruolo dell'opposizione dinanzi il Tribunale di Napoli e non provvedeva a comunicare ai propri assistiti la mancata iscrizione al ruolo della causa;
- che, per tale ragione, il decreto ingiuntivo diveniva definitivo;
pagina 2 di 9 - che, in data 20.12.2017, la cedeva il proprio credito al Controparte_5
quale mandataria della che diventava Controparte_6 Controparte_7 legittima creditrice nei confronti dell'istante e, in data 11.9.2020, notificava al Pt_1
l'atto di precetto;
- che la notificava al , quale debitore, e alla società Global Controparte_6 Pt_1
Service Hotel s.r.l., quale terzo datore di lavoro di quest'ultimo, atto di pignoramento presso terzi;
- che il , a quel punto, per tutelare la propria posizione, conferiva mandato all'avv. Pt_1
Michele Napoletano;
- che veniva incardinata la procedura esecutiva n. 1/2021 R.G. presso il Tribunale di Frosinone, all'esito della quale il creditore procedeva al pignoramento presso terzi e il veniva Pt_1 condannato alla refusione delle spese della fase cautelare del giudizio di opposizione all'esecuzione in favore di Controparte_6
- che, nel corso del suddetto procedimento esecutivo, si accertava che il credito fatto valere nei confronti del ammontava ad € 243.682,14, oltre rivalutazione, interessi e spese, e Pt_1 che le spese del processo esecutivo consistevano in € 3.410,00;
- che, a seguito del pignoramento dalla Global Service Hotel s.r.l., il veniva Pt_1 licenziato;
- che, a seguito del giudizio, l'Agenzia dell'Entrate gli faceva pervenire avviso di liquidazione per l'imposta di registro di € 1.218,00 oltre alle spese di notifica;
- che, in data 26.7.2023, il inviava all'avv. la proposta di una stipula Pt_1 CP_1 di negoziazione assistita, alla quale quest'ultimo non aderiva. Ciò premesso, l'attore, chiedeva accertarsi la responsabilità professionale dell'avv. CP_1 deducendo che lo stesso, nell'espletare i mandati conferitogli, avrebbe incardinato una lite temeraria contro l' proponendo un'opposizione a decreto ingiuntivo del tutto Controparte_4 infondata, ed avrebbe, altresì, omesso di iscrivere a ruolo l'opposizione a decreto ingiuntivo nell'ambito del procedimento contro la Controparte_5
In particolare, l'attore chiedeva la condanna dell'avv. al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali subiti, consistenti:
- nell'importo di € 237.727,00 di cui al decreto ingiuntivo n. 6043/2016, la cui opposizione non era stata iscritta a ruolo, per la quota di sua spettanza, oltre alle spese di esecuzione;
- nella trattenuta del 1/5 sulle retribuzioni, in quanto pignorate e non percepite;
- nel minor trattamento pensionistico, a causa della perdita sulla retribuzione.
Chiedeva, altresì, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di difesa e della perdita di chance.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'avv. il quale Controparte_1 eccepiva la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo all'attore, deducendo che lo stesso non gli aveva mai conferito alcun incarico professionale e asserendo, quindi, che la procura alle liti rilasciata dal e prodotta soltanto in fotocopia era apocrifa, in quanto Pt_1
“frutto di un copia/incolla o più verosimilmente di un collage di una procura mai rilasciata per la procedura cui fa rifermento l'attore e che specificatamente si disconosce”.
pagina 3 di 9 In ogni caso, nel merito, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, dal momento che l'attore non aveva provato che l'evento dannoso da lui subìto fosse conseguenza dell'inadempimento del contratto d'opera concluso col professionista.
Nelle more, con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.7.2024, l'avv. CP_1 deducendo di essere decaduto non per sua colpa dal chiamare in causa la propria assicurazione professionale, agiva autonomamente nei confronti della Controparte_2 chiedendo di essere manlevato dalla stessa nel caso in cui fosse stata accertata la sua responsabilità civile nel procedimento istaurato nei suoi confronti dal . Pt_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa, la quale eccepiva che l'avv. era decaduto dalla possibilità di chiamarla in garanzia nel CP_1 giudizio e, nel merito, rilevava l'inoperatività della polizza assicurativa per la violazione degli artt. 2, 1.9, 7.12 della polizza e degli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 c.c., nonché l'infondatezza in fatto e diritto della domanda proposta dal per carenza di prova del danno subìto. Pt_1
All'udienza del 12.12.2024, i due giudizi, pendenti innanzi allo scrivente magistrato, venivano riuniti.
Quindi, rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti, in quanto ritenute superflue, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.4.2025, con termine per note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione sollevata dal convenuto, CP_1
in merito alla dedotta carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo
[...] all'attore, che deriverebbe dall'inesistenza della procura alle liti, Parte_1 apparentemente rilasciata in data 14.10.2016; quest'ultima, infatti, secondo la prospettazione del convenuto, sarebbe apocrifa in quanto “frutto di un copia/incolla o più verosimilmente di un collage di una procura mai rilasciata per la procedura cui fa rifermento l'attore e che specificatamente si disconosce”.
Orbene, nel caso che occupa, l'esistenza del rapporto professionale tra l'attore e l'avv.
– a prescindere dalla dedotta e non dimostrata falsità della procura alle liti – è CP_1 certamente provata in via documentale dagli atti del giudizio civile che sono stati prodotti, i quali risultano firmati digitalmente dall'odierno convenuto e notificati all'istituto bancario opposto dall'indirizzo di posta certificata dello stesso.
Orbene, da tali atti emerge chiaramente che il convenuto, agendo come difensore della “società Laundry Hotel Service s.r.l. in liquidazione”, nonché “dei garanti” della stessa (tra cui vi era anche l'odierno attore), proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6043/2016, contestando il credito azionato da nei confronti del . Controparte_5 Pt_1
pagina 4 di 9 Ne deriva che il rapporto professionale tra le parti non può essere seriamente messo in discussione e che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell'attore deve essere rigettata, in quanto meramente dilatoria.
2. Nel merito, la domanda risarcitoria proposta dall'attore è infondata e deve Parte_1 essere, quindi, rigettata.
3. La responsabilità professionale dell'avvocato costituisce una forma di responsabilità da inadempimento contrattuale che consiste nella violazione da parte del professionista dell'obbligo di svolgere in favore del proprio cliente un'attività di consulenza, ovvero di rappresentanza e assistenza legale;
obblighi, questi, che vengono assunti dall'avvocato in forza di un contratto d'opera intellettuale.
Sebbene tradizionalmente una tale obbligazione sia stata classificata come obbligazione di mezzi, dal momento che il professionista-avvocato non si impegna a raggiungere un determinato risultato, bensì a porre in essere un comportamento diligente, che costituisce l'oggetto stesso dell'obbligazione, tale distinzione è stata progressivamente ed in parte superata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 15781/2005, 577/2008 e 13533/2011.
La dicotomia “obbligazioni di mezzi” e “obbligazioni di risultato”, invero, rilevava soprattutto sotto il profilo dell'onere probatorio, dal momento che, nell'ambito delle obbligazioni di risultato, l'art. 1218 c.c. operava in termini oggettivi e, dunque, il creditore era tenuto ad allegare la mancata esecuzione della prestazione dovuta, mentre il debitore doveva dimostrare che l'inadempimento era stato determinato da impossibilità sopravvenuta, oggettiva ed assoluta, derivante da causa a lui non imputabile;
nell'ambito delle obbligazioni di mezzi, invece, l'art. 1218 c.c. operava in termini soggettivi, per cui, a fronte dell'allegazione creditoria della negligenza del debitore, quest'ultimo andava esente da responsabilità se dimostrava di essere stato diligente nell'adempimento dell'obbligazione. Orbene, mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il 1° comma dell'art. 1176 c.c. richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia;
nel caso di obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale, il grado di diligenza richiesto dall'art. 1176 comma
2 c.c. è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità pressoché costante ha chiarito che il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei suoi confronti, rilevano le modalità dello svolgimento dell'attività professionale in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (cfr. Cass., sentenza n. 18612/2013).
Va inoltre evidenziato che se, come sopra chiarito, l'obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi, non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato positivo sarebbe stato verosimilmente conseguito (cfr. Cass., sentenza n. 6967/2006).
pagina 5 di 9 In altri termini, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto che l'attività professionale non sarebbe stata correttamente adempiuta, ma occorre verificare che, qualora il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
In mancanza di tale prova, infatti, che deve essere fornita dall'attore, ciò che difetta, ai fini dell'accoglimento della domanda, è la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colpevole del legale (commissiva o omissiva) e la conseguenza in termini di danno che ne sarebbe derivata
(cfr. Cass., sentenza n. 2638/2013; nonché nello stesso senso, Cass., n. 2072/2022).
In particolare, in caso di omissione colpevole del difensore, quest'ultimo risponde dei danni subiti dal proprio cliente soltanto quando, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta omissiva. Come ha più volte osservato la Corte di Cassazione, infatti, “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva – non necessariamente la certezza – circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (…) difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (Cass. 22376/2012)”.
4. Orbene, ciò posto, applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie ed esaminate le risultanze istruttorie di natura esclusivamente documentale che sono state prodotte, deve osservarsi che, nel caso in esame, risultano provate, in atti, le dichiarazioni di esecutività dei decreti ingiuntivi n. 4369/2014 e n. 6043/2016.
Tuttavia, il ha dedotto unicamente la ragionevole certezza che l'opposizione avverso Pt_1 il decreto ingiuntivo sarebbe stata accolta, ove la causa, dopo la notifica dell'atto di citazione, fosse stata regolarmente iscritta a ruolo;
ma non ha allegato nulla in termini di probabile fondatezza della propria opposizione.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, infatti, non viene indicato in che termini la tempestiva proposizione dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6043/2016 avrebbe potuto condurre ad una esclusione della pretesa fatta valere nei suoi confronti ovvero ad un ridimensionamento nel quantum del credito azionato in via monitoria. Più precisamente, nell'atto di citazione, si legge unicamente che “qualora l'avvocato avesse proposto in maniera diligente la causa di opposizione a decreto ingiuntivo CP_1 ed avesse notiziato il sig. , quest'ultimo avrebbe ottenuto con elevata Parte_1 probabilità la possibilità di non perdere il lavoro o comunque il riconoscimento della tutela obbligatoria e proporre azioni transattive atteso che la Banca del Monte dei Paschi di Siena stava procedendo al recupero del credito vantato nei confronti della Laundry Hotel Service s.r.l. quale debitrice principale”. Senonché l'apodittica affermazione di tale principio, senza nessuno sviluppo argomentativo volto a chiarire in che termini la proposta opposizione avrebbe potuto, anche in termini meramente probabilistici, impedire che il decreto ingiuntivo diventasse definitivo o comunque avrebbe potuto condurre ad un ridimensionamento nel quantum dell'importo dovuto, induce a ritenere non soddisfatto l'onere probatorio gravante sull'attore, come sopra prospettato.
pagina 6 di 9 L'attore, infatti, non ha provato (né ha chiesto di provare) che, ove ci fosse stata l'iscrizione a ruolo, quella opposizione sarebbe stata accolta: ha dedotto che la firma in calce alla fidejussione omnibus sarebbe falsa, ma non ha prodotto alcuna consulenza tecnica di parte per dimostrarlo e non ha chiesto neanche che venisse disposta una CTU di tipo grafologico (richiesta, questa, che, nel caso di specie, sarebbe stata del tutto inammissibile, in quanto meramente esplorativa).
Secondo la prospettazione dell'attore, dalla lettura dell'atto di citazione, sembra che l'accoglimento dell'opposizione fosse scontato e che la mera omissione ascritta all'avv. sia sufficiente a provare la sua responsabilità civile. CP_1
Del resto, l'unica richiesta istruttoria formulata dall'attore è stato il giuramento decisorio deferito al convenuto, il quale, tuttavia, non è stato ammesso in quanto ritenuto irrilevante ai fini del decidere.
Tale giuramento, infatti, era volto a dimostrare l'esistenza del rapporto professionale, che, come già si è evidenziato, appare documentalmente provato, e non già a provare il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'avv. e il danno asseritamente subìto dall'attore. CP_1
Inoltre, giova appena osservare che anche la lettera di licenziamento allegata all'atto di citazione appare giustificata “dalla generale riduzione dell'attività” e “dalla necessità di procedere ad un riassetto organizzativo stante le difficoltà economico-finanziarie in cui viene a trovarsi la società”, sicché il licenziamento dell'attore, almeno da un punto di vista formale, non sembra in alcun modo ricollegato al pignoramento presso terzi avvenuto presso la Global Service Hotel
s.r.l., quale datore di lavoro del . Pt_1
Sotto altro profilo, deve essere rigettata, altresì, anche la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.
Costituisce orientamento maggioritario della Suprema Corte quello secondo cui la perdita della possibilità di una mera partecipazione ad un giudizio non vale ad integrare un danno risarcibile, neanche sottoforma di perdita di chance.
La chance perduta, infatti, si qualifica correttamente come incertezza eventistica, incertezza insanabile, cioè, rispetto all'eventualità del conseguimento o della conservazione del bene della vita ritenuta solo possibile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo.
In tema di responsabilità civile del professionista, in particolare del difensore, la Suprema Corte si è espressa nel modo seguente: “In due pronunce meno recenti (Cass. n. 15759/2001 e Cass. n.
22026/2004) questa Corte ha anche affermato la risarcibilità del danno della chance
d'intraprendere o proseguire una lite in sede giudiziaria. A tal fine si è detto che la partecipazione ad una controversia in sede giudiziaria anche del tutto indipendentemente dalle maggiori o minori possibilità d'esito favorevole della lite offre in ogni caso frequentemente occasione, tra l'altro, di transigere la vertenza o di procrastinarne la soluzione o di giovarsi di situazioni di fatto o di diritto sopravvenute, risultati che indiscutibilmente rappresentano, già di per sé stessi, apprezzabili vantaggi sotto il profilo economico. Tuttavia, le citate decisioni hanno ritenuto che il danno potesse liquidarsi soltanto in base ad un criterio prognostico basato sulle concrete ragionevoli possibilità di risultati utili. Si è, dunque, palesata, ancora una volta, la necessità che il diritto al risarcimento del danno sia ancorato alla sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta inadempiente del professionista e il risultato che si sarebbe potuto
pagina 7 di 9 ottenere in termini di vantaggio per la parte e in presenza di concrete ragionevoli possibilità di conseguirlo. (…) Occorrerà, quindi, che quei risultati vantaggiosi (una transazione, l'intervento di uno jus superveniens favorevole alla parte, etc.), quali possibilità ragionevolmente concrete conseguibili nel corso di una lite (e della cui allegazione e prova si deve far carico l'attore che agisce per il risarcimento del danno;
ciò che, nella specie, il ricorrente neppure deduce di aver fornito), si presentino come eventi suscettibili, in seno ad un giudizio, di rendere tutela ai diritti/interessi legittimi della parte stessa e tali, pertanto, da integrare l'interesse primario/presupposto alla cui soddisfazione è dedotta in contratto l'obbligazione di diligenza professionale dell'avvocato.
Va, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile quello a proporre una impugnazione infondata;
ne consegue che la tardiva proposizione, da parte dell'avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, e non fa sorgere per l'avvocato un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione (cfr. Cass., sentenza n. 24670/2024)”. Nello stesso senso, si veda anche Cass. sentenza n. 22376/2012: “la perdita di una chance, intesa quest'ultima come mera eventualità astratta, non è di per sé risarcibile, acquistando invece valenza risarcitoria solo se sia verificabile in termini di ragionevole probabilità nel caso concreto e sempre che tale perdita sia eziologicamente riconducibile al comportamento del terzo”. Ebbene, nel caso di specie, non può dirsi che l'attore avesse diritto al risarcimento di una chance perduta in quanto non è stata fornita alcuna prova circa il perseguimento del bene della vita da lui lamentato (i.e. vittoria del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo).
Analogamente è a dirsi per quanto concerne il risarcimento del danno non patrimoniale del diritto di difesa.
Il , infatti, ha invocato la lesione del proprio diritto di difesa, ma ha omesso di provare Pt_1 il danno conseguenza ed il nesso causale tra i due, allegando genericamente le medesime circostanze già invocate per l'inadempimento da parte dell'Avv. CP_1
Alla luce delle osservazioni sin qui svolte, quindi, le richieste risarcitorie avanzate dal Pt_1 non possono trovare accoglimento.
5. Il rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'attore determina il conseguente assorbimento della domanda di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in causa.
6. Quanto alle spese di lite tra l'attore ed il convenuto, le stesse devono dichiararsi interamente compensate, in ragione per un verso del rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal e, per altro verso, del rigetto delle eccezioni meramente pretestuose e dilatorie Pt_1 sollevate dall'avv. CP_1
Analogamente, deve dirsi che sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese tra l'avv. e la atteso che quest'ultima, CP_1 Controparte_2 benché richiesta dal proprio assicurato, non gli ha fornito tempestivamente la documentazione pagina 8 di 9 necessaria a consentirgli la chiamata in causa nell'ambito del giudizio promosso dal , Pt_1 né ha gestito diligentemente la lite, costringendolo ad instaurare un autonomo giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande risarcitorie avanzate dall'attore, nei confronti del Parte_1 convenuto Controparte_1
- dichiara assorbita la domanda di garanzia formulata dal convenuto, CP_1
nei confronti della
[...] Controparte_2
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Napoli, 3/6/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti ai n. 4232/2024 R.G. e n. 15100/2024 R.G., assegnati in decisione all'udienza del 7.4.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Frosinone alla Via Cosenza n. 25/B ed elett.te dom.to in Napoli alla Via Epomeo n. 57 presso lo studio dell'avv. Alessia Mattei (c.f. ) e dell'avv. Carlo Alberto Sirico (c.f. C.F._2
, che lo rappresentano e difendono come da mandato allegato all'atto C.F._3 introduttivo
ATTORE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._4
Vincenzo Pecorella (c.f. ), con studio in Napoli alla Via M. Cervantes C.F._5
n.55/16, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
NONCHE'
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._4
Vincenzo Pecorella (c.f. ), con studio in Napoli alla Via M. Cervantes C.F._5
n.55/16, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
ATTORE
E con sede in Bologna alla Via Stalingrado n. 45 (C.F. Controparte_2
-P.IVA ), in persona del suo procuratore ad negotia Dott. P.IVA_1 P.IVA_2 CP_3
che la rappresenta legalmente, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Raio (c.f.
[...]
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via Ugo C.F._6
Niutta n. 4, come da mandato allegato all'atto di costituzione e risposta CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità professionale
Conclusioni: all'udienza del 7.4.2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da verbale di causa.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20.2.2024, citava in Parte_1 giudizio l'avv. deducendo: Controparte_1
- che, in data 23.6.2014, la gli notificava il decreto ingiuntivo n. Controparte_4
4369/2014, provvisoriamente esecutivo, che era stato emesso dal Tribunale di Bologna in data 30.5.2014;
- che con tale decreto gli veniva ingiunto, in qualità di sottoscrittore di una fideiussione
“omnibus”, di pagare – in uno alla Laundry Hotel Service s.r.l. in bonis, quale debitrice principale, e ad altri firmatari delle fideiussioni – la somma di € 303.677,21 oltre interessi e spese di procedura;
- che, trattandosi di decreto ingiuntivo munito della clausola di provvisoria esecuzione, unitamente allo stesso, gli veniva notificato anche l'atto di precetto;
- che, a seguito di tale notifica, il conferiva mandato all'avv. Pt_1 CP_1 difensore di fiducia della debitrice Laundry Hotel Service s.r.l., per farsi difendere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale veniva iscritto al ruolo del Tribunale di
Bologna al n. 13144/2014 R.G.;
- che, in data 10.10.2017, il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 20884/2017, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, condannava il e gli altri opponenti al pagamento Pt_1 dell'importo indicato nel decreto ingiuntivo e delle spese di lite, che liquidava in € 7.334,25, nonché dell'ulteriore somma di € 1.466,85, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per lite temeraria;
- che, nelle more, in data 5.10.2016, la notificava al Controparte_5
il decreto ingiuntivo n. 6043/2016, emesso dal Tribunale di Napoli il 7.9.2016, Pt_1 con il quale gli veniva ingiunto di pagare – unitamente alla Laundry Hotel Service s.r.l. in liquidazione, quale debitore principale, e ad altri debitori secondari e fideiussori – la somma di € 237.727,85 oltre interessi e spese di procedura;
- che, anche in tal caso, il , non riconoscendosi debitore, né garante e, soprattutto, Pt_1 non avendo sottoscritto alcun contratto di garanzia e non avendo alcuna cognizione del presunto credito garantito, né dell'inadempimento dell'obbligato principale, conferiva mandato all'avv. al fine di tutelare la propria posizione;
CP_1
- che l'avv. nell'interesse dell'odierno attore, in data 17.10.2016, proponeva CP_1 opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, con il quale, previo disconoscimento della sottoscrizione del contratto di garanzia e delle fideiussioni dei garanti, chiedeva la revoca dello stesso;
- che l'atto di citazione in opposizione, tuttavia, mancava dell'indicazione del nome, del cognome, della residenza e del codice fiscale degli attori ed errava sull'elezione di domicilio della Controparte_5
- che l'avv. inoltre, non provvedeva entro il termine di 10 gg. previsti dalla legge CP_1 all'iscrizione a ruolo dell'opposizione dinanzi il Tribunale di Napoli e non provvedeva a comunicare ai propri assistiti la mancata iscrizione al ruolo della causa;
- che, per tale ragione, il decreto ingiuntivo diveniva definitivo;
pagina 2 di 9 - che, in data 20.12.2017, la cedeva il proprio credito al Controparte_5
quale mandataria della che diventava Controparte_6 Controparte_7 legittima creditrice nei confronti dell'istante e, in data 11.9.2020, notificava al Pt_1
l'atto di precetto;
- che la notificava al , quale debitore, e alla società Global Controparte_6 Pt_1
Service Hotel s.r.l., quale terzo datore di lavoro di quest'ultimo, atto di pignoramento presso terzi;
- che il , a quel punto, per tutelare la propria posizione, conferiva mandato all'avv. Pt_1
Michele Napoletano;
- che veniva incardinata la procedura esecutiva n. 1/2021 R.G. presso il Tribunale di Frosinone, all'esito della quale il creditore procedeva al pignoramento presso terzi e il veniva Pt_1 condannato alla refusione delle spese della fase cautelare del giudizio di opposizione all'esecuzione in favore di Controparte_6
- che, nel corso del suddetto procedimento esecutivo, si accertava che il credito fatto valere nei confronti del ammontava ad € 243.682,14, oltre rivalutazione, interessi e spese, e Pt_1 che le spese del processo esecutivo consistevano in € 3.410,00;
- che, a seguito del pignoramento dalla Global Service Hotel s.r.l., il veniva Pt_1 licenziato;
- che, a seguito del giudizio, l'Agenzia dell'Entrate gli faceva pervenire avviso di liquidazione per l'imposta di registro di € 1.218,00 oltre alle spese di notifica;
- che, in data 26.7.2023, il inviava all'avv. la proposta di una stipula Pt_1 CP_1 di negoziazione assistita, alla quale quest'ultimo non aderiva. Ciò premesso, l'attore, chiedeva accertarsi la responsabilità professionale dell'avv. CP_1 deducendo che lo stesso, nell'espletare i mandati conferitogli, avrebbe incardinato una lite temeraria contro l' proponendo un'opposizione a decreto ingiuntivo del tutto Controparte_4 infondata, ed avrebbe, altresì, omesso di iscrivere a ruolo l'opposizione a decreto ingiuntivo nell'ambito del procedimento contro la Controparte_5
In particolare, l'attore chiedeva la condanna dell'avv. al risarcimento dei danni CP_1 patrimoniali subiti, consistenti:
- nell'importo di € 237.727,00 di cui al decreto ingiuntivo n. 6043/2016, la cui opposizione non era stata iscritta a ruolo, per la quota di sua spettanza, oltre alle spese di esecuzione;
- nella trattenuta del 1/5 sulle retribuzioni, in quanto pignorate e non percepite;
- nel minor trattamento pensionistico, a causa della perdita sulla retribuzione.
Chiedeva, altresì, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto di difesa e della perdita di chance.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'avv. il quale Controparte_1 eccepiva la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo all'attore, deducendo che lo stesso non gli aveva mai conferito alcun incarico professionale e asserendo, quindi, che la procura alle liti rilasciata dal e prodotta soltanto in fotocopia era apocrifa, in quanto Pt_1
“frutto di un copia/incolla o più verosimilmente di un collage di una procura mai rilasciata per la procedura cui fa rifermento l'attore e che specificatamente si disconosce”.
pagina 3 di 9 In ogni caso, nel merito, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto, dal momento che l'attore non aveva provato che l'evento dannoso da lui subìto fosse conseguenza dell'inadempimento del contratto d'opera concluso col professionista.
Nelle more, con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.7.2024, l'avv. CP_1 deducendo di essere decaduto non per sua colpa dal chiamare in causa la propria assicurazione professionale, agiva autonomamente nei confronti della Controparte_2 chiedendo di essere manlevato dalla stessa nel caso in cui fosse stata accertata la sua responsabilità civile nel procedimento istaurato nei suoi confronti dal . Pt_1
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa, la quale eccepiva che l'avv. era decaduto dalla possibilità di chiamarla in garanzia nel CP_1 giudizio e, nel merito, rilevava l'inoperatività della polizza assicurativa per la violazione degli artt. 2, 1.9, 7.12 della polizza e degli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 c.c., nonché l'infondatezza in fatto e diritto della domanda proposta dal per carenza di prova del danno subìto. Pt_1
All'udienza del 12.12.2024, i due giudizi, pendenti innanzi allo scrivente magistrato, venivano riuniti.
Quindi, rigettate le richieste istruttorie avanzate dalle parti, in quanto ritenute superflue, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.4.2025, con termine per note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione sollevata dal convenuto, CP_1
in merito alla dedotta carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire in capo
[...] all'attore, che deriverebbe dall'inesistenza della procura alle liti, Parte_1 apparentemente rilasciata in data 14.10.2016; quest'ultima, infatti, secondo la prospettazione del convenuto, sarebbe apocrifa in quanto “frutto di un copia/incolla o più verosimilmente di un collage di una procura mai rilasciata per la procedura cui fa rifermento l'attore e che specificatamente si disconosce”.
Orbene, nel caso che occupa, l'esistenza del rapporto professionale tra l'attore e l'avv.
– a prescindere dalla dedotta e non dimostrata falsità della procura alle liti – è CP_1 certamente provata in via documentale dagli atti del giudizio civile che sono stati prodotti, i quali risultano firmati digitalmente dall'odierno convenuto e notificati all'istituto bancario opposto dall'indirizzo di posta certificata dello stesso.
Orbene, da tali atti emerge chiaramente che il convenuto, agendo come difensore della “società Laundry Hotel Service s.r.l. in liquidazione”, nonché “dei garanti” della stessa (tra cui vi era anche l'odierno attore), proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6043/2016, contestando il credito azionato da nei confronti del . Controparte_5 Pt_1
pagina 4 di 9 Ne deriva che il rapporto professionale tra le parti non può essere seriamente messo in discussione e che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell'attore deve essere rigettata, in quanto meramente dilatoria.
2. Nel merito, la domanda risarcitoria proposta dall'attore è infondata e deve Parte_1 essere, quindi, rigettata.
3. La responsabilità professionale dell'avvocato costituisce una forma di responsabilità da inadempimento contrattuale che consiste nella violazione da parte del professionista dell'obbligo di svolgere in favore del proprio cliente un'attività di consulenza, ovvero di rappresentanza e assistenza legale;
obblighi, questi, che vengono assunti dall'avvocato in forza di un contratto d'opera intellettuale.
Sebbene tradizionalmente una tale obbligazione sia stata classificata come obbligazione di mezzi, dal momento che il professionista-avvocato non si impegna a raggiungere un determinato risultato, bensì a porre in essere un comportamento diligente, che costituisce l'oggetto stesso dell'obbligazione, tale distinzione è stata progressivamente ed in parte superata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 15781/2005, 577/2008 e 13533/2011.
La dicotomia “obbligazioni di mezzi” e “obbligazioni di risultato”, invero, rilevava soprattutto sotto il profilo dell'onere probatorio, dal momento che, nell'ambito delle obbligazioni di risultato, l'art. 1218 c.c. operava in termini oggettivi e, dunque, il creditore era tenuto ad allegare la mancata esecuzione della prestazione dovuta, mentre il debitore doveva dimostrare che l'inadempimento era stato determinato da impossibilità sopravvenuta, oggettiva ed assoluta, derivante da causa a lui non imputabile;
nell'ambito delle obbligazioni di mezzi, invece, l'art. 1218 c.c. operava in termini soggettivi, per cui, a fronte dell'allegazione creditoria della negligenza del debitore, quest'ultimo andava esente da responsabilità se dimostrava di essere stato diligente nell'adempimento dell'obbligazione. Orbene, mentre per l'adempimento delle obbligazioni in generale il 1° comma dell'art. 1176 c.c. richiede al debitore la diligenza del buon padre di famiglia;
nel caso di obbligazioni derivanti dall'esercizio di una professione intellettuale, il grado di diligenza richiesto dall'art. 1176 comma
2 c.c. è connaturato al tipo di attività in concreto esercitata.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità pressoché costante ha chiarito che il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo;
pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei suoi confronti, rilevano le modalità dello svolgimento dell'attività professionale in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione (cfr. Cass., sentenza n. 18612/2013).
Va inoltre evidenziato che se, come sopra chiarito, l'obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi, non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni in tanto è ravvisabile in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato positivo sarebbe stato verosimilmente conseguito (cfr. Cass., sentenza n. 6967/2006).
pagina 5 di 9 In altri termini, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto che l'attività professionale non sarebbe stata correttamente adempiuta, ma occorre verificare che, qualora il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
In mancanza di tale prova, infatti, che deve essere fornita dall'attore, ciò che difetta, ai fini dell'accoglimento della domanda, è la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta colpevole del legale (commissiva o omissiva) e la conseguenza in termini di danno che ne sarebbe derivata
(cfr. Cass., sentenza n. 2638/2013; nonché nello stesso senso, Cass., n. 2072/2022).
In particolare, in caso di omissione colpevole del difensore, quest'ultimo risponde dei danni subiti dal proprio cliente soltanto quando, sulla base di una valutazione controfattuale, sia molto probabile che i danni sarebbero stati evitati in assenza della condotta omissiva. Come ha più volte osservato la Corte di Cassazione, infatti, “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva – non necessariamente la certezza – circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta (…) difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone (Cass. 22376/2012)”.
4. Orbene, ciò posto, applicando i principi giurisprudenziali di cui sopra al caso di specie ed esaminate le risultanze istruttorie di natura esclusivamente documentale che sono state prodotte, deve osservarsi che, nel caso in esame, risultano provate, in atti, le dichiarazioni di esecutività dei decreti ingiuntivi n. 4369/2014 e n. 6043/2016.
Tuttavia, il ha dedotto unicamente la ragionevole certezza che l'opposizione avverso Pt_1 il decreto ingiuntivo sarebbe stata accolta, ove la causa, dopo la notifica dell'atto di citazione, fosse stata regolarmente iscritta a ruolo;
ma non ha allegato nulla in termini di probabile fondatezza della propria opposizione.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, infatti, non viene indicato in che termini la tempestiva proposizione dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6043/2016 avrebbe potuto condurre ad una esclusione della pretesa fatta valere nei suoi confronti ovvero ad un ridimensionamento nel quantum del credito azionato in via monitoria. Più precisamente, nell'atto di citazione, si legge unicamente che “qualora l'avvocato avesse proposto in maniera diligente la causa di opposizione a decreto ingiuntivo CP_1 ed avesse notiziato il sig. , quest'ultimo avrebbe ottenuto con elevata Parte_1 probabilità la possibilità di non perdere il lavoro o comunque il riconoscimento della tutela obbligatoria e proporre azioni transattive atteso che la Banca del Monte dei Paschi di Siena stava procedendo al recupero del credito vantato nei confronti della Laundry Hotel Service s.r.l. quale debitrice principale”. Senonché l'apodittica affermazione di tale principio, senza nessuno sviluppo argomentativo volto a chiarire in che termini la proposta opposizione avrebbe potuto, anche in termini meramente probabilistici, impedire che il decreto ingiuntivo diventasse definitivo o comunque avrebbe potuto condurre ad un ridimensionamento nel quantum dell'importo dovuto, induce a ritenere non soddisfatto l'onere probatorio gravante sull'attore, come sopra prospettato.
pagina 6 di 9 L'attore, infatti, non ha provato (né ha chiesto di provare) che, ove ci fosse stata l'iscrizione a ruolo, quella opposizione sarebbe stata accolta: ha dedotto che la firma in calce alla fidejussione omnibus sarebbe falsa, ma non ha prodotto alcuna consulenza tecnica di parte per dimostrarlo e non ha chiesto neanche che venisse disposta una CTU di tipo grafologico (richiesta, questa, che, nel caso di specie, sarebbe stata del tutto inammissibile, in quanto meramente esplorativa).
Secondo la prospettazione dell'attore, dalla lettura dell'atto di citazione, sembra che l'accoglimento dell'opposizione fosse scontato e che la mera omissione ascritta all'avv. sia sufficiente a provare la sua responsabilità civile. CP_1
Del resto, l'unica richiesta istruttoria formulata dall'attore è stato il giuramento decisorio deferito al convenuto, il quale, tuttavia, non è stato ammesso in quanto ritenuto irrilevante ai fini del decidere.
Tale giuramento, infatti, era volto a dimostrare l'esistenza del rapporto professionale, che, come già si è evidenziato, appare documentalmente provato, e non già a provare il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'avv. e il danno asseritamente subìto dall'attore. CP_1
Inoltre, giova appena osservare che anche la lettera di licenziamento allegata all'atto di citazione appare giustificata “dalla generale riduzione dell'attività” e “dalla necessità di procedere ad un riassetto organizzativo stante le difficoltà economico-finanziarie in cui viene a trovarsi la società”, sicché il licenziamento dell'attore, almeno da un punto di vista formale, non sembra in alcun modo ricollegato al pignoramento presso terzi avvenuto presso la Global Service Hotel
s.r.l., quale datore di lavoro del . Pt_1
Sotto altro profilo, deve essere rigettata, altresì, anche la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.
Costituisce orientamento maggioritario della Suprema Corte quello secondo cui la perdita della possibilità di una mera partecipazione ad un giudizio non vale ad integrare un danno risarcibile, neanche sottoforma di perdita di chance.
La chance perduta, infatti, si qualifica correttamente come incertezza eventistica, incertezza insanabile, cioè, rispetto all'eventualità del conseguimento o della conservazione del bene della vita ritenuta solo possibile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo.
In tema di responsabilità civile del professionista, in particolare del difensore, la Suprema Corte si è espressa nel modo seguente: “In due pronunce meno recenti (Cass. n. 15759/2001 e Cass. n.
22026/2004) questa Corte ha anche affermato la risarcibilità del danno della chance
d'intraprendere o proseguire una lite in sede giudiziaria. A tal fine si è detto che la partecipazione ad una controversia in sede giudiziaria anche del tutto indipendentemente dalle maggiori o minori possibilità d'esito favorevole della lite offre in ogni caso frequentemente occasione, tra l'altro, di transigere la vertenza o di procrastinarne la soluzione o di giovarsi di situazioni di fatto o di diritto sopravvenute, risultati che indiscutibilmente rappresentano, già di per sé stessi, apprezzabili vantaggi sotto il profilo economico. Tuttavia, le citate decisioni hanno ritenuto che il danno potesse liquidarsi soltanto in base ad un criterio prognostico basato sulle concrete ragionevoli possibilità di risultati utili. Si è, dunque, palesata, ancora una volta, la necessità che il diritto al risarcimento del danno sia ancorato alla sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta inadempiente del professionista e il risultato che si sarebbe potuto
pagina 7 di 9 ottenere in termini di vantaggio per la parte e in presenza di concrete ragionevoli possibilità di conseguirlo. (…) Occorrerà, quindi, che quei risultati vantaggiosi (una transazione, l'intervento di uno jus superveniens favorevole alla parte, etc.), quali possibilità ragionevolmente concrete conseguibili nel corso di una lite (e della cui allegazione e prova si deve far carico l'attore che agisce per il risarcimento del danno;
ciò che, nella specie, il ricorrente neppure deduce di aver fornito), si presentino come eventi suscettibili, in seno ad un giudizio, di rendere tutela ai diritti/interessi legittimi della parte stessa e tali, pertanto, da integrare l'interesse primario/presupposto alla cui soddisfazione è dedotta in contratto l'obbligazione di diligenza professionale dell'avvocato.
Va, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: non costituisce un interesse giuridicamente tutelabile quello a proporre una impugnazione infondata;
ne consegue che la tardiva proposizione, da parte dell'avvocato, di un appello privo di ragionevoli probabilità di accoglimento non costituisce per il cliente un danno risarcibile, e non fa sorgere per l'avvocato un obbligo risarcitorio, nemmeno sotto il profilo della perdita della chance della mera partecipazione al giudizio di impugnazione (cfr. Cass., sentenza n. 24670/2024)”. Nello stesso senso, si veda anche Cass. sentenza n. 22376/2012: “la perdita di una chance, intesa quest'ultima come mera eventualità astratta, non è di per sé risarcibile, acquistando invece valenza risarcitoria solo se sia verificabile in termini di ragionevole probabilità nel caso concreto e sempre che tale perdita sia eziologicamente riconducibile al comportamento del terzo”. Ebbene, nel caso di specie, non può dirsi che l'attore avesse diritto al risarcimento di una chance perduta in quanto non è stata fornita alcuna prova circa il perseguimento del bene della vita da lui lamentato (i.e. vittoria del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo).
Analogamente è a dirsi per quanto concerne il risarcimento del danno non patrimoniale del diritto di difesa.
Il , infatti, ha invocato la lesione del proprio diritto di difesa, ma ha omesso di provare Pt_1 il danno conseguenza ed il nesso causale tra i due, allegando genericamente le medesime circostanze già invocate per l'inadempimento da parte dell'Avv. CP_1
Alla luce delle osservazioni sin qui svolte, quindi, le richieste risarcitorie avanzate dal Pt_1 non possono trovare accoglimento.
5. Il rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'attore determina il conseguente assorbimento della domanda di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in causa.
6. Quanto alle spese di lite tra l'attore ed il convenuto, le stesse devono dichiararsi interamente compensate, in ragione per un verso del rigetto della domanda risarcitoria avanzata dal e, per altro verso, del rigetto delle eccezioni meramente pretestuose e dilatorie Pt_1 sollevate dall'avv. CP_1
Analogamente, deve dirsi che sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese tra l'avv. e la atteso che quest'ultima, CP_1 Controparte_2 benché richiesta dal proprio assicurato, non gli ha fornito tempestivamente la documentazione pagina 8 di 9 necessaria a consentirgli la chiamata in causa nell'ambito del giudizio promosso dal , Pt_1 né ha gestito diligentemente la lite, costringendolo ad instaurare un autonomo giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande risarcitorie avanzate dall'attore, nei confronti del Parte_1 convenuto Controparte_1
- dichiara assorbita la domanda di garanzia formulata dal convenuto, CP_1
nei confronti della
[...] Controparte_2
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Napoli, 3/6/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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