Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.2461/2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Bellegrandi – Presidente dott.ssa Laura Cortellaro - Giudice dott.ssa Claudia Caldore - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2461/2024 R.G. riservata in decisione all'udienza del 5.11.2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ARDISSONE ELENA e con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Pavia (PV), in viale Cesare Battisti n.17
RICORRENTE
E
, (C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE:
“ Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Carbonara al Ticino (PV) il 5 marzo 2009 da
e (Atto n.1 – parte I – anno 2009 – Uff. 1 – Vol. 0), ordinando all'Ufficiale dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile competente l'annotazione della sentenza sui registri dello stato civile, confermando le condizioni definite nel giudizio di separazione consensuale RGN.1958/2013 e omologate dal Tribunale di Pavia con decreto emesso in data 28/01/2014.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente, regolarmente citata e non comparsa.
Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta.
Infatti le prove documentali depositate da parte ricorrente (copia del Decreto di omologa del Tribunale di Pavia del
28.1.2014 con cui è stata pronunciata la separazione tra le parti, certificazioni anagrafiche di residenza e di stato di famiglia delle parti), hanno dimostrato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione e non vi è più possibilità di ricostituire la comunione di vita, peraltro cessata da molti anni.
Data la natura costitutiva di questa sentenza, vista la mancata opposizione della resistente, contumace, alla domanda sullo status proposta da parte attrice, nulla deve essere statuito in positivo sulle spese di lite, che devono rimanere a carico dell'Erario, poiché il ricorrente è stato ammesso al patrocinio statale.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso depositato Parte_1 il 24.6.2024 così decide:
1) dichiara la contumacia della resistente;
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Carbonara al Ticino (PV) il 5 marzo 2009 da
[...]
e (Atto n.1 – parte I – anno 2009 – Uff. 1); Pt_1 Controparte_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza, dopo il passaggio in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio;
3) nulla dispone in positivo sulle spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 27.12.2024
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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