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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9378/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9378/2024 tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Fanelli Andrea in forza di procura alle liti Parte_1
25.5.2024, elettivamente domiciliato in Torino, c.so Alessandro Tassoni, 14.
ATTORE
e
quale incorporante di e per essa, quale Controparte_1 CP_2 mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Lionello Controparte_3
Savasta Fiore in forza di procura allegata alla comparsa 27.11.2024, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Duca Degli Abruzzi n. 18, presso il difensore.
CONVENUTA
Oggi 7 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
Per l'avv. Basso Giada in sost. per delega orale dell'avv. FANELLI ANDREA Parte_1
Per quale incorporante di e per essa, quale Controparte_1 CP_2 mandataria, l'avv. Francesco Gario in sost. per delega orale Controparte_3
SAVASTA FIORE MICHELE LIONELLO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Basso precisa le conclusioni come da note conclusive e richiama le difese svolte in atto.
L'avv. Gario precisa le conclusioni come da note conclusive e discute la causa chiedendo il rigetto dell'opposizione sia in via preliminare per violazione del ne bis in diem, sia nel merito.
L'avv. Basso replica alla discussione e chiede l'accoglimento dell'opposizione.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9378/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Fanelli Andrea in forza di procura alle liti Parte_1
25.5.2024, elettivamente domiciliato in Torino, c.so Alessandro Tassoni, 14.
ATTORE
e
quale incorporante di e per essa, quale Controparte_1 CP_2 mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Lionello Controparte_3
Savasta Fiore in forza di procura allegata alla comparsa 27.11.2024, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Duca Degli Abruzzi n. 18, presso il difensore.
CONVENUTA
Udienza di discussione in data 7.4.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto; Reiectis adversis;
Previe le declaratorie di rito e del caso:
In via preliminare nel rito:
Dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al Sig. per i motivi Parte_1 riportati al punto n° 2 del presente atto, con conseguente inammissibilità/annullamento dell'atto di precetto opposto e di tutti i conseguenti atti ed ogni altra conseguenza di legge;
con rinuncia dell'attuale conchiudente alla richiesta di dichiarazione del difetto di preventiva escussione della Società ingiunta rispetto al suo ex socio uscente ai sensi dell'art. 2304 c.c.
(motivo di opposizione n° 3).
pagina 2 di 11 In via preliminare nel rito: dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a CP_2
sì come ad per i motivi riportati al punto n° 4 del presente atto (da Controparte_1
riferirsi anche all'ultima asserita cessionaria), con conseguente inammissibilità/annullamento dell'atto di precetto opposto e di tutti i conseguenti atti ed ogni altra conseguenza di legge.
In via preliminare nel rito:
Dichiarare l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo alla Società ingiunta, quale condizione necessaria per l'esercizio dell'azione esecutiva contro l'ex-socio illimitatamente responsabile, per i motivi di cui al punto n° 1 del presente atto, e per l'effetto dichiarare improcedibile l'azione esecutiva.
Subordinatamente, nell'ipotesi in cui si ritenesse efficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Torino n° 3502/2011 (primo d.i.), nel rito:
Accertata la violazione del ne bis in idem in ragione del contrasto tra il decreto ingiuntivo n°
3502/011 del Tribunale di Torino e il giudicato della sentenza n° 2640/2013 del Tribunale di
Torino, disporre che questa seconda prevalga sul primo con ogni altra conseguenza di legge, tra cui quella dell'annullamento di ogni atto conseguente al primo decreto ingiuntivo, compreso l'atto di precetto opposto.
In via istruttoria:
Per l'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale non disponga l'espunzione del documento n° 23 di parte avversa o comunque ne ritenga la rilevanza probatoria, si richiama quanto formulato nella memoria ex art. 171-ter n° 2 c.p.c. (21.11.2024) e si chiede che venga ammessa la testimonianza del legale rappresentante di di ovvero il Sig. Tes_1 Parte_2
, residente in [...], sul seguente capo : << Vero che il Parte_2
documento prodotto dalla convenuta in opposizione sub 23 (che si rammostra al teste) non è mai pervenuto alla Società, né al Sig. personalmente >> Parte_2
In ogni caso: con il favore delle spese e competenze legali di giudizio”.
Per Controparte_1
“In via preliminare
Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem;
Nel merito
Respingersi l'opposizione ex art 615 c.p.c., poiché infondata in fatto e in diritto, confermandosi l'efficacia del precetto 19 Marzo 2024 e del correlato Decreto Ingiuntivo n.
3502/2011, della Sentenza n. 2052/2022 e della Sentenza n. 902/2023;
In via subordinata pagina 3 di 11 Accertare e dichiarare che la somma dovuta dal Signor è pari ad € 53.302,18 Parte_1
come indicata in atto di precetto 19 Marzo 2024 o in altra somma veriore accertanda”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 ha proposto opposizione al precetto notificatogli da e per Parte_1 CP_2
essa, quale mandataria, in data 7.5.2024 con il quale gli era Controparte_3
stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 53.302,18 per i seguenti motivi:
(i) inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo n° 3502/2011 emesso dal tribunale di Torino in data 08.04.2011, costituente titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto, in quanto indirizzata ad , presso la propria Parte_1
residenza anagrafica, allorché lo stesso non rivestiva più la qualifica di legale rappresentante della società Serint s.n.c.;
(ii) difetto di legittimazione passiva in capo ad per non essere più legale Parte_1
rappresentante della società all'epoca della emissione del decreto ingiuntivo;
(iii) violazione dell'art. 2304 c.c. per non essere stato previamente escusso il patrimonio sociale;
(iv) difetto di legittimazione attiva in capo a CP_2
(v) contrasto tra giudicati e prevalenza del secondo giudicato costituito dal decreto ingiuntivo n° 13612/11 emesso dal tribunale di Torino, opposto da già Parte_3
Serint s.n.c. e concluso con sentenza n. 2640/13 con la quale il medesimo credito portato dal decreto ingiuntivo n° 3502/2011 era stato ridotto da € 34.949,62 a €
12.262,46.
ha concluso chiedendo al Tribunale: Parte_1
- in via cautelare di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
- in via preliminare nel rito
(i) di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere titolare della posizione passiva portata dal decreto ingiuntivo n° 3502/2011 emesso dal Tribunale di Torino presente atto, con conseguente inammissibilità/annullamento dell'atto di precetto opposto;
(ii), dichiarare il difetto di legittimazione attiva di CP_2
(iii) dichiarare l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo alla Società ingiunta, quale condizione necessaria per l'esercizio dell'azione esecutiva contro l'ex-socio illimitatamente responsabile
- in subordine nel merito:
(i) dichiarare improcedibile l'azione esecutiva nei suoi confronti ex art. 2304 c.c. per non pagina 4 di 11 essere stata preventivamente escussa la Società ingiunta rispetto al suo ex-socio;
(ii) accertare la violazione del ne bis in idem in ragione del contrasto tra il decreto ingiuntivo n°
3502/011 del Tribunale di Torino e la sentenza n° 2640/2013 del Tribunale di Torino, disponendo la prevalenza di tale sentenza con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese. ha contestato la fondatezza dell'opposizione eccependo, in via preliminare, la CP_2
vioalzione del principio del ne bis in idem per avere l'opponete già proposto opposizione a precedente precetto fondato sullo stesso titolo esecutivo per le medesime ragioni sottese alla presente opposizione, giudizio conclusosi con il rigetto.
Nel merito, parte opposta ha, in ogni caso, contestato la fondatezza dell'opposizione in quanto
(i) il decreto ingiuntivo n. 3502/2011 risultava emesso nei confronti di Serint S.n.c., regolarmente notificato ex art. 140 c.p.c. ad e passato in giudicato, Parte_1
nonché munito di formula esecutiva;
inoltre, il decreto ingiuntivo n. 3502/2011 era stato nuovamente notificato, unitamente all'atto di precetto del 29 Ottobre 2013, in data 20 Novembre 2013 ad e, in forza di detto titolo, era stata Parte_1
incardinata la procedura di pignoramento presso terzi avanti il Tribunale di Lodi, esecuzione conclusasi con Ordinanza di assegnazione somme;
infine, la doglianza relativa al difetto di notifica del titolo esecutivo era in ogni caso inammissibile, in quanto il decreto ingiuntivo n 3502/2011 non era stato oggetto di opposizione e in quanto la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé
l'inesistenza del titolo esecutivo e pertanto non può essere dedotta mediante opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 617 c.p.c., restando attribuita alla competenza funzionale del Giudice dell'opposizione a Decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. o art. 650 c.p.c.;
(ii) era socio illimitatamente responsabile di RI DI SS TO Parte_1
& C s.n.c. al momento della stipulazione dei contratti di leasing posti a fondamento della pretesa azionata in via esecutiva;
(iii) l'eccezione relativa alla mancata preventiva escussione era infondata alla luce della cancellazione della società obbligata principale;
(iv) l'eccezione di carenza di legittimazione attiva era infondata essendosi in presenza di cessione di crediti in blocco;
(v) priva di pregio era la contestazione in ordine al contrasto tra giudicati.
ha concluso chiedendo al Tribunale, (i) in via preliminare di dichiarare CP_2
pagina 5 di 11 l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem, (ii) nel merito di rigettare l'opposizione e (iii) in subordine, di accertare e dichiarare che la somma dovuta dal Signor era pari ad € 53.302,18 o altra diversa somma accertanda. Parte_1
Con ordinanza 28.6.2024, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con la memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., ha contestato la fondatezza Parte_1
dell'eccezione di giudicato sollevata da e ha rilevato che l'opposizione ex art. 615, 1° CP_2
comma, c.p.c. proposta a seguito di notifica dell'atto di precetto del 14.10.2020, si fondava sull'unico motivo relativo alla violazione di giudicato della sentenza n° 2640 del 17.04.2013 emessa dal Tribunale di Torino. Ha aggiunto che, in esito a tale giudizio, con sentenza n°
2052/2022, il Tribunale di Torino aveva respinto l'opposizione rigettando l'unico motivo proposto e dunque la violazione del giudicato rispetto alla sentenza n. 2640/13. Pt_1
aveva, quindi, proposto appello, con l'integrazione di altre ragioni, sollevate per la
[...]
prima volta – siccome sollevabili in ogni stato e grado -, ovvero: (i) difetto di legittimazione passiva del Sig. ; (ii) violazione dell'art. 2304 c.c. e (iii) difetto di legittimazione Parte_1
attiva della convenuta. Il giudizio d'appello veniva definito senza alcuna disamina del relativo merito, con una pronuncia di inammissibilità del relativo atto introduttivo notificato intempestivamente, essendo stato a suo dire indebitamente scomputato il periodo di sospensione feriale. Ne conseguiva che nessun giudicato si era formato sulle questioni sollevate per la prima volta in sede di appello in quanto la pronuncia di inammissibilità, come affermato dalla Cassazione nella pronuncia n° 26377/14, quale statuizione su una questione di rito, dà luogo soltanto al giudicato formale e ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata e non produce gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non precludendo, dunque, la riproposizione della domanda in altro giudizio non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., ribadiva l'eccezione di giudicato e in ogni CP_2
caso, in punto legittimazione attiva, produceva dichiarazione di cessione del credito ceduto dalla cedente Unicredit Leasing S.p.A. ad ove la NC cedente Controparte_3
espressamente precisava che i rapporti di credito derivanti dall'esposizione oggetto della presente vertenza erano stati oggetto di cessione, con efficacia giuridica a partire dal
20.12.2017 e di cui era stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna –
Parte II – n. 28 – del 08.03.2018.
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria.
In data 29.11.2024 dava atto di aver incorporato Controparte_1 CP_2
pagina 6 di 11 La causa è stata, infine, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.Occorre, in primo luogo, esaminare l'eccezione di giudicato sollevata da parte opposta alla luce del giudizio di opposizione al precetto notificato da ad il CP_2 Parte_1
14.10.2020 sulla base del medesimo titolo posto a fondamento della presente opposizione – decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n° 3502/2011 - definito in primo grado con sentenza n° 2052/2022 del Tribunale di Torino e in secondo grado dalla Corte di Appello di Torino con la sentenza n. 902/2023 del 26/09/2023 che ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello.
In diritto, deve affermarsi (i) che il giudicato che si forma su un'opposizione all'esecuzione copre il dedotto ma non il deducibile (Cass. 9361/2019) e (ii) che, secondo il costante orientamento della Cassazione, “la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata;
essa, pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio” (cfr, tra le altre Cassazione,
n.21088/22, n.13603/2021 e Cassazione n. 10641/2019).
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che l'opposizione proposta da Pt_1
dinanzi al Tribunale di Torino avverso il precetto 14.10.2020 si fondava sull'unico
[...]
motivo relativo alla violazione di giudicato formatosi con la sentenza n° 2640 del 17.04.2013, emessa dal Tribunale di Torino sull'opposizione proposta da altro soggetto,
[...]
nei confronti del diverso decreto ingiuntivo, il n. 13612/2011, avente ad Parte_4
oggetto i medesimi contratti di cui al decreto ingiuntivo n. 3502/11 e definito con la richiamata sentenza 2640/2013 che aveva revocato il decreto e ridotto la pretesa di pagamento a € 12.262,46. Solo in grado di appello, l'attuale opponente proponeva, quali nuovi motivi di opposizione, a suo dire rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, (i) il difetto di legittimazione passiva del Sig. ; (ii) la violazione dell'art. 2304 c.c. e (iii) il Parte_1
difetto di legittimazione attiva della convenuta. Questo giudizio si è concluso con la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 902/23 che ha dichiarato inammissibile l'opposizione.
Ne consegue che l'unico motivo di opposizione coperto dal giudicato è quello costituito dal contrasto tra giudicati e dalla prevalenza del secondo giudicato costituito dal decreto ingiuntivo n° 13612/11 emesso dal tribunale di Torino, opposto da già Serint Parte_3
s.n.c. e concluso con sentenza n. 2640/13 con la quale il medesimo credito portato dal decreto ingiuntivo n° 3502/2011 era stato ridotto da € 34.949,62 a € 12.262,46. pagina 7 di 11 3.Devono, invece, essere esaminati nel merito gli altri motivi di opposizione proposti nel presente giudizio.
In ordine all'eccepita inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo n° 3502/2011, si ritiene che la notificazione a soggetto che all'epoca della sua effettuazione non rivestiva più la qualità di legale rappresentante della società non determini l'inesistenza della notificazione bensì la nullità (Cass. n. 613/2011).
Ne discende che tale vizio avrebbe dovuto essere fatto valere con lo strumento previsto dall'ordinamento della opposizione al decreto ingiuntivo o dell'opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. e non può, invece, essere dedotto come motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c.
Come, infatti, condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte: "La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto - ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 c.p.c. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio". (cfr. Corte con Sentenza n. 29729/2019).
Ciò posto il primo motivo di opposizione risulta infondato.
Parimenti infondato è l'eccepito difetto di legittimazione passiva in capo ad Parte_1
per non essere più legale rappresentante della società all'epoca della emissione del decreto ingiuntivo. In sede di opposizione a precetto possono, infatti, essere fatte valere solo contestazioni per fatti successivi alla formazione del titolo (es. prescrizione, pagamenti) non fatti che potevano e dovevano essere fatti valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo che, non essendo stato opposto, è divenuto incontrovertibile. (cfr. (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n.
12911 del 24/07/2012; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16983 del 27/06/2018).
A fortiori, seppure sia stata iscritta al registro delle Imprese la cancellazione del Sig. Pt_1
dalla qualifica di socio amministratore nel corso del 2008, ciò non esclude la
[...]
sussistenza di responsabilità del medesimo ex art. 2291 c.c. per le obbligazioni sociali sorte nel periodo di Amministrazione e in cui la S.n.c. RI spendeva il suo nome, quale certamente è quella per cui è stato ottenuto il decreto ingiuntivo n. 3502/2011 oggi posto in esecuzione.
In ordine al terzo motivo di opposizione relativo alla violazione dell'art. 2304 c.c. per non essere stato previamente escusso il patrimonio sociale, ha rinunciato a tale Parte_1
motivo di opposizione sul quale deve, dunque, ritenersi cessata la materia del contendere.
Con un quarto motivo di opposizione, eccepisce la carenza di legittimazione Parte_1
pagina 8 di 11 attiva di parte opposta per non esservi prova della sua titolarità del credito azionato.
L'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), al comma secondo, prevede che, in caso di cessione a banche di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La NC d'IA può stabilire forme integrative di pubblicità” e al comma quarto precisa che “nei confronti dei debitori ceduti, gli adempimenti pubblicitari di cui al comma due producono gli effetti di cui all'art.
1264 codice civile”.
Atteso, peraltro, che l'opponibilità dell'avvenuta cessione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., è concetto diverso dalla prova della titolarità del credito in capo al cessionario (cfr.
Cass. 2780/19) in quanto il primo aspetto attiene alla efficacia del trasferimento senza onere di notificazione specifica a ciascuno dei debitori ceduti, mentre il secondo attiene alla dimostrazione che il singolo credito fosse riconducibile al contratto di cessione in blocco,
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco grava sul soggetto che alleghi di essersi reso cessionario che deve, dunque, fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. (ex multis Cass. 5190/2025).
L'onere in esame, ad avviso della Cassazione, può essere assolto anche con la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della NC d'IA (ex multis Cass.
29872/2024).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto l'avviso di pubblicazione sulla G.U. dell'8 Marzo
2018 n. 28 del contratto di cessione in blocco stipulato tra Unicredit Leasing S.p.A. (cedente)
e (cessionaria) in data 20 Dicembre 2017, con efficacia giuridica a Controparte_3
partire da tale data (doc. 18 di parte opposta, parte II, pagine 1 e 2).
Leggendo tale avviso emerge che ha acquistato da Unicredit Leasing Controparte_3
S.p.A., in blocco e pro soluto, un portafoglio di crediti per canoni scaduti e non pagati alla data di risoluzione del contratto per indennizzi, spese, interessi e ogni altro importo dovuto che soddisfacevano tutti i seguenti criteri oggettivi: (i) crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria di cui UNICREDIT LEASING S.p.A era titolare alle ore 00 del 31 Luglio 2017 : i) pagina 9 di 11 erogati da Unicredit Leasing S.p.A. quale unico lessor;
ii) già risolti;
iii) derivanti da rapporti di cui ai codici di contratto indicati nella lista 27.02.2018 depositata presso il Notaio di Per_1
Milano e consultabile dai mutuatari presso lo Studio.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo ha ad oggetto il pagamento dei canoni dei contratti di leasing AS 973325, AS 1012772, AS 1022551 e AS 977338 stipulati tra gli anni 2007 e all'esame del singolo credito oggetto di giudizio, si può evidenziare come esso derivasse da contratti di locazione finanziaria sottoscritti tra il mese di luglio 2007 e il mese giugno 2008 da
RI di LE OB & C s.n.c. (doc. 1 di parte attrice), contratti pacificamente risolti per inadempimento.
A fortiori, la circostanza che i contratti siano stati oggetto della cessione in blocco 20
Dicembre 2017 è confermata dalla dichiarazione della cedente UNICREDIT LEASING s.p.a. del
28.10.2024 (doc. 23 di parte opposta).
Ne consegue che deve ritenersi assolto dall'opposta l'onere di provare l'inclusione del rapporto nell'operazione di cessione in blocco stipulato tra Unicredit Leasing S.p.A. (cedente)
e (cessionaria) in data 20 Dicembre 2017 e pubblicata sulla G.U. n. Controparte_3
28/2018.
Alla luce delle considerazioni svolte, anche il presente motivo di opposizione deve essere ritenuto infondato.
Per quanto concerne infine la scissione da parte opposta ha Controparte_3
allegato l'estratto dell'atto di scissione nonché visura dai quali emerge il CP_2
passaggio del ramo a quest'ultima società; dell'operazione straordinaria è stato dato avviso sulla G.U. del 17.01.23, con rettifica del 07.02.2023, nel quale si legge che è stato trasferito a un compendio di attività e passività ed in particolare tutta l'attività CP_2
di recupero NPL (non performant loans o crediti deteriorati – tra i quali rientrano quelli oggetto di causa) con un elenco di codici rapporto pubblicati sul sito www. .it - Gennaio 2023 (doc. 16 di parte opposta). Controparte_4
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
precetto notificatogli in data 7.5.2024 da deve essere rigettata. CP_2
4. Le spese di causa seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo il D.M. n.
55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, valore medio quanto alle fasi di studio e introduttiva e con la massima riduzione quanto alle restanti fasi alla luce dell'attività svolta e così per € 9.142,00.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta da avverso il precetto datato 19.3.2024 Parte_1
notificatogli in data 7.5.2024;
CONDANNA a rimborsare in favore di parte opposta le spese del presente Parte_1
giudizio liquidate in € 9.142,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge.
Torino, 7 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9378/2024 tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Fanelli Andrea in forza di procura alle liti Parte_1
25.5.2024, elettivamente domiciliato in Torino, c.so Alessandro Tassoni, 14.
ATTORE
e
quale incorporante di e per essa, quale Controparte_1 CP_2 mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Lionello Controparte_3
Savasta Fiore in forza di procura allegata alla comparsa 27.11.2024, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Duca Degli Abruzzi n. 18, presso il difensore.
CONVENUTA
Oggi 7 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
Per l'avv. Basso Giada in sost. per delega orale dell'avv. FANELLI ANDREA Parte_1
Per quale incorporante di e per essa, quale Controparte_1 CP_2 mandataria, l'avv. Francesco Gario in sost. per delega orale Controparte_3
SAVASTA FIORE MICHELE LIONELLO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa
L'avv. Basso precisa le conclusioni come da note conclusive e richiama le difese svolte in atto.
L'avv. Gario precisa le conclusioni come da note conclusive e discute la causa chiedendo il rigetto dell'opposizione sia in via preliminare per violazione del ne bis in diem, sia nel merito.
L'avv. Basso replica alla discussione e chiede l'accoglimento dell'opposizione.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9378/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Fanelli Andrea in forza di procura alle liti Parte_1
25.5.2024, elettivamente domiciliato in Torino, c.so Alessandro Tassoni, 14.
ATTORE
e
quale incorporante di e per essa, quale Controparte_1 CP_2 mandataria, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Lionello Controparte_3
Savasta Fiore in forza di procura allegata alla comparsa 27.11.2024, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Duca Degli Abruzzi n. 18, presso il difensore.
CONVENUTA
Udienza di discussione in data 7.4.2025
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto; Reiectis adversis;
Previe le declaratorie di rito e del caso:
In via preliminare nel rito:
Dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al Sig. per i motivi Parte_1 riportati al punto n° 2 del presente atto, con conseguente inammissibilità/annullamento dell'atto di precetto opposto e di tutti i conseguenti atti ed ogni altra conseguenza di legge;
con rinuncia dell'attuale conchiudente alla richiesta di dichiarazione del difetto di preventiva escussione della Società ingiunta rispetto al suo ex socio uscente ai sensi dell'art. 2304 c.c.
(motivo di opposizione n° 3).
pagina 2 di 11 In via preliminare nel rito: dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo a CP_2
sì come ad per i motivi riportati al punto n° 4 del presente atto (da Controparte_1
riferirsi anche all'ultima asserita cessionaria), con conseguente inammissibilità/annullamento dell'atto di precetto opposto e di tutti i conseguenti atti ed ogni altra conseguenza di legge.
In via preliminare nel rito:
Dichiarare l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo alla Società ingiunta, quale condizione necessaria per l'esercizio dell'azione esecutiva contro l'ex-socio illimitatamente responsabile, per i motivi di cui al punto n° 1 del presente atto, e per l'effetto dichiarare improcedibile l'azione esecutiva.
Subordinatamente, nell'ipotesi in cui si ritenesse efficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Torino n° 3502/2011 (primo d.i.), nel rito:
Accertata la violazione del ne bis in idem in ragione del contrasto tra il decreto ingiuntivo n°
3502/011 del Tribunale di Torino e il giudicato della sentenza n° 2640/2013 del Tribunale di
Torino, disporre che questa seconda prevalga sul primo con ogni altra conseguenza di legge, tra cui quella dell'annullamento di ogni atto conseguente al primo decreto ingiuntivo, compreso l'atto di precetto opposto.
In via istruttoria:
Per l'ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale non disponga l'espunzione del documento n° 23 di parte avversa o comunque ne ritenga la rilevanza probatoria, si richiama quanto formulato nella memoria ex art. 171-ter n° 2 c.p.c. (21.11.2024) e si chiede che venga ammessa la testimonianza del legale rappresentante di di ovvero il Sig. Tes_1 Parte_2
, residente in [...], sul seguente capo : << Vero che il Parte_2
documento prodotto dalla convenuta in opposizione sub 23 (che si rammostra al teste) non è mai pervenuto alla Società, né al Sig. personalmente >> Parte_2
In ogni caso: con il favore delle spese e competenze legali di giudizio”.
Per Controparte_1
“In via preliminare
Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem;
Nel merito
Respingersi l'opposizione ex art 615 c.p.c., poiché infondata in fatto e in diritto, confermandosi l'efficacia del precetto 19 Marzo 2024 e del correlato Decreto Ingiuntivo n.
3502/2011, della Sentenza n. 2052/2022 e della Sentenza n. 902/2023;
In via subordinata pagina 3 di 11 Accertare e dichiarare che la somma dovuta dal Signor è pari ad € 53.302,18 Parte_1
come indicata in atto di precetto 19 Marzo 2024 o in altra somma veriore accertanda”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 ha proposto opposizione al precetto notificatogli da e per Parte_1 CP_2
essa, quale mandataria, in data 7.5.2024 con il quale gli era Controparte_3
stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 53.302,18 per i seguenti motivi:
(i) inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo n° 3502/2011 emesso dal tribunale di Torino in data 08.04.2011, costituente titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto, in quanto indirizzata ad , presso la propria Parte_1
residenza anagrafica, allorché lo stesso non rivestiva più la qualifica di legale rappresentante della società Serint s.n.c.;
(ii) difetto di legittimazione passiva in capo ad per non essere più legale Parte_1
rappresentante della società all'epoca della emissione del decreto ingiuntivo;
(iii) violazione dell'art. 2304 c.c. per non essere stato previamente escusso il patrimonio sociale;
(iv) difetto di legittimazione attiva in capo a CP_2
(v) contrasto tra giudicati e prevalenza del secondo giudicato costituito dal decreto ingiuntivo n° 13612/11 emesso dal tribunale di Torino, opposto da già Parte_3
Serint s.n.c. e concluso con sentenza n. 2640/13 con la quale il medesimo credito portato dal decreto ingiuntivo n° 3502/2011 era stato ridotto da € 34.949,62 a €
12.262,46.
ha concluso chiedendo al Tribunale: Parte_1
- in via cautelare di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
- in via preliminare nel rito
(i) di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere titolare della posizione passiva portata dal decreto ingiuntivo n° 3502/2011 emesso dal Tribunale di Torino presente atto, con conseguente inammissibilità/annullamento dell'atto di precetto opposto;
(ii), dichiarare il difetto di legittimazione attiva di CP_2
(iii) dichiarare l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo alla Società ingiunta, quale condizione necessaria per l'esercizio dell'azione esecutiva contro l'ex-socio illimitatamente responsabile
- in subordine nel merito:
(i) dichiarare improcedibile l'azione esecutiva nei suoi confronti ex art. 2304 c.c. per non pagina 4 di 11 essere stata preventivamente escussa la Società ingiunta rispetto al suo ex-socio;
(ii) accertare la violazione del ne bis in idem in ragione del contrasto tra il decreto ingiuntivo n°
3502/011 del Tribunale di Torino e la sentenza n° 2640/2013 del Tribunale di Torino, disponendo la prevalenza di tale sentenza con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese. ha contestato la fondatezza dell'opposizione eccependo, in via preliminare, la CP_2
vioalzione del principio del ne bis in idem per avere l'opponete già proposto opposizione a precedente precetto fondato sullo stesso titolo esecutivo per le medesime ragioni sottese alla presente opposizione, giudizio conclusosi con il rigetto.
Nel merito, parte opposta ha, in ogni caso, contestato la fondatezza dell'opposizione in quanto
(i) il decreto ingiuntivo n. 3502/2011 risultava emesso nei confronti di Serint S.n.c., regolarmente notificato ex art. 140 c.p.c. ad e passato in giudicato, Parte_1
nonché munito di formula esecutiva;
inoltre, il decreto ingiuntivo n. 3502/2011 era stato nuovamente notificato, unitamente all'atto di precetto del 29 Ottobre 2013, in data 20 Novembre 2013 ad e, in forza di detto titolo, era stata Parte_1
incardinata la procedura di pignoramento presso terzi avanti il Tribunale di Lodi, esecuzione conclusasi con Ordinanza di assegnazione somme;
infine, la doglianza relativa al difetto di notifica del titolo esecutivo era in ogni caso inammissibile, in quanto il decreto ingiuntivo n 3502/2011 non era stato oggetto di opposizione e in quanto la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé
l'inesistenza del titolo esecutivo e pertanto non può essere dedotta mediante opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e dell'art. 617 c.p.c., restando attribuita alla competenza funzionale del Giudice dell'opposizione a Decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. o art. 650 c.p.c.;
(ii) era socio illimitatamente responsabile di RI DI SS TO Parte_1
& C s.n.c. al momento della stipulazione dei contratti di leasing posti a fondamento della pretesa azionata in via esecutiva;
(iii) l'eccezione relativa alla mancata preventiva escussione era infondata alla luce della cancellazione della società obbligata principale;
(iv) l'eccezione di carenza di legittimazione attiva era infondata essendosi in presenza di cessione di crediti in blocco;
(v) priva di pregio era la contestazione in ordine al contrasto tra giudicati.
ha concluso chiedendo al Tribunale, (i) in via preliminare di dichiarare CP_2
pagina 5 di 11 l'inammissibilità dell'opposizione per violazione del principio del ne bis in idem, (ii) nel merito di rigettare l'opposizione e (iii) in subordine, di accertare e dichiarare che la somma dovuta dal Signor era pari ad € 53.302,18 o altra diversa somma accertanda. Parte_1
Con ordinanza 28.6.2024, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con la memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., ha contestato la fondatezza Parte_1
dell'eccezione di giudicato sollevata da e ha rilevato che l'opposizione ex art. 615, 1° CP_2
comma, c.p.c. proposta a seguito di notifica dell'atto di precetto del 14.10.2020, si fondava sull'unico motivo relativo alla violazione di giudicato della sentenza n° 2640 del 17.04.2013 emessa dal Tribunale di Torino. Ha aggiunto che, in esito a tale giudizio, con sentenza n°
2052/2022, il Tribunale di Torino aveva respinto l'opposizione rigettando l'unico motivo proposto e dunque la violazione del giudicato rispetto alla sentenza n. 2640/13. Pt_1
aveva, quindi, proposto appello, con l'integrazione di altre ragioni, sollevate per la
[...]
prima volta – siccome sollevabili in ogni stato e grado -, ovvero: (i) difetto di legittimazione passiva del Sig. ; (ii) violazione dell'art. 2304 c.c. e (iii) difetto di legittimazione Parte_1
attiva della convenuta. Il giudizio d'appello veniva definito senza alcuna disamina del relativo merito, con una pronuncia di inammissibilità del relativo atto introduttivo notificato intempestivamente, essendo stato a suo dire indebitamente scomputato il periodo di sospensione feriale. Ne conseguiva che nessun giudicato si era formato sulle questioni sollevate per la prima volta in sede di appello in quanto la pronuncia di inammissibilità, come affermato dalla Cassazione nella pronuncia n° 26377/14, quale statuizione su una questione di rito, dà luogo soltanto al giudicato formale e ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata e non produce gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non precludendo, dunque, la riproposizione della domanda in altro giudizio non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., ribadiva l'eccezione di giudicato e in ogni CP_2
caso, in punto legittimazione attiva, produceva dichiarazione di cessione del credito ceduto dalla cedente Unicredit Leasing S.p.A. ad ove la NC cedente Controparte_3
espressamente precisava che i rapporti di credito derivanti dall'esposizione oggetto della presente vertenza erano stati oggetto di cessione, con efficacia giuridica a partire dal
20.12.2017 e di cui era stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna –
Parte II – n. 28 – del 08.03.2018.
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria.
In data 29.11.2024 dava atto di aver incorporato Controparte_1 CP_2
pagina 6 di 11 La causa è stata, infine, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.Occorre, in primo luogo, esaminare l'eccezione di giudicato sollevata da parte opposta alla luce del giudizio di opposizione al precetto notificato da ad il CP_2 Parte_1
14.10.2020 sulla base del medesimo titolo posto a fondamento della presente opposizione – decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n° 3502/2011 - definito in primo grado con sentenza n° 2052/2022 del Tribunale di Torino e in secondo grado dalla Corte di Appello di Torino con la sentenza n. 902/2023 del 26/09/2023 che ha dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello.
In diritto, deve affermarsi (i) che il giudicato che si forma su un'opposizione all'esecuzione copre il dedotto ma non il deducibile (Cass. 9361/2019) e (ii) che, secondo il costante orientamento della Cassazione, “la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata;
essa, pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio” (cfr, tra le altre Cassazione,
n.21088/22, n.13603/2021 e Cassazione n. 10641/2019).
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che l'opposizione proposta da Pt_1
dinanzi al Tribunale di Torino avverso il precetto 14.10.2020 si fondava sull'unico
[...]
motivo relativo alla violazione di giudicato formatosi con la sentenza n° 2640 del 17.04.2013, emessa dal Tribunale di Torino sull'opposizione proposta da altro soggetto,
[...]
nei confronti del diverso decreto ingiuntivo, il n. 13612/2011, avente ad Parte_4
oggetto i medesimi contratti di cui al decreto ingiuntivo n. 3502/11 e definito con la richiamata sentenza 2640/2013 che aveva revocato il decreto e ridotto la pretesa di pagamento a € 12.262,46. Solo in grado di appello, l'attuale opponente proponeva, quali nuovi motivi di opposizione, a suo dire rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, (i) il difetto di legittimazione passiva del Sig. ; (ii) la violazione dell'art. 2304 c.c. e (iii) il Parte_1
difetto di legittimazione attiva della convenuta. Questo giudizio si è concluso con la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 902/23 che ha dichiarato inammissibile l'opposizione.
Ne consegue che l'unico motivo di opposizione coperto dal giudicato è quello costituito dal contrasto tra giudicati e dalla prevalenza del secondo giudicato costituito dal decreto ingiuntivo n° 13612/11 emesso dal tribunale di Torino, opposto da già Serint Parte_3
s.n.c. e concluso con sentenza n. 2640/13 con la quale il medesimo credito portato dal decreto ingiuntivo n° 3502/2011 era stato ridotto da € 34.949,62 a € 12.262,46. pagina 7 di 11 3.Devono, invece, essere esaminati nel merito gli altri motivi di opposizione proposti nel presente giudizio.
In ordine all'eccepita inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo n° 3502/2011, si ritiene che la notificazione a soggetto che all'epoca della sua effettuazione non rivestiva più la qualità di legale rappresentante della società non determini l'inesistenza della notificazione bensì la nullità (Cass. n. 613/2011).
Ne discende che tale vizio avrebbe dovuto essere fatto valere con lo strumento previsto dall'ordinamento della opposizione al decreto ingiuntivo o dell'opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. e non può, invece, essere dedotto come motivo di opposizione ex art. 615 c.p.c.
Come, infatti, condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte: "La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l'inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto - ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 c.p.c. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio". (cfr. Corte con Sentenza n. 29729/2019).
Ciò posto il primo motivo di opposizione risulta infondato.
Parimenti infondato è l'eccepito difetto di legittimazione passiva in capo ad Parte_1
per non essere più legale rappresentante della società all'epoca della emissione del decreto ingiuntivo. In sede di opposizione a precetto possono, infatti, essere fatte valere solo contestazioni per fatti successivi alla formazione del titolo (es. prescrizione, pagamenti) non fatti che potevano e dovevano essere fatti valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo che, non essendo stato opposto, è divenuto incontrovertibile. (cfr. (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n.
12911 del 24/07/2012; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16983 del 27/06/2018).
A fortiori, seppure sia stata iscritta al registro delle Imprese la cancellazione del Sig. Pt_1
dalla qualifica di socio amministratore nel corso del 2008, ciò non esclude la
[...]
sussistenza di responsabilità del medesimo ex art. 2291 c.c. per le obbligazioni sociali sorte nel periodo di Amministrazione e in cui la S.n.c. RI spendeva il suo nome, quale certamente è quella per cui è stato ottenuto il decreto ingiuntivo n. 3502/2011 oggi posto in esecuzione.
In ordine al terzo motivo di opposizione relativo alla violazione dell'art. 2304 c.c. per non essere stato previamente escusso il patrimonio sociale, ha rinunciato a tale Parte_1
motivo di opposizione sul quale deve, dunque, ritenersi cessata la materia del contendere.
Con un quarto motivo di opposizione, eccepisce la carenza di legittimazione Parte_1
pagina 8 di 11 attiva di parte opposta per non esservi prova della sua titolarità del credito azionato.
L'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), al comma secondo, prevede che, in caso di cessione a banche di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La NC d'IA può stabilire forme integrative di pubblicità” e al comma quarto precisa che “nei confronti dei debitori ceduti, gli adempimenti pubblicitari di cui al comma due producono gli effetti di cui all'art.
1264 codice civile”.
Atteso, peraltro, che l'opponibilità dell'avvenuta cessione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., è concetto diverso dalla prova della titolarità del credito in capo al cessionario (cfr.
Cass. 2780/19) in quanto il primo aspetto attiene alla efficacia del trasferimento senza onere di notificazione specifica a ciascuno dei debitori ceduti, mentre il secondo attiene alla dimostrazione che il singolo credito fosse riconducibile al contratto di cessione in blocco,
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco grava sul soggetto che alleghi di essersi reso cessionario che deve, dunque, fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. (ex multis Cass. 5190/2025).
L'onere in esame, ad avviso della Cassazione, può essere assolto anche con la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della NC d'IA (ex multis Cass.
29872/2024).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto l'avviso di pubblicazione sulla G.U. dell'8 Marzo
2018 n. 28 del contratto di cessione in blocco stipulato tra Unicredit Leasing S.p.A. (cedente)
e (cessionaria) in data 20 Dicembre 2017, con efficacia giuridica a Controparte_3
partire da tale data (doc. 18 di parte opposta, parte II, pagine 1 e 2).
Leggendo tale avviso emerge che ha acquistato da Unicredit Leasing Controparte_3
S.p.A., in blocco e pro soluto, un portafoglio di crediti per canoni scaduti e non pagati alla data di risoluzione del contratto per indennizzi, spese, interessi e ogni altro importo dovuto che soddisfacevano tutti i seguenti criteri oggettivi: (i) crediti derivanti da contratti di locazione finanziaria di cui UNICREDIT LEASING S.p.A era titolare alle ore 00 del 31 Luglio 2017 : i) pagina 9 di 11 erogati da Unicredit Leasing S.p.A. quale unico lessor;
ii) già risolti;
iii) derivanti da rapporti di cui ai codici di contratto indicati nella lista 27.02.2018 depositata presso il Notaio di Per_1
Milano e consultabile dai mutuatari presso lo Studio.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo ha ad oggetto il pagamento dei canoni dei contratti di leasing AS 973325, AS 1012772, AS 1022551 e AS 977338 stipulati tra gli anni 2007 e all'esame del singolo credito oggetto di giudizio, si può evidenziare come esso derivasse da contratti di locazione finanziaria sottoscritti tra il mese di luglio 2007 e il mese giugno 2008 da
RI di LE OB & C s.n.c. (doc. 1 di parte attrice), contratti pacificamente risolti per inadempimento.
A fortiori, la circostanza che i contratti siano stati oggetto della cessione in blocco 20
Dicembre 2017 è confermata dalla dichiarazione della cedente UNICREDIT LEASING s.p.a. del
28.10.2024 (doc. 23 di parte opposta).
Ne consegue che deve ritenersi assolto dall'opposta l'onere di provare l'inclusione del rapporto nell'operazione di cessione in blocco stipulato tra Unicredit Leasing S.p.A. (cedente)
e (cessionaria) in data 20 Dicembre 2017 e pubblicata sulla G.U. n. Controparte_3
28/2018.
Alla luce delle considerazioni svolte, anche il presente motivo di opposizione deve essere ritenuto infondato.
Per quanto concerne infine la scissione da parte opposta ha Controparte_3
allegato l'estratto dell'atto di scissione nonché visura dai quali emerge il CP_2
passaggio del ramo a quest'ultima società; dell'operazione straordinaria è stato dato avviso sulla G.U. del 17.01.23, con rettifica del 07.02.2023, nel quale si legge che è stato trasferito a un compendio di attività e passività ed in particolare tutta l'attività CP_2
di recupero NPL (non performant loans o crediti deteriorati – tra i quali rientrano quelli oggetto di causa) con un elenco di codici rapporto pubblicati sul sito www. .it - Gennaio 2023 (doc. 16 di parte opposta). Controparte_4
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
precetto notificatogli in data 7.5.2024 da deve essere rigettata. CP_2
4. Le spese di causa seguono la soccombenza e devono essere liquidate secondo il D.M. n.
55/14 e s.m.i., scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, valore medio quanto alle fasi di studio e introduttiva e con la massima riduzione quanto alle restanti fasi alla luce dell'attività svolta e così per € 9.142,00.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta da avverso il precetto datato 19.3.2024 Parte_1
notificatogli in data 7.5.2024;
CONDANNA a rimborsare in favore di parte opposta le spese del presente Parte_1
giudizio liquidate in € 9.142,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA
e CPA come per legge.
Torino, 7 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 11 di 11