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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 03/03/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 4492/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmela Giuffrida, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
nato ad [...]/Brasile) il 29.05.1955, c.f. Parte_1 brasiliano n. , carta d'identità n. , residente in [...]C.F._1 Numero_1
Osorio, n. 278, CAP 13900-360 ad RO (SA LO/Brasile),
nata ad [...]/Brasile) il 25.01.1980, c.f. brasiliano Parte_2
n. , residente in [...], n. 241, CAP 13901- C.F._2
503 ad RO (SA LO/Brasile) nata ad [...]/Brasile) il 20.04.1976, c.f. Parte_3
brasiliano n. , per sé e come rappresentate del figlio minore C.F._3 Persona_1
nato a [...]/Brasile), c.f. brasiliano n. , entrambi residenti
[...] NumeroDiCar_2
in Rua Angelo Lavezzo, n. 111, app. 403 ad RO (SA LO/Brasile),
Rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Magni del Foro di Siracusa.
Contro
1 Il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e non costituitosi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28.10.2023, il soggetto indicato in epigrafe proponeva ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_1
In data 20.11.2023, in Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni nulla opponendo alle richieste del ricorrente.
In data 23.12.2024 veniva fissata udienza per il giorno 17.07.2024 mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 28.01.2025, il Difensore di parte ricorrente depositava note in trattazione scritta.
In data 28.01.2025 Il Ministero chiedeva la visibilità del fascicolo, restando tuttavia, contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Nel caso in esame, i ricorrenti hanno dato prova di aver tentato di prenotare un appuntamento presso il sito prenotami.esteri.it del Consolato Generale D'Italia di SA LO in Brasile, come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992, senza successo a causa del limite massimo di iscrizioni raggiunto. Il Tribunale ritiene che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis possa essere considerato equivalenti ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
D'altronde, non si ritiene che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale.
Pertanto, l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario. Il Tribunale
2 ordinario, infatti, è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio. Il diritto alla cittadinanza è un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa.
Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento dell'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR Lazio con Sentenza
n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n.
8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda del ricorrente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
I ricorrenti hanno fornito prova che l'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis,
cittadino italiano, nata a [...] il giorno 10 giugno 1880, figlio di ER [...]
e , emigrato in Brasile – non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano. Al Per_3 Persona_4 ricorso veniva, infatti, allegato certificato negativo di naturalizzazione dell'avo ER
Né egli si è mai naturalizzato brasiliano in virtù della cosiddetta “grande naturalizzazione” brasiliana. Infatti, risulta ormai risolta la questione inerente alla problematica della cd “grande naturalizzazione” brasiliana secondo cui, con decreto n. 58 del 1889 del Governo provvisorio brasiliano, veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre 1889, salva dichiarazione contraria da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Infatti, con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le Sezioni Unite della
Cassazione si pronunciavano sugli effetti del decreto della cosiddetta “grande naturalizzazione”
(risalente al 1889), che aveva attribuito agli avi e ai loro discendenti stabilizzatisi in Brasile, con provvedimento massivo, la cittadinanza brasiliana, circostanza questa alla quale, secondo il Ministero degli Interni, era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana.
Innanzitutto, le Sezioni Unite osservano che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili,
3 non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potendosi invece verificare solo per effetto di un atto volontario ed esplicito. D'altronde, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali a cui non si addice l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali.
Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
I ricorrenti hanno altresì provato la linea di discendenza, mediante la documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio). Segnatamente, la documentazione prodotta in atti dimostra che:
Dal matrimonio tra e , celebrato in Brasile, nasceva un figlio: Persona_3 Controparte_2
- nato a [...]/SP (Brasile), in data 10.03.1906, il quale si univa in matrimonio Parte_4 con e dall'unione nasceva un figlio: Persona_5
- nato ad [...]/SP (Brasile) in data 29.10.1934, il quale si univa Parte_5 in matrimonio con e dall'unione nasceva un figlio: Persona_6
• L'odierno ricorrente nato ad [...]/SP (Brasile) Parte_1 in data 29.05.1955, il quale si univa in matrimonio e dall'unione Controparte_3
nascevano due figlie:
➢ L'odierna ricorrente nata ad [...] /SP (Brasile) in data Parte_2
25.01.1980, la quale si univa in matrimonio con . Persona_7
➢ L'odierna ricorrente nata ad [...]/SP (Brasile) in data Parte_3
20.04.1976, la quale si univa in matrimonio con e Controparte_4 dall'unione nasceva un figlio:
✓ L'odierno ricorrente nato a [...]/SP Persona_1
(Brasile) in data 02.12.2008
4 Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda dichiarativa della cittadinanza italiana dei ricorrenti, va altresì accolta la domanda con cui si chiede di ordinare al Ministero competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Il Giudice rileva infatti che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto
[...]
e, in sua vece, l'ufficiale dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, CP_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera CP_1 materia della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n.
396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
5 - ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 03.03.2025
Il Giudice
Carmela Giuffrida
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