Rigetto
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/04/2026, n. 3354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3354 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03354/2026REG.PROV.COLL.
N. 06846/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6846 del 2024, proposto dalla Costruzioni Generali e Speciali s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, n. 323;
contro
Ministero della cultura ed Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Comune di Pisciotta, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Maddalena Gaeta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, Provincia di Salerno, Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Salerno, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 01296/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura, dell’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e del Comune di Pisciotta;
Visto l’appello incidentale del Comune di Pisciotta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il Cons. OS RR e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
1. – Con il ricorso di primo grado, la società Costruzioni Generali e Speciali s.r.l. ha impugnato il piano urbanistico comunale (di seguito, PUC) di Pisciotta, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 14 marzo 2022, nella parte in cui: a) la porzione superiore (e più panoramica) dell’area ubicata in Pisciotta, frazione OL, contrada S. AT, e censita in catasto al foglio 36, particelle 60, 64, 314, 799, 814, 1039, 1254, 1256, è stata classificata quale zona non trasformabile E3 (“ Altre aree in assetto naturale o seminaturale di tutela ”); b) nella porzione inferiore (e meno panoramica) dell’area anzidetta è stata prevista la localizzazione di n. 5 unità immobiliari abitative; c) è stato traslato all’interno della medesima area il tracciato viario di collegamento di valle alla S.R. 447.
2. – Inoltre, ha proposto una domanda di condanna del Comune al risarcimento dei danni derivanti dal suo operato asseritamente illegittimo, consistiti nella riduzione della capacità edificatoria conferita alla suindicata area dal piano urbanistico attuativo OL – S. AT, approvato con delibera di Giunta comunale n. 149 del 16 giugno 2006 e decreto sindacale n. 59 del 9 ottobre 2006, e quantificati in: a) € 784.763,00 a titolo di danno emergente, corrispondenti ai costi asseritamente sostenuti per la formazione dello strumento urbanistico attuativo e per la manutenzione dei terreni nel periodo di relativa infruttuosa detenzione, nonché alle perdite connesse al deprezzamento dell’area; b) € 340.155,00 a titolo di lucro cessante, corrispondenti agli utili percepibili qualora detto strumento urbanistico attuativo fosse stato debitamente rimodulato, prima dell’approvazione del PUC; c) € 82.800,00 sempre a titolo di lucro cessante, corrispondenti agli utili percepibili qualora le unità immobiliari abitative previste fossero state localizzate nella parte superiore e più panoramica, anziché nella parte inferiore e meno panoramica del comparto territoriale.
3. – Inoltre, ha proposto una domanda di restituzione delle somme versate, a titolo di indebito oggettivo, per il rilascio della fideiussione ai sensi dell’art. 7 della convenzione di lottizzazione del 30 ottobre 2008, rep. n. 12 (pari ad € 1.462,51) nonché per la monetizzazione delle aree a standard (pari ad € 19.200,00).
4. – A sostegno delle proprie domande, ha dedotto, in estrema sintesi, che con delibera di Giunta comunale del 16 giugno 2006 e poi con decreto sindacale n. 59 del 2006, è stato adottato ed approvato un piano urbanistico attuativo (c.d. PUA OL-Santa AT).
La relativa convenzione di lottizzazione è stata sottoscritta dal Comune, dalla società appellante (proprietaria dell’80% circa delle aree interessate) e dagli altri cinque proprietari in data 30 ottobre 2008 e registrata il 7 novembre 2008.
A seguito della stipula della suddetta convenzione di lottizzazione, le autorizzazioni paesaggistiche successivamente rilasciate dall’ente comunale (in data 7 luglio 2009) sono state annullate da parte della Soprintendenza (decreti del 10 settembre 2009), i cui provvedimenti sono stati poi confermati anche all’esito della relativa impugnazione giurisdizionale (Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2411).
4.1. – In conseguenza di ciò, si sarebbe determinato un arresto procedimentale, in quanto il Comune avrebbe rifiutato di rinnovare i procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi necessari per costruire e, in particolare, si sarebbe rifiutato di indire una conferenza di servizi preliminare volta ad individuare una soluzione progettuale che avrebbe potuto essere autorizzata sul piano paesaggistico e su quello edilizio.
4.2. – Nel frattempo, il Comune di Pisciotta ha avviato l’ iter di approvazione del nuovo piano urbanistico comunale, con il quale: a) ha qualificato come inedificabile l’area panoramica di maggior pregio, sul presupposto per cui vi sarebbe un bosco in tale area; b) ha consentito, in altra parte della proprietà, la costruzione di sole 5 unità immobiliari (di 120 mq l’una); c) ha spostato sulla medesima area edificabile di proprietà dell’appellante il tracciato del by-pass pubblico per il collegamento di valle alla S.R. 447.
4.3. – La società appellante ha quindi presentato delle osservazioni in data 31 maggio 2019, a cui il Comune ha fornito un riscontro negativo affermando che le stesse non erano accoglibili.
4.4. – Nelle more del procedimento, il Ministero della cultura ha esteso il vincolo paesaggistico con decreto del 17 ottobre 2019, il quale è stato recepito dal nuovo PUC senza una nuova ripubblicazione del piano (delibera di approvazione del Consiglio comunale n. 5 del 14 marzo 2022).
5. – Ciò premesso, la ricorrente ha dedotto che: a) l’approvazione del PUA OL – S. AT, contemplante la realizzazione di 46 mini-appartamenti suddivisi in 7 lotti, avrebbe consolidato, in proprio favore, un affidamento qualificato a fronte del quale sussisterebbe un obbligo motivazionale rafforzato in capo all’amministrazione circa le ragioni giustificative dell’abbandono della vocazione edificatoria riconosciuta al fondo controverso dal previgente piano regolatore generale, per effetto della relativa classificazione in zona C2 (“ Edilizia residenziale ”); b) erroneamente e in difetto del presupposto, la porzione superiore (e più panoramica) del fondo in questione sarebbe stata considerata boscata, pur non figurando censita come tale negli elaborati agronomici del marzo 2016, non risultando connotata da un’apprezzabile impianto vegetazionale e pur esulando dal perimetro di operatività del vincolo paesaggistico sancito con il d.m. 8 novembre 1968 ed esteso con il d.m. 17 ottobre 2019; c) la porzione inferiore (e meno panoramica) del fondo medesimo sarebbe stata considerata edificabile, ancorché ricadente in zona classificata a rischio frana dal piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PSAI) ed ancorché attraversata dal programmato by-pass alla S.R. 447; d) in difetto di istruttoria, quest’ultimo sarebbe stato traslato rispetto a quello previsto dal previgente piano regolatore e dal PUA OL – S. AT, nonostante le problematiche tecnico-esecutive (in termini di sicurezza idrogeologica e stradale, nonché di assetto oro-geologico) implicate da una simile soluzione progettuale.
6. – Con riguardo alla domanda risarcitoria, la parte ricorrente ha lamentato, altresì, che il Comune di Pisciotta, dopo il disposto annullamento ministeriale delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate per insediamenti residenziali progettati in esecuzione del PUA OL – S. AT, avrebbe ingiustificatamente e deliberatamente soprasseduto alla proposta di rimodulazione e/o variante di quest’ultimo (mediante miglioramento della qualità architettonica, ridimensionamento riduttivo e riconfigurazione funzionale in senso turistico del programmato insediamento residenziale), approvabile previa apposita Conferenza di servizi, fino ad addivenire all’emanazione del PUC e, quindi, alla sostanziale frustrazione del progetto edificatorio della parte appellante.
7. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha accolto la domanda di annullamento in parte qua del PUC di Pisciotta; ha dichiarato improcedibile la domanda di ripetizione dell’indebito e, in parte, anche quella di risarcimento del danno, respingendola per il resto; infine, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della cultura e dell’Ente Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
7.1. – In particolare, dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia di motivazione delle scelte pianificatorie e tutela dell’affidamento, ha ritenuto che, nel caso di specie, tale “ affidamento qualificato si è, in particolare, consolidato per effetto dell’approvazione del PUA OL – S. AT (giusta DGC n. 149 del 16 giugno 2006 e decreto sindacale n. 59 del 9 ottobre 2006) e della stipula della convenzione di lottizzazione del 30 ottobre 2008, rep. n. 12, in virtù dei quali la C.G.S. avrebbe potuto realizzare 46 mini-appartamenti suddivisi in 7 lotti, in conformità alla destinazione di zona (C2 – “Edilizia residenziale”) riservata all’area controversa ” (pag. 8 della sentenza impugnata).
7.2. – Inoltre, ha escluso la decadenza delle prescrizioni di piano per il decorso del termine decennale di efficacia, concludendo nel senso che “ incombeva, dunque, sul Comune di Pisciotta, in sede di la DGC n. 62 del 28 giugno 2019, un impegno motivazionale rafforzato a fronte dell’osservazione n. 71 (prot. n. 4585 del 31 maggio 2019) rassegnata dalla C.G.S., la quale è stata, invece, liquidata con l’apodittica enunciazione che «il dimensionamento del PUC e le scelte strategiche poste a base della sua redazione obbligano a considerare l’osservazione non accoglibile» ” (pag. 9 della sentenza impugnata).
7.3. – Pertanto, ha ravvisato una carenza di interesse ad agire con riguardo all’azione di ripetizione dell’indebito e, parzialmente, anche con riguardo all’azione di risarcimento del danno “ in quanto, per l’effetto di conformazione prodotto dal dictum annullatorio, implicante l’obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi motivatamente in merito alla destinazione di zona riservata all’area ex ante disciplinata dal PUA OL – S. AT, rimane aperta, in favore della C.G.S., la possibilità di ottenere il bene della vita ambito, e cioè di esercitare il ius aedificandi , sia pure eventualmente nei limiti della rimodulazione progettuale migliorativa e riduttiva prospettata con l’istanza del 19 giugno 2018, prot. n. 5617 ” (pag. 10 della sentenza impugnata).
7.4. – In particolare, ha precisato che l’interesse a coltivare l’azione risarcitoria “ è da intendersi, dunque, circoscritto al danno emergente lamentato in relazione ai costi sostenuti per la manutenzione dei terreni nel periodo di relativa infruttuosa detenzione ed alla rivalutazione monetaria ed agli interessi prodotti sul lucro cessante, corrispondente agli utili percepibili qualora detto strumento urbanistico attuativo fosse stato debitamente rimodulato prima dell’approvazione del PUC ed agli utili percepibili qualora le unità immobiliari abitative previste fossero state localizzate nella parte superiore e più panoramica, anziché nella parte inferiore e meno panoramica del comparto ” (pag. 10 della sentenza impugnata).
7.5. – Ciò posto, ha escluso la sussistenza di un danno risarcibile per mancanza del nesso causale, in quanto “ non è enucleabile, nella specie, una prognosi postuma circa la meritevolezza del progetto di rimodulazione o variante prospettato dalla ricorrente, la quale arrivi a comprovare che quest’ultimo avrebbe sortito esito favorevole in difetto dell’illegittima condotta reticente e soprassessoria addebitata all’amministrazione intimata ” (pag. 12 della sentenza impugnata).
7.6. – Inoltre, ha valorizzato in tal senso anche la mancata attivazione di rimedi giurisdizionali da parte della ricorrente ai sensi dell’art. 1227 c.c., evidenziando che “ la C.G.S., oltre ad aver obliterato la riformulazione di singole proposte progettuali adeguate ai rilievi sollevati dalla Soprintendenza di Salerno e Avellino, prima di esercitare l’azione risarcitoria, non ha esperito alcun rimedio giurisdizionale di sorta avverso la condotta, a suo dire, reticente e soprassessoria del Comune di Pisciotta ” (pag. 14 della sentenza impugnata), aggiungendo, infine, che “ neppure è dimostrato dalla ricorrente che, in caso di rimodulazione o variante del PUA OL – S. AT, avrebbe, comunque, risparmiato i costi di manutenzione dei terreni destinati alla progettata trasformazione edilizia ” (pag. 14-15 della sentenza impugnata).
8. – Con atto di appello, la società ha impugnato la sentenza, nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria.
8.1. – Con il primo motivo di appello, dopo aver ritrascritto le motivazioni della sentenza impugnata (pag. 13-18 dell’appello), ha dedotto un vizio di contraddittorietà intrinseca della motivazione di primo grado in quanto “ avendo l’Amministrazione comunale già effettuato un vaglio di correttezza della posizione della ricorrente al momento della redazione e della sottoscrizione del PUA, risulta quantomeno contraddittorio che il TAR abbia ritenuto che non sia fondata la richiesta risarcitoria in ragione di una compiuta valutazione paesaggistica sull’assentibilità dei singoli interventi ” (punto 1.1, pag. 19 dell’appello).
In secondo luogo, in ordine alla mancata dimostrazione della spettanza del bene della vita (la “ meritevolezza del progetto di rimodulazione o variante ” secondo il T.a.r.) ha contestato la sentenza sul punto “ considerando che le 5 unità abitative che la GS intendeva realizzare erano già state oggetto di valutazione da parte dello stesso PUC oggetto di impugnazione in primo grado, avendo dunque superato il progetto della ricorrente ogni valutazione sul punto da parte dell’Amministrazione ” (punto 1.1, pag. 19 dell’appello).
Inoltre, ha dedotto una violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale rispetto a poteri non ancora esercitati (art. 34, comma 2, c.p.a.), laddove il primo giudice avrebbe prospettato una eventuale incompatibilità paesaggistica degli interventi da realizzare in forza del PUA OL – Santa AT (punto 1.1, pag. 20 dell’appello).
8.2. – Con una seconda censura (punto 1.2, pag. 20-26 dell’appello), ha contestato il capo di sentenza con cui il primo giudice ha ravvisato un comportamento colposo del danneggiato (art. 1227 c.c.) nella omessa attivazione di rimedi giudiziali, deducendo sul punto l’elenco delle iniziative giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese nel corso degli anni, oltre ad evidenziare l’inutilità di una eventuale azione avverso il silenzio.
8.3. – Con una terza censura (pag. 26-27 dell’appello), ha dedotto che “ Il danno emergente va dunque considerato in re ipsa considerando che, per effetto della appurata e non contestata inerzia comunale, la ricorrente ha dovuto manutenere i suoli che avrebbe invece inteso destinare ad attività edificatoria per effetto del PUA di S. AT, avendo peraltro versato a titolo di monetizzazione dei suoli a standards” (pag. 27 dell’appello).
Infine, sulla condotta asseritamente illegittima del Comune (pag. 27-35 dell’appello), ha ribadito che l’ente locale sarebbe responsabile di “ non avere mai dato attuazione al PUA, di non aver realizzato l’indispensabile pubblica viabilità prevista dal PRG come by-pass alla SR n. 447 ” (pag. 28 dell’appello), impedendo la possibilità di realizzare qualsiasi progetto edificatorio nella proprietà dell’appellante, non solo in riferimento al PUA ma anche in ambito PUC, attraverso la sua condotta ostruzionistica.
Quanto al nesso di causalità, ha dedotto che i suddetti danni sarebbero una “ diretta conseguenza dell’attività illegittima dell’Amministrazione rappresentata consistita in un ostruzionismo continuo evidente ed innegabile ”, in quanto se “ l’Amministrazione si fosse attivata al fine di consentire gli interventi previsti nel PUA invece che assumere un atteggiamento ostruzionistico avrebbe evitato diligentemente e correttamente il verificarsi dell’evento dannoso ” (pag. 31 dell’appello).
Infine, ha riproposto l’eccezione di tardività del deposito documentale e della memoria difensiva comunale, evidenziando una omessa pronuncia sul punto da parte del giudice di primo grado (pag. 35 dell’appello).
9. – Con apposito appello incidentale, anche il Comune ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha annullato il piano urbanistico comunale del Comune di Pisciotta.
9.1. – Con il primo motivo (pag. 2-6 dell’appello incidentale), ha dedotto che non sussisterebbe alcuna illegittimità per difetto di istruttoria e di motivazione in violazione dei principi di collaborazione e di buona fede (art. 1, legge n. 241 del 1990), nonché di tutela dell’affidamento, né sussisterebbe alcuna violazione dell’art. 3, comma 1, del Regolamento n. 5/2001 della Regione Campania (“ Regolamento di attuazione per il governo del territorio ”), dal momento che il Comune avrebbe riscontrato la richiesta di convocazione della Conferenza dei servizi sul progetto pre-definitivo di variante al PUA S. AT del 4 aprile 2018, comunicando che tale richiesta non risultava conforme al disposto dell’art. 14 comma 3, legge n. 241 del 1990, ed invitando quindi la ricorrente a formulate una istanza di “ rimodulazione dell’intervento originario ” e non di “ variante ”, da presentarsi a firma dei lottizzanti e dei non lottizzanti, oltre ad evidenziare che, vista la volontà di realizzare delle residenze turistiche, l’istanza avrebbe dovuto essere presentata presso il SUAP Cilento di Vallo della Lucania, cui il Comune di Pisciotta è convenzionato, in quanto rientrante nell’ambito di applicazione del d.P.R. n. 160 del 2010.
9.2. – Con il secondo motivo (pag. 6-9 dell’appello incidentale), ha contestato la sentenza deducendo la legittimità del PUC anche nella parte in cui prevede la non edificabilità della parte superiore della proprietà dell’appellante (concentrando gli alloggi ivi realizzabili nella restante parte) e sposta, in tale parte edificabile, il collegamento di valle del by-pass pubblico alla S.R. 447.
9.3. – Infine, ha contestato l’appello principale chiedendone il rigetto (pag. 9-13 dell’appello incidentale).
10. – Con memoria del 5 dicembre 2025, la parte appellante ha eccepito l’inammissibilità dell’appello incidentale del Comune per difetto di specificità dei motivi di impugnazione (pag. 15-16 della memoria).
11. – All’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
12. – Preliminarmente, il Collegio osserva come la parte appellante abbia sostanzialmente rinunciato alla domanda restitutoria proposta in primo grado e dichiarata improcedibile dalla sentenza impugnata, non avendo impugnato anche tale capo di sentenza.
Dall’esame dell’atto di appello, infatti, si evince come la parte abbia inteso concentrare i motivi di impugnazione solamente nei confronti del rigetto della domanda risarcitoria.
13. – Ciò posto, l’appello principale è infondato.
Invero, dall’esame degli atti di causa, non emerge la prova del danno asseritamente subito e del nesso di causalità con il provvedimento illegittimo, essendo sul punto il ricorso del tutto generico, oltre che fondato su dati meramente ipotetici, come correttamente già ritenuto dal primo giudice, la cui pronuncia pertanto merita di essere confermata anche in questa sede.
Come è noto, la responsabilità dell’amministrazione per l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o per il mancato esercizio di quella doverosa è riconducibile alla responsabilità da fatto illecito (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7).
Nei giudizi di risarcimento del danno dinanzi al giudice amministrativo, trova applicazione il principio generale dell’onere della prova previsto dall’art. 2697 c.c., sicché il danneggiato ha l’onere di fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2023, n. 2891).
Con specifico riferimento all’azione di condanna al risarcimento del danno derivante dalla lesione di un interesse legittimo pretensivo, il suddetto principio implica la dimostrazione che, in assenza del provvedimento illegittimo, il ricorrente vittorioso avrebbe senz’altro avuto accesso al bene della vita, secondo un giudizio prognostico sulla fondatezza dell’istanza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2024, n. 5478).
Nel caso di specie, come già ritenuto dal primo giudice, non sussistono elementi probatori tali da poter condurre ad un giudizio prognostico di fondatezza dell’istanza di rimodulazione o variante del PUA (c.d. spettanza del bene della vita), approvabile previa apposita conferenza di servizi, che costituisce il presupposto logico-giuridico dell’azione risarcitoria avanzata in questa sede.
Invero, sul punto la parte appellante si è limitata a contestare la sentenza sulla base del rilievo per cui “ le 5 unità abitative che la GS intendeva realizzare erano già state oggetto di valutazione da parte dello stesso PUC oggetto di impugnazione in primo grado, avendo dunque superato il progetto della ricorrente ogni valutazione sul punto da parte dell’Amministrazione ” (punto 1.1, pag. 19 dell’appello).
Tale assunto, però, deve ritenersi del tutto irrilevante, in quanto la domanda risarcitoria non ha ad oggetto la mancata realizzazione di tali 5 unità abitative, quanto piuttosto la “ differenza tra quanto la GS avrebbe guadagnato realizzando e mettendo a reddito gli immobili di cui al progetto di rimodulazione del 2018 e quanto potrebbe invece guadagnare realizzando gli alloggi previsti dal PUC ”, ossia le suddette 5 unità abitative (pag. 31 del ricorso di primo grado).
Pertanto, la lesione della bene della vita di cui si chiede il risarcimento attiene alla realizzazione del progetto di rimodulazione del 2018, rispetto al quale però non sussistono sufficienti elementi probatori idonei a fondare un giudizio prognostico di spettanza.
In conclusione, quindi, la domanda risarcitoria deve essere respinta.
14. – L’appello incidentale è inammissibile.
14.1. – Come è noto, l’appello è un mezzo di impugnazione delle sentenze (art. 91 c.p.a.) con il quale si può dedurre l’erroneità della decisione assunta in primo grado sotto qualsiasi profilo tecnico-giuridico, sia di rito che di merito (c.d. critica libera).
Tuttavia, la natura di impugnazione a critica libera non esonera la parte dall’onere di indicare nell’atto di appello le “ specifiche censure ” (art. 101 c.p.a.) in base alle quali ritiene che la sentenza di primo grado sia errata, anche in considerazione dell’effetto devolutivo dell’appello i cui limiti oggettivi sono segnati proprio dai motivi di impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 agosto 2022, n. 6820).
Pertanto, ai fini dell’ammissibilità del ricorso in appello, non è sufficiente la mera riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado, essendo altresì necessario che siano mosse motivate critiche alla sentenza che tali motivi ha respinto o accolto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 agosto 2022, n. 6820; Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2020, n. 3715).
14.2. – A tal riguardo, infatti, giova ribadire che l’art. 40 c.p.a. (come sostituito dall’art. 1, lett. f), del d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160 – c.d. secondo decreto correttivo) applicabile anche al giudizio di appello in virtù della disposizione di rinvio interno di cui all’art. 38 dello stesso codice, prescrive al comma 1 che il ricorso deve contenere “ distintamente: […] c) l’esposizione sommaria dei fatti; d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso […]” e al comma 2 che “ I motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili ”.
Inoltre, è stato ripetutamente affermato che l’inammissibilità dei motivi del ricorso di appello può dunque conseguire non solo al difetto di specificità – requisito autonomamente previsto per l’appello dall’art. 101, comma 1, c.p.a. – ma anche alla loro mancata indicazione, “ distintamente ”, in apposita parte dell’atto dedicata a tale elemento, di cui essi costituiscono il nucleo essenziale e centrale (Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2022, n. 2262; Cons. Stato, V, 9 aprile 2020, n. 2343; 31 ottobre 2016, n. 4561; 31 marzo 2016, n. 1268; VI, 4 gennaio 2016, n. 8; V, 5 ottobre 2017, n. 4643; 15 luglio 2016, n. 3166; VI, 25 ottobre 2012, n. 5469).
14.3. – Nel caso di specie, con l’appello incidentale, il Comune si è limitato a dedurre dei motivi di impugnazione che risultano essere non pertinenti rispetto alle argomentazioni utilizzate dal primo giudice per motivare l’accoglimento della domanda di annullamento, le quali, pertanto, non risultano oggetto di specifiche censure.
15. –In conclusione, quindi, l’appello principale deve essere respinto, mentre l’appello incidentale va dichiarato inammissibile per difetto di specificità delle censure.
16. – Le spese di lite possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, respinge l’appello principale e dichiara l’inammissibilità dell’appello incidentale.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VI IN, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
OS RR, Consigliere, Estensore
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| OS RR | VI IN |
IL SEGRETARIO