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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/06/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14342/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14342/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALO' Parte_1 C.F._1
LEOPOLDO (C.F. ), con elezione di domicilio in VIA FUORTES, 50 72022 C.F._2 LATIANO, presso il difensore avv. CALO' LEOPOLDO PARTE ATTRICE OPPONENTE
quale erede di con il patrocinio dell'avv. CALO' Controparte_1 Parte_1
LEOPOLDO (C.F. ) , con elezione di domicilio in VIA FUORTES 50 72022 C.F._2 LATIANO, presso il difensore avv. CALO' LEOPOLDO PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
quale eredi , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 Parte_1 CALO' LEOPOLDO (C.F. ) , con elezione di domicilio in VIA FUORTES 50 C.F._2 72022 LATIANO, presso il difensore avv. CALO' LEOPOLDO PARTE CONCENUTA in riassunzione
Parte_2
PARTE convenuta in riassunzione contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORONI CRISTIANA, CP_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MONTE NAPOLEONE 21 20121 MILANO presso il difensore avv. MORONI CRISTIANA
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
rappresentato e difeso dall'avv. MORONI CRISTIANA, elettivamente domiciliato in CP_4
VIALE SUZZANI 20162 MILANO presso il difensore avv. MORONI CRISTIANA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo su fatture a titolo di penale per mancato rispetto del termine di preavviso di recesso del cliente dal contratto di somministrazione di energia
CONCLUSIONI
Le parti, come da verbale d'udienza del 25.06.2025, hanno così concluso:
-la parte opponente Controparte_5
“Voglia l'On.le Tribunale adito:
1) Dichiarare la propria incompetenza per territorio e la competenza del Tribunale di Brindisi, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e fissazione del termine per la riassunzione dinanzi al giudice competente (Tribunale di Brindisi);
2) In subordine, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché il credito detto non è certo, liquido ed esigibile;
Nel caso di declaratoria della propria competenza:
3) Nel merito, accertare e dichiarare che gli opponenti nulla devono alla ora , e CP_3 CP_4 rigettare la domanda di quest'ultima avente ad oggetto la pretesa creditoria dedotta nel ricorso per decreto ingiuntivo.
4) Condannare la società opposta alle spese di causa”.
-la parte opposta : Controparte_6
“I. in via pregiudiziale: di rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli attori in riassunzione, essendo competente il Tribunale di Firenze;
II. in via subordinata nel merito:
- di rigettare le domande avversarie e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4517/2021 del
Tribunale di Firenze;
- in subordine: condannare l'attrice opponente al pagamento a favore della convenuta opposta dell'importo complessivo di € 18.000,00, oltre interessi di mora ex d.lgs.vo n. 231/2002 s.m.i., al tasso BCE tempo per tempo vigente, aumentato di 8 punti percentuali dal giorno successivo alla scadenza e sino all'integrale soddisfo, ovvero del diverso minore o maggiore importo che questo Giudice accertasse come dovuto a (già per le causali di cui al presente giudizio, CP_4 CP_3 se del caso previa riduzione equitativa della penale, oltre alle spese del procedimento monitorio;
III. in ogni caso, con condanna alle spese di lite”.
Thema decidendum e svolgimento del giudizio
Si controverte in ordine al decreto ingiuntivo n. 4517/2021, con il quale l'intestato
Tribunale di Firenze ha ingiunto alla Sig.ra in proprio e quale titolare dell'omonima Parte_1
impresa individuale corrente nel comune di Brindisi (BR), il pagamento, in favore di della CP_3 somma di €. 18.000,00, oltre interessi e spese del monitorio, in forza della fattura commerciale emessa da a titolo di penale per anticipato recesso dal contratto di somministrazione n. CP_3
MAM19A/0082876 del 13 maggio 2019 asseritamente concluso con l'NT, tramite il di lei procuratore speciale, sig. per la somministrazione di energia elettrica presso il Controparte_1 punto di fornitura intestato all'impresa della . Pt_1
pagina 2 di 7 L'NT, sempre tramite il procuratore ritenendo ingiusto detto decreto Controparte_1
ingiuntivo, ha introdotto il presente giudizio di opposizione, al fine di ottenerne la revoca.
Nell'atto di citazione in opposizione, la ha eccepito l'incompetenza territoriale del Pt_1
giudice adito nella fase monitoria ed ha contestato nel merito la fondatezza del credito ingiunto, in quanto inesistente, dato il mancato perfezionamento del contratto e, in ogni caso, per l'invalidità delle relative pattuizioni ex art. 1341, co. II, c.c., in quanto vessatorie.
L'opposta si è ritualmente costituita in giudizio al fine di rivendicare la bontà del CP_3
proprio operato ed ottenere pertanto la conferma del decreto opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Concessa la provvisoria esecuzione, le parti sono state rimesse in mediazione delegata, esperita con esito negativo.
Ammesse le prove, il giudizio è stato interrotto a seguito di dichiarazione dell'avvenuto decesso della parte attrice opponente e poi riassunto dall'erede Pt_1 Controparte_1
Integrato il contraddittorio, nel giudizio riassunto, si sono costituiti, reiterando le CP_3 difese già svolte, nonchè l'erede , aderendo alle difese svolte Controparte_2 dall'opponente e da in sede di riassunzione, mentre l'erede Pt_1 Controparte_1 Parte_2
, nonostante il rinnovo della notifica dell'atto di riassunzione, ha omesso la costituzione in
[...]
giudizio.
In seguito all'avvenuta fusione per incorporazione di in in data 19 giugno CP_3 CP_4
2024 è intervenuto in giudizio ex art. 111 cpc la società facendo proprie le difese svolte CP_4
dalla società incorporata.
Assunte le prove ammesse la causa viene ora per la decisione sulle conclusioni come precisate e discusse dalle parti all'udienza del 25.06.2025, celebratesi da remoto.
L'opposizione si è rivelata fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
1.Sul riparto degli oneri probatori
Nella vicenda in esame, non è forse inutile ricordare il noto criterio che regola il riparto degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quale quello di specie.
Secondo consolidata giurisprudenza, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, è onere della parte convenuta opposta, nella sua qualità di parte attrice in senso sostanziale, fornire la prova del credito oggetto di ingiunzione, qualora, come nel caso, la parte NT ne abbia contestato la legittimità (cfr. ex multis, Cass. civ. 6421/2003).
pagina 3 di 7 Giova inoltra ricordare che, secondo la Suprema Corte di Cassazione, l'opposizione a decreto ingiuntivo, non ha natura di impugnazione, bensì dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata legittimamente emessa, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore (cfr. SS.UU. 927/2022).
Scrutinata la fattispecie alla luce di detti principi ed esaminate le questioni sollevate dalle parti, assieme alla documentazione prodotta, se e nell'.ordine in cui ritenute utili ai fini della decisione, va quindi rilevato che nel caso è provato, poiché documentale, pacifico, o non contestato, che:
odierna parte opponente in riassunzione, nel maggio 2019, nell'allora sua Controparte_1 qualità di procuratore speciale dell'NT , ebbe a sottoscrivere il modello contrattuale Parte_1
predisposto da contenente la proposta di fornitura di energia elettrica, allegato a fondamento CP_3
del credito di €. 18.000,00 preteso dalla a titolo di penale per mancato rispetto del termine di Pt_1
preavviso del recesso, secondo l'art. 4 delle condizioni generali sottoscritte (doc. 2 del monitorio);
-la fornitura oggetto della proposta fornitura non ha mai avuto esecuzione, per l'accertato prevalente switching di Enel spa su nel passaggio dell'utenza che la intratteneva CP_3 Pt_1
con HeraCom. La documentazione oggetto di ordine di esibizione, confortata anche dalle deposizione testimoniale del sig. (dipendente di una società del gruppo di , che si occupava della Tes_1 CP_4
gestione tecnica di ha confermato il mancato avvio della fornitura da parte di per CP_3 CP_3 switching prevalente di altro operatore, attivatosi successivamente.
Al riguardo, non va del resto trascurato che, è' stata la stessa parte opposta a documentare che, nell'aprile 2020, l'opponente , tramite il procuratore quando ebbe a contestare la Pt_1 CP_1 fattura oggetto dell'opposta ingiunzione chiedendone l'annullamento, ebbe anche a contestare di non aver mai avuto riscontro alla proposta contrattuale oggetto dell'opposta ingiunzione (vd. doc. 8 allegato Con alla comparsa di costituzione .
-Sull'eccezione d'incompetenza territoriale del giudice adito in via monitoria dall'opposta
La creditrice opposta ha agito in via monitoria innanzi all'intestato Tribunale di Firenze, ritenuto territorialmente competente in forza del patto di foro previsto all'art. 11 delle condizioni generali di contratto di cui al modello contrattuale sottoscritto dall'opponente, sia in forza del disposto di cui all'art. 20 cpc, atteso che a suo dire l'obbligazione pecuniaria relativa alla penale oggetto di ingiunzione, deve essere adempiuta presso il proprio domicilio.
Invero, la parte opponente ha avuto ragione ad eccepire l'incompetenza territoriale del giudice adito da in via monitoria. CP_3
pagina 4 di 7 L'approfondimento proprio della presente fase decisoria, porta, melius re perpensa, a riconsiderare quanto affermato nell'ordinanza resa a verbale d'udienza del 25.05.2022 .
A ben vedere, nel caso, il perfezionamento del contratto, era stato rimesso al momento di avvenuta recezione da parte della cliente-proponente la fornitura ET, della comunicazione dell'accettazione della proposta da parte del gestore CP_3
L'art. 1 della proposta contrattuale sottoscritta dalla tramite il procuratore Pt_1 CP_1 espressamente difatti prevede che “…Il Contratto, che è univocamente identificato dal codice della Con Proposta, si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la lettera di accettazione da parte di e produce i suoi effetti a partire dal primo giorno di avvio della fornitura. …”.
Va ricordato quindi la distinzione tra la “conclusione” e il “perfezionamento” del contratto, dato che nella fattispecie, il ricevimento della lettera di benvenuto da parte della cliente , ha natura Pt_1
di elemento essenziale ai fini del perfezionamento del contratto.
Come noto, la conclusione di un contratto avviene quando le parti giungono ad un accordo su suoi elementi essenziali;
secondo quanto disposto all'art. 1326 c.c., il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta, ha conoscenza dell'accettazione della controparte.
Il perfezionamento invece, si riferisce alla fase in cui il contratto, già concluso, esplica i suoi effetti giuridici.
Il codice civile indica vari schemi di perfezionamento del contratto, uno dei quali è quello cosidetto “per facta concludentia”, che si ha quando il consenso è manifestato attraverso comportamenti inequivocabilmente diretti ad accettare una determinata proposta.
In tal caso, a mente di quanto stabilito all'art. 1327, ultimo comma, c.c., “L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e in mancanza è tenuto al risarcimento del danno”.
Tenuto di conto di quanto precede, va rilevato che la parte opposta, parte attrice in senso sostanziale della presente opposizione, ha soltanto meramente affermato l'avvenuto invio della lettera di benvenuto, senza dar prova né dell'invio, né della recezione da parte della destinataria (vd. Pt_1
il doc. 8 allegato alla terza memoria ex art. 183 cpc, del quale la parte opponente chiede lo stralcio in quanto tardivamente prodotto, sebbene ininfluente), così venendo meno all'onere probatorio cui era chiamata di provare detto elemento essenziale, quale fatto costitutivo del credito preteso, stante le avverse contestazioni.
In assenza di prova del recepimento della lettera di benvenuto da parte della e in ragione Pt_1
del pacifico mancato avvio della fornitura, va escluso il dedotto perfezionamento del contratto di somministrazione per cui è causa.
pagina 5 di 7 Conseguentemente, dato che è indubbio che un contratto non perfezionatosi è improduttivo di effetti giuridici vincolanti per le parti, nel caso, ai fini decisori, è dirimente il fatto che nessuna delle sue clausole può dirsi efficace, inclusa quella che stabilisce il foro esclusivo del Tribunale di Firenze (Cass. 7470/2022;
Cass. 22722/2010).
Cosicchè, il credito preteso, se e in quanto sussistente, non può essere ricondotto, come vorrebbe l'opposta, alle clausole del contratto mai perfezionatesi tra le parti, e, venuto meno il patto sul
Foro, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente – oltre al giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza (art. 18 c.p.c.) il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
Nella fattispecie, l'obbligazione è sorta presso il luogo di residenza dell'NT ET
(Mesagne BR).
Quanto al luogo dell'adempimento, va ricordata la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite
(SS.UU. sentenza 17989/2016), secondo cui: Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore secondo il disposto dell'art. 1182c.c., comma 3, sono... esclusivamente quelle liquide, della quali cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., u.c, quindi, nel caso va applicata la regola dettata all'art. 1182, co. IV cc, stante l'assenza dei requisiti di liquidità e certezza del credito oggetto di ingiunzione.
Pertanto, per il combinato disposto dell'art. 1182, comma 4, e dell'art.20 c.p.c., essendo Brindisi il luogo in cui doveva essere adempiuta la presunta obbligazione dell'opponente, la competenza territoriale appartiene al Tribunale di Brindisi.
Va allora dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze a decidere sulla domanda relativa ai dedotti inadempimenti posti in essere dalla , in relazione al rapporto per Pt_1
cui è causa.
Ne consegue che l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e disposto in ordine alla riassunzione dell'opposizione innanzi al giudice di Brindisi, territorialmente competente.
Restano assorbite le restanti domande delle parti.
-Sulle spese di lite
Le spese della presente fase, seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio, in assenza di nota spese, nei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, in favore degli eredi costituiti della parte opponente . Parte_1
P.Q.M.
pagina 6 di 7 il Giudice unico del Tribunale civile di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE 1'opposizione proposta e per l'effetto:
-dichiara I' incompetenza del Tribunale di Firenze;
-assegna il termine di legge per 1a riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente;
-revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna la parte opposta, incorporata per fusione nell'intervenuta al pagamento CP_4
delle spese di lite sostenute dalla parte opponente, che sono liquidate in favore dell'attore opponente in riassunzione e del convenuto in riassunzione , nella Parte_3 Controparte_2 misura di € 5.077,00 per compensi, oltre spese del contributo e marca iscrizione a ruolo, oltre il 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre Iva e Cap, come per legge.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy.
26 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Sabrina Luperini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14342/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALO' Parte_1 C.F._1
LEOPOLDO (C.F. ), con elezione di domicilio in VIA FUORTES, 50 72022 C.F._2 LATIANO, presso il difensore avv. CALO' LEOPOLDO PARTE ATTRICE OPPONENTE
quale erede di con il patrocinio dell'avv. CALO' Controparte_1 Parte_1
LEOPOLDO (C.F. ) , con elezione di domicilio in VIA FUORTES 50 72022 C.F._2 LATIANO, presso il difensore avv. CALO' LEOPOLDO PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE
quale eredi , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 Parte_1 CALO' LEOPOLDO (C.F. ) , con elezione di domicilio in VIA FUORTES 50 C.F._2 72022 LATIANO, presso il difensore avv. CALO' LEOPOLDO PARTE CONCENUTA in riassunzione
Parte_2
PARTE convenuta in riassunzione contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MORONI CRISTIANA, CP_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MONTE NAPOLEONE 21 20121 MILANO presso il difensore avv. MORONI CRISTIANA
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
rappresentato e difeso dall'avv. MORONI CRISTIANA, elettivamente domiciliato in CP_4
VIALE SUZZANI 20162 MILANO presso il difensore avv. MORONI CRISTIANA
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo su fatture a titolo di penale per mancato rispetto del termine di preavviso di recesso del cliente dal contratto di somministrazione di energia
CONCLUSIONI
Le parti, come da verbale d'udienza del 25.06.2025, hanno così concluso:
-la parte opponente Controparte_5
“Voglia l'On.le Tribunale adito:
1) Dichiarare la propria incompetenza per territorio e la competenza del Tribunale di Brindisi, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e fissazione del termine per la riassunzione dinanzi al giudice competente (Tribunale di Brindisi);
2) In subordine, revocare il decreto ingiuntivo opposto perché il credito detto non è certo, liquido ed esigibile;
Nel caso di declaratoria della propria competenza:
3) Nel merito, accertare e dichiarare che gli opponenti nulla devono alla ora , e CP_3 CP_4 rigettare la domanda di quest'ultima avente ad oggetto la pretesa creditoria dedotta nel ricorso per decreto ingiuntivo.
4) Condannare la società opposta alle spese di causa”.
-la parte opposta : Controparte_6
“I. in via pregiudiziale: di rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli attori in riassunzione, essendo competente il Tribunale di Firenze;
II. in via subordinata nel merito:
- di rigettare le domande avversarie e confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4517/2021 del
Tribunale di Firenze;
- in subordine: condannare l'attrice opponente al pagamento a favore della convenuta opposta dell'importo complessivo di € 18.000,00, oltre interessi di mora ex d.lgs.vo n. 231/2002 s.m.i., al tasso BCE tempo per tempo vigente, aumentato di 8 punti percentuali dal giorno successivo alla scadenza e sino all'integrale soddisfo, ovvero del diverso minore o maggiore importo che questo Giudice accertasse come dovuto a (già per le causali di cui al presente giudizio, CP_4 CP_3 se del caso previa riduzione equitativa della penale, oltre alle spese del procedimento monitorio;
III. in ogni caso, con condanna alle spese di lite”.
Thema decidendum e svolgimento del giudizio
Si controverte in ordine al decreto ingiuntivo n. 4517/2021, con il quale l'intestato
Tribunale di Firenze ha ingiunto alla Sig.ra in proprio e quale titolare dell'omonima Parte_1
impresa individuale corrente nel comune di Brindisi (BR), il pagamento, in favore di della CP_3 somma di €. 18.000,00, oltre interessi e spese del monitorio, in forza della fattura commerciale emessa da a titolo di penale per anticipato recesso dal contratto di somministrazione n. CP_3
MAM19A/0082876 del 13 maggio 2019 asseritamente concluso con l'NT, tramite il di lei procuratore speciale, sig. per la somministrazione di energia elettrica presso il Controparte_1 punto di fornitura intestato all'impresa della . Pt_1
pagina 2 di 7 L'NT, sempre tramite il procuratore ritenendo ingiusto detto decreto Controparte_1
ingiuntivo, ha introdotto il presente giudizio di opposizione, al fine di ottenerne la revoca.
Nell'atto di citazione in opposizione, la ha eccepito l'incompetenza territoriale del Pt_1
giudice adito nella fase monitoria ed ha contestato nel merito la fondatezza del credito ingiunto, in quanto inesistente, dato il mancato perfezionamento del contratto e, in ogni caso, per l'invalidità delle relative pattuizioni ex art. 1341, co. II, c.c., in quanto vessatorie.
L'opposta si è ritualmente costituita in giudizio al fine di rivendicare la bontà del CP_3
proprio operato ed ottenere pertanto la conferma del decreto opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Concessa la provvisoria esecuzione, le parti sono state rimesse in mediazione delegata, esperita con esito negativo.
Ammesse le prove, il giudizio è stato interrotto a seguito di dichiarazione dell'avvenuto decesso della parte attrice opponente e poi riassunto dall'erede Pt_1 Controparte_1
Integrato il contraddittorio, nel giudizio riassunto, si sono costituiti, reiterando le CP_3 difese già svolte, nonchè l'erede , aderendo alle difese svolte Controparte_2 dall'opponente e da in sede di riassunzione, mentre l'erede Pt_1 Controparte_1 Parte_2
, nonostante il rinnovo della notifica dell'atto di riassunzione, ha omesso la costituzione in
[...]
giudizio.
In seguito all'avvenuta fusione per incorporazione di in in data 19 giugno CP_3 CP_4
2024 è intervenuto in giudizio ex art. 111 cpc la società facendo proprie le difese svolte CP_4
dalla società incorporata.
Assunte le prove ammesse la causa viene ora per la decisione sulle conclusioni come precisate e discusse dalle parti all'udienza del 25.06.2025, celebratesi da remoto.
L'opposizione si è rivelata fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
1.Sul riparto degli oneri probatori
Nella vicenda in esame, non è forse inutile ricordare il noto criterio che regola il riparto degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quale quello di specie.
Secondo consolidata giurisprudenza, nell'opposizione a decreto ingiuntivo, è onere della parte convenuta opposta, nella sua qualità di parte attrice in senso sostanziale, fornire la prova del credito oggetto di ingiunzione, qualora, come nel caso, la parte NT ne abbia contestato la legittimità (cfr. ex multis, Cass. civ. 6421/2003).
pagina 3 di 7 Giova inoltra ricordare che, secondo la Suprema Corte di Cassazione, l'opposizione a decreto ingiuntivo, non ha natura di impugnazione, bensì dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata legittimamente emessa, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore (cfr. SS.UU. 927/2022).
Scrutinata la fattispecie alla luce di detti principi ed esaminate le questioni sollevate dalle parti, assieme alla documentazione prodotta, se e nell'.ordine in cui ritenute utili ai fini della decisione, va quindi rilevato che nel caso è provato, poiché documentale, pacifico, o non contestato, che:
odierna parte opponente in riassunzione, nel maggio 2019, nell'allora sua Controparte_1 qualità di procuratore speciale dell'NT , ebbe a sottoscrivere il modello contrattuale Parte_1
predisposto da contenente la proposta di fornitura di energia elettrica, allegato a fondamento CP_3
del credito di €. 18.000,00 preteso dalla a titolo di penale per mancato rispetto del termine di Pt_1
preavviso del recesso, secondo l'art. 4 delle condizioni generali sottoscritte (doc. 2 del monitorio);
-la fornitura oggetto della proposta fornitura non ha mai avuto esecuzione, per l'accertato prevalente switching di Enel spa su nel passaggio dell'utenza che la intratteneva CP_3 Pt_1
con HeraCom. La documentazione oggetto di ordine di esibizione, confortata anche dalle deposizione testimoniale del sig. (dipendente di una società del gruppo di , che si occupava della Tes_1 CP_4
gestione tecnica di ha confermato il mancato avvio della fornitura da parte di per CP_3 CP_3 switching prevalente di altro operatore, attivatosi successivamente.
Al riguardo, non va del resto trascurato che, è' stata la stessa parte opposta a documentare che, nell'aprile 2020, l'opponente , tramite il procuratore quando ebbe a contestare la Pt_1 CP_1 fattura oggetto dell'opposta ingiunzione chiedendone l'annullamento, ebbe anche a contestare di non aver mai avuto riscontro alla proposta contrattuale oggetto dell'opposta ingiunzione (vd. doc. 8 allegato Con alla comparsa di costituzione .
-Sull'eccezione d'incompetenza territoriale del giudice adito in via monitoria dall'opposta
La creditrice opposta ha agito in via monitoria innanzi all'intestato Tribunale di Firenze, ritenuto territorialmente competente in forza del patto di foro previsto all'art. 11 delle condizioni generali di contratto di cui al modello contrattuale sottoscritto dall'opponente, sia in forza del disposto di cui all'art. 20 cpc, atteso che a suo dire l'obbligazione pecuniaria relativa alla penale oggetto di ingiunzione, deve essere adempiuta presso il proprio domicilio.
Invero, la parte opponente ha avuto ragione ad eccepire l'incompetenza territoriale del giudice adito da in via monitoria. CP_3
pagina 4 di 7 L'approfondimento proprio della presente fase decisoria, porta, melius re perpensa, a riconsiderare quanto affermato nell'ordinanza resa a verbale d'udienza del 25.05.2022 .
A ben vedere, nel caso, il perfezionamento del contratto, era stato rimesso al momento di avvenuta recezione da parte della cliente-proponente la fornitura ET, della comunicazione dell'accettazione della proposta da parte del gestore CP_3
L'art. 1 della proposta contrattuale sottoscritta dalla tramite il procuratore Pt_1 CP_1 espressamente difatti prevede che “…Il Contratto, che è univocamente identificato dal codice della Con Proposta, si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la lettera di accettazione da parte di e produce i suoi effetti a partire dal primo giorno di avvio della fornitura. …”.
Va ricordato quindi la distinzione tra la “conclusione” e il “perfezionamento” del contratto, dato che nella fattispecie, il ricevimento della lettera di benvenuto da parte della cliente , ha natura Pt_1
di elemento essenziale ai fini del perfezionamento del contratto.
Come noto, la conclusione di un contratto avviene quando le parti giungono ad un accordo su suoi elementi essenziali;
secondo quanto disposto all'art. 1326 c.c., il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta, ha conoscenza dell'accettazione della controparte.
Il perfezionamento invece, si riferisce alla fase in cui il contratto, già concluso, esplica i suoi effetti giuridici.
Il codice civile indica vari schemi di perfezionamento del contratto, uno dei quali è quello cosidetto “per facta concludentia”, che si ha quando il consenso è manifestato attraverso comportamenti inequivocabilmente diretti ad accettare una determinata proposta.
In tal caso, a mente di quanto stabilito all'art. 1327, ultimo comma, c.c., “L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e in mancanza è tenuto al risarcimento del danno”.
Tenuto di conto di quanto precede, va rilevato che la parte opposta, parte attrice in senso sostanziale della presente opposizione, ha soltanto meramente affermato l'avvenuto invio della lettera di benvenuto, senza dar prova né dell'invio, né della recezione da parte della destinataria (vd. Pt_1
il doc. 8 allegato alla terza memoria ex art. 183 cpc, del quale la parte opponente chiede lo stralcio in quanto tardivamente prodotto, sebbene ininfluente), così venendo meno all'onere probatorio cui era chiamata di provare detto elemento essenziale, quale fatto costitutivo del credito preteso, stante le avverse contestazioni.
In assenza di prova del recepimento della lettera di benvenuto da parte della e in ragione Pt_1
del pacifico mancato avvio della fornitura, va escluso il dedotto perfezionamento del contratto di somministrazione per cui è causa.
pagina 5 di 7 Conseguentemente, dato che è indubbio che un contratto non perfezionatosi è improduttivo di effetti giuridici vincolanti per le parti, nel caso, ai fini decisori, è dirimente il fatto che nessuna delle sue clausole può dirsi efficace, inclusa quella che stabilisce il foro esclusivo del Tribunale di Firenze (Cass. 7470/2022;
Cass. 22722/2010).
Cosicchè, il credito preteso, se e in quanto sussistente, non può essere ricondotto, come vorrebbe l'opposta, alle clausole del contratto mai perfezionatesi tra le parti, e, venuto meno il patto sul
Foro, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente – oltre al giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza (art. 18 c.p.c.) il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.
Nella fattispecie, l'obbligazione è sorta presso il luogo di residenza dell'NT ET
(Mesagne BR).
Quanto al luogo dell'adempimento, va ricordata la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite
(SS.UU. sentenza 17989/2016), secondo cui: Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore secondo il disposto dell'art. 1182c.c., comma 3, sono... esclusivamente quelle liquide, della quali cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., u.c, quindi, nel caso va applicata la regola dettata all'art. 1182, co. IV cc, stante l'assenza dei requisiti di liquidità e certezza del credito oggetto di ingiunzione.
Pertanto, per il combinato disposto dell'art. 1182, comma 4, e dell'art.20 c.p.c., essendo Brindisi il luogo in cui doveva essere adempiuta la presunta obbligazione dell'opponente, la competenza territoriale appartiene al Tribunale di Brindisi.
Va allora dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze a decidere sulla domanda relativa ai dedotti inadempimenti posti in essere dalla , in relazione al rapporto per Pt_1
cui è causa.
Ne consegue che l'opposto decreto ingiuntivo va revocato e disposto in ordine alla riassunzione dell'opposizione innanzi al giudice di Brindisi, territorialmente competente.
Restano assorbite le restanti domande delle parti.
-Sulle spese di lite
Le spese della presente fase, seguono la soccombenza e vengono liquidate d'ufficio, in assenza di nota spese, nei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, in favore degli eredi costituiti della parte opponente . Parte_1
P.Q.M.
pagina 6 di 7 il Giudice unico del Tribunale civile di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
ACCOGLIE 1'opposizione proposta e per l'effetto:
-dichiara I' incompetenza del Tribunale di Firenze;
-assegna il termine di legge per 1a riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente;
-revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna la parte opposta, incorporata per fusione nell'intervenuta al pagamento CP_4
delle spese di lite sostenute dalla parte opponente, che sono liquidate in favore dell'attore opponente in riassunzione e del convenuto in riassunzione , nella Parte_3 Controparte_2 misura di € 5.077,00 per compensi, oltre spese del contributo e marca iscrizione a ruolo, oltre il 15% a titolo di rimborso forfettario, oltre Iva e Cap, come per legge.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy.
26 giugno 2025
Il Giudice Onorario
Sabrina Luperini
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