Ordinanza cautelare 9 maggio 2025
Sentenza 16 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 16/04/2026, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02392/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01789/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1789 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Felice Laudadio e Alberto Saggiomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- a) del Decreto prot. n. -OMISSIS-, successivamente comunicato, con il quale il Prefetto della Provincia di Napoli ha adottato interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84 e 92 D.lgs. n. 159/2011;
b) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente ove lesivo della posizione della ricorrente, ivi inclusi:
b.1) la nota prot-OMISSIS-, a firma del Viceprefetto, recante trasmissione del decreto prefettizio;
b.2) le informative n. -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Carabinieri;
b.3) il verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia n.-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. LO EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La -OMISSIS-., esercente attività di ristorazione con somministrazione, della quale è socio e amministratore unico il sig. -OMISSIS-, ha impugnato l’interdittiva antimafia prot. n. -OMISSIS- con la quale il Prefetto di Napoli ha ritenuto che nei suoi confronti fossero configurabili tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011.
2. – Nel provvedimento prefettizio il giudizio prognostico di segno interdittivo è stato ancorato alla “ rilevata […] sussistenza di elementi che portano a ritenere che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose del clan -OMISSIS- o esserne in qualche modo condizionata, tenuto conto della riconducibilità diretta della società -OMISSIS- alla predetta organizzazione camorristica attraverso il titolare -OMISSIS-, fratello di -OMISSIS- destinatario dell'OCC di cui in premessa nonché […] di -OMISSIS-, destinatari di sentenze di condanna irrevocabile per reato di associazione mafiosa (-OMISSIS-) ovvero di condanna irrevocabile per traffico di stupefacenti con l'aggravane del metodo mafioso (-OMISSIS--)” (interdittiva, p. 6).
2.1. – L’agevolazione a beneficio della suindicata organizzazione criminale, inoltre, non sarebbe occasionale, bensì di ordine strutturale e permanente, apparendo evidente “ il connotato della stabilità dei contatti […] considerato che il titolare ed amministratore unico della società -OMISSIS-, -OMISSIS- è fratello di-OMISSIS- destinatario dell'OCC di cui in premessa, che - come rilevato dalla nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli - è affiliato all'omonimo clan operante nell'area di -OMISSIS- [-OMISSIS- ove risiede anche il fratello -OMISSIS-]” (interdittiva, p. 7).
2.2. – Nell’interdittiva è stato rimarcato, in particolare, lo spessore criminale del sig. -OMISSIS-, con la gravità dei reati per i quali è stato condannato, dandosi puntualmente conto, nel corpo dell’atto, delle molteplici sentenze di condanna emesse a suo carico sin -OMISSIS-, come pure di quelle a carico dei fratelli sopra indicati.
Il provvedimento, come rileva la difesa erariale, si fonda su un’istruttoria ampia, che ha coinvolto anche altre società, riconducibili ai familiari dell’amministratore di quella ricorrente, oggetto di attenzione della Prefettura di Napoli nella medesima seduta del G.I.A. del -OMISSIS- nella quale è stata esaminata la posizione della -OMISSIS-., e anch’esse attinte da altrettanti provvedimenti interdittivi antimafia sul presupposto del rischio di condizionamento dell’attività da parte del “ clan -OMISSIS- ” (trattasi delle ditte “ -OMISSIS- s.r.l. ”, esercente attività di supermercato e commercio al dettaglio di prodotti alimentari, con capitale sociale interamente detenuto da -OMISSIS-, madre di -OMISSIS-, che riveste anche la carica di amministratrice unica, e “ -OMISSIS- ”, esercente attività di commercio al dettaglio di autovetture e autoveicoli leggeri, di cui è titolare firmataria -OMISSIS- -OMISSIS-).
3. – Siffatto compendio indiziario sarebbe insufficiente, tuttavia, ad avviso di parte ricorrente, a sorreggere il giudizio prognostico di segno sfavorevole emesso dalla Prefettura, la cui valutazione si sarebbe illegittimamente “ appiattita ” in via esclusiva sui legami di parentela dell’amministratore (motivo sub II), omettendo anche di considerare che “ l’attività commerciale svolta dal sig. -OMISSIS- costituisce l’unica sua fonte di sostentamento ” (motivo sub III). E un ulteriore profilo di illegittimità deriverebbe poi dalla violazione degli artt. 92, comma 2 bis del d.lgs. n. 159/2011 e 7 e segg. della L. n. 241/1990, avendo la Prefettura disatteso l’obbligo di dare preventiva comunicazione al destinatario dell’avvio del procedimento amministrativo, al fine di consentirgli la presentazione di memorie e osservazioni nell’ambito del procedimento avviato (motivo sub I).
4. – Si è costituito in resistenza all’impugnativa il Ministero dell’Interno, deducendo l’infondatezza delle censure sollevate in ricorso, del quale ha chiesto la reiezione.
5. – Con ordinanza n. 1022/2025 il Tribunale ha accolto l’istanza di tutela cautelare ai fini del riesame del provvedimento impugnato, avendo ritenuto “ meritevole di apprezzamento, ai fini della integrazione del presupposto cautelare del fumus boni iuris, la censura della società ricorrente intesa a lamentare – a fronte dell’allegato basso impatto economico dell’attività di impresa e dell’assenza di un effettivo e dimostrato carattere di urgenza del provvedimento interdittivo, fondato in via esclusiva sulla rete parentale del socio e amministratore unico della s.r.l.s. attinta – il difetto del contraddittorio procedimentale ”.
5.1. – Parte ricorrente ha depositato in giudizio, in seguito, la comunicazione ex art. 92, comma 2 bis, d.lgs. n. 159/2011 del 18 giugno 2025 inviatale in ottemperanza all’indicata ordinanza cautelare dalla Prefettura di Napoli, la quale, tuttavia, non ha poi documentato in giudizio di aver concluso l’attività di riesame del provvedimento.
6. – All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 – in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’annullamento dell’interdittiva – la controversia è stata trattenuta infine in decisione.
7. – Il ricorso è fondato nei sensi che seguono, cogliendo nel segno, come dal Tribunale già rilevato in sede cautelare, la censura che si appunta sulla insussistenza dei presupposti giustificativi della pretermissione della partecipazione procedimentale, con conseguente violazione dell’art. 92, comma 2 bis, d.lgs. n. 159/2011: censura dalla cui disamina occorre prendere le mosse per ragioni di precedenza logica (si v. Cons. Stato, Sez. III, 6/6/2025, n. 4924).
8. – Il contraddittorio procedimentale, giusta l’art. 92 co. 2 bis d.lgs. n. 159/2011, può in questa materia essere omesso, secondo quanto la norma citata prevede solo in via derogatoria, unicamente in presenza di “ particolari esigenze di celerità del procedimento ”, le quali vanno tuttavia puntualmente motivate.
8.1. – Ciò premesso, il Collegio deve subito porre in rilievo che gli elementi indiziari che in concreto abbiano indotto la Prefettura ad adottare il provvedimento interdittivo a carico di un determinato soggetto non possono integrare, al tempo stesso, anche delle concrete e specifiche ragioni di urgenza idonee a giustificare, nei suoi riguardi, l’omissione del contraddittorio; come pure va immediatamente osservato che queste ultime ragioni di urgenza non potrebbero neppure identificarsi con la funzione meramente astratta propria dell’istituto dell’interdittiva, che comporta per sua natura l’espulsione dal circuito legale della società contaminata.
Sempre in chiave introduttiva, va infine rammentato che l’Amministrazione, per costante giurisprudenza, ove ritenga di non poter dare luogo alla procedura del contraddittorio, dovrà dar conto, nella motivazione dell’informazione antimafia, delle specifiche ragioni che hanno reso impossibile differire di sessanta giorni (ossia, il massimo di durata che la legge assegna all’apposito segmento procedimentale da dedicare al contraddittorio) l’adozione del provvedimento, in sostanza così adempiendo all’onere motivazionale rafforzato gravante su di essa in proposito (si v., ad es., Cons. Stato, Sez. III 22/11/2024, n. 9410).
8.2. – Nel caso di specie l’Amministrazione procedente, nella propria specifica motivazione, per un verso ha ritenuto che, “ in considerazione dei gravi indizi di contiguità agli ambienti della criminalità organizzata, risulta essere superflua la fase partecipativa, risultando di immediata evidenza i presupposti per concludere che è <più probabile che non> il collegamento alla criminalità organizzata della società in esame ”; e per altro verso ha prospettato “ esigenze di celerità del procedimento, connesse alla indifferibile necessità di impedire che l'impresa continui a svolgere attività in un contesto ad elevato rischio di infiltrazione mafiosa, riconducibile al Clan -OMISSIS- ”.
8.3. – Ad avviso del Collegio tale motivazione è tuttavia da ritenersi insufficiente, posto che il rischio di infiltrazione è il (minimo) presupposto per l’adozione della informazione interdittiva antimafia e, pertanto, ritenere che tale rischio sia sufficiente anche per evitare il contraddittorio procedimentale “ rappresenterebbe un’ interpretatio abrogans dell’art. 92, comma 2 bis, d.lgs. n. 159 del 2011 ” (Cons. Stato, Sez. III, 6/6/2025, n. 4924).
8.4. – La recente novella legislativa che ha comportato, rispetto al passato, un’inversione del rapporto di regola ed eccezione fra attivazione e pretermissione del contraddittorio procedimentale, verrebbe inoltre frustrata ove si ammettesse che l’onere motivazionale in discorso possa essere assolto con un richiamo generico alla consistenza del quadro indiziario raccolto, laddove, invece, al Prefetto in tali casi incombe un preciso onere di indicazione di specifiche e ben individuate circostanze che impongano una particolare speditezza del procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 1/4/2025, n. 2762; Id., Sez. III, 28/5/2024, n. 4716).
8.5. – La previsione dell'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 sull'esercizio del potere interdittivo del Prefetto connota il momento del contraddittorio, invero, di una rilevanza sostanziale e non solo formale, avuto riguardo alla peculiare natura e finalità dell’istituto in esame.
8.6. – Le deroghe all’obbligo di dare comunicazione del procedimento in corso devono ritenersi pertanto circoscritte ai soli casi di effettivo e dimostrato carattere di urgenza, che la Prefettura non può limitarsi meccanicamente ad evocare. Occorre quindi indicare i precisi motivi che renderebbero impossibile attendere lo svolgimento della fase partecipativa, non essendo invece sufficiente il riferimento ad un pericolo di infiltrazione mafiosa, e/o alla necessità di escludere la società dal mercato, elementi, questi, che sono intrinseci all’adozione della generalità dei provvedimenti della tipologia di cui si tratta, e che, quindi, giustificherebbero sempre la deroga all’obbligo della fase partecipativa, così vanificando l’intervento del legislatore del 2021 che, di contro, ha voluto proprio superare la precedente prassi, pur avallata dalla giurisprudenza del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. III, 20/02/2024, n. 1700).
9. – Ciò posto, nella specie non emergono circostanze puntuali che possano indurre ad escludere la possibilità di attendere la conclusione della fase di contraddittorio prima dell’adozione del provvedimento definitivo, con la conseguenza che risulta privo di giustificazione il mancato invio della comunicazione in generale prescritta all’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159 del 2011.
10. – Da qui la necessità di attivare il contraddittorio, che nel nuovo impianto normativo (art. 92 co. 2 bis) non riveste poi solo valore difensivo (statico), ma anche una tipica funzione proattiva (dinamica) per promuovere, se del caso, il self cleaning (art. 92 co. 2 quater C.A.M.) e i nuovi istituti di prevenzione collaborativa (art. 94 bis C.A.M.): tanto più in quanto la Prefettura, in tale mutato quadro normativo, secondo quanto chiarito (si v. in particolare Cons. Stato, Sez. III n. 7279/2023), non svolge più una funzione meramente diagnostica (qualificazione del pericolo infiltrativo oggettivo), ma anche una indefettibile valutazione prognostica (soggettiva) sulla capacità di ciascun singolo e distinto operatore economico indagato, attraverso idonee misure correttive, di fronteggiare il rischio infiltrativo e di allinearsi all’economia lecita (art. 94 bis cit.).
11. – È fondato, per quanto innanzi detto, il I motivo del ricorso, che va pertanto accolto, con l’assorbimento dei rimanenti motivi di gravame.
Per l’effetto il Tribunale deve dunque disporre l’annullamento dell’avversato provvedimento interdittivo, restando però salve le determinazioni che l’Autorità prefettizia riterrà di adottare all’esito del contraddittorio procedimentale.
12. – Le spese di giudizio possono essere compensate, attese la particolare delicatezza della materia che ne forma oggetto e le ragioni, di indole solo procedimentale, poste alla base della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’informativa antimafia della Prefettura di Napoli n. n. -OMISSIS-, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone e gli enti menzionati nella presente decisione.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
LO EN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO EN | OL Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.