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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/08/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Cristina Midulla Consigliera
Dott. Marinella Laudani Consigliera di cui la terza relatrice ed estensora, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1127/2019 del R.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado da
Parte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GRECO GIUSEPPE appellante
contro
Controparte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato PACE ALESSANDRO appellata e
Controparte_2
rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato Giovanni Bizzarri appellata e
Controparte_3
Rappresentata e difesa dall'avv. DANIELA CASCIO appellata
***
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5322/2018 del 30.11.2018, rigettava la domanda attorea, avente ad oggetto il risarcimento del danno subito da , minore all'epoca dei fatti, in seguito ad una Parte_1
caduta sul tappeto elastico di proprietà della Controparte_2
all'interno del centro commerciale asseritamente Controparte_1
causata dalla presenza di un buco nel tappeto medesimo, spese a carico del soccombente.
Quest'ultima propone appello affidato ai seguenti motivi di gravame:
1) errata valutazione del compendio probatorio;
2) errata interpretazione dell'art. 2051 c.c.
Gli appellati in epigrafe generalizzati si costituiscono per resistere al gravame, con vittoria di spese.
Primo motivo: errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Il primo giudice riteneva che “alla luce del complessivo quadro probatorio raccolto, a parere di questo Decidente, la domanda attorea non è stata adeguatamente provata”.
“Sulla scorta delle superiori deposizioni, occorre evidenziare talune circostanze ritenute determinanti ai fini del decidere, che inducono ad escludere una qualsivoglia responsabilità in capo alle società convenute per asserita, e non provata carenza di manutenzione, ovvero responsabilità nell'esercizio di una attività pericolosa. “
“In particolare, nel corso del giudizio è emerso che i danni riportati dal minore alla caviglia, all'interno dell'area giochi e sul tappeto elastico, hanno avuto luogo in orario di chiusura della suddetta area, in chiara violazione dei sistemi di accesso, costituiti da una rete delimitante il tappeto ed una porticina chiusa con lucchetto, aggirando i suddetti deterrenti, verosimilmente, tramite la asportazione di talune molle dalla
2 parte sottostante, situazioni queste frequenti come confermato dai testi escussi.
Ciò posto, è di tutta evidenza come l'esclusiva causa dell'infortunio del minore sia da ricondurre proprio ad un illegittimo Parte_1
comportamento posto in essere dallo stesso minore che si introduceva in un'area ancora non accessibile al pubblico, esponendosi a pericolo, e chiaramente ai genitori assenti, che non hanno adeguatamente vigilato sul figlio minore, impedendogli di porre in essere una condotta in spregio di un preciso limite di chiusura, imposto dal gestore dell'area.”
L'appellate si duole della decisione rilevando che il sinistro “è certamente da ascrivere integralmente all'incuria e all'imperizia della
e della tenuti alla custodia e CP_1 Controparte_2
manutenzione (ex art.2051 c.c.) dei giochi presenti presso l'area ludica del Centro . Gli odierni appellati non si sono, Parte_2 CP_1
infatti, adoperati in alcun modo ad apprestare diligentemente tutti i possibili accorgimenti per evitare che si verificasse un simile e grave incidente.
Infatti, il sinistro de quo agitur è certamente da ascrivere integralmente alla responsabilità della società e della Controparte_1
, stante l'omissione di cautele che in concreto sarebbe stato CP_4
necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza.”
“il gestore della struttura ludica avrebbe dovuto adottare giuste cautele e dispositivi di sicurezza idonei ad attutire le cadute nel caso di rottura del tappeto elastico o comunque doveva essere presente un' idonea recinzione al fine di impedire il superamento.”
Inoltre, l'appellante rileva che il giudice avrebbe dovuto ritenere attendibile il proprio teste, il quale aveva riferito di avere assistito alla caduta e di avere constatato la presenza di un foro nel tappeto e, al
3 contrario, ritenere inattendibili i testi di controparte, che hanno negato la presenza di alcun buco.
La censura è infondata nei termini di seguito specificati.
Dal confronto delle deposizioni testimoniali può ritenersi provato che il sinistro è avvenuto poco prima che il parco giochi fosse aperto al pubblico, precisamente intorno alle ore 15.45, e che il minore si introdusse al suo interno creando un varco non consentito tra il pavimento e le molle del tappeto, divelte all'uopo.
Tale circostanza è stata confermata dai testi di parte convenuta, rispettivamente ex dipendente della ditta proprietaria addetta alla vigilanza e guardia giurata del centro commerciale, con deposizioni analitiche, intrinsecamente coerenti e tra di loro concordanti.
Quanto all'attendibilità dei suddetti testi non vai è motivo di dubitarne, dal momento che la prima ha cessato il rapporto di lavoro con la ditta, mentre il secondo svolge mansioni che esulano del tutto dalla vigilanza del luogo del sinistro.
A sua volta, il teste di parte attrice non ha smentito l'orario suddetto, anzi ha reso dichiarazioni del tutto compatibili, dichiarando di non ricordare l'orario esatto né se il tappeto fosse aperto al pubblico.
Può quindi ritenersi provato, come affermato dal primo giudice, che il sinistro avvenne quando l'accesso al tappeto era interdetto al pubblico e che il minore si era introdotto all'interno con manomissione della struttura.
In ordine alla presenza del foro nel tappetto va rilevato che solo il teste di parte attrice ne ha riferito l'esistenza, categoricamente smentita dagli alti due testi.
In ogni caso, tale ultima circostanza non assume rilievo decisivo ai fini della decisione, per i motivi di seguito esposti.
Secondo motivo: errata applicazione dell'art. 2051.
4 Secondo il primo giudice, la condotta del minore integra il caso fortuito costituito dalla condotta colposa dello stesso danneggiato, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra cosa in custodia e danno.
L'appellante si duole della decisione, replicando che “nel caso di specie è indubbio che il tappeto elastico presentava caratteristiche tali da non assicurare sicurezza ed incolumità agli esercenti, indipendentemente dalla presunta colpa del minore che si sia introdotto nell' area Pt_1
giochi in un momento non accessibile al pubblico. Dunque, il comportamento colposo del minore non è stato da solo idoneo ad Pt_1
interrompere il nesso causale tra la causa del danno (tappeto elastico perforato) ed il danno.”
La censura è infondata.
Infatti, poiché al momento del sinistro l'accesso era interdetto in modo inequivocabile, tanto è vero che per introdursi all'interno del gioco il minore aveva dovuto comprometterne la struttura, sganciando alcune molle del tappeto dal pavimento, non può nemmeno configurarsi un obbligo di custodia della cosa, inteso come obbligo di apprestare le cautele e gli accorgimenti necessari ad evitare pregiudizi derivanti dal suo utilizzo, e ciò a prescindere dall'esistenza o meno del buco nel tappeto.
Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, nel contraddittorio delle parti costituita, definitivamente pronunciando,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
5322/2018 del 30.11.2018, emessa dal Tribunale di Palermo;
5 condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti degli appellati costituiti, pari a complessivi euro 2.000,00 per ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA;
Così deciso a Palermo, il 29\7\2025.
La Cons. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Cristina Midulla Consigliera
Dott. Marinella Laudani Consigliera di cui la terza relatrice ed estensora, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1127/2019 del R.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado da
Parte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GRECO GIUSEPPE appellante
contro
Controparte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato PACE ALESSANDRO appellata e
Controparte_2
rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato Giovanni Bizzarri appellata e
Controparte_3
Rappresentata e difesa dall'avv. DANIELA CASCIO appellata
***
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5322/2018 del 30.11.2018, rigettava la domanda attorea, avente ad oggetto il risarcimento del danno subito da , minore all'epoca dei fatti, in seguito ad una Parte_1
caduta sul tappeto elastico di proprietà della Controparte_2
all'interno del centro commerciale asseritamente Controparte_1
causata dalla presenza di un buco nel tappeto medesimo, spese a carico del soccombente.
Quest'ultima propone appello affidato ai seguenti motivi di gravame:
1) errata valutazione del compendio probatorio;
2) errata interpretazione dell'art. 2051 c.c.
Gli appellati in epigrafe generalizzati si costituiscono per resistere al gravame, con vittoria di spese.
Primo motivo: errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Il primo giudice riteneva che “alla luce del complessivo quadro probatorio raccolto, a parere di questo Decidente, la domanda attorea non è stata adeguatamente provata”.
“Sulla scorta delle superiori deposizioni, occorre evidenziare talune circostanze ritenute determinanti ai fini del decidere, che inducono ad escludere una qualsivoglia responsabilità in capo alle società convenute per asserita, e non provata carenza di manutenzione, ovvero responsabilità nell'esercizio di una attività pericolosa. “
“In particolare, nel corso del giudizio è emerso che i danni riportati dal minore alla caviglia, all'interno dell'area giochi e sul tappeto elastico, hanno avuto luogo in orario di chiusura della suddetta area, in chiara violazione dei sistemi di accesso, costituiti da una rete delimitante il tappeto ed una porticina chiusa con lucchetto, aggirando i suddetti deterrenti, verosimilmente, tramite la asportazione di talune molle dalla
2 parte sottostante, situazioni queste frequenti come confermato dai testi escussi.
Ciò posto, è di tutta evidenza come l'esclusiva causa dell'infortunio del minore sia da ricondurre proprio ad un illegittimo Parte_1
comportamento posto in essere dallo stesso minore che si introduceva in un'area ancora non accessibile al pubblico, esponendosi a pericolo, e chiaramente ai genitori assenti, che non hanno adeguatamente vigilato sul figlio minore, impedendogli di porre in essere una condotta in spregio di un preciso limite di chiusura, imposto dal gestore dell'area.”
L'appellate si duole della decisione rilevando che il sinistro “è certamente da ascrivere integralmente all'incuria e all'imperizia della
e della tenuti alla custodia e CP_1 Controparte_2
manutenzione (ex art.2051 c.c.) dei giochi presenti presso l'area ludica del Centro . Gli odierni appellati non si sono, Parte_2 CP_1
infatti, adoperati in alcun modo ad apprestare diligentemente tutti i possibili accorgimenti per evitare che si verificasse un simile e grave incidente.
Infatti, il sinistro de quo agitur è certamente da ascrivere integralmente alla responsabilità della società e della Controparte_1
, stante l'omissione di cautele che in concreto sarebbe stato CP_4
necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza.”
“il gestore della struttura ludica avrebbe dovuto adottare giuste cautele e dispositivi di sicurezza idonei ad attutire le cadute nel caso di rottura del tappeto elastico o comunque doveva essere presente un' idonea recinzione al fine di impedire il superamento.”
Inoltre, l'appellante rileva che il giudice avrebbe dovuto ritenere attendibile il proprio teste, il quale aveva riferito di avere assistito alla caduta e di avere constatato la presenza di un foro nel tappeto e, al
3 contrario, ritenere inattendibili i testi di controparte, che hanno negato la presenza di alcun buco.
La censura è infondata nei termini di seguito specificati.
Dal confronto delle deposizioni testimoniali può ritenersi provato che il sinistro è avvenuto poco prima che il parco giochi fosse aperto al pubblico, precisamente intorno alle ore 15.45, e che il minore si introdusse al suo interno creando un varco non consentito tra il pavimento e le molle del tappeto, divelte all'uopo.
Tale circostanza è stata confermata dai testi di parte convenuta, rispettivamente ex dipendente della ditta proprietaria addetta alla vigilanza e guardia giurata del centro commerciale, con deposizioni analitiche, intrinsecamente coerenti e tra di loro concordanti.
Quanto all'attendibilità dei suddetti testi non vai è motivo di dubitarne, dal momento che la prima ha cessato il rapporto di lavoro con la ditta, mentre il secondo svolge mansioni che esulano del tutto dalla vigilanza del luogo del sinistro.
A sua volta, il teste di parte attrice non ha smentito l'orario suddetto, anzi ha reso dichiarazioni del tutto compatibili, dichiarando di non ricordare l'orario esatto né se il tappeto fosse aperto al pubblico.
Può quindi ritenersi provato, come affermato dal primo giudice, che il sinistro avvenne quando l'accesso al tappeto era interdetto al pubblico e che il minore si era introdotto all'interno con manomissione della struttura.
In ordine alla presenza del foro nel tappetto va rilevato che solo il teste di parte attrice ne ha riferito l'esistenza, categoricamente smentita dagli alti due testi.
In ogni caso, tale ultima circostanza non assume rilievo decisivo ai fini della decisione, per i motivi di seguito esposti.
Secondo motivo: errata applicazione dell'art. 2051.
4 Secondo il primo giudice, la condotta del minore integra il caso fortuito costituito dalla condotta colposa dello stesso danneggiato, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra cosa in custodia e danno.
L'appellante si duole della decisione, replicando che “nel caso di specie è indubbio che il tappeto elastico presentava caratteristiche tali da non assicurare sicurezza ed incolumità agli esercenti, indipendentemente dalla presunta colpa del minore che si sia introdotto nell' area Pt_1
giochi in un momento non accessibile al pubblico. Dunque, il comportamento colposo del minore non è stato da solo idoneo ad Pt_1
interrompere il nesso causale tra la causa del danno (tappeto elastico perforato) ed il danno.”
La censura è infondata.
Infatti, poiché al momento del sinistro l'accesso era interdetto in modo inequivocabile, tanto è vero che per introdursi all'interno del gioco il minore aveva dovuto comprometterne la struttura, sganciando alcune molle del tappeto dal pavimento, non può nemmeno configurarsi un obbligo di custodia della cosa, inteso come obbligo di apprestare le cautele e gli accorgimenti necessari ad evitare pregiudizi derivanti dal suo utilizzo, e ciò a prescindere dall'esistenza o meno del buco nel tappeto.
Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, nel contraddittorio delle parti costituita, definitivamente pronunciando,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
5322/2018 del 30.11.2018, emessa dal Tribunale di Palermo;
5 condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti degli appellati costituiti, pari a complessivi euro 2.000,00 per ciascuno, oltre spese generali, IVA e CPA;
Così deciso a Palermo, il 29\7\2025.
La Cons. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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