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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/11/2025, n. 4216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4216 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 21.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11288/2022 R.G.L. avente a oggetto “procedura concorsuale interna”;
PROMOSSA DA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e con l'Avv. Vincenzo Salamone;
[...] Parte_5
- ricorrenti -
CONTRO in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Sebastiano Stefano Astuto;
- resistente -
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e con gli Avv.ti Francesco CP_8 Controparte_9 Controparte_10
US e RC SA MA Viante;
- resistenti -
Controparte_11
- convenuto contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 21.11.2022, le parti attrici hanno adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…- in via principale, accertare e
1 dichiarare nulla, per le causali di cui in premessa, la procedura concorsuale, di cui, ai parametri 193, con condanna alle spese di giudizio;
- Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la nullità di tutti gli atti afferenti alla procedura concorsuale parametro 193, con condanna alle spese di giudizio;
- In subordine, per le causali di cui in premessa, dichiarare nulla la prova d'esami limitatamente, alla prova scritta e fissare un termine per la sua ripetizione.
- Condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura. Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti.
A sostegno di quanto sopra, i ricorrenti espongono che hanno partecipato alla procedura concorsuale di addetto all'esercizio, parametro retributivo n. 193, di cui all'ordine di servizio n. 245 emesso dall'AMTS; che avverso la suddetta procedura concorsuale hanno intrapreso un giudizio innanzi al TAR di Catania, il quale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario;
che hanno dapprima instaurato un giudizio ex art. 700 c.p.c. innanzi a questo Tribunale e tale ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancata comparizione delle parti;
che con l'ordine di servizio n. 99 sono state dettate le regole per lo svolgimento delle prove scritte della procedura concorsuale;
che nello specifico è stato disposto il divieto dell'uso dei cellulari durante lo svolgimento della prova a pena d'esclusione; che essi ricorrenti hanno partecipato alla procedura de qua superando i test preselettivi;
che, a seguito della pubblicazione delle graduatorie per l'ammissione alle prove orali, hanno appreso di non essere stati ammessi a partecipare alla prova orale poiché non hanno raggiunto il punteggio minimo di 21/35 per l'ammissione a detta fase successiva, così come previsto dal bando concorsuale;
che la commissione esaminatrice, in spregio all'ordine di servizio 99 e agli artt. 5 del D.P.R.
696/1957 e 13 del D.P.R. 487/1994, ha consentito ai candidati di potere utilizzare il telefono cellulare durante lo svolgimento della prova scritta, dando così la possibilità ai candidati di accedere alla banca dati del cellulare;
che in tal modo la commissione esaminatrice ha inficiato l'esito della prova;
che essi ricorrenti si sono recati alla prova con la sola calcolatrice, come richiesto dall'ordine di servizio;
che la commissione, consentendo l'uso dei cellulari, ha determinato la nullità della procedura selettiva;
che con diffida del 16.7.2021 essi ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della procedura concorsuale;
che, con nota del 29.7.2021, l' resistente ha dichiarato che è stato CP_1 consentito l'uso del cellulare durante lo svolgimento della prova scritta;
che, sebbene secondo l'Azienda sia stato consentito l'uso del cellulare solo in modalità aerea, questo ha
2 permesso ai partecipanti di attingere sia alla galleria, sia alla banca dati del cellulare, sia ai programmi installati nel dispositivo;
che ciò ha determinato non solo la violazione delle regole del concorso “ordine di servizio 99” e degli artt. 5 D.P.R. 696/1957 e 13 D.P.R.
487/1994, ma in concreto una disparità di trattamento tra i partecipanti alla procedura selettiva, ovverosia tra coloro che avevano il cellulare e coloro che non lo hanno neppure portato per non inficiare la prova;
che inoltre, in base alla lettera D) del bando di concorso, la commissione di valutazione doveva assegnare agli elaborati un punteggio intero senza espressione di cifre decimali e ciò al fine di non dare luogo a sperequazioni tra i candidati;
che, invece, dall'esame dei punteggi assegnati agli elaborati scritti si evince che la commissione ha espresso le proprie valutazioni con l'utilizzo dei decimali;
che l'uso dei decimali ha fatto in modo di escludere essi ricorrenti dall'ammissione alla prova successiva, poiché vi potevano accedere solo coloro che riportavano un punteggio minimo di 21/35; che sussiste un ulteriore vizio di illogicità legato alle materie oggetto dell'esame, poiché alcune domande afferiscono ad altro grado di istruzione e/o non ineriscono al programma dettato dall'amministrazione per il parametro 193; che per la partecipazione alla procedura concorsuale 193 è richiesto dalla resistente il possesso della licenza media, mentre nella prova vi sono dei quesiti che richiedono la conoscenza delle disequazioni, afferenti al programma ministeriale della scuola di superiore;
che la mancata assunzione nel profilo concorsuale determina un grave danno all'immagine e alla carriera lavorativa di essi candidati, i quali si vedono, allo stato, superare dai candidati che hanno utilizzato il cellulare durante la prova scritta;
che per tali motivi la procedura concorsuale parametro
193 è da considerarsi affetta da nullità insanabile;
che, nonostante ciò, la resistente ha nominato il personale vincitore immettendolo nel rispettivo parametro.
Con memoria difensiva depositata in data 21.4.2023, si è costituita in giudizio la formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “…rigettare il ricorso in quanto inammissibile e infondato per le motivazioni di cui in narrativa. Con riserva d'ogni ulteriore eccezione e deduzione difensiva. Con vittoria di spese e compensi difensivi.”.
A sostegno di quanto sopra l'Azienda convenuta deduce che, dopo l'espletamento della prova preselettiva prevista dal bando pubblicato il 28.9.2020, con ordine di servizio n. 98 del 4.6.2021 ha convocato i candidati ammessi, tra cui i ricorrenti, alla prova scritta;
che all'esito della prova scritta i ricorrenti hanno conseguito un punteggio inferiore a quello di 21/35 previsto per l'ammissione alla prova orale, risultando dunque tra i “non idonei”; che per tale motivo, in applicazione della lex specialis, i ricorrenti non sono stati
3 ammessi alla successiva prova orale;
che, in risposta alla diffida del 16.7.2021 con cui i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della procedura in esame rilevando presunte gravi violazioni in merito alla normativa applicabile sub specie di utilizzo di cellulari nel corso della prova e di eccessiva difficoltà delle domande somministrate ai candidati, essa
Azienda ha sottolineato che “…l'utilizzo dei cellulari da parte dei candidati…è stato consentito, al fine di assicurare le condizioni di partecipazione più agevoli alla prova per tutti i candidati, esclusivamente in modalità aereo e per il solo uso dell'applicazione calcolatrice. Tale modalità di utilizzo è stata costantemente monitorata dai commissari
d'esame e dal personale della ditta , che ha organizzato la prova. In ogni caso, Pt_6 nessuno dei candidati, compresi gli odierni ricorrenti, ha avuto di che eccepire sulla questione in sede di svolgimento delle prove…”, che “…il possesso del titolo consent[e] unicamente l'accesso al concorso, restando il superamento delle prove previste una conseguenza della preparazione specifica dei candidati sui temi oggetto del concorso stesso, ben specificati negli ordini di servizio nn. 243 e 245 del 2020” e che “…le domande proposte richiedono conoscenze di base, in particolare per quanto riguarda la logica e
l'aritmetica, del tutto compatibili con i titoli di studio richiesti…”; che con ordinanza di servizio n. 208 del 28.9.2021 ha approvato la graduatoria definitiva nominando come vincitore;
che occorre disporsi l'integrazione del contraddittorio con la Controparte_7 chiamata in causa del vincitore del concorso e di tutti i partecipanti alla Controparte_7 procedura concorsuale che si sono collocati in graduatoria e aspirano a uno scorrimento della stessa;
che la prima censura è infondata poiché, in primo luogo, l'utilizzo del cellulare è stato concesso a tutti i partecipanti alla selezione senza violare la par condicio tra gli stessi e, in secondo luogo, l'utilizzo del cellulare è stato consentito solamente in
“modalità aereo” e per il solo uso dell'applicazione “calcolatrice”; che tale modalità di utilizzo è stata costantemente monitorata dai commissari d'esame e dal personale della ditta che ha organizzato la prova;
che la censura è dunque infondata poiché nella Pt_6 procedura i telefoni cellulari non sono stati utilizzati per accedere a banche dati o per comunicare con l'esterno; che, inoltre, né i ricorrenti né gli altri partecipanti alla selezione hanno verbalizzato alcuna obiezione in merito all'utilizzo dei cellulari con le predette modalità; che, in ogni caso, l'utilizzo dei cellulari con le suddette modalità da parte di alcuni candidati avrebbe potuto determinare l'esclusione degli stessi ma non la “nullità” dell'intera procedura;
che, sotto tale profilo, il ricorso risulta inammissibile per carenza di interesse in quanto i ricorrenti non hanno raggiunto il punteggio minimo per l'accesso alla fase orale e non hanno quindi interesse all'esclusione dei candidati che hanno utilizzato il
4 cellulare;
che anche la censura concernente l'utilizzo delle “cifre decimali” è inammissibile per carenza di interesse dei ricorrenti;
che i ricorrenti hanno ricevuto votazioni di gran lunga inferiori al limite di 21/35 necessario per ottenere l'idoneità al fine di affrontare la successiva prova orale;
che il fatto che la votazione sia stata espressa anche in decimali non muta il risultato della procedura concorsuale per i ricorrenti;
che pure la censura riguardante la eccessiva difficoltà e non corrispondenza delle domande rispetto al titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva è infondata;
che il possesso della licenza media è il titolo minimo per l'accesso alla procedura concorsuale, ma ciò non esclude che le domande possano essere mirate ad accertare un livello di conoscenza anche superiore al programma di licenza media;
che il possesso del titolo consente unicamente l'accesso al concorso, restando il superamento delle prove subordinato alla preparazione dei candidati sui temi e le materie specificati nei bandi concorsuali;
che i ricorrenti non hanno sostenuto che i quesiti fossero ambigui, idonei a sviare ovvero a depistare il candidato o che contenessero “trabocchetti” tali da indurre i candidati all'errore.
Disposta ed effettuata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, con memoria difensiva depositata in data 2.10.2023 si sono costituiti in giudizio , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8 [...]
e formulando le seguenti conclusioni: “…- rigettare CP_9 Controparte_10 integralmente il ricorso introduttivo, - con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorari di lite, tenendo conto che si tratta di ricorso collettivo e difesa per multipli controinteressati.” (cfr. doc. n. 8 di AMTS contenente la “graduatoria definitiva concorso interno per la promozione ad addetto all'esercizio, parametro retributivo 193”).
A sostegno di quanto sopra, i predetti resistenti deducono che è inammissibile e/o improcedibile la prima doglianza attorea;
che i ricorrenti ammettono e dichiarano che la commissione esaminatrice ha permesso solo l'utilizzo dei cellulari in “modalità aereo” e non altro, con puntuale controllo ad opera di “soggetto terzo” a garanzia dell'imparzialità delle verifiche;
che l'intervento del personale dell'azienda incaricata da AMTS per il controllo ha garantito il corretto svolgimento delle operazioni di esame;
che tutti i partecipanti hanno utilizzato, ove in possesso, i cellulari solo in modalità aereo, quindi senza violare le prescrizioni del bando e senza disparità di trattamento;
che i ricorrenti non hanno provato la disparità di trattamento in proprio danno;
che anche la seconda doglianza
è inammissibile, improcedibile e infondata;
che la decisione di attribuire i voti senza decimali non ha alcun effetto, poiché non viene data alcuna prova della incidenza pratica
5 sull'esito delle valutazioni di ciascuno dei ricorrenti, così come di ciascuno dei vincitori;
che le votazioni riportate dai ricorrenti sono di gran lunga inferiori al minimo previsto per la partecipazione alla successiva fase orale;
che è inammissibile e/o improcedibile il terzo motivo di ricorso, poiché i ricorrenti avrebbero dovuto indicare il proprio titolo di studio.
Il controinteressato , sebbene ritualmente evocato in giudizio, Controparte_11 non si è costituito e va pertanto dichiarata la sua contumacia (cfr. ricorso notificato prodotto da parte ricorrente in data 2.7.2024, verbale di udienza del 5.[7].2024 in cui “…i procuratori delle parti danno pertanto atto della integrità del contraddittorio”, e ordinanza del 5.7.2025).
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 21.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso appare infondato e va pertanto rigettato.
2.1. A tal fine occorre innanzitutto richiamare brevemente i fatti di causa.
2.1.1. Con ordine di servizio n. 245 del 28.9.2020 è stato indetto il “bando di concorso interno per la promozione ad addetto all'esercizio, parametro retributivo 193”
(cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente e doc. n. 1 di AMTS).
Con ordine di servizio n. 99 del 4.6.2021 l' resistente ha convocato i CP_1 candidati che hanno superato la prova preselettiva – tra cui i ricorrenti – per lo svolgimento della prova scritta “…secondo le modalità e il calendario indicati nel documento allegato”
(cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente e doc. n. 4 di AMTS).
2.1.2. Siccome specificamente dedotto da AMTS e non contestato da parte ricorrente, all'esito della prova scritta i ricorrenti hanno conseguito – rispettivamente – i seguenti punteggi: punti 16,26, punti 11,94, Parte_1 Parte_2
punti 15,13, punti 10,19 e punti Parte_3 Persona_1 Parte_5
12,96 (cfr. pag. 2 della memoria difensiva e doc. nn. 10-14 ivi allegati, nonché doc. n. 7 di parte ricorrente).
Considerato che – siccome previsto nel citato ordine di servizio n. 245 del
28.9.2020 – “…Saranno giudicati idonei i candidati che avranno superato le due prove con la votazione minima richiesta di 21/35” e che i ricorrenti hanno conseguito un punteggio inferiore nella prova scritta, gli stessi non sono stati ammessi alla successiva prova orale (cfr. doc. n. 5 di AMTS).
6 2.1.3. Con diffida del 16.7.2021, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del concorso interno in esame sia per “…l'uso, da parte dei candidati, di cellulari non censurato dalla commissione, anzi da quest'ultima avallata […]”, sia in considerazione della circostanza che “…diversi quesiti non erano attinenti al titolo di studio richiesto
“diploma di licenza media” ma necessitavano di una preparazione scolastica attinente al diploma di maturità di secondo grado […]” (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente e doc. n. 6 di
AMTS).
Con nota del 29.7.2021 l'AMTS ha riscontrato la predetta diffida, ribadendo sostanzialmente la legittimità delle procedure in esame (cfr. doc. n. 6 di parte ricorrente e doc. n. 7 di AMTS).
Con il presente giudizio, i ricorrenti hanno impugnato la procedura concorsuale in esame, eccependone la illegittimità per le ragioni dedotte in ricorso e chiedendo pertanto dichiararsi la nullità della stessa, mentre le parti resistenti hanno contestato tali censure.
2.2. Ciò posto, va innanzitutto esaminata e disattesa la censura attorea concernente la nullità della prova d'esame in ragione del consentito utilizzo del cellulare da parte dei candidati.
2.2.1. Al riguardo, il citato ordine di servizio n. 99 del 4.6.2021 ha previsto che
“…durante la prova è consentito l'uso di calcolatrici mentre è vietato, a pena di esclusione dal concorso, l'uso di apparecchiature personali quali cellulari, smartphone, Pc, etc.”
(cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente e doc. n. 4 di AMTS, cit.).
2.2.2. Nella specie, come detto, i ricorrenti hanno dedotto che “…la Commissione esaminatrice […] consentiva ai candidati di poter utilizzare il cellulare, durante lo svolgimento della prova scritta, ciò significava, che veniva data la possibilità, ai candidati, di accedere alla banca dati del cellulare. […]”, che “…la commissione di vigilanza durante le prove, come detto, avallava l'uso del cellulare, inficiando, in tal modo, l'esito della prova stessa. […]” e che “…la commissione consentendo, anzi avallando l'uso dei cellulari ha determinato la nullità della procedura selettiva […]” (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso).
La resistente AMTS, sia nella nota del 29.7.2021 sia nella propria memoria difensiva, ha contestato le predette deduzioni osservando sul punto che “…l'utilizzo del cellulare è stato consentito solamente in “modalità aereo” e per il solo uso dell'applicazione “calcolatrice””, che “…Tale modalità di utilizzo è stata costantemente monitorata dai commissari d'esame e dal personale della ditta che ha Pt_6 organizzato la prova”, che “…La presunta violazione degli ordini di servizio n. 98 e 99 è
7 dunque assolutamente infondata in quanto, nella procedura, i telefoni cellulari non sono stati utilizzati per accedere a banche dati o per comunicare con l'esterno. […]” e che
“…né gli attuali ricorrenti, né nessuno dei partecipanti alla selezione ha verbalizzato alcuna obiezione in merito all'utilizzo dei cellulari (con le modalità sopra indicate). […]”
(cfr. pagg. 3, 5 e 6 della memoria difensiva e doc. n. 7 ivi allegata).
2.2.3. Ebbene, a fronte di quanto suesposto appare dirimente osservare che, per un verso, i ricorrenti non hanno compiutamente provato – o chiesto di provare – l'effettivo e generalizzato utilizzo dei cellulari con modalità diverse dall'applicazione “calcolatrice” e, in particolare, per l'accesso a banche dati interne o a internet ovvero per comunicare con l'esterno.
Per altro verso, i ricorrenti non hanno indicato – e provato – gli specifici candidati che hanno in concreto utilizzato il cellulare con modalità diverse dalla sola funzione
“calcolatrice”, prevedendo l'invocato ordine di servizio n. 99 del 4.6.2021 unicamente l'esclusione dal concorso dei candidati che abbiano fatto un uso vietato di tali apparecchi.
Ed infatti, tanto nell'atto introduttivo quanto a seguito della memoria difensiva di
AMTS e delle specifiche deduzioni e contestazioni ivi svolte (peraltro sostanzialmente riproduttive di quelle contenute nella nota del 29.7.2021), i ricorrenti non hanno formulato specifiche richieste di prova orale volte a dimostrare l'effettivo utilizzo dei cellulari con modalità vietate e, dunque, con funzioni diverse dalla modalità “calcolatrice”, nonché a individuare gli specifici candidati che – in ipotesi – abbiano fatto un uso vietato di tali apparecchiature.
Né, in senso contrario, possono assumere rilievo decisivo le generiche deduzioni svolte da parte ricorrente nelle note dell'11.3.2025 in ordine alla “…distanza di sicurezza di ben 2,25 metri” che “…il personale di vigilanza doveva mantenere […] dai candidati” sulla base della disciplina ivi richiamata, non emergendo da ciò solo la prova dell'illegittimo e generalizzato utilizzo di funzionalità dei cellulari diverse da quella di
“calcolatrice”.
Come sopra osservato, d'altronde, i ricorrenti non hanno neppure individuato gli specifici candidati che in ipotesi abbiano utilizzato il cellulare con funzionalità vietate e – segnatamente – diverse da quella di “calcolatrice”, sicché anche sotto questo profilo appare infondata la censura attorea concernente l'illegittimità dell'intera procedura o dell'intera prova scritta.
2.2.4. In aggiunta a quanto sopra deve ribadirsi che, nell'ipotesi di illegittimo utilizzo di apparecchiature personali non consentite, il richiamato ordine di servizio n. 99
8 del 4.6.2021 prevede – unicamente – la “esclusione dal concorso” dei soli soggetti coinvolti e non già l'annullamento dell'intera procedura o comunque dell'intera prova scritta, come invece esclusivamente chiesto in ricorso.
Nello stesso senso, peraltro, dispone anche l'invocato art. 13 D.P.R. 487/1994, secondo cui – nella versione vigente ratione temporis – “…4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.” (ciò in disparte ogni ulteriore considerazione sulla diretta applicabilità alla fattispecie in esame di tale disciplina, giacché concernente il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.”).
Come correttamente osservato dall'Azienda resistente, dunque, l'illegittimo utilizzo del cellulare – con modalità diverse da quella consentita e autorizzata di “calcolatrice” – da parte di taluni candidati avrebbe potuto determinare solamente l'esclusione degli stessi, ma non anche di per sé l'annullamento dell'intera procedura o dell'intera prova scritta.
Nella specie, tuttavia, i ricorrenti non hanno individuato e indicato – né durante l'espletamento della prova concorsuale né nel presente procedimento – i candidati effettivamente coinvolti in tale uso vietato del cellulare e che, pertanto, avrebbero dovuto essere esclusi dalla procedura in questione.
2.2.5. Sotto tale profilo, d'altronde, appare difettare anche un attuale e concreto interesse dei ricorrenti all'esclusione degli specifici candidati in ipotesi coinvolti nell'uso illegittimo del cellulare, non discendendo automaticamente da ciò – come detto –
l'annullamento dell'intera procedura o della prova scritta e la conseguente rinnovazione della stessa.
Considerato infatti che, da un lato, l'utilizzo illegittimo del cellulare da parte di taluni candidati non determina di per sé l'annullamento dell'intera procedura o della prova scritta e, dall'altro lato, i ricorrenti hanno conseguito all'esito di questa un punteggio inferiore a quello di 21/35 richiesto per l'ammissione alla prova orale, l'esclusione degli eventuali candidati coinvolti (come detto neppure distintamente individuati) non comporterebbe ex se alcun attuale e dimostrato risultato utile in capo agli odierni ricorrenti.
Né, a tal fine, appaiono decisive le deduzioni svolte da parte ricorrente all'udienza del 3.12.2024 e nelle note dell'11.3.2025, giacché generiche e indimostrate (cfr. verbale di
9 udienza del 3.12.2024 in cui parte ricorrente ha soltanto dedotto che “…senza la partecipazione dei candidati in contestazione con l'uso di cellulari il concorso sarebbe stato diverso” e che “…in un precedente concorso nessuno dei candidati aveva raggiunto la soglia di sbarramento ed è stato pertanto ripetuto”, nonché note dell'11.3.2025 in cui è stato genericamente osservato che “…nella circostanza che nessun candidato avesse superato la soglia di sbarramento prevista dal bando del concorso 21/35, la Commissione
d'esame, in ossequio del Testo Unico degli Impiegati Civili dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, secondo i principi generali di trasparenza, imparzialità e buona fede, avrebbe potuto adottare uno dei seguenti provvedimenti:
1. Ripetizione della Prova: […];
2. Abbassamento dei Requisiti: […];
3. Nuova Selezione: […];
4. Valutazione dei Migliori
[…]”).
Ed invero, in difetto della specifica individuazione dei candidati che hanno posto in essere il contestato utilizzo vietato del cellulare e stante il punteggio inferiore alla soglia di sbarramento conseguito dai ricorrenti, quella compiuta dai predetti appare una prospettazione generica e priva di un concreto substrato di fatto.
2.2.6. Alla stregua di quanto esposto, va dunque disattesa la censura attorea in esame.
2.3. Ciò posto, appare parimenti infondata la censura concernente l'illegittima attribuzione del punteggio con cifre decimali anziché con soli numeri interi.
2.3.1. Al riguardo, il citato ordine di servizio n. 245 del 28.9.2020 ha previsto che
“…I punteggi inerenti alle due prove saranno attribuiti con numero intero e quindi senza
l'indicazione di cifre decimali. […].” (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente e doc. n. 1 di
AMTS, cit.)
2.3.2. A fronte di ciò, i ricorrenti hanno dedotto che “…Dalla lettura dei superiori articoli si evince che la commissione di valutazione nell'esaminare gli elaborati doveva assegnare a questi un punteggio intero senza espressione di cifre decimali, e ciò al fine di non dare luogo a sperequazioni tra i candidati”, che “…Diversamente, dall'esame dei punteggi assegnati dalla Commissione, agli elaborati scritti, quest'ultima esprimeva le proprie valutazioni con l'utilizzo dei decimali” e che “…L'uso dei decimali ha fatto in modo di escludere i ricorrenti all'ammissione della prova successiva (orale), poiché potevano accedere solo coloro che riportavano un punteggio minimo di 21/35” (cfr. pag. 3 del ricorso).
L'Azienda convenuta, invece, ha dedotto che “…La censura, tuttavia, è del tutto inammissibile per difetto di interesse dei ricorrenti”, che “…I ricorrenti, infatti, hanno
10 ricevuto votazioni di gran lunga inferiori al limite di 21/35 necessario per ottenere
l'idoneità al fine di affrontare la successiva prova orale” e che “…Il fatto che la votazione sia stata espressa anche in decimali non muta in alcun modo l'esito finale della procedura…”.
Analoghe deduzioni sono state svolte dai controinteressati costituiti nella propria memoria difensiva.
2.3.3. L'assunto di parte resistente appare fondato.
Ed infatti, stante il carattere assorbente, a fronte degli incontestati punteggi conseguiti dai ricorrenti all'esito della prova scritta (id est: da punti 10,19 a punti 16,26) e del punteggio minimo di 21/35 previsto dal bando per il superamento della stessa, anche l'eventuale attribuzione del punteggio intero immediatamente successivo non avrebbe determinato di per sé l'ammissione dei ricorrenti alla prova orale.
Né, in difetto di ulteriori e specifiche deduzioni formulate nell'atto introduttivo, i ricorrenti hanno altrimenti prospettato e dimostrato un'immediata e diretta correlazione causale tra la contestata mera attribuzione di punteggi con “…l'indicazione di cifre decimali” e il mancato superamento della prova scritta da parte degli stessi.
2.3.4. Anche sotto questo profilo, dunque, appare infondata la domanda volta all'annullamento dell'intera procedura o della sola prova scritta e alla sua conseguente rinnovazione, non risultando dimostrata la anzidetta e generica deduzione attorea secondo cui “…L'uso dei decimali ha fatto in modo di escludere i ricorrenti all'ammissione della prova successiva (orale)”.
Va, pertanto, disattesa la censura in esame.
2.4. Infine, va esaminata e disattesa la censura attorea concernente l'illegittimità della procedura concorsuale poiché “…alcune domande sono afferenti ad altro grado di istruzione e/o non inerenti con il programma dettato dall'amministrazione per il parametro 193” (cfr. pagg. 3 e 4 del ricorso).
Al riguardo, parte ricorrente ha dedotto che “…per la partecipazione alla procedura concorsuale 193, veniva richiesto dalla resistente il possesso della licenza media, diversamente nella prova vi sono dei quesiti che richiedono la conoscenza delle disequazioni, che sono afferenti al programma ministeriale della scuola di superiore...”
(cfr. pagg. 3 e 4 del ricorso, cit.), mentre l' resistente ha dedotto che “…la licenza CP_1 media era il titolo minimo per essere ammessi alla procedura concorsuale per il parametro 193 ma ciò non esclude che le domande potessero essere mirate ad accertare un livello di conoscenza anche superiore al programma di licenza media” e che “…il
11 possesso del titolo consentiva unicamente l'accesso al concorso, restando il superamento delle prove subordinato alla preparazione dei candidati sui temi e le materie specificati nei bandi concorsuali. […]” (cfr. pagg. 6 e 7 della memoria difensiva).
2.4.1. L'assunto di parte ricorrente appare infondato.
Ed infatti, siccome evidenziato dall'Azienda resistente, il bando emesso con ordine di servizio n. 245 del 28.9.2020 si è limitato a prevedere il “…diploma d'istruzione secondaria di primo grado” quale mero “requisito” base di partecipazione al concorso interno de quo, senza tuttavia ricollegare espressamente ed esclusivamente le domande della prova scritta ai programmi ministeriali previsti in relazione alle singole materie e ai diversi ordini e gradi delle istituzioni scolastiche.
Nel resto, appare generica e indimostrata la deduzione attorea secondo cui le domande proposte sono “…non inerenti con il programma dettato dall'amministrazione per il parametro 193” (cfr. pag. 4 del ricorso), non apparendo a tal fine significativo il mero rinvio al questionario allegato (cfr. doc. n. 8 di parte ricorrente) a fronte dei plurimi
“temi” oggetto delle “prove di esami” come indicati nel predetto bando del 28.9.2020 (cfr. ordine di servizio n. 245, cit.).
Anche sotto questo profilo, d'altronde, non risulta compiutamente allegato e dimostrato se e in che termini la somministrazione di tali domande (implicanti, secondo la generica prospettazione attorea, “…la conoscenza delle disequazioni”) abbia concretamente precluso ai ricorrenti il superamento della prova scritta, tenuto conto degli incontestati punteggi conseguiti (id est: al massimo 16,26 punti) e del punteggio base di
21/35 richiesto a tal fine dal bando di concorso.
Va, pertanto, disattesa anche la censura in esame.
2.5. In conclusione, alla stregua di quanto precede e assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso appare infondato e va rigettato.
3. Spese.
Stante la peculiarità e complessità della fattispecie in esame e tenuto altresì conto della qualità delle parti in causa e della posizione processuale dei controinteressati successivamente evocati in giudizio, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
12 compensa le spese di lite.
Catania, 22 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 21.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11288/2022 R.G.L. avente a oggetto “procedura concorsuale interna”;
PROMOSSA DA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e con l'Avv. Vincenzo Salamone;
[...] Parte_5
- ricorrenti -
CONTRO in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Sebastiano Stefano Astuto;
- resistente -
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e con gli Avv.ti Francesco CP_8 Controparte_9 Controparte_10
US e RC SA MA Viante;
- resistenti -
Controparte_11
- convenuto contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 21.11.2022, le parti attrici hanno adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…- in via principale, accertare e
1 dichiarare nulla, per le causali di cui in premessa, la procedura concorsuale, di cui, ai parametri 193, con condanna alle spese di giudizio;
- Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, la nullità di tutti gli atti afferenti alla procedura concorsuale parametro 193, con condanna alle spese di giudizio;
- In subordine, per le causali di cui in premessa, dichiarare nulla la prova d'esami limitatamente, alla prova scritta e fissare un termine per la sua ripetizione.
- Condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura. Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti.
A sostegno di quanto sopra, i ricorrenti espongono che hanno partecipato alla procedura concorsuale di addetto all'esercizio, parametro retributivo n. 193, di cui all'ordine di servizio n. 245 emesso dall'AMTS; che avverso la suddetta procedura concorsuale hanno intrapreso un giudizio innanzi al TAR di Catania, il quale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario;
che hanno dapprima instaurato un giudizio ex art. 700 c.p.c. innanzi a questo Tribunale e tale ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancata comparizione delle parti;
che con l'ordine di servizio n. 99 sono state dettate le regole per lo svolgimento delle prove scritte della procedura concorsuale;
che nello specifico è stato disposto il divieto dell'uso dei cellulari durante lo svolgimento della prova a pena d'esclusione; che essi ricorrenti hanno partecipato alla procedura de qua superando i test preselettivi;
che, a seguito della pubblicazione delle graduatorie per l'ammissione alle prove orali, hanno appreso di non essere stati ammessi a partecipare alla prova orale poiché non hanno raggiunto il punteggio minimo di 21/35 per l'ammissione a detta fase successiva, così come previsto dal bando concorsuale;
che la commissione esaminatrice, in spregio all'ordine di servizio 99 e agli artt. 5 del D.P.R.
696/1957 e 13 del D.P.R. 487/1994, ha consentito ai candidati di potere utilizzare il telefono cellulare durante lo svolgimento della prova scritta, dando così la possibilità ai candidati di accedere alla banca dati del cellulare;
che in tal modo la commissione esaminatrice ha inficiato l'esito della prova;
che essi ricorrenti si sono recati alla prova con la sola calcolatrice, come richiesto dall'ordine di servizio;
che la commissione, consentendo l'uso dei cellulari, ha determinato la nullità della procedura selettiva;
che con diffida del 16.7.2021 essi ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della procedura concorsuale;
che, con nota del 29.7.2021, l' resistente ha dichiarato che è stato CP_1 consentito l'uso del cellulare durante lo svolgimento della prova scritta;
che, sebbene secondo l'Azienda sia stato consentito l'uso del cellulare solo in modalità aerea, questo ha
2 permesso ai partecipanti di attingere sia alla galleria, sia alla banca dati del cellulare, sia ai programmi installati nel dispositivo;
che ciò ha determinato non solo la violazione delle regole del concorso “ordine di servizio 99” e degli artt. 5 D.P.R. 696/1957 e 13 D.P.R.
487/1994, ma in concreto una disparità di trattamento tra i partecipanti alla procedura selettiva, ovverosia tra coloro che avevano il cellulare e coloro che non lo hanno neppure portato per non inficiare la prova;
che inoltre, in base alla lettera D) del bando di concorso, la commissione di valutazione doveva assegnare agli elaborati un punteggio intero senza espressione di cifre decimali e ciò al fine di non dare luogo a sperequazioni tra i candidati;
che, invece, dall'esame dei punteggi assegnati agli elaborati scritti si evince che la commissione ha espresso le proprie valutazioni con l'utilizzo dei decimali;
che l'uso dei decimali ha fatto in modo di escludere essi ricorrenti dall'ammissione alla prova successiva, poiché vi potevano accedere solo coloro che riportavano un punteggio minimo di 21/35; che sussiste un ulteriore vizio di illogicità legato alle materie oggetto dell'esame, poiché alcune domande afferiscono ad altro grado di istruzione e/o non ineriscono al programma dettato dall'amministrazione per il parametro 193; che per la partecipazione alla procedura concorsuale 193 è richiesto dalla resistente il possesso della licenza media, mentre nella prova vi sono dei quesiti che richiedono la conoscenza delle disequazioni, afferenti al programma ministeriale della scuola di superiore;
che la mancata assunzione nel profilo concorsuale determina un grave danno all'immagine e alla carriera lavorativa di essi candidati, i quali si vedono, allo stato, superare dai candidati che hanno utilizzato il cellulare durante la prova scritta;
che per tali motivi la procedura concorsuale parametro
193 è da considerarsi affetta da nullità insanabile;
che, nonostante ciò, la resistente ha nominato il personale vincitore immettendolo nel rispettivo parametro.
Con memoria difensiva depositata in data 21.4.2023, si è costituita in giudizio la formulando le seguenti Controparte_1 conclusioni: “…rigettare il ricorso in quanto inammissibile e infondato per le motivazioni di cui in narrativa. Con riserva d'ogni ulteriore eccezione e deduzione difensiva. Con vittoria di spese e compensi difensivi.”.
A sostegno di quanto sopra l'Azienda convenuta deduce che, dopo l'espletamento della prova preselettiva prevista dal bando pubblicato il 28.9.2020, con ordine di servizio n. 98 del 4.6.2021 ha convocato i candidati ammessi, tra cui i ricorrenti, alla prova scritta;
che all'esito della prova scritta i ricorrenti hanno conseguito un punteggio inferiore a quello di 21/35 previsto per l'ammissione alla prova orale, risultando dunque tra i “non idonei”; che per tale motivo, in applicazione della lex specialis, i ricorrenti non sono stati
3 ammessi alla successiva prova orale;
che, in risposta alla diffida del 16.7.2021 con cui i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della procedura in esame rilevando presunte gravi violazioni in merito alla normativa applicabile sub specie di utilizzo di cellulari nel corso della prova e di eccessiva difficoltà delle domande somministrate ai candidati, essa
Azienda ha sottolineato che “…l'utilizzo dei cellulari da parte dei candidati…è stato consentito, al fine di assicurare le condizioni di partecipazione più agevoli alla prova per tutti i candidati, esclusivamente in modalità aereo e per il solo uso dell'applicazione calcolatrice. Tale modalità di utilizzo è stata costantemente monitorata dai commissari
d'esame e dal personale della ditta , che ha organizzato la prova. In ogni caso, Pt_6 nessuno dei candidati, compresi gli odierni ricorrenti, ha avuto di che eccepire sulla questione in sede di svolgimento delle prove…”, che “…il possesso del titolo consent[e] unicamente l'accesso al concorso, restando il superamento delle prove previste una conseguenza della preparazione specifica dei candidati sui temi oggetto del concorso stesso, ben specificati negli ordini di servizio nn. 243 e 245 del 2020” e che “…le domande proposte richiedono conoscenze di base, in particolare per quanto riguarda la logica e
l'aritmetica, del tutto compatibili con i titoli di studio richiesti…”; che con ordinanza di servizio n. 208 del 28.9.2021 ha approvato la graduatoria definitiva nominando come vincitore;
che occorre disporsi l'integrazione del contraddittorio con la Controparte_7 chiamata in causa del vincitore del concorso e di tutti i partecipanti alla Controparte_7 procedura concorsuale che si sono collocati in graduatoria e aspirano a uno scorrimento della stessa;
che la prima censura è infondata poiché, in primo luogo, l'utilizzo del cellulare è stato concesso a tutti i partecipanti alla selezione senza violare la par condicio tra gli stessi e, in secondo luogo, l'utilizzo del cellulare è stato consentito solamente in
“modalità aereo” e per il solo uso dell'applicazione “calcolatrice”; che tale modalità di utilizzo è stata costantemente monitorata dai commissari d'esame e dal personale della ditta che ha organizzato la prova;
che la censura è dunque infondata poiché nella Pt_6 procedura i telefoni cellulari non sono stati utilizzati per accedere a banche dati o per comunicare con l'esterno; che, inoltre, né i ricorrenti né gli altri partecipanti alla selezione hanno verbalizzato alcuna obiezione in merito all'utilizzo dei cellulari con le predette modalità; che, in ogni caso, l'utilizzo dei cellulari con le suddette modalità da parte di alcuni candidati avrebbe potuto determinare l'esclusione degli stessi ma non la “nullità” dell'intera procedura;
che, sotto tale profilo, il ricorso risulta inammissibile per carenza di interesse in quanto i ricorrenti non hanno raggiunto il punteggio minimo per l'accesso alla fase orale e non hanno quindi interesse all'esclusione dei candidati che hanno utilizzato il
4 cellulare;
che anche la censura concernente l'utilizzo delle “cifre decimali” è inammissibile per carenza di interesse dei ricorrenti;
che i ricorrenti hanno ricevuto votazioni di gran lunga inferiori al limite di 21/35 necessario per ottenere l'idoneità al fine di affrontare la successiva prova orale;
che il fatto che la votazione sia stata espressa anche in decimali non muta il risultato della procedura concorsuale per i ricorrenti;
che pure la censura riguardante la eccessiva difficoltà e non corrispondenza delle domande rispetto al titolo di studio richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva è infondata;
che il possesso della licenza media è il titolo minimo per l'accesso alla procedura concorsuale, ma ciò non esclude che le domande possano essere mirate ad accertare un livello di conoscenza anche superiore al programma di licenza media;
che il possesso del titolo consente unicamente l'accesso al concorso, restando il superamento delle prove subordinato alla preparazione dei candidati sui temi e le materie specificati nei bandi concorsuali;
che i ricorrenti non hanno sostenuto che i quesiti fossero ambigui, idonei a sviare ovvero a depistare il candidato o che contenessero “trabocchetti” tali da indurre i candidati all'errore.
Disposta ed effettuata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, con memoria difensiva depositata in data 2.10.2023 si sono costituiti in giudizio , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8 [...]
e formulando le seguenti conclusioni: “…- rigettare CP_9 Controparte_10 integralmente il ricorso introduttivo, - con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed onorari di lite, tenendo conto che si tratta di ricorso collettivo e difesa per multipli controinteressati.” (cfr. doc. n. 8 di AMTS contenente la “graduatoria definitiva concorso interno per la promozione ad addetto all'esercizio, parametro retributivo 193”).
A sostegno di quanto sopra, i predetti resistenti deducono che è inammissibile e/o improcedibile la prima doglianza attorea;
che i ricorrenti ammettono e dichiarano che la commissione esaminatrice ha permesso solo l'utilizzo dei cellulari in “modalità aereo” e non altro, con puntuale controllo ad opera di “soggetto terzo” a garanzia dell'imparzialità delle verifiche;
che l'intervento del personale dell'azienda incaricata da AMTS per il controllo ha garantito il corretto svolgimento delle operazioni di esame;
che tutti i partecipanti hanno utilizzato, ove in possesso, i cellulari solo in modalità aereo, quindi senza violare le prescrizioni del bando e senza disparità di trattamento;
che i ricorrenti non hanno provato la disparità di trattamento in proprio danno;
che anche la seconda doglianza
è inammissibile, improcedibile e infondata;
che la decisione di attribuire i voti senza decimali non ha alcun effetto, poiché non viene data alcuna prova della incidenza pratica
5 sull'esito delle valutazioni di ciascuno dei ricorrenti, così come di ciascuno dei vincitori;
che le votazioni riportate dai ricorrenti sono di gran lunga inferiori al minimo previsto per la partecipazione alla successiva fase orale;
che è inammissibile e/o improcedibile il terzo motivo di ricorso, poiché i ricorrenti avrebbero dovuto indicare il proprio titolo di studio.
Il controinteressato , sebbene ritualmente evocato in giudizio, Controparte_11 non si è costituito e va pertanto dichiarata la sua contumacia (cfr. ricorso notificato prodotto da parte ricorrente in data 2.7.2024, verbale di udienza del 5.[7].2024 in cui “…i procuratori delle parti danno pertanto atto della integrità del contraddittorio”, e ordinanza del 5.7.2025).
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 21.11.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Il ricorso appare infondato e va pertanto rigettato.
2.1. A tal fine occorre innanzitutto richiamare brevemente i fatti di causa.
2.1.1. Con ordine di servizio n. 245 del 28.9.2020 è stato indetto il “bando di concorso interno per la promozione ad addetto all'esercizio, parametro retributivo 193”
(cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente e doc. n. 1 di AMTS).
Con ordine di servizio n. 99 del 4.6.2021 l' resistente ha convocato i CP_1 candidati che hanno superato la prova preselettiva – tra cui i ricorrenti – per lo svolgimento della prova scritta “…secondo le modalità e il calendario indicati nel documento allegato”
(cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente e doc. n. 4 di AMTS).
2.1.2. Siccome specificamente dedotto da AMTS e non contestato da parte ricorrente, all'esito della prova scritta i ricorrenti hanno conseguito – rispettivamente – i seguenti punteggi: punti 16,26, punti 11,94, Parte_1 Parte_2
punti 15,13, punti 10,19 e punti Parte_3 Persona_1 Parte_5
12,96 (cfr. pag. 2 della memoria difensiva e doc. nn. 10-14 ivi allegati, nonché doc. n. 7 di parte ricorrente).
Considerato che – siccome previsto nel citato ordine di servizio n. 245 del
28.9.2020 – “…Saranno giudicati idonei i candidati che avranno superato le due prove con la votazione minima richiesta di 21/35” e che i ricorrenti hanno conseguito un punteggio inferiore nella prova scritta, gli stessi non sono stati ammessi alla successiva prova orale (cfr. doc. n. 5 di AMTS).
6 2.1.3. Con diffida del 16.7.2021, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del concorso interno in esame sia per “…l'uso, da parte dei candidati, di cellulari non censurato dalla commissione, anzi da quest'ultima avallata […]”, sia in considerazione della circostanza che “…diversi quesiti non erano attinenti al titolo di studio richiesto
“diploma di licenza media” ma necessitavano di una preparazione scolastica attinente al diploma di maturità di secondo grado […]” (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente e doc. n. 6 di
AMTS).
Con nota del 29.7.2021 l'AMTS ha riscontrato la predetta diffida, ribadendo sostanzialmente la legittimità delle procedure in esame (cfr. doc. n. 6 di parte ricorrente e doc. n. 7 di AMTS).
Con il presente giudizio, i ricorrenti hanno impugnato la procedura concorsuale in esame, eccependone la illegittimità per le ragioni dedotte in ricorso e chiedendo pertanto dichiararsi la nullità della stessa, mentre le parti resistenti hanno contestato tali censure.
2.2. Ciò posto, va innanzitutto esaminata e disattesa la censura attorea concernente la nullità della prova d'esame in ragione del consentito utilizzo del cellulare da parte dei candidati.
2.2.1. Al riguardo, il citato ordine di servizio n. 99 del 4.6.2021 ha previsto che
“…durante la prova è consentito l'uso di calcolatrici mentre è vietato, a pena di esclusione dal concorso, l'uso di apparecchiature personali quali cellulari, smartphone, Pc, etc.”
(cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente e doc. n. 4 di AMTS, cit.).
2.2.2. Nella specie, come detto, i ricorrenti hanno dedotto che “…la Commissione esaminatrice […] consentiva ai candidati di poter utilizzare il cellulare, durante lo svolgimento della prova scritta, ciò significava, che veniva data la possibilità, ai candidati, di accedere alla banca dati del cellulare. […]”, che “…la commissione di vigilanza durante le prove, come detto, avallava l'uso del cellulare, inficiando, in tal modo, l'esito della prova stessa. […]” e che “…la commissione consentendo, anzi avallando l'uso dei cellulari ha determinato la nullità della procedura selettiva […]” (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso).
La resistente AMTS, sia nella nota del 29.7.2021 sia nella propria memoria difensiva, ha contestato le predette deduzioni osservando sul punto che “…l'utilizzo del cellulare è stato consentito solamente in “modalità aereo” e per il solo uso dell'applicazione “calcolatrice””, che “…Tale modalità di utilizzo è stata costantemente monitorata dai commissari d'esame e dal personale della ditta che ha Pt_6 organizzato la prova”, che “…La presunta violazione degli ordini di servizio n. 98 e 99 è
7 dunque assolutamente infondata in quanto, nella procedura, i telefoni cellulari non sono stati utilizzati per accedere a banche dati o per comunicare con l'esterno. […]” e che
“…né gli attuali ricorrenti, né nessuno dei partecipanti alla selezione ha verbalizzato alcuna obiezione in merito all'utilizzo dei cellulari (con le modalità sopra indicate). […]”
(cfr. pagg. 3, 5 e 6 della memoria difensiva e doc. n. 7 ivi allegata).
2.2.3. Ebbene, a fronte di quanto suesposto appare dirimente osservare che, per un verso, i ricorrenti non hanno compiutamente provato – o chiesto di provare – l'effettivo e generalizzato utilizzo dei cellulari con modalità diverse dall'applicazione “calcolatrice” e, in particolare, per l'accesso a banche dati interne o a internet ovvero per comunicare con l'esterno.
Per altro verso, i ricorrenti non hanno indicato – e provato – gli specifici candidati che hanno in concreto utilizzato il cellulare con modalità diverse dalla sola funzione
“calcolatrice”, prevedendo l'invocato ordine di servizio n. 99 del 4.6.2021 unicamente l'esclusione dal concorso dei candidati che abbiano fatto un uso vietato di tali apparecchi.
Ed infatti, tanto nell'atto introduttivo quanto a seguito della memoria difensiva di
AMTS e delle specifiche deduzioni e contestazioni ivi svolte (peraltro sostanzialmente riproduttive di quelle contenute nella nota del 29.7.2021), i ricorrenti non hanno formulato specifiche richieste di prova orale volte a dimostrare l'effettivo utilizzo dei cellulari con modalità vietate e, dunque, con funzioni diverse dalla modalità “calcolatrice”, nonché a individuare gli specifici candidati che – in ipotesi – abbiano fatto un uso vietato di tali apparecchiature.
Né, in senso contrario, possono assumere rilievo decisivo le generiche deduzioni svolte da parte ricorrente nelle note dell'11.3.2025 in ordine alla “…distanza di sicurezza di ben 2,25 metri” che “…il personale di vigilanza doveva mantenere […] dai candidati” sulla base della disciplina ivi richiamata, non emergendo da ciò solo la prova dell'illegittimo e generalizzato utilizzo di funzionalità dei cellulari diverse da quella di
“calcolatrice”.
Come sopra osservato, d'altronde, i ricorrenti non hanno neppure individuato gli specifici candidati che in ipotesi abbiano utilizzato il cellulare con funzionalità vietate e – segnatamente – diverse da quella di “calcolatrice”, sicché anche sotto questo profilo appare infondata la censura attorea concernente l'illegittimità dell'intera procedura o dell'intera prova scritta.
2.2.4. In aggiunta a quanto sopra deve ribadirsi che, nell'ipotesi di illegittimo utilizzo di apparecchiature personali non consentite, il richiamato ordine di servizio n. 99
8 del 4.6.2021 prevede – unicamente – la “esclusione dal concorso” dei soli soggetti coinvolti e non già l'annullamento dell'intera procedura o comunque dell'intera prova scritta, come invece esclusivamente chiesto in ricorso.
Nello stesso senso, peraltro, dispone anche l'invocato art. 13 D.P.R. 487/1994, secondo cui – nella versione vigente ratione temporis – “…4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.” (ciò in disparte ogni ulteriore considerazione sulla diretta applicabilità alla fattispecie in esame di tale disciplina, giacché concernente il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.”).
Come correttamente osservato dall'Azienda resistente, dunque, l'illegittimo utilizzo del cellulare – con modalità diverse da quella consentita e autorizzata di “calcolatrice” – da parte di taluni candidati avrebbe potuto determinare solamente l'esclusione degli stessi, ma non anche di per sé l'annullamento dell'intera procedura o dell'intera prova scritta.
Nella specie, tuttavia, i ricorrenti non hanno individuato e indicato – né durante l'espletamento della prova concorsuale né nel presente procedimento – i candidati effettivamente coinvolti in tale uso vietato del cellulare e che, pertanto, avrebbero dovuto essere esclusi dalla procedura in questione.
2.2.5. Sotto tale profilo, d'altronde, appare difettare anche un attuale e concreto interesse dei ricorrenti all'esclusione degli specifici candidati in ipotesi coinvolti nell'uso illegittimo del cellulare, non discendendo automaticamente da ciò – come detto –
l'annullamento dell'intera procedura o della prova scritta e la conseguente rinnovazione della stessa.
Considerato infatti che, da un lato, l'utilizzo illegittimo del cellulare da parte di taluni candidati non determina di per sé l'annullamento dell'intera procedura o della prova scritta e, dall'altro lato, i ricorrenti hanno conseguito all'esito di questa un punteggio inferiore a quello di 21/35 richiesto per l'ammissione alla prova orale, l'esclusione degli eventuali candidati coinvolti (come detto neppure distintamente individuati) non comporterebbe ex se alcun attuale e dimostrato risultato utile in capo agli odierni ricorrenti.
Né, a tal fine, appaiono decisive le deduzioni svolte da parte ricorrente all'udienza del 3.12.2024 e nelle note dell'11.3.2025, giacché generiche e indimostrate (cfr. verbale di
9 udienza del 3.12.2024 in cui parte ricorrente ha soltanto dedotto che “…senza la partecipazione dei candidati in contestazione con l'uso di cellulari il concorso sarebbe stato diverso” e che “…in un precedente concorso nessuno dei candidati aveva raggiunto la soglia di sbarramento ed è stato pertanto ripetuto”, nonché note dell'11.3.2025 in cui è stato genericamente osservato che “…nella circostanza che nessun candidato avesse superato la soglia di sbarramento prevista dal bando del concorso 21/35, la Commissione
d'esame, in ossequio del Testo Unico degli Impiegati Civili dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, secondo i principi generali di trasparenza, imparzialità e buona fede, avrebbe potuto adottare uno dei seguenti provvedimenti:
1. Ripetizione della Prova: […];
2. Abbassamento dei Requisiti: […];
3. Nuova Selezione: […];
4. Valutazione dei Migliori
[…]”).
Ed invero, in difetto della specifica individuazione dei candidati che hanno posto in essere il contestato utilizzo vietato del cellulare e stante il punteggio inferiore alla soglia di sbarramento conseguito dai ricorrenti, quella compiuta dai predetti appare una prospettazione generica e priva di un concreto substrato di fatto.
2.2.6. Alla stregua di quanto esposto, va dunque disattesa la censura attorea in esame.
2.3. Ciò posto, appare parimenti infondata la censura concernente l'illegittima attribuzione del punteggio con cifre decimali anziché con soli numeri interi.
2.3.1. Al riguardo, il citato ordine di servizio n. 245 del 28.9.2020 ha previsto che
“…I punteggi inerenti alle due prove saranno attribuiti con numero intero e quindi senza
l'indicazione di cifre decimali. […].” (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente e doc. n. 1 di
AMTS, cit.)
2.3.2. A fronte di ciò, i ricorrenti hanno dedotto che “…Dalla lettura dei superiori articoli si evince che la commissione di valutazione nell'esaminare gli elaborati doveva assegnare a questi un punteggio intero senza espressione di cifre decimali, e ciò al fine di non dare luogo a sperequazioni tra i candidati”, che “…Diversamente, dall'esame dei punteggi assegnati dalla Commissione, agli elaborati scritti, quest'ultima esprimeva le proprie valutazioni con l'utilizzo dei decimali” e che “…L'uso dei decimali ha fatto in modo di escludere i ricorrenti all'ammissione della prova successiva (orale), poiché potevano accedere solo coloro che riportavano un punteggio minimo di 21/35” (cfr. pag. 3 del ricorso).
L'Azienda convenuta, invece, ha dedotto che “…La censura, tuttavia, è del tutto inammissibile per difetto di interesse dei ricorrenti”, che “…I ricorrenti, infatti, hanno
10 ricevuto votazioni di gran lunga inferiori al limite di 21/35 necessario per ottenere
l'idoneità al fine di affrontare la successiva prova orale” e che “…Il fatto che la votazione sia stata espressa anche in decimali non muta in alcun modo l'esito finale della procedura…”.
Analoghe deduzioni sono state svolte dai controinteressati costituiti nella propria memoria difensiva.
2.3.3. L'assunto di parte resistente appare fondato.
Ed infatti, stante il carattere assorbente, a fronte degli incontestati punteggi conseguiti dai ricorrenti all'esito della prova scritta (id est: da punti 10,19 a punti 16,26) e del punteggio minimo di 21/35 previsto dal bando per il superamento della stessa, anche l'eventuale attribuzione del punteggio intero immediatamente successivo non avrebbe determinato di per sé l'ammissione dei ricorrenti alla prova orale.
Né, in difetto di ulteriori e specifiche deduzioni formulate nell'atto introduttivo, i ricorrenti hanno altrimenti prospettato e dimostrato un'immediata e diretta correlazione causale tra la contestata mera attribuzione di punteggi con “…l'indicazione di cifre decimali” e il mancato superamento della prova scritta da parte degli stessi.
2.3.4. Anche sotto questo profilo, dunque, appare infondata la domanda volta all'annullamento dell'intera procedura o della sola prova scritta e alla sua conseguente rinnovazione, non risultando dimostrata la anzidetta e generica deduzione attorea secondo cui “…L'uso dei decimali ha fatto in modo di escludere i ricorrenti all'ammissione della prova successiva (orale)”.
Va, pertanto, disattesa la censura in esame.
2.4. Infine, va esaminata e disattesa la censura attorea concernente l'illegittimità della procedura concorsuale poiché “…alcune domande sono afferenti ad altro grado di istruzione e/o non inerenti con il programma dettato dall'amministrazione per il parametro 193” (cfr. pagg. 3 e 4 del ricorso).
Al riguardo, parte ricorrente ha dedotto che “…per la partecipazione alla procedura concorsuale 193, veniva richiesto dalla resistente il possesso della licenza media, diversamente nella prova vi sono dei quesiti che richiedono la conoscenza delle disequazioni, che sono afferenti al programma ministeriale della scuola di superiore...”
(cfr. pagg. 3 e 4 del ricorso, cit.), mentre l' resistente ha dedotto che “…la licenza CP_1 media era il titolo minimo per essere ammessi alla procedura concorsuale per il parametro 193 ma ciò non esclude che le domande potessero essere mirate ad accertare un livello di conoscenza anche superiore al programma di licenza media” e che “…il
11 possesso del titolo consentiva unicamente l'accesso al concorso, restando il superamento delle prove subordinato alla preparazione dei candidati sui temi e le materie specificati nei bandi concorsuali. […]” (cfr. pagg. 6 e 7 della memoria difensiva).
2.4.1. L'assunto di parte ricorrente appare infondato.
Ed infatti, siccome evidenziato dall'Azienda resistente, il bando emesso con ordine di servizio n. 245 del 28.9.2020 si è limitato a prevedere il “…diploma d'istruzione secondaria di primo grado” quale mero “requisito” base di partecipazione al concorso interno de quo, senza tuttavia ricollegare espressamente ed esclusivamente le domande della prova scritta ai programmi ministeriali previsti in relazione alle singole materie e ai diversi ordini e gradi delle istituzioni scolastiche.
Nel resto, appare generica e indimostrata la deduzione attorea secondo cui le domande proposte sono “…non inerenti con il programma dettato dall'amministrazione per il parametro 193” (cfr. pag. 4 del ricorso), non apparendo a tal fine significativo il mero rinvio al questionario allegato (cfr. doc. n. 8 di parte ricorrente) a fronte dei plurimi
“temi” oggetto delle “prove di esami” come indicati nel predetto bando del 28.9.2020 (cfr. ordine di servizio n. 245, cit.).
Anche sotto questo profilo, d'altronde, non risulta compiutamente allegato e dimostrato se e in che termini la somministrazione di tali domande (implicanti, secondo la generica prospettazione attorea, “…la conoscenza delle disequazioni”) abbia concretamente precluso ai ricorrenti il superamento della prova scritta, tenuto conto degli incontestati punteggi conseguiti (id est: al massimo 16,26 punti) e del punteggio base di
21/35 richiesto a tal fine dal bando di concorso.
Va, pertanto, disattesa anche la censura in esame.
2.5. In conclusione, alla stregua di quanto precede e assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso appare infondato e va rigettato.
3. Spese.
Stante la peculiarità e complessità della fattispecie in esame e tenuto altresì conto della qualità delle parti in causa e della posizione processuale dei controinteressati successivamente evocati in giudizio, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
12 compensa le spese di lite.
Catania, 22 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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