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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 15/04/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 262/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 262/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Fosdinovo (MS), Piazza Masetti 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Violi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
Sarzana (SP), Viale G. Mazzini 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Landi (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici CodiceFiscale_4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
pag. 1 di 3 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito modificare le condizioni di divorzio previste dalla sentenza del Tribunale di Massa n. 665/2017 come da ricorso depositato congiuntamente dalle parti in data 6/02/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 6/02/2025, le parti, a modifica delle condizioni stabilite con sentenza n. 665/2017 del Tribunale di Massa, stante la raggiunta autosufficienza economica dei figli, hanno chiesto di stabilire che, a partire dal primo gennaio 2025, cesserà l'obbligo posto a carico del padre di corrispondere la somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta) mensili quale contributo per il mantenimento della figlia e, a partire dal primo aprile 2025, quello posto a carico del medesimo Per_1
di corrispondere la somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta) mensili quale contributo per il mantenimento del figlio;
inoltre, a partire dalle rispettive scadenze sopraindicate cesserà Per_2
altresì l'obbligo posto a carico di ciascun genitore di contribuire al 50 % delle spese straordinarie per i figli.
All'udienza del 02/04/2025 dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato quanto indicato nel ricorso volto a ottenere la modifica delle condizioni di divorzio previste dalla sentenza del
Tribunale di Massa n. 665/2017 alle condizioni ivi stabilite, ovvero:
“a) a partire dal primo gennaio 2025 cesserà l'obbligo posto a carico del padre di corrispondere, la somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta) mensili quale contributo per il mantenimento della figlia ed a partire dal primo aprile 2025, quello posto a carico del medesimo di corrispondere, Per_1
la somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta) mensili, quale contributo per il mantenimento del figlio;
Per_2
b) a partire dalle rispettive scadenze sopraindicate cesserà l'obbligo posto a carico di ciascun genitore di contribuire al 50 % delle spese straordinarie per i figli;
c) i ricorrenti danno atto che allo stato non sono dovute somme arretrate relative al contributo per il mantenimento dei due figli od alle spese straordinarie”.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere accolto alle condizioni raggiunte dalle parti, che si sono integralmente richiamate al ricorso depositato in data 6.2.2025, come sopra riportate.
pag. 2 di 3 Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non apparendo in contrasto con norme imperative e non essendovi motivi per discostarsene, in ragione del raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli e che hanno sottoscritto per accettazione il Per_1 Per_2
ricorso depositato dalle parti.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- prende atto dell'accordo raggiunto tra e per la modifica delle Parte_1 CP_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 665/2017, pronunciata dal Tribunale di Massa, alle seguenti condizioni:
“a) a partire dal primo gennaio 2025 cesserà l'obbligo posto a carico del padre di corrispondere, la somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta) mensili quale contributo per il mantenimento della figlia ed a partire dal primo aprile 2025, quello posto a carico del medesimo di corrispondere, Per_1
la somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta) mensili, quale contributo per il mantenimento del figlio;
Per_2
b) a partire dalle rispettive scadenze sopraindicate cesserà l'obbligo posto a carico di ciascun genitore di contribuire al 50 % delle spese straordinarie per i figli;
c) i ricorrenti danno atto che allo stato non sono dovute somme arretrate relative al contributo per il mantenimento dei due figli od alle spese straordinarie”.
Nulla dispone in punto di spese.
Si comunichi.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10/04/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 262/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Fosdinovo (MS), Piazza Masetti 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Violi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
Sarzana (SP), Viale G. Mazzini 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Landi (C.F.
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici CodiceFiscale_4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
pag. 1 di 3 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito modificare le condizioni di divorzio previste dalla sentenza del Tribunale di Massa n. 665/2017 come da ricorso depositato congiuntamente dalle parti in data 6/02/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 6/02/2025, le parti, a modifica delle condizioni stabilite con sentenza n. 665/2017 del Tribunale di Massa, stante la raggiunta autosufficienza economica dei figli, hanno chiesto di stabilire che, a partire dal primo gennaio 2025, cesserà l'obbligo posto a carico del padre di corrispondere la somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta) mensili quale contributo per il mantenimento della figlia e, a partire dal primo aprile 2025, quello posto a carico del medesimo Per_1
di corrispondere la somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta) mensili quale contributo per il mantenimento del figlio;
inoltre, a partire dalle rispettive scadenze sopraindicate cesserà Per_2
altresì l'obbligo posto a carico di ciascun genitore di contribuire al 50 % delle spese straordinarie per i figli.
All'udienza del 02/04/2025 dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato quanto indicato nel ricorso volto a ottenere la modifica delle condizioni di divorzio previste dalla sentenza del
Tribunale di Massa n. 665/2017 alle condizioni ivi stabilite, ovvero:
“a) a partire dal primo gennaio 2025 cesserà l'obbligo posto a carico del padre di corrispondere, la somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta) mensili quale contributo per il mantenimento della figlia ed a partire dal primo aprile 2025, quello posto a carico del medesimo di corrispondere, Per_1
la somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta) mensili, quale contributo per il mantenimento del figlio;
Per_2
b) a partire dalle rispettive scadenze sopraindicate cesserà l'obbligo posto a carico di ciascun genitore di contribuire al 50 % delle spese straordinarie per i figli;
c) i ricorrenti danno atto che allo stato non sono dovute somme arretrate relative al contributo per il mantenimento dei due figli od alle spese straordinarie”.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ritiene il Collegio che il ricorso possa essere accolto alle condizioni raggiunte dalle parti, che si sono integralmente richiamate al ricorso depositato in data 6.2.2025, come sopra riportate.
pag. 2 di 3 Segnatamente, queste possono dunque senz'altro trovare corso, non apparendo in contrasto con norme imperative e non essendovi motivi per discostarsene, in ragione del raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli e che hanno sottoscritto per accettazione il Per_1 Per_2
ricorso depositato dalle parti.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- prende atto dell'accordo raggiunto tra e per la modifica delle Parte_1 CP_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 665/2017, pronunciata dal Tribunale di Massa, alle seguenti condizioni:
“a) a partire dal primo gennaio 2025 cesserà l'obbligo posto a carico del padre di corrispondere, la somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta) mensili quale contributo per il mantenimento della figlia ed a partire dal primo aprile 2025, quello posto a carico del medesimo di corrispondere, Per_1
la somma mensile di euro 150,00 (centocinquanta) mensili, quale contributo per il mantenimento del figlio;
Per_2
b) a partire dalle rispettive scadenze sopraindicate cesserà l'obbligo posto a carico di ciascun genitore di contribuire al 50 % delle spese straordinarie per i figli;
c) i ricorrenti danno atto che allo stato non sono dovute somme arretrate relative al contributo per il mantenimento dei due figli od alle spese straordinarie”.
Nulla dispone in punto di spese.
Si comunichi.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 10/04/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 3 di 3