Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01307/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03474/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3474 del 2025, proposto da
EL RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Lauricella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, USP - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO, USR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LOMBARDIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 3824/2024 emessa in data 7 agosto 2024 dal Tribunale di Milano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. AN ST CO e udito per l’Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente riferisce di aver prestato servizio, negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quale docente a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito in forza di contratti a termine.
Riferisce inoltre che, con sentenza n. 3824/2024 emessa in data 7 agosto 2024, il Tribunale di Milano ha dichiarato la sussistenza del suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici, e ciò mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
La stessa sentenza ha quindi condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere in tal senso, nonché al rimborso delle spese legali da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione, l’interessata ha proposto il presente giudizio di ottemperanza.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 26 febbraio 2026.
Il Collegio deve prendere atto che, in prossimità della suindicata udienza, parte ricorrente ha depositato in giudizio una nota con la quale dichiara che, dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha provveduto al pagamento della somma dovuta.
Non resta dunque che dichiarare cessata la materia del contendere.
Le spese vanno poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il cui ritardato adempimento ha costretto la ricorrente a proporre il ricorso in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di giudizio liquidate in euro 1.000 (mille), oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE NZ, Presidente
AN ST CO, Consigliere, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ST CO | LE NZ |
IL SEGRETARIO