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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/04/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott.ssa Federica Abiuso - presidente -
Dott. Nicola Del Vecchio - giudice rel. -
Dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 424/2025 R.G., promosso da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BURATTO GIULIA, elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio difensore, sito in Rovigo via Trento, 5;
e da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. FELISATI Parte_2 C.F._2
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato presso lo Studio del proprio difensore, sito in Ferrara, via
Borgo Dei Leoni n. 80;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per_ Per i ricorrenti: “il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento presso la madre, con residenza in
Rovigo alla Via Raoul Follerau n.
1. Le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. - La casa familiare sita in Rovigo alla Via Raoul Follerau n. 1 è assegnata alla
1 madre con tutti gli arredi;
a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso le spese per canone di locazione, oltre che le spese per le utenze, restano a carico esclusivo della IG.ra ; la Parte_2
IG.ra si impegna a subentrare nel contratto di locazione entro quindici giorni dalla Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso e in ogni caso a sostenere integralmente le spese di locazione. - Il
IG. si impegna a corrispondere l'importo mensile di €. 300,00 (euro trecento) a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento per il figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come di seguito specificato: SPESE MEDICHE che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci prescritti dal medico curante;
c) occhiali da vista o da sole e lenti a contatto per uso non cosmetico;
d) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
e) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) ticket sanitari;
SPESE MEDICHE che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale. B)
SPESE SCOLASTICHE che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno, comprensivo della dotazione richiesta dall'Istituto scolastico per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola, ovvero connessa al programma di studio;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dall'Istituto scolastico;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasposto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
SPESE SCOLASTICHE che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria. C) SPESE EXTRASCOLASTICHE che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura, nonché trasferte della squadra, iscrizioni a gare e tornei;
b) tempo prolungato;
c) spese per il conseguimento della patente di guida;
d) centro ricreativo estivo, grest, oratorio. SPESE EXTRASCOLASTICHE che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre a un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze. Un genitore invierà una richiesta scritta all'altro, e quest'ultimo dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. L'assegno unico o eventuali altre misure di sostegno alla genitorialità verranno percepiti integralmente (100%) dalla IG.ra - Pt_2
Con riferimento all'esercizio del diritto di visita, in considerazione anche del lavoro a turni del padre Per_ e della tenerissima età del figlio minore , al fine di consentire un rapporto il più possibile
2 Per_ continuo fra padre e figlio, il IG. si rende disponibile a prendere e tenere con sé , Parte_1 salvo diverso e più ampio accordo fra le parti, secondo il seguente calendario: a) nelle settimane in cui il padre sarà applicato nel turno di notte (22-6) o di mattina (6-14), egli potrà vedere e tenere
Per_ con sé il figlio minore due ore per 3 pomeriggi a settimana (con orario e modalità da concordare e senza pernotto) e un intero giorno nel fine settimana (sabato o domenica, con orario e modalità da concordare e senza pernotto); b) nella settimana in cui il padre sarà applicato nel turno
Per_ di pomeriggio (14-22), al fine di non modificare la routine mattutina del figlio minore durante
Per_ l'accompagnamento a scuola, egli potrà vedere e tenere con sé il figlio minore un giorno intero e un'altra mezza giornata nel fine settimana (con orario e modalità di concordare e senza pernotto);
Per_ c) a far data dal compimento del II anno di età del figlio minore , il padre potrà vedere e tenere
Per_ con sé anche per un pernotto settimanale da individuarsi nel fine settimana (venerdì o sabato
Per_ sera), con impegno a riaccompagnare presso la residenza della madre entro le ore 10 della
Per_ mattina seguente. d) a far data dal compimento del V anno di età del figlio minore , nelle settimane in cui il padre sarà applicato al turno di notte (22-6) o di mattina (6-14), egli potrà vedere
Per_ e tenere con sé il figlio minore anche per tre cene infrasettimanali, in concomitanza con i tre pomeriggi individuati al punto a). Nelle settimane in cui il padre sarà applicato al turno di
Per_ pomeriggio (14-22), egli potrà vedere il figlio minore per accompagnarlo a scuola al mattino.
Per_ Il padre, inoltre, potrà trascorrere con il figlio minore , ad anni alterni: il Natale e il Santo
Stefano; l'ultimo dell'anno e il Capodanno;
la Vigilia dell'Epifania e l'Epifania; la Pasqua e la
Pasquetta; almeno sette giorni consecutivi durante le vacanze estive;
e) a far data dal compimento Per_ Per_ del VI anno d'età del figlio minore , il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimane alternati, dal venerdì pomeriggio dopo la scuola al lunedì mattina quando Per_ riaccompagnerà il figlio a scuola;
Il padre, inoltre, potrà trascorrere con il figlio minore : sette giorni durante le Festività natalizie, anche non consecutivi, alternando di anno in anno il Natale e il
Santo Stefano;
l'ultimo dell'anno e il Capodanno;
la Vigilia dell'Epifania e l'Epifania; tre giorni durante le Festività Pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua e la Pasquetta;
complessivamente quindici giorni durante le vacanze estive, di cui almeno sette consecutivi.
5- Le spese legali si intendono integralmente compensate fra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 3.2.2025, Parte_1
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data
[...] Parte_2
l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi Per_ e il figlio minore , secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
3 A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di aver intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale
Per_ è nato in data [...].
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che
è titolare di un reddito annuo netto di euro 24.000,00 circa, mentre Parte_1
i euro 21.000,00 circa. Parte_2
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51, quarto comma, c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 13.2.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 28.2.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c..
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire al figlio minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c..
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 424/2025 R.G.V.G. promossa da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Parte_2
provvede:
4 - recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio dell'8.4.2025
La Presidente
Dott.ssa Federica Abiuso
Il Giudice est.
Dott. Nicola Del Vecchio
5