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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6384 R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 13/03/2024 e vertente
TRA
(P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Ferazzoli (C..F. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Colle Farnese n. 5/A Nepi (VT), giusta procura in atti;
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Croce (C.F. Controparte_1 C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Casalpusterlengo (LO) , CodiceFiscale_3
Via Po n.4, giusta procura in atti;
Interveniente ed Appellato
Controparte_2
Appellata contumace
Controparte_3
Appellato contumace
CP_4
Appellato contumace
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 993/2019 del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata in data
04/07/2019.
Conclusioni
Per l'appellante “voglia l'ecc.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata: -ritenere ammissibile il presente appello;
-riformare la sentenza n. 993/19, resa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata il 04.07.2019, notificata in data 12.09.2019, sui capi specificamente individuati e le ragioni analiticamente indicate in epigrafe e, dunque;
-accogliere l'opposizione proposta da
[...]
con ricorso depositato in data 29.03.2013 ed accertare che il bene Parte_1
pignorato è di proprietà della con conseguente declaratoria di nullità del pignoramento Pt_1
presso terzi notificato in data 06.06.2012; -accertare e dichiarare che le somme di cui alla dichiarazione resa dal terzo pignorato in data 11.07.2012 sono di spettanza della per Pt_1
l'effetto assegnando dette somme all'odierna appellante, terzo opponente;
-Respingere, dunque, tutte le pretese avanzate in primo grado dal creditore procedente e accolte dalla sentenza impugnata;
- vittorie di spese e competenze dei due gradi di giudizio” Con
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma così giudicare - in via Controparte_1 preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta in quanto notificato alla società cessata a far data dal novembre 2018; 2 – Respingere in ogni caso Parte_2
l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza
n.993/19 del Tribunale di Civitavecchia. 3 – Con condanna alle spese di lite di entrambi i giudizi”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, notificato in data 7.05.2015, la premesso di Parte_3
aver sottoscritto un contratto di cessione d'azienda con la debitrice dal febbraio Controparte_2
2012, in epoca antecedente il pignoramento, ha convenuto in giudizio, avanti al tribunale di
Civitavecchia, la per sentir accogliere l'opposizione diretta ad Parte_4 accertare e dichiarare che le somme pignorate dall'opposta presso il terzo pignorato, Latte Pt_2
Più, sono di sua spettanza.
Si è costituita in giudizio la contestando i motivi di opposizione. Parte_4
Con sentenza n. 993/2019 il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato l'opposizione, ha dichiarato inammissibili le altre domande e condannato la , al pagamento Parte_1
delle spese del giudizio sostenute dalla . Parte_4
Avverso tale sentenza la ha proposto appello notificandolo presso il Parte_3
domicilio dei difensori della Parte_2
E' intervenuto , già socio della eccependo Controparte_1 Parte_4
l'inammissibilità dell'appello per essere stato notificato ad una società cancellata dal Registro delle
2 imprese, deducendo che, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione, la società non può più agire o essere convenuta in giudizio.
All'udienza del 12 Febbraio 2020 il giudizio è stato interrotto per cancellazione della società appellata non costituita.
Il giudizio è stato riassunto dall'appellante nei confronti dei soci della società cancellata.
Si è costituito nuovamente , quale socio della eccependo il mancato Controparte_1 Pt_2
rispetto dei termini a comparire in relazione alla sospensione dei termini processuali disposti ex art. 83 DL 18/20 e art. 36 DL 23/20.
La Corte all'udienza del 09.09.20 ha disposto il rinnovo della notifica dell'atto di citazione unitamente al verbale di udienza nei confronti di . Controparte_1
All'udienza del 13 Marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per essere stato notificato ad una società cancellata dal
Registro delle Imprese è infondata.
Infatti, in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, l'appello può essere notificato presso il procuratore della società cancellata;
poiché però la cancellazione, estinguendo la società, la priva anche della capacità di stare in giudizio, il difensore nei precedenti gradi non può dichiarare l'estinzione della società cancellata e contestualmente costituirsi per la stessa, restando esclusa l'ultrattività del mandato. Ne consegue che, in tal caso, debba dichiararsi l'interruzione del processo, per consentirne la riassunzione nei confronti dei soci della società estinta, diversamente gli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza, sono da ritenersi nulli, con la conseguente necessità di rinnovazione (Cass. n. 13777/24).
L'appellante ha proposto due motivi di appello.
Con il primo motivo lamenta che il giudice di prime cure non ha considerato che il debitore esecutato aveva trasferito l'azienda agricola all'odierna appellante e pertanto a prescindere dalla dichiarazione del terzo, i beni pignorati devono essere considerati appartenenti alla società appellante.
Il motivo è infondato.
La dichiarazione del terzo è disciplinata dall'art. 547 c.p.c. che dispone al primo comma: “Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.”
La giurisprudenza è unanime sulla natura della dichiarazione del terzo, che viene considerata una dichiarazione confessionale poiché ha ad oggetto fatti sfavorevoli a chi li rende e favorevoli all'avversario. Pertanto, viene ammessa la revocabilità soltanto per errore di fatto o violenza,
3 sempreché non sia intervenuta l'ordinanza di assegnazione, con la quale si conclude la procedura esecutiva, precludendo al terzo la possibilità di dedurre tali vizi.
Nel caso in esame risulta corretta la decisione dal giudice di primo grado secondo il quale l'eccezione dell'odierna appellante è irrilevante atteso che è pacifico che la debitrice avesse in precedenza consegnato del latte alla terza pignorata e né nell'atto di pignoramento né nella dichiarazione di terzo si fa riferimento a compensi relativi a latte consegnato a partire dal febbraio 2012 ma solo alla esistenza di un credito alla data del pignoramento per conferimenti di latte.
La dichiarazione per come formulata non può essere interpretata in maniera diversa da ciò che emerge dalla combinazione tra pignoramento e dichiarazione del terzo.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza in merito alla liquidazione delle spese di giudizio, ritenendole eccessive e rammentando che il giudice deve tenere conto delle tariffe in vigore e dell'attività svolta.
Il motivo è infondato.
Proprio in virtù della circostanza che il Giudice deve tenere conto delle tariffe in vigore, nel caso in esame deve applicarsi la disciplina del D.M. 55/14 che è stato aggiornato solamente con il D.M. n.
147 del 13/08/2022.
Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 ha determinato nuove modalità di liquidazione del compenso degli avvocati che sostituiscono i parametri e le tariffe previgenti in applicazione dell'art. 13, comma 6, della legge professionale n. 247/12 che prevede che i parametri debbano essere emanati, ogni 2 anni, con decreto del Ministero della Giustizia su proposta del
Consiglio Nazionale Forense.
Nel caso di specie le somme liquidate in primo grado, sia per il giudizio di opposizione e per la fase dinanzi al Giudice dell'esecuzione, risultano congrue rispetto a quanto stabilito dal D.M. 55/2014, con riferimento all'attività svolta ed al valore della controversia.
L'appello, pertanto, va rigettato e le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM
55/2014, con esclusione della fase di trattazione che non si è tenuta, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
4 La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 993/2019 del Tribunale di Civitavecchia, così provvede:
[...]
1- rigetta l'appello;
2- condanna , al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio, in favore di liquidate in € 1.984,00 per compensi, oltre rimborso spese Controparte_1
generali, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 5.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
5
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6384 R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 13/03/2024 e vertente
TRA
(P. I.V.A. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Ferazzoli (C..F. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Colle Farnese n. 5/A Nepi (VT), giusta procura in atti;
Appellante
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Viviana Croce (C.F. Controparte_1 C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Casalpusterlengo (LO) , CodiceFiscale_3
Via Po n.4, giusta procura in atti;
Interveniente ed Appellato
Controparte_2
Appellata contumace
Controparte_3
Appellato contumace
CP_4
Appellato contumace
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 993/2019 del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata in data
04/07/2019.
Conclusioni
Per l'appellante “voglia l'ecc.ma Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata: -ritenere ammissibile il presente appello;
-riformare la sentenza n. 993/19, resa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata il 04.07.2019, notificata in data 12.09.2019, sui capi specificamente individuati e le ragioni analiticamente indicate in epigrafe e, dunque;
-accogliere l'opposizione proposta da
[...]
con ricorso depositato in data 29.03.2013 ed accertare che il bene Parte_1
pignorato è di proprietà della con conseguente declaratoria di nullità del pignoramento Pt_1
presso terzi notificato in data 06.06.2012; -accertare e dichiarare che le somme di cui alla dichiarazione resa dal terzo pignorato in data 11.07.2012 sono di spettanza della per Pt_1
l'effetto assegnando dette somme all'odierna appellante, terzo opponente;
-Respingere, dunque, tutte le pretese avanzate in primo grado dal creditore procedente e accolte dalla sentenza impugnata;
- vittorie di spese e competenze dei due gradi di giudizio” Con
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma così giudicare - in via Controparte_1 preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta in quanto notificato alla società cessata a far data dal novembre 2018; 2 – Respingere in ogni caso Parte_2
l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza
n.993/19 del Tribunale di Civitavecchia. 3 – Con condanna alle spese di lite di entrambi i giudizi”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, notificato in data 7.05.2015, la premesso di Parte_3
aver sottoscritto un contratto di cessione d'azienda con la debitrice dal febbraio Controparte_2
2012, in epoca antecedente il pignoramento, ha convenuto in giudizio, avanti al tribunale di
Civitavecchia, la per sentir accogliere l'opposizione diretta ad Parte_4 accertare e dichiarare che le somme pignorate dall'opposta presso il terzo pignorato, Latte Pt_2
Più, sono di sua spettanza.
Si è costituita in giudizio la contestando i motivi di opposizione. Parte_4
Con sentenza n. 993/2019 il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato l'opposizione, ha dichiarato inammissibili le altre domande e condannato la , al pagamento Parte_1
delle spese del giudizio sostenute dalla . Parte_4
Avverso tale sentenza la ha proposto appello notificandolo presso il Parte_3
domicilio dei difensori della Parte_2
E' intervenuto , già socio della eccependo Controparte_1 Parte_4
l'inammissibilità dell'appello per essere stato notificato ad una società cancellata dal Registro delle
2 imprese, deducendo che, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione, la società non può più agire o essere convenuta in giudizio.
All'udienza del 12 Febbraio 2020 il giudizio è stato interrotto per cancellazione della società appellata non costituita.
Il giudizio è stato riassunto dall'appellante nei confronti dei soci della società cancellata.
Si è costituito nuovamente , quale socio della eccependo il mancato Controparte_1 Pt_2
rispetto dei termini a comparire in relazione alla sospensione dei termini processuali disposti ex art. 83 DL 18/20 e art. 36 DL 23/20.
La Corte all'udienza del 09.09.20 ha disposto il rinnovo della notifica dell'atto di citazione unitamente al verbale di udienza nei confronti di . Controparte_1
All'udienza del 13 Marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per essere stato notificato ad una società cancellata dal
Registro delle Imprese è infondata.
Infatti, in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, l'appello può essere notificato presso il procuratore della società cancellata;
poiché però la cancellazione, estinguendo la società, la priva anche della capacità di stare in giudizio, il difensore nei precedenti gradi non può dichiarare l'estinzione della società cancellata e contestualmente costituirsi per la stessa, restando esclusa l'ultrattività del mandato. Ne consegue che, in tal caso, debba dichiararsi l'interruzione del processo, per consentirne la riassunzione nei confronti dei soci della società estinta, diversamente gli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza, sono da ritenersi nulli, con la conseguente necessità di rinnovazione (Cass. n. 13777/24).
L'appellante ha proposto due motivi di appello.
Con il primo motivo lamenta che il giudice di prime cure non ha considerato che il debitore esecutato aveva trasferito l'azienda agricola all'odierna appellante e pertanto a prescindere dalla dichiarazione del terzo, i beni pignorati devono essere considerati appartenenti alla società appellante.
Il motivo è infondato.
La dichiarazione del terzo è disciplinata dall'art. 547 c.p.c. che dispone al primo comma: “Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.”
La giurisprudenza è unanime sulla natura della dichiarazione del terzo, che viene considerata una dichiarazione confessionale poiché ha ad oggetto fatti sfavorevoli a chi li rende e favorevoli all'avversario. Pertanto, viene ammessa la revocabilità soltanto per errore di fatto o violenza,
3 sempreché non sia intervenuta l'ordinanza di assegnazione, con la quale si conclude la procedura esecutiva, precludendo al terzo la possibilità di dedurre tali vizi.
Nel caso in esame risulta corretta la decisione dal giudice di primo grado secondo il quale l'eccezione dell'odierna appellante è irrilevante atteso che è pacifico che la debitrice avesse in precedenza consegnato del latte alla terza pignorata e né nell'atto di pignoramento né nella dichiarazione di terzo si fa riferimento a compensi relativi a latte consegnato a partire dal febbraio 2012 ma solo alla esistenza di un credito alla data del pignoramento per conferimenti di latte.
La dichiarazione per come formulata non può essere interpretata in maniera diversa da ciò che emerge dalla combinazione tra pignoramento e dichiarazione del terzo.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza in merito alla liquidazione delle spese di giudizio, ritenendole eccessive e rammentando che il giudice deve tenere conto delle tariffe in vigore e dell'attività svolta.
Il motivo è infondato.
Proprio in virtù della circostanza che il Giudice deve tenere conto delle tariffe in vigore, nel caso in esame deve applicarsi la disciplina del D.M. 55/14 che è stato aggiornato solamente con il D.M. n.
147 del 13/08/2022.
Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 ha determinato nuove modalità di liquidazione del compenso degli avvocati che sostituiscono i parametri e le tariffe previgenti in applicazione dell'art. 13, comma 6, della legge professionale n. 247/12 che prevede che i parametri debbano essere emanati, ogni 2 anni, con decreto del Ministero della Giustizia su proposta del
Consiglio Nazionale Forense.
Nel caso di specie le somme liquidate in primo grado, sia per il giudizio di opposizione e per la fase dinanzi al Giudice dell'esecuzione, risultano congrue rispetto a quanto stabilito dal D.M. 55/2014, con riferimento all'attività svolta ed al valore della controversia.
L'appello, pertanto, va rigettato e le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM
55/2014, con esclusione della fase di trattazione che non si è tenuta, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
4 La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
, avverso la sentenza n. 993/2019 del Tribunale di Civitavecchia, così provvede:
[...]
1- rigetta l'appello;
2- condanna , al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio, in favore di liquidate in € 1.984,00 per compensi, oltre rimborso spese Controparte_1
generali, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 5.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
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