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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/12/2024, n. 3227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3227 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1639/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 1639/2022 R.G., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Gragnano (NA) alla Via San Felice Parte_1
n.5, presso l'avvocato Sebastiano Nastro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione, indirizzo p.e.c.: fax: Email_1
081.3944550, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del COA di
Torre Annunziata n. 2022/34.
ATTORE
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Napoli, alla Via Andrea d'Isernia n. 20, presso lo studio dell'avvocato
Augusto Vigo Majello che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, indirizzo p.e.c.:
fax: 081.7647227. Email_2
CONVENUTO
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Giuseppe Martucci n. 47, presso lo studio dell'avvocato Alfredo Flajani che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, indirizzo p.e.c.: fax: 81.666103. Email_3
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: azione di risarcimento danni
Conclusioni:
Attore: si riporta all'atto di citazione e alle conclusioni ivi rassegnate;
in ipotesi di rigetto della domanda, chiede tener conto dell'evoluzione procedimentale e compensare spese di lite.
Convenuto: si riporta alle conclusioni rassegnate in atti con vittoria di spese.
Terza chiamata in causa: si riporta alle conclusioni rassegnate in atti con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 21-3-2022 mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, evocava in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Parte_1 [...]
, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e CP_1 non patrimoniali, nella misura di euro 79.803,08 o nella diversa accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 31-12-2018, ore 19:00 circa, in Massa Lubrense (NA), nei pressi del supermercato
Despar.
A tal fine premetteva che: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, parcheggiata l'auto, si incamminava in compagnia di amici lungo la predetta stradina verso il supermercato, quando, improvvisamente poggiava suo malgrado il piede in un punto malsicuro del manto stradale e rovinava al suolo;
la causa della caduta, era stata un dissesto stradale, dovuto al cedimento della zona di calpestio prossima a un chiusino ivi insistente e non allineato alla superficie stradale, coperta da pietrischetto e terriccio, non visibile né prevedibile, anche a causa della scarsa illuminazione, privo di qualsivoglia segnalazione e/o indicazione di pericolo;
a seguito della caduta, riportava la “frattura di pertrocanterica scomposta femore sinistro con modica risalita del moncone diafisario distale” con prima prognosi di giorni 25 come diagnosticato dei sanitari del P.O. Ospedale di Sorrento ove veniva trasportato d'urgenza a mezzo 118; era stato costretto successivamente a interventi, cicli di cure, terapie, visite mediche;
veniva dichiarato guarito, con postumi da valutare in sede medico legale, solo il 4-7-2020. Il contestava la domanda nell'an chiedendone il rigetto o, in via subordinata, ai CP_1 sensi dell'art. 1227 c.c., chiedeva di graduare la colpa del per concorso di colpa CP_1 del danneggiato.
Chiedeva, in ogni caso, la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, affinché, in caso di accoglimento, fosse condannata quale terzo garante, a manlevare integralmente il dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti Controparte_1 dal giudizio, e quindi condannarla al pagamento diretto, in favore dell'eventuale avente diritto, delle somme eventualmente accertate e liquidate in corso di causa, o in via subordinata, a rimborsare il di tutte le somme, per capitale, interessi e spese che CP_1 quest'ultimo dovesse essere tenuto a corrispondere in conseguenza del presente giudizio.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa con atto ritualmente notificato mediante p.e.c. in data 29-6-2022 mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, Controparte_2
contestava la domanda della convenuta e la domanda proposta dall'attore.
[...]
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda di garanzia e, in ogni caso, il rigetto di ogni avversa pretesa.
2.1. L'attore ha proposto, in via principale, domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato.
Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf.,
Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003,
15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n.
5814, in Mass. Giur. It., 1998).
In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni:
a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948);
b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.).
Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n.
16527).
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato
“con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it).
Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006;
20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass. 2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta).
Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue - ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile - la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., 4495/2011). Nella specie il danneggiato ha lamentato che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della cosa (ovvero per la conformazione della sede stradale, in cui vi era presente un dissesto) e per la pericolosità dovuta alla insidiosità della res, derivante da fattori esterni (pietrischetto, terriccio, e assenza di segnalazioni, tale da renderla non visibile).
Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. civ., 16527/2003). In particolare, si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ.,
11946/2013, 23919/2013, 287/2015).
Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicché, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., 23584/2013 e Cass. civ., 4661/2015, che ha confermato il rigetto della domanda relativa alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla rottura del motore della vettura dovuta alla presenza sul manto stradale di una buca non segnalata, piena d'acqua a causa della forte pioggia, nella quale la vettura era sprofondata). Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte
Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. n. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017 - nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass. n.
22419/2017; 12895/2016; 21212/2015; 2660/2013, 6306/2013, Cass. n. 21212/2015).
In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma
1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 12-4-2022, n.11794; Cass. civ., ordinanza n. 9315 del 3-4-
2019; Cass. civ., ordinanza n. 2480 del 1°-2-2018; Cass. civ., ordinanza n. 30775 del 22-
12-2017). La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12-4-2022, n.
11794, escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile).
Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” – (Cass. civ., ordinanza n. 14228 del 23-5-2023; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
2.2. Nel merito, la richiesta di risarcimento danni non può essere accolta.
Invero, i fatti indicati dall'attore non sono stati provati, avendo rinunziato (all'udienza del 3-12-2024) alla escussione dei testimoni chiamati a deporre sulle circostanze di prova ammesse.
Il convenuto, e anche la chiamata in causa, hanno contestato la verificazione CP_1 del lamentato sinistro e la sola documentazione prodotta (verbale di pronto soccorso
2018029526 del 31-12-2018, ore 20.18 in cui non vi è alcun accenno alla caduta in discorso e ulteriore medica), unitamente alla costituzione in mora del 31-1-2020, non sono sufficienti per ritenere provati i fatti allegati, ovvero che l'attore sia caduto nelle circostanze descritte in citazione e che abbia riportato le lesioni riscontrate dai sanitari a causa del lamentato dissesto stradale. Peraltro, la mancata produzione di documentazione fotografica raffigurante il lamentato dissesto prospettato, oltre che impedire ogni verifica della conformazione dello stato dei luoghi, costituisce un comportamento processuale valutabile, ex art. 116 comma 2 c.p.c., in senso contrario alla tesi del , avendo questi affermato, in citazione (cfr. ultima Parte_1 pagina), di aver prodotto rilievi fotografici.
Sulla scorta di tali circostanze ed elementi di valutazione valutate unitariamente, ex art. 116 c.p.c., non può ritenersi provato il fatto posto a fondamento della richiesta di risarcimento del danno ovvero il nesso causale tra cosa in custodia e danno lamentato.
3. Anche la domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c, in via subordinata, è infondata.
Per la sussistenza della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, è necessario che il luogo aperto al pubblico integri per l'utente una situazione di pericolo occulto. Una responsabilità è, pertanto, configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
In ragione di quanto illustrato, non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza di una situazione insidiosa, né che questa sia stata la causa delle lesioni.
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai minimi, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa (determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c.), nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 1.276,00; fase introduttiva, euro 814,00; fase istruttoria: euro 2.835,00; fase decisoria, euro 2.127,00), da attribuire ai difensori ex art. 93 c.p.c..
Relativamente al valore della causa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.c., gli interessi scaduti anteriori alla proposizione si sommano col capitale e che, inoltre, “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”
(Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022).
Quanto al regolamento delle spese di giudizio relativamente alla chiamata in causa, va ricordato che “in forza del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda” (Cass. civile ordinanza n.
26082/2021).
Risultando l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, va ricordato il seguente principio, affermato dalla Suprema Corte in tema di condanna alle spese della parte ammessa al gratuito patrocinio: “l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.P.R. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all'art.131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare” (Cass., Sez. VI, Ord., 19 giugno 2012, n. 10053).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
, nei confronti di , in persona del Parte_1 Controparte_1 CP_3
e di in persona del legale rappresentante p.t., ogni
[...] Controparte_2 altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede
A) rigetta la domanda;
B) condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
, in persona del p.t., che liquida in euro 7.052,00 Controparte_1 CP_3 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
C) condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro Controparte_2
7.052,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute. Torre Annunziata, 16 dicembre 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 1639/2022 R.G., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Gragnano (NA) alla Via San Felice Parte_1
n.5, presso l'avvocato Sebastiano Nastro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione, indirizzo p.e.c.: fax: Email_1
081.3944550, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del COA di
Torre Annunziata n. 2022/34.
ATTORE
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Napoli, alla Via Andrea d'Isernia n. 20, presso lo studio dell'avvocato
Augusto Vigo Majello che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, indirizzo p.e.c.:
fax: 081.7647227. Email_2
CONVENUTO
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Giuseppe Martucci n. 47, presso lo studio dell'avvocato Alfredo Flajani che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, indirizzo p.e.c.: fax: 81.666103. Email_3
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: azione di risarcimento danni
Conclusioni:
Attore: si riporta all'atto di citazione e alle conclusioni ivi rassegnate;
in ipotesi di rigetto della domanda, chiede tener conto dell'evoluzione procedimentale e compensare spese di lite.
Convenuto: si riporta alle conclusioni rassegnate in atti con vittoria di spese.
Terza chiamata in causa: si riporta alle conclusioni rassegnate in atti con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 21-3-2022 mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, evocava in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il Parte_1 [...]
, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e CP_1 non patrimoniali, nella misura di euro 79.803,08 o nella diversa accertata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per le lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 31-12-2018, ore 19:00 circa, in Massa Lubrense (NA), nei pressi del supermercato
Despar.
A tal fine premetteva che: nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, parcheggiata l'auto, si incamminava in compagnia di amici lungo la predetta stradina verso il supermercato, quando, improvvisamente poggiava suo malgrado il piede in un punto malsicuro del manto stradale e rovinava al suolo;
la causa della caduta, era stata un dissesto stradale, dovuto al cedimento della zona di calpestio prossima a un chiusino ivi insistente e non allineato alla superficie stradale, coperta da pietrischetto e terriccio, non visibile né prevedibile, anche a causa della scarsa illuminazione, privo di qualsivoglia segnalazione e/o indicazione di pericolo;
a seguito della caduta, riportava la “frattura di pertrocanterica scomposta femore sinistro con modica risalita del moncone diafisario distale” con prima prognosi di giorni 25 come diagnosticato dei sanitari del P.O. Ospedale di Sorrento ove veniva trasportato d'urgenza a mezzo 118; era stato costretto successivamente a interventi, cicli di cure, terapie, visite mediche;
veniva dichiarato guarito, con postumi da valutare in sede medico legale, solo il 4-7-2020. Il contestava la domanda nell'an chiedendone il rigetto o, in via subordinata, ai CP_1 sensi dell'art. 1227 c.c., chiedeva di graduare la colpa del per concorso di colpa CP_1 del danneggiato.
Chiedeva, in ogni caso, la chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, affinché, in caso di accoglimento, fosse condannata quale terzo garante, a manlevare integralmente il dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti Controparte_1 dal giudizio, e quindi condannarla al pagamento diretto, in favore dell'eventuale avente diritto, delle somme eventualmente accertate e liquidate in corso di causa, o in via subordinata, a rimborsare il di tutte le somme, per capitale, interessi e spese che CP_1 quest'ultimo dovesse essere tenuto a corrispondere in conseguenza del presente giudizio.
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa con atto ritualmente notificato mediante p.e.c. in data 29-6-2022 mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge 53/1994, Controparte_2
contestava la domanda della convenuta e la domanda proposta dall'attore.
[...]
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda di garanzia e, in ogni caso, il rigetto di ogni avversa pretesa.
2.1. L'attore ha proposto, in via principale, domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
L'art. 2051 c.c. prevede una presunzione iuris tantum di colpa in capo al custode che può essere superata solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo dimostri che il danno sia derivato esclusivamente da caso fortuito, ovvero dal fatto del terzo o da colpa del danneggiato.
Tale norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
In giurisprudenza si ritiene, quanto al regime dell'onere della prova per il danno cagionato da cose in custodia, che: “la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un'attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità” (Cass. civ., sez. III, 20-7-2002, n. 10641; conf.,
Cass. civ., 6767/2001, 10687/2001, 2075/2002, 15713/2002, 472/2003, 6988/2003,
15613/2005, 11227/2008, 11016/2011, 24083/2011; v. anche Cass. sez. II, 11-6-1998, n.
5814, in Mass. Giur. It., 1998).
In particolare, si ritiene che ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico fra la cosa in custodia ed il danno, che può sussistere in due diverse situazioni:
a) per un dinamismo intrinseco della cosa, provando cioè che l'evento dannoso è riferibile alla normale utilizzazione della res nel suo complesso considerata (ad esempio, secondo corte appello Palermo 23-3-1995, una scala ripida, un pavimento sdrucciolevole, un tappeto liso;
cfr. anche Cass. civ., sez. III, 10-2-2003, n. 1948);
b) per l'insorgenza anche esterna di un agente dannoso (ad esempio, presenza sui gradini di liquido scivoloso, caduta di neve e ghiaccio dai tetti, rottura della rete idrica, lo scoppio di una bombola di gas, la mancanza di illuminazione del luogo, un incendio ecc.).
Relativamente a quest'ultimo profilo, si afferma che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché “una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante” (Cass. cv., sez. III, 4-11-2003, n.
16527).
Per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., è necessario, quindi, che il danno sia stato arrecato non già “con la cosa”, ma “dalla cosa”. Sussiste questo requisito quando la cosa in custodia non entra come mera occasione nel processo produttivo del danno, ma è essa stessa causa o concausa del danno: vuoi perché arrecato dalla cosa direttamente, a causa del suo intrinseco potere, vuoi perché arrecato da un agente o processo dannoso insorto od eccitato nella cosa (Cass. civ., 12-6-1973 n. 1698). Così, ad esempio, è danno arrecato
“con la cosa”, risarcibile ex art. 2043 c.c., la lesione cagionata dolosamente con un corpo contundente;
è danno arrecato “dalla cosa” la lesione cagionata dall'esplosione di una bombola di gas liquido (Corte App. Roma, sez. III, 15-3-2011, n. 1082, in dejure.giuffrè.it).
Per quanto riguarda la responsabilità della p.a., in particolare, deve evidenziarsi che l'orientamento formatosi a partire dal 2006 (Cass. 3651/2006; 15383 e 15384/2006;
20427/2008), ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva, sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato (contra Cass. 2308/2007, secondo cui si verserebbe in ipotesi di responsabilità presunta).
Ne consegue che la responsabilità del custode è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata), ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (Cass. 15389/2011). Ne consegue - ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile - la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (Cass. civ., 4495/2011). Nella specie il danneggiato ha lamentato che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della cosa (ovvero per la conformazione della sede stradale, in cui vi era presente un dissesto) e per la pericolosità dovuta alla insidiosità della res, derivante da fattori esterni (pietrischetto, terriccio, e assenza di segnalazioni, tale da renderla non visibile).
Secondo la S.C., il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti non può prescindere da un modello relazionale, per cui la cosa deve essere vista nel suo normale interagire col contesto dato talché una cosa inerte può definirsi pericolosa quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante.
Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass. civ., 16527/2003). In particolare, si ritiene che, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (cfr. Cass. civ.,
11946/2013, 23919/2013, 287/2015).
Inoltre, la S.C., in riferimento ai casi in cui trova applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha evidenziato che all'obbligo suddetto “fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa”; sicché, quando “la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento” (Cass. civ., 23584/2013 e Cass. civ., 4661/2015, che ha confermato il rigetto della domanda relativa alla richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla rottura del motore della vettura dovuta alla presenza sul manto stradale di una buca non segnalata, piena d'acqua a causa della forte pioggia, nella quale la vettura era sprofondata). Può dirsi, quindi, ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte
Cassazione il principio per cui: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (così Cass. n. 1064/2018; Cass. n. 11526/2017 - nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada;
analogamente: Cass. n.
22419/2017; 12895/2016; 21212/2015; 2660/2013, 6306/2013, Cass. n. 21212/2015).
In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma
1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ., sez. VI, 12-4-2022, n.11794; Cass. civ., ordinanza n. 9315 del 3-4-
2019; Cass. civ., ordinanza n. 2480 del 1°-2-2018; Cass. civ., ordinanza n. 30775 del 22-
12-2017). La giurisprudenza della Suprema Corte ha, inoltre, precisato che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi, cioè, nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. (cfr. Cass. civ. sez. VI, 12-4-2022, n.
11794, escluso il diritto al risarcimento per una donna inciampata in un tombino che sporgeva dalla sede stradale, atteso che il tratto stradale era ben visibile, anche in ragione dell'ora mattutina e della assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale;
inoltre, la colorazione del tombino era più scura rispetto a quella del manto stradale, e ciò rendeva tutto visibile).
Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime)” – (Cass. civ., ordinanza n. 14228 del 23-5-2023; v. anche Cass. civ., ordinanza n. 21675 del 20-7-2023).
2.2. Nel merito, la richiesta di risarcimento danni non può essere accolta.
Invero, i fatti indicati dall'attore non sono stati provati, avendo rinunziato (all'udienza del 3-12-2024) alla escussione dei testimoni chiamati a deporre sulle circostanze di prova ammesse.
Il convenuto, e anche la chiamata in causa, hanno contestato la verificazione CP_1 del lamentato sinistro e la sola documentazione prodotta (verbale di pronto soccorso
2018029526 del 31-12-2018, ore 20.18 in cui non vi è alcun accenno alla caduta in discorso e ulteriore medica), unitamente alla costituzione in mora del 31-1-2020, non sono sufficienti per ritenere provati i fatti allegati, ovvero che l'attore sia caduto nelle circostanze descritte in citazione e che abbia riportato le lesioni riscontrate dai sanitari a causa del lamentato dissesto stradale. Peraltro, la mancata produzione di documentazione fotografica raffigurante il lamentato dissesto prospettato, oltre che impedire ogni verifica della conformazione dello stato dei luoghi, costituisce un comportamento processuale valutabile, ex art. 116 comma 2 c.p.c., in senso contrario alla tesi del , avendo questi affermato, in citazione (cfr. ultima Parte_1 pagina), di aver prodotto rilievi fotografici.
Sulla scorta di tali circostanze ed elementi di valutazione valutate unitariamente, ex art. 116 c.p.c., non può ritenersi provato il fatto posto a fondamento della richiesta di risarcimento del danno ovvero il nesso causale tra cosa in custodia e danno lamentato.
3. Anche la domanda proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c, in via subordinata, è infondata.
Per la sussistenza della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere, è necessario che il luogo aperto al pubblico integri per l'utente una situazione di pericolo occulto. Una responsabilità è, pertanto, configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
In ragione di quanto illustrato, non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza di una situazione insidiosa, né che questa sia stata la causa delle lesioni.
4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai minimi, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa (determinato ai sensi dell'art. 10 c.p.c.), nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00: fase studio, euro 1.276,00; fase introduttiva, euro 814,00; fase istruttoria: euro 2.835,00; fase decisoria, euro 2.127,00), da attribuire ai difensori ex art. 93 c.p.c..
Relativamente al valore della causa, va ricordato che, ai sensi dell'art. 10 comma 2 c.c., gli interessi scaduti anteriori alla proposizione si sommano col capitale e che, inoltre, “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto”
(Cass. civ., ordinanza n. 35195 del 30-11-2022).
Quanto al regolamento delle spese di giudizio relativamente alla chiamata in causa, va ricordato che “in forza del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda” (Cass. civile ordinanza n.
26082/2021).
Risultando l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, va ricordato il seguente principio, affermato dalla Suprema Corte in tema di condanna alle spese della parte ammessa al gratuito patrocinio: “l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.P.R. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché “gli onorari e le spese” di cui all'art.131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare” (Cass., Sez. VI, Ord., 19 giugno 2012, n. 10053).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
, nei confronti di , in persona del Parte_1 Controparte_1 CP_3
e di in persona del legale rappresentante p.t., ogni
[...] Controparte_2 altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede
A) rigetta la domanda;
B) condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
, in persona del p.t., che liquida in euro 7.052,00 Controparte_1 CP_3 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
C) condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro Controparte_2
7.052,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute. Torre Annunziata, 16 dicembre 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola