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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 18/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 154/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati
dr. Emanuele De Gregorio Presidente
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
dr. Gaetano Sole Consigliere est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 154/2020 R.G.
Tra
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Maganuco, giusta procura in atti;
Appellante
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente a[...], (C.F. Controparte_2 C.F._3 ), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] e
[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_3 CodiceFiscale_4
residente a[...], elettivamente domiciliate in Gela, presso lo studio del difensore, rappresentate e difese dall'Avv. Giuseppe Cammalleri, giusta procura in atti;
Appellate
e nei confronti di
in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Roberto Rainone ed elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Claudia Caizza, in Gela, via
Cocchiara 33;
Appellata
****
Oggetto: responsabilità extracontrattuale;
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “VOGLIA LA ECC.MA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA -
SEZIONE CIVILE – 1) In riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del primo
motivo d'appello, alla luce di una corretta valutazione delle prove acquisite nel giudizio
di I grado nonché secondo quanto dedotto ed eccepito in parte argomentativa, previa
rinnovazione della CTU tecnica, o in subordine, previo richiamo del consulente tecnico
nominato, ritenere e dichiarare che il sinistro occorso in data 10.01.2013 non si è
verificato per fatto e colpa del sig. , con conseguente rigetto di Parte_1
qualsivoglia richiesta risarcitoria formulata dagli eredi del sig. , in Controparte_5
2 quanto del tutto infondata e pretestuosa in fatto e diritto, nonché priva di adeguato
supporto probatorio ex art. 2697 c.c.; 2) In subordine, ritenere e dichiarare il concorso
prevalente del sig. , quale conducente della Fiat ND tg. EM 298 TN, Controparte_6
nella causazione del sinistro per cui è causa, stante l'invasione della corsia di marcia
opposta; 3) In riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del secondo motivo
d'appello, accertato il mancato uso della cintura di sicurezza da parte del sig. CP_5
, ritenere e dichiarare il concorso di colpa di quest'ultimo nella determinazione
[...]
dell'evento mortale;
4) In riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del terzo
motivo d'appello, accertato il concorso di colpa per il mancato uso della cintura di
sicurezza da parte del sig. nella causazione dell'evento morte, ridurre Controparte_5
proporzionalmente al concorso riconosciuto le somme dovute alle eredi del de cuius sia
con riferimento al danno iure proprio sia con riferimento al danno patrimoniale;
5) In
riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del quarto motivo d'appello, in
ragione del principio della soccombenza e per le ragioni indicate in parte argomentativa,
ritenere e dichiarare che le spese del giudizio di primo grado vadano poste a carico delle
sig.re , e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
unitamente alle spese della CTU;
6) Con il favore delle spese del presente giudizio da
distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore avv. Emanuele Maganuco, il quale
dichiara di avere anticipato le spese e le competenze e non riscosso gli onorari di causa.
In linea istruttoria, previa revoca dell'ordinanza emessa in data 23.01.2017, disporsi la
rinnovazione della CTU per i motivi tutti rassegnati nel primo motivo d'appello che quivi
devono intendersi ripetuti e trascritti, o in subordine, il richiamo del CTU nominato al
fine di rispondere ai quesiti indicati nelle osservazioni alla consulenza tecnica inoltrati
3 dal consulente tecnico nominato, Ing. ”. Persona_1
Per le appellate , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
“PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO dichiarare inammissibile, ex art.348-bis
c.p.c., l'impugnazione proposta da avverso la sentenza n.456/2019 del Parte_1
Tribunale di Gela nel proc.to n.245/2014 R.G., poiché manifestamente infondata e priva
di una ragionevole probabilità di accoglimento;
in subordine, rigettare l'appello,
dichiarandone l'infondatezza in fatto e diritto e confermando la sentenza di primo grado;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di secondo grado. Si dichiara che la
presente costituzione non determina alcun obbligo di versamento del c.u., non essendosi
formulato appello incidentale e/o chiamata di terzo. Ci si oppone alla richiesta di rinnovo
e/o richiamo del C.T.U. e di rimessione in istruttoria, essendo la causa ampiamente
istruita in primo grado ed avendo il Perito nominato dal Tribunale già risposto alle
osservazioni di controparte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 456/2019 emessa il 07.10.2019 dal Tribunale di Gela, nel procedimento recante il n. 245/2014 R.G.. La sentenza impugnata condannava in solido l'odierno appellante e la compagnia assicurativa , Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno quantificato nella somma di € 314.584,86 in favore di , e di € 233.047,16 CP_1 Controparte_1
ciascuna in favore di e oltre al pagamento delle spese di lite CP_2 Controparte_3
e delle spese di consulenza.
Si costituivano in giudizio le appellate chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità
4 dell'impugnazione ex art. 348-bis c.p.c. e, in subordine, il rigetto dell'appello.
rimaneva contumace. Controparte_4
All'udienza del 26.05.2021, la Corte rigettava sia l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. sollevata dalle appellate, sia le richieste istruttorie avanzate dall'appellante e rinviava per la precisazione delle conclusioni;
quindi all'udienza del 26.09.2024,
celebrata in modalità cartolare a seguito di deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Per una migliore comprensione della vicenda che ci occupa, è opportuno svolgere una breve ricostruzione dei fatti da cui originava il processo.
Ebbene, con atto di citazione ritualmente notificato, , Controparte_1 CP_2
e citavano, innanzi al Tribunale di Gela, e
[...] Controparte_3 Parte_1
chiedendo accertarsi la responsabilità Controparte_4
del convenuto per aver provocato il sinistro stradale da cui derivava la morte di
[...]
marito e padre delle attrici. CP_5
Queste ultime rappresentavano che in data 10.01.2013, alle ore 16:00 circa,
[...]
percorreva la SS 115 Vittoria-Gela con la propria autovettura DE Classe CP_5
E 220CDI, targata BP042EL, quando l'autovettura OR US SW, targata BH428HR,
condotta da , perdeva il controllo invadendo l'opposta corsia di marcia e, Parte_1
dapprima, urtava una Fiat ND, targata EM298TN, condotta da , e Controparte_6
successivamente impattava violentemente contro la prima vettura causando la morte di
. Sul luogo del sinistro intervenivano i soccorritori del 118, che Controparte_5
accertavano il decesso, e la Polizia Stradale che provvedeva a redigere apposito verbale di
5 constatazione e ad acquisire sommarie informazioni dai soggetti presenti sui luoghi.
Tanto premesso gli attori, invocando l'esclusiva responsabilità di nella Parte_1
causazione del sinistro, ne chiedevano la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti
(patrimoniali e non) sia iure proprio sia iure hereditatis per la complessiva somma di €
2.236.000,00.
Nel giudizio di primo grado veniva assunta prova testimoniale, interrogatorio formale del e CTU cinematica al fine di accertare l'esatta dinamica del sinistro. Pt_1
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Gela accoglieva parzialmente le domande spiegate dagli attori, ritenendo provata la responsabilità di nella causazione del danno, Pt_1
dovuta all'inosservanza delle regole cautelari di condotta richieste nella circolazione stradale.
In particolare, il giudice di prime cure rigettava la domanda di risarcimento del danno iure
hereditatis mentre riconosceva come sussistente il danno non patrimoniale iure proprio
determinato dalla perdita del rapporto parentale, condannando e la Parte_1
compagnia assicuratrice , in solido, al Controparte_4
pagamento dei danni nella misura suindicata, e rigettando, infine, le ulteriori richieste di danno patrimoniale e non patrimoniale avanzate.
***
L'appellante censura la sentenza di primo grado condensando le proprie censure sulla base di quattro motivi di impugnazione.
Con il primo, deduceva l'erronea attribuzione della responsabilità nella causazione del sinistro esclusivamente in capo a sé: il giudice di prime cure avrebbe errato nella ricostruzione della dinamica del sinistro, non esistendo evidenze oggettive o deposizioni
6 testimoniali in grado di chiarire l'incidenza del primo urto tra l'autovettura OR US,
condotta dal , e la Fiat ND, condotta dal Segnatamente, non sarebbe Pt_1 CP_6
stato chiarito come tale urto abbia concretamente inciso sulla perdita di controllo del mezzo da parte del e, quindi, sull'impatto della OR con la DE condotta Pt_1
dall' Riteneva, a tal proposito, e contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, CP_5
prevalente l'apporto causale del nella eziologia del sinistro, dovendo pertanto CP_6
escludersi ogni responsabilità in capo all'appellante, ed in subordine essergli attribuita una minore responsabilità rispetto a quella attribuibile al A fondamento del motivo CP_6
di gravame, lamentava la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nonché la genericità dell'elaborato del CTU in ordine all'accertamento delle cause del primo urto.
Con il secondo motivo di gravame contestava la correttezza dell'iter motivazionale della pronuncia di prime cure, nella parte in cui non veniva riconosciuto l'eccepito concorso di colpa dell' rispetto all'eziologia dell'evento morte. Nello specifico, il giudice CP_5
di prime cure avrebbe ritenuto non provata la circostanza inerente al mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte dell' al momento del sinistro. CP_5
Rilevava sul punto che il mancato utilizzo del dispositivo di sicurezza risulterebbe provato dal rapporto di PS posto che i verbalizzanti non avevano barrato alcuna voce accanto alla dicitura “uso cinture di sicurezza”, segnando invece la voce “NC”.
Con il terzo motivo, l'appellante contestava la liquidazione del danno risarcibile sotto il profilo del quantum debeatur e, nello specifico, ne chiedeva la riduzione proporzionale in virtù dell'asserito concorso di colpa nella causazione dell'evento da parte della vittima del sinistro.
7 Infine, con il quarto e ultimo motivo, l'appellante censurava la decisione del Tribunale in ordine alla determinazione e alla relativa quantificazione delle spese processuali e spese della CTU, chiedendone la liquidazione a carico delle parti appellate.
In via istruttoria chiedeva la rinnovazione della CTU o, in subordine, il richiamo del CTU
nominato.
Con comparsa di risposta del 26.11.2020 si costituivano nel presente giudizio CP_1
, e , le quali contestavano il contenuto
[...] Controparte_2 Controparte_3
dell'atto di appello e ne eccepivano l'inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c.
Nel merito, evidenziavano la correttezza dell'iter motivazionale della sentenza di primo grado.
Segnatamente, ripercorrevano la dinamica del sinistro, così come ricostruita dagli accertamenti di PS e dalle conclusioni cui giungeva il CTU, evidenziando la correttezza della scelta del Giudice di prime cure di condividerli e farli propri.
Nello specifico, con riferimento al primo motivo di impugnazione, le appellate assumevano che il tentativo di attribuire la responsabilità del sinistro al conducente della vettura Fiat ND, sig. risulterebbe errato in quanto, dalle risultanze testimoniali, CP_6
si evincerebbe che tale autovettura non avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia,
risultando incontestato il fatto che il sinistro sia accaduto nella corsia di pertinenza della vittima e sul punto si sarebbe formato giudicato interno parziale.
Ancora, censuravano l'erroneità di quanto dedotto da parte appellante in merito all'assenza di testimoni in grado di far luce sulla dinamica del primo urto tra la e la ND, in CP_7
quanto il teste , sia durante il giudizio penale che nel giudizio civile, avrebbe Testimone_1
chiarito che era stato il , alla guida della OR US, ad invadere la corsia di Pt_1
8 marcia della Fiat ND: tale deposizione sarebbe dirimente avendo peraltro piena valenza probatoria, posto che il teste sarebbe stato legittimamente escusso, a seguito di formale giuramento, nel contraddittorio tra le parti.
Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, ossia la paventata erroneità della sentenza per assenza del concorso di colpa nella causazione dell'evento morte della vittima, le appellate ne rilevavano l'infondatezza. Ed invero, evidenziavano l'impossibilità
di accertare ex post il corretto utilizzo della cintura di sicurezza da parte della vittima,
atteso che i verbalizzanti di PS scrivevano sul relativo Prontuario, accanto alla voce “uso cinture di sicurezza”, la dicitura “NC” e non quella “NO”, come sarebbe avvenuto se effettivamente fosse stata accertata l'assenza di cinture da parte della vittima. A ciò
aggiungevano che, anche nel caso di mancato uso del dispositivo di protezione, non sarebbe mutato l'esito del sinistro, atteso che il forte impatto tra le vetture avrebbe in ogni caso causato la morte della vittima.
Concludevano sul punto evidenziando che anche il verbale del medico legale attestava che le lesioni riportate dalla vittima fossero compatibili con l'utilizzo del dispositivo di protezione.
In merito al terzo motivo di gravame, le appellate sottolineavano la mancata impugnazione del capo relativo al quantum e la consecutiva irrevocabilità della relativa statuizione,
avendo l'appellante genericamente richiesto la riduzione proporzionale del risarcimento in virtù dell'asserito concorso di colpa della vittima.
In ordine all'ultimo motivo di appello, attinente alle spese di lite, le appellate ne sostenevano la correttezza essendo risultati i convenuti totalmente soccombenti.
Da ultimo, sulla richiesta di rinnovo o richiamo del CTU, le appellate si opponevano
9 osservando la mancanza di elementi nuovi che potessero giustificare la richiesta.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della compagnia di assicurazione
[...]
non costituitasi in giudizio. Controparte_4
Nel merito l'appello risulta infondato sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Il primo motivo di gravame, teso a censurare l'affermazione di responsabilità
dell'appellante, è certamente privo di fondamento, tenuto conto delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado, univoche nell'evidenziare l'esclusiva responsabilità
del nel sinistro occorso in data 10.01.2013. Pt_1
Ed invero, l'appellante, in virtù di un ragionamento meramente ipotetico, fondato sulla dedotta incertezza circa l'esatto punto di impatto del primo urto (tra Fiat ND e OR
US), e sull'asserita assenza di testimoni oculari circa l'elevata velocità di marcia addebitabile a , ha contestato la dinamica del sinistro così come ricostruita dagli Pt_1
attori e dal CTU nel corso del primo grado di giudizio, affermando che non vi sarebbe prova dell'invasione dell'opposta corsia di marcia da parte della OR US.
Tale assunto, tuttavia, non trova alcun riscontro negli atti di causa, che depongono univocamente verso una diversa ricostruzione dell'accaduto, così come ben argomentato dal giudice di prime cure.
Ed invero, il Tribunale ha correttamente ricostruito la dinamica del sinistro sulla base delle risultanze probatorie acquisite: segnatamente, appare del tutto verosimile la ricostruzione dei fatti trascritta nel Verbale di della Polizia di Stato, intervenuta sui luoghi subito dopo l'incidente, che – sulla scorta delle sommarie informazioni rese dai presenti sul luogo,
nonché dei rilievi planimetrici e del posizionamento delle vetture in fase di quiete –
10 concludeva ritenendo che il a causa dell'alta velocità di marcia avesse perso il Pt_1
controllo del veicolo e invaso l'opposta corsia di marcia, urtando lievemente dapprima la
Fiat ND, condotta da per poi, successivamente, impattare violentemente e CP_6
frontalmente contro l'auto DE condotta da che, a causa del forte Controparte_5
impatto, decedeva.
Tali conclusioni risultano corroborate dal successivo compendio probatorio.
Ed invero, mette conto evidenziare che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, la dinamica del sinistro risulta sostanzialmente confermata dalle deposizioni testimoniali assunte, sia in sede penale che nel corso del giudizio civile di primo grado. In
particolare, tra le testimonianze più rilevanti può riportarsi quella di che Testimone_1
all'udienza del 15.2.2015, dichiarava: “io ero alla guida dell'autovettura Corolla Toyota
e mi dirigevo verso Vittoria e mi trovavo poco indietro alla DE che era di colore
scuro-violaceo. Davanti alla DE non vi erano altri mezzi e nessun altro automezzo
si frapponeva tra la mia auto e quella del sig. Ricordo che dal senso opposto CP_5
proveniva un'autovettura di colore grigio chiaro, credo fosse una OR. La OR usciva
da un a curva a destra e impegnava una banchina non percorribile posta a destra, per cui
perdeva il controllo ed iniziava a sbandare in maniera irregolare ed andava a collidere
contro la DE frontalmente. Io mi trovavo alla distanza di 100 metri circa dalla
curva. Non ricordo esattamente come si è verificato lo scontro però ricordo lo stato di
quiete dei mezzi dopo l'impatto. La DE era rimasta sulla corsia di destra mentre la
era in diagonale al centro della carreggiata. […] Confermo che l'impatto è avvenuto CP_8
sulla corsia di nostra pertinenza. […] La OR prima dell'impatto con la DE di
striscio ha urtato un'altra macchina che precedeva la DE”. Dichiarazioni di
11 analogo tenore venivano rese in sede penale (cfr. deposizione udienza del 16.10.2016 in atti: “uscendo dalla curva la ha fatto più volte cambi di direzione diciamo quindi CP_7
zigzagando […] La mi scusi, cioè perché comunque zigzagando poteva colpire la CP_7
mia vettura e quindi sono stato un attimo, diciamo, in allarme e ho visto che si sono…Si
era avvicinata molto ad una vettura che precedeva, se non ricordo male una DA…]
Ho visto che la si è spostata verso il centro della carreggiata e quindi si è avvicinata CP_7
moltissimo alla ND, però non posso giurare che si siano toccate, […] Allora io ho visto
la DE .. e scusi, la andare…uscire dalla curva con le ruote destre oltre, CP_7
diciamo, l'asfalto, la sensazione è stata quella che fosse fuori la strada e da lì ha
cominciato a sbandare andando prima ad avvicinarsi alla ND, poi zigzagando è andata
a colpire la DE […] ricordo che non c'erano ostacoli nella corsia della ). CP_7
Ne consegue che totalmente destituito di fondamento è il rilievo dell'appellante, secondo cui vi sarebbe una discrasia tra le dichiarazioni rese dal teste in sede civile e penale, Tes_1
risultando esse – al contrario ed in modo assolutamente evidente – del tutto sovrapponibili.
Infine, anche il conducente della Fiat ND, rendeva dichiarazioni del tutto simili CP_6
(“notavo che dal senso opposto di marcia sopraggiungeva un'autovettura di colore grigio
a forte velocità, la quale all'uscita della curva perdeva il controllo del veicolo sbandando
fortemente e urtava il mio veicolo nella parte posteriore sinistra e proseguiva la marcia
sbandando e andando ad urtare fortemente l'autovettura DE che seguiva il mio
veicolo”).
Che il sinistro sia stato cagionato dalla perdita del controllo del proprio veicolo da parte dell'appellante è poi, ulteriormente, confermato dalle stesse conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, Dr. , nominato nel corso del giudizio di primo grado: in Persona_2
12 particolare il CTU nel proprio elaborato peritale riporta che “Il Sig. a Parte_1
bordo dell'autovettura OR US S.W. targata BH428HR, percorreva, in data
10/01/2013 alle ore 16:00 circa, la S.S. 115 con direzione di marcia Vittoria – Gela,
quando, giunto in prossimità del Km 277+300, dopo aver percorso un lungo tratto in
rettifilo “probabilmente” a velocità non commisurata con lo stato dei luoghi, perdeva, in
corrispondenza di una curva a Lui destrorsa, il controllo del proprio mezzo ed invadeva
l'opposta corsia di marcia andando a collidere con l'autovettura Fiat ND, targata
EM298TN e condotta da , che sopraggiungeva dall'opposta corsia di Controparte_6
marcia e che, dopo l'urto, riusciva ad arrestarsi poco più avanti adagiata sul margine
destro della carreggiata. Il conducente dell'autovettura OR US, invece, dopo l'urto
di tipo tangenziale e/o strisciante con l'autovettura Fiat ND, perdeva definitivamente
il controllo del mezzo e, proseguendo in avanti con moto ondulatorio ed incontrollato
nell'opposta corsia di marcia, andava ad impattare violentemente contro l'autovettura
DE Benz, targata BP042EL e condotta dal Sig. , che, in quel Controparte_5
determinato frangente, sopraggiungeva della propria corsia e che, pur spostandosi il più
possibile verso il margine destro della carreggiata, non riusciva ad evitare la collisione
con il veicolo che gli si parava davanti”. Ancora, in merito alla velocità tenuta dai veicoli:
“l'autovettura OR US condotta dal viaggiava ad una probabile velocità di Pt_1
100-110 Km/h circa, ossia alla velocità prossima allo sbandamento in curva tanto da
perdere il controllo del proprio mezzo ed impattare, dopo circa 30,00 metri dall'uscita
del tratto curvilineo, con l'autovettura Fiat ND”.
Sempre in merito alla questione nodale inerente all'invasione di corsia da parte dell'autovettura OR, lo studio effettuato dal consulente tecnico ha evidenziato che:
13 “L'autovettura DE – Benz, si è arrestata a cavallo tra la propria corsia di marcia
e la banchina laterale destra e/o cunetta laterale per lo smaltimento delle acque, adagiata
al terrapieno circostante, ad una distanza di circa 0,30 metri dal punto di probabile urto;
• L'autovettura OR US si è arrestata, nella corsia di marcia opposta, a circa 1,00
metri dal punto di probabile urto con la parte anteriore rivolta verso il terrapieno
circostante (direzione Gela) ed in posizione obliqua rispetto all'asse della sede stradale;
• Il punto di probabile urto veniva localizzato nella corsia di marcia dell'autovettura
DE – Benz (Gela – Vittoria) a circa 2,80 metri dalla linea continua di mezzeria”.
Non risulta, dunque, in alcun modo provata l'asserita invasione di corsia da parte della
Fiat ND, condotta dal sig. estranea alla dinamica del sinistro in quanto “Se, CP_6
per assurdo, l'autovettura Fiat ND avesse per un qualsiasi motivo invaso la corsia di
marcia opposta (rientro da un sorpasso e/o improvviso ostacolo sulla sede stradale e/o
ecc) sicuramente il sinistro si sarebbe concretizzato nella corsia di marcia
dell'autovettura OR la quale trovandosi parzialmente impegnata la corsia, si CP_7
sarebbe spostata sicuramente il più possibile verso il proprio margine destro della
carreggiata (corsia di marcia Vittoria – Gela). Il conducente della OR US, dopo il
primo contatto con l'autovettura Fiat ND, avrebbe quindi perso il controllo del proprio
mezzo invadendo l'opposta corsia di marcia ed andando ad impattare contro l'autovettura
DE Benz che sopraggiungeva dalla propria corsia di pertinenza. Sempre sulla base
di tale ricostruzione l'autovettura Fiat ND, dopo l'urto, si sarebbe arrestata sul
margine destro della carreggiata, parallelamente all'asse stradale, senza lasciare traccia
alcuna considerato che, dopo l'eventuale contatto, la stessa sterzava per rientrare nella
propria corsia e riduceva drasticamente la sua velocità fino ad arrestarsi. Ebbene tutte
14 queste dinamiche si sarebbero dovute svolgere in soli 20,00 metri e, stante la ricostruzione
planimetrica, a parere dello scrivente, è alquanto impossibile che un'autovettura che si
trova nell'opposta corsia di marcia a velocità sostenuta (se si ipotizza un sorpasso) riesca
a rientrare ed a posizionare il veicolo perfettamente allineato con il margine destro della
carreggiata in quel pochissimo spazio a disposizione”.
Questa Corte, dunque, non può che confermare il giudizio espresso dal Tribunale circa l'elevata verosimiglianza della ricostruzione effettuata dalla PS nell'immediatezza dei fatti, poiché coincidente con i dati emersi nel corso dell'attività istruttoria e fondata su rilevazioni scientifiche idonee a conferirle un'oggettiva plausibilità logica.
Il Tribunale ha, dunque, deciso in conformità all'orientamento secondo cui “Il giudice di
merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della
motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve
necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di
parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché
incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di
parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente
tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (Cass. sez. III, n. 800 del
09/01/2024; Cass. Sez. VI, n. 1815 del 02/02/2015).
Da ultimo, non può non evidenziarsi come l'odierno appellante sia stato ritenuto colpevole del delitto di omicidio stradale colposo con sentenza del Tribunale di Gela emessa in data
25.7.2019, essendo comunque tale circostanza (non essendo stato dedotto il passaggio in giudicato della pronuncia) ulteriore elemento indiziario idoneo a confermare
15 l'affermazione di responsabilità civile dell'appellante.
Quanto alla richiesta, formulata in via subordinata, di dichiarare “il concorso prevalente
del sig. , quale conducente della Fiat ND tg. EM 298 TN, nella Controparte_6
causazione del sinistro per cui è causa, stante l'invasione della corsia di marcia opposta”,
essa non può che essere rigettata, non soltanto perché, come s'è detto, non vi sono elementi da cui inferire la sussistenza di profili di responsabilità in capo al ma anche CP_6
perché trova un insormontabile ostacolo nel disposto di cui all'art. 2055 c.c. che stabilisce il principio della responsabilità solidale dei corresponsabili, potendosi porre un problema di riparto interno della responsabilità tra i corresponsabili del sinistro solo nel caso in cui il terzo automobilista indicato come corresponsabile fosse stato chiamato in giudizio dall'odierno appellante.
Alla luce di quanto precede, il primo motivo di gravame non può che essere rigettato.
Parimenti infondati sono i rilievi contenuti nel secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante rivendica la sussistenza di un concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento, dovuto, nello specifico, al mancato utilizzo degli appositi dispositivi di sicurezza.
Priva di pregio risulta la censura relativa alla redazione del verbale di accertamento del sinistro redatto dalla PS che, nella parte inerente all'accertamento dell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, riporta la dicitura scritta a penna “NC”. Ed invero, tale verbalizzazione è tesa esclusivamente a certificare che al momento del rinvenimento della vittima all'interno dell'abitacolo, non era stato possibile accertare l'utilizzo o meno delle cinture di sicurezza ma tale considerazione non vale ad escludere la possibilità che il dispositivo di protezione, inizialmente correttamente indossato, possa essersi sfilato al
16 momento dell'impatto.
A tal proposito, lo stesso verbale di ispezione cadaverica assume un ruolo dirimente in quanto viene accertata, sulla base di un esame obiettivo della vittima, l'integrità della colonna vertebrale e cervicale con frattura a livello della spalla destra, ossia quella non bloccata dal sistema di sicurezza. A ciò si aggiunga che il certificato necroscopico riporta quale causa del decesso di un trauma toracico con sfondamento della Controparte_5
cassa toracica e conseguente arresto cardio-circolatorio.
Alla luce delle risultanze in atti, sembra evidente come la frattura riportata alla spalla destra risulti perfettamente compatibile con l'utilizzo della cintura di sicurezza in considerazione del fatto che è presumibile che il forte impatto dovuto alla collisione tra le due vetture abbia azionato l'airbag, strattonato la vittima contro la resistenza della cintura di sicurezza con una violenza tale da provocare la frattura e facendo urtare la vittima contro lo sterzo, in conseguenza dell'accartocciamento del veicolo, provocando così lo sfondamento della cassa toracica.
Peraltro non può non evidenziarsi come la finalità precipua della cintura di sicurezza è
quella di evitare che il passeggero, a seguito di un violento urto, possa essere sbalzato fuori dal veicolo: e tuttavia tale circostanza in concreto non si è certamente verificata, posto che
– al contrario – la vittima rimaneva intrappolata all'interno del veicolo (cfr. Verbale di accertamento della PS, nonché testimonianza del teste , escusso in data Testimone_2
21.12.2015, il qual dichiarava “Sono sceso ed ho riconosciuto l'autovettura del sig.
ed ho visto che lo stesso era riverso sul sedile”), donde anche se per ipotesi lo CP_5
stesso fosse stato privo di cintura di sicurezza, è del tutto ragionevole ritenere che le conseguenze nefaste non sarebbero in alcun modo mutate.
17 Infine, in punto di diritto, non può non evidenziarsi come l'eventuale incertezza circa l'uso della cintura si risolva in un mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellante, stante l'insegnamento della S.C. secondo cui “In tema di concorso del
fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art.
1227 cod. civ. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ.,
anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-
danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando
l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non
risarcire, in tutto o in parte, il creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di
merito che, in controversia relativa ai danni alla persona da sinistro stradale, aveva
rilevato, sulla base del referto ospedaliero, la sussistenza del concorso colposo del
danneggiato per mancato uso della cintura di sicurezza, senza che fosse stata sollevata
eccezione sul punto, né formulato alcun rilievo d'ufficio, seguito da specifica indagine
istruttoria)” (Cass. Sez. 3, 02/03/2007, n. 4954).
Da ultimo va evidenziato che l'assenza di qualsivoglia ulteriore ipotesi di concorso di colpa in capo ad si rinviene nella condotta dallo stesso tenuta nel momento in CP_5
cui si avvedeva del sopraggiungere della vettura OR US verso di sé: difatti, è stato chiarito sia dai rilievi effettuati dalla PS che dal CTU che il conducente nella speranza di evitare l'impatto tentava di scansare il veicolo impattante, spostandosi verso il margine destro della carreggiata. La condotta tenuta dalla vittima, pertanto, non può che dirsi improntata alla massima diligenza possibile.
Alla luce di quanto precede, anche il secondo motivo di gravame va rigettato.
Strettamente collegato all'infondatezza dei primi motivi di appello risulta il terzo, teso a
18 censurare il quantum debeatur, volto ad ottenere una riduzione proporzionale del risarcimento del danno in considerazione dell'asserito concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento. Accertata l'esclusiva responsabilità di , corretta risulta Pt_1
la determinazione del quantum individuata dal Tribunale di Gela, la cui liquidazione veniva posta in capo alla società assicuratrice in virtù della domanda di manleva, e non essendo stati in alcun modo censurati i criteri di liquidazione adottati dal giudice di primo grado.
Infine, per quel che concerne il quarto e ultimo motivo di appello, volto a censurare la determinazione e relativa quantificazione delle spese processuali e delle spese della CTU,
nonché il relativo riparto, va rilevato che la statuizione del giudice di prime cure è corretta atteso che l'appellante è risultato totalmente soccombente, ed essendo stata fatta applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014.
La sentenza appellata merita, quindi, di essere integralmente confermata.
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate sulla scorta dei criteri offerti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. in complessivi € 15.643,00 (in relazione ai valori minimi, del relativo scaglione di valore ed elisa la fase istruttoria per mancato svolgimento della stessa), oltre spese generali IVA e
CP.
Ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n.115/2002, deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, co. 1, se dovuto.
19
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 154/2020 R.G., definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Tribunale
di Gela n. 245/19 del 9.10.2019;
- Condanna alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese di Parte_1
lite del presente grado di giudizio pari ad € 15.643,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 co. 1, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, il
14.2.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Gaetano Sole Dott. Emanuele De Gregorio
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati
dr. Emanuele De Gregorio Presidente
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
dr. Gaetano Sole Consigliere est.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 154/2020 R.G.
Tra
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Maganuco, giusta procura in atti;
Appellante
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente a[...], (C.F. Controparte_2 C.F._3 ), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] e
[...]
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_3 CodiceFiscale_4
residente a[...], elettivamente domiciliate in Gela, presso lo studio del difensore, rappresentate e difese dall'Avv. Giuseppe Cammalleri, giusta procura in atti;
Appellate
e nei confronti di
in persona del legale rappresentante Controparte_4
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Roberto Rainone ed elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv. Claudia Caizza, in Gela, via
Cocchiara 33;
Appellata
****
Oggetto: responsabilità extracontrattuale;
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “VOGLIA LA ECC.MA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA -
SEZIONE CIVILE – 1) In riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del primo
motivo d'appello, alla luce di una corretta valutazione delle prove acquisite nel giudizio
di I grado nonché secondo quanto dedotto ed eccepito in parte argomentativa, previa
rinnovazione della CTU tecnica, o in subordine, previo richiamo del consulente tecnico
nominato, ritenere e dichiarare che il sinistro occorso in data 10.01.2013 non si è
verificato per fatto e colpa del sig. , con conseguente rigetto di Parte_1
qualsivoglia richiesta risarcitoria formulata dagli eredi del sig. , in Controparte_5
2 quanto del tutto infondata e pretestuosa in fatto e diritto, nonché priva di adeguato
supporto probatorio ex art. 2697 c.c.; 2) In subordine, ritenere e dichiarare il concorso
prevalente del sig. , quale conducente della Fiat ND tg. EM 298 TN, Controparte_6
nella causazione del sinistro per cui è causa, stante l'invasione della corsia di marcia
opposta; 3) In riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del secondo motivo
d'appello, accertato il mancato uso della cintura di sicurezza da parte del sig. CP_5
, ritenere e dichiarare il concorso di colpa di quest'ultimo nella determinazione
[...]
dell'evento mortale;
4) In riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del terzo
motivo d'appello, accertato il concorso di colpa per il mancato uso della cintura di
sicurezza da parte del sig. nella causazione dell'evento morte, ridurre Controparte_5
proporzionalmente al concorso riconosciuto le somme dovute alle eredi del de cuius sia
con riferimento al danno iure proprio sia con riferimento al danno patrimoniale;
5) In
riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del quarto motivo d'appello, in
ragione del principio della soccombenza e per le ragioni indicate in parte argomentativa,
ritenere e dichiarare che le spese del giudizio di primo grado vadano poste a carico delle
sig.re , e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
unitamente alle spese della CTU;
6) Con il favore delle spese del presente giudizio da
distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore avv. Emanuele Maganuco, il quale
dichiara di avere anticipato le spese e le competenze e non riscosso gli onorari di causa.
In linea istruttoria, previa revoca dell'ordinanza emessa in data 23.01.2017, disporsi la
rinnovazione della CTU per i motivi tutti rassegnati nel primo motivo d'appello che quivi
devono intendersi ripetuti e trascritti, o in subordine, il richiamo del CTU nominato al
fine di rispondere ai quesiti indicati nelle osservazioni alla consulenza tecnica inoltrati
3 dal consulente tecnico nominato, Ing. ”. Persona_1
Per le appellate , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
“PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO dichiarare inammissibile, ex art.348-bis
c.p.c., l'impugnazione proposta da avverso la sentenza n.456/2019 del Parte_1
Tribunale di Gela nel proc.to n.245/2014 R.G., poiché manifestamente infondata e priva
di una ragionevole probabilità di accoglimento;
in subordine, rigettare l'appello,
dichiarandone l'infondatezza in fatto e diritto e confermando la sentenza di primo grado;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di secondo grado. Si dichiara che la
presente costituzione non determina alcun obbligo di versamento del c.u., non essendosi
formulato appello incidentale e/o chiamata di terzo. Ci si oppone alla richiesta di rinnovo
e/o richiamo del C.T.U. e di rimessione in istruttoria, essendo la causa ampiamente
istruita in primo grado ed avendo il Perito nominato dal Tribunale già risposto alle
osservazioni di controparte”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 456/2019 emessa il 07.10.2019 dal Tribunale di Gela, nel procedimento recante il n. 245/2014 R.G.. La sentenza impugnata condannava in solido l'odierno appellante e la compagnia assicurativa , Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno quantificato nella somma di € 314.584,86 in favore di , e di € 233.047,16 CP_1 Controparte_1
ciascuna in favore di e oltre al pagamento delle spese di lite CP_2 Controparte_3
e delle spese di consulenza.
Si costituivano in giudizio le appellate chiedendo che venisse dichiarata l'inammissibilità
4 dell'impugnazione ex art. 348-bis c.p.c. e, in subordine, il rigetto dell'appello.
rimaneva contumace. Controparte_4
All'udienza del 26.05.2021, la Corte rigettava sia l'eccezione di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. sollevata dalle appellate, sia le richieste istruttorie avanzate dall'appellante e rinviava per la precisazione delle conclusioni;
quindi all'udienza del 26.09.2024,
celebrata in modalità cartolare a seguito di deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Per una migliore comprensione della vicenda che ci occupa, è opportuno svolgere una breve ricostruzione dei fatti da cui originava il processo.
Ebbene, con atto di citazione ritualmente notificato, , Controparte_1 CP_2
e citavano, innanzi al Tribunale di Gela, e
[...] Controparte_3 Parte_1
chiedendo accertarsi la responsabilità Controparte_4
del convenuto per aver provocato il sinistro stradale da cui derivava la morte di
[...]
marito e padre delle attrici. CP_5
Queste ultime rappresentavano che in data 10.01.2013, alle ore 16:00 circa,
[...]
percorreva la SS 115 Vittoria-Gela con la propria autovettura DE Classe CP_5
E 220CDI, targata BP042EL, quando l'autovettura OR US SW, targata BH428HR,
condotta da , perdeva il controllo invadendo l'opposta corsia di marcia e, Parte_1
dapprima, urtava una Fiat ND, targata EM298TN, condotta da , e Controparte_6
successivamente impattava violentemente contro la prima vettura causando la morte di
. Sul luogo del sinistro intervenivano i soccorritori del 118, che Controparte_5
accertavano il decesso, e la Polizia Stradale che provvedeva a redigere apposito verbale di
5 constatazione e ad acquisire sommarie informazioni dai soggetti presenti sui luoghi.
Tanto premesso gli attori, invocando l'esclusiva responsabilità di nella Parte_1
causazione del sinistro, ne chiedevano la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti
(patrimoniali e non) sia iure proprio sia iure hereditatis per la complessiva somma di €
2.236.000,00.
Nel giudizio di primo grado veniva assunta prova testimoniale, interrogatorio formale del e CTU cinematica al fine di accertare l'esatta dinamica del sinistro. Pt_1
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Gela accoglieva parzialmente le domande spiegate dagli attori, ritenendo provata la responsabilità di nella causazione del danno, Pt_1
dovuta all'inosservanza delle regole cautelari di condotta richieste nella circolazione stradale.
In particolare, il giudice di prime cure rigettava la domanda di risarcimento del danno iure
hereditatis mentre riconosceva come sussistente il danno non patrimoniale iure proprio
determinato dalla perdita del rapporto parentale, condannando e la Parte_1
compagnia assicuratrice , in solido, al Controparte_4
pagamento dei danni nella misura suindicata, e rigettando, infine, le ulteriori richieste di danno patrimoniale e non patrimoniale avanzate.
***
L'appellante censura la sentenza di primo grado condensando le proprie censure sulla base di quattro motivi di impugnazione.
Con il primo, deduceva l'erronea attribuzione della responsabilità nella causazione del sinistro esclusivamente in capo a sé: il giudice di prime cure avrebbe errato nella ricostruzione della dinamica del sinistro, non esistendo evidenze oggettive o deposizioni
6 testimoniali in grado di chiarire l'incidenza del primo urto tra l'autovettura OR US,
condotta dal , e la Fiat ND, condotta dal Segnatamente, non sarebbe Pt_1 CP_6
stato chiarito come tale urto abbia concretamente inciso sulla perdita di controllo del mezzo da parte del e, quindi, sull'impatto della OR con la DE condotta Pt_1
dall' Riteneva, a tal proposito, e contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, CP_5
prevalente l'apporto causale del nella eziologia del sinistro, dovendo pertanto CP_6
escludersi ogni responsabilità in capo all'appellante, ed in subordine essergli attribuita una minore responsabilità rispetto a quella attribuibile al A fondamento del motivo CP_6
di gravame, lamentava la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nonché la genericità dell'elaborato del CTU in ordine all'accertamento delle cause del primo urto.
Con il secondo motivo di gravame contestava la correttezza dell'iter motivazionale della pronuncia di prime cure, nella parte in cui non veniva riconosciuto l'eccepito concorso di colpa dell' rispetto all'eziologia dell'evento morte. Nello specifico, il giudice CP_5
di prime cure avrebbe ritenuto non provata la circostanza inerente al mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte dell' al momento del sinistro. CP_5
Rilevava sul punto che il mancato utilizzo del dispositivo di sicurezza risulterebbe provato dal rapporto di PS posto che i verbalizzanti non avevano barrato alcuna voce accanto alla dicitura “uso cinture di sicurezza”, segnando invece la voce “NC”.
Con il terzo motivo, l'appellante contestava la liquidazione del danno risarcibile sotto il profilo del quantum debeatur e, nello specifico, ne chiedeva la riduzione proporzionale in virtù dell'asserito concorso di colpa nella causazione dell'evento da parte della vittima del sinistro.
7 Infine, con il quarto e ultimo motivo, l'appellante censurava la decisione del Tribunale in ordine alla determinazione e alla relativa quantificazione delle spese processuali e spese della CTU, chiedendone la liquidazione a carico delle parti appellate.
In via istruttoria chiedeva la rinnovazione della CTU o, in subordine, il richiamo del CTU
nominato.
Con comparsa di risposta del 26.11.2020 si costituivano nel presente giudizio CP_1
, e , le quali contestavano il contenuto
[...] Controparte_2 Controparte_3
dell'atto di appello e ne eccepivano l'inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c.
Nel merito, evidenziavano la correttezza dell'iter motivazionale della sentenza di primo grado.
Segnatamente, ripercorrevano la dinamica del sinistro, così come ricostruita dagli accertamenti di PS e dalle conclusioni cui giungeva il CTU, evidenziando la correttezza della scelta del Giudice di prime cure di condividerli e farli propri.
Nello specifico, con riferimento al primo motivo di impugnazione, le appellate assumevano che il tentativo di attribuire la responsabilità del sinistro al conducente della vettura Fiat ND, sig. risulterebbe errato in quanto, dalle risultanze testimoniali, CP_6
si evincerebbe che tale autovettura non avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia,
risultando incontestato il fatto che il sinistro sia accaduto nella corsia di pertinenza della vittima e sul punto si sarebbe formato giudicato interno parziale.
Ancora, censuravano l'erroneità di quanto dedotto da parte appellante in merito all'assenza di testimoni in grado di far luce sulla dinamica del primo urto tra la e la ND, in CP_7
quanto il teste , sia durante il giudizio penale che nel giudizio civile, avrebbe Testimone_1
chiarito che era stato il , alla guida della OR US, ad invadere la corsia di Pt_1
8 marcia della Fiat ND: tale deposizione sarebbe dirimente avendo peraltro piena valenza probatoria, posto che il teste sarebbe stato legittimamente escusso, a seguito di formale giuramento, nel contraddittorio tra le parti.
Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, ossia la paventata erroneità della sentenza per assenza del concorso di colpa nella causazione dell'evento morte della vittima, le appellate ne rilevavano l'infondatezza. Ed invero, evidenziavano l'impossibilità
di accertare ex post il corretto utilizzo della cintura di sicurezza da parte della vittima,
atteso che i verbalizzanti di PS scrivevano sul relativo Prontuario, accanto alla voce “uso cinture di sicurezza”, la dicitura “NC” e non quella “NO”, come sarebbe avvenuto se effettivamente fosse stata accertata l'assenza di cinture da parte della vittima. A ciò
aggiungevano che, anche nel caso di mancato uso del dispositivo di protezione, non sarebbe mutato l'esito del sinistro, atteso che il forte impatto tra le vetture avrebbe in ogni caso causato la morte della vittima.
Concludevano sul punto evidenziando che anche il verbale del medico legale attestava che le lesioni riportate dalla vittima fossero compatibili con l'utilizzo del dispositivo di protezione.
In merito al terzo motivo di gravame, le appellate sottolineavano la mancata impugnazione del capo relativo al quantum e la consecutiva irrevocabilità della relativa statuizione,
avendo l'appellante genericamente richiesto la riduzione proporzionale del risarcimento in virtù dell'asserito concorso di colpa della vittima.
In ordine all'ultimo motivo di appello, attinente alle spese di lite, le appellate ne sostenevano la correttezza essendo risultati i convenuti totalmente soccombenti.
Da ultimo, sulla richiesta di rinnovo o richiamo del CTU, le appellate si opponevano
9 osservando la mancanza di elementi nuovi che potessero giustificare la richiesta.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della compagnia di assicurazione
[...]
non costituitasi in giudizio. Controparte_4
Nel merito l'appello risulta infondato sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Il primo motivo di gravame, teso a censurare l'affermazione di responsabilità
dell'appellante, è certamente privo di fondamento, tenuto conto delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado, univoche nell'evidenziare l'esclusiva responsabilità
del nel sinistro occorso in data 10.01.2013. Pt_1
Ed invero, l'appellante, in virtù di un ragionamento meramente ipotetico, fondato sulla dedotta incertezza circa l'esatto punto di impatto del primo urto (tra Fiat ND e OR
US), e sull'asserita assenza di testimoni oculari circa l'elevata velocità di marcia addebitabile a , ha contestato la dinamica del sinistro così come ricostruita dagli Pt_1
attori e dal CTU nel corso del primo grado di giudizio, affermando che non vi sarebbe prova dell'invasione dell'opposta corsia di marcia da parte della OR US.
Tale assunto, tuttavia, non trova alcun riscontro negli atti di causa, che depongono univocamente verso una diversa ricostruzione dell'accaduto, così come ben argomentato dal giudice di prime cure.
Ed invero, il Tribunale ha correttamente ricostruito la dinamica del sinistro sulla base delle risultanze probatorie acquisite: segnatamente, appare del tutto verosimile la ricostruzione dei fatti trascritta nel Verbale di della Polizia di Stato, intervenuta sui luoghi subito dopo l'incidente, che – sulla scorta delle sommarie informazioni rese dai presenti sul luogo,
nonché dei rilievi planimetrici e del posizionamento delle vetture in fase di quiete –
10 concludeva ritenendo che il a causa dell'alta velocità di marcia avesse perso il Pt_1
controllo del veicolo e invaso l'opposta corsia di marcia, urtando lievemente dapprima la
Fiat ND, condotta da per poi, successivamente, impattare violentemente e CP_6
frontalmente contro l'auto DE condotta da che, a causa del forte Controparte_5
impatto, decedeva.
Tali conclusioni risultano corroborate dal successivo compendio probatorio.
Ed invero, mette conto evidenziare che, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, la dinamica del sinistro risulta sostanzialmente confermata dalle deposizioni testimoniali assunte, sia in sede penale che nel corso del giudizio civile di primo grado. In
particolare, tra le testimonianze più rilevanti può riportarsi quella di che Testimone_1
all'udienza del 15.2.2015, dichiarava: “io ero alla guida dell'autovettura Corolla Toyota
e mi dirigevo verso Vittoria e mi trovavo poco indietro alla DE che era di colore
scuro-violaceo. Davanti alla DE non vi erano altri mezzi e nessun altro automezzo
si frapponeva tra la mia auto e quella del sig. Ricordo che dal senso opposto CP_5
proveniva un'autovettura di colore grigio chiaro, credo fosse una OR. La OR usciva
da un a curva a destra e impegnava una banchina non percorribile posta a destra, per cui
perdeva il controllo ed iniziava a sbandare in maniera irregolare ed andava a collidere
contro la DE frontalmente. Io mi trovavo alla distanza di 100 metri circa dalla
curva. Non ricordo esattamente come si è verificato lo scontro però ricordo lo stato di
quiete dei mezzi dopo l'impatto. La DE era rimasta sulla corsia di destra mentre la
era in diagonale al centro della carreggiata. […] Confermo che l'impatto è avvenuto CP_8
sulla corsia di nostra pertinenza. […] La OR prima dell'impatto con la DE di
striscio ha urtato un'altra macchina che precedeva la DE”. Dichiarazioni di
11 analogo tenore venivano rese in sede penale (cfr. deposizione udienza del 16.10.2016 in atti: “uscendo dalla curva la ha fatto più volte cambi di direzione diciamo quindi CP_7
zigzagando […] La mi scusi, cioè perché comunque zigzagando poteva colpire la CP_7
mia vettura e quindi sono stato un attimo, diciamo, in allarme e ho visto che si sono…Si
era avvicinata molto ad una vettura che precedeva, se non ricordo male una DA…]
Ho visto che la si è spostata verso il centro della carreggiata e quindi si è avvicinata CP_7
moltissimo alla ND, però non posso giurare che si siano toccate, […] Allora io ho visto
la DE .. e scusi, la andare…uscire dalla curva con le ruote destre oltre, CP_7
diciamo, l'asfalto, la sensazione è stata quella che fosse fuori la strada e da lì ha
cominciato a sbandare andando prima ad avvicinarsi alla ND, poi zigzagando è andata
a colpire la DE […] ricordo che non c'erano ostacoli nella corsia della ). CP_7
Ne consegue che totalmente destituito di fondamento è il rilievo dell'appellante, secondo cui vi sarebbe una discrasia tra le dichiarazioni rese dal teste in sede civile e penale, Tes_1
risultando esse – al contrario ed in modo assolutamente evidente – del tutto sovrapponibili.
Infine, anche il conducente della Fiat ND, rendeva dichiarazioni del tutto simili CP_6
(“notavo che dal senso opposto di marcia sopraggiungeva un'autovettura di colore grigio
a forte velocità, la quale all'uscita della curva perdeva il controllo del veicolo sbandando
fortemente e urtava il mio veicolo nella parte posteriore sinistra e proseguiva la marcia
sbandando e andando ad urtare fortemente l'autovettura DE che seguiva il mio
veicolo”).
Che il sinistro sia stato cagionato dalla perdita del controllo del proprio veicolo da parte dell'appellante è poi, ulteriormente, confermato dalle stesse conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, Dr. , nominato nel corso del giudizio di primo grado: in Persona_2
12 particolare il CTU nel proprio elaborato peritale riporta che “Il Sig. a Parte_1
bordo dell'autovettura OR US S.W. targata BH428HR, percorreva, in data
10/01/2013 alle ore 16:00 circa, la S.S. 115 con direzione di marcia Vittoria – Gela,
quando, giunto in prossimità del Km 277+300, dopo aver percorso un lungo tratto in
rettifilo “probabilmente” a velocità non commisurata con lo stato dei luoghi, perdeva, in
corrispondenza di una curva a Lui destrorsa, il controllo del proprio mezzo ed invadeva
l'opposta corsia di marcia andando a collidere con l'autovettura Fiat ND, targata
EM298TN e condotta da , che sopraggiungeva dall'opposta corsia di Controparte_6
marcia e che, dopo l'urto, riusciva ad arrestarsi poco più avanti adagiata sul margine
destro della carreggiata. Il conducente dell'autovettura OR US, invece, dopo l'urto
di tipo tangenziale e/o strisciante con l'autovettura Fiat ND, perdeva definitivamente
il controllo del mezzo e, proseguendo in avanti con moto ondulatorio ed incontrollato
nell'opposta corsia di marcia, andava ad impattare violentemente contro l'autovettura
DE Benz, targata BP042EL e condotta dal Sig. , che, in quel Controparte_5
determinato frangente, sopraggiungeva della propria corsia e che, pur spostandosi il più
possibile verso il margine destro della carreggiata, non riusciva ad evitare la collisione
con il veicolo che gli si parava davanti”. Ancora, in merito alla velocità tenuta dai veicoli:
“l'autovettura OR US condotta dal viaggiava ad una probabile velocità di Pt_1
100-110 Km/h circa, ossia alla velocità prossima allo sbandamento in curva tanto da
perdere il controllo del proprio mezzo ed impattare, dopo circa 30,00 metri dall'uscita
del tratto curvilineo, con l'autovettura Fiat ND”.
Sempre in merito alla questione nodale inerente all'invasione di corsia da parte dell'autovettura OR, lo studio effettuato dal consulente tecnico ha evidenziato che:
13 “L'autovettura DE – Benz, si è arrestata a cavallo tra la propria corsia di marcia
e la banchina laterale destra e/o cunetta laterale per lo smaltimento delle acque, adagiata
al terrapieno circostante, ad una distanza di circa 0,30 metri dal punto di probabile urto;
• L'autovettura OR US si è arrestata, nella corsia di marcia opposta, a circa 1,00
metri dal punto di probabile urto con la parte anteriore rivolta verso il terrapieno
circostante (direzione Gela) ed in posizione obliqua rispetto all'asse della sede stradale;
• Il punto di probabile urto veniva localizzato nella corsia di marcia dell'autovettura
DE – Benz (Gela – Vittoria) a circa 2,80 metri dalla linea continua di mezzeria”.
Non risulta, dunque, in alcun modo provata l'asserita invasione di corsia da parte della
Fiat ND, condotta dal sig. estranea alla dinamica del sinistro in quanto “Se, CP_6
per assurdo, l'autovettura Fiat ND avesse per un qualsiasi motivo invaso la corsia di
marcia opposta (rientro da un sorpasso e/o improvviso ostacolo sulla sede stradale e/o
ecc) sicuramente il sinistro si sarebbe concretizzato nella corsia di marcia
dell'autovettura OR la quale trovandosi parzialmente impegnata la corsia, si CP_7
sarebbe spostata sicuramente il più possibile verso il proprio margine destro della
carreggiata (corsia di marcia Vittoria – Gela). Il conducente della OR US, dopo il
primo contatto con l'autovettura Fiat ND, avrebbe quindi perso il controllo del proprio
mezzo invadendo l'opposta corsia di marcia ed andando ad impattare contro l'autovettura
DE Benz che sopraggiungeva dalla propria corsia di pertinenza. Sempre sulla base
di tale ricostruzione l'autovettura Fiat ND, dopo l'urto, si sarebbe arrestata sul
margine destro della carreggiata, parallelamente all'asse stradale, senza lasciare traccia
alcuna considerato che, dopo l'eventuale contatto, la stessa sterzava per rientrare nella
propria corsia e riduceva drasticamente la sua velocità fino ad arrestarsi. Ebbene tutte
14 queste dinamiche si sarebbero dovute svolgere in soli 20,00 metri e, stante la ricostruzione
planimetrica, a parere dello scrivente, è alquanto impossibile che un'autovettura che si
trova nell'opposta corsia di marcia a velocità sostenuta (se si ipotizza un sorpasso) riesca
a rientrare ed a posizionare il veicolo perfettamente allineato con il margine destro della
carreggiata in quel pochissimo spazio a disposizione”.
Questa Corte, dunque, non può che confermare il giudizio espresso dal Tribunale circa l'elevata verosimiglianza della ricostruzione effettuata dalla PS nell'immediatezza dei fatti, poiché coincidente con i dati emersi nel corso dell'attività istruttoria e fondata su rilevazioni scientifiche idonee a conferirle un'oggettiva plausibilità logica.
Il Tribunale ha, dunque, deciso in conformità all'orientamento secondo cui “Il giudice di
merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della
motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve
necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di
parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché
incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di
parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente
tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.” (Cass. sez. III, n. 800 del
09/01/2024; Cass. Sez. VI, n. 1815 del 02/02/2015).
Da ultimo, non può non evidenziarsi come l'odierno appellante sia stato ritenuto colpevole del delitto di omicidio stradale colposo con sentenza del Tribunale di Gela emessa in data
25.7.2019, essendo comunque tale circostanza (non essendo stato dedotto il passaggio in giudicato della pronuncia) ulteriore elemento indiziario idoneo a confermare
15 l'affermazione di responsabilità civile dell'appellante.
Quanto alla richiesta, formulata in via subordinata, di dichiarare “il concorso prevalente
del sig. , quale conducente della Fiat ND tg. EM 298 TN, nella Controparte_6
causazione del sinistro per cui è causa, stante l'invasione della corsia di marcia opposta”,
essa non può che essere rigettata, non soltanto perché, come s'è detto, non vi sono elementi da cui inferire la sussistenza di profili di responsabilità in capo al ma anche CP_6
perché trova un insormontabile ostacolo nel disposto di cui all'art. 2055 c.c. che stabilisce il principio della responsabilità solidale dei corresponsabili, potendosi porre un problema di riparto interno della responsabilità tra i corresponsabili del sinistro solo nel caso in cui il terzo automobilista indicato come corresponsabile fosse stato chiamato in giudizio dall'odierno appellante.
Alla luce di quanto precede, il primo motivo di gravame non può che essere rigettato.
Parimenti infondati sono i rilievi contenuti nel secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante rivendica la sussistenza di un concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento, dovuto, nello specifico, al mancato utilizzo degli appositi dispositivi di sicurezza.
Priva di pregio risulta la censura relativa alla redazione del verbale di accertamento del sinistro redatto dalla PS che, nella parte inerente all'accertamento dell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, riporta la dicitura scritta a penna “NC”. Ed invero, tale verbalizzazione è tesa esclusivamente a certificare che al momento del rinvenimento della vittima all'interno dell'abitacolo, non era stato possibile accertare l'utilizzo o meno delle cinture di sicurezza ma tale considerazione non vale ad escludere la possibilità che il dispositivo di protezione, inizialmente correttamente indossato, possa essersi sfilato al
16 momento dell'impatto.
A tal proposito, lo stesso verbale di ispezione cadaverica assume un ruolo dirimente in quanto viene accertata, sulla base di un esame obiettivo della vittima, l'integrità della colonna vertebrale e cervicale con frattura a livello della spalla destra, ossia quella non bloccata dal sistema di sicurezza. A ciò si aggiunga che il certificato necroscopico riporta quale causa del decesso di un trauma toracico con sfondamento della Controparte_5
cassa toracica e conseguente arresto cardio-circolatorio.
Alla luce delle risultanze in atti, sembra evidente come la frattura riportata alla spalla destra risulti perfettamente compatibile con l'utilizzo della cintura di sicurezza in considerazione del fatto che è presumibile che il forte impatto dovuto alla collisione tra le due vetture abbia azionato l'airbag, strattonato la vittima contro la resistenza della cintura di sicurezza con una violenza tale da provocare la frattura e facendo urtare la vittima contro lo sterzo, in conseguenza dell'accartocciamento del veicolo, provocando così lo sfondamento della cassa toracica.
Peraltro non può non evidenziarsi come la finalità precipua della cintura di sicurezza è
quella di evitare che il passeggero, a seguito di un violento urto, possa essere sbalzato fuori dal veicolo: e tuttavia tale circostanza in concreto non si è certamente verificata, posto che
– al contrario – la vittima rimaneva intrappolata all'interno del veicolo (cfr. Verbale di accertamento della PS, nonché testimonianza del teste , escusso in data Testimone_2
21.12.2015, il qual dichiarava “Sono sceso ed ho riconosciuto l'autovettura del sig.
ed ho visto che lo stesso era riverso sul sedile”), donde anche se per ipotesi lo CP_5
stesso fosse stato privo di cintura di sicurezza, è del tutto ragionevole ritenere che le conseguenze nefaste non sarebbero in alcun modo mutate.
17 Infine, in punto di diritto, non può non evidenziarsi come l'eventuale incertezza circa l'uso della cintura si risolva in un mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellante, stante l'insegnamento della S.C. secondo cui “In tema di concorso del
fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art.
1227 cod. civ. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 cod. civ.,
anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-
danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando
l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non
risarcire, in tutto o in parte, il creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di
merito che, in controversia relativa ai danni alla persona da sinistro stradale, aveva
rilevato, sulla base del referto ospedaliero, la sussistenza del concorso colposo del
danneggiato per mancato uso della cintura di sicurezza, senza che fosse stata sollevata
eccezione sul punto, né formulato alcun rilievo d'ufficio, seguito da specifica indagine
istruttoria)” (Cass. Sez. 3, 02/03/2007, n. 4954).
Da ultimo va evidenziato che l'assenza di qualsivoglia ulteriore ipotesi di concorso di colpa in capo ad si rinviene nella condotta dallo stesso tenuta nel momento in CP_5
cui si avvedeva del sopraggiungere della vettura OR US verso di sé: difatti, è stato chiarito sia dai rilievi effettuati dalla PS che dal CTU che il conducente nella speranza di evitare l'impatto tentava di scansare il veicolo impattante, spostandosi verso il margine destro della carreggiata. La condotta tenuta dalla vittima, pertanto, non può che dirsi improntata alla massima diligenza possibile.
Alla luce di quanto precede, anche il secondo motivo di gravame va rigettato.
Strettamente collegato all'infondatezza dei primi motivi di appello risulta il terzo, teso a
18 censurare il quantum debeatur, volto ad ottenere una riduzione proporzionale del risarcimento del danno in considerazione dell'asserito concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento. Accertata l'esclusiva responsabilità di , corretta risulta Pt_1
la determinazione del quantum individuata dal Tribunale di Gela, la cui liquidazione veniva posta in capo alla società assicuratrice in virtù della domanda di manleva, e non essendo stati in alcun modo censurati i criteri di liquidazione adottati dal giudice di primo grado.
Infine, per quel che concerne il quarto e ultimo motivo di appello, volto a censurare la determinazione e relativa quantificazione delle spese processuali e delle spese della CTU,
nonché il relativo riparto, va rilevato che la statuizione del giudice di prime cure è corretta atteso che l'appellante è risultato totalmente soccombente, ed essendo stata fatta applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014.
La sentenza appellata merita, quindi, di essere integralmente confermata.
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate sulla scorta dei criteri offerti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. in complessivi € 15.643,00 (in relazione ai valori minimi, del relativo scaglione di valore ed elisa la fase istruttoria per mancato svolgimento della stessa), oltre spese generali IVA e
CP.
Ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n.115/2002, deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo,
a titolo di contributo unificato, pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, co. 1, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 154/2020 R.G., definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza del Tribunale
di Gela n. 245/19 del 9.10.2019;
- Condanna alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese di Parte_1
lite del presente grado di giudizio pari ad € 15.643,00, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge;
- Ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 co. 1, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, il
14.2.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Gaetano Sole Dott. Emanuele De Gregorio
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