Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 27/04/2026, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02705/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05816/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5816 del 2022, proposto da
Società Investimenti & Sviluppo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gerardo Guzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del PGR pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato IA Vittoria De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Parco Eolico di Calitri s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ecoenergia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati IA Annunziata, Pasquale Annunziata, Pasquale Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Calitri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti,
del D.D. n. 132/2022 adottato il 28.11.2022 dall'U.O.D. n. 50.02.03. della Regione Campania con cui è stata archiviata la procedura di rilascio dell'autorizzazione unica richiesta ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, della Parco Eolico di Calitri s.r.l. e della Ecoenergia s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 la dott.ssa VI EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1 - Il presente ricorso ha ad oggetto la legittimità del decreto dirigenziale numero 132 del 2022 con il quale il Responsabile della competente Direzione ha respinto l'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 12 d. lgs. n. 387/2003 presentata dall'odierna ricorrente in data 19/1/2006, avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 19,2 MW nel comune di Calitri ed opere connesse nel comune di Bisaccia.
A sostegno del diniego l’Amministrazione ha richiamato la comunicazione n. prot. 0564449 del 15 novembre 2022 ai sensi dell'articolo 10 bis l. n. 241/90 e dato atto delle osservazioni presentate dalla ricorrente, ritenendole “non accoglibili in quanto non idonee a superare i rilievi di cui al preavviso di rigetto”.
1.1 - Avverso il predetto diniego è insorta la ricorrente, lamentando in estrema sintesi:
- violazione dell'obbligo di motivazione con riferimento alle ragioni articolate nella memoria del 24 novembre 2022 in riscontro al preavviso di rigetto;
- violazione ed eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria, dal momento che nessuno degli impianti rispetto ai quali sono state prospettate nel preavviso di diniego criticità con riferimento al rispetto dei criteri distanziali di cui al punto 3. 2 lettera n) dell'allegato 4 al d.m. 10 settembre 2010 può essere considerato: l'autorizzazione unica rilasciata alla società Parco Eolico Calitri s.r.l., infatti, è da considerarsi decaduta per mancato inizio dei lavori entro l'anno, mentre per quanto riguarda gli aerogeneratori della società Eco Energia s.r.l. la relativa procedura deve essere archiviata essendo intervenuto diniego della v.i.a. giusta decreto dirigenziale numero 100/2022.
2 - Si è costituita in resistenza alla Regione Campania, chiedendo respingersi l'impugnativa.
2.1 - Parco Eolico Calitri s.r.l. ed Ecoenergia s.r.l. si sono costitute in resistenza chiedendo il rigetto del gravame.
2.2 - Il Comune di Calitri non ha preso parte alla lite.
3 - Rinunciata l'istanza cautelare, alla pubblica udienza del 26 marzo 2026 il ricorso è transitato in decisione.
4 - Il ricorso va accolto.
4.1 - L’art. 10 bis legge n. 241/1990 prevede che “Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni”.
La giurisprudenza ha precisato che “ la previsione di cui all’art. 10 bis l. n. 241 del 1990 ha lo scopo di promuovere un’effettiva partecipazione dell’istante all’esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio procedimentale in funzione collaborativa e difensiva, le cui positive ricadute si apprezzano – oltre che per l’anticipata acquisizione in sede procedimentale di contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall’Amministrazione – anche sul piano della tendenziale completezza dell’istruttoria che, in tal modo, viene ad offrire all’Autorità decidente l’intero spettro degli interessi coinvolti dall’azione amministrativa”. Tale previsione normativa “rileva principalmente sul piano della motivazione del provvedimento amministrativo, strumento volto a consentire al cittadino la ricostruzione del percorso logico e giuridico mediante il quale l’amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, in funzione di controllo del corretto esercizio del potere conferitole dalla legge. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento amministrativo che non dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito del preavviso di rigetto ” (Cons. Stato, Sez. III, 28 marzo 2023, n. 3140).
4.2 – Tanto premesso e venendo al presente contenzioso, coglie nel segno la prima censura agitata dalla ricorrente, in cui si lamenta la violazione da parte della Regione Campania dell'obbligo di prendere posizione sulle deduzioni formulate in riscontro ai motivi ostativi segnalati nella comunicazione del 15/11/2022. Ed invero, la Regione, come anticipato, ha esternato la propria posizione sulle controdeduzioni della ricorrente dichiarandole “ non accoglibili, in quanto non idonee a superare i rilievi di cui al preavviso di rigetto ”.
La Regione ha dunque - sì - dato atto di avere considerato le deduzioni formulate dalla ricorrente, ma le ha – poi - respinte con motivazione tautologica (ove non addirittura apparente), che non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito per pervenire alla determinazione di segno negativo.
Le argomentazioni svolte in giudizio dalla difesa della Regione a sostegno della correttezza del provvedimento conclusivo costituiscono, quindi, un’inammissibile integrazione postuma della motivazione, poiché non si rinvengono nel provvedimento impugnato.
In assenza di un sia pur minimo riferimento alle osservazioni (peraltro articolate e complesse) prodotte dalla parte istante, non giova evidentemente alla Regione invocare la giurisprudenza secondo la quale “ La motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve, quindi, contenere un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ai sensi del citato art. 10 bis, “essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l’amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà ” (in termini TA.R. Campania, NA , Sez. III, 9 giugno 2022, n. 3903 e Sez. IV, 3 giugno 2021, n. 3705).
5 - Per le suesposte assorbenti ragioni, il gravame va accolto con conseguente annullamento del d.d. n. 132/2022, fatto salvo l’ulteriore corso dell’azione amministrativa che terrà conto della situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'emanazione del nuovo provvedimento, anche con riferimento a quanto statuito da questa Sezione con la sent. n. 187/2026.
6 – Le spese di lite seguono la soccombenza della Regione Campania e si liquidano in dispositivo.
Possono essere compensate le spese di lite tra la ricorrente e le altri parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il d.d. n. 132/2022.
Condanna la Regione Campania alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario della ricorrente che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge e C.U.
Compensa le spese di causa tra la ricorrente, le controinteressate e il Comune di Calitri.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA UR DA, Presidente
IA Grazia D'Alterio, Consigliere
VI EN, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| VI EN | IA UR DA |
IL SEGRETARIO