Articolo 57 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 56Articolo 58
Versione
3 giugno 1985
Art. 57.

L'amministrazione del Fondo edifici di culto e' affidata al Ministero dell'interno, che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti e, nell'ambito provinciale, a mezzo dei prefetti.
Il Ministro dell'interno ha la rappresentanza giuridica del Fondo.
Il Ministro e' coadiuvato da un consiglio di amministrazione, nominato su sua proposta dal Presidente della Repubblica, e composto da:
il Presidente, designato dal Ministro dell'interno;
il Direttore generale degli affari dei culti;
2 componenti designati dal Ministro dell'interno;
1 componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;
1 componente designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
3 componenti designati dalla Conferenza episcopale italiana.
Le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono determinate con apposito regolamento.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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