Art. 57.
L'amministrazione del Fondo edifici di culto e' affidata al Ministero dell'interno, che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti e, nell'ambito provinciale, a mezzo dei prefetti.
Il Ministro dell'interno ha la rappresentanza giuridica del Fondo.
Il Ministro e' coadiuvato da un consiglio di amministrazione, nominato su sua proposta dal Presidente della Repubblica, e composto da:
il Presidente, designato dal Ministro dell'interno;
il Direttore generale degli affari dei culti;
2 componenti designati dal Ministro dell'interno;
1 componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;
1 componente designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
3 componenti designati dalla Conferenza episcopale italiana.
Le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono determinate con apposito regolamento.
L'amministrazione del Fondo edifici di culto e' affidata al Ministero dell'interno, che la esercita a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti e, nell'ambito provinciale, a mezzo dei prefetti.
Il Ministro dell'interno ha la rappresentanza giuridica del Fondo.
Il Ministro e' coadiuvato da un consiglio di amministrazione, nominato su sua proposta dal Presidente della Repubblica, e composto da:
il Presidente, designato dal Ministro dell'interno;
il Direttore generale degli affari dei culti;
2 componenti designati dal Ministro dell'interno;
1 componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;
1 componente designato dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
3 componenti designati dalla Conferenza episcopale italiana.
Le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono determinate con apposito regolamento.