Articolo 14 della Legge 13 maggio 1940, n. 690
Articolo 13Articolo 15
Versione
17 luglio 1940
Art. 14.

Sono applicabili al servizio antincendi dei porti, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960.

Le attribuzioni ivi deferite al Ministero dell'interno, sono esercitate di concerto col Ministero delle comunicazioni, per quanto riguarda il servizio antincendi nei porti.


Entrata in vigore il 17 luglio 1940