Art. 14.
Sono applicabili al servizio antincendi dei porti, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960.
Le attribuzioni ivi deferite al Ministero dell'interno, sono esercitate di concerto col Ministero delle comunicazioni, per quanto riguarda il servizio antincendi nei porti.
Sono applicabili al servizio antincendi dei porti, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del Regio decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960.
Le attribuzioni ivi deferite al Ministero dell'interno, sono esercitate di concerto col Ministero delle comunicazioni, per quanto riguarda il servizio antincendi nei porti.