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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 17/02/2026, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1570/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/04/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ ND, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6096/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 327/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0172022000620533000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2392/2025 depositato il 14/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Resistente_1 con ricorso depositato alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Benevento chiedeva l'annullamento di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex 36 bis dpr 600/73 anno 2015.Eccepiva: prescrizione/decadenza del credito iscritto a ruolo e delle sanzioni;
la mancata sottoscrizione del ruolo;
mancata notifica degli atti prodromici “oggetto della opposta cartella”; difetto di attribuzione del soggetto che ha emesso l'atto; carenza o assenza di motivazione;
notifica inesistente perché effettuata tramite pec non censita. Si costituiva l'ADER eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e che in ogni caso la competente AE è litisconsorte necessario.
Con sentenza n. 327/2024 depositata il 12/03/2024 la Corte di giustizia tributaria di I grado di Benevento accoglieva il ricorso e condannava l'ufficio al pagamento delle spese processuali, sul riconoscimento della eccepita prescrizione e decadenza non essendovi alcuna prova della notifica di atti interruttivi e considerando che anche l'avviso bonario, avendo come riferimento la data indicata dalla resistente, era stato emesso oltre il termine di cui all'art 36 bis comma 1 dpr 600/73.
Avverso detta decisione l' Agenzia delle Entrate Riscossione propone appello eccependo che l'articolo 14 del D.lgvo 546/92 comma 1 prevede che se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi, in sostanza nella specie ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario totalmente ignorato dal giudice.
Si ribadisce il difetto di legittimazione passiva di ADER precisando che svolge compiti meramente esecutivi senza mai entrare nel merito della vertenza sottesa in quanto in base all'art. 25 DPR n. 602/73,
l'agente della riscossione provvede alla redazione della cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo nel termine di 60 gg., sotto pena di esecuzione forzata, poiché non sussiste per AER alcun obbligo di indagine sugli atti prodromici.
Si evidenzia la regolarità della notifica della cartella tramite PEC in conformità alla vigente normativa in materia da indirizzo riconducibile con certezza all'Ente mittente raggiungendo la piena conoscenza da parte del destinatario che ne ha proposto tempestiva impugnazione. Al contempo si insiste sul fatto che l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio l'Autorità da cui promana.
Quanto alla carenza di motivazione della cartella si sottolinea che gli atti del Concessionario hanno un contenuto vincolato sulla base del disposto dell'art. 25 comma 2 e 2 bis DPR 602/73, secondo il quale l'atto esattoriale viene redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze per cui la presenza degli elementi previsti dalla normativa di riferimento garantisce al contribuente la conoscenza dei motivi su cui si fonda la richiesta di pagamento, per cui l'Agente della riscossione deve limitarsi a trascrivere gli elementi indicati nel ruolo nell'atto da notificare.
Infine per quanto riguarda l'eccepita prescrizione / decadenza l'agente del servizio della riscossione è il soggetto a cui è affidato il servizio di riscossione dei tributi, degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli accessori contenuti nei ruoli, atti che vengono formati dall'Ufficio e che costituiscono per l'agente titolo esecutivo. L'AER non può pertanto svolgere alcuna indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente Impositore. Pertanto ogni doglianza sulla presunta nullità dell'estratto di ruolo sollevata dal contribuente deve essere censurata con riguardo alla posizione dell'Agente della riscossione. E ad ogni modo al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente nessuna prescrizione può dirsi maturata con riguardo ai crediti in interesse atteso che gli stessi riguardano tributi erariali che soggiacciono al termine prescrizionale decennale. Si chiede la riforma della sentenza con vittoria di spese.
Il sig. Resistente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 si costituisce in giudizio sostenendo preliminarmente la violazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992 in quanto l'appello proposto dall'AdER è carente di indicazione specifica dei motivi di impugnazione e dunque è inammissibile. Nel riportarsi a tutte le motivazioni del ricorso introduttivo evidenzia la correttezza della sentenza e la totale infondatezza dei motivi di appello.
Con successiva memoria l'appellante torna ad insistere sulla necessità del litisconsorzio, sulla regolarità della notifica tramite pec non ufficiale e sulla ammissibilità della difesa dell'agenzia riscossione con avvocato del libero foro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte è ferma nell'affermazione del principio (fatto proprio in via consolidata dalla pronuncia a sezioni unite 16412/2007; ribadita in Cass. 13929/2019, in Cass. 8808/2021 e da ultimo ribadita in motivazione al punto 9 di Cass. U. 7514/2022) secondo cui in tema di riscossione mediante cartella di pagamento, allorché il contribuente possa contestare sia la pretesa tributaria sia la cartella come atto consequenziale, è rimessa al contribuente stesso la scelta di impugnare tale ultimo atto, deducendone ad esempio la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando in via alternativa la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario del servizio di riscossione, al quale, se è unico destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere previsto dall'art. 39 D.lgs. 112/1999 (“nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato”), non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass. 5832/2011).
Il concessionario, poi, è parte quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati di errori ad esso direttamente imputabili.
La chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 D.lgs. 112/1999 , con orientamento consolidato, viene qualificata come 'litis denuntiatio' senza la necessità di autorizzazione da parte del giudice.
Non di meno sussiste la concorrente facoltà processuale dell'Agente della riscossione – ove unico destinatario dell'impugnazione della cartella di pagamento – di chiamare in causa l'ente creditore nelle forme dell'art. 23 del Dlgs 546/1992 e dell'art. 269 c.p.c. implicitamente richiamato dalla prima disposizione, con debita istanza.
L'agenzia della riscossione non riesce a provare che il contribuente abbia ricevuto la notifica nei termini di legge. Il potere di liquidazione delle imposte scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti è regolato dall'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73, in base al quale il termine ultimo da parte dell'amministrazione finanziaria coincide con l'inizio del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Il disposto normativo non prevede la natura decadenziale dei termini indicati che, pertanto, devono ritenersi semplicemente esortativi (Cass. 30.6.2009, n. 15307). Tuttavia, posto che il contribuente non può essere assoggettato per un tempo indefinito al potere dell'Amministrazione
Finanziaria, i termini di decadenza per la liquidazione delle imposte dovute e scaturenti dalle dichiarazioni annuali vengono a coincidere con quelli previsti, a pena di decadenza, dall'art. 25, D.P.R. 29.9.1973, n.
602, per la notifica delle cartelle di pagamento, ossia il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso di specie il contribuente ha ricevuto la notifica della cartella il
19/01/2023 che pertanto deve essere considerata fuori termine massimo. L'agenzia della riscossione non può invocare il termine di prescrizione decennale a sancire la correttezza della pretesa trascurando il fatto che la stessa trae origine non da una procedura di accertamento delle imposte ma da una semplice liquidazione automatica ex 36 bis che fissa un percorso preciso ed una tempistica altrettanto precisa per la riscossione delle somme liquidate. Restano assorbite tutte le restanti eccezioni.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello; 2) Condanna il soccombente alle spese, quantificate in € 2.000,00 oltre cut e oneri di legge, da distrarsi in favore del difensore costituito.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/04/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ ND, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6096/2024 depositato il 23/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar, 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 327/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 1 e pubblicata il 12/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0172022000620533000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2392/2025 depositato il 14/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Resistente_1 con ricorso depositato alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Benevento chiedeva l'annullamento di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex 36 bis dpr 600/73 anno 2015.Eccepiva: prescrizione/decadenza del credito iscritto a ruolo e delle sanzioni;
la mancata sottoscrizione del ruolo;
mancata notifica degli atti prodromici “oggetto della opposta cartella”; difetto di attribuzione del soggetto che ha emesso l'atto; carenza o assenza di motivazione;
notifica inesistente perché effettuata tramite pec non censita. Si costituiva l'ADER eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e che in ogni caso la competente AE è litisconsorte necessario.
Con sentenza n. 327/2024 depositata il 12/03/2024 la Corte di giustizia tributaria di I grado di Benevento accoglieva il ricorso e condannava l'ufficio al pagamento delle spese processuali, sul riconoscimento della eccepita prescrizione e decadenza non essendovi alcuna prova della notifica di atti interruttivi e considerando che anche l'avviso bonario, avendo come riferimento la data indicata dalla resistente, era stato emesso oltre il termine di cui all'art 36 bis comma 1 dpr 600/73.
Avverso detta decisione l' Agenzia delle Entrate Riscossione propone appello eccependo che l'articolo 14 del D.lgvo 546/92 comma 1 prevede che se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi, in sostanza nella specie ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario totalmente ignorato dal giudice.
Si ribadisce il difetto di legittimazione passiva di ADER precisando che svolge compiti meramente esecutivi senza mai entrare nel merito della vertenza sottesa in quanto in base all'art. 25 DPR n. 602/73,
l'agente della riscossione provvede alla redazione della cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo nel termine di 60 gg., sotto pena di esecuzione forzata, poiché non sussiste per AER alcun obbligo di indagine sugli atti prodromici.
Si evidenzia la regolarità della notifica della cartella tramite PEC in conformità alla vigente normativa in materia da indirizzo riconducibile con certezza all'Ente mittente raggiungendo la piena conoscenza da parte del destinatario che ne ha proposto tempestiva impugnazione. Al contempo si insiste sul fatto che l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio l'Autorità da cui promana.
Quanto alla carenza di motivazione della cartella si sottolinea che gli atti del Concessionario hanno un contenuto vincolato sulla base del disposto dell'art. 25 comma 2 e 2 bis DPR 602/73, secondo il quale l'atto esattoriale viene redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze per cui la presenza degli elementi previsti dalla normativa di riferimento garantisce al contribuente la conoscenza dei motivi su cui si fonda la richiesta di pagamento, per cui l'Agente della riscossione deve limitarsi a trascrivere gli elementi indicati nel ruolo nell'atto da notificare.
Infine per quanto riguarda l'eccepita prescrizione / decadenza l'agente del servizio della riscossione è il soggetto a cui è affidato il servizio di riscossione dei tributi, degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli accessori contenuti nei ruoli, atti che vengono formati dall'Ufficio e che costituiscono per l'agente titolo esecutivo. L'AER non può pertanto svolgere alcuna indagine in ordine al merito ed ai tempi di formazione dei ruoli, non essendo titolare sostanziale dei crediti vantati dall'Ente Impositore. Pertanto ogni doglianza sulla presunta nullità dell'estratto di ruolo sollevata dal contribuente deve essere censurata con riguardo alla posizione dell'Agente della riscossione. E ad ogni modo al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente nessuna prescrizione può dirsi maturata con riguardo ai crediti in interesse atteso che gli stessi riguardano tributi erariali che soggiacciono al termine prescrizionale decennale. Si chiede la riforma della sentenza con vittoria di spese.
Il sig. Resistente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 si costituisce in giudizio sostenendo preliminarmente la violazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992 in quanto l'appello proposto dall'AdER è carente di indicazione specifica dei motivi di impugnazione e dunque è inammissibile. Nel riportarsi a tutte le motivazioni del ricorso introduttivo evidenzia la correttezza della sentenza e la totale infondatezza dei motivi di appello.
Con successiva memoria l'appellante torna ad insistere sulla necessità del litisconsorzio, sulla regolarità della notifica tramite pec non ufficiale e sulla ammissibilità della difesa dell'agenzia riscossione con avvocato del libero foro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte è ferma nell'affermazione del principio (fatto proprio in via consolidata dalla pronuncia a sezioni unite 16412/2007; ribadita in Cass. 13929/2019, in Cass. 8808/2021 e da ultimo ribadita in motivazione al punto 9 di Cass. U. 7514/2022) secondo cui in tema di riscossione mediante cartella di pagamento, allorché il contribuente possa contestare sia la pretesa tributaria sia la cartella come atto consequenziale, è rimessa al contribuente stesso la scelta di impugnare tale ultimo atto, deducendone ad esempio la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto o contestando in via alternativa la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non al concessionario del servizio di riscossione, al quale, se è unico destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere previsto dall'art. 39 D.lgs. 112/1999 (“nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato”), non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (Cass. 5832/2011).
Il concessionario, poi, è parte quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati di errori ad esso direttamente imputabili.
La chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 D.lgs. 112/1999 , con orientamento consolidato, viene qualificata come 'litis denuntiatio' senza la necessità di autorizzazione da parte del giudice.
Non di meno sussiste la concorrente facoltà processuale dell'Agente della riscossione – ove unico destinatario dell'impugnazione della cartella di pagamento – di chiamare in causa l'ente creditore nelle forme dell'art. 23 del Dlgs 546/1992 e dell'art. 269 c.p.c. implicitamente richiamato dalla prima disposizione, con debita istanza.
L'agenzia della riscossione non riesce a provare che il contribuente abbia ricevuto la notifica nei termini di legge. Il potere di liquidazione delle imposte scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti è regolato dall'art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73, in base al quale il termine ultimo da parte dell'amministrazione finanziaria coincide con l'inizio del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Il disposto normativo non prevede la natura decadenziale dei termini indicati che, pertanto, devono ritenersi semplicemente esortativi (Cass. 30.6.2009, n. 15307). Tuttavia, posto che il contribuente non può essere assoggettato per un tempo indefinito al potere dell'Amministrazione
Finanziaria, i termini di decadenza per la liquidazione delle imposte dovute e scaturenti dalle dichiarazioni annuali vengono a coincidere con quelli previsti, a pena di decadenza, dall'art. 25, D.P.R. 29.9.1973, n.
602, per la notifica delle cartelle di pagamento, ossia il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso di specie il contribuente ha ricevuto la notifica della cartella il
19/01/2023 che pertanto deve essere considerata fuori termine massimo. L'agenzia della riscossione non può invocare il termine di prescrizione decennale a sancire la correttezza della pretesa trascurando il fatto che la stessa trae origine non da una procedura di accertamento delle imposte ma da una semplice liquidazione automatica ex 36 bis che fissa un percorso preciso ed una tempistica altrettanto precisa per la riscossione delle somme liquidate. Restano assorbite tutte le restanti eccezioni.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello; 2) Condanna il soccombente alle spese, quantificate in € 2.000,00 oltre cut e oneri di legge, da distrarsi in favore del difensore costituito.