Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/06/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Valeria Di Stefano Presidente
Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 498/2022 R.G., promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso l'Avv. Giorgia Rulli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. appellante contro
(cf: , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Catania presso gli uffici dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Maria Rosaria Battiato giusta procura generale alle liti in atti appellato
Avente ad oggetto: cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/10/2020 premesso Parte_1 di aver percepito l'indennità di disoccupazione agricola negli anni 2009/2011, esponeva di aver presentato in data 13.3.2019 domanda per l'indennità per l'anno
2018 e di avere ricevuto in data 22.6.2019 una comunicazione con la quale
8.099,15. Riferiva altresì che l' con tre raccomandate del 11.12.2019 lo CP_1
aveva informato che in relazione al periodo 2009/2011 gli erano state corrisposte somme in eccedenza non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Eccepiva, pertanto la prescrizione del diritto e dell'azione di ripetizione dell'indebito e la mancata percezione delle somme asseritamente eccedenti il dovuto. Concludeva chiedendo che venisse dichiarato insussistente l'indebito di € 11.118,08 con la condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute e spettanti a titolo di CP_1
indennità di disoccupazione per l'anno 2018 pari ad € 3.289,92.
Si costituiva l' che eccepiva la decadenza ex art. 22 d.l. 30/1970 CP_1
facendo decorrere il termine decadenziale per l'esercizio dell'azione diretta al riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli dalla pubblicazione telematica degli elenchi anagrafici a norma dell'art. 38, commi 6 e 7, del D.L 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111; nel merito giustificava la richiesta di restituzione dell'indennità corrisposta in quanto conseguente al disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato in esito all'accertamento ispettivo eseguito nei confronti delle aziende agricole datoriali.
Il Tribunale, con effetto assorbente di ogni altra questione, accoglieva l'eccezione di decadenza sollevata dall e rigettava il ricorso. Spese CP_1
compensate.
Avverso la sentenza ha proposto appello al quale ha resistito Parte_1
l' appellato. CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 8.5.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione del credito vantato dall' CP_1
Sostiene al riguardo che avendo ricevuto in data 11.02.2020 le richieste di restituzione datate 11.12.2019 relative al periodo di lavoro dall' 01.01.2009 al
31.12.2011, le pretese creditorie sono da considerarsi prescritte per il decorso della prescrizione quinquennale.
2. Con il secondo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha applicato l'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, alla fattispecie risalente a data anteriore alla sua entrata in vigore. In particolare, il richiamo espressamente operato dal comma 7 dell'art. 38, D.L. 98/11 al disposto di cui all'art. 12 bis, R.D. 1949/1940, depone nel senso che la notifica mediante pubblicazione telematica operi “con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all ”. Controparte_2
Rileva al riguardo che la Corte Costituzionale con la sentenza del
23.03.2021 n. 45, pronunciatasi sulla validità della notifica di cancellazione dai registri mediante pubblicazione online, ha demandato ai Tribunali di merito la valutazione caso per caso della liceità della prassi di notifica che applica quanto previsto in materia dall'art 12 bis del regio decreto 1949/1940 le cui modalità sono regolamentate dalla circolare 82/2012 anch'esse di dubbia legittimità.
2.1 Inoltre, l'appellante lamenta che l' non ha dato prova dell'avvenuta CP_1
pubblicazione sul proprio sito delle variazioni agli elenchi trimestrali. Infatti, nel primo elenco trimestrale nominativo del 2013, sotto il nominativo del sig.
vi sono i periodi del 2001, 2003 e del solo anno 2010, Parte_1
mentre manca totalmente qualsiasi riferimento agli anni 2009 e 2011. Allo stesso tempo, per quanto riguarda il periodo lavorativo del 2010, non vi è prova che le somme di cui l' chiede la restituzione si riferiscano alle giornate indicate CP_1
nell'elenco del primo trimestre del 2013.
3. Con altro motivo il censura la sentenza laddove non ha Parte_1
applicato il principio di irripetibilità delle somme in caso di buona fede dell'accipiens.
Secondo l'appellante, trattandosi di indebito assistenziale non può applicarsi la regola dell'irripetibilità ex art. 2033 c.c. come peraltro affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
3.1 Aggiunge poi che sebbene la richiesta di restituzione delle somme derivi dal disconoscimento dei rapporti di lavoro operato in esito all'accertamento ispettivo, di quest'ultimo non vi è prova della notifica ai lavoratori interessati, così impedendo loro di opporlo nelle forme e termini di legge.
4. Infine, l'appellante reitera l'eccezione circa la mancanza di prova dell'erogazione delle somme eccedenti il dovuto in relazione alle annualità
2009/2011. Di contro, evidenzia di aver prodotto documentazione (cud 2011 relativo ai redditi 2010 e cud 2012 relativo ai redditi 2011) dalla quale invece risulta che l' gli ha corrisposto somme inferiori a quelle richieste in CP_1
restituzione.
5. Riassunti in detti termini i motivi di gravame, occorre precisare che oggetto del contendere è la sussistenza di un diritto dell' alla ripetizione di CP_1
somme erogate indebitamente a titolo di indennità di disoccupazione per le annualità 2009/2011, tale da giustificarne la compensazione con le somme dovute al a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno 2018. Parte_1
Si tratta in sostanza non già di crediti contributivi ma di indebito da recuperare nel termine di prescrizione ordinario decennale.
Poiché si evince dagli atti di causa (v. allegato al fascicolo che in CP_1 relazione al 2009 l'indennità di disoccupazione di € 3.064,66 è stata pagata in data 15.7.2010, mentre per le annualità 2010 e 2011 le richieste di ripetizione sono state avanzate dall' con le raccomandate datate 11.12.2019 e CP_1
pervenute in data 11.02.2020, il termine di prescrizione risulta validamente interrotto, per cui non vi è stata alcuna perenzione del diritto restitutorio.
6. In ordine all'applicabilità dell'art. 38 del D.Lgs. n.98/2011, le tesi dell'appellante, prima ancora che infondate, sono inammissibili in quanto fondate su allegazioni in fatto nuove.
Ed invero, in primo grado, successivamente alla costituzione dell' CP_1 che aveva eccepito la decadenza del ricorrente dall'azione ex art. 22 d.l. 30/1970, facendo decorrere i termini dal momento in cui la pubblicazione sul sito Internet dell' era diventata definitiva, il non ha lamentato alcunchè sulla CP_1 Parte_1 possibilità di venire a conoscenza della pubblicazione telematica, con la conseguenza che le relative argomentazioni devono ritenersi inammissibili.
Ad ogni buon conto, le difese svolte in questo grado di giudizio devono ritenersi infondate.
In ordine all'applicabilità dell'art. 38 del D.Lgs. n.98/2011 alle giornate lavorative prestate dall'interessato anteriormente alla sua entrata in vigore, il collegio ritiene di uniformarsi a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 28/12/2022 n.37974.
Ed invero, l'art. 38, comma 6, del D.L. n.98/2011 recita: “Al regio decreto
24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: "12-bis.
(Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro
e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi CP_1
dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari
e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo CP_1
secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso. CP_1
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori CP_1
interessati mediante la pubblicazione, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con le risorse umane, CP_1 strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.
Secondo la Corte di Cassazione “ ….. Il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma
7, ha riguardo ai disconoscimenti intervenuti successivamente alla "compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale", senza alcuna limitazione espressa al solo elenco nominativo annuale di cui al precedente comma 6, relativo "alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre
2010", e l'interpretazione riduttiva che parte appellante ne propugna, oltre a non essere sorretta da alcun indizio testuale, è pure in conflitto con il suo incipit, che sopprime i precedenti elenchi trimestrali a far data dalla sua entrata in vigore
(6.7.2011).
34. Ne consegue che, non essendo stata dettata alcuna disposizione transitoria che facesse salve le previsioni circa la notifica individuale dei disconoscimenti successivi all'entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011, ove riferiti agli elenchi nominativi annuali antecedenti l'anno 2011, deve ritenersi che, dalla data di entrata in vigore del decreto legge e dalla contestuale abolizione dei precedenti elenchi trimestrali, il legislatore abbia inteso introdurre i nuovi elenchi trimestrali, i quali son venuti ad assumere il ruolo prima svolto dai provvedimenti individuali di disconoscimento, non più soggetti
a comunicazione individuale ma a pubblicazione telematica sul sito internet dell' CP_1
35. Ne' è a dire che, così reputando, sia stato violato il principio di irretroattività, in base al quale la nuova legge non può essere applicata ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore: è sufficiente, al riguardo, rilevare che, se è vero che i disconoscimenti incidono sul rapporto assicurativo, il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 7, è norma che regola soltanto la forma dell'atto di disconoscimento, determinandone le modalità di comunicazione, e non può che riguardare tutti gli elenchi trimestrali successivi alla sua entrata in vigore, ancorché recanti disconoscimenti relativi a periodi anteriori;
la fonte del potere di disconoscimento era ed è ancora da ricercare nella più ampia potestà pubblica di cui l'ente previdenziale è attributario in ordine alla verifica dei presupposti per l'erogazione delle provvidenze per i lavoratori agricoli, ossia nel D.L. n. 7 del 1970, art. 15, comma 3, e D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 9, comma 1; e relativamente ad essa, il D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 7, nulla ha disposto. 36. Vale piuttosto la pena di aggiungere che Corte Cost. n. 45 del 2021 ha ritenuto che il sistema della notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione nel sito dell' costituisce forma di pubblicità idonea ad CP_1
integrare gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto e a far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, avendo il legislatore contemperato la necessità di assicurare efficienza e speditezza dell'attività della pubblica amministrazione con la garanzia di un'adeguata conoscibilità del provvedimento impugnabile da parte del lavoratore interessato, assicurando tempi ragionevoli per poter acquisirne la conoscenza tramite la visione del sito istituzionale. E non essendo stata in questa sede sollevata alcuna questione specifica concernente la ragionevolezza del periodo temporale di pubblicazione (che il giudice delle leggi ha invece ritenuto sindacabile esclusivamente dal giudice ordinario, risultando fissato in quindici giorni dalla circolare n. 82 del 2012), i rilievi di parte CP_1
ricorrente vanno rigettati con l'affermazione del seguente principio di diritto:
"La notificazione al lavoratore interessato del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell nel proprio CP_1
sito internet, ai sensi del D.L. n.98 del 2011, art. 38, comma 7, (conv. con L. n.
111 del 2011), nel testo antecedente alla modifica apportata dal D.L. n. 76 del
2020, art. 43, comma 7, (conv. con L. n. 120 del 2020), concerne anche le giornate lavorative oggetto di iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma".
6.1 Prendendo spunto dall'intervento della Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 45/2021 si deve inoltre evidenziare che l'appellante non ha allegato di non essere stato in grado di conoscere il provvedimento di cancellazione per effetto delle prescritte modalità di pubblicazione, in modo tale da rimettere al decidente la valutazione della rilevanza della circostanza.
Da quanto precede discende che il Tribunale ha correttamente dichiarato la decadenza del ricorrente dall'azione giudiziaria a norma dell'art. 22 del D.L.
3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge 11.03.1970, n. 83 per essere trascorso il termine dei 120 giorni decorrenti dal trentesimo giorno dalla pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto.
6.2 Del resto, non si perverrebbe a diversa conclusione anche se si tenesse conto della comunicazione dei provvedimenti dell'11.12.2019 ricevuti in data
11.2.2020, con i quali l rendeva noto individualmente al CP_1 Parte_1
l'avvenuta cancellazione dagli elenchi agricoli per le annualità 2009/2011 con la conseguente ripetibilità delle indennità indebitamente corrisposte. Detti provvedimenti non sono stati impugnati in sede amministrativa, sicchè il ricorrente è decaduto dal potere di proporre l'azione giudiziaria diretta a contestare la cancellazione dagli elenchi agricoli nel termine di 120 giorni decorrente dal momento in cui detti provvedimenti sono diventati definitivi
(marzo 2020).
7. Tale circostanza rende irrilevanti gli ulteriori motivi di gravame concernenti le modalità di pubblicazione degli elenchi trimestrali dei braccianti agricoli.
8. Infondato è altresì il motivo di appello relativo alla ripetibilità delle indennità indebitamente percepite.
Va innanzitutto precisato che l'indennità di disoccupazione agricola è una prestazione di natura previdenziale (non pensionistica) e non assistenziale in riferimento alla quale operano i principi relativi alla ripetibilità delle somme erogate indebitamente a tal titolo ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Specificamente, nell'indebito oggettivo è irrilevante lo stato psicologico dell'accipiens che viene considerato unicamente al fine della decorrenza degli accessori e unicamente sotto il profilo della conoscenza della natura indebita del pagamento, con un richiamo alla nozione di buona/malafede in materia possessoria.
9. A nulla rileva la denunziata mancanza di notifica all'appellante dei verbali ispettivi in forza dei quali è stato disconosciuto, tra gli altri, anche il suo rapporto di lavoro. Il verbale ispettivo, infatti essendo un atto endoprocedimentale, come tale privo di efficacia esecutiva, non è considerato idoneo ad incidere la sfera giuridica degli interessati e, pertanto, non è autonomamente impugnabile (v. SS. UU. sentenza 16/07). 10. Per quanto attiene agli importi di cui l' richiede la restituzione, CP_1 complessivamente pari a € 8.099,15, l'appellante sostiene che non vi sia prova che siano state corrisposte.
L'assunto è contraddetto da quanto riportato nel ricorso introduttivo nel quale il ricorrente ha premesso di aver percepito le indennità di disoccupazione agricola negli anni 2009, 2010 e 2011 e inoltre trova conferma nella documentazione prodotta dall'ente (cassetto previdenziale).
11. Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va rigettato.
12. Le spese seguono la soccombenza.
13. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunziando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese processuali del grado che liquida in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario spese generali.
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Sezione Lavoro all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Valeria Di Stefano