Articolo 2 della Legge 23 dicembre 1962, n. 1844
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 febbraio 1963
Art. 2.
E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per provvedere, a cura ed a carico dello Stato, all'esecuzione delle opere di risanamento del vecchio abitato della citta' di Bari, ivi compreso il pagamento delle occorrenti indennita' di espropriazione, la susseguente sistemazione edilizia e le ricostruzioni di edifici pubblici.
La predetta somma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi, nell'esercizio 1961-62 e di lire 1 miliardo nell'esercizio 1963-64 ed iscritta in apposito capitolo in gestione al Provveditorato alle opere pubbliche per le Puglie.
Entrata in vigore il 12 febbraio 1963