Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 18/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai seguenti magistrati:
ME ZZ Presidente ER D’IA Consigliere (relatore)
GU Tarantelli Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 24104 del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. 41207 reso da NO LO (cod.
fisc.: [...]), rappresentato e difeso come da procura in atti, dall’avv. ME Zaffina (cod. fisc.: [...]; p.e.c.:
domenico.zaffina@avvlamezia.legalmail.it ), elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest’ultimo, in Lamezia Terme viale Michelangelo n. 42, in qualità di agente contabile (economo) dell’ASP di Catanzaro – distretto sociosanitario di Lamezia Terme (02865540799), per l’esercizio finanziario 2019.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
nella pubblica udienza del 27 gennaio 2026, letta la relazione del giudice relatore, cons. ER D’IA, udito l’avv. ME Zaffina, per l’agente contabile, e il p.m., nella persona del s.p.g. dott. Costantino Nassis, che hanno concluso come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l’ASP di Catanzaro.
Sentenza n. 31/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con relazione n. 82/2024 relativa al conto giudiziale n. 41207, avente a oggetto la gestione economale dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Distretto sociosanitario di Lamezia Terme, per l’esercizio finanziario 2019, reso dall’agente contabile Palermino Bilotti, il magistrato designato ha rappresentato gli esiti della revisione, i quali possono essere ricondotti ad una sostanziale regolarità formale della gestione. Ha, altresì, evidenziato le seguenti criticità: a) effettuazione di pagamenti in violazione del principio della competenza finanziaria in gran parte riferiti ad acquisti effettuati nel mese di dicembre 2018 (solo una spesa risulta giustificata con scontrino del 28 ottobre 2018); b) imputazione al “fondo formazione” di spese per pasti consumati presso il bar interno all’ASP le quali, seppur non espressamente indicate dal regolamento economale, sono state ritenute
“contenute e sobrie” e, comunque, volte ad “assicurare le attività di formazione ex art. 4 del regolamento” di economato. È stato precisato che i rimborsi in questione sono stati supportati da dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai relatori quali beneficiari delle spese indicate.
2. Con decreto presidenziale n. 313 del 29 novembre 2024, regolarmente comunicato, unitamente alla relazione del magistrato designato, all’amministrazione e, per il tramite di quest’ultima, all’agente contabile e al p.m., dato atto che, in data 29 novembre 2024, il Presidente della Sezione giurisdizionale non aveva ritenuto di aderire, ai sensi dell’art. 146, comma 2, c.g.c., alla richiesta di discarico immediato, è stata fissata l’udienza di discussione del giudizio per il giorno 17 settembre 2025.
3. Con memoria, depositata con daed n. 96251 del 22 luglio 2025, l’agente contabile ha chiesto: a) in via preliminare, la determinazione dei punti della discussione ex art. 91, comma 4, del d.lgs. n. 174/2016, con conseguente concessione di un termine a difesa e rinvio della discussione del giudizio a udienza successiva, ove sussistano questioni rimaste inespresse che hanno precluso l’approvazione immediata del conto ed il contestuale discarico dell’agente contabile; b) in via principale, l’approvazione della gestione oggetto di giudizio ed il discarico dell’economo Bilotti Palmerino; c) in via subordinata, in caso di condanna, l’esclusione o il contenimento dell’obbligo di pagamento di somme a carico del convenuto, con ulteriore riduzione ove applicabile per legge; d) in ogni caso la vittoria di spese e compensi di giudizio ex art. 31, commi 1 e 2, del d.lgs. 174/2016.
4. Con ordinanza n. 96/2025, il collegio, considerato che i profili della gestione che hanno determinato il dissenso presidenziale riguardano la violazione del principio di competenza finanziaria e il rimborso di pasti consumati presso il bar interno all’ASP, imputati al “fondo formazione”, ha onerato il magistrato designato del deposito di ulteriori conclusioni al riguardo. Inoltre, ha ritenuto opportuno che il magistrato istruttore relazionasse sulla difformità tra i dati contabili indicati a pagina 1 della relazione (totale buoni economali € 10.372,00, restituzione somme residue sul fondo € 9.625,00, restituzione somme a saldo sul fondo € 10.374,00) e gli importi relativi alla documentazione indicata alle pagine 2 e 3, punti nn.
10), 11) e 12) della relazione (mandato di pagamento a reintegro n. 752 del 06/02/2020, € 10.374,69, ordinativo di incasso n. 1571 del 31/12/2019 inerente alla restituzione del fondo residuo € 9.625,31, ordinativo di incasso n. 243 del 29/04/2020 € 10.374,69).
5. Con relazione del 2 dicembre 2025, il magistrato designato ha concluso per la irregolarità del conto giudiziale, con specifico riguardo alle spese sostenute dall’economo in violazione del principio di competenza finanziaria ,
da ritenere, tuttavia, non addebitabili.
6. Con memoria difensiva, depositata il 5 gennaio 2026, l’agente contabile ha concluso per la regolarità del conto giudiziale o, in via subordinata, per la declaratoria di irregolarità senza addebito.
7. Nell’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, la difesa dell’agente contabile si è riportata alle conclusioni rassegnate negli scritti difensivi e il p.m. ha aderito alle conclusioni contenute nella relazione del magistrato designato.
Nessuno è comparso per l’azienda sanitaria. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Il collegio ritiene di aderire alle conclusioni rassegnate dal magistrato designato nei termini di seguito spiegati. Dalla documentazione versata in atti, risulta, infatti, che le discrepanze relative ai dati contabili indicati nella precedente relazione sono state frutto di un mero errore materiale. Il magistrato ha, infatti, esibito e descritto in dettaglio i dati corretti. Ha aggiunto che, come evidenziato in precedenza, tutte le spese sostenute e documentate dall’economo sono state positivamente riscontrate in termini di conformità alle finalità istituzionali dell’azienda sanitaria e di rispetto dei limiti di spesa previsti dal regolamento economale. Quanto alle spese relative all’esercizio precedente, ha osservato che si tratta prevalentemente di spese indifferibili ed urgenti effettuate a fine anno e contabilizzate nell’esercizio successivo, in ragione della anticipata chiusura della contabilità dovuta ai tempi di rimessione dei residui del fondo economale al servizio di tesoreria.
Sul punto, la difesa dell’agente contabile ha opportunamente sottolineato che, ai sensi del regolamento per la gestione delle casse economali approvato con deliberazione del direttore generale n. 580/2016 (art. 8, c. 4), l’economo è tenuto a rimettere alla tesoreria il residuo della gestione del fondo economale, entro il 10 dicembre di ogni anno, con le inevitabili ripercussioni sul pagamento e la contabilizzazione delle spese economali effettuate in data successiva. Sotto questo profilo, pertanto, il collegio ritiene che la gestione contabile non possa essere considerata irregolare, perché conforme alla normativa regolarmente sopra richiamata. Ad avviso del magistrato designato, la spesa recata dal buono n. 68/2019 risale all’ottobre 2018 e, pertanto, la sua contabilizzazione nell’esercizio successivo non può essere dettata da esigenza procedurali. Tuttavia, tale spesa, ancorché assunta in violazione del principio di annualità, non comporta l’addebito della stessa all’economo, perché inerente alle finalità istituzionali dell’ente (acquisto di due indumenti da lavoro). Tali conclusioni del magistrato istruttore sono meritevoli di condivisione, a nulla rilevando la tardiva autorizzazione della spesa da parte dell’amministrazione sanitaria, eccepita dalla difesa dell’agente contabile. Siamo, infatti, in presenza di una frontale violazione delle regole che presidiano la gestione economale che, come è noto, è strettamente vincolata, salvo le eccezioni dinanzi spiegate, al rispetto del principio di annualità della gestione. Tuttavia, in ossequio agli indirizzi giurisprudenziali richiamati nella relazione conclusiva, trattandosi di spesa giustificata, la stessa non è addebitabile all’economo. Infine, il magistrato designato ha fornito ampia e documentata giustificazione delle spese relative 6 N
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irm a to d ig ita lm e n te all’attività di formazione sostenute dall’agente contabile nell’esercizio di riferimento, come richiesto dal collegio sulla base delle motivazioni del già menzionato dissenso presidenziale. Ne deriva che la gestione in esame deve essere dichiarata irregolare solo per il profilo evidenziato in precedenza e senza alcun addebito nei confronti dell’agente contabile.
9. L’agente contabile deve, pertanto, essere condanno al pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 31, c. 1 e 5, c.g.c., che si liquidano come da nota segretariale a margine.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara irregolare il conto giudiziale meglio specificato in epigrafe. Condanna l’agente contabile al pagamento delle spese del giudizio in favore dello Stato, che si liquidano come da nota segretariale a margine.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente ER D’IA ME ZZ Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in data 12/02/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente