Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2957 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti Presidente Dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. Dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2957/2024, introdotta da:
(c.f. , nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. DI MARZO MARIANNA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. DI MARZO MARIANNA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
E CON L'INTERVENTO DEL P.M INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Dare atto che il Sig. corrisponderà alla Sig.ra l'importo di una tantum Parte_1 CP_1 Parte_2 pari ad € 20.000,00; Revocare l'assegno di divorzio stabilito a carico del Sig. secondo quanto era statuito nella Parte_1 sentenza di divorzio sopramenzionata”.
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“Si rimette alla valutazione del Giudice”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno adito il Tribunale deducendo: Parte_1 Controparte_1
- Che con sentenza n. 593/98 il Tribunale di Novara ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, stabilendo, a carico del Sig. , un Parte_1 assegno di mantenimento in favore della Sig.ra dell'importo di Lire 800,00 Persona_1 mensili da aggiornarsi annualmente in base agli indici Istat;
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente stabilito, a modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio:
- che il sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma di € Parte_1 Persona_1
20.000,00 € a titolo di “una tantum”; somma stabilità secondo i criteri di equità;
- che in seguito al versamento del complessivo importo di € 20.000,00 in favore della Sig.
l'assegno di mantenimento a carico del Sig. andrà revocato. Persona_1 Parte_1
Acquisito il parere del Pubblico Ministero, il Giudice relatore ha riferito al Collegio in camera di consiglio. Ritiene il Collegio che, la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti, non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , a parziale modifica della sentenza n.593/98 Parte_1 Controparte_1 resa dal Tribunale di Novara, così provvede:
- dispone che il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 CP_1
la somma di € 20.000,00 € a titolo di assegno di mantenimento “una tantum”;
[...]
- revoca l'obbligo posto a carico del sig. di corrispondere alla Parte_1 sig.ra l'importo di lire 800,00 mensili a titolo di assegno al Controparte_1 mantenimento;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara, in data 31.1.2025
Il Presidente Andrea Ghinetti
Il Giudice rel.ed est. Niccolò Bencini
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