Ordinanza cautelare 13 novembre 2023
Sentenza 22 gennaio 2025
Decreto cautelare 28 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 21 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 10 giugno 2025
Decreto presidenziale 7 gennaio 2026
Inammissibile
Sentenza 21 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10/06/2025, n. 5015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5015 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 05015/2025REG.PROV.COLL.
N. 00677/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 677 del 2025, proposto da
Trevi Cafe' S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice, 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 1337 del 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il Cons. Elena Quadri;
Si dà atto che l'avvocato Siracusa ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Trevi Cafe' S.r.l. ha impugnato il provvedimento prot. CA/184249/2023 del 09/10/2023 di Roma Capitale recante " Rideterminazione in ordine al provvedimento di inammissibilità delle istanze di concessione di occupazione suolo pubblico attività – emergenza covid19 – prot. CA/94894 del 28.05.2020, prot. CA/165708 del 08.10.2021, istanza di ampliamento prot. CA/80520 del 13.05.2021 e comunicazione di mantenimento prot. CA/147949 del 12.09.2022, a servizio del locale ubicato in via del Lavatore n. 46-47-48, nei confronti della Trevi Cafè S.r.l. e p.e. il legale rappresentante pro tempore ".
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso con sentenza n. 1337 del 2025, appellata da Trevi Cafe' S.r.l. per i seguenti motivi di diritto:
I) erroneità ed omessa pronuncia: violazione degli artt. 7 e ss. l. 241/1990;
II) erroneità ed omessa pronuncia: violazione dell'art. 10 bis della l. 241/1990; eccesso di potere per arbitrarietà, ingiustizia manifesta, violazione del principio del giusto procedimento;
III) erroneità ed omessa pronuncia: eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e diritto;
IV) erroneità ed omessa pronuncia: eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e diritto;
V) erroneità ed omessa pronuncia: violazione degli artt. 157 e 158 del codice della strada; violazione dell'art. 12 delle preleggi e dell'art. 1 del d.l. 1/12; eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e diritto, illogicità e contraddittorietà, violazione del principio di tassatività.
Si è costituita per resistere all’appello Roma Capitale.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive difese.
All’udienza pubblica del 22 maggio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto da Trevi Cafe' S.r.l. per la riforma della sentenza del Tar Lazio n. 1337/2025 che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento del provvedimento prot. CA/184249/2023 del 09/10/2023 recante " Rideterminazione in ordine al provvedimento di inammissibilità delle istanze di concessione di occupazione suolo pubblico attività – emergenza covid19 – prot. CA/94894 del 28.05.2020, prot. CA/165708 del 08.10.2021, istanza di ampliamento prot. CA/80520 del 13.05.2021 e comunicazione di mantenimento prot. CA/147949 del 12.09.2022, a servizio del locale ubicato in via del Lavatore n. 46-47-48, nei confronti della Trevi Cafè S.r.l. e p.e. il legale rappresentante pro tempore ", di conferma del precedente provvedimento di reiezione dell’istanza di occupazione di suolo pubblico a servizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitata dalla Società sulla base della considerazione per cui in via del Lavatore vige divieto permanente di fermata da ambo i lati ai sensi delle ordinanze sindacali n. 678 del 19 luglio 1973 e n. 590 dell’11 agosto 1979.
Invero, nel corso dell’impugnazione del provvedimento precedente, respinta dal Tar, questo Consiglio in appello, con ordinanza collegiale n. 3798/2023, aveva ritenuto che ai fini della decisione “… risulti indispensabile che Roma Capitale accerti lo spazio residuale esistente per il passaggio dei mezzi di soccorso alla luce di titoli legittimanti l’occupazione di suolo pubblico da parte di entrambi gli esercizi commerciali esistenti sul tratto della carreggiata oggetto del provvedimento impugnato in primo grado ”.
La misurazione è stata effettuata, e ha dato i seguenti risultati, come riportati nel provvedimento di conferma:
“ Le misurazioni dell'ampiezza della strada sono state effettuate in tre punti e, dalle stesse, si desume quanto segue: nel punto più stretto del tratto di Via del Lavatore esaminato (tra il civico 45 e 46) la larghezza della strada misura m 8,12; la profondità dell’occupazione richiesta dalla Trevi Caffè è pari a m 2,60; la profondità dell’occupazione richiesta dalla Bar Gelateria Trevi ai civici 50, 51, 52, 23, con l'ultima istanza, è pari a m 1,50 (istanza rigettata in data 9/10/2023); da ciò consegue: nel tratto di strada in cui l’ampiezza è pari a m. 8,12, residua uno spazio pari a m. 4,02; nel tratto di strada in cui l’ampiezza è pari a m. 8,66, residua uno spazio pari a m. 4,56; nel tratto di strada in cui l’ampiezza è pari a m. 10,10, residua uno spazio pari a m. 6,00; in assenza dell’occupazione richiesta dal Bar Gelateria Trevi, lo spazio residuo risulta il seguente: nel tratto di strada in cui l’ampiezza è pari a m. 8.12, residua uno spazio pari a m. 5,52; nel tratto di strada in cui l’ampiezza è pari a m. 8.66, residua uno spazio pari a m. 6,06; nel tratto di strada in cui l’ampiezza è pari a m. 10,10, residua uno spazio pari a m. 7,05 ”.
Ciononostante, pure l’impugnazione di tale provvedimento è stata respinta dal Tar, che ha ritenuto legittimo il diniego sulla base del divieto di fermata sussistente da entrambi i lati della strada.
Con i primi due motivi di gravame Trevi Cafè ha dedotto l’erroneità della sentenza nell’aver respinto la censura concernente l’elusione delle garanzie endoprocedimentali e per non avere minimamente considerato che l'Amministrazione ha opposto ordinanze sindacali di apposizione del divieto di fermata che avrebbe dovuto opporre in precedenza, essendo ricavabili dalla precedente istruttoria, in spregio alle regole del giusto procedimento.
Con il terzo motivo di doglianza, per l’appellante il primo giudice avrebbe dovuto considerare che le misurazioni effettuate in loco dimostrano quello che la Società ha sempre sostenuto, ossia che l'occupazione di Trevi Cafè lascia ben oltre lo spazio residuo di metri 4,50 al netto dell'occupazione covid pacificamente abusiva del Bar Gelateria Fontana di Trevi S.r.l.
Con la quarta e la quinta censura l’appellante ha dedotto che il Tar erroneamente avrebbe omesso di attribuire circostanza dirimente al fatto che il divieto di fermata è presente solo sull'altro lato strada, come da cartello presente solo su quel lato e non su quello ove insiste l'attività del Trevi Cafè e perché, in ogni caso, il divieto di fermata non potrebbe essere in alcun modo limite impeditivo all'occupazione di suolo pubblico, afferendo ai veicoli e non ai tavoli e alle sedie, come emergerebbe dalla lettura delle relative disposizioni del Codice della Strada, che non potrebbero essere estese in peius , addirittura nel contesto derogatorio di maggior favore del Regolamento delle osp emergenziali covid.
L’appello è fondato, ritenendo il Collegio di riportarsi alle statuizioni contenute nella sentenza della Sezione n. 2530 del 14 marzo 2024, che concerne un caso analogo.
Ed invero, il segnale di divieto di fermata non risulta essere stato comunque “ripetuto”, dopo la precedente intersezione stradale, secondo quanto stabilito dall’art. 39 del codice della strada e in particolare del suo regolamento di attuazione, il cui art. 104, comma 2, così stabilisce: “ Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione ”. In altre parole i segnali di divieto, dopo ogni incrocio stradale, debbono essere ricollocati ove si intenda confermare una simile prescrizione, pena la loro inopponibilità. Nel caso di specie tali segnali di divieto di fermata non risultano ricollocati, né l’amministrazione dimostra il contrario. Dunque il segnale di divieto non risulta essere validamente presente nel caso di specie, in violazione dell’allora vigente codice della strada e, in particolare, del relativo regolamento di esecuzione (art. 104, comma 2).
Quanto alla censura concernente la larghezza minima (c.d. fascia di rispetto) per il passaggio dei mezzi di soccorso, l’amministrazione ha chiarito, come risulta dal provvedimento impugnato in primo grado, che l’osp richiesta dall’appellante lascerebbe lo spazio minimo consentito per il passaggio dei mezzi di soccorso e dei pedoni, che nel punto più stretto risulta comunque pari a più di 4 metri.
L’art. 140 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dell’allora vigente codice della strada (d.P.R. n. 495 del 1992) stabilisce con riferimento alle strisce di corsia che: “ il modulo va scelto tra i seguenti valori: 2,75 m - 3 m - 3,25 m - 3,5 m - 3,75 m; mentre per le corsie di emergenza il modulo va scelto nell'intervallo tra 2 e 3,5 m ”. Dunque, anche a voler considerare l’ipotesi più rigorosa (3,5 mt) per i mezzi di soccorso la larghezza minima risulta essere stata rispettata.
Inoltre, anche il Regolamento Viario del Comune di Roma di cui alla delibera n. 21 del 16 aprile 2015, ai punti 10.3. e 12.2., prevede tra l’altro la riduzione della carreggiata, per i mezzi di soccorso, a metri 3,25.
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbendosi gli ulteriori motivi di gravame, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in ragione delle peculiarità della presente controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Quadri | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO