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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 18/12/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara Del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa EL IN Consigliere est. e rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in di appello iscritta al n. 721 del Ruolo generale dell'anno 2025, promossa da:
, nato in [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Via C. Marciani n.16 elettivamente domiciliato in Lanciano (CH) alla Via Ferro di Cavallo
n.107, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo MENICUCCI che lo rappresenta e difende come in atti;
Appellante
CONTRO
(C.F.: ) nata il [...] a [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Lanciano (CH), Via C. Marciani, 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Paone come in atti;
Appellato
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Lanciano n. 170/2025 pubblicata il 28/05/2025;
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante: - 2 -
Voglia la Corte di appello dell'Aquila, previa fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, in accoglimento dei motivi di appello, riformare la sentenza del Tribunale di
Lanciano n. 170/2025 Reg. Sent., e specificamente: 1) dichiarare l'inesistenza dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra , con Controparte_1 conseguente revoca del provvedimento medesimo;
2) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
In ogni caso e preliminarmente l'appellante C H I E D E ex art. 283 c.p.c. che codesta Ecc.ma
Corte territoriale, voglia sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, valutata la manifesta fondatezza della presente impugnazione.
Per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello de L'Aquila rigettare nel merito la domanda attore perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
Voglia altresì rigettare la domanda di sospensione della esecutorietà avanzata dall'appallante perché parimenti sfornita dei presupposti di legge ed infondata.
Con vittoria di spese.
Motivi della decisione
1.Con sentenza pubblicata in data 28.5.2025 il Tribunale di Lanciano ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Lanciano il 23.4.1998 ed ordinato l'annotazione del provvedimento sul registro degli atti di matrimonio di tale Comune (anno 1998 numero 6 parte I serie Ufficio
1); ha inoltre assegnato la casa coniugale a ha dichiarato inammissibile e Controparte_1 rigettato ogni altra domanda;
ha integralmente compensato tra le parti le spese di lite.
In relazione alla casa coniugale (unica questione oggetto di gravame) ha confermato quanto statuito nell'ordinanza del 15.1.2025 con il quale si era disposta la sua assegnazione alla
[...]
CP_1
2. Nel proprio atto di gravame il ha contestato tale decisione rappresentando che Pt_1 sebbene la ex moglie risulti assegnataria dell'alloggio da parte del Comune, non ricorreva alcun presupposto per disporre l'assegnazione della casa nel giudizio di separazione, in quanto le parti non avevano avuto figli e dunque non ricorrevano quelle esigenze di tutela della prole che è destinata a soddisfare l'assegnazione della casa coniugale.
3. Nella sua comparsa di costituzione la chiede il rigetto del gravame CP_1 rappresentando come nella sentenza vi sia solo una presa d'atto dell'assegnazione dell'alloggio alla e non una vera e propria assegnazione. CP_1 - 3 -
4. Disposta la sospensione del provvedimento nella parte in cui ha previsto l'assegnazione alla moglie della casa coniugale, la causa è stata trattenuta a decisione all'esito dell'udienza dell'11.11.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate, ai sensi dell'art. 473 bis 34 c.p.c..
5. L'appello è fondato e merita accoglimento.
E' principio ripetutamente affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, quello che vede la funzionalità dell'assegnazione della casa coniugale, nei giudizi di separazione, all'esigenza di conservazione da parte dei figli del loro consolidato habitat domestico.
E' dunque evidente che, in difetto di prole, alcun provvedimento può essere adottato, nella controversia inerente i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, qual è quello di separazione, in relazione all'assegnazione della casa coniugale.
Ovviamente la ben potrà esperire gli opportuni mezzi di tutela in ragione della sua CP_1 qualità di assegnataria dell'alloggio da parte del Comune, per averne la disponibilità fisica, ma ciò esula dalla materia oggetto di esame del giudizio di separazione.
Né può convenirsi sulla ricostruzione della difesa dell'appellata a tenore della quale vi sarebbe stata da parte del primo giudice una mera presa d'atto dell'assegnazione alla
[...] in forza di altro titolo posto che il provvedimento, nella sua portata precettiva è chiaro. CP_1
6. Le spese di lite, considerato che l'unico motivo di impugnazione non è stato pervicacemente avversato dalla appellata, limitandosi questa a sollecitare una possibile diversa lettura della statuizione, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, revoca l'assegnazione della casa coniugale alla . CP_1
Compensa integralmente tra le parti le spese del grado.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 09.12.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa EL IN
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono