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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/09/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'NI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 7311/2022 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti NI LO ed Angela Parte_1
Antonia De Bellis;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Gerardo Coralluzzo;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2022, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato dal novembre 2015 alle dipendenze della società subentrata quale datrice di Controparte_1 lavoro, senza soluzione di continuità e in forza di contratto affitto di ramo di azienda del
29.10.2015, alla società Toro srl in liquidazione che lo aveva assunto, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, in data 25.02.2011 e inquadrato nel V° Liv. del CCNL Terziario
Confcommercio con qualifica di “commesso alla vendita al pubblico”; che le mansioni di
“addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie di vendita” di fatto espletate per tali società erano riconducibili, secondo la predetta contrattazione collettiva, al superiore livello IV°; che aveva sempre lavorato per 26 giornate al mese osservando un giorno di riposo a settimana secondo i turni: 7,30 – 13,30 e 16,30 – 20,30 per tre giorni alla settimana;
11,30 – 20,30
(oppure 7,30 – 16,30) per altri 2 giorni alla settimana;
7,30 – 13,30 la domenica, per un totale non inferiore alla media di 50 ore settimanali;
che aveva fruito di due settimane di ferie all'anno e aveva percepito la retribuzione risultante dall'estratto conto previdenziale;
che, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con la per dimissioni per Controparte_1 giusta causa, comunicate per iscritto il 20.4.2022, aveva ricevuto euro 6.750,00 a titolo di TFR
a mezzo n. 5 rate di euro 1.350,00 cadauna. Pertanto, dedotta la applicazione del regime solidale di cui all'art. 2112 c.c. tra la Toro s.r.l. e la convenuta società, stante l'unicità e continuità del rapporto di lavoro, chiedeva al Tribunale adìto la condanna della CP_1
[... al pagamento (detratto quanto percepito a titolo di acconto del TFR) di euro 161.187,09 per differenza retribuzione ordinaria, indennità sostitutiva ferie non godute, retribuzione per lavoro straordinario e differenze sul TFR oltre accessori e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la che, Controparte_1 dedotta la mancata impugnazione da parte del ricorrente dell' accordo concluso in sede sindacale in data 26.10.2015, la infondatezza del ricorso per aver essa società corrisposto esattamente al ricorrente tutto quanto spettante nel rispetto delle previsioni contrattuali e la erroneità dei conteggi in quanto tra l'altro formulati senza tenere conto dei giorni di assenza per ferie/malattie/permessi-aspettative non retribuite documentati dalle buste paga, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Espletata la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17.9.2025.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
Innanzitutto occorre dare atto che non è contestata -ed è comunque documentata- la operazione di concessione in affitto dei rami di azienda avvenuta con scrittura del 29.10.2015 tra la originaria datrice di lavoro del ricorrente, e la convenuta società Controparte_2
(doc. parte ricorrente). Per effetto di tale cessione i lavoratori addetti ai Controparte_1 rami ceduti in affitto, tra cui il ricorrente -assunto dalla Toro srl con decorrenza dal
25.2.2011- sono transitati senza soluzione di continuità alle dipendenze della cessionaria con decorrenza dal 5.11.2015 (doc. parte ricorrente e resistente). CP_1 CP_1
L'applicazione del conseguente regime di solidarietà previsto per tale ipotesi in favore dei lavoratori ceduti dall'art. 2112 c.c. non è stato posto in contestazione dalla Controparte_1 che invero nell'ultima busta paga dell'aprile 2022 ha indicato quale data di decorrenza del rapporto con il ricorrente quella del 25.2.2011 includendo pertanto nel computo del trattamento di fine rapporto (ivi complessivamente quantificato in € 11.567,48 al lordo delle ritenute di legge ed in € 9.104,16 al netto delle ritenute di legge) anche quello maturato dal ricorrente nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso dal 25.2.2011 al 5.11.2025 con la società cedente Toro s.r.l.. Occorre altresì sul punto dare atto che, a differenza di quanto dedotto in ricorso (ove si dà conto del pagamento da parte della società convenuta della minor somma di € 6.750,00 a titolo di trattamento di fine rapporto), la ha provato di aver corrisposto Controparte_1 al ricorrente, mediante otto bonifici eseguiti dal 11.5.2022 al 12.12.2022, la integrale somma di € 10.108,42 indicata quale importo netto nella predetta ultima busta paga di aprile 2022 e comprensiva della sopraindicata somma quantificata a titolo di trattamento di fine rapporto
(€ 11.567,48 al lordo delle ritenute di legge ed in € 9.104,16 al netto delle ritenute di legge) -
v. ultima busta paga aprile 2022 e n. 8 bonifici, di cui 7 dell'importo di € 1.350,00 e 1 dell'importo di € 658,42, prodotti dalla resistente-.
Ciò posto e prima di entrare nell'esame del merito del ricorso va, sempre in via preliminare, ancora evidenziato che tutte le domande proposte dal ricorrente in relazione alla superiore retribuzione asseritamente dovuta per il periodo di lavoro intercorso con la cedente
[...]
(25.2.2011-5.11.2015) sono inammissibili in quanto “coperte” da verbale di CP_2 conciliazione ad eccezione della somma maturata in tale periodo a titolo di trattamento di fine rapporto che tuttavia, come detto, risulta corrisposta dalla mediante Controparte_1 bonifici bancari a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con il ricorrente. Va rilevato innanzitutto che del verbale di conciliazione in questione la società resistente ha ritualmente fatto specifica menzione -con indicazione della data di redazione- nella memoria difensiva in cui si dà atto della contestuale allegazione dello stesso che tuttavia di fatto non è avvenuta così consentendo al Giudice, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., di disporne con ordinanza del
22.11.2023 la effettiva produzione che, in esecuzione di quanto richiesto, è stata tempestivamente effettuata dalla società resistente in allegato alla nota di deposito di pari data.
Ebbene come si evince da tale documento, in data 26.10.2015 è stato sottoscritto tra la CP_2
e i dipendenti di quest'ultima, tra cui il ricorrente verbale di conciliazione
[...] Pt_1 in sede sindacale in cui si è dato atto della cessione del ramo di azienda, del passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità alla cessionaria e, per quanto qui Controparte_1 rileva, del credito pari ad € 4.565,31 maturato a titolo di trattamento di fine rapporto dal
[...] il quale, con la propria sottoscrizione e con la espressa assistenza sindacale della , Pt_1 CP_3 ha altresì dichiarato di essere unicamente creditore della predetta somma rinunciando espressamente “ad ogni altra eventuale ragione di credito…verso la scaturente Controparte_4 dal rapporto di lavoro”… “ed in particolare per il diverso inquadramento, maggiori retribuzioni, compensi per lavoro straordinario, festivo, mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, mancate ferie…”. Trattasi di conciliazione “in sede protetta” che, come noto, a norma dell'art. 2113 c.c. ult. co.
c.c., è inoppugnabile né nella specie la parte ricorrente con l'atto introduttivo o comunque con atto susseguente alla materiale produzione del verbale in data 22.11.2023, ha tempestivamente dedotto elementi idonei ad invalidare il predetto accordo sindacale deducendo solo con note scritte del 9.1.2025, pertanto del tutto tardivamente ed inammissibilmente, elementi contrari alla efficacia dell'atto e in specie la indeterminabilità dei diritti rinunciati dal lavoratore che peraltro neppure si riscontra come emerge dallo specifico elenco delle voci oggetto di rinuncia che in precedenza, per quanto rilevante in questa sede, si è testualmente riportato con “virgolettato”.
Acclarata nei predetti termini la inammissibilità delle domande retributive proposte dal ricorrente in relazione al periodo di lavoro intercorso dal 25.2.2011 al 5.11.2015 alle dipendenze della Toro s.r.l., possono quindi ora esaminarsi le rivendicazioni connesse al rapporto di lavoro intercorso a decorrere dal 5.11.2015 con la convenuta Controparte_1
Va anzitutto a tal fine rilevato che è documentato e pacifico che tra le parti di causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 5.11.2015 al 20.4.2022, così come è documentato l'inquadramento dell'istante nel predetto periodo (e in continuità con il pregresso rapporto di lavoro con la cedente Toro srl) come “operaio-commesso di negozio” livello quinto del CCNL “Terziario-ConfCommercio” formalmente applicato dalla resistente
(v. buste paga, estratto contributivo e comunicazione dimissioni).
Ciò posto, appare opportuno rammentare, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la natura subordinata del rapporto, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è tuttavia destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei confronti della quale è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ossia quei fatti la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione – sia i fatti e le circostanze in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n. 761/2002
e art. 115 c.p.c.).
Rispetto poi al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi realmente tale, e quindi idonea a evitare conseguenze pregiudizievoli alla parte, assume rilievo fondamentale la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., a norma del quale “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”. Siffatta formulazione normativa, di cui va altresì sottolineata la significativa differenza rispetto a quella dell'art. 167 c.p.c. – riguardante la comparsa di risposta nel rito ordinario – , implica che la contestazione di parte convenuta non possa essere generica, ossia limitata alla esposizione di mere formule di stile ovvero di asserzioni puramente negative, ma, al contrario, essa, a fronte di specifiche deduzioni, deve essere, come insegna la giurisprudenza, puntuale e dettagliata, nel senso di comprendere tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta da parte attrice a fondamento della domanda.
Ovviamente, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze sopra indicate, in quanto i fatti costitutivi dei diritti fatti valere in giudizio siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso, non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed onere di prova, donde l'impossibilità di contestare o di richiedere prova su fatti non allegati, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo specifico nel ricorso introduttivo (cfr., anche qui in funzione paradigmatica, Cass., SS.UU.,
n. 11353/2004 e più recentemente Cass. 106229/2024).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava, poi, sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Tanto premesso nella specie la parte ricorrente ha fondato le pretese retributive di causa
(differenze su retribuzione ordinaria e trattamento di fine rapporto per superiore inquadramento, retribuzione per lavoro straordinario e indennità per ferie non godute) sull' assunto espletamento delle mansioni -specificamente dedotte in ricorso- di “addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita” in ragione di nn. 26 giornate lavorative al mese (6 giorni di lavoro settimanale) secondo l'orario -pure specificamente ed analiticamente dedotto in ricorso- eccedente le 40 ore settimanali nonché sull'assunto godimento di due settimane di ferie all'anno in luogo dei 26 giorni all'uopo contrattualmente previsti.
A fronte delle predette specifiche deduzioni contenute nel ricorso, la società resistente costituendosi in giudizio non ha assunto alcuna specifica posizione sulle stesse né ha contestato debitamente la ricostruzione storica di tali fatti offrendo una differente versione degli stessi, limitandosi viceversa a contestare la formulazione dei conteggi in quanto asseritamente effettuata senza tener conto dei periodi e giorni di assenza dal lavoro per ferie/malattie/permessi/aspettative.
Alla luce delle premesse in diritto sopra esposte, può quindi nella specie ritenersi pacifico, per non essere stato oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta espletando mansioni di
“addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita”, e in specie di mansioni consistenti nel promiscuo svolgimento di attività di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di pressatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi e di movimentazione fisica delle merci;
può altresì ritenersi pacifico, per non essere stato del pari oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, che il ricorrente ha espletato le predette mansioni per 6 giorni a settimana, osservando turni settimanali articolati per nn. 3 giorni nel turno 7,30 – 13,30 e 16,30 – 20,30, per ulteriori nn.2 giorni nei turni continuativi 11,30 – 20,30, ovvero, 7,30 – 16,30, nonché, la domenica nel turno 7,30 – 13,30 per un orario medio complessivo di 50 ore settimanali.
I predetti dedotti fatti, come detto, possono ritenersi provati in virtù del principio di non contestazione avuto altresì riguardo alla circostanza che la istruttoria orale condotta in giudizio non ha consentito di accertare, per la contraddittorietà tra le dichiarazioni testimoniali, una smentita di tali fatti -non contestati- o una loro diversa ricostruzione (v.
Cass. 16028/2023).
Occorre invero rammentare che l'art. 115, primo comma, c.p.c. stabilisce una “relevatio ab onere probandi” a favore della parte che ha allegato il fatto non contestato ma non impedisce comunque che il giudice, nella formazione del suo convincimento, possa ritenerlo inesistente qualora constino agli atti prove in senso contrario (v. in tal senso Cass. 04/04/2012, n. 5363, la quale ha precisato che nel rito del lavoro, la mancata contestazione di un fatto costitutivo della domanda esclude il fatto non contestato dal tema di indagine solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza, ex officio, in base alle risultanze ritualmente acquisite;
v. anche, conff. Cass. 10/07/2009, n. 16201; 15/11/2018,
n. 29404; 20/12/2016, n. 26395; 09/07/2020, n. 14448; 17/02/2023, n. 5166).
Nella specie, come detto, la prova orale (richiesta quale “prova contraria” con propri testi anche dalla società resistente) non ha, soprattutto a causa della contraddittorietà tra le dichiarazioni dei testi, offerto una smentita o una diversa ricostruzione dei predetti fatti allegati dal ricorrente e, si ribadisce, non contestati -neppure genericamente- dalla società resistente cosicchè essi devono ritenersi provati nei predetti termini in cui sono stati dedotti in ricorso. Ciò posto, le predette mansioni di “addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita” risultano effettivamente riconducibili, secondo le previsioni del CCNL Terziario
ConfCommercio (in atti) al livello quarto -superiore a quello di inquadramento del ricorrente- sia in quanto in esso espressamente contemplate sia in quanto nel predetto CCNL è espressamente riportato che tali mansioni possono rientrare nel quinto livello solo per “i primi 18 mesi di servizio” conducendo poi al riconoscimento del superiore quarto livello (v.
CCNL in atti). Il ricorrente pertanto, avendo -nei termini in precedenza accertati- svolto le predette mansioni (per oltre 18 mesi che sono decorsi all'agosto 2012) aveva diritto all'inquadramento nel superiore livello quarto.
Per quanto poi concerne l'orario di lavoro, una volta accertato -nei termini in precedenza esposti- lo svolgimento di una attività lavorativa di 50 ore settimanali in media, dunque esorbitante dall'orario di lavoro ordinario di 40 ore settimanali previste dal CCNL, occorre tuttavia tenere conto, nel computo del lavoro straordinario, delle assenze per malattia/ferie/riposi/permessi/aspettativa per come tempestivamente e specificamente eccepite dalla società convenuta e risultanti dalle buste paga non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente. Riguardo al profilo delle assenze, si è già detto che la convenuta, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato la deduzione di cui al ricorso secondo cui il ricorrente lavorava per sei giorni settimanali, limitandosi ad eccepire il mancato computo nei conteggi dei giorni di assenza per ferie/malattia/permessi/aspettativa. Deve in proposito osservarsi che dall'esame delle buste paga emerge il dato (pressochè inverosimile) secondo cui il ricorrente avrebbe ogni mese effettuato un numero di assenze (non retribuite) di 8-10 giorni. Tale dato, che per la sua costante presenza nelle buste paghe mensili appare di per sé inverosimile, non è stato né specificamente dedotto né provato dalla resistente che, come più volte rimarcato, si è limitata ad eccepire le assenze per ferie/malattie/aspettativa/permessi, pure emergenti dalle buste paga.
Quanto infine alle ferie occorre rammentare che, come affermato dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione -in linea con i principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva- “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”. La Corte di Cassazione ha altresì affermato che “la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie― se necessario formalmente― ; di averlo nel contempo avvisato― in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire― del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. (Cass. 21780/2022, Cass. 21780/2022).
Nella specie, avuto riguardo al suddetto onere della prova, può ritenersi che la società resistente abbia provato di aver concesso al ricorrente il numero di giorni di ferie emergente dalle buste paga che, si ribadisce, non sono state contestate dal ricorrente il quale, dal canto suo, non ha offerto mediante la istruttoria orale una sufficiente ed idonea prova del fatto dedotto (e specificamente contestato dalla convenuta) di aver fruito di due settimane di ferie all'anno. Anche su tale punto, infatti, la prova testimoniale ha dato risultati istruttori contrastanti in quanto un teste ha dichiarato che il ricorrente fruiva “a volte di una settimana di ferie all'anno a volte di due settimane (teste ), un altro ha dichiarato Testimone_1 che questi fruiva di quattro settimane di ferie all'anno (teste ) e un altro Testimone_2 ancora di “due settimane di ferie all'anno” (teste ). Testimone_3
Ciò posto, una volta provata, nei termini sopra indicati, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, sarebbe stato onere della società convenuta fornire la prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni retributive sorte nei confronti del lavoratore: viceversa, mediante consulenza tecnica d'ufficio si è accertato che, in base alla quantità e qualità del lavoro svolto, il ricorrente ha maturato differenze retributive rispetto agli emolumenti corrisposti nel corso del rapporto di lavoro per come emergenti dalle buste paga.
Sulla base degli indici fattuali del rapporto di lavoro accertati in causa (periodo-orario-giorni di lavoro-inquadramento nel livello quarto) è stato infatti richiesto al CTU di calcolare le spettanze retributive ancora dovute al ricorrente, facendo riferimento per il “dovuto” alla contrattazione collettiva di settore (CCNL Terziario-confCommercio) e per il “percepito” a quanto risultante dalle buste paga e dall'estratto contributivo in atti. Nel computo delle spettanze si è chiesto al CTU (anche mediante relazione integrativa) di scomputare solo le assenze per malattia/ferie/permessi/aspettativa e non anche quelle -senza causale-, di cui non vi è prova in giudizio, costantemente riportate in busta paga in un numero mensile oscillante tra le 8-10 giornate.
Pertanto, attenendosi per la quantificazione degli emolumenti all'elaborato peritale (relazione integrativa depositata il 4.9.2025), in quanto formalmente corretto nello sviluppo contabile e immune da vizi logici, -oltre che non specificamente contestato dalle parti- può concludersi che spetta ancora a per il periodo di lavoro intercorso con la società Parte_1 (5.11.2015-20.4.2022), l'importo di € 73.366,19 per differenze retributive Controparte_1
(differenze per superiore inquadramento, retribuzione per lavoro straordinario, differenza a titolo di tredicesima mensilità e di quattordicesima mensilità, differenze/indennità per ferie, permessi non goduti e malattia) ed € 4.280,26 a titolo di differenza sul TFR, per un totale complessivo dovuto di € 77.646,45.
La complessiva somma dovuta, come sopra determinata, è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr, Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992).
Sulle singole componenti del credito, annualmente rivalutate, sono dovuti, ex art. 429, comma
3, c.p.c., interessi al saggio legale dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda (nel ricorso si chiedeva la condanna della convenuta ad una somma di € 161.187,09 tenuto conto anche del periodo di lavoro anteriore alla data del 5.11.2015), vengono compensate per la metà e per la residua parte poste a carico della società convenuta secondo la regola della soccombenza, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della soccombente. Controparte_1
Si precisa che avuto riguardo alle dichiarazioni dei testimoni -e fermo il diritto delle parti ad azioni e denunce individuali- non si è ritenuto di procedere al “sollecitato” invio degli atti alla
Procura non ravvisandosi nelle evidenziate ed emerse contraddizioni dichiarative dei testi, e in specie in quelle del teste , la prospettata ipotesi di reato perseguibile Testimone_2
d'ufficio tenuto conto, con rilievo assorbente, che non è dato sapere se al teste in questione siano stati mostrati, nei due giudizi in cui è stato escusso come teste, i medesimi “fogli turno”
e che in entrambi i giudizi il predetto teste, con riferimento ad essi ed al loro contenuto, ha utilizzato “formule dubitative”.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'NI, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la società CP_1 al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, della complessiva
[...] somma di € 77.646,45, al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate a far data dalla maturazione delle singole componenti del credito fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna la società al pagamento della metà delle spese di lite che Controparte_1 liquida, già ridotto l'importo, in € 3.349,00 oltre spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore degli Avv. ti Angela Antonia De Bellis e NI LO.
Compensa per la residua metà le spese di lite tra le parti;
3. pone le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, a carico della Controparte_1
Così deciso in Salerno, il 17.9.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'NI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 7311/2022 R.G. LAVORO, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti NI LO ed Angela Parte_1
Antonia De Bellis;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Gerardo Coralluzzo;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2022, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver lavorato dal novembre 2015 alle dipendenze della società subentrata quale datrice di Controparte_1 lavoro, senza soluzione di continuità e in forza di contratto affitto di ramo di azienda del
29.10.2015, alla società Toro srl in liquidazione che lo aveva assunto, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, in data 25.02.2011 e inquadrato nel V° Liv. del CCNL Terziario
Confcommercio con qualifica di “commesso alla vendita al pubblico”; che le mansioni di
“addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie di vendita” di fatto espletate per tali società erano riconducibili, secondo la predetta contrattazione collettiva, al superiore livello IV°; che aveva sempre lavorato per 26 giornate al mese osservando un giorno di riposo a settimana secondo i turni: 7,30 – 13,30 e 16,30 – 20,30 per tre giorni alla settimana;
11,30 – 20,30
(oppure 7,30 – 16,30) per altri 2 giorni alla settimana;
7,30 – 13,30 la domenica, per un totale non inferiore alla media di 50 ore settimanali;
che aveva fruito di due settimane di ferie all'anno e aveva percepito la retribuzione risultante dall'estratto conto previdenziale;
che, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con la per dimissioni per Controparte_1 giusta causa, comunicate per iscritto il 20.4.2022, aveva ricevuto euro 6.750,00 a titolo di TFR
a mezzo n. 5 rate di euro 1.350,00 cadauna. Pertanto, dedotta la applicazione del regime solidale di cui all'art. 2112 c.c. tra la Toro s.r.l. e la convenuta società, stante l'unicità e continuità del rapporto di lavoro, chiedeva al Tribunale adìto la condanna della CP_1
[... al pagamento (detratto quanto percepito a titolo di acconto del TFR) di euro 161.187,09 per differenza retribuzione ordinaria, indennità sostitutiva ferie non godute, retribuzione per lavoro straordinario e differenze sul TFR oltre accessori e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la che, Controparte_1 dedotta la mancata impugnazione da parte del ricorrente dell' accordo concluso in sede sindacale in data 26.10.2015, la infondatezza del ricorso per aver essa società corrisposto esattamente al ricorrente tutto quanto spettante nel rispetto delle previsioni contrattuali e la erroneità dei conteggi in quanto tra l'altro formulati senza tenere conto dei giorni di assenza per ferie/malattie/permessi-aspettative non retribuite documentati dalle buste paga, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Espletata la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 17.9.2025.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
Innanzitutto occorre dare atto che non è contestata -ed è comunque documentata- la operazione di concessione in affitto dei rami di azienda avvenuta con scrittura del 29.10.2015 tra la originaria datrice di lavoro del ricorrente, e la convenuta società Controparte_2
(doc. parte ricorrente). Per effetto di tale cessione i lavoratori addetti ai Controparte_1 rami ceduti in affitto, tra cui il ricorrente -assunto dalla Toro srl con decorrenza dal
25.2.2011- sono transitati senza soluzione di continuità alle dipendenze della cessionaria con decorrenza dal 5.11.2015 (doc. parte ricorrente e resistente). CP_1 CP_1
L'applicazione del conseguente regime di solidarietà previsto per tale ipotesi in favore dei lavoratori ceduti dall'art. 2112 c.c. non è stato posto in contestazione dalla Controparte_1 che invero nell'ultima busta paga dell'aprile 2022 ha indicato quale data di decorrenza del rapporto con il ricorrente quella del 25.2.2011 includendo pertanto nel computo del trattamento di fine rapporto (ivi complessivamente quantificato in € 11.567,48 al lordo delle ritenute di legge ed in € 9.104,16 al netto delle ritenute di legge) anche quello maturato dal ricorrente nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso dal 25.2.2011 al 5.11.2025 con la società cedente Toro s.r.l.. Occorre altresì sul punto dare atto che, a differenza di quanto dedotto in ricorso (ove si dà conto del pagamento da parte della società convenuta della minor somma di € 6.750,00 a titolo di trattamento di fine rapporto), la ha provato di aver corrisposto Controparte_1 al ricorrente, mediante otto bonifici eseguiti dal 11.5.2022 al 12.12.2022, la integrale somma di € 10.108,42 indicata quale importo netto nella predetta ultima busta paga di aprile 2022 e comprensiva della sopraindicata somma quantificata a titolo di trattamento di fine rapporto
(€ 11.567,48 al lordo delle ritenute di legge ed in € 9.104,16 al netto delle ritenute di legge) -
v. ultima busta paga aprile 2022 e n. 8 bonifici, di cui 7 dell'importo di € 1.350,00 e 1 dell'importo di € 658,42, prodotti dalla resistente-.
Ciò posto e prima di entrare nell'esame del merito del ricorso va, sempre in via preliminare, ancora evidenziato che tutte le domande proposte dal ricorrente in relazione alla superiore retribuzione asseritamente dovuta per il periodo di lavoro intercorso con la cedente
[...]
(25.2.2011-5.11.2015) sono inammissibili in quanto “coperte” da verbale di CP_2 conciliazione ad eccezione della somma maturata in tale periodo a titolo di trattamento di fine rapporto che tuttavia, come detto, risulta corrisposta dalla mediante Controparte_1 bonifici bancari a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con il ricorrente. Va rilevato innanzitutto che del verbale di conciliazione in questione la società resistente ha ritualmente fatto specifica menzione -con indicazione della data di redazione- nella memoria difensiva in cui si dà atto della contestuale allegazione dello stesso che tuttavia di fatto non è avvenuta così consentendo al Giudice, ai sensi dell'art. 421 c.p.c., di disporne con ordinanza del
22.11.2023 la effettiva produzione che, in esecuzione di quanto richiesto, è stata tempestivamente effettuata dalla società resistente in allegato alla nota di deposito di pari data.
Ebbene come si evince da tale documento, in data 26.10.2015 è stato sottoscritto tra la CP_2
e i dipendenti di quest'ultima, tra cui il ricorrente verbale di conciliazione
[...] Pt_1 in sede sindacale in cui si è dato atto della cessione del ramo di azienda, del passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità alla cessionaria e, per quanto qui Controparte_1 rileva, del credito pari ad € 4.565,31 maturato a titolo di trattamento di fine rapporto dal
[...] il quale, con la propria sottoscrizione e con la espressa assistenza sindacale della , Pt_1 CP_3 ha altresì dichiarato di essere unicamente creditore della predetta somma rinunciando espressamente “ad ogni altra eventuale ragione di credito…verso la scaturente Controparte_4 dal rapporto di lavoro”… “ed in particolare per il diverso inquadramento, maggiori retribuzioni, compensi per lavoro straordinario, festivo, mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, mancate ferie…”. Trattasi di conciliazione “in sede protetta” che, come noto, a norma dell'art. 2113 c.c. ult. co.
c.c., è inoppugnabile né nella specie la parte ricorrente con l'atto introduttivo o comunque con atto susseguente alla materiale produzione del verbale in data 22.11.2023, ha tempestivamente dedotto elementi idonei ad invalidare il predetto accordo sindacale deducendo solo con note scritte del 9.1.2025, pertanto del tutto tardivamente ed inammissibilmente, elementi contrari alla efficacia dell'atto e in specie la indeterminabilità dei diritti rinunciati dal lavoratore che peraltro neppure si riscontra come emerge dallo specifico elenco delle voci oggetto di rinuncia che in precedenza, per quanto rilevante in questa sede, si è testualmente riportato con “virgolettato”.
Acclarata nei predetti termini la inammissibilità delle domande retributive proposte dal ricorrente in relazione al periodo di lavoro intercorso dal 25.2.2011 al 5.11.2015 alle dipendenze della Toro s.r.l., possono quindi ora esaminarsi le rivendicazioni connesse al rapporto di lavoro intercorso a decorrere dal 5.11.2015 con la convenuta Controparte_1
Va anzitutto a tal fine rilevato che è documentato e pacifico che tra le parti di causa sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 5.11.2015 al 20.4.2022, così come è documentato l'inquadramento dell'istante nel predetto periodo (e in continuità con il pregresso rapporto di lavoro con la cedente Toro srl) come “operaio-commesso di negozio” livello quinto del CCNL “Terziario-ConfCommercio” formalmente applicato dalla resistente
(v. buste paga, estratto contributivo e comunicazione dimissioni).
Ciò posto, appare opportuno rammentare, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la natura subordinata del rapporto, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è tuttavia destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei confronti della quale è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ossia quei fatti la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione – sia i fatti e le circostanze in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., n. 761/2002
e art. 115 c.p.c.).
Rispetto poi al grado di sufficiente specificità che la contestazione deve rivestire nello speciale rito del lavoro perché possa considerarsi realmente tale, e quindi idonea a evitare conseguenze pregiudizievoli alla parte, assume rilievo fondamentale la previsione di cui all'art. 416, comma 3, c.p.c., a norma del quale “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”. Siffatta formulazione normativa, di cui va altresì sottolineata la significativa differenza rispetto a quella dell'art. 167 c.p.c. – riguardante la comparsa di risposta nel rito ordinario – , implica che la contestazione di parte convenuta non possa essere generica, ossia limitata alla esposizione di mere formule di stile ovvero di asserzioni puramente negative, ma, al contrario, essa, a fronte di specifiche deduzioni, deve essere, come insegna la giurisprudenza, puntuale e dettagliata, nel senso di comprendere tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta da parte attrice a fondamento della domanda.
Ovviamente, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze sopra indicate, in quanto i fatti costitutivi dei diritti fatti valere in giudizio siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso, non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed onere di prova, donde l'impossibilità di contestare o di richiedere prova su fatti non allegati, nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo specifico nel ricorso introduttivo (cfr., anche qui in funzione paradigmatica, Cass., SS.UU.,
n. 11353/2004 e più recentemente Cass. 106229/2024).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava, poi, sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Tanto premesso nella specie la parte ricorrente ha fondato le pretese retributive di causa
(differenze su retribuzione ordinaria e trattamento di fine rapporto per superiore inquadramento, retribuzione per lavoro straordinario e indennità per ferie non godute) sull' assunto espletamento delle mansioni -specificamente dedotte in ricorso- di “addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita” in ragione di nn. 26 giornate lavorative al mese (6 giorni di lavoro settimanale) secondo l'orario -pure specificamente ed analiticamente dedotto in ricorso- eccedente le 40 ore settimanali nonché sull'assunto godimento di due settimane di ferie all'anno in luogo dei 26 giorni all'uopo contrattualmente previsti.
A fronte delle predette specifiche deduzioni contenute nel ricorso, la società resistente costituendosi in giudizio non ha assunto alcuna specifica posizione sulle stesse né ha contestato debitamente la ricostruzione storica di tali fatti offrendo una differente versione degli stessi, limitandosi viceversa a contestare la formulazione dei conteggi in quanto asseritamente effettuata senza tener conto dei periodi e giorni di assenza dal lavoro per ferie/malattie/permessi/aspettative.
Alla luce delle premesse in diritto sopra esposte, può quindi nella specie ritenersi pacifico, per non essere stato oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della società convenuta espletando mansioni di
“addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita”, e in specie di mansioni consistenti nel promiscuo svolgimento di attività di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di pressatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi e di movimentazione fisica delle merci;
può altresì ritenersi pacifico, per non essere stato del pari oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta, che il ricorrente ha espletato le predette mansioni per 6 giorni a settimana, osservando turni settimanali articolati per nn. 3 giorni nel turno 7,30 – 13,30 e 16,30 – 20,30, per ulteriori nn.2 giorni nei turni continuativi 11,30 – 20,30, ovvero, 7,30 – 16,30, nonché, la domenica nel turno 7,30 – 13,30 per un orario medio complessivo di 50 ore settimanali.
I predetti dedotti fatti, come detto, possono ritenersi provati in virtù del principio di non contestazione avuto altresì riguardo alla circostanza che la istruttoria orale condotta in giudizio non ha consentito di accertare, per la contraddittorietà tra le dichiarazioni testimoniali, una smentita di tali fatti -non contestati- o una loro diversa ricostruzione (v.
Cass. 16028/2023).
Occorre invero rammentare che l'art. 115, primo comma, c.p.c. stabilisce una “relevatio ab onere probandi” a favore della parte che ha allegato il fatto non contestato ma non impedisce comunque che il giudice, nella formazione del suo convincimento, possa ritenerlo inesistente qualora constino agli atti prove in senso contrario (v. in tal senso Cass. 04/04/2012, n. 5363, la quale ha precisato che nel rito del lavoro, la mancata contestazione di un fatto costitutivo della domanda esclude il fatto non contestato dal tema di indagine solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza, ex officio, in base alle risultanze ritualmente acquisite;
v. anche, conff. Cass. 10/07/2009, n. 16201; 15/11/2018,
n. 29404; 20/12/2016, n. 26395; 09/07/2020, n. 14448; 17/02/2023, n. 5166).
Nella specie, come detto, la prova orale (richiesta quale “prova contraria” con propri testi anche dalla società resistente) non ha, soprattutto a causa della contraddittorietà tra le dichiarazioni dei testi, offerto una smentita o una diversa ricostruzione dei predetti fatti allegati dal ricorrente e, si ribadisce, non contestati -neppure genericamente- dalla società resistente cosicchè essi devono ritenersi provati nei predetti termini in cui sono stati dedotti in ricorso. Ciò posto, le predette mansioni di “addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita” risultano effettivamente riconducibili, secondo le previsioni del CCNL Terziario
ConfCommercio (in atti) al livello quarto -superiore a quello di inquadramento del ricorrente- sia in quanto in esso espressamente contemplate sia in quanto nel predetto CCNL è espressamente riportato che tali mansioni possono rientrare nel quinto livello solo per “i primi 18 mesi di servizio” conducendo poi al riconoscimento del superiore quarto livello (v.
CCNL in atti). Il ricorrente pertanto, avendo -nei termini in precedenza accertati- svolto le predette mansioni (per oltre 18 mesi che sono decorsi all'agosto 2012) aveva diritto all'inquadramento nel superiore livello quarto.
Per quanto poi concerne l'orario di lavoro, una volta accertato -nei termini in precedenza esposti- lo svolgimento di una attività lavorativa di 50 ore settimanali in media, dunque esorbitante dall'orario di lavoro ordinario di 40 ore settimanali previste dal CCNL, occorre tuttavia tenere conto, nel computo del lavoro straordinario, delle assenze per malattia/ferie/riposi/permessi/aspettativa per come tempestivamente e specificamente eccepite dalla società convenuta e risultanti dalle buste paga non oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente. Riguardo al profilo delle assenze, si è già detto che la convenuta, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato la deduzione di cui al ricorso secondo cui il ricorrente lavorava per sei giorni settimanali, limitandosi ad eccepire il mancato computo nei conteggi dei giorni di assenza per ferie/malattia/permessi/aspettativa. Deve in proposito osservarsi che dall'esame delle buste paga emerge il dato (pressochè inverosimile) secondo cui il ricorrente avrebbe ogni mese effettuato un numero di assenze (non retribuite) di 8-10 giorni. Tale dato, che per la sua costante presenza nelle buste paghe mensili appare di per sé inverosimile, non è stato né specificamente dedotto né provato dalla resistente che, come più volte rimarcato, si è limitata ad eccepire le assenze per ferie/malattie/aspettativa/permessi, pure emergenti dalle buste paga.
Quanto infine alle ferie occorre rammentare che, come affermato dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione -in linea con i principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva- “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”. La Corte di Cassazione ha altresì affermato che “la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie― se necessario formalmente― ; di averlo nel contempo avvisato― in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire― del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. (Cass. 21780/2022, Cass. 21780/2022).
Nella specie, avuto riguardo al suddetto onere della prova, può ritenersi che la società resistente abbia provato di aver concesso al ricorrente il numero di giorni di ferie emergente dalle buste paga che, si ribadisce, non sono state contestate dal ricorrente il quale, dal canto suo, non ha offerto mediante la istruttoria orale una sufficiente ed idonea prova del fatto dedotto (e specificamente contestato dalla convenuta) di aver fruito di due settimane di ferie all'anno. Anche su tale punto, infatti, la prova testimoniale ha dato risultati istruttori contrastanti in quanto un teste ha dichiarato che il ricorrente fruiva “a volte di una settimana di ferie all'anno a volte di due settimane (teste ), un altro ha dichiarato Testimone_1 che questi fruiva di quattro settimane di ferie all'anno (teste ) e un altro Testimone_2 ancora di “due settimane di ferie all'anno” (teste ). Testimone_3
Ciò posto, una volta provata, nei termini sopra indicati, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, sarebbe stato onere della società convenuta fornire la prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni retributive sorte nei confronti del lavoratore: viceversa, mediante consulenza tecnica d'ufficio si è accertato che, in base alla quantità e qualità del lavoro svolto, il ricorrente ha maturato differenze retributive rispetto agli emolumenti corrisposti nel corso del rapporto di lavoro per come emergenti dalle buste paga.
Sulla base degli indici fattuali del rapporto di lavoro accertati in causa (periodo-orario-giorni di lavoro-inquadramento nel livello quarto) è stato infatti richiesto al CTU di calcolare le spettanze retributive ancora dovute al ricorrente, facendo riferimento per il “dovuto” alla contrattazione collettiva di settore (CCNL Terziario-confCommercio) e per il “percepito” a quanto risultante dalle buste paga e dall'estratto contributivo in atti. Nel computo delle spettanze si è chiesto al CTU (anche mediante relazione integrativa) di scomputare solo le assenze per malattia/ferie/permessi/aspettativa e non anche quelle -senza causale-, di cui non vi è prova in giudizio, costantemente riportate in busta paga in un numero mensile oscillante tra le 8-10 giornate.
Pertanto, attenendosi per la quantificazione degli emolumenti all'elaborato peritale (relazione integrativa depositata il 4.9.2025), in quanto formalmente corretto nello sviluppo contabile e immune da vizi logici, -oltre che non specificamente contestato dalle parti- può concludersi che spetta ancora a per il periodo di lavoro intercorso con la società Parte_1 (5.11.2015-20.4.2022), l'importo di € 73.366,19 per differenze retributive Controparte_1
(differenze per superiore inquadramento, retribuzione per lavoro straordinario, differenza a titolo di tredicesima mensilità e di quattordicesima mensilità, differenze/indennità per ferie, permessi non goduti e malattia) ed € 4.280,26 a titolo di differenza sul TFR, per un totale complessivo dovuto di € 77.646,45.
La complessiva somma dovuta, come sopra determinata, è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr, Cass. nn. 9198/2000, 6337/2003 e 13735/1992).
Sulle singole componenti del credito, annualmente rivalutate, sono dovuti, ex art. 429, comma
3, c.p.c., interessi al saggio legale dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda (nel ricorso si chiedeva la condanna della convenuta ad una somma di € 161.187,09 tenuto conto anche del periodo di lavoro anteriore alla data del 5.11.2015), vengono compensate per la metà e per la residua parte poste a carico della società convenuta secondo la regola della soccombenza, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico della soccombente. Controparte_1
Si precisa che avuto riguardo alle dichiarazioni dei testimoni -e fermo il diritto delle parti ad azioni e denunce individuali- non si è ritenuto di procedere al “sollecitato” invio degli atti alla
Procura non ravvisandosi nelle evidenziate ed emerse contraddizioni dichiarative dei testi, e in specie in quelle del teste , la prospettata ipotesi di reato perseguibile Testimone_2
d'ufficio tenuto conto, con rilievo assorbente, che non è dato sapere se al teste in questione siano stati mostrati, nei due giudizi in cui è stato escusso come teste, i medesimi “fogli turno”
e che in entrambi i giudizi il predetto teste, con riferimento ad essi ed al loro contenuto, ha utilizzato “formule dubitative”.
P.Q.M
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Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'NI, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la società CP_1 al pagamento in favore del ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, della complessiva
[...] somma di € 77.646,45, al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate a far data dalla maturazione delle singole componenti del credito fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna la società al pagamento della metà delle spese di lite che Controparte_1 liquida, già ridotto l'importo, in € 3.349,00 oltre spese generali al 15% I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore degli Avv. ti Angela Antonia De Bellis e NI LO.
Compensa per la residua metà le spese di lite tra le parti;
3. pone le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, a carico della Controparte_1
Così deciso in Salerno, il 17.9.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'NI