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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27166/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di MI riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 18 luglio 2023 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (Codice Fiscale: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti prof. Jlia Pasquali Cerioli e Stefano Salvatore del Foro di MI ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avv. Prof. Jlia Pasquali Cerioli, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nata a [...] l'[...] (Codice Fiscale: ,) rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Luisa De Rubertis del foro di MI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DEI SIGNORI FE E MI CON RINUNCIA AI TERMINI EX ART. 473-BIS.28 C.P.C.
RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 19 FEBBRAIO 2025 SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE EX ART. 127
TER C.P.C.:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti ordinando l'annotazione al
pagina 1 di 13 registro di stato civile del Comune di La Cassa (TO) e del Comune di MI, ove l'atto risulta parimenti trascritto.
2) Disporre l'affido condiviso dei figli minori, , e ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2 Per_3
3) Disporre il collocamento in via prevalente dei figli presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica, con conferma dei tempi di frequentazione del padre con i figli come da separazione consensuale del 17.05.2021
omologata con decreto del Tribunale di MI de 16.06.2021, e quindi, salvo diverso e miglior accordo tra le parti, il padre terrà con sé i figli, a fine settimana alternati:
(i) dal venerdì dalle 18.00/19.00 sino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola;
(ii) nella settimana che si conclude con il weekend di sua spettanza, dalle 18.00/19.00 del mercoledì sino al giovedì mattina, quando li accompagnerà a scuola;
(iii) nella settimana che si conclude con il weekend di spettanza materna, dalle 18.00/19.00 del mercoledì sino al venerdì mattina successivo, quando li accompagnerà a scuola.
Salvo diverso e miglior accordo tra i genitori,
(i) durante il periodo estivo, i figli trascorreranno 15 giorni consecutivi in vacanza con il padre e altri 15 giorni consecutivi con la madre (i genitori alterneranno il primo periodo con il secondo di anno in anno), fermo il diritto di frequentazione nel caso i figli rimanessero in tali periodi a Bresso. I genitori concorderanno le date entro il giorno 31 maggio di ciascun anno e si comunicheranno prima della partenza le destinazioni di viaggio;
(ii) durante le vacanze invernali i minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni con la madre, il periodo dalla mattina del 23 dicembre alla mattina del 30 dicembre oppure quello dal pomeriggio del 30 dicembre al 6 gennaio compreso;
(iii) i figli trascorreranno ad anni alterni le vacanze di Carnevale e pasquali, previste dalcalendario scolastico, con l'uno o l'altro genitore;
(iv) i ponti e ogni altra festività saranno suddivisi tra i genitori nel rispetto dei principi di parità e alternanza.
Le parti si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, per i minori e si obbligano a comunicare gli eventuali periodi di vacanza dei figli all'estero almeno quarantacinque giorni prima della partenza, fissando per iscritto un calendario che preveda inderogabilmente le date di uscita e di ritorno della prole nel territorio nazionale con consegna all'altro genitore dei relativi biglietti aerei.
Le parti si impegnano a far mantenere ai figli rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori si obbligano ad attenersi a criteri di gradualità e di cautela nell'esporre i minori a frequentazioni con eventuali loro nuovi compagni.
4) Disporre l'assegnazione della casa familiare, sita in Bresso via Tagliabue n. 5, alla RA , con rata di CP_1 mutuo a carico integrale del sig. che ne è l'esclusivo intestatario, dando atto che l'autorimessa Pt_1 pertinenziale non è oggetto dell'assegnazione e che è e rimane nella piena disponibilità del NO;
Pt_1
5) Disporre, a carico del padre, il contributo di mantenimento ordinario dei figli in € 250,00 al mese per ciascun
figlio, con decorrenza effettiva da giugno 2022 e quindi prima rivalutazione giugno 2023, da pagarsi in via
pagina 2 di 13 anticipata entro il giorno dieci di ogni mese, oltre alle spese straordinarie da suddividersi nella misura del 65%
a carico del NO e del 35% a carico della RA con decorrenza da marzo 2024, spese Pt_1 CP_1 straordinarie da regolarsi secondo le Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di MI congiuntamente al Tribunale di MI, all'Ordine degli Avvocati di MI e all'Osservatorio della giustizia civile di MI il
14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in
pagina 3 di 13 difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, e-mail con prova di avvenuta ricezione, whatsapp o altro strumento idoneo) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Si precisa che le spese mediche dei figli saranno a carico del NO , in quanto coperte dalla sua Pt_1 assicurazione (Fasi); per la parte non rimborsata (totale o parziale) saranno divise sempre al 65% a carico del NO e 35 % a carico della RA . Pt_1 CP_1
6) Disporre che l'Assegno unico universale per i tre figli sia percepito interamente dalla RA con CP_1 decorrenza dal mese di marzo 2024, con rinuncia del NO alla quota del 50% ed obbligo dello stesso Pt_1
a rimettere alla RA quanto l'INPS dovesse corrispondergli ancora in attesa del completamento della CP_1 procedura di destinazione esclusiva alla madre, che i coniugi si impegnano a concludere a stretto giro prestandosi reciproca collaborazione.
7) Dare atto che le parti non rivendicano allo stato alcun assegno divorzile.
8) Dare atto che i NOi e si impegnano reciprocamente a proseguire con serietà e responsabilità CP_1 Pt_1 nel percorso intrapreso di sostegno alla genitorialità fino al completamento del programma già intrapreso presso il Geco, con spese di interventi di coppia da dividersi al 50% e spese per eventuali interventi singoli a carico del genitore per il quale è disposto l'intervento.
9) Dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio e i legali sottoscrivono il presente foglio di precisazione delle conclusioni anche per rinunzia alla solidarietà professionale ex art. 13, ottavo comma, legge n. 247/2012 (precedente art. 68 l.p.).
10) Dare atto che le parti rinunciano, come di fatto hanno già rinunciato, ai termini 473bis-28 c.p.c. e rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, laddove la stessa sia conforme al contenuto di cui alle presenti conclusioni congiunte.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18 luglio 2023, ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in La Cassa (TO) in data 27 settembre 2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di La Cassa al N. 5 dell'anno 2003 - Parte II Serie A nonché presso gli atti dello
Stato civile del Comune di MI al N. 272 dell'anno 2003 - Parte II Serie B) con , dalla cui CP_1 unione sono nati il figlio (in data 17 novembre 2008), la figlia (in data 28 dicembre 2010) ed il Per_1 Per_2 figlio (in data 17 febbraio 2014), dalla quale si era separato con verbale di separazione consensuale del Per_3
17 maggio 2021 omologato con decreto del Tribunale di MI del 16 giugno 2021, chiedeva di pronunciare, con sentenza anche parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, altresì, disporsi l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente di presso di sé e dei figli e Per_2 Per_1 Per_3 presso la madre, tempi di frequentazione paterna come ivi indicati, la conferma dell'assegnazione alla sig.ra pagina 4 di 13 della casa familiare, un contributo paterno al mantenimento indiretto dei figli collocati presso la madre CP_1 nella misura di € 250,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie. Nulla a titolo di assegno divorzile per la sig.ra CP_1
Con decreto assunto in data 24 luglio 2023 il Giudice Delegato fissava udienza di comparizione delle parti al 12 dicembre 2023.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, chiedeva anche ella pronunciarsi sentenza di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso dei tre figli minori con collocamento prevalente presso la madre, tempi di frequentazione paterna come ivi indicati, la conferma dell'assegnazione alla stessa della casa ex familiare, un contributo al mantenimento indiretto dei figli a carico del padre nella misura di €
300,00 per ciascun figlio oltre al 70% delle spese straordinarie e assegno unico in via integrale, nonchè un assegno divorzile nella misura di € 250,00 al mese.
Depositate le memorie ex art. 473 bis n. 17 c.p.c., all'udienza di comparizione parti del 12 dicembre 2023 i coniugi acconsentivano ad essere sentiti congiuntamente e rinnovavano la volontà, già manifestata avanti il GOP all'udienza del 7.11.2023, di impegnarsi a voler intraprendere un percorso di supporto ad entrambi i genitori e ai figli.
Dopo ampia discussione, le parti raggiungevano un'ipotesi di accordo che si riservavano di valutare attentamente. Tale accordo prevedeva: la conferma del contributo di € 250,00 al mese per ciascun figlio (con decorrenza effettiva da giugno 2022 e quindi prima rivalutazione giugno 2023) oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo di MI a carico del sig. ; spese mediche a carico del sig. in Pt_1 Pt_1 quanto coperte dalla sua assicurazione (Fasi), e per la parte non rimborsata (totale o parziale) ripartizione al 70% in capo al sig. e 30 % alla RA Assegno unico dei tre figli percepito per intero dalla RA Pt_1 CP_1
(attualmente € 756); nessun assegno divorzile per la RA conferma dell'assegnazione della casa CP_1 CP_1 familiare alla RA La difesa si riservava di assumere eventuali iniziative in ordine a pregressi CP_1 CP_1 pagamenti contestati dal marito.
Il Giudice delegato, su richiesta delle parti e atteso l'impegno assunto dalle stesse di intraprendere un percorso di supporto ad entrambi i genitori e ai figli e la possibilità di accordo economico emerso, su cui si erano riservate di riflettere, rinviava la causa, ancora in fase di prima udienza di comparizione, al 5 marzo 2024, con riserva di emettere i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. in caso di mancato accordo.
All'udienza del 5 marzo 2024, il Giudice Delegato sentiva nuovamente ed ampiamente le parti;
all'esito, le stesse dichiaravano di poter raggiungere un accordo meramente provvisorio in attesa di verificare l'esito del percorso di supporto alla genitorialità che le parti avevano da poco intrapreso, chiedendo pertanto, unitamente ai rispettivi difensori, che il Giudice Delegato recepisse nell'ordinanza le seguenti condizioni condivise:
1) Conferma dell'affido condiviso dei figli minori delle parti , E , ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori, mantenendo il loro collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica e con conferma dei tempi di frequentazione del padre con i figli come da separazione consensuale del 17.05.2021 omologata con decreto del Tribunale di MI de 16.06.2021;
pagina 5 di 13 2) Conferma dell'assegnazione della casa ex coniugale, sita in Bresso via Tagliabue n. 5 alla RA , CP_1 con rata di mutuo a carico integrale del sig.. che ne è l'esclusivo intestatario;
Pt_1
3) Conferma del contributo di € 250,0 al mese per ciascun figlio (con decorrenza effettiva da giugno 2022 e quindi prima rivalutazione giugno 2023) oltre al 65% a carico del sig e 35% a carico della RA Pt_1
con decorrenza da marzo 2024 delle spese straordinarie come da Protocollo di MI (qui richiamate); CP_1 quanto alla spese mediche saranno a carico del sig , in quanto coperte dalla sua assicurazione (Fasi) e Pt_1 per la parte non rimborsata (totale o parziale) saranno divise sempre al 65% e 35 % la RA;
Pt_1 CP_1
4) Assegno unico dei tre figli percepito per intero dalla RA (attualmente circa € 797) con decorrenza CP_1 dal mese di marzo 2024, con rinuncia della sua quota da parte del sig che dovrà formalizzare all'Inps Pt_1 tale rinuncia e, in attesa, dovrà eventualmente rimettere alla moglie quanto al medesimo corrisposto.
5) Nessun assegno divorzile per la RA . CP_1
6) Le parti si impegnano con serietà e responsabilità nel proseguire ne percorso intrapreso anche di carattere sistemico familiare con le professioniste dott.ssa e Dott.ssa con l'equipe del Geco, prestando il Per_4 Per_5 consenso alla trasmissione ad opera della parte più diligente, di una relazione di aggiornamento delle professioniste sul percorso. Le spese relativamente ai percorsi dei figli saranno divise all'80% a carico del padre e per il restante 20% a carico della madre;
le spese degli eventuali interventi di coppia saranno divisi al
50%.
7) Le parti rinunciano alle istanze istruttorie articolate rimettendosi all'attivazione eventuale dei poteri istruttori del Giudice ex art. 473 bis.. 2 c.p.c. in caso di necessità.
Raggiunto tale accordo, le parti e i difensori chiedevano pertanto che il Giudice Delegato pronunciasse i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. in conformità all'accordo medesimo, prendendo atto anche della rinuncia alle istanze istruttorie e alle ulteriori domande e con fissazione di udienza dopo circa 6 mesi per verificare l'esito del percorso.
Il Giudice Delegato, sentite le parti e difensori, esaminato l'accordo raggiunto dalle parti e ritenuta la corrispondenza dello stesso agli interessi dei figli e in punto economico equo e congruo, tenuto conto della situazione economica e reddituale delle parti come emergente dagli atti, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c., emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. in conformità alle condizioni di cui all'accordo medesimo, prendendo altresì atto della rinuncia delle parti alle istanze istruttorie articolate negli atti.
In assenza quindi di istanze istruttorie, stante la rinuncia, non ritenendo di esercitare i poteri d'ufficio di cui l'art. 473 bis. 2 c.p.c. il Giudice fissava udienza per l'esame della relazione delle professioniste incaricate dalle parti, sostituendola ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 10 ottobre 2024.
Su istanza congiunta delle parti, attesa la mancata redazione della relazione nei termini concessi, la causa veniva rinviata all'udienza del 22 gennaio 2025 da celebrarsi mediante il deposito di note scritte.
Con note congiunte ex art. 127 ter c.p.c., sottoscritte dalle parti, e depositate in data 21 gennaio 2025 le parti confermavano in via definitiva l'accordo raggiunto e recepito da questo Tribunale all'udienza del 5 marzo 2024.
pagina 6 di 13 Con provvedimento in atti del 22 gennaio 2025 il Giudice fissava quindi per la precisazione delle conclusioni congiunte l'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 19 febbraio
2025. Le parti confermavano e rassegnavano le conclusioni congiunte sopra riportate con rinuncia ai termini di cui l'art. 473 bis. 28 c.p.c., pur riservandosi la RA “in ordine a diritti ed azioni concernenti il CP_1 pagamento effettuato nel 2010 da parte della stessa di una quota della casa coniugale (€ 53.000) intestata esclusivamente al marito così come già espressa all'udienza del 12 dicembre 2023 nonché a qualsiasi ulteriore diritto ed azione non espressamente rinunziato, dichiarato di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o diverse rispetto alle conclusioni condivise ed accettate dalle parti in data 6 Febbraio 2025 ed allegate” mentre il sig. “nel ribadire che non sussista alcun obbligo restitutorie nei confronti della RA a Pt_1 Pt_2 qualunque titolo insorto riservandosi all'uopo ogni più ampia difesa come già verbalizzato dal ricorrente all'udienza del 12 dicembre 2023”, insistendo entrambe per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti versato dalle parti con gli atti introduttivi e successivamente prodotto nonché con le verbalizzazioni delle parti e le risultanze acquisite, è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, avendo le stesse raggiunto un pieno accordo a definizione del giudizio di divorzio e di ogni rapporto economico e patrimoniale tra le medesime, consentendo al Collegio di ritenerne la piena rispondenza all'interesse dei figli ancora minorenni
, e . Per_1 Per_2 Per_3
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto dei minori, tenuto conto del pieno accordo delle parti, rendendo quindi l'ascolto degli stessi in sede giudiziale manifestamente superfluo, non essendoci stato alcun conflitto o contrapposizione in ordine alla responsabilità genitoriale condivisa dei minori. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore. Parimenti l'accordo anche economico e la documentazione già in atti rende superfluo ogni ulteriore accertamento.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto matrimonio con Parte_1 CP_1 rito concordatario in La Cassa (TO) in data 27 settembre 2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune di La Cassa al N. 5 dell'anno 2003 - Parte II Serie A nonché presso gli atti dello Stato civile del
Comune di MI al N. 272 dell'anno 2003 - Parte II Serie B).
Dalla loro unione sono nati il figlio (in data 17 novembre 2008), la figlia (in data 28 dicembre Per_1 Per_2
2010) ed il figlio (in data 17 febbraio 2014). Per_3
pagina 7 di 13 Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 17 maggio 2021 omologato con decreto del Tribunale di MI del 16 giugno 2021,
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Responsabilità genitoriale
Per quanto concerne la questione dell'affidamento dei figli minori (nato il [...]), Per_1 Per_2
(nata il [...]) e (nato il [...]), le parti hanno presentato conclusioni conformi in Per_3 punto di regime di affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita come regolamentato in atti.
Il Collegio ritiene sotto tale profilo, all'esito del procedimento, nonostante la iniziale conflittualità tra i genitori nella gestione della situazione di salute psico-fisica di , con ricadute su tutti i componenti della famiglia, Per_2 che le parti abbiano dimostrato di possedere delle risorse genitoriali e un senso di responsabilità con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, comprovato altresì dall'accordo raggiunto a definizione della controversia, per cui può essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole.
Ciò certamente grazie alla presa di consapevolezza circa le fragilità della coppia, con il conseguente impegno, manifestato fin dalla prima udienza, di individuare di comune accordo professionisti che potessero offrire supporto ai genitori nella gestione soprattutto delle problematiche psicofisiche di , al fine di ristabilire Per_2 con la stessa un rapporto sereno ed equilibrato e, nel contempo, aiutare la minore nelle difficolta relazionali presenti anche con la fratria.
I genitori si sono da subito attivati ed hanno proficuamente intrapreso il percorso cui si erano impegnati rivolgendosi alla psicoterapeuta dott.ssa e alla dott.ssa della Cooperativa “Il Geco”, partecipando Per_4 Per_5 ad incontri con cadenza quindicinale, svoltisi in via alternata tra genitori e e che ha visto coinvolti anche Per_2
e . Per_1 Per_3
L'impegno dei genitori ad attenersi alle indicazioni date dalle professioniste incaricate, rappresenta una condizione necessaria perché le loro competenze genitoriali possano effettivamente essere implementate e perché possano gestire in modo sereno, responsabile e maturo una responsabilità genitoriale realmente condivisa con una effettiva partecipazione nelle decisioni riguardanti i figli minori, nel rispetto del ruolo e della figura dell'altro, salvaguardando e garantendo anche la serenità del rapporto di con i due fratelli. Per_2
I genitori infatti, pur avendo pertanto mostrato di essere maggiormente collaborativi, essendo ancora affaticati dal conflitto e coinvolti nella dinamica che li ha visti contrapposti, con disfunzionamenti e fragilità
pagina 8 di 13 potenzialmente riflettenti sulle competenze genitoriali, dovranno essere invitati, in quanto funzionale all'interesse dei minori, a proseguire nei percorsi come da loro impegno rinnovato, attenendosi a tutte le indicazioni e ai suggerimenti deli professionisti interpellati.
Reputa pertanto il Collegio, condividendo le medesime motivazioni già espresse dal Giudice Delegato nell'ordinanza del 5 marzo 2023 che si richiama integralmente, di poter accogliere le domande convergenti delle parti, disponendo l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, trattandosi appunto del regime ordinario previsto dal legislatore al fine di garantire un'effettiva bigenitorialità nell'esclusivo loro interesse e, pertanto, da privilegiare in quanto maggiormente rispondente al benessere della prole, in modo tale da accompagnarla nel suo percorso di crescita;
deve essere altresì disposto il collocamento prevalente di , Per_1
e presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica e con la regolamentazione della Per_2 Per_3 frequentazione dei figli con entrambi i genitori secondo le modalità già stabilite in separazione e come riportato nello schema delle condizioni condivise, idoneo a garantire il mantenimento di un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori e rispondente ai bisogni dei minori.
Si vuole, infine, ancora una volta evidenziare come i genitori abbiano saputo cogliere questa opportunità, mettendosi in gioco e implementando efficacemente le proprie competenze genitoriali, in un gesto di apprezzabile senso di responsabilità e in una auspicabile presa di coscienza della necessità di mettere al centro di un serio progetto a lungo termine gli effettivi bisogni e le esigenze dei minori, che dovranno portare avanti con serietà e responsabilità come da impegno formalizzato, di cui il Tribunale prende atto.
Si provvede pertanto come in dispositivo, recependo l'accordo pieno delle parti.
Assegnazione della casa
Conformemente alle richieste congiunte delle parti, ritiene il Collegio di confermare l'assegnazione della casa ex familiare, sita in Bresso, via Tagliabue n. 5, alla sig.ra CP_1
Le statuizioni e pattuizioni economiche raggiunte dalle parti
Quanto alle ulteriori condizioni oggetto di conclusioni congiunte con riferimento alle statuizioni economiche pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati e delle risultanze emerse ed acquisite, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto di tale accordo, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, risultando tali condizioni idonee ad assicurare ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa dalle verbalizzazioni e dai documenti prodotti.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può pertanto trovare integrale accoglimento e di conseguenza il Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, recependo tali conclusioni come meglio indicato in dispositivo.
Nulla invece deve disporsi sull'assegno divorzile, avendovi la resistente rinunciato.
pagina 9 di 13 Le spese di lite
Le spese di lite, stante il pieno accordo raggiunto, debbono essere integralmente compensate come da richiesta con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di MI, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, anche IN ACCOGLIMENTO DELLE
CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così decide;
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in La Cassa (TO) in data 27 settembre 2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di La Cassa al
N. 5 dell'anno 2003 - Parte II Serie A nonché presso gli atti dello Stato civile del Comune di MI al N. 272 dell'anno 2003 - Parte II Serie B);
2) CONFERMA L'AFFIDO dei figli minori (nato il [...]), (nata il 28 dicembre Per_1 Per_2
2010) e (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, Per_3 anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3) DISPONE, anche sull'accordo delle parti, che il padre possa vedere e tenere con sé i figli con conferma dei tempi di frequentazione del padre con i figli come da separazione consensuale del 17.05.2021 omologata con decreto del Tribunale di MI de 16.06.2021, e quindi, salvo diverso e miglior accordo tra le parti, il padre terrà con sé i figli, a fine settimana alternati:
(i) dal venerdì dalle 18.00/19.00 sino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola;
(ii)nella settimana che si conclude con il weekend di sua spettanza, dalle 18.00/19.00 del mercoledì sino al giovedì mattina, quando li accompagnerà a scuola;
(iii) nella settimana che si conclude con il weekend di spettanza materna, dalle 18.00/19.00 del mercoledì sino al venerdì mattina successivo, quando li accompagnerà a scuola.
Salvo diverso e miglior accordo tra i genitori,
(i)durante il periodo estivo, i figli trascorreranno 15 giorni consecutivi in vacanza con il padre e altri 15 giorni consecutivi con la madre (i genitori alterneranno il primo periodo con il secondo di anno in anno), fermo il diritto di frequentazione nel caso i figli rimanessero in tali periodi a Bresso. I genitori concorderanno le date entro il giorno 31 maggio di ciascun anno e si comunicheranno prima della partenza le destinazioni di viaggio;
(ii)durante le vacanze invernali i minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni con la madre, il periodo dalla mattina del 23 dicembre alla mattina del 30 dicembre oppure quello dal pomeriggio del 30 dicembre al 6 gennaio compreso;
(iii) i figli trascorreranno ad anni alterni le vacanze di Carnevale e pasquali, previste dal calendario scolastico, con l'uno o l'altro genitore;
(iv)i ponti e ogni altra festività saranno suddivisi tra i genitori nel rispetto dei principi di parità e alternanza.
pagina 10 di 13 4) DISPONE, anche sull'accordo delle parti, l'assegnazione della casa familiare, sita in Bresso via Tagliabue n. 5, alla RA con rata di mutuo a carico integrale del sig. che ne è l'esclusivo intestatario, dando CP_1 Pt_1 atto che l'autorimessa pertinenziale non è oggetto dell'assegnazione e che è e rimane nella piena disponibilità del NO;
Pt_1
5) PRENDE ATTO che le parti si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, per i minori e si obbligano a comunicare gli eventuali periodi di vacanza dei figli all'estero almeno quarantacinque giorni prima della partenza, fissando per iscritto un calendario che preveda inderogabilmente le date di uscita e di ritorno della prole nel territorio nazionale con consegna all'altro genitore dei relativi biglietti aerei.
6) PRENDE ATTO che le parti si impegnano a far mantenere ai figli rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
7) PRENDE ATTO che le parti si obbligano ad attenersi a criteri di gradualità e di cautela nell'esporre i minori a frequentazioni con eventuali loro nuovi compagni.
8) DISPONE, sull'accordo delle parti, a carico del padre, il contributo di mantenimento ordinario dei figli in €
250,00 al mese per ciascun figlio, con decorrenza effettiva da giugno 2022 e quindi prima rivalutazione giugno
2023, da pagarsi in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese, oltre alle spese straordinarie da suddividersi nella misura del 65% a carico del NO e del 35% a carico della RA con decorrenza da marzo Pt_1 CP_1
2024, spese straordinarie da regolarsi secondo le Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di MI congiuntamente al Tribunale di MI, all'Ordine degli Avvocati di MI e all'Osservatorio della giustizia civile di MI il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 11 di 13 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato,
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, e-mail con prova di avvenuta ricezione, whatsapp o altro strumento idoneo) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Si precisa che le spese mediche dei figli saranno a carico del NO , in quanto coperte dalla sua Pt_1 assicurazione (Fasi); per la parte non rimborsata (totale o parziale) saranno divise sempre al 65% a carico del NO e 35 % a carico della RA Pt_1 CP_1
9) DISPONE, sull'accordo delle parti, che l'Assegno unico universale per i tre figli sia percepito interamente dalla RA con decorrenza dal mese di marzo 2024, con rinuncia del NO alla quota del 50% ed CP_1 Pt_1 obbligo dello stesso a rimettere alla RA quanto l'INPS dovesse corrispondergli ancora in attesa del CP_1 completamento della procedura di destinazione esclusiva alla madre, che i coniugi si impegnano a concludere a stretto giro prestandosi reciproca collaborazione.
10) DA' ATTO che le parti non rivendicano allo stato alcun assegno divorzile.
11) DA' ATTO che i NOi e si impegnano reciprocamente a proseguire con serietà e CP_1 Pt_1 responsabilità nel percorso intrapreso di sostegno alla genitorialità fino al completamento del programma già intrapreso presso il Geco, con spese di interventi di coppia da dividersi al 50% e spese per eventuali interventi singoli a carico del genitore per il quale è disposto l'intervento.
12) INVITA le parti ad impegnarsi seriamente e continuativamente a proseguire nel percorso indicato al punto che precede in quanto funzionale all'interesse dei minori e al loro percorso di crescita sereno ed equilibrato;
pagina 12 di 13 13) COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio dando atto che i legali hanno sottoscritto il foglio di precisazione delle conclusioni anche per rinunzia alla solidarietà professionale ex art. 13, ottavo comma, legge n. 247/2012 (precedente art. 68 l.p.).
14) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del superiore capo 1);
MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di La Cassa (TO) nonché a quello di di MI dove l'atto è stato parimenti trascritto, perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in MI nella camera di consiglio in data 26 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di MI riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 18 luglio 2023 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] (Codice Fiscale: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti prof. Jlia Pasquali Cerioli e Stefano Salvatore del Foro di MI ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avv. Prof. Jlia Pasquali Cerioli, giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
nata a [...] l'[...] (Codice Fiscale: ,) rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. Luisa De Rubertis del foro di MI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DEI SIGNORI FE E MI CON RINUNCIA AI TERMINI EX ART. 473-BIS.28 C.P.C.
RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 19 FEBBRAIO 2025 SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE EX ART. 127
TER C.P.C.:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti ordinando l'annotazione al
pagina 1 di 13 registro di stato civile del Comune di La Cassa (TO) e del Comune di MI, ove l'atto risulta parimenti trascritto.
2) Disporre l'affido condiviso dei figli minori, , e ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2 Per_3
3) Disporre il collocamento in via prevalente dei figli presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica, con conferma dei tempi di frequentazione del padre con i figli come da separazione consensuale del 17.05.2021
omologata con decreto del Tribunale di MI de 16.06.2021, e quindi, salvo diverso e miglior accordo tra le parti, il padre terrà con sé i figli, a fine settimana alternati:
(i) dal venerdì dalle 18.00/19.00 sino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola;
(ii) nella settimana che si conclude con il weekend di sua spettanza, dalle 18.00/19.00 del mercoledì sino al giovedì mattina, quando li accompagnerà a scuola;
(iii) nella settimana che si conclude con il weekend di spettanza materna, dalle 18.00/19.00 del mercoledì sino al venerdì mattina successivo, quando li accompagnerà a scuola.
Salvo diverso e miglior accordo tra i genitori,
(i) durante il periodo estivo, i figli trascorreranno 15 giorni consecutivi in vacanza con il padre e altri 15 giorni consecutivi con la madre (i genitori alterneranno il primo periodo con il secondo di anno in anno), fermo il diritto di frequentazione nel caso i figli rimanessero in tali periodi a Bresso. I genitori concorderanno le date entro il giorno 31 maggio di ciascun anno e si comunicheranno prima della partenza le destinazioni di viaggio;
(ii) durante le vacanze invernali i minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni con la madre, il periodo dalla mattina del 23 dicembre alla mattina del 30 dicembre oppure quello dal pomeriggio del 30 dicembre al 6 gennaio compreso;
(iii) i figli trascorreranno ad anni alterni le vacanze di Carnevale e pasquali, previste dalcalendario scolastico, con l'uno o l'altro genitore;
(iv) i ponti e ogni altra festività saranno suddivisi tra i genitori nel rispetto dei principi di parità e alternanza.
Le parti si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, per i minori e si obbligano a comunicare gli eventuali periodi di vacanza dei figli all'estero almeno quarantacinque giorni prima della partenza, fissando per iscritto un calendario che preveda inderogabilmente le date di uscita e di ritorno della prole nel territorio nazionale con consegna all'altro genitore dei relativi biglietti aerei.
Le parti si impegnano a far mantenere ai figli rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori si obbligano ad attenersi a criteri di gradualità e di cautela nell'esporre i minori a frequentazioni con eventuali loro nuovi compagni.
4) Disporre l'assegnazione della casa familiare, sita in Bresso via Tagliabue n. 5, alla RA , con rata di CP_1 mutuo a carico integrale del sig. che ne è l'esclusivo intestatario, dando atto che l'autorimessa Pt_1 pertinenziale non è oggetto dell'assegnazione e che è e rimane nella piena disponibilità del NO;
Pt_1
5) Disporre, a carico del padre, il contributo di mantenimento ordinario dei figli in € 250,00 al mese per ciascun
figlio, con decorrenza effettiva da giugno 2022 e quindi prima rivalutazione giugno 2023, da pagarsi in via
pagina 2 di 13 anticipata entro il giorno dieci di ogni mese, oltre alle spese straordinarie da suddividersi nella misura del 65%
a carico del NO e del 35% a carico della RA con decorrenza da marzo 2024, spese Pt_1 CP_1 straordinarie da regolarsi secondo le Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di MI congiuntamente al Tribunale di MI, all'Ordine degli Avvocati di MI e all'Osservatorio della giustizia civile di MI il
14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in
pagina 3 di 13 difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, e-mail con prova di avvenuta ricezione, whatsapp o altro strumento idoneo) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Si precisa che le spese mediche dei figli saranno a carico del NO , in quanto coperte dalla sua Pt_1 assicurazione (Fasi); per la parte non rimborsata (totale o parziale) saranno divise sempre al 65% a carico del NO e 35 % a carico della RA . Pt_1 CP_1
6) Disporre che l'Assegno unico universale per i tre figli sia percepito interamente dalla RA con CP_1 decorrenza dal mese di marzo 2024, con rinuncia del NO alla quota del 50% ed obbligo dello stesso Pt_1
a rimettere alla RA quanto l'INPS dovesse corrispondergli ancora in attesa del completamento della CP_1 procedura di destinazione esclusiva alla madre, che i coniugi si impegnano a concludere a stretto giro prestandosi reciproca collaborazione.
7) Dare atto che le parti non rivendicano allo stato alcun assegno divorzile.
8) Dare atto che i NOi e si impegnano reciprocamente a proseguire con serietà e responsabilità CP_1 Pt_1 nel percorso intrapreso di sostegno alla genitorialità fino al completamento del programma già intrapreso presso il Geco, con spese di interventi di coppia da dividersi al 50% e spese per eventuali interventi singoli a carico del genitore per il quale è disposto l'intervento.
9) Dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio e i legali sottoscrivono il presente foglio di precisazione delle conclusioni anche per rinunzia alla solidarietà professionale ex art. 13, ottavo comma, legge n. 247/2012 (precedente art. 68 l.p.).
10) Dare atto che le parti rinunciano, come di fatto hanno già rinunciato, ai termini 473bis-28 c.p.c. e rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, laddove la stessa sia conforme al contenuto di cui alle presenti conclusioni congiunte.
********************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18 luglio 2023, ritualmente notificato, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in La Cassa (TO) in data 27 settembre 2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di La Cassa al N. 5 dell'anno 2003 - Parte II Serie A nonché presso gli atti dello
Stato civile del Comune di MI al N. 272 dell'anno 2003 - Parte II Serie B) con , dalla cui CP_1 unione sono nati il figlio (in data 17 novembre 2008), la figlia (in data 28 dicembre 2010) ed il Per_1 Per_2 figlio (in data 17 febbraio 2014), dalla quale si era separato con verbale di separazione consensuale del Per_3
17 maggio 2021 omologato con decreto del Tribunale di MI del 16 giugno 2021, chiedeva di pronunciare, con sentenza anche parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Chiedeva, altresì, disporsi l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente di presso di sé e dei figli e Per_2 Per_1 Per_3 presso la madre, tempi di frequentazione paterna come ivi indicati, la conferma dell'assegnazione alla sig.ra pagina 4 di 13 della casa familiare, un contributo paterno al mantenimento indiretto dei figli collocati presso la madre CP_1 nella misura di € 250,00 per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie. Nulla a titolo di assegno divorzile per la sig.ra CP_1
Con decreto assunto in data 24 luglio 2023 il Giudice Delegato fissava udienza di comparizione delle parti al 12 dicembre 2023.
Con memoria difensiva ritualmente depositata, chiedeva anche ella pronunciarsi sentenza di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso dei tre figli minori con collocamento prevalente presso la madre, tempi di frequentazione paterna come ivi indicati, la conferma dell'assegnazione alla stessa della casa ex familiare, un contributo al mantenimento indiretto dei figli a carico del padre nella misura di €
300,00 per ciascun figlio oltre al 70% delle spese straordinarie e assegno unico in via integrale, nonchè un assegno divorzile nella misura di € 250,00 al mese.
Depositate le memorie ex art. 473 bis n. 17 c.p.c., all'udienza di comparizione parti del 12 dicembre 2023 i coniugi acconsentivano ad essere sentiti congiuntamente e rinnovavano la volontà, già manifestata avanti il GOP all'udienza del 7.11.2023, di impegnarsi a voler intraprendere un percorso di supporto ad entrambi i genitori e ai figli.
Dopo ampia discussione, le parti raggiungevano un'ipotesi di accordo che si riservavano di valutare attentamente. Tale accordo prevedeva: la conferma del contributo di € 250,00 al mese per ciascun figlio (con decorrenza effettiva da giugno 2022 e quindi prima rivalutazione giugno 2023) oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo di MI a carico del sig. ; spese mediche a carico del sig. in Pt_1 Pt_1 quanto coperte dalla sua assicurazione (Fasi), e per la parte non rimborsata (totale o parziale) ripartizione al 70% in capo al sig. e 30 % alla RA Assegno unico dei tre figli percepito per intero dalla RA Pt_1 CP_1
(attualmente € 756); nessun assegno divorzile per la RA conferma dell'assegnazione della casa CP_1 CP_1 familiare alla RA La difesa si riservava di assumere eventuali iniziative in ordine a pregressi CP_1 CP_1 pagamenti contestati dal marito.
Il Giudice delegato, su richiesta delle parti e atteso l'impegno assunto dalle stesse di intraprendere un percorso di supporto ad entrambi i genitori e ai figli e la possibilità di accordo economico emerso, su cui si erano riservate di riflettere, rinviava la causa, ancora in fase di prima udienza di comparizione, al 5 marzo 2024, con riserva di emettere i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. in caso di mancato accordo.
All'udienza del 5 marzo 2024, il Giudice Delegato sentiva nuovamente ed ampiamente le parti;
all'esito, le stesse dichiaravano di poter raggiungere un accordo meramente provvisorio in attesa di verificare l'esito del percorso di supporto alla genitorialità che le parti avevano da poco intrapreso, chiedendo pertanto, unitamente ai rispettivi difensori, che il Giudice Delegato recepisse nell'ordinanza le seguenti condizioni condivise:
1) Conferma dell'affido condiviso dei figli minori delle parti , E , ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori, mantenendo il loro collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica e con conferma dei tempi di frequentazione del padre con i figli come da separazione consensuale del 17.05.2021 omologata con decreto del Tribunale di MI de 16.06.2021;
pagina 5 di 13 2) Conferma dell'assegnazione della casa ex coniugale, sita in Bresso via Tagliabue n. 5 alla RA , CP_1 con rata di mutuo a carico integrale del sig.. che ne è l'esclusivo intestatario;
Pt_1
3) Conferma del contributo di € 250,0 al mese per ciascun figlio (con decorrenza effettiva da giugno 2022 e quindi prima rivalutazione giugno 2023) oltre al 65% a carico del sig e 35% a carico della RA Pt_1
con decorrenza da marzo 2024 delle spese straordinarie come da Protocollo di MI (qui richiamate); CP_1 quanto alla spese mediche saranno a carico del sig , in quanto coperte dalla sua assicurazione (Fasi) e Pt_1 per la parte non rimborsata (totale o parziale) saranno divise sempre al 65% e 35 % la RA;
Pt_1 CP_1
4) Assegno unico dei tre figli percepito per intero dalla RA (attualmente circa € 797) con decorrenza CP_1 dal mese di marzo 2024, con rinuncia della sua quota da parte del sig che dovrà formalizzare all'Inps Pt_1 tale rinuncia e, in attesa, dovrà eventualmente rimettere alla moglie quanto al medesimo corrisposto.
5) Nessun assegno divorzile per la RA . CP_1
6) Le parti si impegnano con serietà e responsabilità nel proseguire ne percorso intrapreso anche di carattere sistemico familiare con le professioniste dott.ssa e Dott.ssa con l'equipe del Geco, prestando il Per_4 Per_5 consenso alla trasmissione ad opera della parte più diligente, di una relazione di aggiornamento delle professioniste sul percorso. Le spese relativamente ai percorsi dei figli saranno divise all'80% a carico del padre e per il restante 20% a carico della madre;
le spese degli eventuali interventi di coppia saranno divisi al
50%.
7) Le parti rinunciano alle istanze istruttorie articolate rimettendosi all'attivazione eventuale dei poteri istruttori del Giudice ex art. 473 bis.. 2 c.p.c. in caso di necessità.
Raggiunto tale accordo, le parti e i difensori chiedevano pertanto che il Giudice Delegato pronunciasse i provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. in conformità all'accordo medesimo, prendendo atto anche della rinuncia alle istanze istruttorie e alle ulteriori domande e con fissazione di udienza dopo circa 6 mesi per verificare l'esito del percorso.
Il Giudice Delegato, sentite le parti e difensori, esaminato l'accordo raggiunto dalle parti e ritenuta la corrispondenza dello stesso agli interessi dei figli e in punto economico equo e congruo, tenuto conto della situazione economica e reddituale delle parti come emergente dagli atti, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c., emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. in conformità alle condizioni di cui all'accordo medesimo, prendendo altresì atto della rinuncia delle parti alle istanze istruttorie articolate negli atti.
In assenza quindi di istanze istruttorie, stante la rinuncia, non ritenendo di esercitare i poteri d'ufficio di cui l'art. 473 bis. 2 c.p.c. il Giudice fissava udienza per l'esame della relazione delle professioniste incaricate dalle parti, sostituendola ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 10 ottobre 2024.
Su istanza congiunta delle parti, attesa la mancata redazione della relazione nei termini concessi, la causa veniva rinviata all'udienza del 22 gennaio 2025 da celebrarsi mediante il deposito di note scritte.
Con note congiunte ex art. 127 ter c.p.c., sottoscritte dalle parti, e depositate in data 21 gennaio 2025 le parti confermavano in via definitiva l'accordo raggiunto e recepito da questo Tribunale all'udienza del 5 marzo 2024.
pagina 6 di 13 Con provvedimento in atti del 22 gennaio 2025 il Giudice fissava quindi per la precisazione delle conclusioni congiunte l'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte da effettuarsi entro il 19 febbraio
2025. Le parti confermavano e rassegnavano le conclusioni congiunte sopra riportate con rinuncia ai termini di cui l'art. 473 bis. 28 c.p.c., pur riservandosi la RA “in ordine a diritti ed azioni concernenti il CP_1 pagamento effettuato nel 2010 da parte della stessa di una quota della casa coniugale (€ 53.000) intestata esclusivamente al marito così come già espressa all'udienza del 12 dicembre 2023 nonché a qualsiasi ulteriore diritto ed azione non espressamente rinunziato, dichiarato di non accettare il contraddittorio su domande nuove e/o diverse rispetto alle conclusioni condivise ed accettate dalle parti in data 6 Febbraio 2025 ed allegate” mentre il sig. “nel ribadire che non sussista alcun obbligo restitutorie nei confronti della RA a Pt_1 Pt_2 qualunque titolo insorto riservandosi all'uopo ogni più ampia difesa come già verbalizzato dal ricorrente all'udienza del 12 dicembre 2023”, insistendo entrambe per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti versato dalle parti con gli atti introduttivi e successivamente prodotto nonché con le verbalizzazioni delle parti e le risultanze acquisite, è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande svolte dalle parti, avendo le stesse raggiunto un pieno accordo a definizione del giudizio di divorzio e di ogni rapporto economico e patrimoniale tra le medesime, consentendo al Collegio di ritenerne la piena rispondenza all'interesse dei figli ancora minorenni
, e . Per_1 Per_2 Per_3
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto dei minori, tenuto conto del pieno accordo delle parti, rendendo quindi l'ascolto degli stessi in sede giudiziale manifestamente superfluo, non essendoci stato alcun conflitto o contrapposizione in ordine alla responsabilità genitoriale condivisa dei minori. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore. Parimenti l'accordo anche economico e la documentazione già in atti rende superfluo ogni ulteriore accertamento.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti e hanno contratto matrimonio con Parte_1 CP_1 rito concordatario in La Cassa (TO) in data 27 settembre 2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del
Comune di La Cassa al N. 5 dell'anno 2003 - Parte II Serie A nonché presso gli atti dello Stato civile del
Comune di MI al N. 272 dell'anno 2003 - Parte II Serie B).
Dalla loro unione sono nati il figlio (in data 17 novembre 2008), la figlia (in data 28 dicembre Per_1 Per_2
2010) ed il figlio (in data 17 febbraio 2014). Per_3
pagina 7 di 13 Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale del 17 maggio 2021 omologato con decreto del Tribunale di MI del 16 giugno 2021,
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Responsabilità genitoriale
Per quanto concerne la questione dell'affidamento dei figli minori (nato il [...]), Per_1 Per_2
(nata il [...]) e (nato il [...]), le parti hanno presentato conclusioni conformi in Per_3 punto di regime di affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita come regolamentato in atti.
Il Collegio ritiene sotto tale profilo, all'esito del procedimento, nonostante la iniziale conflittualità tra i genitori nella gestione della situazione di salute psico-fisica di , con ricadute su tutti i componenti della famiglia, Per_2 che le parti abbiano dimostrato di possedere delle risorse genitoriali e un senso di responsabilità con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, comprovato altresì dall'accordo raggiunto a definizione della controversia, per cui può essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole.
Ciò certamente grazie alla presa di consapevolezza circa le fragilità della coppia, con il conseguente impegno, manifestato fin dalla prima udienza, di individuare di comune accordo professionisti che potessero offrire supporto ai genitori nella gestione soprattutto delle problematiche psicofisiche di , al fine di ristabilire Per_2 con la stessa un rapporto sereno ed equilibrato e, nel contempo, aiutare la minore nelle difficolta relazionali presenti anche con la fratria.
I genitori si sono da subito attivati ed hanno proficuamente intrapreso il percorso cui si erano impegnati rivolgendosi alla psicoterapeuta dott.ssa e alla dott.ssa della Cooperativa “Il Geco”, partecipando Per_4 Per_5 ad incontri con cadenza quindicinale, svoltisi in via alternata tra genitori e e che ha visto coinvolti anche Per_2
e . Per_1 Per_3
L'impegno dei genitori ad attenersi alle indicazioni date dalle professioniste incaricate, rappresenta una condizione necessaria perché le loro competenze genitoriali possano effettivamente essere implementate e perché possano gestire in modo sereno, responsabile e maturo una responsabilità genitoriale realmente condivisa con una effettiva partecipazione nelle decisioni riguardanti i figli minori, nel rispetto del ruolo e della figura dell'altro, salvaguardando e garantendo anche la serenità del rapporto di con i due fratelli. Per_2
I genitori infatti, pur avendo pertanto mostrato di essere maggiormente collaborativi, essendo ancora affaticati dal conflitto e coinvolti nella dinamica che li ha visti contrapposti, con disfunzionamenti e fragilità
pagina 8 di 13 potenzialmente riflettenti sulle competenze genitoriali, dovranno essere invitati, in quanto funzionale all'interesse dei minori, a proseguire nei percorsi come da loro impegno rinnovato, attenendosi a tutte le indicazioni e ai suggerimenti deli professionisti interpellati.
Reputa pertanto il Collegio, condividendo le medesime motivazioni già espresse dal Giudice Delegato nell'ordinanza del 5 marzo 2023 che si richiama integralmente, di poter accogliere le domande convergenti delle parti, disponendo l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, trattandosi appunto del regime ordinario previsto dal legislatore al fine di garantire un'effettiva bigenitorialità nell'esclusivo loro interesse e, pertanto, da privilegiare in quanto maggiormente rispondente al benessere della prole, in modo tale da accompagnarla nel suo percorso di crescita;
deve essere altresì disposto il collocamento prevalente di , Per_1
e presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica e con la regolamentazione della Per_2 Per_3 frequentazione dei figli con entrambi i genitori secondo le modalità già stabilite in separazione e come riportato nello schema delle condizioni condivise, idoneo a garantire il mantenimento di un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori e rispondente ai bisogni dei minori.
Si vuole, infine, ancora una volta evidenziare come i genitori abbiano saputo cogliere questa opportunità, mettendosi in gioco e implementando efficacemente le proprie competenze genitoriali, in un gesto di apprezzabile senso di responsabilità e in una auspicabile presa di coscienza della necessità di mettere al centro di un serio progetto a lungo termine gli effettivi bisogni e le esigenze dei minori, che dovranno portare avanti con serietà e responsabilità come da impegno formalizzato, di cui il Tribunale prende atto.
Si provvede pertanto come in dispositivo, recependo l'accordo pieno delle parti.
Assegnazione della casa
Conformemente alle richieste congiunte delle parti, ritiene il Collegio di confermare l'assegnazione della casa ex familiare, sita in Bresso, via Tagliabue n. 5, alla sig.ra CP_1
Le statuizioni e pattuizioni economiche raggiunte dalle parti
Quanto alle ulteriori condizioni oggetto di conclusioni congiunte con riferimento alle statuizioni economiche pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati e delle risultanze emerse ed acquisite, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto di tale accordo, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, risultando tali condizioni idonee ad assicurare ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa dalle verbalizzazioni e dai documenti prodotti.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può pertanto trovare integrale accoglimento e di conseguenza il Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, recependo tali conclusioni come meglio indicato in dispositivo.
Nulla invece deve disporsi sull'assegno divorzile, avendovi la resistente rinunciato.
pagina 9 di 13 Le spese di lite
Le spese di lite, stante il pieno accordo raggiunto, debbono essere integralmente compensate come da richiesta con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di MI, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, anche IN ACCOGLIMENTO DELLE
CONCLUSIONI CONGIUNTE SOPRA RIPORTATE, così decide;
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in La Cassa (TO) in data 27 settembre 2003 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di La Cassa al
N. 5 dell'anno 2003 - Parte II Serie A nonché presso gli atti dello Stato civile del Comune di MI al N. 272 dell'anno 2003 - Parte II Serie B);
2) CONFERMA L'AFFIDO dei figli minori (nato il [...]), (nata il 28 dicembre Per_1 Per_2
2010) e (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente, Per_3 anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3) DISPONE, anche sull'accordo delle parti, che il padre possa vedere e tenere con sé i figli con conferma dei tempi di frequentazione del padre con i figli come da separazione consensuale del 17.05.2021 omologata con decreto del Tribunale di MI de 16.06.2021, e quindi, salvo diverso e miglior accordo tra le parti, il padre terrà con sé i figli, a fine settimana alternati:
(i) dal venerdì dalle 18.00/19.00 sino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola;
(ii)nella settimana che si conclude con il weekend di sua spettanza, dalle 18.00/19.00 del mercoledì sino al giovedì mattina, quando li accompagnerà a scuola;
(iii) nella settimana che si conclude con il weekend di spettanza materna, dalle 18.00/19.00 del mercoledì sino al venerdì mattina successivo, quando li accompagnerà a scuola.
Salvo diverso e miglior accordo tra i genitori,
(i)durante il periodo estivo, i figli trascorreranno 15 giorni consecutivi in vacanza con il padre e altri 15 giorni consecutivi con la madre (i genitori alterneranno il primo periodo con il secondo di anno in anno), fermo il diritto di frequentazione nel caso i figli rimanessero in tali periodi a Bresso. I genitori concorderanno le date entro il giorno 31 maggio di ciascun anno e si comunicheranno prima della partenza le destinazioni di viaggio;
(ii)durante le vacanze invernali i minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni con la madre, il periodo dalla mattina del 23 dicembre alla mattina del 30 dicembre oppure quello dal pomeriggio del 30 dicembre al 6 gennaio compreso;
(iii) i figli trascorreranno ad anni alterni le vacanze di Carnevale e pasquali, previste dal calendario scolastico, con l'uno o l'altro genitore;
(iv)i ponti e ogni altra festività saranno suddivisi tra i genitori nel rispetto dei principi di parità e alternanza.
pagina 10 di 13 4) DISPONE, anche sull'accordo delle parti, l'assegnazione della casa familiare, sita in Bresso via Tagliabue n. 5, alla RA con rata di mutuo a carico integrale del sig. che ne è l'esclusivo intestatario, dando CP_1 Pt_1 atto che l'autorimessa pertinenziale non è oggetto dell'assegnazione e che è e rimane nella piena disponibilità del NO;
Pt_1
5) PRENDE ATTO che le parti si danno reciproco consenso al rilascio dei documenti di identità, anche validi per l'espatrio, per i minori e si obbligano a comunicare gli eventuali periodi di vacanza dei figli all'estero almeno quarantacinque giorni prima della partenza, fissando per iscritto un calendario che preveda inderogabilmente le date di uscita e di ritorno della prole nel territorio nazionale con consegna all'altro genitore dei relativi biglietti aerei.
6) PRENDE ATTO che le parti si impegnano a far mantenere ai figli rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
7) PRENDE ATTO che le parti si obbligano ad attenersi a criteri di gradualità e di cautela nell'esporre i minori a frequentazioni con eventuali loro nuovi compagni.
8) DISPONE, sull'accordo delle parti, a carico del padre, il contributo di mantenimento ordinario dei figli in €
250,00 al mese per ciascun figlio, con decorrenza effettiva da giugno 2022 e quindi prima rivalutazione giugno
2023, da pagarsi in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese, oltre alle spese straordinarie da suddividersi nella misura del 65% a carico del NO e del 35% a carico della RA con decorrenza da marzo Pt_1 CP_1
2024, spese straordinarie da regolarsi secondo le Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di MI congiuntamente al Tribunale di MI, all'Ordine degli Avvocati di MI e all'Osservatorio della giustizia civile di MI il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
pagina 11 di 13 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato,
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, e-mail con prova di avvenuta ricezione, whatsapp o altro strumento idoneo) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Si precisa che le spese mediche dei figli saranno a carico del NO , in quanto coperte dalla sua Pt_1 assicurazione (Fasi); per la parte non rimborsata (totale o parziale) saranno divise sempre al 65% a carico del NO e 35 % a carico della RA Pt_1 CP_1
9) DISPONE, sull'accordo delle parti, che l'Assegno unico universale per i tre figli sia percepito interamente dalla RA con decorrenza dal mese di marzo 2024, con rinuncia del NO alla quota del 50% ed CP_1 Pt_1 obbligo dello stesso a rimettere alla RA quanto l'INPS dovesse corrispondergli ancora in attesa del CP_1 completamento della procedura di destinazione esclusiva alla madre, che i coniugi si impegnano a concludere a stretto giro prestandosi reciproca collaborazione.
10) DA' ATTO che le parti non rivendicano allo stato alcun assegno divorzile.
11) DA' ATTO che i NOi e si impegnano reciprocamente a proseguire con serietà e CP_1 Pt_1 responsabilità nel percorso intrapreso di sostegno alla genitorialità fino al completamento del programma già intrapreso presso il Geco, con spese di interventi di coppia da dividersi al 50% e spese per eventuali interventi singoli a carico del genitore per il quale è disposto l'intervento.
12) INVITA le parti ad impegnarsi seriamente e continuativamente a proseguire nel percorso indicato al punto che precede in quanto funzionale all'interesse dei minori e al loro percorso di crescita sereno ed equilibrato;
pagina 12 di 13 13) COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio dando atto che i legali hanno sottoscritto il foglio di precisazione delle conclusioni anche per rinunzia alla solidarietà professionale ex art. 13, ottavo comma, legge n. 247/2012 (precedente art. 68 l.p.).
14) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del superiore capo 1);
MANDA al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di La Cassa (TO) nonché a quello di di MI dove l'atto è stato parimenti trascritto, perché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in MI nella camera di consiglio in data 26 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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